Circolare 291 del 28 novembre 1995

OGGETTO: art. 33 legge n. 104 del 5.2.1992.
Chiarimenti
In relazione alle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 6
dell'art. 33 della legge n. 104 del 5.2.1992, per
l'applicazione dei quali sono state impartite istruzioni con
circolari n. 162 del 13 luglio 1993 e n. 80 del 24 marzo 1995,
sono pervenuti quesiti in ordine ad alcuni aspetti della
materia.
Con la presente circolare si forniscono i necessari
chiarimenti.
1) Ore giornaliere di riposo concedibili.
Il criterio di determinazione del numero di riposi orari
concedibili nella giornata corrisponde a quello gia' praticato
per i riposi di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 (c.d.
"per allattamento"). Pertanto per un orario giornaliero di
lavoro da 6 ore in poi sono riconoscibili 2 ore di permesso,
mentre il riposo e' di un'ora per un orario di lavoro inferiore
alle 6 ore. E' ovvio che nessun riposo e' concedibile per
giornate non lavorate, compresa la 6 giornata in caso di
settimana corta.
2) Lavoratori agricoli.
L'erogazione in forma diretta dell'indennita' di cui ai commi
1, 2, 3 e 6 e' prevista a favore degli operai agricoli a tempo
determinato e indeterminato, e cio' anche nell'ipotesi in cui
l'azienda versi (per altri lavoratori dipendenti) i contributi
INPS a mezzo dei modd. DM 10.2.
Quanto precede in analogia alle previsioni dell'art. 1 della
legge n. 33/1980.
3) Periodi anteriori alla emanazione della circolare n.
80/1995:
a) frazionabilita' in ore.
I permessi giornalieri di cui all'art. 33, 3 comma, della
legge che, precedentemente alla diramazione delle istruzioni
contenute nella circolare n. 80 citata, dovessero essere stati
fruiti con frazionamento ad ore, potranno essere ammessi al
conguaglio, nella considerazione della incertezza normativa
fino ad allora esistente.
E' ovvio che non potra' comunque essere superato il limite
mensile costituito dal prodotto del numero di ore della
giornata lavorativa per 3.
b) Condizione della assicurabilita' per le prestazioni
economiche di maternita'.
I permessi orari giornalieri di cui al 2 comma del predetto
art. 33, gia' portati a conguaglio dai datori di lavoro non
assicurati per le prestazioni economiche di maternita', non
possono essere considerati regolarmente anticipati a carico
dell'Istituto.
Nel recupero di eventuali partite debitorie a carico delle
ditte, data l'incertezza normativa esistente sulla materia in
argomento anteriormente all'emanazione della predetta circolare
esplicativa n. 80 del 24.3.1995, le somme accessorie da
richiedere potranno consistere (in luogo delle normali sanzioni
civili) negli interessi di differimento o di dilazione ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lett. b), della legge 29.2.1988, n. 48
che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 30.12.1987, n.
536 e nei limiti previsti dalla norma medesima (adempimento
entro il termine appositamente fissato dall'Istituto).
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

Circolare 291 del 28 novembre 1995

OGGETTO: art. 33 legge n. 104 del 5.2.1992.
Chiarimenti
In relazione alle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 6
dell'art. 33 della legge n. 104 del 5.2.1992, per
l'applicazione dei quali sono state impartite istruzioni con
circolari n. 162 del 13 luglio 1993 e n. 80 del 24 marzo 1995,
sono pervenuti quesiti in ordine ad alcuni aspetti della
materia.
Con la presente circolare si forniscono i necessari
chiarimenti.
1) Ore giornaliere di riposo concedibili.
Il criterio di determinazione del numero di riposi orari
concedibili nella giornata corrisponde a quello gia' praticato
per i riposi di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 (c.d.
"per allattamento"). Pertanto per un orario giornaliero di
lavoro da 6 ore in poi sono riconoscibili 2 ore di permesso,
mentre il riposo e' di un'ora per un orario di lavoro inferiore
alle 6 ore. E' ovvio che nessun riposo e' concedibile per
giornate non lavorate, compresa la 6 giornata in caso di
settimana corta.
2) Lavoratori agricoli.
L'erogazione in forma diretta dell'indennita' di cui ai commi
1, 2, 3 e 6 e' prevista a favore degli operai agricoli a tempo
determinato e indeterminato, e cio' anche nell'ipotesi in cui
l'azienda versi (per altri lavoratori dipendenti) i contributi
INPS a mezzo dei modd. DM 10.2.
Quanto precede in analogia alle previsioni dell'art. 1 della
legge n. 33/1980.
3) Periodi anteriori alla emanazione della circolare n.
80/1995:
a) frazionabilita' in ore.
I permessi giornalieri di cui all'art. 33, 3 comma, della
legge che, precedentemente alla diramazione delle istruzioni
contenute nella circolare n. 80 citata, dovessero essere stati
fruiti con frazionamento ad ore, potranno essere ammessi al
conguaglio, nella considerazione della incertezza normativa
fino ad allora esistente.
E' ovvio che non potra' comunque essere superato il limite
mensile costituito dal prodotto del numero di ore della
giornata lavorativa per 3.
b) Condizione della assicurabilita' per le prestazioni
economiche di maternita'.
I permessi orari giornalieri di cui al 2 comma del predetto
art. 33, gia' portati a conguaglio dai datori di lavoro non
assicurati per le prestazioni economiche di maternita', non
possono essere considerati regolarmente anticipati a carico
dell'Istituto.
Nel recupero di eventuali partite debitorie a carico delle
ditte, data l'incertezza normativa esistente sulla materia in
argomento anteriormente all'emanazione della predetta circolare
esplicativa n. 80 del 24.3.1995, le somme accessorie da
richiedere potranno consistere (in luogo delle normali sanzioni
civili) negli interessi di differimento o di dilazione ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lett. b), della legge 29.2.1988, n. 48
che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 30.12.1987, n.
536 e nei limiti previsti dalla norma medesima (adempimento
entro il termine appositamente fissato dall'Istituto).
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO