Messaggio 3487 del 10 febbraio 2011

Oggetto: Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo FS. Accesso all’assegno straordinario di sostegno al reddito. Adempimenti.

Con riferimento al Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo FS, in attesa della emanazione della relativa circolare, si anticipano le istruzioni relative alle modalità di accesso alla prestazione straordinaria prevista dall’articolo 10 del Regolamento di funzionamento del Fondo.

1. ADEMPIMENTI A CARICO DELLE AZIENDE

Come per gli analoghi Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, condizione indispensabile perché un’azienda, iscritta al Fondo di solidarietà di settore, possa accedere alla prestazione straordinaria, è l’espletamento delle procedure contrattuali preventive e/o di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ovvero delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate all’esodo volontario.
Entrambe le procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto dalle parti sociali.

La società esodante presenta il progetto di accesso alla prestazione straordinaria, insieme con la dichiarazione di cui all’allegato 1, alla sede INPS che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola dell’azienda).

2. ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SEDI INPS

Ai fini dell’individuazione delle aziende esodanti, le relative posizioni contributive devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “2M” che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, assume il nuovo significato di “Azienda destinataria del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato”.

La sede INPS che ha in carico la posizione aziendale, ricevuto l’accordo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che l’azienda, richiedente l’accesso all’assegno straordinario per i propri lavoratori, risulti iscritta al corrispondente Fondo di solidarietà.

Tutta la documentazione deve essere tempestivamente trasmessa alla Direzione centrale pensioni.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO STRAORDINARIO

La domanda di assegno straordinario (allegato 2), firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, deve essere presentata dall’azienda alla sede INPS competente per la liquidazione della prestazione (sede individuata sulla base del criterio della residenza, per il lavoratore iscritto all’assicurazione generale obbligatoria; sede “polo”, per il lavoratore iscritto al Fondo speciale FS).

Ricevuta la domanda, la sede INPS verifica i dati comunicati dall’azienda ed accerta il possesso da parte del lavoratore dei requisiti previsti, secondo la normativa vigente, per l’accesso al pensionamento (compresa la cd “finestra”, di cui alla legge n. 122/2010 in tema di nuove decorrenze del trattamento pensionistico), entro il periodo massimo di 48 mesi di permanenza individuale nel Fondo, comunicando tempestivamente all’azienda eventuali discordanze.

Il Direttore generale
Nori

Messaggio 3487 del 10 febbraio 2011

Oggetto: Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo FS. Accesso all’assegno straordinario di sostegno al reddito. Adempimenti.

Con riferimento al Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo FS, in attesa della emanazione della relativa circolare, si anticipano le istruzioni relative alle modalità di accesso alla prestazione straordinaria prevista dall’articolo 10 del Regolamento di funzionamento del Fondo.

1. ADEMPIMENTI A CARICO DELLE AZIENDE

Come per gli analoghi Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, condizione indispensabile perché un’azienda, iscritta al Fondo di solidarietà di settore, possa accedere alla prestazione straordinaria, è l’espletamento delle procedure contrattuali preventive e/o di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ovvero delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate all’esodo volontario.
Entrambe le procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto dalle parti sociali.

La società esodante presenta il progetto di accesso alla prestazione straordinaria, insieme con la dichiarazione di cui all’allegato 1, alla sede INPS che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola dell’azienda).

2. ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SEDI INPS

Ai fini dell’individuazione delle aziende esodanti, le relative posizioni contributive devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “2M” che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, assume il nuovo significato di “Azienda destinataria del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato”.

La sede INPS che ha in carico la posizione aziendale, ricevuto l’accordo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che l’azienda, richiedente l’accesso all’assegno straordinario per i propri lavoratori, risulti iscritta al corrispondente Fondo di solidarietà.

Tutta la documentazione deve essere tempestivamente trasmessa alla Direzione centrale pensioni.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO STRAORDINARIO

La domanda di assegno straordinario (allegato 2), firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, deve essere presentata dall’azienda alla sede INPS competente per la liquidazione della prestazione (sede individuata sulla base del criterio della residenza, per il lavoratore iscritto all’assicurazione generale obbligatoria; sede “polo”, per il lavoratore iscritto al Fondo speciale FS).

Ricevuta la domanda, la sede INPS verifica i dati comunicati dall’azienda ed accerta il possesso da parte del lavoratore dei requisiti previsti, secondo la normativa vigente, per l’accesso al pensionamento (compresa la cd “finestra”, di cui alla legge n. 122/2010 in tema di nuove decorrenze del trattamento pensionistico), entro il periodo massimo di 48 mesi di permanenza individuale nel Fondo, comunicando tempestivamente all’azienda eventuali discordanze.

Il Direttore generale
Nori