Messaggio 306 del 20 agosto 2003

Oggetto:
    
Calcolo della pensione di inabilità in forma contributiva nei confronti dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Modalità di calcolo della maggiorazione convenzionale.

Sono stati chiesti chiarimenti in ordine ai criteri di calcolo della pensione di inabilità per gli iscritti alla Gestione Separata.

In particolare è stato chiesto quale sia l’aliquota di computo applicabile per la determinazione della contribuzione da considerare per il periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età.

Si richiama innanzitutto l’articolo 1, comma 15, della legge 8.8.1995, n. 335 il quale dispone che “per il calcolo delle pensioni di inabilità  secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all’art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all’atto dell’ammissione al trattamento, un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell’interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14”. Per effetto del richiamato comma 14 per la pensione di inabilità liquidata a soggetti di età inferiore a 57 anni deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

I relativi criteri applicativi sono stati forniti in generale con la circolare n. 180 del 14 settembre 1996.

Per gli iscritti alla Gestione separata sono operanti, com’è noto, aliquote di computo per il calcolo della pensione differenziate in relazione alla situazione dell’interessato e nei diversi anni. Si vedano in proposito le circolari n. 21 del 30 gennaio 2003, e n. 26 del 28 gennaio 2002.

Ai fini del calcolo della pensione di inabilità per i predetti assicurati l’aliquota di computo da applicare alla retribuzione media settimanale per la determinazione della contribuzione media settimanale da considerare per il periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età, è pari a quella vigente per l’interessato nella predetta Gestione separata alla data di decorrenza del trattamento pensionistico in parola.

Agli iscritti alla gestione separata che possano far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 è data facoltà, ricorrendo le condizioni previste per la facoltà di opzione, di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione di inabilità a carico della gestione stessa (v. circolare n. 108 del 7 giugno 2002, punto 2).

In tal caso i periodi contributivi maturati nelle richiamate gestioni pensionistiche concorrono con quelli maturati nella Gestione separata nella determinazione dell’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, da tener presente nell’attribuzione della maggiorazione prevista dall’articolo 1, comma 15, della legge n. 335.

                                                                    IL DIRETTORE CENTRALE

                                                                                (De Stefanis)

Messaggio 306 del 20 agosto 2003

Oggetto:
    
Calcolo della pensione di inabilità in forma contributiva nei confronti dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Modalità di calcolo della maggiorazione convenzionale.

Sono stati chiesti chiarimenti in ordine ai criteri di calcolo della pensione di inabilità per gli iscritti alla Gestione Separata.

In particolare è stato chiesto quale sia l’aliquota di computo applicabile per la determinazione della contribuzione da considerare per il periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età.

Si richiama innanzitutto l’articolo 1, comma 15, della legge 8.8.1995, n. 335 il quale dispone che “per il calcolo delle pensioni di inabilità  secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all’art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all’atto dell’ammissione al trattamento, un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell’interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14”. Per effetto del richiamato comma 14 per la pensione di inabilità liquidata a soggetti di età inferiore a 57 anni deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

I relativi criteri applicativi sono stati forniti in generale con la circolare n. 180 del 14 settembre 1996.

Per gli iscritti alla Gestione separata sono operanti, com’è noto, aliquote di computo per il calcolo della pensione differenziate in relazione alla situazione dell’interessato e nei diversi anni. Si vedano in proposito le circolari n. 21 del 30 gennaio 2003, e n. 26 del 28 gennaio 2002.

Ai fini del calcolo della pensione di inabilità per i predetti assicurati l’aliquota di computo da applicare alla retribuzione media settimanale per la determinazione della contribuzione media settimanale da considerare per il periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età, è pari a quella vigente per l’interessato nella predetta Gestione separata alla data di decorrenza del trattamento pensionistico in parola.

Agli iscritti alla gestione separata che possano far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 è data facoltà, ricorrendo le condizioni previste per la facoltà di opzione, di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione di inabilità a carico della gestione stessa (v. circolare n. 108 del 7 giugno 2002, punto 2).

In tal caso i periodi contributivi maturati nelle richiamate gestioni pensionistiche concorrono con quelli maturati nella Gestione separata nella determinazione dell’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, da tener presente nell’attribuzione della maggiorazione prevista dall’articolo 1, comma 15, della legge n. 335.

                                                                    IL DIRETTORE CENTRALE

                                                                                (De Stefanis)