Messaggio 47 del 2 febbraio 2001

Oggetto:
Art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388. Assegno sociale in favore dei cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno.

Com' è noto l'art. 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, recepito nell' art. 41 del D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286, ha stabilito che gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, siano equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni e delle provvidenze, anche economiche, di assistenza sociale.

In base alla predetta norma, con circolare n. 82 del 12 aprile 2000, erano state date disposizioni per l'applicazione del provvedimento nei confronti dei cittadini extracomunitari ultrasessantacinquenni titolari sia della carta di soggiorno sia del permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno.

L' applicazione della legge nei termini suesposti è stata peraltro sospesa stante l' esigenza, emersa in sede ministeriale , di sottoporre la problematica ad un ulteriore approfondimento per l' aspetto riguardante la concessione dell' assegno sociale ai soggetti titolari del solo permesso di soggiorno (messaggio n. 000037 dell'11 maggio 2000 ).

La questione è ora risolta con l' entrata in vigore dell' art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, che ha stabilito che " ai sensi dell' art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l' assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno".

Le domande di assegno sociale presentate a partire dal 1° gennaio 2001 da titolari di permesso di soggiorno di durata superiore all' anno devono essere pertanto respinte.

In ordine alla retroattività delle disposizioni contenute nell' art. 80 della legge 388/2000 si fa riserva di istruzioni.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

Messaggio 47 del 2 febbraio 2001

Oggetto:
Art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388. Assegno sociale in favore dei cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno.

Com' è noto l'art. 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, recepito nell' art. 41 del D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286, ha stabilito che gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, siano equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni e delle provvidenze, anche economiche, di assistenza sociale.

In base alla predetta norma, con circolare n. 82 del 12 aprile 2000, erano state date disposizioni per l'applicazione del provvedimento nei confronti dei cittadini extracomunitari ultrasessantacinquenni titolari sia della carta di soggiorno sia del permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno.

L' applicazione della legge nei termini suesposti è stata peraltro sospesa stante l' esigenza, emersa in sede ministeriale , di sottoporre la problematica ad un ulteriore approfondimento per l' aspetto riguardante la concessione dell' assegno sociale ai soggetti titolari del solo permesso di soggiorno (messaggio n. 000037 dell'11 maggio 2000 ).

La questione è ora risolta con l' entrata in vigore dell' art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, che ha stabilito che " ai sensi dell' art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l' assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno".

Le domande di assegno sociale presentate a partire dal 1° gennaio 2001 da titolari di permesso di soggiorno di durata superiore all' anno devono essere pertanto respinte.

In ordine alla retroattività delle disposizioni contenute nell' art. 80 della legge 388/2000 si fa riserva di istruzioni.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO