Messaggio 8762 del 17 aprile 2009


Art 2, comma 504, Legge 244/2007 (finanziaria 2008) - Accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro - Soggetti titolari del diritto all'accredito ed al riscatto - Chiarimenti.

La G.U. n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 285, ha pubblicato la legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008 ).
L’art. 2, comma 504, della legge citata stabilisce che le disposizioni degli articoli 25 e 35 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria per il 2008.
Con Circolare n.100 del 14 Novembre 2008 sono stati dettati i nuovi criteri applicativi ai fini del riconoscimento figurativo dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e del riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro.
In particolare, al punto 1.3 delle predetta Circolare, è stato disposto che il diritto all’accredito ed al riscatto di cui agli art. 25,comma 2, e 35, comma 5, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 dovrà essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell’evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l’accredito figurativo o il riscatto per maternità.
Analogamente, la durata dei periodi da accreditare e riscattare sarà quella fissata dai menzionati artt. 25, comma 2, e 35, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001.
Da più Sedi pervengono richieste di chiarimenti in ordine al numero di settimane contributive da riconoscere in corrispondenza dei periodi di congedo di maternità verificatesi fuori dal rapporto di lavoro ed in epoca precedente al 1972
Col presente messaggio si confermano le disposizioni emanate con la Circolare n.100/2008 citata e, ad ulteriore esemplificazione, si precisa che - sussistendo gli altri requisiti richiesti - il numero di settimane da accreditare per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità verificatesi fuori dal rapporto di lavoro, anche antecedenti al 1972, è pari a n. 22 (due mesi precedenti e tre mesi successivi al parto).indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolto prima o dopo l'evento.
Allo stesso modo, la durata dei periodi corrispondenti al congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro da ammettere a riscatto è pari a quella determinata dall’art.32 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Nulla invece è innovato in riferimento al riconoscimento dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale all’interno del rapporto di lavoro.

IL DIRETTORE CENTRALE
G. CRACA

Messaggio 8762 del 17 aprile 2009


Art 2, comma 504, Legge 244/2007 (finanziaria 2008) - Accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro - Soggetti titolari del diritto all'accredito ed al riscatto - Chiarimenti.

La G.U. n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 285, ha pubblicato la legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008 ).
L’art. 2, comma 504, della legge citata stabilisce che le disposizioni degli articoli 25 e 35 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria per il 2008.
Con Circolare n.100 del 14 Novembre 2008 sono stati dettati i nuovi criteri applicativi ai fini del riconoscimento figurativo dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e del riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro.
In particolare, al punto 1.3 delle predetta Circolare, è stato disposto che il diritto all’accredito ed al riscatto di cui agli art. 25,comma 2, e 35, comma 5, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 dovrà essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell’evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l’accredito figurativo o il riscatto per maternità.
Analogamente, la durata dei periodi da accreditare e riscattare sarà quella fissata dai menzionati artt. 25, comma 2, e 35, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001.
Da più Sedi pervengono richieste di chiarimenti in ordine al numero di settimane contributive da riconoscere in corrispondenza dei periodi di congedo di maternità verificatesi fuori dal rapporto di lavoro ed in epoca precedente al 1972
Col presente messaggio si confermano le disposizioni emanate con la Circolare n.100/2008 citata e, ad ulteriore esemplificazione, si precisa che - sussistendo gli altri requisiti richiesti - il numero di settimane da accreditare per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità verificatesi fuori dal rapporto di lavoro, anche antecedenti al 1972, è pari a n. 22 (due mesi precedenti e tre mesi successivi al parto).indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolto prima o dopo l'evento.
Allo stesso modo, la durata dei periodi corrispondenti al congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro da ammettere a riscatto è pari a quella determinata dall’art.32 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Nulla invece è innovato in riferimento al riconoscimento dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale all’interno del rapporto di lavoro.

IL DIRETTORE CENTRALE
G. CRACA