Ai sensi del comma 1 dell’articolo 1, la deroga prevista dalla legge in esame è operante, a far tempo dal 1° gennaio 2000:
Il successivo comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 siano applicabili, alle stesse condizioni ma con diversa decorrenza:
Soggetti destinatari in relazione all’età
Secondo la normativa vigente alla data del 31 dicembre 1992 l’età pensionabile per il diritto alla pensione di vecchiaia era fissata in 60 anni per gli uomini e 55 per le donne per le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ed in 65 anni per gli uomini ed in 60 per le donne per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi.
I soggetti destinatari della deroga in esame, in presenza delle altre condizioni richieste, sono pertanto:
Condizioni assicurative e contributive richieste
Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n.503 del 1992 ha escluso determinate categorie di lavoratori dall’elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi prevista dai precedenti commi 1 e 2 ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi.
Le categorie di lavoratori di cui al citato comma 3, e quindi in possesso delle condizioni assicurative e contributive richieste dalla legge n.385 del 2000, sono le seguenti
Si ricorda che, a seguito dell’esclusione di tale categoria di lavoratori dall’elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi, in pratica l’elevazione suddetta non è mai operante nei confronti dei lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 abbiano già compito l’età pensionabile richiesta a tale data.
Vedi requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia liquidata col sistema retributivo o misto:
Visite: 10954
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 1, la deroga prevista dalla legge in esame è operante, a far tempo dal 1° gennaio 2000:
Il successivo comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 siano applicabili, alle stesse condizioni ma con diversa decorrenza:
Soggetti destinatari in relazione all’età
Secondo la normativa vigente alla data del 31 dicembre 1992 l’età pensionabile per il diritto alla pensione di vecchiaia era fissata in 60 anni per gli uomini e 55 per le donne per le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ed in 65 anni per gli uomini ed in 60 per le donne per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi.
I soggetti destinatari della deroga in esame, in presenza delle altre condizioni richieste, sono pertanto:
Condizioni assicurative e contributive richieste
Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n.503 del 1992 ha escluso determinate categorie di lavoratori dall’elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi prevista dai precedenti commi 1 e 2 ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi.
Le categorie di lavoratori di cui al citato comma 3, e quindi in possesso delle condizioni assicurative e contributive richieste dalla legge n.385 del 2000, sono le seguenti
Si ricorda che, a seguito dell’esclusione di tale categoria di lavoratori dall’elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi, in pratica l’elevazione suddetta non è mai operante nei confronti dei lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 abbiano già compito l’età pensionabile richiesta a tale data.
Vedi requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia liquidata col sistema retributivo o misto: