Circolare 63 del 28 Maggio 2008

OGGETTO:
Integrazioni salariali ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato. Requisito minimo occupazionale: art. 8 della legge n.457/72
SOMMARIO:
    

-         Corte di Cassazione: pronunce n.16235/2002 e n.453/2003

-         Art. 8 della legge n.457/72

-         Calcolo delle giornate di infortunio, malattia, assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio ai fini del raggiungimento del requisito occupazionale di oltre 180 giornate lavorative

La Corte di Cassazione con le pronunce n. 16235 del 2002 e n. 453 del 2003 ha innovato il precedente indirizzo della Corte stessa risalente alla sentenza n. 4098 del 1981 in materia di calcolo delle giornate di infortunio, malattia, assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio ai fini del raggiungimento del requisito occupazionale di oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda richiesto dall'art. 8 della legge n. 457/72 per beneficiare delle integrazioni salariali in favore di lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

Il mutamento giurisprudenziale – comportante la rilevanza per il conseguimento del predetto requisito occupazionale (180 giorni) oltre che del lavoro effettivo, anche delle giornate per le quali esista una causa legittima di sospensione del rapporto di lavoro (cfr. art. 2110 cod. civ.) – va ricondotto alla nota e progressiva tendenza del sistema normativo della previdenza agricola (sia negli aspetti rivolti ai datori di lavoro, sia in quelli concernenti i lavoratori) a confluire nel sistema previdenziale generale, con conseguente estensione al primo di regole già in vigore per quest’ultimo.

In particolare, la citata giurisprudenza dei primi anni ’80 volta dal rilievo alle sole giornate di lavoro effettivamente prestato da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, rinvenire una sua ragion d’essere nel sistema di rilevazione del lavoro agricolo all’epoca vigente, imperniato sul meccanismo degli elenchi anagrafici – la cui tenuta era affidata allo S.C.A.U. – nei quali venivano registrati unicamente le giornate di impiego effettivo. Successivamente, l’avvenuta soppressione dello S.C.A.U. ad opera della legge 23 marzo 1994, n. 724 e l’attribuzione delle relative funzioni all’Istituto e, circostanza ancor più rilevante, l’avvenuta soppressione degli elenchi anagrafici in relazione ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (art. 13 del D.Lgs. n. 375 del 1993), hanno fatto venir meno le ragioni che ostacolavano una compiuta rilevazione per tale categoria anche delle giornate per le quali sussistevano cause di legittima sospensione del rapporto di lavoro, portando dunque a una valorizzazione delle stesse ai fini che qui interessano.

Incidentalmente, per completezza, si segnala che l’analogo processo di assimilazione ai fini previdenziale tra il lavoro effettivo e le cause di legittimo impedimento della prestazione lavorativa (art. 2110 cod. civ.) aveva interessato, nell’ambito del lavoro non agricolo, il trattamento speciale di disoccupazione di cui all’art. 8, comma 1°, della legge 5 novembre 1968 n. 115, per il quale occorreva un trimestre di lavoro effettivo (Cass. 6 novembre 1992, n. 12039).

Le considerazioni di ordine generale sopra evidenziate impongono di adeguare le norme interne all’indicato orientamento giurisprudenziale.

Si chiarisce, inoltre, che in tema di mancato raggiungimento del requisito occupazionale dei 180 giorni, le relative controversie intentate dal singolo lavoratore, vertendo su situazioni giuridiche configurabili quali diritti soggettivi, sono di competenza del Giudice ordinario, e la relativa azione giudiziaria soggiace ai termini di cui all'art. 47, c. 3, del D.P.R. n. 639/70, come sostituito dall'art. 4 della legge 438/2002, essendo l'integrazione salariale agricola un trattamento previdenziale la cui erogazione è affidata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 legge 88/89, norma alla quale l'art. 47 fa espresso rinvio.

Tutto ciò premesso, le Direzioni dell’Istituto, in sede di verifica del requisito occupazionale di oltre 180 giornate di lavoro effettivo, di cui all’art. 8 delle  legge n.457 del 1972, comprenderanno come utili anche le giornate di infortunio, malattia e assenza  obbligatoria per gravidanza o puerperio.

     

Le Direzioni potranno riesaminare tutti i casi di specie ancora pendenti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

Il Direttore generale

Crecco

Circolare 63 del 28 Maggio 2008

OGGETTO:
Integrazioni salariali ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato. Requisito minimo occupazionale: art. 8 della legge n.457/72
SOMMARIO:
    

-         Corte di Cassazione: pronunce n.16235/2002 e n.453/2003

-         Art. 8 della legge n.457/72

-         Calcolo delle giornate di infortunio, malattia, assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio ai fini del raggiungimento del requisito occupazionale di oltre 180 giornate lavorative

La Corte di Cassazione con le pronunce n. 16235 del 2002 e n. 453 del 2003 ha innovato il precedente indirizzo della Corte stessa risalente alla sentenza n. 4098 del 1981 in materia di calcolo delle giornate di infortunio, malattia, assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio ai fini del raggiungimento del requisito occupazionale di oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda richiesto dall'art. 8 della legge n. 457/72 per beneficiare delle integrazioni salariali in favore di lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

Il mutamento giurisprudenziale – comportante la rilevanza per il conseguimento del predetto requisito occupazionale (180 giorni) oltre che del lavoro effettivo, anche delle giornate per le quali esista una causa legittima di sospensione del rapporto di lavoro (cfr. art. 2110 cod. civ.) – va ricondotto alla nota e progressiva tendenza del sistema normativo della previdenza agricola (sia negli aspetti rivolti ai datori di lavoro, sia in quelli concernenti i lavoratori) a confluire nel sistema previdenziale generale, con conseguente estensione al primo di regole già in vigore per quest’ultimo.

In particolare, la citata giurisprudenza dei primi anni ’80 volta dal rilievo alle sole giornate di lavoro effettivamente prestato da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, rinvenire una sua ragion d’essere nel sistema di rilevazione del lavoro agricolo all’epoca vigente, imperniato sul meccanismo degli elenchi anagrafici – la cui tenuta era affidata allo S.C.A.U. – nei quali venivano registrati unicamente le giornate di impiego effettivo. Successivamente, l’avvenuta soppressione dello S.C.A.U. ad opera della legge 23 marzo 1994, n. 724 e l’attribuzione delle relative funzioni all’Istituto e, circostanza ancor più rilevante, l’avvenuta soppressione degli elenchi anagrafici in relazione ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (art. 13 del D.Lgs. n. 375 del 1993), hanno fatto venir meno le ragioni che ostacolavano una compiuta rilevazione per tale categoria anche delle giornate per le quali sussistevano cause di legittima sospensione del rapporto di lavoro, portando dunque a una valorizzazione delle stesse ai fini che qui interessano.

Incidentalmente, per completezza, si segnala che l’analogo processo di assimilazione ai fini previdenziale tra il lavoro effettivo e le cause di legittimo impedimento della prestazione lavorativa (art. 2110 cod. civ.) aveva interessato, nell’ambito del lavoro non agricolo, il trattamento speciale di disoccupazione di cui all’art. 8, comma 1°, della legge 5 novembre 1968 n. 115, per il quale occorreva un trimestre di lavoro effettivo (Cass. 6 novembre 1992, n. 12039).

Le considerazioni di ordine generale sopra evidenziate impongono di adeguare le norme interne all’indicato orientamento giurisprudenziale.

Si chiarisce, inoltre, che in tema di mancato raggiungimento del requisito occupazionale dei 180 giorni, le relative controversie intentate dal singolo lavoratore, vertendo su situazioni giuridiche configurabili quali diritti soggettivi, sono di competenza del Giudice ordinario, e la relativa azione giudiziaria soggiace ai termini di cui all'art. 47, c. 3, del D.P.R. n. 639/70, come sostituito dall'art. 4 della legge 438/2002, essendo l'integrazione salariale agricola un trattamento previdenziale la cui erogazione è affidata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 legge 88/89, norma alla quale l'art. 47 fa espresso rinvio.

Tutto ciò premesso, le Direzioni dell’Istituto, in sede di verifica del requisito occupazionale di oltre 180 giornate di lavoro effettivo, di cui all’art. 8 delle  legge n.457 del 1972, comprenderanno come utili anche le giornate di infortunio, malattia e assenza  obbligatoria per gravidanza o puerperio.

     

Le Direzioni potranno riesaminare tutti i casi di specie ancora pendenti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

Il Direttore generale

Crecco