Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti artt. 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'art. 9, n. 2), del Rdl 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218.
La verifica del requisito contributivo richiesto dagli articoli 4 e 10 della legge n.222/1984 nel quinquennio precedente la domanda di assegno o pensione d'inabilità va fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa, e non al momento della decorrenza eventualmente differita della prestazione.
Detto requisito contributivo deve quindi intendersi perfezionato con il versamento di un numero di contributi pari a quelli mancanti nel quinquennio precedente la domanda (circ.8/1998 e circ.171/1989).
Iscritti nell'Assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti
L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti riconosciuti invalido ha diritto all'assegno ordinario di invalidita' a condizione che:
Per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali valgono gli stessi requisiti sopra indicati in virtu' del rinvio di carattere generale alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti contenuto nelle leggi istitutive delle due gestioni (art. 1, comma 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, per gli artigiani e art. 1, comma 3, della legge 22 luglio 1966, n.613 per gli esercenti attivita' commerciali).
Iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri
L'iscritto alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri riconosciuto invalido ha diritto all'assegno ordinario di invalidita' a condizione che:
Iscritti che possono far valere contribuzione in più gestioni (lav. autonomi e lav. dipendenti)
Il requisito di assicurazione e contribuzione può essere raggiunto con il cumulo della contribuzione accreditata nell'Ass. Gen Obb. dei lavoratori dipendenti e/o in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi solo per la concessione di una prestazione da liquidare in una delle suddette gestioni (circ. 790 del 31/10/66).
Ai contributi agricoli (dipendenti) da utilizzare per la liquidazione di pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi non e' applicabile la rivalutazione prevista dall' art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, in quanto tale disposizione trova applicazione soltanto per i trattamenti di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Contestuale diritto a pensione sia nell'AGO dei lavoratori dipendenti che in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. (circ. 36/90)
La liquidazione della pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi secondo i nuovi criteri di cui all'art. 6, commi 8, 9 e 10 della legge 11 novembre 1983, n. 638, può risultare più vantaggiosa per l'interessato, rispetto al trattamento liquidato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. E' possibile pertanto - nel rispetto della "ratio" della vigente normativa ispirata al criterio di riservare al richiedente la prestazione il trattamento di maggior favore - liquidare all'interessato la prestazione a carico della gestione speciale in quanto più favorevole.
Peraltro, allo scopo di evitare successive contestazioni, e' indispensabile che il trattamento più favorevole sia liquidato soltanto previa espressa richiesta dell'interessato da presentarsi, da ritenersi irrevocabile (circ. 54/91).
La pensione va liquidata nella gestione speciale nella quale l'assicurato ha contribuito per ultimo e l'accertamento dei requisiti per il diritto va effettuato secondo le disposizioni che regolano la gestione nella quale si liquida la prestazione (art. 21 legge 613/1966).
Requisito contributivo in caso di passaggio da AOI a Pensione di Inabilità e viceversa (circ. 262/84)
In caso di passaggio dall'assegno di invalidita' alla pensione di inabilita' e viceversa il requisito dei tre anni nel quinquennio antecedente la data della domanda deve ritenersi automaticamente perfezionato trattandosi di sostituire, senza soluzione di continuita', una prestazione ad un'altra nell'ambito della tutela previdenziale dell'invalidita' sancita dalla Costituzione e realizzata dalla legge n. 222.
Valutazione dei periodi di godimento dell'assegno ai fini del requisito contributivo
In caso di presentazione della domanda di assegno di invalidita' (o di pensione di inabilita') da parte di assicurato gia' titolare di assegno revocato o non confermato, i periodi di godimento di quest'ultima prestazione nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa possono essere valutati ai fini del conseguimento del requisito contributivo dei tre anni nel quinquennio precedente la data della domanda. Tale valutazione e' prevista dal 6 comma dell'art. 1 anche ai fini della concessione della pensione indiretta ai superstiti del titolare di assegno e dal 10 comma dello stesso art. 1 ai fini della trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia.
Ripristino, con decorrenza differita,dell'AOI revocato o non confermato. Requisito contributivo relativo (circ. 198/90 sostituita dalla circ.153/2003)
Sulla base di tali principi devono ritenersi modificate le istruzioni fornite con la citata circ. 198/90, al punto 1.
Di conseguenza:
I principi sopra delineati trovano applicazione per le domande di ripristino di trattamenti di invalidità revocati a decorrere dalla data della presente circolare, nonché per quelle il cui iter amministrativo sia, alla medesima data, in corso di trattazione. Sono in ogni caso fatti salvi i trattamenti già definiti in conformità con la sentenza della Corte di Cassazione n. 849 del 7 febbraio 1990 (circ. 198/90, al punto 1).
I predetti principi valgono sia nei casi di revoche di pensioni di invalidità sia nei casi di revoche di assegni di invalidità.
Domanda di assegno di invalidità presentata da ex titolare di trattamento pensionistico di invalidità (pensione o assegno) revocato o non confermato per cessazione dello stato invalidante (circ. 198/90).
Nel caso in cui il lavoratore già titolare di trattamento pensionistico di invalidità (pensione o assegno) revocato o non confermato per cessazione dello stato invalidante presenti nuova domanda di assegno, il riconoscimento del diritto e' subordinato, oltre che all'esistenza di un nuovo stato invalidante, alla sussistenza del requisito contributivo relativo nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Per l'ipotesi che la nuova domanda venga presentata da ex titolare di assegno di invalidità revocato la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini del conseguimento del requisito contributivo nel quinquennio, devono considerarsi utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidità, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa".
In tal senso, secondo la Suprema Corte, deve essere interpretato l'art.1, comma 6 , della legge n.222/1984 il quale, nel sancire la non reversibilità dell'assegno di invalidità, prevede ulteriormente che "ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al comma 2 del successivo articolo 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.
La suddetta previsione - si legge nella sentenza della Suprema Corte - non contiene specifici riferimenti ad alcun tipo di pensione e deve pertanto ritenersi autonoma, malgrado la suo collocazione, rispetto alla prima parte dello stesso comma riguardante la pensione ai superstiti.
Ne consegue che, in caso di domanda di assegno di invalidità presentata da ex titolare della stessa prestazione revocata o non confermata per cessazione dello stato invalidante o per mancata richiesta di conferma, i requisiti contributivi devono essere accertati ritenendo utili i periodi di godimento dell'assegno revocato o non confermato durante i quali non sia stata prestata attività lavorativa: restando esclusa, secondo la previsione normativa, la valutabilità di tali periodi ai fini della misura della prestazione.
Le presenti istruzioni devono trovare applicazione per i casi futuri e per quelli in corso di trattazione: i casi già definiti in difformità saranno riesaminati a domanda degli interessati e definiti conformemente.
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Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti artt. 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'art. 9, n. 2), del Rdl 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218.
La verifica del requisito contributivo richiesto dagli articoli 4 e 10 della legge n.222/1984 nel quinquennio precedente la domanda di assegno o pensione d'inabilità va fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa, e non al momento della decorrenza eventualmente differita della prestazione.
Detto requisito contributivo deve quindi intendersi perfezionato con il versamento di un numero di contributi pari a quelli mancanti nel quinquennio precedente la domanda (circ.8/1998 e circ.171/1989).
Iscritti nell'Assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti
L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti riconosciuti invalido ha diritto all'assegno ordinario di invalidita' a condizione che:
Per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali valgono gli stessi requisiti sopra indicati in virtu' del rinvio di carattere generale alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti contenuto nelle leggi istitutive delle due gestioni (art. 1, comma 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, per gli artigiani e art. 1, comma 3, della legge 22 luglio 1966, n.613 per gli esercenti attivita' commerciali).
Iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri
L'iscritto alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri riconosciuto invalido ha diritto all'assegno ordinario di invalidita' a condizione che:
Iscritti che possono far valere contribuzione in più gestioni (lav. autonomi e lav. dipendenti)
Il requisito di assicurazione e contribuzione può essere raggiunto con il cumulo della contribuzione accreditata nell'Ass. Gen Obb. dei lavoratori dipendenti e/o in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi solo per la concessione di una prestazione da liquidare in una delle suddette gestioni (circ. 790 del 31/10/66).
Ai contributi agricoli (dipendenti) da utilizzare per la liquidazione di pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi non e' applicabile la rivalutazione prevista dall' art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, in quanto tale disposizione trova applicazione soltanto per i trattamenti di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Contestuale diritto a pensione sia nell'AGO dei lavoratori dipendenti che in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. (circ. 36/90)
La liquidazione della pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi secondo i nuovi criteri di cui all'art. 6, commi 8, 9 e 10 della legge 11 novembre 1983, n. 638, può risultare più vantaggiosa per l'interessato, rispetto al trattamento liquidato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. E' possibile pertanto - nel rispetto della "ratio" della vigente normativa ispirata al criterio di riservare al richiedente la prestazione il trattamento di maggior favore - liquidare all'interessato la prestazione a carico della gestione speciale in quanto più favorevole.
Peraltro, allo scopo di evitare successive contestazioni, e' indispensabile che il trattamento più favorevole sia liquidato soltanto previa espressa richiesta dell'interessato da presentarsi, da ritenersi irrevocabile (circ. 54/91).
La pensione va liquidata nella gestione speciale nella quale l'assicurato ha contribuito per ultimo e l'accertamento dei requisiti per il diritto va effettuato secondo le disposizioni che regolano la gestione nella quale si liquida la prestazione (art. 21 legge 613/1966).
Requisito contributivo in caso di passaggio da AOI a Pensione di Inabilità e viceversa (circ. 262/84)
In caso di passaggio dall'assegno di invalidita' alla pensione di inabilita' e viceversa il requisito dei tre anni nel quinquennio antecedente la data della domanda deve ritenersi automaticamente perfezionato trattandosi di sostituire, senza soluzione di continuita', una prestazione ad un'altra nell'ambito della tutela previdenziale dell'invalidita' sancita dalla Costituzione e realizzata dalla legge n. 222.
Valutazione dei periodi di godimento dell'assegno ai fini del requisito contributivo
In caso di presentazione della domanda di assegno di invalidita' (o di pensione di inabilita') da parte di assicurato gia' titolare di assegno revocato o non confermato, i periodi di godimento di quest'ultima prestazione nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa possono essere valutati ai fini del conseguimento del requisito contributivo dei tre anni nel quinquennio precedente la data della domanda. Tale valutazione e' prevista dal 6 comma dell'art. 1 anche ai fini della concessione della pensione indiretta ai superstiti del titolare di assegno e dal 10 comma dello stesso art. 1 ai fini della trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia.
Ripristino, con decorrenza differita,dell'AOI revocato o non confermato. Requisito contributivo relativo (circ. 198/90 sostituita dalla circ.153/2003)
Sulla base di tali principi devono ritenersi modificate le istruzioni fornite con la citata circ. 198/90, al punto 1.
Di conseguenza:
I principi sopra delineati trovano applicazione per le domande di ripristino di trattamenti di invalidità revocati a decorrere dalla data della presente circolare, nonché per quelle il cui iter amministrativo sia, alla medesima data, in corso di trattazione. Sono in ogni caso fatti salvi i trattamenti già definiti in conformità con la sentenza della Corte di Cassazione n. 849 del 7 febbraio 1990 (circ. 198/90, al punto 1).
I predetti principi valgono sia nei casi di revoche di pensioni di invalidità sia nei casi di revoche di assegni di invalidità.
Domanda di assegno di invalidità presentata da ex titolare di trattamento pensionistico di invalidità (pensione o assegno) revocato o non confermato per cessazione dello stato invalidante (circ. 198/90).
Nel caso in cui il lavoratore già titolare di trattamento pensionistico di invalidità (pensione o assegno) revocato o non confermato per cessazione dello stato invalidante presenti nuova domanda di assegno, il riconoscimento del diritto e' subordinato, oltre che all'esistenza di un nuovo stato invalidante, alla sussistenza del requisito contributivo relativo nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Per l'ipotesi che la nuova domanda venga presentata da ex titolare di assegno di invalidità revocato la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini del conseguimento del requisito contributivo nel quinquennio, devono considerarsi utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidità, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa".
In tal senso, secondo la Suprema Corte, deve essere interpretato l'art.1, comma 6 , della legge n.222/1984 il quale, nel sancire la non reversibilità dell'assegno di invalidità, prevede ulteriormente che "ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al comma 2 del successivo articolo 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.
La suddetta previsione - si legge nella sentenza della Suprema Corte - non contiene specifici riferimenti ad alcun tipo di pensione e deve pertanto ritenersi autonoma, malgrado la suo collocazione, rispetto alla prima parte dello stesso comma riguardante la pensione ai superstiti.
Ne consegue che, in caso di domanda di assegno di invalidità presentata da ex titolare della stessa prestazione revocata o non confermata per cessazione dello stato invalidante o per mancata richiesta di conferma, i requisiti contributivi devono essere accertati ritenendo utili i periodi di godimento dell'assegno revocato o non confermato durante i quali non sia stata prestata attività lavorativa: restando esclusa, secondo la previsione normativa, la valutabilità di tali periodi ai fini della misura della prestazione.
Le presenti istruzioni devono trovare applicazione per i casi futuri e per quelli in corso di trattazione: i casi già definiti in difformità saranno riesaminati a domanda degli interessati e definiti conformemente.