Quota 102

Accesso alla pensione anticipata da parte dei titolari di assegno ordinario di invalidità

(circ.38/2022)

L’assegno ordinario di invalidità liquidato ai sensi alla legge 12 giugno 1984, n. 222, non può essere trasformato in pensione di anzianità, oggi pensione anticipata, quale è la pensione anticipata di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019.

Al riguardo si precisa che i soggetti che hanno maturato nel periodo indicato dall’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, come modificato dalla disposizione di cui all’articolo 1, comma 87, della legge n. 234/2021, i prescritti requisiti prima di divenire titolari di assegno ordinario di invalidità o durante la titolarità dell’assegno stesso possono conseguire, a domanda, la pensione anticipata in argomento, al ricorrere delle previste condizioni, subordinatamente alla cessazione della titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, per mancata conferma o a seguito di revisione per motivi sanitari, anche successivamente al periodo indicato nel citato articolo 14.

Quota 102

Accesso alla pensione anticipata da parte dei titolari di assegno ordinario di invalidità

(circ.38/2022)

L’assegno ordinario di invalidità liquidato ai sensi alla legge 12 giugno 1984, n. 222, non può essere trasformato in pensione di anzianità, oggi pensione anticipata, quale è la pensione anticipata di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019.

Al riguardo si precisa che i soggetti che hanno maturato nel periodo indicato dall’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, come modificato dalla disposizione di cui all’articolo 1, comma 87, della legge n. 234/2021, i prescritti requisiti prima di divenire titolari di assegno ordinario di invalidità o durante la titolarità dell’assegno stesso possono conseguire, a domanda, la pensione anticipata in argomento, al ricorrere delle previste condizioni, subordinatamente alla cessazione della titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, per mancata conferma o a seguito di revisione per motivi sanitari, anche successivamente al periodo indicato nel citato articolo 14.