Messaggio 6990 del 27 marzo 2009

Oggetto: CIGO – applicazione dell’art. 6 L. 164/75 – ripresa dell’attività produttiva – proroghe trimestrali.

Sono pervenute alla scrivente Direzione Centrale segnalazioni relative all’adozione, da parte di alcune Commissioni provinciali, di prassi, nella valutazione degli elementi per l’autorizzazione alle integrazioni salariali, non coerenti con la normativa, che rischiano di aggravare la situazione di temporanea difficoltà in cui versano le aziende richiedenti.

In primo luogo viene segnalato che alcune Commissioni Provinciali, contrariamente agli indirizzi già espressi dall’Istituto, valutano l’accoglimento delle domande di CIGO solo dopo l’avvenuta ripresa dell’attività produttiva da parte della ditta richiedente.

A tal proposito è necessario ribadire che il giudizio della Commissione circa la certa "riammissione, entro breve periodo degli operai stessi nell'attività produttiva dell'impresa" (di cui all'art. 5, comma 1, del DLCPS 12.8.47 n. 869), è un giudizio che va espresso in via preventiva e non sulla base di quanto successivamente accaduto. Come affermato nella circolare dell'Istituto n. 130 del 14.7.2003, tale giudizio "è il risultato di un apprezzamento sia delle particolari negative congiunture riguardanti le singole imprese, che del contesto economico-produttivo in cui le medesime si trovano ad operare, entrambi riferiti all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute al termine del periodo per il quale è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa se non quale conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell’intervento previdenziale".
Tale orientamento è stato successivamente ribadito con i messaggi n. 16061-22312-24385 del 2005.

In secondo luogo risulta che, ai fini della concessione di proroghe dell'intervento CIGO successive ai primi tre mesi, alcune Commissioni provinciali richiedano la ripresa dell'attività produttiva da parte dell’impresa richiedente.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 6 della legge n. 164/1975, al comma 1, espressamente stabilisce che "l'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente art. 1 è corrisposta, fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato fino ad un massimo complessivo di 12 mesi ". In base al successivo comma 3 del medesimo art. 6, "qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa".

Dal testo normativo sopra riportato appare evidente che nessuna ripresa dell'attività lavorativa può essere imposta all'impresa nell'ipotesi di richieste di successive proroghe trimestrali nell'ambito dei primi 12 mesi di intervento della CIGO, fermo restando ovviamente la sussistenza in capo all'impresa dei requisiti per accedere all'intervento medesimo. La ripresa dell'attività lavorativa è prevista dalla normativa in esame esclusivamente in capo alle aziende che abbiano già usufruito di 12 mesi continuativi di integrazione salariale ordinaria.

Per i casi in cui ad un periodo di CIGO segua immediatamente una richiesta di CIGS si chiarisce, infine, che l’intervento ordinario di integrazione salariale e quello straordinario si basano su presupposti differenti, ben potendo la situazione su cui era fondata l’autorizzazione alla CIGO essere mutata o essersi aggravata nel corso della sospensione.
I presupposti del provvedimento di autorizzazione andranno valutati nel momento dell’inizio della relativa sospensione, senza che sia in alcun modo possibile desumere, dalla successiva richiesta della cassa integrazione straordinaria, alcun elemento per una eventuale valutazione retroattiva di non sussistenza del requisito di temporaneità.
Si chiarisce pertanto che, nei casi di richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS, è possibile accogliere l’istanza di CIGO, o ritenere legittima l’autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime.

I destinatari del presente messaggio avranno cura di portare a conoscenza delle Commissioni provinciali i suddetti chiarimenti.


Ruggero Golino

Messaggio 6990 del 27 marzo 2009

Oggetto: CIGO – applicazione dell’art. 6 L. 164/75 – ripresa dell’attività produttiva – proroghe trimestrali.

Sono pervenute alla scrivente Direzione Centrale segnalazioni relative all’adozione, da parte di alcune Commissioni provinciali, di prassi, nella valutazione degli elementi per l’autorizzazione alle integrazioni salariali, non coerenti con la normativa, che rischiano di aggravare la situazione di temporanea difficoltà in cui versano le aziende richiedenti.

In primo luogo viene segnalato che alcune Commissioni Provinciali, contrariamente agli indirizzi già espressi dall’Istituto, valutano l’accoglimento delle domande di CIGO solo dopo l’avvenuta ripresa dell’attività produttiva da parte della ditta richiedente.

A tal proposito è necessario ribadire che il giudizio della Commissione circa la certa "riammissione, entro breve periodo degli operai stessi nell'attività produttiva dell'impresa" (di cui all'art. 5, comma 1, del DLCPS 12.8.47 n. 869), è un giudizio che va espresso in via preventiva e non sulla base di quanto successivamente accaduto. Come affermato nella circolare dell'Istituto n. 130 del 14.7.2003, tale giudizio "è il risultato di un apprezzamento sia delle particolari negative congiunture riguardanti le singole imprese, che del contesto economico-produttivo in cui le medesime si trovano ad operare, entrambi riferiti all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute al termine del periodo per il quale è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa se non quale conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell’intervento previdenziale".
Tale orientamento è stato successivamente ribadito con i messaggi n. 16061-22312-24385 del 2005.

In secondo luogo risulta che, ai fini della concessione di proroghe dell'intervento CIGO successive ai primi tre mesi, alcune Commissioni provinciali richiedano la ripresa dell'attività produttiva da parte dell’impresa richiedente.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 6 della legge n. 164/1975, al comma 1, espressamente stabilisce che "l'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente art. 1 è corrisposta, fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato fino ad un massimo complessivo di 12 mesi ". In base al successivo comma 3 del medesimo art. 6, "qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa".

Dal testo normativo sopra riportato appare evidente che nessuna ripresa dell'attività lavorativa può essere imposta all'impresa nell'ipotesi di richieste di successive proroghe trimestrali nell'ambito dei primi 12 mesi di intervento della CIGO, fermo restando ovviamente la sussistenza in capo all'impresa dei requisiti per accedere all'intervento medesimo. La ripresa dell'attività lavorativa è prevista dalla normativa in esame esclusivamente in capo alle aziende che abbiano già usufruito di 12 mesi continuativi di integrazione salariale ordinaria.

Per i casi in cui ad un periodo di CIGO segua immediatamente una richiesta di CIGS si chiarisce, infine, che l’intervento ordinario di integrazione salariale e quello straordinario si basano su presupposti differenti, ben potendo la situazione su cui era fondata l’autorizzazione alla CIGO essere mutata o essersi aggravata nel corso della sospensione.
I presupposti del provvedimento di autorizzazione andranno valutati nel momento dell’inizio della relativa sospensione, senza che sia in alcun modo possibile desumere, dalla successiva richiesta della cassa integrazione straordinaria, alcun elemento per una eventuale valutazione retroattiva di non sussistenza del requisito di temporaneità.
Si chiarisce pertanto che, nei casi di richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS, è possibile accogliere l’istanza di CIGO, o ritenere legittima l’autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime.

I destinatari del presente messaggio avranno cura di portare a conoscenza delle Commissioni provinciali i suddetti chiarimenti.


Ruggero Golino