L’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, modificato dall’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non è compatibile con il trattamento pensionistico.
E’ fatta salva l’opzione per il trattamento più favorevole secondo le modalità previste dalla circolare INPS n. 164 del 14 luglio 1993.
Visite: 977
L’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, modificato dall’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non è compatibile con il trattamento pensionistico.
E’ fatta salva l’opzione per il trattamento più favorevole secondo le modalità previste dalla circolare INPS n. 164 del 14 luglio 1993.