L’articolo 4, comma 3, lettera b), del Regolamento INPGI stabilisce che i lavoratori possono accedere alla pensione anticipata al perfezionamento dei requisiti contributivi previsti nell’AGO dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti.
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L’articolo 4, comma 3, lettera b), del Regolamento INPGI stabilisce che i lavoratori possono accedere alla pensione anticipata al perfezionamento dei requisiti contributivi previsti nell’AGO dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti.