Messaggio 16045 del 26 gennaio 1995

OGGETTO: Articolo 17, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.724.
Diritto all'integrazione al trattamento minimo delle
pensioni in regime internazionale.


Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n.724
dispone che al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile
1969, n.153, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 del decre-
to-legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n.438, le parole " a cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "a dieci anni".

In applicazione della suddetta disposizione il trattamento
minimo e' dovuto ai titolari di pensione con decorrenza dal 1
febbraio 1995 - primo giorno del mese successivo alla data di entrata
in vigore della legge - , il cui diritto sia acquisito sulla base del
cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto dagli accordi
internazionali di sicurezza sociale, a condizione che l'assicurato
possa far valere un'anzianita' contributiva in costanza di rapporto
di lavoro svolto in Italia non inferiore a 520 settimane.

Per quanto concerne i criteri applicativi dell'articolo 17,
comma 3 citato, si richiamano le disposizioni di cui alle circolari
n. 142 del 5 giugno 1991 e n.136 del 14 giugno 1993.

IL DIRETTORE CENTRALE
Improta

Messaggio 16045 del 26 gennaio 1995

OGGETTO: Articolo 17, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.724.
Diritto all'integrazione al trattamento minimo delle
pensioni in regime internazionale.


Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n.724
dispone che al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile
1969, n.153, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 del decre-
to-legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n.438, le parole " a cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "a dieci anni".

In applicazione della suddetta disposizione il trattamento
minimo e' dovuto ai titolari di pensione con decorrenza dal 1
febbraio 1995 - primo giorno del mese successivo alla data di entrata
in vigore della legge - , il cui diritto sia acquisito sulla base del
cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto dagli accordi
internazionali di sicurezza sociale, a condizione che l'assicurato
possa far valere un'anzianita' contributiva in costanza di rapporto
di lavoro svolto in Italia non inferiore a 520 settimane.

Per quanto concerne i criteri applicativi dell'articolo 17,
comma 3 citato, si richiamano le disposizioni di cui alle circolari
n. 142 del 5 giugno 1991 e n.136 del 14 giugno 1993.

IL DIRETTORE CENTRALE
Improta