Circolare Ministero del Tesoro 76 del 28 aprile 1960

Oggetto: 

Applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 ai dipendenti dello Stato
Circolare n. 76, prot. n. 113763 in data 28 aprile 1960 del ministero del tesoro - rag. gen. dello stato - ispettorato gen. per gli ordinamenti del personale - div. XXVI, alle amministrazioni centrali dello stato, alle ragionerie centrali e, per conoscenza alla Presidenza del consiglio dei ministri – ufficio studi e legislazione, alla Corte dei conti, alla Direzione generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

È noto che la legge 2 aprile 1958, n. 322, ha disposto che nei riguardi dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicura­zione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, o comunque a trattamenti di quiescenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, che cessino dal servizio senza diritto a pensione, deve provvedersi alla costituzione per il corri­spondente periodo della posizione assicurativa nella assicurazione predetta.

Poiché tale legge, per la sua generica formulazione, ha dato luogo a molti dubbi ed incertezze, con la presente circolare - emanata d'intesa con il Mini­stero del lavoro e della previdenza sociale e con l'Istituto nazionale della previ­denza sociale - vengono impartite istruzioni per la sua applicazione ai dipendenti dello Stato.

1. Casi di applicazione della legge.

La costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. ai sensi della legge in oggetto va effettuata nei confronti dei dipendenti statali che siano cessati dal servizio, senza diritto a pensione, a decorrere dal 30 aprile 1958 in poi. È chiaro infatti che la legge, non avendo effetto retroattivo, non può trovare appli­cazione per le cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Limiti alla applicazione della legge.

Premesso che la legge in oggetto non va applicata ogni qualvolta sussista il diritto a pensione, normale o privilegiata, e che a tal fine sono da equiparare alle pensioni gli assegni vitalizi e gli assegni rinnovabili liquidati al personale militare, si fa presente che la legge stessa non deve trovare applicazione:

a) nel caso in cui il servizio reso allo Stato, pur non dando diritto a pen­sione, da titolo ad un assegno vitalizio, di diritto, a favore dell'iscritto o dei suoi superstiti, da parte della gestione previdenziale dell'E.N.P.A.S. o dell'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato o dell'Istituto postelegrafonici;

b) nel caso di cessazione dal servizio per passaggio ad altro impiego per il quale è prevista la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza;

c) nel caso di cessazione dal servizio per morte, qualora non esistano super­stiti con diritto a pensione I.N.P.S., oppure questi non conseguirebbero, per effetto della costituzione della posizione assicurativa, il diritto a tale pensione, tenuto conto anche degli eventuali altri periodi di lavoro soggetti all'assicurazione gene­rale obbligatoria oppure ritenuti validi a norma delle disposizioni che regolano la predetta assicurazione.

A conferma dei criteri interpretativi di cui alle lettere a), b) e c) sarà promossa apposita disposizione legislativa.

Nel caso ipotizzato nella lett. a), l'assegno vitalizio di diritto è equiparato alla pensione anche ai fini dell'applicazione degli artt. 16 e 27 del decreto del Presi­dente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (contributi volontari e supple­mento di pensione).

3. Servizi per i quali si deve effettuare la costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. nei casi in cui trova applicazione la legge n. 322.

La legge in oggetto dispone che la costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. va disposta per il periodo di iscrizione a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale o che abbiano dato titolo all'esclusione dalla assicurazione stessa.

Per quanto riguarda i dipendenti statali tale costituzione è pertanto da effettuare:

- per il servizio civile reso in posto di ruolo, cui è da assimilare il “servizio permanente” reso dai militari di carriera;

- per il servizio civile non di ruolo che è stato riscattato ai fini di pensione e per il quale si è conseguentemente provveduto all'annullamento della posi­zione assicurativa I.N.P.S. Nei casi in cui il decreto ministeriale di riscatto non è stato ancora adottato e registrato alla Corte dei Conti è opportuno che le Ammi­nistrazioni statali interpellino l'interessato per conoscere se intenda o meno man­tenere ferma la domanda, dato che il riscatto potrebbe non essere più conveniente per il richiedente;

- per i servizi militari prestati dal personale civile, purché si tratti di servizi resi in costanza di un rapporto di impiego civile di ruolo o militare di carriera ed a condizione che i servizi stessi non siano già valutati dall'I.N.P.S. in base alle norme generali sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. Sono utili ai sensi di tali norme i servizi militari indicati nell'art. 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonché quelli previsti dagli artt. da 7 a 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 (servizio militare reso dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 e dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946).

Debbono viceversa essere esclusi dalla costituzione della posizione assicurativa:

- tutti gli aumenti di favore previsti dalla legislazione sulle pensioni statali, comprese le campagne di guerra;

- i periodi di studio universitario riscattato;

- i servizi che eventualmente risultino già coperti da assicurazione invali­dità e vecchiaia (ad esempio: servizi resi in qualità di salariato di ruolo, allorché la nomina è avvenuta anteriormente al 1° luglio 1956; servizi non di ruolo riscat­tati o riconosciuti per i quali non si è dovuto provvedere all'annullamento della posizione assicurativa I.N.P.S., ecc.).

4. Determinazione dei contributi da versare all'I.N.P.S.

I contributi da versare all'I.N.P.S. per la costituzione della posizione assicu­rativa sono quelli relativi alla sola assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (sono cioè esclusi i contributi previsti per le altre assicurazioni sociali).

Detti contributi devono essere determinati prendendo a base gli stipendi o paghe pensionabili secondo le leggi sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, che sono spettati nel periodo di tempo cui si riferisce la costituzione della posizione assicurativa. Per i servizi non di. ruolo riscattati o riconosciuti i contri­buti sopra detti vanno determinati sulla base dello stipendio sul quale è stato commisurato il contributo di riscatto o di riconoscimento.

Qualora i predetti stipendi e retribuzioni risultino di importo superiore o inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, i contributi da versare all'I.N.P.S. devono essere rapportati ai massimali o ai minimali sopra cennati. È peraltro da tenere presente che la costituzione della posizione assicurativa va effettuata anche per i periodi di servizio durante i quali lo stipendio risulta superiore ai limiti che erano previsti per l'obbligo assicurativo.

Fino al 1° dicembre 1945 l'importo da versare all'I.N.P.S. va determinato considerando solo il contributo base (marca); per il periodo successivo vanno con­siderati anche i contributi a percentuale vigenti nel tempo.

I contributi, calcolati come sopra detto, da versare all'I.N.P.S. per la costi­tuzione della posizione assicurativa relativamente a servizi resi allo Stato, non devono essere maggiorati di alcun interesse, in conformità anche ad intese inter­corse con l'Istituto predetto.

5. Imputazione dei contributi assicurativi all'indennità per una volta tanto in luogo di pensione.

Giusta il secondo comma dell'articolo unico della legge n. 322, l'importo dei contributi da versare all'I.N.P.S, per la costituzione della posizione assicurativa deve essere portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'even­tuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto.

A tal fine non si deve aver riguardo alla quota di contributi che avrebbe fatto carico all'interessato e a quella che avrebbe fatto carico allo Stato qualora rassicu­razione fosse avvenuta al tempo della prestazione del servizio; l'intero importo dei contributi va viceversa detratto dall'indennità “una tantum “.

Può verificarsi che i contributi assicurativi da versare all'I.N.P.S. siano di importo superiore all'indennità predetta ed, in tal caso, l'eccedenza deve essere pagata dallo Stato; può invece verificarsi che i contributi assicurativi siano di importo inferiore all'indennità stessa, e, in tal caso, verrà corrisposta all'interes­sato la differenza (è appena da avvertire che in quest'ultimo caso le ritenute era­riali dovranno essere applicate soltanto su tale differenza).

Può infine verificarsi che non sussista il diritto all'indennità “una tantum” in luogo di pensione: in tal caso l'intero onere dei contributi assicurativi da versare all'I.N.P.S. deve essere sostenuto dallo Stato.

Nel caso che la cessazione dal servizio comporti il diritto ad una indennità per una volta tanto ad onere ripartito fra lo Stato ed altri Enti, qualora i contributi da versare all'I.N.P.S, siano di importo superiore all'indennità in parola l'eccedenza dovrà far carico allo Stato e agli Enti predetti in proporzione delle rispettive quote dell'indennità stessa.

6. Disposizioni particolari riguardanti i salariati dello Stato.

Le disposizioni contenute nella legge n. 322 devono trovare applicazione anche nei riguardi dei salariati dello Stato e, conseguentemente, deve considerarsi abrogata la disposizione contenuta nell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, che regolava diversamente la materia per tale categoria di personale.

Peraltro deve tenersi presente che i salariati di ruolo, ad eccezione di quelli nominati a partire dal 1 luglio 1956, sono inscritti all'assicurazione invalidità e vecchiaia e quindi per essi, ovviamente, non deve provvedersi alla costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322.

7. Riassunzione in servizio di dipendenti statali.

Può verificarsi che un dipendente statale cessato dal servizio senza diritto a pensione, per il quale è stata costituita la posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. ai sensi della legge n. 322, venga successivamente riassunto in servizio di ruolo presso un'Amministrazione statale. In tal caso, ove l'interessato sia ammesso alla ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza, del nuovo servizio con quello precedentemente reso, deve essere annullata la posizione assicurativa costituita nel­l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Occorre pertanto che nei casi suddetti venga richiesto all'I.N.P.S. il rimborso della somma versata all'Istituto stesso in applicazione della citata legge n. 322. Tale rimborso avrà luogo senza interessi. La somma introitata dovrà affluire inte­ramente all'Erario, ancorché a suo tempo sia stata in tutto o in parte imputata alla indennità « una tantum », atteso che, ai sensi delle disposizioni vigenti, tale inden­nità deve essere restituita, nel caso di riassunzione, qualora venga richiesta la ricon­giunzione dei servizi. S'intende che in tal caso l'interessato dovrà rifondere sol­tanto la quota di indennità effettivamente percepita.

Qualora la costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. abbia fatto conseguire, prima della riassunzione, il diritto a pensione di invalidità o vec­chiaia oppure all'indennità prevista dall'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, gli interessati, per ottenere la ricongiunzione devono rinunciare alla pensione I.N.P.S. e rifondere all'Istituto medesimo le rate o l'indennità riscossa, con gli interessi composti al saggio del 5 %.

Le disposizioni contenute nel presente punto 7 - a conferma delle quali sarà promossa apposita norma legislativa - devono avere applicazione anche nei casi in cui dopo la costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S., venga riconosciuto il diritto a pensione a carico dello Stato.

8. Modalità di applicazione.

Le Amministrazioni statali, nei casi di cessazione dal servizio di loro dipen­denti senza diritto a pensione, dovranno pertanto preliminarmente accertare se nei confronti dell'interessato - o dei suoi superstiti, in caso di morte - sussista il diritto all'assegno vitalizio. A tal fine valgono le disposizioni contenute negli artt. da 15 a 31 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 e negli artt. da 45 a 80 del Regolamento 7 giugno 1928, n. 1369 e suc­cessive modificazioni; ove sussistano dubbi potrà essere interpellata la Direzione generale dell'E.N.P.A.S. (Servizio previdenza).

Per i familiari dei dipendenti statali deceduti in servizio, per i quali non sussista il diritto all'assegno vitalizio, occorrerà inoltre preliminarmente accertare se il servizio per cui si dovrebbe provvedere alla costituzione della posizione assi­curativa darebbe diritto a pensione da parte dell'I.N.P.S., da solo, oppure congiuntamente ad altri precedenti servizi soggetti alla assicurazione generale obbligatoria. L'accertamento dovrà essere fatto presso la competente sede provinciale dell'I.N.P.S., in relazione al luogo in cui l'interessato ebbe a prestare l'ultimo servizio e, nei casi di cambiamento di residenza comunicato dai familiari superstiti, in relazione anche al domicilio precedente.

Qualora dagli accertamenti di cui sopra emerga che la legge n. 322 deve tro­vare applicazione, le Amministrazioni statali competenti dovranno provvedere alla determinazione dell'importo dei contributi da versare all'I.N.P.S. sulla scorta dei criteri enunciati nei precedenti punti 3 e 4 e delle tabelle che si allegano alla pre­sente circolare, nelle quali si riportano le variazioni che hanno subito nel tempo i contributi base (che consistono in una marca, di importo determinato, in rela­zione alla classe di salario) e i contributi “a percentuale” calcolati cioè in ragione di una aliquota della retribuzione.

Il calcolo dei contributi dovrà farsi per anno solare, salvo che nel corso dell'anno siano intervenute variazioni nello stipendio o nella misura dei contributi nel qual caso dovrà effettuarsi il calcolo per le due o più frazioni di anno.

Occorre tener presente che i contributi "a percentuale" dal 1° dicembre 1945 (data della loro istituzione) al 30 aprile 1952 devono essere conteggiati sino a con­correnza di una certa somma mensile (massimale): l'eccedenza di retribuzione resta esente.

Per converso, dal 1° maggio 1952 è stato introdotto un minimale, il che implica che quando le retribuzioni non raggiungono il minimale stesso la contribuzione a percentuale va calcolata come se la retribuzione lo avesse raggiunto. Tale minimale è fissato dal 1° maggio 1952 al 31 marzo 1958 in lire 400 giornaliere (pari a lire 10.400 mensili e a lire 124.800 annue) e dal 1° aprile 1958 in poi in lire 500 gior­naliere (pari a lire 13.000 mensili e a lire 156.000 annue).

Dopo aver determinato l'importo da versare all'I.N.P.S. le Amministrazioni statali ne daranno preventiva comunicazione alla Sede provinciale dell'Istituto predetto nella cui giurisdizione è stato prestato l'ultimo servizio, specificando il nomi­nativo, i periodi di servizio per i quali deve essere costituita la posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322, gli stipendi percepiti nei periodi medesimi e i relativi contributi da versare. È opportuno che a tal fine le Amministrazioni statali usino un apposito modello (analogo al mod. L 322 A) che potrà essere richiesto all'I.N.P.S.

Le predette Sedi provinciali, accertata l'esattezza del calcolo dei contributi, ne daranno conferma all'Amministrazione statale, la quale provvederà al versamento mediante emissione di apposito mandato il cui importo dovrà essere accreditato nella contabilità speciale intestata alla Sede dell'I.N.P.S. presso la competente Sezione di tesoreria provinciale, dandone nel contempo notizia alla Sede medesima.

Ovviamente potrà darsi corso al decreto di liquidazione dell'indennità “una tantum” soltanto dopo che è stato ricevuto il benestare dall'I.N.P.S. circa l'im­porto dei contributi da versare.

Su tale decreto dovrà essere apposta l'avvertenza “Verso trattenuta della somma di lire .......... da versare all'I.N.P.S. per la costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322” oppure “Non si provvede alla costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. in quanto ...........”.

Tornerà gradito un cenno di ricevuta e di adempimento.

Il Ministro

Taviani

Circolare Ministero del Tesoro 76 del 28 aprile 1960

Oggetto: 

Applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 ai dipendenti dello Stato
Circolare n. 76, prot. n. 113763 in data 28 aprile 1960 del ministero del tesoro - rag. gen. dello stato - ispettorato gen. per gli ordinamenti del personale - div. XXVI, alle amministrazioni centrali dello stato, alle ragionerie centrali e, per conoscenza alla Presidenza del consiglio dei ministri – ufficio studi e legislazione, alla Corte dei conti, alla Direzione generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

È noto che la legge 2 aprile 1958, n. 322, ha disposto che nei riguardi dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicura­zione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, o comunque a trattamenti di quiescenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, che cessino dal servizio senza diritto a pensione, deve provvedersi alla costituzione per il corri­spondente periodo della posizione assicurativa nella assicurazione predetta.

Poiché tale legge, per la sua generica formulazione, ha dato luogo a molti dubbi ed incertezze, con la presente circolare - emanata d'intesa con il Mini­stero del lavoro e della previdenza sociale e con l'Istituto nazionale della previ­denza sociale - vengono impartite istruzioni per la sua applicazione ai dipendenti dello Stato.

1. Casi di applicazione della legge.

La costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. ai sensi della legge in oggetto va effettuata nei confronti dei dipendenti statali che siano cessati dal servizio, senza diritto a pensione, a decorrere dal 30 aprile 1958 in poi. È chiaro infatti che la legge, non avendo effetto retroattivo, non può trovare appli­cazione per le cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Limiti alla applicazione della legge.

Premesso che la legge in oggetto non va applicata ogni qualvolta sussista il diritto a pensione, normale o privilegiata, e che a tal fine sono da equiparare alle pensioni gli assegni vitalizi e gli assegni rinnovabili liquidati al personale militare, si fa presente che la legge stessa non deve trovare applicazione:

a) nel caso in cui il servizio reso allo Stato, pur non dando diritto a pen­sione, da titolo ad un assegno vitalizio, di diritto, a favore dell'iscritto o dei suoi superstiti, da parte della gestione previdenziale dell'E.N.P.A.S. o dell'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato o dell'Istituto postelegrafonici;

b) nel caso di cessazione dal servizio per passaggio ad altro impiego per il quale è prevista la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza;

c) nel caso di cessazione dal servizio per morte, qualora non esistano super­stiti con diritto a pensione I.N.P.S., oppure questi non conseguirebbero, per effetto della costituzione della posizione assicurativa, il diritto a tale pensione, tenuto conto anche degli eventuali altri periodi di lavoro soggetti all'assicurazione gene­rale obbligatoria oppure ritenuti validi a norma delle disposizioni che regolano la predetta assicurazione.

A conferma dei criteri interpretativi di cui alle lettere a), b) e c) sarà promossa apposita disposizione legislativa.

Nel caso ipotizzato nella lett. a), l'assegno vitalizio di diritto è equiparato alla pensione anche ai fini dell'applicazione degli artt. 16 e 27 del decreto del Presi­dente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (contributi volontari e supple­mento di pensione).

3. Servizi per i quali si deve effettuare la costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. nei casi in cui trova applicazione la legge n. 322.

La legge in oggetto dispone che la costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. va disposta per il periodo di iscrizione a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale o che abbiano dato titolo all'esclusione dalla assicurazione stessa.

Per quanto riguarda i dipendenti statali tale costituzione è pertanto da effettuare:

- per il servizio civile reso in posto di ruolo, cui è da assimilare il “servizio permanente” reso dai militari di carriera;

- per il servizio civile non di ruolo che è stato riscattato ai fini di pensione e per il quale si è conseguentemente provveduto all'annullamento della posi­zione assicurativa I.N.P.S. Nei casi in cui il decreto ministeriale di riscatto non è stato ancora adottato e registrato alla Corte dei Conti è opportuno che le Ammi­nistrazioni statali interpellino l'interessato per conoscere se intenda o meno man­tenere ferma la domanda, dato che il riscatto potrebbe non essere più conveniente per il richiedente;

- per i servizi militari prestati dal personale civile, purché si tratti di servizi resi in costanza di un rapporto di impiego civile di ruolo o militare di carriera ed a condizione che i servizi stessi non siano già valutati dall'I.N.P.S. in base alle norme generali sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. Sono utili ai sensi di tali norme i servizi militari indicati nell'art. 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonché quelli previsti dagli artt. da 7 a 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 (servizio militare reso dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 e dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946).

Debbono viceversa essere esclusi dalla costituzione della posizione assicurativa:

- tutti gli aumenti di favore previsti dalla legislazione sulle pensioni statali, comprese le campagne di guerra;

- i periodi di studio universitario riscattato;

- i servizi che eventualmente risultino già coperti da assicurazione invali­dità e vecchiaia (ad esempio: servizi resi in qualità di salariato di ruolo, allorché la nomina è avvenuta anteriormente al 1° luglio 1956; servizi non di ruolo riscat­tati o riconosciuti per i quali non si è dovuto provvedere all'annullamento della posizione assicurativa I.N.P.S., ecc.).

4. Determinazione dei contributi da versare all'I.N.P.S.

I contributi da versare all'I.N.P.S. per la costituzione della posizione assicu­rativa sono quelli relativi alla sola assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (sono cioè esclusi i contributi previsti per le altre assicurazioni sociali).

Detti contributi devono essere determinati prendendo a base gli stipendi o paghe pensionabili secondo le leggi sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, che sono spettati nel periodo di tempo cui si riferisce la costituzione della posizione assicurativa. Per i servizi non di. ruolo riscattati o riconosciuti i contri­buti sopra detti vanno determinati sulla base dello stipendio sul quale è stato commisurato il contributo di riscatto o di riconoscimento.

Qualora i predetti stipendi e retribuzioni risultino di importo superiore o inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, i contributi da versare all'I.N.P.S. devono essere rapportati ai massimali o ai minimali sopra cennati. È peraltro da tenere presente che la costituzione della posizione assicurativa va effettuata anche per i periodi di servizio durante i quali lo stipendio risulta superiore ai limiti che erano previsti per l'obbligo assicurativo.

Fino al 1° dicembre 1945 l'importo da versare all'I.N.P.S. va determinato considerando solo il contributo base (marca); per il periodo successivo vanno con­siderati anche i contributi a percentuale vigenti nel tempo.

I contributi, calcolati come sopra detto, da versare all'I.N.P.S. per la costi­tuzione della posizione assicurativa relativamente a servizi resi allo Stato, non devono essere maggiorati di alcun interesse, in conformità anche ad intese inter­corse con l'Istituto predetto.

5. Imputazione dei contributi assicurativi all'indennità per una volta tanto in luogo di pensione.

Giusta il secondo comma dell'articolo unico della legge n. 322, l'importo dei contributi da versare all'I.N.P.S, per la costituzione della posizione assicurativa deve essere portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'even­tuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto.

A tal fine non si deve aver riguardo alla quota di contributi che avrebbe fatto carico all'interessato e a quella che avrebbe fatto carico allo Stato qualora rassicu­razione fosse avvenuta al tempo della prestazione del servizio; l'intero importo dei contributi va viceversa detratto dall'indennità “una tantum “.

Può verificarsi che i contributi assicurativi da versare all'I.N.P.S. siano di importo superiore all'indennità predetta ed, in tal caso, l'eccedenza deve essere pagata dallo Stato; può invece verificarsi che i contributi assicurativi siano di importo inferiore all'indennità stessa, e, in tal caso, verrà corrisposta all'interes­sato la differenza (è appena da avvertire che in quest'ultimo caso le ritenute era­riali dovranno essere applicate soltanto su tale differenza).

Può infine verificarsi che non sussista il diritto all'indennità “una tantum” in luogo di pensione: in tal caso l'intero onere dei contributi assicurativi da versare all'I.N.P.S. deve essere sostenuto dallo Stato.

Nel caso che la cessazione dal servizio comporti il diritto ad una indennità per una volta tanto ad onere ripartito fra lo Stato ed altri Enti, qualora i contributi da versare all'I.N.P.S, siano di importo superiore all'indennità in parola l'eccedenza dovrà far carico allo Stato e agli Enti predetti in proporzione delle rispettive quote dell'indennità stessa.

6. Disposizioni particolari riguardanti i salariati dello Stato.

Le disposizioni contenute nella legge n. 322 devono trovare applicazione anche nei riguardi dei salariati dello Stato e, conseguentemente, deve considerarsi abrogata la disposizione contenuta nell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, che regolava diversamente la materia per tale categoria di personale.

Peraltro deve tenersi presente che i salariati di ruolo, ad eccezione di quelli nominati a partire dal 1 luglio 1956, sono inscritti all'assicurazione invalidità e vecchiaia e quindi per essi, ovviamente, non deve provvedersi alla costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322.

7. Riassunzione in servizio di dipendenti statali.

Può verificarsi che un dipendente statale cessato dal servizio senza diritto a pensione, per il quale è stata costituita la posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. ai sensi della legge n. 322, venga successivamente riassunto in servizio di ruolo presso un'Amministrazione statale. In tal caso, ove l'interessato sia ammesso alla ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza, del nuovo servizio con quello precedentemente reso, deve essere annullata la posizione assicurativa costituita nel­l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Occorre pertanto che nei casi suddetti venga richiesto all'I.N.P.S. il rimborso della somma versata all'Istituto stesso in applicazione della citata legge n. 322. Tale rimborso avrà luogo senza interessi. La somma introitata dovrà affluire inte­ramente all'Erario, ancorché a suo tempo sia stata in tutto o in parte imputata alla indennità « una tantum », atteso che, ai sensi delle disposizioni vigenti, tale inden­nità deve essere restituita, nel caso di riassunzione, qualora venga richiesta la ricon­giunzione dei servizi. S'intende che in tal caso l'interessato dovrà rifondere sol­tanto la quota di indennità effettivamente percepita.

Qualora la costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. abbia fatto conseguire, prima della riassunzione, il diritto a pensione di invalidità o vec­chiaia oppure all'indennità prevista dall'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, gli interessati, per ottenere la ricongiunzione devono rinunciare alla pensione I.N.P.S. e rifondere all'Istituto medesimo le rate o l'indennità riscossa, con gli interessi composti al saggio del 5 %.

Le disposizioni contenute nel presente punto 7 - a conferma delle quali sarà promossa apposita norma legislativa - devono avere applicazione anche nei casi in cui dopo la costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S., venga riconosciuto il diritto a pensione a carico dello Stato.

8. Modalità di applicazione.

Le Amministrazioni statali, nei casi di cessazione dal servizio di loro dipen­denti senza diritto a pensione, dovranno pertanto preliminarmente accertare se nei confronti dell'interessato - o dei suoi superstiti, in caso di morte - sussista il diritto all'assegno vitalizio. A tal fine valgono le disposizioni contenute negli artt. da 15 a 31 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 e negli artt. da 45 a 80 del Regolamento 7 giugno 1928, n. 1369 e suc­cessive modificazioni; ove sussistano dubbi potrà essere interpellata la Direzione generale dell'E.N.P.A.S. (Servizio previdenza).

Per i familiari dei dipendenti statali deceduti in servizio, per i quali non sussista il diritto all'assegno vitalizio, occorrerà inoltre preliminarmente accertare se il servizio per cui si dovrebbe provvedere alla costituzione della posizione assi­curativa darebbe diritto a pensione da parte dell'I.N.P.S., da solo, oppure congiuntamente ad altri precedenti servizi soggetti alla assicurazione generale obbligatoria. L'accertamento dovrà essere fatto presso la competente sede provinciale dell'I.N.P.S., in relazione al luogo in cui l'interessato ebbe a prestare l'ultimo servizio e, nei casi di cambiamento di residenza comunicato dai familiari superstiti, in relazione anche al domicilio precedente.

Qualora dagli accertamenti di cui sopra emerga che la legge n. 322 deve tro­vare applicazione, le Amministrazioni statali competenti dovranno provvedere alla determinazione dell'importo dei contributi da versare all'I.N.P.S. sulla scorta dei criteri enunciati nei precedenti punti 3 e 4 e delle tabelle che si allegano alla pre­sente circolare, nelle quali si riportano le variazioni che hanno subito nel tempo i contributi base (che consistono in una marca, di importo determinato, in rela­zione alla classe di salario) e i contributi “a percentuale” calcolati cioè in ragione di una aliquota della retribuzione.

Il calcolo dei contributi dovrà farsi per anno solare, salvo che nel corso dell'anno siano intervenute variazioni nello stipendio o nella misura dei contributi nel qual caso dovrà effettuarsi il calcolo per le due o più frazioni di anno.

Occorre tener presente che i contributi "a percentuale" dal 1° dicembre 1945 (data della loro istituzione) al 30 aprile 1952 devono essere conteggiati sino a con­correnza di una certa somma mensile (massimale): l'eccedenza di retribuzione resta esente.

Per converso, dal 1° maggio 1952 è stato introdotto un minimale, il che implica che quando le retribuzioni non raggiungono il minimale stesso la contribuzione a percentuale va calcolata come se la retribuzione lo avesse raggiunto. Tale minimale è fissato dal 1° maggio 1952 al 31 marzo 1958 in lire 400 giornaliere (pari a lire 10.400 mensili e a lire 124.800 annue) e dal 1° aprile 1958 in poi in lire 500 gior­naliere (pari a lire 13.000 mensili e a lire 156.000 annue).

Dopo aver determinato l'importo da versare all'I.N.P.S. le Amministrazioni statali ne daranno preventiva comunicazione alla Sede provinciale dell'Istituto predetto nella cui giurisdizione è stato prestato l'ultimo servizio, specificando il nomi­nativo, i periodi di servizio per i quali deve essere costituita la posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322, gli stipendi percepiti nei periodi medesimi e i relativi contributi da versare. È opportuno che a tal fine le Amministrazioni statali usino un apposito modello (analogo al mod. L 322 A) che potrà essere richiesto all'I.N.P.S.

Le predette Sedi provinciali, accertata l'esattezza del calcolo dei contributi, ne daranno conferma all'Amministrazione statale, la quale provvederà al versamento mediante emissione di apposito mandato il cui importo dovrà essere accreditato nella contabilità speciale intestata alla Sede dell'I.N.P.S. presso la competente Sezione di tesoreria provinciale, dandone nel contempo notizia alla Sede medesima.

Ovviamente potrà darsi corso al decreto di liquidazione dell'indennità “una tantum” soltanto dopo che è stato ricevuto il benestare dall'I.N.P.S. circa l'im­porto dei contributi da versare.

Su tale decreto dovrà essere apposta l'avvertenza “Verso trattenuta della somma di lire .......... da versare all'I.N.P.S. per la costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322” oppure “Non si provvede alla costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. in quanto ...........”.

Tornerà gradito un cenno di ricevuta e di adempimento.

Il Ministro

Taviani