Oggetto:
Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato.
Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti
in merito alle modalita' di applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (1),
nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato (ex
giornalieri di campagna ed assimilati).
In relazione ai vari quesiti posti si forniscono, ad
integrazione delle istruzioni impartite con la circolare n.
10701 C e V del 3 maggio 1978 (2), le seguenti precisazioni.
1 - CERTIFICAZIONI DI AVVIAMENTO AL LAVORO RILASCIATE DAGLI
UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO SENZA L'INDICAZIONE DEL
NUMERO DI GIORNATE LAVORATE.
Nei casi di rapporti di lavoro agricolo, attestati dai
soggetti interessati mediante certificazione rilasciata
dagli Uffici provinciali del lavoro senza l'indicazione del
numero di giornate per le quali e' avvenuto l'avviammento al
lavoro, devono essere assunte come giornate lavorate le
giornate lavorative che risultano comprese nel periodo di
durata dell'avviamento in parola.
2 - GIORNATE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA
COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA PER GLI ANNI IN CUI
HA TROVATO APPLICAZIONE IL SISTEMA DI ACCERTAMENTO
EFFETTIVO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI.
Per gli anni in cui ha trovato applicazione il sistema
dell' accertamento effettivo della mano d'opera agricola ai
fini dell'imposizione contributiva, le giornate da prendere
in considerazione per la costituzione della rendita
vitalizia sono quelle di effettivo lavoro risultanti dalla
prova documentale prodotta, tenuto conto al riguardo di
quanto precisato al precedente punto 1 per i casi ivi
ipotizzati.
Sia ai fini del calcolo dell'onere di "riscatto" sia ai
fini del conseguente accredito contributivo sulla posizione
dell'assicurato, le giornate di lavoro vanno riferite
all'intero anno (a seconda dell'epoca, agrario o solare) in
cui esse si collocano, alla stessa stregua di quanto avviene
per le normali giornate di iscrizione negli elenchi. Nei
casi in cui il periodo di lavoro faccia parte di piu' anni
(agrari o solari) le giornate di lavoro devovo essere
ripartite, distintamente, nei singoli anni interessati.
3 - GIORNATE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA
COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA PER GLI ANNI IN CUI
HA TROVATO APPLICAZIONE IL SISTEMA DI ACCERTAMENTO
PRESUNTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI.
Per i periodi in cui ha trovato applicazione il sistema
dell' accertamento presunto della mano d'opera agricola ai
fini dell'imposizione contributiva, le giornate da prendere
a base per la costituzione della rendita vitalizia e per il
conseguente accredito contributivo sulla posizione assicu-
rativa del lavoratore sono quelle attribuite, per l'anno
agrario in cui si colloca il rapporto di lavoro, alla
categoria (eccezionali, occasionali, ecc.) che compete al
soggetto sulla base del numero delle giornate lavorative
documentate, tenuto conto al riguardo di quanto precisato al
punto 1.
Ai fini predetti, nell'ipotesi di periodo di lavoro che
faccia parte di piu' anni agrari le giornate lavorative
documentate devono essere ripartite nei singoli anni inte-
ressati.
Cio' posto se, ad esempio, il numero di giornate lavo-
rative documentate per un determinato anno agrario e' 60, le
giornate da prendere in considerazione per la costituzione
della rendita vitalizia sono quelle accredditate, per
quell'anno, alla categoria degli eccezionali. Al riguardo si
precisa che per gli anni in cui l'accreditamento e' stato
effettuato per un numero di giornate inferiore al minimo
previsto per la categoria (per gli eccezionali 51 gg; per
gli occasionali 101 gg; per gli abituali 151 gg; per i
permanenti 201 gg) le giornate da prendere a base per la
costituzione della rendita sono quelle corrispondenti al
predetto minimo. Cio' in conformita' con quanto precisato
nella citata circolare n. 10701 del 3 maggio 1978 sull'am-
missibilita' della costituzione della rendita vitalizia nei
casi di accrediti parziali.
Nell'ipotesi in cui le giornate lavorative documentate
sono inferiori a 51, e cioe' al limite minimo di attivita'
lavorativa per essere classificati nella categoria degli
eccezionali, esse devono essere integralmente ammesse alla
costituzione della rendita vitalizia, tenuto conto che nella
fattispecie il lavoratore avrebbe avuto diritto all'iscri-
zione negli elenchi "speciali" per il numero di giornate
effettivamente lavorate.
4 - CONTRAZIONE DEL NUMERO DI GIORNATE IN CASO DI PAGAMENTO
PARZIALE DELL'ONERE.
Nei casi di pagamento parziale dell'onere di "riscat-
to", si deve procedere alla riduzione del numero delle
giornate da accreditare sulla posizione assicurativa del
lavoratore, fino alla concorrenza dell'importo pagato.
5 - REGISTRAZIONE DEI PERIODI DI LAVORO AGRICOLO PER I QUALI
E' STATA COSTITUITA LA RENDITA VITALIZIA.
I periodi di lavoro agricolo per i quali e' stata
costituita la rendita vitalizia devono essere registrati
nell'archivio ARPA utilizzando il pannello O7 AGR. Per la
registrazione devono essere seguite le stesse modalita'
previste per i contributi agricoli obbligatori da elenchi,
con l'avvertenza che:
_ per gli operai a tempo determinato le giornate di "ri-
scatto" vanno riferite, in base a quanto precisato nei
precedenti punti 2 e 3, a copertura dell'intero anno (agra-
rio o solare) in cui si collocano;
- nel campo TIPO ELENCO, in luogo delle sigle previste nel
manuale operativo allegato alla circolare n. 135 del 9
giugno 1988 (3), deve essere inserita la sigla CP.
Per la compilazione degli altri campi del pannello si
rinvia al manuale predetto. Particolare attenzione dovra'
essere posta nella compilazione del campo CAT, per il quale
e' richiesto soltanto l'inserimento della sigla RA per gli
operai a tempo determinato (ex braccianti e assimilati) di
sesso maschile che non hanno compiuto il diciottesimo anno
di eta' e la sigla SA per gli operai a tempo indeterminato
(ex salariati fissi). Si ricorda, infatti, che quando non
siano state inserite le sigle RA o SA e' previsto l'inseri-
mento automatico della sigla BR (braccianti) nel campo CAT.
I programmi operativi per l'effettuazione delle regi-
strazioni di cui trattasi sono in corso di predisposizione e
saranno resi disponibili, previa comunicazione, entro breve
termine.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
(1) V. "Atti ufficiali" 1962, pag. 709.
(2) V. "Atti ufficiali" 1978, pag. 926.
(3) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1635.
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Oggetto:
Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato.
Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti
in merito alle modalita' di applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (1),
nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato (ex
giornalieri di campagna ed assimilati).
In relazione ai vari quesiti posti si forniscono, ad
integrazione delle istruzioni impartite con la circolare n.
10701 C e V del 3 maggio 1978 (2), le seguenti precisazioni.
1 - CERTIFICAZIONI DI AVVIAMENTO AL LAVORO RILASCIATE DAGLI
UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO SENZA L'INDICAZIONE DEL
NUMERO DI GIORNATE LAVORATE.
Nei casi di rapporti di lavoro agricolo, attestati dai
soggetti interessati mediante certificazione rilasciata
dagli Uffici provinciali del lavoro senza l'indicazione del
numero di giornate per le quali e' avvenuto l'avviammento al
lavoro, devono essere assunte come giornate lavorate le
giornate lavorative che risultano comprese nel periodo di
durata dell'avviamento in parola.
2 - GIORNATE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA
COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA PER GLI ANNI IN CUI
HA TROVATO APPLICAZIONE IL SISTEMA DI ACCERTAMENTO
EFFETTIVO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI.
Per gli anni in cui ha trovato applicazione il sistema
dell' accertamento effettivo della mano d'opera agricola ai
fini dell'imposizione contributiva, le giornate da prendere
in considerazione per la costituzione della rendita
vitalizia sono quelle di effettivo lavoro risultanti dalla
prova documentale prodotta, tenuto conto al riguardo di
quanto precisato al precedente punto 1 per i casi ivi
ipotizzati.
Sia ai fini del calcolo dell'onere di "riscatto" sia ai
fini del conseguente accredito contributivo sulla posizione
dell'assicurato, le giornate di lavoro vanno riferite
all'intero anno (a seconda dell'epoca, agrario o solare) in
cui esse si collocano, alla stessa stregua di quanto avviene
per le normali giornate di iscrizione negli elenchi. Nei
casi in cui il periodo di lavoro faccia parte di piu' anni
(agrari o solari) le giornate di lavoro devovo essere
ripartite, distintamente, nei singoli anni interessati.
3 - GIORNATE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA
COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA PER GLI ANNI IN CUI
HA TROVATO APPLICAZIONE IL SISTEMA DI ACCERTAMENTO
PRESUNTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI.
Per i periodi in cui ha trovato applicazione il sistema
dell' accertamento presunto della mano d'opera agricola ai
fini dell'imposizione contributiva, le giornate da prendere
a base per la costituzione della rendita vitalizia e per il
conseguente accredito contributivo sulla posizione assicu-
rativa del lavoratore sono quelle attribuite, per l'anno
agrario in cui si colloca il rapporto di lavoro, alla
categoria (eccezionali, occasionali, ecc.) che compete al
soggetto sulla base del numero delle giornate lavorative
documentate, tenuto conto al riguardo di quanto precisato al
punto 1.
Ai fini predetti, nell'ipotesi di periodo di lavoro che
faccia parte di piu' anni agrari le giornate lavorative
documentate devono essere ripartite nei singoli anni inte-
ressati.
Cio' posto se, ad esempio, il numero di giornate lavo-
rative documentate per un determinato anno agrario e' 60, le
giornate da prendere in considerazione per la costituzione
della rendita vitalizia sono quelle accredditate, per
quell'anno, alla categoria degli eccezionali. Al riguardo si
precisa che per gli anni in cui l'accreditamento e' stato
effettuato per un numero di giornate inferiore al minimo
previsto per la categoria (per gli eccezionali 51 gg; per
gli occasionali 101 gg; per gli abituali 151 gg; per i
permanenti 201 gg) le giornate da prendere a base per la
costituzione della rendita sono quelle corrispondenti al
predetto minimo. Cio' in conformita' con quanto precisato
nella citata circolare n. 10701 del 3 maggio 1978 sull'am-
missibilita' della costituzione della rendita vitalizia nei
casi di accrediti parziali.
Nell'ipotesi in cui le giornate lavorative documentate
sono inferiori a 51, e cioe' al limite minimo di attivita'
lavorativa per essere classificati nella categoria degli
eccezionali, esse devono essere integralmente ammesse alla
costituzione della rendita vitalizia, tenuto conto che nella
fattispecie il lavoratore avrebbe avuto diritto all'iscri-
zione negli elenchi "speciali" per il numero di giornate
effettivamente lavorate.
4 - CONTRAZIONE DEL NUMERO DI GIORNATE IN CASO DI PAGAMENTO
PARZIALE DELL'ONERE.
Nei casi di pagamento parziale dell'onere di "riscat-
to", si deve procedere alla riduzione del numero delle
giornate da accreditare sulla posizione assicurativa del
lavoratore, fino alla concorrenza dell'importo pagato.
5 - REGISTRAZIONE DEI PERIODI DI LAVORO AGRICOLO PER I QUALI
E' STATA COSTITUITA LA RENDITA VITALIZIA.
I periodi di lavoro agricolo per i quali e' stata
costituita la rendita vitalizia devono essere registrati
nell'archivio ARPA utilizzando il pannello O7 AGR. Per la
registrazione devono essere seguite le stesse modalita'
previste per i contributi agricoli obbligatori da elenchi,
con l'avvertenza che:
_ per gli operai a tempo determinato le giornate di "ri-
scatto" vanno riferite, in base a quanto precisato nei
precedenti punti 2 e 3, a copertura dell'intero anno (agra-
rio o solare) in cui si collocano;
- nel campo TIPO ELENCO, in luogo delle sigle previste nel
manuale operativo allegato alla circolare n. 135 del 9
giugno 1988 (3), deve essere inserita la sigla CP.
Per la compilazione degli altri campi del pannello si
rinvia al manuale predetto. Particolare attenzione dovra'
essere posta nella compilazione del campo CAT, per il quale
e' richiesto soltanto l'inserimento della sigla RA per gli
operai a tempo determinato (ex braccianti e assimilati) di
sesso maschile che non hanno compiuto il diciottesimo anno
di eta' e la sigla SA per gli operai a tempo indeterminato
(ex salariati fissi). Si ricorda, infatti, che quando non
siano state inserite le sigle RA o SA e' previsto l'inseri-
mento automatico della sigla BR (braccianti) nel campo CAT.
I programmi operativi per l'effettuazione delle regi-
strazioni di cui trattasi sono in corso di predisposizione e
saranno resi disponibili, previa comunicazione, entro breve
termine.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
(1) V. "Atti ufficiali" 1962, pag. 709.
(2) V. "Atti ufficiali" 1978, pag. 926.
(3) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1635.