Legge 203 del 22 dicembre 2008

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2009).
Vigente al: 16-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


Art. 1.
(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da
finanziare e' determinato in termini di competenza in 33.600 milioni
di euro, al netto di 7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2009, e' fissato, in
termini di competenza, in 260.000 milioni di euro per l'anno
finanziario 2009.
2. Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in 19.800 milioni di euro e in 5.800 milioni di
euro, al netto di 3.260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3.150
milioni di euro per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 245.000 milioni di euro e in 225.000 milioni di
euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2010 e 2011, il
livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in 16.500 milioni di euro e n 3.100 milioni di euro
e il livello massimo lei ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 235.000 milioni di euro e in 217.000 milioni di
euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono ai netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori disponibilita' di finanza pubblica che si
realizzassero nell'anno 2009 rispetto alle previsioni del Documento
di programmazione economico-finanziaria pei gli anni 2009-2013, al
fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono
destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle
famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con
priorita' per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
Art. 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto,
gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e
ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di
diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilita'
interno)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota e' stabilita nella
misura dell' 1,9 per cento". Resta ferma l'applicazione di tale
aliquota anche per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.
2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i
benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere
dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che
esercitano la pesca costiera, nonche' alle imprese che esercitano la
pesca nelle acque interne e lagunari.
3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si
applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini
della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al
31 dicembre 2009.
4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono
prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2008.
5. Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta
lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico,
fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per
l'autoaggiornamento e per la formazione.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si applicano anche per il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi.
7. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la
detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, e' prorogato
al 31 dicembre 2009.
8. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2009.
9. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1°
agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008
dall'articolo 19-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009.
10. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di
servizi o in persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009, sono
esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni in
materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso
industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ° ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni
fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in
zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonche' le
disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si
applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati
nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti
nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si
applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra,
di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati
nelle medesime coltivazioni.
15. Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: "e 2010" sono sostituite dalle
seguenti: ", 2010 e 2011"; nella lettera a) e nella lettera b) dello
stesso comma 17, le parole: "dicembre 2010" sono sostituite dalle
seguenti: "dicembre 2011" e, nella medesima lettera b), le parole:
"giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "giugno 2012".
16. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
contenute nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni di euro per
l'anno 2009, a 562,8 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto
a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 500 milioni di euro per
l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2011, mediante corrispondente riduzione del fondo previsto
dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
nonche', quanto a 62,8 milioni di euro per l'anno 2010, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'ultimo
periodo del comma 10 del citato articolo 63 del decreto-legge n. 112
del 2008.
17. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono
rideterminati:
a) la quota di indennita' percepita nell'anno 2009 dai prestatori
di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del
territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di
lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del
medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte
effettuate fuori del territorio comunale nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 95, comma 4, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
18. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la
percentuale delle somme percepite nell'anno 2009 relative alle
prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di
lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del
reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo
precedente rilevano nella loro interezza.
19. Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e'
riconosciuto un credito d'imposta corrispondente a quota parte
dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per
ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5
tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La
misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale
che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5
tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per
i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5
tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli
effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
20. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di
spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate e, limitatatamente a quanto previsto dal
comma 18, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non
imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale
delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del
credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali
disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei
limiti di spesa.
21. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 17 a
20 si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori della
tesoreria statale, che a tale scopo, nei limiti della spesa
autorizzata dai medesimi commi, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per gli importi di 90,5 milioni di euro nell'anno 2009 e
di 9,5 milioni di euro nell'anno 2010.
22. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2009:
a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello
sport professionistico (ENPALS);
b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
23. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2009
in 17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 22,
lettera a), e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui al
medesimo comma 22, lettera b).
24. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22 e 23 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 22, lettera a), della somma di 880,93 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di
2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
25. In considerazione degli incrementi delle aliquote contributive
di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori
dipendenti e autonomi, stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n.
296, e dalia legge 24 dicembre 2007, n. 247, non sono a carico della
gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, gli oneri derivanti dalle seguenti
disposizioni:
a) articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
b) articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
d) articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247;
e) articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
f) articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
g) articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
26. Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previsto dal
presente articolo, ai fini della rideterminazione del livello di
finanziamento della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni
e indennita' agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui
all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo
pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell'INPS per l'anno 2007, trasferite alla gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e
provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319 milioni di
euro;
2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la
gestione di cui al numero 1), come risultanti dal bilancio consuntivo
del predetto Istituto per l'anno 2007, per un ammontare complessivo
di 155 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi
scopi;
3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS
di cui al comma 25, per un ammontare complessivo di 1.102 milioni di
euro;
b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo di
2.146 milioni di euro, sono parzialmente utilizzate le risorse
derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25;
c) a decorrere dall'anno 2009, in relazione ad un importo
complessivo di 1.800 milioni di euro annui, sono parzialmente
utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di
cui al comma 25.
27. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri
posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva
nazionale, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 143,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati
complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime di diritto
pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate
complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009
con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro
per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
29. Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli oneri
contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
30. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico
dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla
quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai
parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri,
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al
comma 27 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si
avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia
comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
31. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e 29 si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10,
primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
32. A decorrere dall'anno 2009 il tratta-mento economico accessorio
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e' corrisposto in base
alla qualita', produttivita' e capacita' innovativa della prestazione
lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui
all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
33. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze
verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo
attuativo delle misure di riorganizzazione e di razionalizzazione
delle spese di personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, allo scopo di riscontrare l'effettivita' della realizzazione dei
relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato
il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle gia'
considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o
comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica
prescrizione normativa, con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e
le modalita' di destinazione delle predette risorse aggiuntive al
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni
indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2,
dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
La presente disposizione non si applica agli enti territoriali e
agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di
Trenta e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
34. Ai sensi e con le modalita' di cui al comma 33, nel quadro
delle generali compatibilita' economico-finanziarie, puo' essere,
altresi', devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa
delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse
eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli
gia' considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza
pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica
disposizione normativa, realizzati per effetto di processi
amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di
funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria
decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di
cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa
vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le
somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto
della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In
ogni caso a decorrere dal mese di aprile e' erogata l'indennita' di
vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio
economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente
disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma
restando l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per
l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri
sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48,
comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. ((5))
36. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito
denominato "Fondo per l'occupazione" il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in
deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione
di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di
mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a
settori produttivi e ad aree regionali. La dotazione di cui
all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminata
dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, e'
ridotta a euro 139.109.570 per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' destinata, per
l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalita' di cui
all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226. Conseguentemente, per l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei
pagamenti a carico del predetto Fondo non puo' eccedere l'importo di
420 milioni di euro.
37. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.
38. All'onere derivante dall'attuazione del comma 37, pari a 20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
39. Al comma 658-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, introdotto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, le parole: ", a condizione che lo scostamento venga
recuperato nell'anno 2008" sono soppresse.
40. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "55 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "45 milioni di euro", le parole: "40 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento" ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "In caso di insufficienza del predetto
importo, il contributo e' proporzionalmente ridotto";
b) alla lettera b), le parole: "71 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "81 milioni di euro", le parole: "5 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "4,5 per cento" ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di insufficienza del
predetto importo, il contributo e' proporzionalmente ridotto".
41. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: "Il saldo finanziario" sono
inserite le seguenti: "tra entrate finali e spese finali";
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate
le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte
corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni
per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio
dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu'
anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui
al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di
gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto
di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella parte
in conto capitale.";
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Le risorse
originate dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel
settore dei servizi pubblici locali nonche' quelle derivanti dalla
distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie
poste in essere dalle predette societa', qualora quotate in mercati
regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio
immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel
2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il
rispetto del patto di stabilita' interno, se destinate alla
realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.";
d) al comma 19, dopo le parole: "sono messe a disposizione" sono
inserite le seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, nonche'";
e) al comma 20, alinea, primo periodo, le parole: "sono ridotti
del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotti per un
importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico
e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per
cento,";
f) dopo il comma 21 e' inserito il seguente:
"21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per
investimenti effettuati nei limiti delle disponibilita' di cassa a
fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20
e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che
hanno rispettato il patto di stabilita' interno nel triennio
2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa
corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del
personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un
ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio
2005-2007".
42. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, m 133, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e
regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati
del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province
autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a
quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal
comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e'
incluso tra le spese del batto di stabilita' interno relativo
all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero
puo' essere conseguito anche nell'anno successivo".
43. Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni
parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere
finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base
del costante monitoraggio delle modalita' di utilizzo delle relative
risorse finanziarie a cura del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), il Governo indica l'ammontare delle
risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di
apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che
recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, specificando l'incidenza delle
citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione
territoriale delle stesse secondo la seguente ripartizione: 85 per
cento in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per
cento in favore delle aree del Centro-Nord. In caso di adozione di
disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di
urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della
presentazione del relativo disegno di legge di conversione alle
Camere. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per
l'attuazione dei presente comma.
44. L'obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale di
cui al comma 43 sussiste anche con riferimento all'anno 2008.
45. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
dopo le parole: "regioni a statuto speciale" sono inserite le
seguenti: "e le province autonome di Trento e di Bolzano", e le
parole da: "Le modalita' di erogazione" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "Le modalita' di erogazione del predetto
Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede
a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con
il predetto decreto, i comuni interessati".
46. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree
territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto
speciale, di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 44, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ulteriormente integrato di 22
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni
di euro per l'anno 2011.
47. Fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di
istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i
rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle
risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure
relative al programma di interventi in materia di istruzione.
48. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33.
49. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "stabilita" fino a: "n. 101" sono
soppresse;
b) al comma 2, la parola: "contestualmente", le parole: "e
sportiva", le parole: "all'articolo 1, comma 287, lettera a), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e"
nonche' le parole: "nei riguardi di soggetti" sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: "su base ippica ovvero su base
sportiva" sono sostituite dalle seguenti: "o di prodotti di gioco
pubblici";
d) al comma 6, dopo le parole: "n. 101" sono inserite le
seguenti: ", l'articolo 6 degli schemi di convenzione per
l'affidamento in concessione approvati con decreti del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28
agosto 2006";
e) al comma 7, nel terzo periodo, le parole: "elevata al 12,70"
sono sostituite dalle seguenti: "elevata al 13,40", dopo le parole:
"sono assegnate all'UNIRE" sono inserite le seguenti: ", nella misura
del 50 per cento," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI)".
50. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.
101, le parole: "e comunque non oltre il 31 gennaio 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "previo esperimento delle necessarie
procedure di gara ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31
marzo 2009".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto (con l'art.1, comma
1, lettera d)) che "in deroga alle previsioni di cui all'articolo
47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22
dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si da' luogo,
senza possibilita' di recupero, al riconoscimento di incrementi a
titolo di indennita' di vacanza contrattuale che continua ad essere
corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9,
comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
L'indennita' di vacanza contrattuale relativa al triennio
contrattuale 2015-2017 e' calcolata secondo le modalita' ed i
parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in
materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente
periodo".
Art. 3.
(Ulteriori norme in tema di tutela
della finanza pubblica)

1. L'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 62. - (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e
dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali). - I. Le norme
del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il
coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la
tutela dell'unita' economica della Repubblica ai sensi degli articoli
117, secondo comma, lettera e), e terzo camma, 119, secondo comma, e
120 della Costituzione. Le disposizioni del presente
articolo costituiscono altresi' norme di applicazione necessaria.
2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e
agli enti locali e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o
altre passivita' che prevedano il rimborso del capitale in un'unica
soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola
operazione di indebitamento, anche se consistente nella
rinegoziazione di una passivita' esistente, non puo' essere superiore
a trenta ne' inferiore a cinque anni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, con
uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili
d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti
finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui
al comma 2 possono concludere, e indica le componenti derivate,
implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facolta' di
prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la
massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari
derivati nonche' delle clausole relative alle predette componenti
derivate, il medesimo regolamento individua altresi' le informazioni,
rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.
4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti
finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include
una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione
del contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso
conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.
5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il
contratto di finanziamento che include una componente derivata,
stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle
disposizioni previste dal regolamento emanato in attuazione del
comma 3 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, e' nullo. La
nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente.
6. Agli enti di cui al comma 2 e' fatto divieto di stipulare, fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e
comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli
strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilita' di
ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della
passivita' alla quale il medesimo contratto derivato e' riferito, con
la finalita' di mantenere la corrispondenza tra la passivita'
rinegoziata e la collegata operazione di copertura.
7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle
finanze trasmette altresi' mensilmente alla Corte dei conti copia
della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di
cui al comma 3.
8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e
al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e
gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti,
derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati
verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti:
"nonche', sulla base dei criteri definiti in sede europea
dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT),
l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle
operazioni derivate".
10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' l'articolo 1, commi 381, 382,
383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni
relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti
territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.
11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del
presente articolo".
Art. 4.
(Fondi e tabelle. Entrata in vigore)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2009-2011, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nelle
Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2009 e del triennio 2009-2011, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al
comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere
impegni nell'anno 2009, a carico di esercizi futuri, nei limiti
massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi
gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
7. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

