MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27
dicembre 2017, n. 205. (18A01427)
(GU n.47 del 26-2-2018)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della
data di decorrenza di ogni aggiornamento;
Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge n. 78
del 2010, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano
adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati
secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8
agosto 1995, n. 335, nonche' negli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i
lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche'
i rispettivi dirigenti;
Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con
cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a
decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5
dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019;
Visto l'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
quale prevede che, per gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e
alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.
335 del 1995, che si trovano in una delle condizioni di cui al
successivo comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito
anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito
contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'art.
24, commi 6 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, l'adeguamento
alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'art.
12 del decreto-legge n. 78 del 2010;
Visto l'art. 1, comma 148, lettera a), della legge n. 205 del 2017,
il quale stabilisce che la disposizione del precedente comma 147 si
applica ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni
nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui
all'allegato B e sono in possesso di un'anzianita' contributiva pari
ad almeno 30 anni;
Visto l'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017, il quale
prevede che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
predetta legge, siano disciplinate le modalita' attuative dell'art.
1, commi 147 e 148, della legge medesima, con particolare riguardo
all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B
e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al
beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte
dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto l'art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
con il quale si prevede, in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e
fino al 31 dicembre 2018, che agli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima e alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1995, che si trovano in una delle condizioni di cui
alle lettere da a) a d) del medesimo comma, al compimento del
requisito anagrafico dei 63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di
cui ai commi 185 e 186 della legge n. 232 del 2016, un'indennita'
(c.d. Ape sociale) per una durata non superiore al periodo
intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento
dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del
decreto-legge n. 201 del 2011;
Visto l'allegato C, richiamato dall'art. 1, comma 179, lettera d),
della legge n. 232 del 2016, contenente l'elenco delle categorie
lavorative per le quali e' richiesto un impegno tale da rendere
particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo
continuativo;
Visto l'art. 53, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il
quale dispone che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 179,
lettera d), della legge n. 232 del 2016, le attivita' lavorative di
cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando
nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennita' di
cui al comma 181 della medesima legge le medesime attivita'
lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate
attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente
la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello
complessivo di interruzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
maggio 2017, n. 88, recante il regolamento di attuazione dell'art. 1,
commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, avuto, tra l'altro,
particolare riguardo alla determinazione delle caratteristiche
specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 179, lettera
d), della legge;
Visto l'art. 162, comma 1, lettera d), della legge n. 205 del 2017
che prevede, ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui
all'art. 179 della legge n. 232 del 2016, lo svolgimento delle
mansioni difficoltose e rischiose per almeno sette anni negli ultimi
dieci ovvero per almeno sei anni negli ultimi sette;
Visto l'art. 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, con il
quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito
contributivo di cui all'art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201
del 2011 come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo art.
24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e
2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'art. 1, commi
12 e 13, della legge n. 335 del 1995, che hanno almeno 12 mesi di
contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il
raggiungimento del diciannovesimo anno di eta' e che si trovano in
una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo
comma 199;
Visto l'allegato E, richiamato dall'art. 199, comma 1, lettera d),
della legge n. 232 del 2016, contenente l'elenco delle categorie
lavorative per le quali e' richiesto un impegno tale da rendere
particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo
continuativo;
Visto l'art. 53, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, il
quale dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 199,
lettera d), della legge n. 232 del 2016, le attivita' lavorative di
cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando
nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime
attivita' lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate
attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente
il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo
di interruzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
maggio 2017, n. 87, recante il regolamento di attuazione
dell'articolo, commi da 199 a 205, della legge n. 232 del 2016,
avuto, tra l'altro, particolare riguardo alla determinazione delle
caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma
199, lettera d);
Visto l'art. 162, comma 1, lettera g), della legge n. 205 del 2017,
che prevede ai fini della riduzione del requisito contributivo di cui
all'art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, lo
svolgimento delle mansioni difficoltose e rischiose per almeno sette
anni negli ultimi dieci ovvero per almeno sei anni negli ultimi
sette;
Visto l'art. 166, comma 1, lettera d), della legge n. 205 del 2017,
che ha abrogato i commi 1 e 2 dell'art. 53 del decreto-legge n. 50
del 2017;
Visto l'art. 1, comma 149, della legge n. 205 del 2017, che prevede
che al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di
cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, continuano ad
applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del
medesimo articolo;
Visto l'art. 1, comma 150, della legge n. 205 del 2017, che
stabilisce che la disposizione di cui al comma 147 non si applica ai
soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennita' di
cui all'art. 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016;
Visto l'art. 1, comma 163, della legge n. 205 del 2017, il quale
dispone che, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli
allegati C ed E della legge n. 232 del 2016, sono aggiunte le nuove
professioni incluse nell'allegato B della medesima legge n. 205 del
2017, come specificate con il decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui al comma 153 della legge;
Considerato che l'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017,
prevede l'adozione di un decreto a contenuto complesso, con riguardo
da un lato all'ulteriore specificazione delle professioni di
all'allegato B della legge, dall'altro alle procedure di
presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica
della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale;
Verificata la particolare complessita' delle modalita' attuative da
disciplinare con il decreto di cui al predetto comma 153 in relazione
alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio
e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente
previdenziale;
Ritenuta la necessita' di procedere con il presente decreto, in via
prioritaria e urgente e ai sensi dell'art. 1, comma 153 della legge
n. 205 del 2017, a specificare ulteriormente le professioni di cui
all'allegato B della legge, ai fini di quanto stabilito al successivo
comma 163 e della immediata tutela delle platee di lavoratori
interessate dal beneficio;
Ritenuto altresi' di poter rinviare a un successivo e separato
decreto, sempre adottato in base alle previsioni dell'art. 1, comma
153, della legge n. 205 del 2017, la disciplina delle modalita'
attuative dei precedenti commi 147 e 148, con la definizione delle
procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di
verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente
previdenziale;
Decreta:
Art. 1
In attuazione dell'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 e ai fini di quanto disposto dai commi 147, 148 e 163 del
medesimo articolo, le professioni di cui all'allegato B della legge
sono ulteriormente specificate dall'allegato A al presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2018
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 367
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27
dicembre 2017, n. 205. (18A01427)
(GU n.47 del 26-2-2018)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della
data di decorrenza di ogni aggiornamento;
Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge n. 78
del 2010, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano
adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati
secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8
agosto 1995, n. 335, nonche' negli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i
lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche'
i rispettivi dirigenti;
Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con
cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a
decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5
dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019;
Visto l'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
quale prevede che, per gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e
alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.
335 del 1995, che si trovano in una delle condizioni di cui al
successivo comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito
anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito
contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'art.
24, commi 6 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, l'adeguamento
alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'art.
12 del decreto-legge n. 78 del 2010;
Visto l'art. 1, comma 148, lettera a), della legge n. 205 del 2017,
il quale stabilisce che la disposizione del precedente comma 147 si
applica ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni
nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui
all'allegato B e sono in possesso di un'anzianita' contributiva pari
ad almeno 30 anni;
Visto l'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017, il quale
prevede che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
predetta legge, siano disciplinate le modalita' attuative dell'art.
1, commi 147 e 148, della legge medesima, con particolare riguardo
all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B
e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al
beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte
dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto l'art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
con il quale si prevede, in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e
fino al 31 dicembre 2018, che agli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima e alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1995, che si trovano in una delle condizioni di cui
alle lettere da a) a d) del medesimo comma, al compimento del
requisito anagrafico dei 63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di
cui ai commi 185 e 186 della legge n. 232 del 2016, un'indennita'
(c.d. Ape sociale) per una durata non superiore al periodo
intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento
dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del
decreto-legge n. 201 del 2011;
Visto l'allegato C, richiamato dall'art. 1, comma 179, lettera d),
della legge n. 232 del 2016, contenente l'elenco delle categorie
lavorative per le quali e' richiesto un impegno tale da rendere
particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo
continuativo;
Visto l'art. 53, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il
quale dispone che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 179,
lettera d), della legge n. 232 del 2016, le attivita' lavorative di
cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando
nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennita' di
cui al comma 181 della medesima legge le medesime attivita'
lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate
attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente
la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello
complessivo di interruzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
maggio 2017, n. 88, recante il regolamento di attuazione dell'art. 1,
commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, avuto, tra l'altro,
particolare riguardo alla determinazione delle caratteristiche
specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 179, lettera
d), della legge;
Visto l'art. 162, comma 1, lettera d), della legge n. 205 del 2017
che prevede, ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui
all'art. 179 della legge n. 232 del 2016, lo svolgimento delle
mansioni difficoltose e rischiose per almeno sette anni negli ultimi
dieci ovvero per almeno sei anni negli ultimi sette;
Visto l'art. 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, con il
quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito
contributivo di cui all'art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201
del 2011 come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo art.
24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e
2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'art. 1, commi
12 e 13, della legge n. 335 del 1995, che hanno almeno 12 mesi di
contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il
raggiungimento del diciannovesimo anno di eta' e che si trovano in
una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo
comma 199;
Visto l'allegato E, richiamato dall'art. 199, comma 1, lettera d),
della legge n. 232 del 2016, contenente l'elenco delle categorie
lavorative per le quali e' richiesto un impegno tale da rendere
particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo
continuativo;
Visto l'art. 53, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, il
quale dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 199,
lettera d), della legge n. 232 del 2016, le attivita' lavorative di
cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando
nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime
attivita' lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate
attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente
il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo
di interruzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
maggio 2017, n. 87, recante il regolamento di attuazione
dell'articolo, commi da 199 a 205, della legge n. 232 del 2016,
avuto, tra l'altro, particolare riguardo alla determinazione delle
caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma
199, lettera d);
Visto l'art. 162, comma 1, lettera g), della legge n. 205 del 2017,
che prevede ai fini della riduzione del requisito contributivo di cui
all'art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, lo
svolgimento delle mansioni difficoltose e rischiose per almeno sette
anni negli ultimi dieci ovvero per almeno sei anni negli ultimi
sette;
Visto l'art. 166, comma 1, lettera d), della legge n. 205 del 2017,
che ha abrogato i commi 1 e 2 dell'art. 53 del decreto-legge n. 50
del 2017;
Visto l'art. 1, comma 149, della legge n. 205 del 2017, che prevede
che al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di
cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, continuano ad
applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del
medesimo articolo;
Visto l'art. 1, comma 150, della legge n. 205 del 2017, che
stabilisce che la disposizione di cui al comma 147 non si applica ai
soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennita' di
cui all'art. 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016;
Visto l'art. 1, comma 163, della legge n. 205 del 2017, il quale
dispone che, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli
allegati C ed E della legge n. 232 del 2016, sono aggiunte le nuove
professioni incluse nell'allegato B della medesima legge n. 205 del
2017, come specificate con il decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui al comma 153 della legge;
Considerato che l'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017,
prevede l'adozione di un decreto a contenuto complesso, con riguardo
da un lato all'ulteriore specificazione delle professioni di
all'allegato B della legge, dall'altro alle procedure di
presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica
della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale;
Verificata la particolare complessita' delle modalita' attuative da
disciplinare con il decreto di cui al predetto comma 153 in relazione
alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio
e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente
previdenziale;
Ritenuta la necessita' di procedere con il presente decreto, in via
prioritaria e urgente e ai sensi dell'art. 1, comma 153 della legge
n. 205 del 2017, a specificare ulteriormente le professioni di cui
all'allegato B della legge, ai fini di quanto stabilito al successivo
comma 163 e della immediata tutela delle platee di lavoratori
interessate dal beneficio;
Ritenuto altresi' di poter rinviare a un successivo e separato
decreto, sempre adottato in base alle previsioni dell'art. 1, comma
153, della legge n. 205 del 2017, la disciplina delle modalita'
attuative dei precedenti commi 147 e 148, con la definizione delle
procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di
verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente
previdenziale;
Decreta:
Art. 1
In attuazione dell'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 e ai fini di quanto disposto dai commi 147, 148 e 163 del
medesimo articolo, le professioni di cui all'allegato B della legge
sono ulteriormente specificate dall'allegato A al presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2018
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 367