Legge 342 del 10 ottobre 1989

Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio.

Vigente al: 2-7-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti

agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio

1. L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e' sostituito

dal seguente:

"Art. 1 (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di

guerra). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni:

a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni

di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) l'indennita' una tantum di cui al terzo comma dell'articolo 11

del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

c) l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relative

integrazioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1a categoria di cui

al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di incollocabilita' di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal

secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui

all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

g) il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del

Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;

h) gli assegni previsti dall'articolo 8 della presente legge e

dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge.

2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si

intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla meta' e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra meta' dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.

3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri

assegni o indennita', spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1.".

2. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 dell'articolo 1 della

legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, con le modalita' indicate al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in quanto applicabili, si estende anche agli assegni annui per adeguamento automatico, corrisposti ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di 1a categoria, sugli assegni accessori corrispondenti agli analoghi assegni accessori percepiti dai grandi invalidi di guerra.

3. Il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da

quelle dei pensionati di guerra e dei grandi invalidi per servizio, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,

valutato per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente, in lire 20, 26 e 37 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Adeguamenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni accessori di guerra e dei grandi invalidi per servizio".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 ottobre 1989

Il Presidente supplente della Repubblica

SPADOLINI

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

 
 

Legge 342 del 10 ottobre 1989

Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio.

Vigente al: 2-7-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti

agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio

1. L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e' sostituito

dal seguente:

"Art. 1 (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di

guerra). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni:

a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni

di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) l'indennita' una tantum di cui al terzo comma dell'articolo 11

del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

c) l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relative

integrazioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1a categoria di cui

al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di incollocabilita' di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal

secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui

all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

g) il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del

Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;

h) gli assegni previsti dall'articolo 8 della presente legge e

dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge.

2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si

intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla meta' e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra meta' dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.

3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri

assegni o indennita', spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1.".

2. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 dell'articolo 1 della

legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, con le modalita' indicate al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in quanto applicabili, si estende anche agli assegni annui per adeguamento automatico, corrisposti ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di 1a categoria, sugli assegni accessori corrispondenti agli analoghi assegni accessori percepiti dai grandi invalidi di guerra.

3. Il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da

quelle dei pensionati di guerra e dei grandi invalidi per servizio, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,

valutato per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente, in lire 20, 26 e 37 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Adeguamenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni accessori di guerra e dei grandi invalidi per servizio".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 ottobre 1989

Il Presidente supplente della Repubblica

SPADOLINI

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI