Legge 165 del 4 maggio 1983

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennita' di accompagnamento ai ciechi civili assoluti.

Vigente al: 2-7-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.


L'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682,

deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1982, della indennita' di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennita' e delle relative modalita' di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

Art. 2.


La misura della indennita' di accompagnamento per i ciechi civili

assoluti e le modalita' di adeguamento automatico della indennita' stessa sono aggiornate alla stregua delle modificazioni che intervengono per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra.

Art. 3.


All'onere derivante dalla applicazione della presente legge,

valutato per gli anni 1982 e 1983 in complessive lire 116 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 4 maggio 1983


PERTINI


FANFANI - ROGNONI - GORIA

- BODRATO - ALTISSIMO


Visto, il Guardasigilli: DARIDA

 

Legge 165 del 4 maggio 1983

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennita' di accompagnamento ai ciechi civili assoluti.

Vigente al: 2-7-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.


L'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682,

deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1982, della indennita' di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennita' e delle relative modalita' di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

Art. 2.


La misura della indennita' di accompagnamento per i ciechi civili

assoluti e le modalita' di adeguamento automatico della indennita' stessa sono aggiornate alla stregua delle modificazioni che intervengono per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra.

Art. 3.


All'onere derivante dalla applicazione della presente legge,

valutato per gli anni 1982 e 1983 in complessive lire 116 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 4 maggio 1983


PERTINI


FANFANI - ROGNONI - GORIA

- BODRATO - ALTISSIMO


Visto, il Guardasigilli: DARIDA