Legge 229 del 29 luglio 2003

Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001.

Vigente al: 20-8-2014

CAPO I NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.

(Riassetto normativo e codificazione).

1.  L'articolo  20  della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"ART. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita'

di   interventi,   definito,  con  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri,   in   relazione   alle  proposte  formulate  dai  Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta  al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno  di  legge  per  la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita'   e   le   materie  di  intervento,  anche  ai  fini  della ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle pubbliche funzioni con particolare  riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti  locali.  In  allegato al disegno di legge e' presentata   una   relazione   sullo   stato   di   attuazione  della semplificazione e del riassetto.

2.  Il  disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di

decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e  procedimentali,  nonche' di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi  1  e  2,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole

materie,   stabiliti  con  la  legge  annuale  di  semplificazione  e riassetto  normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)  definizione  del  riassetto  normativo  e  codificazione della

normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento   della   richiesta,   con  determinazione  dei  principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

b)   indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatta  salva

l'applicazione  dell'articolo  15  delle  disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c)  indicazione  dei  principi generali, in particolare per quanto

attiene  alla  informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla   trasparenza   e   pubblicita'   che  regolano  i  procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente  articolo,  nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d)  eliminazione  degli  interventi amministrativi autorizzatori e

delle  misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi   contrastino   gli  interessi  pubblici  alla  difesa  nazionale, all'ordine  e  alla  sicurezza  pubblica,  all'amministrazione  della giustizia,   alla   regolazione  dei  mercati  e  alla  tutela  della concorrenza,   alla   salvaguardia   del   patrimonio   culturale   e dell'ambiente,  all'ordinato  assetto  del  territorio,  alla  tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e)   sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,   licenza,

concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso comunque denominati che  non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato   all'amministrazione   competente  corredata  dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f)  determinazione  dei  casi  in cui le domande di rilascio di un

atto  di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,  corredate  dalla  documentazione e dalle   certificazioni   relative  alle  caratteristiche  tecniche  o produttive  dell'attivita'  da  svolgere, eventualmente richieste, si considerano   accolte   qualora   non   venga   comunicato   apposito provvedimento  di  diniego  entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g)   revisione  e  riduzione  delle  funzioni  amministrative  non

direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita',

anche alla luce della normativa comunitaria;

3)  alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle

attivita' economiche e lavorative;

4)   alla  protezione  di  interessi  primari,  costituzionalmente

rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale;

5)  alla  tutela  dell'identita' e della qualita' della produzione

tipica e tradizionale e della professionalita';

h)  promozione  degli  interventi  di autoregolazione per standard

qualitativi  e  delle  certificazioni  di  conformita' da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza  pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle  fasi  delle  attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i)   per   le  ipotesi  per  le  quali  sono  soppressi  i  poteri

amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l)  attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il

conferimento  di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione  delle  funzioni secondo gli stessi  criteri  da  parte  delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m)  definizione  dei  criteri  di  adeguamento dell'organizzazione

amministrativa  alle  modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n)  indicazione  esplicita dell'autorita' competente a ricevere il

rapporto    relativo   alle   sanzioni   amministrative,   ai   sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4.  I  decreti  legislativi  e  i  regolamenti  di cui al comma 2,

emanati  sulla  base  della  legge  di  semplificazione  e  riassetto normativo  annuale,  per  quanto  concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a)  semplificazione  dei  procedimenti amministrativi, e di quelli

che  agli  stessi  risultano  strettamente connessi o strumentali, in modo   da  ridurre  il  numero  delle  fasi  procedimentali  e  delle amministrazioni  intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici,  accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare   il  personale  degli  organi  soppressi  e  raggruppare competenze  diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei  principi  generali  indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b)  riduzione  dei  termini  per la conclusione dei procedimenti e

uniformazione  dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si

svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d)   riduzione   del   numero  di  procedimenti  amministrativi  e

accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla  medesima attivita';

e)  semplificazione  e  accelerazione  delle  procedure di spesa e

contabili,  anche  mediante  l'adozione di disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili  per  una sola volta, per le fasi di integrazione  dell'efficacia  e  di  controllo  degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  2 sono emanati su

proposta  del  Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio  dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa  acquisizione  del  parere  della  Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che  sono  resi  entro  il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6.  I  regolamenti  di cui al comma 2 sono emanati con decreto del

Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando  siano  coinvolti  interessi  delle  regioni e delle autonomie locali,  del  parere  del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni  parlamentari.  I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio  di  Stato  sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello  delle  Commissioni  parlamentari  e' reso, successivamente ai precedenti,   entro   sessanta   giorni   dalla   richiesta.  Per  la predisposizione   degli  schemi  di  regolamento  la  Presidenza  del Consiglio  dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.

Decorsi  sessanta  giorni  dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7.  I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto

dai  decreti  legislativi,  entrano  in vigore il quindicesimo giorno successivo   alla   data  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale.  Con  effetto  dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  2  si conformano, oltre ai

principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a)   trasferimento   ad   organi   monocratici   o   ai  dirigenti

amministrativi  di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione  della  loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione  degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi,  nei  relativi  procedimenti,  dei  soggetti portatori di interessi diffusi;

b)  individuazione  delle  responsabilita'  e  delle  procedure di

verifica e controllo;

c)   soppressione   dei   procedimenti   che  risultino  non  piu'

rispondenti  alle  finalita'  e  agli obiettivi fondamentali definiti

dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i

principi   generali   dell'ordinamento   giuridico   nazionale   o

comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per

l'amministrazione  e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili,   anche   attraverso   la  sostituzione  dell'attivita' amministrativa  diretta  con  forme  di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e)  adeguamento  della  disciplina  sostanziale  e  procedimentale

dell'attivita'   e   degli  atti  amministrativi  ai  principi  della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f)  soppressione  dei  procedimenti  che  derogano  alla normativa

procedimentale  di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g)  regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi

e di tutte le fasi del procedimento.

9.  I  Ministeri  sono  titolari  del  potere  di iniziativa della

semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle  materie di loro competenza,  fatti  salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza   del   Consiglio   dei  ministri,  che  garantisce  anche l'uniformita'   e  l'omogeneita'  degli  interventi  di  riassetto  e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10.   Gli   organi   responsabili   di  direzione  politica  e  di

amministrazione  attiva  individuano forme stabili di consultazione e di   partecipazione  delle  organizzazioni  di  rappresentanza  delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11.  I  servizi  di  controllo interno compiono accertamenti sugli

effetti   prodotti   dalle   norme   contenute   nei  regolamenti  di semplificazione  e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono   formulare  osservazioni  e  proporre  suggerimenti  per  la modifica  delle  norme  stesse  e  per  il  miglioramento dell'azione amministrativa".

2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 20 della legge 15 marzo

1997,  n.  59,  come  sostituito  dal presente articolo, si applicano anche  alle  deleghe  legislative  in  materia  di  semplificazione e riassetto  normativo conferite con leggi approvate dal Parlamento nel corso  della  presente  legislatura  prima  della  data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualita' della regolazione

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro (( due anni )) dalla

data   di   entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto legislativo,  su  proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia  di  produzione  normativa,  semplificazione e qualita' della regolazione, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo  20  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo  1  della  presente  legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia  della  coerenza  giuridica,  logica  e sistematica della normativa,   adeguamento,   aggiornamento  e  semplificazione  del

linguaggio normativo;

b) ricorso  al riassetto normativo per materie e alla riduzione delle disposizioni  legislative  vigenti,  anche mediante apposite leggi

periodiche  contenenti l'indicazione delle disposizioni abrogate o

comunque non piu' in vigore;

c) delegificazione  delle  norme  di  legge  concernenti  gli aspetti organizzativi   e   procedimentali,  secondo  i  criteri  previsti

dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito

dall'articolo 1 della presente legge;

d) definizione  delle  funzioni  e  dei  compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in armonia con quanto disposto dalla legge

23  agosto  1988,  n. 400, e successive modificazioni, dal decreto

legislativo  30  luglio  1999, n. 303, e successive modificazioni,

dalla  legge  15  marzo  1997,  n. 59, e successive modificazioni,

dalla  legge  8  marzo  1999,  n.  50,  e  dalle  leggi annuali di

semplificazione  e  ferme  restando le competenze dei Ministeri di

settore;

e) coordinamento  con  l'attivita' consultiva del Consiglio di Stato, anche  ai  fini  di  adeguamento delle strutture organizzative, ai

sensi  degli  articoli  14  e  16  del testo unico delle leggi sul

Consiglio  di  Stato,  di  cui al regio decreto 26 giugno 1924, n.

1054, e dell'articolo 17, commi 25, 27 e 28, della legge 15 maggio

1997, n. 127;

f) previsione  e  definizione  di  procedure di verifica dell'impatto regolatorio, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio

dei  ministri in materia di analisi tecnico-normativa e di analisi

dell'impatto della regolamentazione, anche a seguito di un congruo

periodo  di  applicazione  delle  norme, con adeguati strumenti di

informazione  e  partecipazione  degli  utenti  e  delle categorie

interessate.

2.  Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23

agosto  1988,  n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di  attuazione  ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.

3. Nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, il Governo acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualita' della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni.

4.  Il  decreto  legislativo  di  cui  al comma 1 e' emanato previo

parere  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  reso  entro  il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 3

Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, (( entro il 30 giugno 2005

)),   uno   o   piu'  decreti  legislativi  per  il  riassetto  delle disposizioni  vigenti  in  materia di sicurezza e tutela della salute dei  lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo  1  della  presente  legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino,  coordinamento,  armonizzazione  e semplificazione delle disposizioni  vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie

e alle convenzioni internazionali in materia;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili  con  le  caratteristiche  gestionali ed organizzative

delle  imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole

imprese, anche agricole, forestali e zootecniche;

c) riordino  delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti   concernenti   l'omologazione,   la   certificazione   e

l'autocertificazione;

d) riformulazione  dell'apparato  sanzionatorio,  con riferimento, in particolare,  alle  fattispecie  contravvenzionali  a  carico  dei

preposti,  alla  previsione  di  sanzioni  amministrative  per gli

adempimenti  formali  di carattere documentale; alla revisione del

regime  di responsabilita' tenuto conto della posizione gerarchica

all'interno  dell'impresa  e dei poteri in ordine agli adempimenti

in  materia  di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento

delle  funzioni  degli  organi  preposti alla programmazione, alla

vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti

di  prevenzione  e  di informazione rispetto a quelli repressivi e

sanzionatori;

e) promozione  dell'informazione  e  della  formazione  preventiva  e periodica   dei   lavoratori  sui  rischi  connessi  all'attivita'

dell'impresa   in   generale  e  allo  svolgimento  delle  proprie

mansioni,   con   particolare   riguardo   ai  pericoli  derivanti

dall'esposizione  a  rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici,

cancerogeni  e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e

alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;

f) assicurazione  della  tutela  della  salute  e della sicurezza sul lavoro  in  tutti  i settori di attivita', pubblici e privati, e a

tutti  i  lavoratori,  indipendentemente  dal  tipo  di  contratto

stipulato con il datore di lavoro o con il committente;

g) adeguamento  del  sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione  alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali,

anche  in  funzione  di  contrasto rispetto al fenomeno del lavoro

sommerso e irregolare;

h) promozione  di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino  la  condotta  dei datori di lavoro, dei lavoratori e di

tutti i soggetti interessati;

i) riordino  e  razionalizzazione  delle  competenze istituzionali al fine  di  evitare  sovrapposizioni  e duplicazioni di interventi e

competenze,  garantendo  indirizzi  generali  uniformi su tutto il

territorio   nazionale  nel  rispetto  delle  competenze  previste

dall'articolo 117 della Costituzione;

l) realizzazione  delle  condizioni  per  una adeguata informazione e formazione   di  tutti  i  soggetti  impegnati  nell'attivita'  di

prevenzione  e  per  la  circolazione  di  tutte  le  informazioni

rilevanti  per  l'elaborazione  e  l'attuazione  delle  misure  di

sicurezza necessarie;

m) modifica  o  integrazione  delle  discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;

n) esclusione  di  qualsiasi  onere  finanziario per il lavoratore in relazione  all'adozione  delle  misure  relative  alla  sicurezza,

all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.

Art. 4

Riassetto in materia di assicurazioni

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di

entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni,  ai  sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo  1  della  presente  legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento  della  normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;

b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu' deboli, sotto  il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali,

nonche'  dell'informativa  preliminare,  contestuale  e successiva

alla   conclusione  del  contratto,  avendo  riguardo  anche  alla

correttezza   dei   messaggi   pubblicitari   e  del  processo  di

liquidazione  dei  sinistri,  compresi  gli aspetti strutturali di

tale servizio;

c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio  dell'attivita' assicurativa in Italia o operanti in

regime di liberta' di prestazioni di servizi;

d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le societa' di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle

norme comunitarie, nonche' per le imprese di riassicurazione;

e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese  autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa,

anche   nell'ipotesi   di  una  loro  appartenenza  ad  un  gruppo

assicurativo,  nonche'  con  riferimento  alle  partecipazioni  di

imprese  assicurative  in  soggetti esercenti attivita' connesse a

quella  assicurativa  e  di  partecipazione  di  questi  ultimi in

imprese assicurative;

f) armonizzazione   della   disciplina   delle   diverse   figure  di intermediari   nell'attivita'   di   distribuzione   dei   servizi

assicurativi,  compresi i soggetti che, per conto di intermediari,

svolgono questa attivita' nei confronti del pubblico;

g) armonizzazione  della  disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle  imprese  di assicurazione e degli intermediari assicurativi

alla normativa comunitaria;

h) riformulazione  dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia:

1)   affiancando   alle   ipotesi   di   ricorso   alla   sanzione

amministrativa  pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del

settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra

limiti  minimi  e  massimi,  nei  casi  di  abusivo  esercizio  di

attivita'  assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte

di  imprese  e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti

albi  e  ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari

dell'Istituto  per  la  vigilanza sulle assicurazioni private e di

interesse  collettivo  (ISVAP),  agli uffici o alla documentazione

relativa  alle  anzidette  attivita',  anche  esercitate in via di

fatto o, infine, di truffa assicurativa;

((1-bis)   raddoppiando   la   misura   delle  sanzioni  penali  e

quintuplicando  la  misura  massima  delle sanzioni amministrative

pecuniarie  determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle

sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive

modificazioni.))

2)   prevedendo  la  facolta'  di  difesa  in  giudizio  da  parte

dell'ISVAP,  a  mezzo  dei  suoi  funzionari, nei ricorsi contro i

provvedimenti  sanzionatori  di  cui  all'articolo 6 della legge 5

marzo 2001, n. 57;

i) riassetto  della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese

di assicurazione.

Art. 5

Riassetto in materia di incentivi alle attivita' produttive

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro (( due anni )) dalla

data   di   entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi  di  sostegno  pubblico  per  lo  sviluppo delle attivita' produttive,  ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo  20  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo  1  della  presente  legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) articolazione  delle disposizioni allo scopo di renderle strumenti coordinati  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di politica

industriale   fissati   dal   Governo   e   dal   Parlamento   con

l'approvazione      del      Documento      di      programmazione

economico-finanziaria,  anche  in  base  ai  diversi inquadramenti

degli  aiuti  previsti  dalla  normativa dell'Unione europea e nel

rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;

b) limitazione  della normativa primaria alla individuazione dei soli requisiti  sostanziali  per  la  concessione  degli  incentivi nel

rispetto  dei  limiti  previsti  dall'articolo 87 del trattato che

istituisce la Comunita' europea;

c) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare dello Stato e  alla  normazione  regionale,  secondo le rispettive competenze,

della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri

di  cui  all'articolo  20  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, come

sostituito   dall'articolo  1  della  presente  legge,  nonche'  i

principi  contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,

e successive modificazioni;

d) definizione,  tra  i  principi  fondamentali  per  la legislazione regionale,  della priorita' di intervento a favore delle attivita'

produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate e nelle

zone   montane,   del   raccordo   tra   i  diversi  strumenti  di

incentivazione  anche  di  carattere  fiscale, della previsione di

procedure  semplificate  per  le  imprese artigiane e le piccole e

medie imprese.

Art. 6

Riassetto in materia di prodotti alimentari

1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro (( quattro anni ))

dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti  alimentari,  ai  sensi  e  secondo  i  principi  e  criteri direttivi  di  cui  all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come  sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione   della   disciplina   della   produzione  e  della commercializzazione  dei  prodotti  alimentari  ai principi e alle

norme  di  diritto  comunitario,  con particolare riferimento alla

libera  circolazione, allo scopo di assicurare competitivita' alle

imprese;

b) tutela  degli  interessi  relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione  del  consumatore  e  alla  qualita' dei prodotti, alla

salute degli animali e vegetali;

c) abrogazione  o  modificazione  delle  norme  rese  inapplicabili o superate   dallo   sviluppo   tecnologico   e  non  piu'  adeguate

all'evoluzione  produttiva  e  commerciale  delle  imprese,  fermo

restando il diritto dei consumatori all'informazione;

d) fissazione  di  regole  uniformi  per cio' che concerne il sistema sanzionatorio  e  le  modalita' di controllo e di vigilanza, salvo

per  i  prodotti  oggetto di specifica normativa comunitaria, e in

particolare per il prelevamento dei campioni;

e) semplificazione  delle  procedure esistenti, eliminando quelle che pongono  a  carico  delle  aziende  oneri  non prescritti, per gli

stessi prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea;

f) distinzione  tra norme di produzione e di commercializzazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici, norme

concernenti  il  controllo  dei  prodotti,  norme  concernenti  la

istituzione di un unico sistema sanzionatorio.

Art. 7

Riassetto in materia di tutela dei consumatori

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro (( ventiquattro mesi

))  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti  legislativi,  per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di  tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri  direttivi  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.  59,  come  sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento  della  normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi  internazionali e articolazione della stessa allo scopo di

armonizzarla   e   riordinarla,   nonche'  di  renderla  strumento

coordinato  per  il  raggiungimento  degli obiettivi di tutela del

consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione  delle  procedure  relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione,  in  materia  di  contratti a distanza, del regime di vigenza  transitoria  delle  disposizioni  piu'  favorevoli  per i

consumatori,  previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22

maggio  1999,  n.  185,  di attuazione della direttiva 97/7/CE del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  maggio  1997,  e

rafforzamento   della   tutela   del  consumatore  in  materia  di

televendite;

d) coordinamento,  nelle  procedure  di  composizione extragiudiziale delle   controversie,   dell'intervento   delle  associazioni  dei

consumatori,  nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione

delle Comunita' europee.

Art. 8

Riassetto in materia di metrologia legale

1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro ((ventiquattro mesi))

dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu' decreti  legislativi,  per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di  metrologia  legale  ai  sensi  e  secondo i principi e i criteri  direttivi  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.  59,  come  sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)  riordino  e  adeguamento  della  normativa  in  relazione  ai

mutamenti  intervenuti  nel  mercato,  all'evoluzione  del  progresso tecnologico   e   al   nuovo   assetto  di  competenze  derivato  dal trasferimento  di  funzioni  alle  camere  di  commercio,  industria, artigianato  e agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

b)   semplificazione   e   deregolamentazione  degli  adempimenti

amministrativi per gli operatori del settore;

c)  armonizzazione  della  disciplina con le raccomandazioni e le

indicazioni  dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.

Art. 9

Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, entro (( trenta mesi ))

dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in  materia  di  internazionalizzazione  delle  imprese,  ai  sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente  legge,  e  nel  rispetto  dei  seguenti  principi e criteri direttivi:

a)  riunire  e  coordinare  tutte  le disposizioni legislative in

materia  di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle  esportazioni,  anche  gli  investimenti  in grado di promuovere l'internazionalizzazione  delle  produzioni  italiane,  prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

b)  coordinare  le misure di intervento di competenza dello Stato

con  quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

c)  prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per

l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

(( 1-bis. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro trenta

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione     degli     enti     operanti     nel     settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

1-ter.  I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, nel rispetto e

in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento  con  le  altre  disposizioni  vigenti  in  materia  di promozione   e  di  finanziamento  dell'internazionalizzazione  delle im-prese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a)  rispetto  dei compiti attribuiti al Ministero delle attivita'

produttive,   al   Ministero  degli  affari  esteri  e  al  Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  dal  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  e adeguamento  delle  disposizioni  legislative  che regolano i singoli enti  al  quadro  delle  competenze  delineato  dal  medesimo decreto legislativo  n.  143  del  1998,  nonche'  all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b)  riassetto  organizzativo  degli  enti  operanti  nel  settore

dell'internazionalizzazione  delle imprese, secondo principi ispirati alla  maggiore funzionalita' dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze  imposte  dall'attuale quadro economico-finanziario, nonche' ad  obiettivi  di  coerenza  della  politica  economica e commerciale estera  e  della  promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale  con  le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari  in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

c)  razionalizzazione  delle relative norme di natura finanziaria

ed  economica, anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione   e   dal   funzionamento   degli   sportelli  unici all'estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni;

d)  possibilita'  di attivazione di strumenti di finanziamento di

investimenti   all'estero  anche  tramite  societa'  prevedendo,  tra l'altro,  che  il  fondo  di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della  legge  21  marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa, destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non  aderenti all'Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi;

e)  compatibilita' con gli obiettivi di riassetto della normativa

in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.

1-quater.  Ciascuno  degli  schemi di decreti legislativi di cui al

comma  1-bis deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari   delle   disposizioni   in   esso   contenute,  ai  sensi dell'articolo  11-ter,  comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive  modificazioni,  la  quale  deve  altresi'  precisare  gli effetti  finanziari  della  razionalizzazione  di cui al comma 1-ter, lettera  c),  del presente articolo individuando le risorse derivanti dai   correlati   risparmi   e   finalizzate   all'istituzione  e  al funzionamento  degli  sportelli  unici  all'estero, in particolare ai fini   della  promozione  del  made  in  Italy  e  della  lotta  alle contraffazioni.   I  suddetti  schemi  di  decreti  legislativi  sono adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta  del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri  degli  affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la funzione  pubblica,  per  le politiche comunitarie e per gli italiani nel  Mondo,  e sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte  delle Commissioni parlamentari competenti per materia  e  per  le  conseguenze  di  carattere  finanziario entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione; decorso inutilmente  tale termine, i decreti possono comunque essere emanati. Qualora  detto  termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1-bis o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.

1-quinquies.  Entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore dei

decreti  legislativi  di  cui al comma 1-bis, il Governo puo' emanare disposizioni  correttive  e  integrative, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi di cui al comma 1-ter e con la procedura di cui al comma 1-quater ))

Art. 10

Riassetto in materia di societa' dell'informazione

1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla

data  in  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi,   su  proposta  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie   e   dei   Ministri   competenti   per  materia,  per  il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi  di  cui  all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come  sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)  graduare  la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei

diversi  tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma;

b)  rivedere  la disciplina vigente al fine precipuo di garantire

la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per via telematica dalle pubbliche  amministrazioni  e  dagli  altri  soggetti  pubblici  e di assicurare  ai  cittadini  e  alle  imprese  l'accesso a tali servizi secondo  il  criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non  discriminazione  e  della  normativa sulla riservatezza dei dati personali;

c) prevedere la possibilita' di attribuire al dato e al documento

informatico  contenuto  nei  sistemi informativi pubblici i caratteri della  primarieta'  e  originalita',  in sostituzione o in aggiunta a dati    e   documenti   non   informatici,   nonche'   obbligare   le amministrazioni  che  li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche  volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualita' del relativo contenuto informativo;

d)   realizzare   il   coordinamento   formale  del  testo  delle

disposizioni  vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le   modifiche   necessarie   per  garantire  la  coerenza  logica  e sistematica  della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;

e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.

2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e' esercitata per i seguenti

oggetti:

a)  il  documento  informatico,  la  firma elettronica e la firma

digitale;

b)  i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle

amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;

c) la gestione dei documenti informatici;

d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;

e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e alle banche

dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.

3.   Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti

legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  1,  nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro ((  quindici mesi )) decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

Art. 11

Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, (( entro trenta mesi ))

dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu' decreti  legislativi  per  il  riassetto  delle  disposizioni vigenti concernenti  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente  legge,  e  nel  rispetto  dei  seguenti  principi e criteri direttivi:

a)  revisione  e  riassetto  della  normativa  che  disciplina le

funzioni  e  i  compiti  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale per   gli   aspetti  non  demandati  alla  contrattazione  collettiva nazionale,  in  modo  da  consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:

1)  alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;

2)  al  riassetto  della  normativa  in  materia di prevenzione

incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;

3)  alla  revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori

in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;

b)  armonizzazione  delle  disposizioni sulla prevenzione incendi

alla normativa sullo sportello unico per le attivita' produttive;

c)  coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni

comunitarie e agli accordi internazionali.

2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi

del  comma  1  si  provvede con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi  dell'articolo  17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive  modificazioni,  entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVERNATIVI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

ART. 12.

(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorita' amministrative indipendenti).

1.  Le  autorita'  amministrative  indipendenti,  cui la normativa

attribuisce  funzioni  di  controllo,  di vigilanza o regolatorie, si dotano,  nei  modi  previsti  dai  rispettivi ordinamenti, di forme o metodi   di   analisi   dell'impatto   della   regolamentazione   per l'emanazione  di  atti  di  competenza  e,  in  particolare,  di atti amministrativi  generali,  di  programmazione  o  pianificazione,  e, comunque, di regolazione.

2.  Le  autorita'  di  cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le

relazioni  di  analisi  di  impatto  della  regolamentazione  da loro realizzate.

3.  I  soggetti  di  cui al comma 1 provvedono alla verifica degli

effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli  o  formulari  ovvero  di  clausole  e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.

4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo

le segnalazioni e le altre attivita' consultive, anche se concernenti gli  atti  di  cui  al comma 1, nonche' i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

ART. 13.

(Disposizioni relative all'attivita' della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti).

1.  Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del

regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  sugli  schemi di atti normativi  del  Governo, e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal  ricevimento  della  richiesta;  decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie,  non  possa  essere  rispettato  il  termine  di  cui al presente  comma,  tale termine puo' essere interrotto per una volta e il  parere  deve  essere  reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento  degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

2.  All'articolo  11-ter,  comma  6, della legge 5 agosto 1978, n.

468,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente: "La Corte riferisce,  inoltre,  su  richiesta  delle  Commissioni  parlamentari competenti  nelle  modalita'  previste  dai Regolamenti parlamentari, sulla   congruenza   tra   le  conseguenze  finanziarie  dei  decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega".

3.  All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n.

1345, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d)  gli  avvocati  iscritti  nel  relativo  albo professionale da

almeno cinque anni".

4.  All'articolo  12,  primo  comma,  lettera  e),  della legge 20

dicembre  1961,  n.  1345,  come modificata dall'articolo 3, comma 8, della  legge  15  maggio  1997,  n. 127, al primo periodo, le parole: "Amministrazioni   dello   Stato"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "Amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165"; il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente: "I bandi di concorso possono riservare una percentuale  non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a  personale  che  sia  dotato  oltre  che  del  diploma di laurea in giurisprudenza,    anche   del   diploma   di   laurea   in   scienze economico-aziendali  o  in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente".

5.  Una  quota  non  inferiore  al  20  per  cento della dotazione

organica  del  personale  della  carriera dirigenziale e direttiva in servizio  presso  la  Corte  dei  conti  e'  riservata ai laureati in discipline economiche o statistiche o attuariali.

ART. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1.  Al  comma  2,  primo  periodo,  dell'articolo  28  del decreto

legislativo  30  marzo  2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3 della  legge  15  luglio 2002, n. 145, dopo le parole: "almeno cinque anni  di servizio", sono inserite le seguenti: "o, se in possesso del diploma   di   specializzazione   conseguito   presso  le  scuole  di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei   ministri,   di   concerto   con  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio".

2.  Al  comma  2,  ultimo  periodo,  dell'articolo  40 del decreto

legislativo  30  marzo  2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, la parola: "oppure" e' sostituita dalle  seguenti: "e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il  requisito  di  cui  all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988,  n.  254, nonche' per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli  esperti  di  cui  all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti".

ART. 15.

(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).

1.  All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3.  I  lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi  della  facolta' di accreditamento dei contributi di cui al medesimo  comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo   a   quello   nel   corso   del  quale  ha  avuto  inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata  ogni  anno  salvo  espressa  manifestazione di volonta' in senso contrario".

CAPO III MISURE TELEMATICHE

Art. 16

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 17

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 18

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 19

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20.

(Norme transitorie).

1.  Per  la  legge per la semplificazione e il riassetto normativo

dell'anno  2003  i  termini  di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente  legge,  sono  rispettivamente  fissati  al novantesimo e al centoventesimo  giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20-bis

(Decreti legislativi correttivi e integrativi)

1.  Entro  un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore dei decreti

legislativi  di  cui  agli  articoli 2,3,4,5,6,7,8,9 e 11, il Governo puo'  adottare,  nel  rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi  fissati  dalla  presente  legge  e  secondo i principi e i criteri  direttivi  e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15  marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. (8) ((9))

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AGGIORNAMENTO (8)

La  L.  12 luglio 2006, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 14)

che  "E'  prorogato  di  un  anno  il  termine  di  cui  al  comma  1 dell'articolo  20-bis  della  legge  29  luglio  2003,  n.  229,  per l'adozione  di  uno  o  piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli 4  e  7 della citata legge 29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al

medesimo articolo 20-bis."

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AGGIORNAMENTO (9)

La  L.  26 febbraio 2007, n. 17 (con l'art. 1, comma 2) ha disposto

che  "Il  termine  di un anno previsto dall'articolo 20-bis, comma 1, della  legge  29  luglio  2003,  n.  229,  per  l'adozione di decreti legislativi  integrativi  e correttivi del decreto legislativo di cui

all'articolo 11 della medesima legge, e' prorogato di un anno."

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1.  Dall'esercizio  di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non

devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2.   All'onere   derivante   dall'attuazione   dell'articolo   16,

determinato   nella  misura  massima  di  516.457  euro  a  decorrere dall'anno  2003,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.   All'onere   derivante   dall'attuazione   dell'articolo   17,

determinato  nella  misura massima di 324.850 euro per l'anno 2003 ed in  141.510  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2004,  si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 22.

(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340).

1.  L'articolo  35  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340, e'

sostituito dal seguente:

"ART. 35. (Controversie in materia di masi chiusi). 1. In tutte le

controversie  in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore  del  maso  chiuso  e  la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV  del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione  previsto  dall'articolo  410  del  codice di procedura civile  e'  esperito  dinanzi  alla  Ripartizione  agricoltura  della provincia autonoma di Bolzano.

2.   Chi   intende  proporre  in  giudizio  una  domanda  relativa

all'ordinamento dei masi chiusi e' tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n.

203,  in  cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano    si    intende   sostituita   all'ispettorato   provinciale dell'agricoltura.

3.  Tutti  gli  atti,  i  documenti  e i provvedimenti relativi ai

procedimenti,  anche  esecutivi,  cautelari  e tavolari relativi alle controversie  in  materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra tassa e dal contributo unificato".

2.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo

35  della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dal comma 1 del  presente  articolo,  valutato  in  15.000 euro annui a decorrere dall'anno  2003,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento   relativo   al   medesimo  Ministero.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, il numero

43 e' sostituito dal seguente:

"43.  Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove

macchine utensili o di produzione.

Legge 28 novembre 1965, n. 1329".

4.  Alla  legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, dopo il

numero 63, sono aggiunti i seguenti:

"63-bis.  Procedimento  di  astensione anticipata dal lavoro delle

donne in stato di gravidanza.

Testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e

sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 17, commi 2 e 3.

63-ter.   Procedimento  di  predisposizione  ed  approvazione  dei

regolamenti  interni  degli  istituti  penitenziari  e delle relative modifiche.

Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10".

ART. 23.

(Abrogazioni).

1.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente

legge, la legge 10 marzo 1969, n. 116, e' abrogata.

2.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente

legge   sono  abrogati  i  commi  13-ter,  13-quater  e  13-quinquies dell'articolo  3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi della   dichiarazione   ivi   prevista   sono  sanati  con  efficacia retroattiva  fermo  il  diritto  maturato  da  terzi  in base ad atto trascritto  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.

3.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente

legge  e'  abrogato  l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure  avviate  ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data  di  entrata  in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta  di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con  l'emanazione  dei  previsti  testi unici entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente

legge,  alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono  abrogate  le  lettere  g), h) ed i). A decorrere dalla medesima data,  riacquistano efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente prima  della  data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.

5.  All'allegato  1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni,  sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-bis, 99, 106, 112-ter, 112-quater e 112-octies.

6.  All'allegato  1  della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive

modificazioni,  sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17, 22, 38, 39 e 44.

7.  All'allegato  A  della  legge  24  novembre 2000, n. 340, sono

soppresse le previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 59 e 60.

La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara'

inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Mazzella,  Ministro  per la funzione

pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

--------

 

Legge 229 del 29 luglio 2003

Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001.

Vigente al: 20-8-2014

CAPO I NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.

(Riassetto normativo e codificazione).

1.  L'articolo  20  della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"ART. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita'

di   interventi,   definito,  con  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri,   in   relazione   alle  proposte  formulate  dai  Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta  al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno  di  legge  per  la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita'   e   le   materie  di  intervento,  anche  ai  fini  della ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle pubbliche funzioni con particolare  riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti  locali.  In  allegato al disegno di legge e' presentata   una   relazione   sullo   stato   di   attuazione  della semplificazione e del riassetto.

2.  Il  disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di

decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e  procedimentali,  nonche' di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi  1  e  2,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole

materie,   stabiliti  con  la  legge  annuale  di  semplificazione  e riassetto  normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)  definizione  del  riassetto  normativo  e  codificazione della

normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento   della   richiesta,   con  determinazione  dei  principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

b)   indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatta  salva

l'applicazione  dell'articolo  15  delle  disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c)  indicazione  dei  principi generali, in particolare per quanto

attiene  alla  informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla   trasparenza   e   pubblicita'   che  regolano  i  procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente  articolo,  nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d)  eliminazione  degli  interventi amministrativi autorizzatori e

delle  misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi   contrastino   gli  interessi  pubblici  alla  difesa  nazionale, all'ordine  e  alla  sicurezza  pubblica,  all'amministrazione  della giustizia,   alla   regolazione  dei  mercati  e  alla  tutela  della concorrenza,   alla   salvaguardia   del   patrimonio   culturale   e dell'ambiente,  all'ordinato  assetto  del  territorio,  alla  tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e)   sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,   licenza,

concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso comunque denominati che  non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato   all'amministrazione   competente  corredata  dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f)  determinazione  dei  casi  in cui le domande di rilascio di un

atto  di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,  corredate  dalla  documentazione e dalle   certificazioni   relative  alle  caratteristiche  tecniche  o produttive  dell'attivita'  da  svolgere, eventualmente richieste, si considerano   accolte   qualora   non   venga   comunicato   apposito provvedimento  di  diniego  entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g)   revisione  e  riduzione  delle  funzioni  amministrative  non

direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita',

anche alla luce della normativa comunitaria;

3)  alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle

attivita' economiche e lavorative;

4)   alla  protezione  di  interessi  primari,  costituzionalmente

rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale;

5)  alla  tutela  dell'identita' e della qualita' della produzione

tipica e tradizionale e della professionalita';

h)  promozione  degli  interventi  di autoregolazione per standard

qualitativi  e  delle  certificazioni  di  conformita' da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza  pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle  fasi  delle  attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i)   per   le  ipotesi  per  le  quali  sono  soppressi  i  poteri

amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l)  attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il

conferimento  di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione  delle  funzioni secondo gli stessi  criteri  da  parte  delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m)  definizione  dei  criteri  di  adeguamento dell'organizzazione

amministrativa  alle  modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n)  indicazione  esplicita dell'autorita' competente a ricevere il

rapporto    relativo   alle   sanzioni   amministrative,   ai   sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4.  I  decreti  legislativi  e  i  regolamenti  di cui al comma 2,

emanati  sulla  base  della  legge  di  semplificazione  e  riassetto normativo  annuale,  per  quanto  concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a)  semplificazione  dei  procedimenti amministrativi, e di quelli

che  agli  stessi  risultano  strettamente connessi o strumentali, in modo   da  ridurre  il  numero  delle  fasi  procedimentali  e  delle amministrazioni  intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici,  accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare   il  personale  degli  organi  soppressi  e  raggruppare competenze  diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei  principi  generali  indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b)  riduzione  dei  termini  per la conclusione dei procedimenti e

uniformazione  dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si

svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d)   riduzione   del   numero  di  procedimenti  amministrativi  e

accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla  medesima attivita';

e)  semplificazione  e  accelerazione  delle  procedure di spesa e

contabili,  anche  mediante  l'adozione di disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili  per  una sola volta, per le fasi di integrazione  dell'efficacia  e  di  controllo  degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  2 sono emanati su

proposta  del  Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio  dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa  acquisizione  del  parere  della  Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che  sono  resi  entro  il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6.  I  regolamenti  di cui al comma 2 sono emanati con decreto del

Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando  siano  coinvolti  interessi  delle  regioni e delle autonomie locali,  del  parere  del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni  parlamentari.  I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio  di  Stato  sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello  delle  Commissioni  parlamentari  e' reso, successivamente ai precedenti,   entro   sessanta   giorni   dalla   richiesta.  Per  la predisposizione   degli  schemi  di  regolamento  la  Presidenza  del Consiglio  dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.

Decorsi  sessanta  giorni  dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7.  I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto

dai  decreti  legislativi,  entrano  in vigore il quindicesimo giorno successivo   alla   data  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale.  Con  effetto  dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  2  si conformano, oltre ai

principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a)   trasferimento   ad   organi   monocratici   o   ai  dirigenti

amministrativi  di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione  della  loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione  degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi,  nei  relativi  procedimenti,  dei  soggetti portatori di interessi diffusi;

b)  individuazione  delle  responsabilita'  e  delle  procedure di

verifica e controllo;

c)   soppressione   dei   procedimenti   che  risultino  non  piu'

rispondenti  alle  finalita'  e  agli obiettivi fondamentali definiti

dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i

principi   generali   dell'ordinamento   giuridico   nazionale   o

comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per

l'amministrazione  e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili,   anche   attraverso   la  sostituzione  dell'attivita' amministrativa  diretta  con  forme  di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e)  adeguamento  della  disciplina  sostanziale  e  procedimentale

dell'attivita'   e   degli  atti  amministrativi  ai  principi  della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f)  soppressione  dei  procedimenti  che  derogano  alla normativa

procedimentale  di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g)  regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi

e di tutte le fasi del procedimento.

9.  I  Ministeri  sono  titolari  del  potere  di iniziativa della

semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle  materie di loro competenza,  fatti  salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza   del   Consiglio   dei  ministri,  che  garantisce  anche l'uniformita'   e  l'omogeneita'  degli  interventi  di  riassetto  e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10.   Gli   organi   responsabili   di  direzione  politica  e  di

amministrazione  attiva  individuano forme stabili di consultazione e di   partecipazione  delle  organizzazioni  di  rappresentanza  delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11.  I  servizi  di  controllo interno compiono accertamenti sugli

effetti   prodotti   dalle   norme   contenute   nei  regolamenti  di semplificazione  e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono   formulare  osservazioni  e  proporre  suggerimenti  per  la modifica  delle  norme  stesse  e  per  il  miglioramento dell'azione amministrativa".

2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 20 della legge 15 marzo

1997,  n.  59,  come  sostituito  dal presente articolo, si applicano anche  alle  deleghe  legislative  in  materia  di  semplificazione e riassetto  normativo conferite con leggi approvate dal Parlamento nel corso  della  presente  legislatura  prima  della  data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualita' della regolazione

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro (( due anni )) dalla

data   di   entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto legislativo,  su  proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia  di  produzione  normativa,  semplificazione e qualita' della regolazione, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo  20  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo  1  della  presente  legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia  della  coerenza  giuridica,  logica  e sistematica della normativa,   adeguamento,   aggiornamento  e  semplificazione  del

linguaggio normativo;

b) ricorso  al riassetto normativo per materie e alla riduzione delle disposizioni  legislative  vigenti,  anche mediante apposite leggi

periodiche  contenenti l'indicazione delle disposizioni abrogate o

comunque non piu' in vigore;

c) delegificazione  delle  norme  di  legge  concernenti  gli aspetti organizzativi   e   procedimentali,  secondo  i  criteri  previsti

dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito

dall'articolo 1 della presente legge;

d) definizione  delle  funzioni  e  dei  compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in armonia con quanto disposto dalla legge

23  agosto  1988,  n. 400, e successive modificazioni, dal decreto

legislativo  30  luglio  1999, n. 303, e successive modificazioni,

dalla  legge  15  marzo  1997,  n. 59, e successive modificazioni,

dalla  legge  8  marzo  1999,  n.  50,  e  dalle  leggi annuali di

semplificazione  e  ferme  restando le competenze dei Ministeri di

settore;

e) coordinamento  con  l'attivita' consultiva del Consiglio di Stato, anche  ai  fini  di  adeguamento delle strutture organizzative, ai

sensi  degli  articoli  14  e  16  del testo unico delle leggi sul

Consiglio  di  Stato,  di  cui al regio decreto 26 giugno 1924, n.

1054, e dell'articolo 17, commi 25, 27 e 28, della legge 15 maggio

1997, n. 127;

f) previsione  e  definizione  di  procedure di verifica dell'impatto regolatorio, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio

dei  ministri in materia di analisi tecnico-normativa e di analisi

dell'impatto della regolamentazione, anche a seguito di un congruo

periodo  di  applicazione  delle  norme, con adeguati strumenti di

informazione  e  partecipazione  degli  utenti  e  delle categorie

interessate.

2.  Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23

agosto  1988,  n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di  attuazione  ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.

3. Nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, il Governo acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualita' della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni.

4.  Il  decreto  legislativo  di  cui  al comma 1 e' emanato previo

parere  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  reso  entro  il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 3

Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, (( entro il 30 giugno 2005

)),   uno   o   piu'  decreti  legislativi  per  il  riassetto  delle disposizioni  vigenti  in  materia di sicurezza e tutela della salute dei  lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo  1  della  presente  legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino,  coordinamento,  armonizzazione  e semplificazione delle disposizioni  vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie

e alle convenzioni internazionali in materia;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili  con  le  caratteristiche  gestionali ed organizzative

delle  imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole

imprese, anche agricole, forestali e zootecniche;

c) riordino  delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti   concernenti   l'omologazione,   la   certificazione   e

l'autocertificazione;

d) riformulazione  dell'apparato  sanzionatorio,  con riferimento, in particolare,  alle  fattispecie  contravvenzionali  a  carico  dei

preposti,  alla  previsione  di  sanzioni  amministrative  per gli

adempimenti  formali  di carattere documentale; alla revisione del

regime  di responsabilita' tenuto conto della posizione gerarchica

all'interno  dell'impresa  e dei poteri in ordine agli adempimenti

in  materia  di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento

delle  funzioni  degli  organi  preposti alla programmazione, alla

vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti

di  prevenzione  e  di informazione rispetto a quelli repressivi e

sanzionatori;

e) promozione  dell'informazione  e  della  formazione  preventiva  e periodica   dei   lavoratori  sui  rischi  connessi  all'attivita'

dell'impresa   in   generale  e  allo  svolgimento  delle  proprie

mansioni,   con   particolare   riguardo   ai  pericoli  derivanti

dall'esposizione  a  rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici,

cancerogeni  e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e

alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;

f) assicurazione  della  tutela  della  salute  e della sicurezza sul lavoro  in  tutti  i settori di attivita', pubblici e privati, e a

tutti  i  lavoratori,  indipendentemente  dal  tipo  di  contratto

stipulato con il datore di lavoro o con il committente;

g) adeguamento  del  sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione  alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali,

anche  in  funzione  di  contrasto rispetto al fenomeno del lavoro

sommerso e irregolare;

h) promozione  di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino  la  condotta  dei datori di lavoro, dei lavoratori e di

tutti i soggetti interessati;

i) riordino  e  razionalizzazione  delle  competenze istituzionali al fine  di  evitare  sovrapposizioni  e duplicazioni di interventi e

competenze,  garantendo  indirizzi  generali  uniformi su tutto il

territorio   nazionale  nel  rispetto  delle  competenze  previste

dall'articolo 117 della Costituzione;

l) realizzazione  delle  condizioni  per  una adeguata informazione e formazione   di  tutti  i  soggetti  impegnati  nell'attivita'  di

prevenzione  e  per  la  circolazione  di  tutte  le  informazioni

rilevanti  per  l'elaborazione  e  l'attuazione  delle  misure  di

sicurezza necessarie;

m) modifica  o  integrazione  delle  discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;

n) esclusione  di  qualsiasi  onere  finanziario per il lavoratore in relazione  all'adozione  delle  misure  relative  alla  sicurezza,

all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.

Art. 4

Riassetto in materia di assicurazioni

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di

entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni,  ai  sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo  1  della  presente  legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento  della  normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;

b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu' deboli, sotto  il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali,

nonche'  dell'informativa  preliminare,  contestuale  e successiva

alla   conclusione  del  contratto,  avendo  riguardo  anche  alla

correttezza   dei   messaggi   pubblicitari   e  del  processo  di

liquidazione  dei  sinistri,  compresi  gli aspetti strutturali di

tale servizio;

c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio  dell'attivita' assicurativa in Italia o operanti in

regime di liberta' di prestazioni di servizi;

d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le societa' di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle

norme comunitarie, nonche' per le imprese di riassicurazione;

e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese  autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa,

anche   nell'ipotesi   di  una  loro  appartenenza  ad  un  gruppo

assicurativo,  nonche'  con  riferimento  alle  partecipazioni  di

imprese  assicurative  in  soggetti esercenti attivita' connesse a

quella  assicurativa  e  di  partecipazione  di  questi  ultimi in

imprese assicurative;

f) armonizzazione   della   disciplina   delle   diverse   figure  di intermediari   nell'attivita'   di   distribuzione   dei   servizi

assicurativi,  compresi i soggetti che, per conto di intermediari,

svolgono questa attivita' nei confronti del pubblico;

g) armonizzazione  della  disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle  imprese  di assicurazione e degli intermediari assicurativi

alla normativa comunitaria;

h) riformulazione  dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia:

1)   affiancando   alle   ipotesi   di   ricorso   alla   sanzione

amministrativa  pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del

settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra

limiti  minimi  e  massimi,  nei  casi  di  abusivo  esercizio  di

attivita'  assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte

di  imprese  e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti

albi  e  ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari

dell'Istituto  per  la  vigilanza sulle assicurazioni private e di

interesse  collettivo  (ISVAP),  agli uffici o alla documentazione

relativa  alle  anzidette  attivita',  anche  esercitate in via di

fatto o, infine, di truffa assicurativa;

((1-bis)   raddoppiando   la   misura   delle  sanzioni  penali  e

quintuplicando  la  misura  massima  delle sanzioni amministrative

pecuniarie  determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle

sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive

modificazioni.))

2)   prevedendo  la  facolta'  di  difesa  in  giudizio  da  parte

dell'ISVAP,  a  mezzo  dei  suoi  funzionari, nei ricorsi contro i

provvedimenti  sanzionatori  di  cui  all'articolo 6 della legge 5

marzo 2001, n. 57;

i) riassetto  della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese

di assicurazione.

Art. 5

Riassetto in materia di incentivi alle attivita' produttive

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro (( due anni )) dalla

data   di   entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi  di  sostegno  pubblico  per  lo  sviluppo delle attivita' produttive,  ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo  20  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo  1  della  presente  legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) articolazione  delle disposizioni allo scopo di renderle strumenti coordinati  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di politica

industriale   fissati   dal   Governo   e   dal   Parlamento   con

l'approvazione      del      Documento      di      programmazione

economico-finanziaria,  anche  in  base  ai  diversi inquadramenti

degli  aiuti  previsti  dalla  normativa dell'Unione europea e nel

rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;

b) limitazione  della normativa primaria alla individuazione dei soli requisiti  sostanziali  per  la  concessione  degli  incentivi nel

rispetto  dei  limiti  previsti  dall'articolo 87 del trattato che

istituisce la Comunita' europea;

c) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare dello Stato e  alla  normazione  regionale,  secondo le rispettive competenze,

della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri

di  cui  all'articolo  20  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, come

sostituito   dall'articolo  1  della  presente  legge,  nonche'  i

principi  contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,

e successive modificazioni;

d) definizione,  tra  i  principi  fondamentali  per  la legislazione regionale,  della priorita' di intervento a favore delle attivita'

produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate e nelle

zone   montane,   del   raccordo   tra   i  diversi  strumenti  di

incentivazione  anche  di  carattere  fiscale, della previsione di

procedure  semplificate  per  le  imprese artigiane e le piccole e

medie imprese.

Art. 6

Riassetto in materia di prodotti alimentari

1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro (( quattro anni ))

dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti  alimentari,  ai  sensi  e  secondo  i  principi  e  criteri direttivi  di  cui  all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come  sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione   della   disciplina   della   produzione  e  della commercializzazione  dei  prodotti  alimentari  ai principi e alle

norme  di  diritto  comunitario,  con particolare riferimento alla

libera  circolazione, allo scopo di assicurare competitivita' alle

imprese;

b) tutela  degli  interessi  relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione  del  consumatore  e  alla  qualita' dei prodotti, alla

salute degli animali e vegetali;

c) abrogazione  o  modificazione  delle  norme  rese  inapplicabili o superate   dallo   sviluppo   tecnologico   e  non  piu'  adeguate

all'evoluzione  produttiva  e  commerciale  delle  imprese,  fermo

restando il diritto dei consumatori all'informazione;

d) fissazione  di  regole  uniformi  per cio' che concerne il sistema sanzionatorio  e  le  modalita' di controllo e di vigilanza, salvo

per  i  prodotti  oggetto di specifica normativa comunitaria, e in

particolare per il prelevamento dei campioni;

e) semplificazione  delle  procedure esistenti, eliminando quelle che pongono  a  carico  delle  aziende  oneri  non prescritti, per gli

stessi prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea;

f) distinzione  tra norme di produzione e di commercializzazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici, norme

concernenti  il  controllo  dei  prodotti,  norme  concernenti  la

istituzione di un unico sistema sanzionatorio.

Art. 7

Riassetto in materia di tutela dei consumatori

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro (( ventiquattro mesi

))  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti  legislativi,  per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di  tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri  direttivi  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.  59,  come  sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento  della  normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi  internazionali e articolazione della stessa allo scopo di

armonizzarla   e   riordinarla,   nonche'  di  renderla  strumento

coordinato  per  il  raggiungimento  degli obiettivi di tutela del

consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione  delle  procedure  relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione,  in  materia  di  contratti a distanza, del regime di vigenza  transitoria  delle  disposizioni  piu'  favorevoli  per i

consumatori,  previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22

maggio  1999,  n.  185,  di attuazione della direttiva 97/7/CE del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  maggio  1997,  e

rafforzamento   della   tutela   del  consumatore  in  materia  di

televendite;

d) coordinamento,  nelle  procedure  di  composizione extragiudiziale delle   controversie,   dell'intervento   delle  associazioni  dei

consumatori,  nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione

delle Comunita' europee.

Art. 8

Riassetto in materia di metrologia legale

1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro ((ventiquattro mesi))

dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu' decreti  legislativi,  per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di  metrologia  legale  ai  sensi  e  secondo i principi e i criteri  direttivi  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.  59,  come  sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)  riordino  e  adeguamento  della  normativa  in  relazione  ai

mutamenti  intervenuti  nel  mercato,  all'evoluzione  del  progresso tecnologico   e   al   nuovo   assetto  di  competenze  derivato  dal trasferimento  di  funzioni  alle  camere  di  commercio,  industria, artigianato  e agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

b)   semplificazione   e   deregolamentazione  degli  adempimenti

amministrativi per gli operatori del settore;

c)  armonizzazione  della  disciplina con le raccomandazioni e le

indicazioni  dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.

Art. 9

Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, entro (( trenta mesi ))

dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in  materia  di  internazionalizzazione  delle  imprese,  ai  sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente  legge,  e  nel  rispetto  dei  seguenti  principi e criteri direttivi:

a)  riunire  e  coordinare  tutte  le disposizioni legislative in

materia  di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle  esportazioni,  anche  gli  investimenti  in grado di promuovere l'internazionalizzazione  delle  produzioni  italiane,  prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

b)  coordinare  le misure di intervento di competenza dello Stato

con  quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

c)  prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per

l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

(( 1-bis. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro trenta

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione     degli     enti     operanti     nel     settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

1-ter.  I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, nel rispetto e

in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento  con  le  altre  disposizioni  vigenti  in  materia  di promozione   e  di  finanziamento  dell'internazionalizzazione  delle im-prese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a)  rispetto  dei compiti attribuiti al Ministero delle attivita'

produttive,   al   Ministero  degli  affari  esteri  e  al  Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  dal  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  e adeguamento  delle  disposizioni  legislative  che regolano i singoli enti  al  quadro  delle  competenze  delineato  dal  medesimo decreto legislativo  n.  143  del  1998,  nonche'  all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b)  riassetto  organizzativo  degli  enti  operanti  nel  settore

dell'internazionalizzazione  delle imprese, secondo principi ispirati alla  maggiore funzionalita' dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze  imposte  dall'attuale quadro economico-finanziario, nonche' ad  obiettivi  di  coerenza  della  politica  economica e commerciale estera  e  della  promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale  con  le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari  in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

c)  razionalizzazione  delle relative norme di natura finanziaria

ed  economica, anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione   e   dal   funzionamento   degli   sportelli  unici all'estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni;

d)  possibilita'  di attivazione di strumenti di finanziamento di

investimenti   all'estero  anche  tramite  societa'  prevedendo,  tra l'altro,  che  il  fondo  di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della  legge  21  marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa, destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non  aderenti all'Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi;

e)  compatibilita' con gli obiettivi di riassetto della normativa

in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.

1-quater.  Ciascuno  degli  schemi di decreti legislativi di cui al

comma  1-bis deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari   delle   disposizioni   in   esso   contenute,  ai  sensi dell'articolo  11-ter,  comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive  modificazioni,  la  quale  deve  altresi'  precisare  gli effetti  finanziari  della  razionalizzazione  di cui al comma 1-ter, lettera  c),  del presente articolo individuando le risorse derivanti dai   correlati   risparmi   e   finalizzate   all'istituzione  e  al funzionamento  degli  sportelli  unici  all'estero, in particolare ai fini   della  promozione  del  made  in  Italy  e  della  lotta  alle contraffazioni.   I  suddetti  schemi  di  decreti  legislativi  sono adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta  del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri  degli  affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la funzione  pubblica,  per  le politiche comunitarie e per gli italiani nel  Mondo,  e sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte  delle Commissioni parlamentari competenti per materia  e  per  le  conseguenze  di  carattere  finanziario entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione; decorso inutilmente  tale termine, i decreti possono comunque essere emanati. Qualora  detto  termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1-bis o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.

1-quinquies.  Entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore dei

decreti  legislativi  di  cui al comma 1-bis, il Governo puo' emanare disposizioni  correttive  e  integrative, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi di cui al comma 1-ter e con la procedura di cui al comma 1-quater ))

Art. 10

Riassetto in materia di societa' dell'informazione

1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla

data  in  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi,   su  proposta  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie   e   dei   Ministri   competenti   per  materia,  per  il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi  di  cui  all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come  sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)  graduare  la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei

diversi  tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma;

b)  rivedere  la disciplina vigente al fine precipuo di garantire

la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per via telematica dalle pubbliche  amministrazioni  e  dagli  altri  soggetti  pubblici  e di assicurare  ai  cittadini  e  alle  imprese  l'accesso a tali servizi secondo  il  criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non  discriminazione  e  della  normativa sulla riservatezza dei dati personali;

c) prevedere la possibilita' di attribuire al dato e al documento

informatico  contenuto  nei  sistemi informativi pubblici i caratteri della  primarieta'  e  originalita',  in sostituzione o in aggiunta a dati    e   documenti   non   informatici,   nonche'   obbligare   le amministrazioni  che  li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche  volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualita' del relativo contenuto informativo;

d)   realizzare   il   coordinamento   formale  del  testo  delle

disposizioni  vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le   modifiche   necessarie   per  garantire  la  coerenza  logica  e sistematica  della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;

e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.

2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e' esercitata per i seguenti

oggetti:

a)  il  documento  informatico,  la  firma elettronica e la firma

digitale;

b)  i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle

amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;

c) la gestione dei documenti informatici;

d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;

e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e alle banche

dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.

3.   Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti

legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  1,  nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro ((  quindici mesi )) decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

Art. 11

Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, (( entro trenta mesi ))

dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu' decreti  legislativi  per  il  riassetto  delle  disposizioni vigenti concernenti  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente  legge,  e  nel  rispetto  dei  seguenti  principi e criteri direttivi:

a)  revisione  e  riassetto  della  normativa  che  disciplina le

funzioni  e  i  compiti  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale per   gli   aspetti  non  demandati  alla  contrattazione  collettiva nazionale,  in  modo  da  consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:

1)  alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;

2)  al  riassetto  della  normativa  in  materia di prevenzione

incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;

3)  alla  revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori

in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;

b)  armonizzazione  delle  disposizioni sulla prevenzione incendi

alla normativa sullo sportello unico per le attivita' produttive;

c)  coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni

comunitarie e agli accordi internazionali.

2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi

del  comma  1  si  provvede con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi  dell'articolo  17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive  modificazioni,  entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVERNATIVI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

ART. 12.

(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorita' amministrative indipendenti).

1.  Le  autorita'  amministrative  indipendenti,  cui la normativa

attribuisce  funzioni  di  controllo,  di vigilanza o regolatorie, si dotano,  nei  modi  previsti  dai  rispettivi ordinamenti, di forme o metodi   di   analisi   dell'impatto   della   regolamentazione   per l'emanazione  di  atti  di  competenza  e,  in  particolare,  di atti amministrativi  generali,  di  programmazione  o  pianificazione,  e, comunque, di regolazione.

2.  Le  autorita'  di  cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le

relazioni  di  analisi  di  impatto  della  regolamentazione  da loro realizzate.

3.  I  soggetti  di  cui al comma 1 provvedono alla verifica degli

effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli  o  formulari  ovvero  di  clausole  e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.

4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo

le segnalazioni e le altre attivita' consultive, anche se concernenti gli  atti  di  cui  al comma 1, nonche' i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

ART. 13.

(Disposizioni relative all'attivita' della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti).

1.  Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del

regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  sugli  schemi di atti normativi  del  Governo, e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal  ricevimento  della  richiesta;  decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie,  non  possa  essere  rispettato  il  termine  di  cui al presente  comma,  tale termine puo' essere interrotto per una volta e il  parere  deve  essere  reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento  degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

2.  All'articolo  11-ter,  comma  6, della legge 5 agosto 1978, n.

468,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente: "La Corte riferisce,  inoltre,  su  richiesta  delle  Commissioni  parlamentari competenti  nelle  modalita'  previste  dai Regolamenti parlamentari, sulla   congruenza   tra   le  conseguenze  finanziarie  dei  decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega".

3.  All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n.

1345, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d)  gli  avvocati  iscritti  nel  relativo  albo professionale da

almeno cinque anni".

4.  All'articolo  12,  primo  comma,  lettera  e),  della legge 20

dicembre  1961,  n.  1345,  come modificata dall'articolo 3, comma 8, della  legge  15  maggio  1997,  n. 127, al primo periodo, le parole: "Amministrazioni   dello   Stato"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "Amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165"; il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente: "I bandi di concorso possono riservare una percentuale  non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a  personale  che  sia  dotato  oltre  che  del  diploma di laurea in giurisprudenza,    anche   del   diploma   di   laurea   in   scienze economico-aziendali  o  in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente".

5.  Una  quota  non  inferiore  al  20  per  cento della dotazione

organica  del  personale  della  carriera dirigenziale e direttiva in servizio  presso  la  Corte  dei  conti  e'  riservata ai laureati in discipline economiche o statistiche o attuariali.

ART. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1.  Al  comma  2,  primo  periodo,  dell'articolo  28  del decreto

legislativo  30  marzo  2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3 della  legge  15  luglio 2002, n. 145, dopo le parole: "almeno cinque anni  di servizio", sono inserite le seguenti: "o, se in possesso del diploma   di   specializzazione   conseguito   presso  le  scuole  di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei   ministri,   di   concerto   con  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio".

2.  Al  comma  2,  ultimo  periodo,  dell'articolo  40 del decreto

legislativo  30  marzo  2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, la parola: "oppure" e' sostituita dalle  seguenti: "e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il  requisito  di  cui  all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988,  n.  254, nonche' per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli  esperti  di  cui  all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti".

ART. 15.

(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).

1.  All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3.  I  lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi  della  facolta' di accreditamento dei contributi di cui al medesimo  comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo   a   quello   nel   corso   del  quale  ha  avuto  inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata  ogni  anno  salvo  espressa  manifestazione di volonta' in senso contrario".

CAPO III MISURE TELEMATICHE

Art. 16

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 17

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 18

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 19

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20.

(Norme transitorie).

1.  Per  la  legge per la semplificazione e il riassetto normativo

dell'anno  2003  i  termini  di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente  legge,  sono  rispettivamente  fissati  al novantesimo e al centoventesimo  giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20-bis

(Decreti legislativi correttivi e integrativi)

1.  Entro  un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore dei decreti

legislativi  di  cui  agli  articoli 2,3,4,5,6,7,8,9 e 11, il Governo puo'  adottare,  nel  rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi  fissati  dalla  presente  legge  e  secondo i principi e i criteri  direttivi  e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15  marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. (8) ((9))

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AGGIORNAMENTO (8)

La  L.  12 luglio 2006, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 14)

che  "E'  prorogato  di  un  anno  il  termine  di  cui  al  comma  1 dell'articolo  20-bis  della  legge  29  luglio  2003,  n.  229,  per l'adozione  di  uno  o  piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli 4  e  7 della citata legge 29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al

medesimo articolo 20-bis."

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AGGIORNAMENTO (9)

La  L.  26 febbraio 2007, n. 17 (con l'art. 1, comma 2) ha disposto

che  "Il  termine  di un anno previsto dall'articolo 20-bis, comma 1, della  legge  29  luglio  2003,  n.  229,  per  l'adozione di decreti legislativi  integrativi  e correttivi del decreto legislativo di cui

all'articolo 11 della medesima legge, e' prorogato di un anno."

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1.  Dall'esercizio  di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non

devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2.   All'onere   derivante   dall'attuazione   dell'articolo   16,

determinato   nella  misura  massima  di  516.457  euro  a  decorrere dall'anno  2003,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.   All'onere   derivante   dall'attuazione   dell'articolo   17,

determinato  nella  misura massima di 324.850 euro per l'anno 2003 ed in  141.510  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2004,  si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 22.

(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340).

1.  L'articolo  35  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340, e'

sostituito dal seguente:

"ART. 35. (Controversie in materia di masi chiusi). 1. In tutte le

controversie  in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore  del  maso  chiuso  e  la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV  del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione  previsto  dall'articolo  410  del  codice di procedura civile  e'  esperito  dinanzi  alla  Ripartizione  agricoltura  della provincia autonoma di Bolzano.

2.   Chi   intende  proporre  in  giudizio  una  domanda  relativa

all'ordinamento dei masi chiusi e' tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n.

203,  in  cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano    si    intende   sostituita   all'ispettorato   provinciale dell'agricoltura.

3.  Tutti  gli  atti,  i  documenti  e i provvedimenti relativi ai

procedimenti,  anche  esecutivi,  cautelari  e tavolari relativi alle controversie  in  materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra tassa e dal contributo unificato".

2.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo

35  della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dal comma 1 del  presente  articolo,  valutato  in  15.000 euro annui a decorrere dall'anno  2003,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento   relativo   al   medesimo  Ministero.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, il numero

43 e' sostituito dal seguente:

"43.  Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove

macchine utensili o di produzione.

Legge 28 novembre 1965, n. 1329".

4.  Alla  legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, dopo il

numero 63, sono aggiunti i seguenti:

"63-bis.  Procedimento  di  astensione anticipata dal lavoro delle

donne in stato di gravidanza.

Testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e

sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 17, commi 2 e 3.

63-ter.   Procedimento  di  predisposizione  ed  approvazione  dei

regolamenti  interni  degli  istituti  penitenziari  e delle relative modifiche.

Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10".

ART. 23.

(Abrogazioni).

1.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente

legge, la legge 10 marzo 1969, n. 116, e' abrogata.

2.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente

legge   sono  abrogati  i  commi  13-ter,  13-quater  e  13-quinquies dell'articolo  3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi della   dichiarazione   ivi   prevista   sono  sanati  con  efficacia retroattiva  fermo  il  diritto  maturato  da  terzi  in base ad atto trascritto  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.

3.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente

legge  e'  abrogato  l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure  avviate  ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data  di  entrata  in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta  di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con  l'emanazione  dei  previsti  testi unici entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente

legge,  alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono  abrogate  le  lettere  g), h) ed i). A decorrere dalla medesima data,  riacquistano efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente prima  della  data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.

5.  All'allegato  1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni,  sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-bis, 99, 106, 112-ter, 112-quater e 112-octies.

6.  All'allegato  1  della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive

modificazioni,  sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17, 22, 38, 39 e 44.

7.  All'allegato  A  della  legge  24  novembre 2000, n. 340, sono

soppresse le previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 59 e 60.

La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara'

inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Mazzella,  Ministro  per la funzione

pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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