Messaggio 8123 del 23 marzo 2010

Oggetto: Incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito.

1. Premessa e quadro normativo.

Con i commi 7 ed 8 dell’art. 1, il D.L. 78/09, conv. con mod. in L. 102/09, offre alcune possibilità incentivanti ai lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno del reddito che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo o in cooperativa.
Il comma 7 dell’art. 7–ter della legge n. 33/2009 aveva previsto che i datori di lavoro che senza esservi tenuti (e senza avere sospensioni in atto) assumono lavoratori licenziati o sospesi destinatari di ammortizzatori in deroga, relativamente agli anni 2009 e 2010, possono godere di un indennizzo pari all’indennità spettante ai lavoratori nei limiti di spesa autorizzati, per il numero dei mensilità o di giornate di trattamento integrativo non ancora erogato. A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 78/2009, tale incentivo potrà essere corrisposto, in un’unica soluzione e previe dimissioni dall’impresa da cui è dipendente, al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un’attività autonoma, anche di micro impresa, o finalizzata ad una associazione in cooperativa.
Un analogo percorso è previsto, dal comma 8, per i lavoratori già percettori di cassa integrazione ordinaria o straordinaria che intendano mettersi in proprio (lavoro autonomo, anche micro impresa o associazione a cooperativa). Previa lettera di dimissioni, tali lavoratori potranno percepire le mensilità deliberate ma non ancora percepite; se il lavoratore rientra nella previsione dell’art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 (anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui sei effettivamente lavorati), avrà inoltre diritto al trattamento di mobilità per un numero massimo di dodici mesi.
Le norme di cui ai commi 7-8 dell’art. 1 D.L. 78/09 sono state rese operative dal decreto interministeriale n. 49409/09 (all.1) che ne ha stabilito le modalità e le condizioni applicative.


2. Incentivo di cui all’articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

2.1 Lavoratori beneficiari.

Sono beneficiari dell’incentivo di cui all’articolo 7-ter, comma 7, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, i lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa.


2.2. Quantificazione del beneficio.

Il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito (ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009), per un numero di mensilità o di giornate pari a quelle autorizzate in favore del lavoratore e dal medesimo non ancora percepite al momento della presentazione della domanda di anticipazione.
L’erogazione del beneficio è effettuata dall’INPS secondo le modalità di cui al successivo par. 2.3.
Le eventuali proroghe del trattamento di sostegno del reddito accordate dopo la data dì presentazione dell’istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio. Del pari non rilevano eventuali sospensioni dell’attività aziendale successive a quella per cui si richiede il beneficio.
Le somme corrisposte ai sensi dei precedenti articoli sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.


2.3. Domanda, relativa documentazione ed erogazione del beneficio.

I lavoratori che intendano avvalersi dell’incentivo in oggetto devono presentare alla sede INPS territorialmente competente alla erogazione del trattamento di sostegno al reddito, entro i termini di fruizione del trattamento medesimo, domanda recante la specificazione circa l’attività da intraprendere utilizzando il modello allegato (all. 2).
La predetta sede INPS, a seguito della presentazione della domanda, dopo aver provveduto a:

a) accertare il diritto del beneficiario all’ammortizzatore sociale in deroga alla normativa vigente o all’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 2/2009;
b) verificare l’idoneità della documentazione presentata dall’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni per avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa;
c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità o di giornate di trattamento di sostegno al reddito autorizzate e non erogate

eroga il 25% dell’incentivo, interrompendo l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo.

L’erogazione del restante 75% del beneficio è effettuata dall’INPS a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, dell’attività autoimprenditoriale, o di una microimpresa, o per associarsi in cooperativa. Nei casi in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione negli albi medesimi. Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.
In tutte le ipotesi di fruizione di sostegno al reddito, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

Al fine dell’erogazione del 75% del beneficio, l’INPS provvede a svolgere gli adempimenti necessari a:
a) verificare l’idoneità della documentazione presentata dall’interessato, attestante l’avvio di un’attività di lavoro autonomo, auto imprenditoriale, di una micro impresa, o l’associazione in cooperativa;
b) quantificare il beneficio residuo spettante in relazione al numero di mensilità o di giornate di trattamento di sostegno al reddito autorizzate e non erogate.

La sede INPS territorialmente competente all’erogazione del trattamento di sostegno al reddito, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla prestazione, comunica al richiedente l’accoglimento della domanda.

A seguito della comunicazione di cui al comma precedente:
a) il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni (CIG) o ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede INPS competente.
b) il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

L’INPS dispone il pagamento in favore dell’interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la documentazione di cui ai punti a) e b); in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate (25%).


3. Incentivo di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

3.1. Lavoratori beneficiari.

Sono beneficiari dell’incentivo di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, i lavoratori percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria che, nel corso degli anni 2009 e 2010, ne facciano richiesta per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, per avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente.
Il diritto alla prestazione compete in tutti i casi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione di orario o rotazione. Il diritto compete altresì nei casi di lavoratori destinatari del contratto di solidarietà di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Al lavoratore è liquidato, altresì, un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi, nelle ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore è sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o comunque sia stato dichiarato in esubero strutturale;
b) il medesimo soggetto possa far valere un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, secondo le modalità di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.


3.2. Quantificazione del beneficio.

Il beneficio di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, consiste nella liquidazione del trattamento di integrazione salariale, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.
L’erogazione del beneficio è effettuata dall’INPS secondo le modalità di cui al successivo par. 3.3.

Le eventuali proroghe del trattamento di integrazione salariale accordate dopo la data di presentazione dell’istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio.

Nei casi di integrazione salariale per riduzione di orario occorre avere riguardo alla percentuale di riduzione mediamente avuta nel periodo precedente.

Ai soli lavoratori di cui all’articolo 5, comma 3, del D.I. 49409/09, è corrisposto anche un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi.


3.3. Domanda, relativa documentazione ed erogazione del beneficio.

I beneficiari che intendano avvalersi dell’incentivo in oggetto devono presentare all’INPS, entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno del reddito, domanda recante la specificazione circa l’attività da intraprendere utilizzando il modello allegato (all. 2).

L’INPS, a seguito della presentazione della domanda e dopo aver provveduto a:

a) accertare il diritto del beneficiario all’integrazione salariale;
b) verificare l’idoneità della documentazione presentata dall’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni per avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa;
c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di integrazioni salariali non erogate spettanti in base al provvedimento di concessione delle stesse,

eroga il 25% dell’incentivo interrompendo l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo.

L’erogazione del restante 75% dell’incentivo, nonché del beneficio di cui all’articolo 6, comma 5, del D.I. 49409/09 è effettuata dall’INPS a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, all’avvio di un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa o all’associazione in cooperativa. Nei casi in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione negli albi medesimi. Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.

Se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

Al fine dell’erogazione della quota residua del beneficio l’INPS provvede a svolgere gli adempimenti necessari a:
a) accertare il diritto del beneficiario all’integrazione salariale, nonché la specifica situazione di cui all’articolo 5, comma 3, D.I. 49409/09;
b) verificare l’idoneità della documentazione presentata dall’interessato, attestante l’avvio di un’attività di lavoro autonomo, auto imprenditoriale, di una micro impresa, o l’associazione in cooperativa;
c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di integrazioni salariali non erogate spettanti in base al provvedimento di concessione delle stesse, nonché alle eventuali mensilità di indennità di mobilità spettanti ai lavoratori di cui all’articolo 5, comma 3, del D.I. 49409/09.

La sede INPS, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla prestazione, comunica al richiedente l’accoglimento della domanda.

A seguito della suddetta comunicazione:

a) il lavoratore presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede INPS competente.
b) Il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

L’INPS dispone il pagamento in favore dell’interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la suddetta documentazione e, in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate.


Le domande di anticipazione di cui al presente messaggio dovranno essere acquisite e tenute in evidenza in attesa della circolare che comprenderà anche le istruzioni di carattere procedurale e contabile per la liquidazione del beneficio.

Messaggio 8123 del 23 marzo 2010

Oggetto: Incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito.

1. Premessa e quadro normativo.

Con i commi 7 ed 8 dell’art. 1, il D.L. 78/09, conv. con mod. in L. 102/09, offre alcune possibilità incentivanti ai lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno del reddito che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo o in cooperativa.
Il comma 7 dell’art. 7–ter della legge n. 33/2009 aveva previsto che i datori di lavoro che senza esservi tenuti (e senza avere sospensioni in atto) assumono lavoratori licenziati o sospesi destinatari di ammortizzatori in deroga, relativamente agli anni 2009 e 2010, possono godere di un indennizzo pari all’indennità spettante ai lavoratori nei limiti di spesa autorizzati, per il numero dei mensilità o di giornate di trattamento integrativo non ancora erogato. A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 78/2009, tale incentivo potrà essere corrisposto, in un’unica soluzione e previe dimissioni dall’impresa da cui è dipendente, al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un’attività autonoma, anche di micro impresa, o finalizzata ad una associazione in cooperativa.
Un analogo percorso è previsto, dal comma 8, per i lavoratori già percettori di cassa integrazione ordinaria o straordinaria che intendano mettersi in proprio (lavoro autonomo, anche micro impresa o associazione a cooperativa). Previa lettera di dimissioni, tali lavoratori potranno percepire le mensilità deliberate ma non ancora percepite; se il lavoratore rientra nella previsione dell’art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 (anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui sei effettivamente lavorati), avrà inoltre diritto al trattamento di mobilità per un numero massimo di dodici mesi.
Le norme di cui ai commi 7-8 dell’art. 1 D.L. 78/09 sono state rese operative dal decreto interministeriale n. 49409/09 (all.1) che ne ha stabilito le modalità e le condizioni applicative.


2. Incentivo di cui all’articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

2.1 Lavoratori beneficiari.

Sono beneficiari dell’incentivo di cui all’articolo 7-ter, comma 7, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, i lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa.


2.2. Quantificazione del beneficio.

Il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito (ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009), per un numero di mensilità o di giornate pari a quelle autorizzate in favore del lavoratore e dal medesimo non ancora percepite al momento della presentazione della domanda di anticipazione.
L’erogazione del beneficio è effettuata dall’INPS secondo le modalità di cui al successivo par. 2.3.
Le eventuali proroghe del trattamento di sostegno del reddito accordate dopo la data dì presentazione dell’istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio. Del pari non rilevano eventuali sospensioni dell’attività aziendale successive a quella per cui si richiede il beneficio.
Le somme corrisposte ai sensi dei precedenti articoli sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.


2.3. Domanda, relativa documentazione ed erogazione del beneficio.

I lavoratori che intendano avvalersi dell’incentivo in oggetto devono presentare alla sede INPS territorialmente competente alla erogazione del trattamento di sostegno al reddito, entro i termini di fruizione del trattamento medesimo, domanda recante la specificazione circa l’attività da intraprendere utilizzando il modello allegato (all. 2).
La predetta sede INPS, a seguito della presentazione della domanda, dopo aver provveduto a:

a) accertare il diritto del beneficiario all’ammortizzatore sociale in deroga alla normativa vigente o all’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 2/2009;
b) verificare l’idoneità della documentazione presentata dall’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni per avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa;
c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità o di giornate di trattamento di sostegno al reddito autorizzate e non erogate

eroga il 25% dell’incentivo, interrompendo l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo.

L’erogazione del restante 75% del beneficio è effettuata dall’INPS a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, dell’attività autoimprenditoriale, o di una microimpresa, o per associarsi in cooperativa. Nei casi in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione negli albi medesimi. Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.
In tutte le ipotesi di fruizione di sostegno al reddito, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

Al fine dell’erogazione del 75% del beneficio, l’INPS provvede a svolgere gli adempimenti necessari a:
a) verificare l’idoneità della documentazione presentata dall’interessato, attestante l’avvio di un’attività di lavoro autonomo, auto imprenditoriale, di una micro impresa, o l’associazione in cooperativa;
b) quantificare il beneficio residuo spettante in relazione al numero di mensilità o di giornate di trattamento di sostegno al reddito autorizzate e non erogate.

La sede INPS territorialmente competente all’erogazione del trattamento di sostegno al reddito, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla prestazione, comunica al richiedente l’accoglimento della domanda.

A seguito della comunicazione di cui al comma precedente:
a) il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni (CIG) o ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede INPS competente.
b) il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

L’INPS dispone il pagamento in favore dell’interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la documentazione di cui ai punti a) e b); in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate (25%).


3. Incentivo di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

3.1. Lavoratori beneficiari.

Sono beneficiari dell’incentivo di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, i lavoratori percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria che, nel corso degli anni 2009 e 2010, ne facciano richiesta per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, per avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente.
Il diritto alla prestazione compete in tutti i casi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione di orario o rotazione. Il diritto compete altresì nei casi di lavoratori destinatari del contratto di solidarietà di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Al lavoratore è liquidato, altresì, un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi, nelle ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore è sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o comunque sia stato dichiarato in esubero strutturale;
b) il medesimo soggetto possa far valere un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, secondo le modalità di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.


3.2. Quantificazione del beneficio.

Il beneficio di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, consiste nella liquidazione del trattamento di integrazione salariale, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.
L’erogazione del beneficio è effettuata dall’INPS secondo le modalità di cui al successivo par. 3.3.

Le eventuali proroghe del trattamento di integrazione salariale accordate dopo la data di presentazione dell’istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio.

Nei casi di integrazione salariale per riduzione di orario occorre avere riguardo alla percentuale di riduzione mediamente avuta nel periodo precedente.

Ai soli lavoratori di cui all’articolo 5, comma 3, del D.I. 49409/09, è corrisposto anche un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi.


3.3. Domanda, relativa documentazione ed erogazione del beneficio.

I beneficiari che intendano avvalersi dell’incentivo in oggetto devono presentare all’INPS, entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno del reddito, domanda recante la specificazione circa l’attività da intraprendere utilizzando il modello allegato (all. 2).

L’INPS, a seguito della presentazione della domanda e dopo aver provveduto a:

a) accertare il diritto del beneficiario all’integrazione salariale;
b) verificare l’idoneità della documentazione presentata dall’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni per avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa;
c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di integrazioni salariali non erogate spettanti in base al provvedimento di concessione delle stesse,

eroga il 25% dell’incentivo interrompendo l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo.

L’erogazione del restante 75% dell’incentivo, nonché del beneficio di cui all’articolo 6, comma 5, del D.I. 49409/09 è effettuata dall’INPS a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, all’avvio di un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa o all’associazione in cooperativa. Nei casi in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione negli albi medesimi. Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.

Se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

Al fine dell’erogazione della quota residua del beneficio l’INPS provvede a svolgere gli adempimenti necessari a:
a) accertare il diritto del beneficiario all’integrazione salariale, nonché la specifica situazione di cui all’articolo 5, comma 3, D.I. 49409/09;
b) verificare l’idoneità della documentazione presentata dall’interessato, attestante l’avvio di un’attività di lavoro autonomo, auto imprenditoriale, di una micro impresa, o l’associazione in cooperativa;
c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di integrazioni salariali non erogate spettanti in base al provvedimento di concessione delle stesse, nonché alle eventuali mensilità di indennità di mobilità spettanti ai lavoratori di cui all’articolo 5, comma 3, del D.I. 49409/09.

La sede INPS, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla prestazione, comunica al richiedente l’accoglimento della domanda.

A seguito della suddetta comunicazione:

a) il lavoratore presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede INPS competente.
b) Il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

L’INPS dispone il pagamento in favore dell’interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la suddetta documentazione e, in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate.


Le domande di anticipazione di cui al presente messaggio dovranno essere acquisite e tenute in evidenza in attesa della circolare che comprenderà anche le istruzioni di carattere procedurale e contabile per la liquidazione del beneficio.