PROSPETTO DI COPERTURA

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella D

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella E

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella F

Parte di provvedimento in formato grafico

Legge 203 del 22 dicembre 2008

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2009).
Vigente al: 16-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


Art. 1.
(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da
finanziare e' determinato in termini di competenza in 33.600 milioni
di euro, al netto di 7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2009, e' fissato, in
termini di competenza, in 260.000 milioni di euro per l'anno
finanziario 2009.
2. Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in 19.800 milioni di euro e in 5.800 milioni di
euro, al netto di 3.260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3.150
milioni di euro per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 245.000 milioni di euro e in 225.000 milioni di
euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2010 e 2011, il
livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in 16.500 milioni di euro e n 3.100 milioni di euro
e il livello massimo lei ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 235.000 milioni di euro e in 217.000 milioni di
euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono ai netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori disponibilita' di finanza pubblica che si
realizzassero nell'anno 2009 rispetto alle previsioni del Documento
di programmazione economico-finanziaria pei gli anni 2009-2013, al
fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono
destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle
famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con
priorita' per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
Art. 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto,
gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e
ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di
diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilita'
interno)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota e' stabilita nella
misura dell' 1,9 per cento". Resta ferma l'applicazione di tale
aliquota anche per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.
2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i
benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere
dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che
esercitano la pesca costiera, nonche' alle imprese che esercitano la
pesca nelle acque interne e lagunari.
3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si
applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini
della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al
31 dicembre 2009.
4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono
prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2008.
5. Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta
lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico,
fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per
l'autoaggiornamento e per la formazione.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si applicano anche per il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi.
7. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la
detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, e' prorogato
al 31 dicembre 2009.
8. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2009.
9. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1°
agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008
dall'articolo 19-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009.
10. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di
servizi o in persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009, sono
esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni in
materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso
industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ° ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni
fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in
zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonche' le
disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si
applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati
nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti
nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si
applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra,
di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati
nelle medesime coltivazioni.
15. Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: "e 2010" sono sostituite dalle
seguenti: ", 2010 e 2011"; nella lettera a) e nella lettera b) dello
stesso comma 17, le parole: "dicembre 2010" sono sostituite dalle
seguenti: "dicembre 2011" e, nella medesima lettera b), le parole:
"giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "giugno 2012".
16. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
contenute nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni di euro per
l'anno 2009, a 562,8 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto
a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 500 milioni di euro per
l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2011, mediante corrispondente riduzione del fondo previsto
dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
nonche', quanto a 62,8 milioni di euro per l'anno 2010, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'ultimo
periodo del comma 10 del citato articolo 63 del decreto-legge n. 112
del 2008.
17. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono
rideterminati:
a) la quota di indennita' percepita nell'anno 2009 dai prestatori
di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del
territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di
lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del
medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte
effettuate fuori del territorio comunale nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 95, comma 4, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
18. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la
percentuale delle somme percepite nell'anno 2009 relative alle
prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di
lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del
reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo
precedente rilevano nella loro interezza.
19. Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e'
riconosciuto un credito d'imposta corrispondente a quota parte
dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per
ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5
tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La
misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale
che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5
tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per
i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5
tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli
effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
20. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di
spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate e, limitatatamente a quanto previsto dal
comma 18, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non
imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale
delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del
credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali
disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei
limiti di spesa.
21. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 17 a
20 si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori della
tesoreria statale, che a tale scopo, nei limiti della spesa
autorizzata dai medesimi commi, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per gli importi di 90,5 milioni di euro nell'anno 2009 e
di 9,5 milioni di euro nell'anno 2010.
22. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2009:
a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello
sport professionistico (ENPALS);
b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
23. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2009
in 17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 22,
lettera a), e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui al
medesimo comma 22, lettera b).
24. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22 e 23 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 22, lettera a), della somma di 880,93 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di
2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
25. In considerazione degli incrementi delle aliquote contributive
di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori
dipendenti e autonomi, stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n.
296, e dalia legge 24 dicembre 2007, n. 247, non sono a carico della
gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, gli oneri derivanti dalle seguenti
disposizioni:
a) articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
b) articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
d) articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247;
e) articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
f) articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
g) articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
26. Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previsto dal
presente articolo, ai fini della rideterminazione del livello di
finanziamento della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni
e indennita' agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui
all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo
pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell'INPS per l'anno 2007, trasferite alla gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e
provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319 milioni di
euro;
2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la
gestione di cui al numero 1), come risultanti dal bilancio consuntivo
del predetto Istituto per l'anno 2007, per un ammontare complessivo
di 155 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi
scopi;
3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS
di cui al comma 25, per un ammontare complessivo di 1.102 milioni di
euro;
b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo di
2.146 milioni di euro, sono parzialmente utilizzate le risorse
derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25;
c) a decorrere dall'anno 2009, in relazione ad un importo
complessivo di 1.800 milioni di euro annui, sono parzialmente
utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di
cui al comma 25.
27. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri
posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva
nazionale, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 143,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati
complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime di diritto
pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate
complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009
con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro
per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
29. Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli oneri
contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
30. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico
dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla
quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai
parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri,
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al
comma 27 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si
avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia
comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
31. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e 29 si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10,
primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
32. A decorrere dall'anno 2009 il tratta-mento economico accessorio
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e' corrisposto in base
alla qualita', produttivita' e capacita' innovativa della prestazione
lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui
all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
33. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze
verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo
attuativo delle misure di riorganizzazione e di razionalizzazione
delle spese di personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, allo scopo di riscontrare l'effettivita' della realizzazione dei
relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato
il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle gia'
considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o
comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica
prescrizione normativa, con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e
le modalita' di destinazione delle predette risorse aggiuntive al
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni
indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2,
dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
La presente disposizione non si applica agli enti territoriali e
agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di
Trenta e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
34. Ai sensi e con le modalita' di cui al comma 33, nel quadro
delle generali compatibilita' economico-finanziarie, puo' essere,
altresi', devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa
delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse
eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli
gia' considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza
pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica
disposizione normativa, realizzati per effetto di processi
amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di
funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria
decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di
cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa
vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le
somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto
della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In
ogni caso a decorrere dal mese di aprile e' erogata l'indennita' di
vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio
economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente
disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma
restando l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per
l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri
sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48,
comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. ((5))
36. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito
denominato "Fondo per l'occupazione" il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in
deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione
di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di
mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a
settori produttivi e ad aree regionali. La dotazione di cui
all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminata
dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, e'
ridotta a euro 139.109.570 per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' destinata, per
l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalita' di cui
all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226. Conseguentemente, per l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei
pagamenti a carico del predetto Fondo non puo' eccedere l'importo di
420 milioni di euro.
37. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.
38. All'onere derivante dall'attuazione del comma 37, pari a 20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
39. Al comma 658-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, introdotto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, le parole: ", a condizione che lo scostamento venga
recuperato nell'anno 2008" sono soppresse.
40. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "55 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "45 milioni di euro", le parole: "40 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento" ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "In caso di insufficienza del predetto
importo, il contributo e' proporzionalmente ridotto";
b) alla lettera b), le parole: "71 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "81 milioni di euro", le parole: "5 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "4,5 per cento" ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di insufficienza del
predetto importo, il contributo e' proporzionalmente ridotto".
41. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: "Il saldo finanziario" sono
inserite le seguenti: "tra entrate finali e spese finali";
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate
le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte
corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni
per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio
dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu'
anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui
al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di
gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto
di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella parte
in conto capitale.";
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Le risorse
originate dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel
settore dei servizi pubblici locali nonche' quelle derivanti dalla
distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie
poste in essere dalle predette societa', qualora quotate in mercati
regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio
immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel
2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il
rispetto del patto di stabilita' interno, se destinate alla
realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.";
d) al comma 19, dopo le parole: "sono messe a disposizione" sono
inserite le seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, nonche'";
e) al comma 20, alinea, primo periodo, le parole: "sono ridotti
del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotti per un
importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico
e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per
cento,";
f) dopo il comma 21 e' inserito il seguente:
"21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per
investimenti effettuati nei limiti delle disponibilita' di cassa a
fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20
e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che
hanno rispettato il patto di stabilita' interno nel triennio
2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa
corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del
personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un
ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio
2005-2007".
42. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, m 133, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e
regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati
del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province
autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a
quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal
comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e'
incluso tra le spese del batto di stabilita' interno relativo
all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero
puo' essere conseguito anche nell'anno successivo".
43. Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni
parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere
finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base
del costante monitoraggio delle modalita' di utilizzo delle relative
risorse finanziarie a cura del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), il Governo indica l'ammontare delle
risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di
apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che
recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, specificando l'incidenza delle
citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione
territoriale delle stesse secondo la seguente ripartizione: 85 per
cento in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per
cento in favore delle aree del Centro-Nord. In caso di adozione di
disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di
urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della
presentazione del relativo disegno di legge di conversione alle
Camere. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per
l'attuazione dei presente comma.
44. L'obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale di
cui al comma 43 sussiste anche con riferimento all'anno 2008.
45. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
dopo le parole: "regioni a statuto speciale" sono inserite le
seguenti: "e le province autonome di Trento e di Bolzano", e le
parole da: "Le modalita' di erogazione" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "Le modalita' di erogazione del predetto
Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede
a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con
il predetto decreto, i comuni interessati".
46. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree
territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto
speciale, di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 44, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ulteriormente integrato di 22
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni
di euro per l'anno 2011.
47. Fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di
istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i
rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle
risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure
relative al programma di interventi in materia di istruzione.
48. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33.
49. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "stabilita" fino a: "n. 101" sono
soppresse;
b) al comma 2, la parola: "contestualmente", le parole: "e
sportiva", le parole: "all'articolo 1, comma 287, lettera a), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e"
nonche' le parole: "nei riguardi di soggetti" sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: "su base ippica ovvero su base
sportiva" sono sostituite dalle seguenti: "o di prodotti di gioco
pubblici";
d) al comma 6, dopo le parole: "n. 101" sono inserite le
seguenti: ", l'articolo 6 degli schemi di convenzione per
l'affidamento in concessione approvati con decreti del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28
agosto 2006";
e) al comma 7, nel terzo periodo, le parole: "elevata al 12,70"
sono sostituite dalle seguenti: "elevata al 13,40", dopo le parole:
"sono assegnate all'UNIRE" sono inserite le seguenti: ", nella misura
del 50 per cento," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI)".
50. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.
101, le parole: "e comunque non oltre il 31 gennaio 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "previo esperimento delle necessarie
procedure di gara ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31
marzo 2009".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto (con l'art.1, comma
1, lettera d)) che "in deroga alle previsioni di cui all'articolo
47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22
dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si da' luogo,
senza possibilita' di recupero, al riconoscimento di incrementi a
titolo di indennita' di vacanza contrattuale che continua ad essere
corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9,
comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
L'indennita' di vacanza contrattuale relativa al triennio
contrattuale 2015-2017 e' calcolata secondo le modalita' ed i
parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in
materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente
periodo".
Art. 3.
(Ulteriori norme in tema di tutela
della finanza pubblica)

1. L'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 62. - (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e
dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali). - I. Le norme
del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il
coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la
tutela dell'unita' economica della Repubblica ai sensi degli articoli
117, secondo comma, lettera e), e terzo camma, 119, secondo comma, e
120 della Costituzione. Le disposizioni del presente
articolo costituiscono altresi' norme di applicazione necessaria.
2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e
agli enti locali e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o
altre passivita' che prevedano il rimborso del capitale in un'unica
soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola
operazione di indebitamento, anche se consistente nella
rinegoziazione di una passivita' esistente, non puo' essere superiore
a trenta ne' inferiore a cinque anni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, con
uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili
d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti
finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui
al comma 2 possono concludere, e indica le componenti derivate,
implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facolta' di
prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la
massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari
derivati nonche' delle clausole relative alle predette componenti
derivate, il medesimo regolamento individua altresi' le informazioni,
rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.
4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti
finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include
una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione
del contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso
conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.
5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il
contratto di finanziamento che include una componente derivata,
stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle
disposizioni previste dal regolamento emanato in attuazione del
comma 3 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, e' nullo. La
nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente.
6. Agli enti di cui al comma 2 e' fatto divieto di stipulare, fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e
comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli
strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilita' di
ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della
passivita' alla quale il medesimo contratto derivato e' riferito, con
la finalita' di mantenere la corrispondenza tra la passivita'
rinegoziata e la collegata operazione di copertura.
7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle
finanze trasmette altresi' mensilmente alla Corte dei conti copia
della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di
cui al comma 3.
8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e
al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e
gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti,
derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati
verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti:
"nonche', sulla base dei criteri definiti in sede europea
dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT),
l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle
operazioni derivate".
10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' l'articolo 1, commi 381, 382,
383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni
relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti
territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.
11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del
presente articolo".
Art. 4.
(Fondi e tabelle. Entrata in vigore)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2009-2011, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nelle
Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2009 e del triennio 2009-2011, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al
comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere
impegni nell'anno 2009, a carico di esercizi futuri, nei limiti
massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi
gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
7. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

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