Circolare 12 del 22 gennaio 2004

OGGETTO: Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo.
SOMMARIO:
La problematica concernente la tutela pensionistica dei produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo è stata definitivamente risolta dall’art. 44 del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, che ne ha disposto l’iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali, con effetto dal 1° gennaio 2004


L’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di terzo e quarto gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali.

Come è noto i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo sono soggetti che operano nell’ambito delle agenzie di assicurazione a supporto dell’azione degli agenti e sub agenti di assicurazione, sulla base di una lettera di incarico dell’agente principale.

I produttori di terzo gruppo hanno l’obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico, per i rami dalla stessa esercitati e di acquisire un determinato minimo di produzione; i produttori del quarto gruppo sono produttori liberi di piazza o di zona senza l’obbligo di lavorare esclusivamente per la stessa agenzia e non sono tenuti ad un determinato minimo di produzione. Per entrambi il compenso é normalmente stabilito in provvigioni.

I lavoratori in argomento, già considerati quali “cittadini non mutuati” e pertanto assoggettati al solo pagamento dei contributi di malattia, pur trattandosi di soggetti che percepiscono redditi d’impresa, iscritti alle Camere di commercio e titolari di partita I.V.A. trovano ora la loro tutela previdenziale nell’ambito della Gestione degli esercenti attività commerciali, dopo anni di incertezze circa il loro inquadramento.

DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE.

L’iscrizione alla Gestione, fatto salvo quanto in seguito precisato, decorrerà dal 1° gennaio 2004 per i soggetti che a tale data esercitavano detta attività e dalla data di inizio della medesima, per coloro che inizieranno successivamente, con il conseguente obbligo di presentare la prescritta domanda, con le modalità e nei termini  previsti per la generalità degli assicurati.

In sede di prima attuazione della disposizione  i soggetti obbligati potranno produrre le domande di iscrizione, senza incorrere in sanzioni, entro il 28 febbraio 2004. A tal riguardo, nel far riserva di istruzioni in merito alla nuova procedura di iscrizione prevista, con effetto dal 1° gennaio 2004, per la generalità degli esercenti attività commerciali e per gli artigiani dal comma 8 dell’ articolo 44 in esame, si dispone che le Sedi acquisiscano le domande di iscrizione in argomento attribuendo il codice identificativo “44441”.

BASE  IMPONIBILE E TERMINI DI VERSAMENTO.

Per espressa previsione della norma in esame nei confronti dei produttori di terzo e quarto gruppo non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 in materia di reddito minimo imponibile. Conseguentemente i predetti lavoratori sono tenuti a corrispondere i contributi previdenziali applicando le aliquote di legge al reddito effettivamente prodotto, ancorché inferiore al minimale contributivo valevole per la generalità degli assicurati.

Discende da quanto precede che i contributi in argomento, comprensivi della somma dovuta per la tutela della maternità (€ 7,44 annui), devono essere corrisposti alle due scadenze del 30 giugno (primo acconto)  e del 30 novembre  (secondo acconto) dell’anno in corso e del 30 giugno dell’anno successivo (saldo), nei termini e con le modalità in vigore, in riferimento alla quota parte del contributo dovuto sul reddito eccedente il minimale, per la generalità degli iscritti e nei limiti del previsto massimale.

In riferimento al predetto massimale si precisa che il rinvio al sistema di calcolo contributivo di cui all’art. 1 della legge n. 335/1995, operato dalla norma in esame al fine di riservare ai produttori esclusivamente il trattamento pensionistico contributivo, come di seguito meglio precisato, non legittima, nei confronti degli stessi, l’applicazione generalizzata del criterio di imposizione dei contributi entro il massimale di cui al successivo art. 2, comma 18, della medesima legge.

Per effetto di quanto precede detto massimale contributivo sarà applicato soltanto  nei confronti dei produttori di terzo e quarto gruppo  privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.  

ACQUISIZIONE ALLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI PER PERIODI PRECEDENTI  IL 1° GENNAIO  2004.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 44 in esame i contributi comunque versati dai produttori di assicurazione alla Gestione commercianti, rimangano acquisiti alla Gestione stessa.                                 

Conseguentemente le Sedi, nei casi di intervenuto pagamento dei contributi alla Gestione degli esercenti attività commerciali, per  periodi antecedenti il 1° gennaio 2004, dovranno respingere eventuali domande di rimborso, fatta eccezione per le ipotesi nelle quali il versamento sia intervenuto previa presentazione di esplicita riserva di ripetizione.  

COPERTURA DEL PERIODO 1999/2003.

I produttori di 3° e di 4° gruppo sono  ammessi, a copertura del periodo 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003,  al pagamento dei contributi per i periodi in cui abbiano espletato le attività in argomento, risultanti da atti aventi data certa (certificazione camerale attestante l’iscrizione in qualità di intermediario,  lettere di incarico e  denuncia dei redditi d’impresa).

L’importo dei contributi da versare é quello dovuto alla Gestione dei commercianti per i singoli periodi ai quali si riferisce la regolarizzazione contributiva, in relazione ai redditi effettivamente conseguiti  -  senza tener conto del minimale imponibile – ed alle aliquote in vigore nei periodi stessi. Le somme da regolarizzare vanno, quindi, maggiorate di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di riferimento ( attualmente pari al 2% ).

La  regolarizzazione può essere chiesta anche per periodi inferiori a quelli di effettiva attività ed é ammesso il pagamento rateale degli importi come sopra determinati, in un numero di rate mensili non superiore a 36, con l’ulteriore applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 2 punti.( 4%).

La domanda di regolarizzazione deve essere presentata unitamente alla domanda di iscrizione e, comunque, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 269/2003 ( 2 aprile 2004 ). Per semplificare ed uniformare gli adempimenti degli interessati è stato predisposto l’unito modulo di domanda che dovrà essere duplicato dalle Sedi e distribuito a richiesta degli interessati.

Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta dell’Istituto. In caso di pagamento rateale, entro il predetto termine dovrà essere corrisposta la prima rata.

Si fa riserva di istruzioni in ordine alle modalità da seguire per la concessione della rateazione e per l’accredito dei relativi pagamenti sulle posizioni assicurative.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Nei confronti dei produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 trova applicazione, indipendentemente all’anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all’art.1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la contribuzione versata nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali per i periodi di svolgimento di detta attività.

Pertanto, anche per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni (articolo 1, comma 1, della legge n. 35/1995), la quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite nel periodo di iscrizione nella gestione previdenziale dei commercianti come produttori di terzo e quarto gruppo deve essere calcolata in forma contributiva.

IL DIRETTORE GENERALE

V. CRECCO

Circolare 12 del 22 gennaio 2004

OGGETTO: Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo.
SOMMARIO:
La problematica concernente la tutela pensionistica dei produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo è stata definitivamente risolta dall’art. 44 del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, che ne ha disposto l’iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali, con effetto dal 1° gennaio 2004


L’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di terzo e quarto gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali.

Come è noto i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo sono soggetti che operano nell’ambito delle agenzie di assicurazione a supporto dell’azione degli agenti e sub agenti di assicurazione, sulla base di una lettera di incarico dell’agente principale.

I produttori di terzo gruppo hanno l’obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico, per i rami dalla stessa esercitati e di acquisire un determinato minimo di produzione; i produttori del quarto gruppo sono produttori liberi di piazza o di zona senza l’obbligo di lavorare esclusivamente per la stessa agenzia e non sono tenuti ad un determinato minimo di produzione. Per entrambi il compenso é normalmente stabilito in provvigioni.

I lavoratori in argomento, già considerati quali “cittadini non mutuati” e pertanto assoggettati al solo pagamento dei contributi di malattia, pur trattandosi di soggetti che percepiscono redditi d’impresa, iscritti alle Camere di commercio e titolari di partita I.V.A. trovano ora la loro tutela previdenziale nell’ambito della Gestione degli esercenti attività commerciali, dopo anni di incertezze circa il loro inquadramento.

DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE.

L’iscrizione alla Gestione, fatto salvo quanto in seguito precisato, decorrerà dal 1° gennaio 2004 per i soggetti che a tale data esercitavano detta attività e dalla data di inizio della medesima, per coloro che inizieranno successivamente, con il conseguente obbligo di presentare la prescritta domanda, con le modalità e nei termini  previsti per la generalità degli assicurati.

In sede di prima attuazione della disposizione  i soggetti obbligati potranno produrre le domande di iscrizione, senza incorrere in sanzioni, entro il 28 febbraio 2004. A tal riguardo, nel far riserva di istruzioni in merito alla nuova procedura di iscrizione prevista, con effetto dal 1° gennaio 2004, per la generalità degli esercenti attività commerciali e per gli artigiani dal comma 8 dell’ articolo 44 in esame, si dispone che le Sedi acquisiscano le domande di iscrizione in argomento attribuendo il codice identificativo “44441”.

BASE  IMPONIBILE E TERMINI DI VERSAMENTO.

Per espressa previsione della norma in esame nei confronti dei produttori di terzo e quarto gruppo non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 in materia di reddito minimo imponibile. Conseguentemente i predetti lavoratori sono tenuti a corrispondere i contributi previdenziali applicando le aliquote di legge al reddito effettivamente prodotto, ancorché inferiore al minimale contributivo valevole per la generalità degli assicurati.

Discende da quanto precede che i contributi in argomento, comprensivi della somma dovuta per la tutela della maternità (€ 7,44 annui), devono essere corrisposti alle due scadenze del 30 giugno (primo acconto)  e del 30 novembre  (secondo acconto) dell’anno in corso e del 30 giugno dell’anno successivo (saldo), nei termini e con le modalità in vigore, in riferimento alla quota parte del contributo dovuto sul reddito eccedente il minimale, per la generalità degli iscritti e nei limiti del previsto massimale.

In riferimento al predetto massimale si precisa che il rinvio al sistema di calcolo contributivo di cui all’art. 1 della legge n. 335/1995, operato dalla norma in esame al fine di riservare ai produttori esclusivamente il trattamento pensionistico contributivo, come di seguito meglio precisato, non legittima, nei confronti degli stessi, l’applicazione generalizzata del criterio di imposizione dei contributi entro il massimale di cui al successivo art. 2, comma 18, della medesima legge.

Per effetto di quanto precede detto massimale contributivo sarà applicato soltanto  nei confronti dei produttori di terzo e quarto gruppo  privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.  

ACQUISIZIONE ALLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI PER PERIODI PRECEDENTI  IL 1° GENNAIO  2004.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 44 in esame i contributi comunque versati dai produttori di assicurazione alla Gestione commercianti, rimangano acquisiti alla Gestione stessa.                                 

Conseguentemente le Sedi, nei casi di intervenuto pagamento dei contributi alla Gestione degli esercenti attività commerciali, per  periodi antecedenti il 1° gennaio 2004, dovranno respingere eventuali domande di rimborso, fatta eccezione per le ipotesi nelle quali il versamento sia intervenuto previa presentazione di esplicita riserva di ripetizione.  

COPERTURA DEL PERIODO 1999/2003.

I produttori di 3° e di 4° gruppo sono  ammessi, a copertura del periodo 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003,  al pagamento dei contributi per i periodi in cui abbiano espletato le attività in argomento, risultanti da atti aventi data certa (certificazione camerale attestante l’iscrizione in qualità di intermediario,  lettere di incarico e  denuncia dei redditi d’impresa).

L’importo dei contributi da versare é quello dovuto alla Gestione dei commercianti per i singoli periodi ai quali si riferisce la regolarizzazione contributiva, in relazione ai redditi effettivamente conseguiti  -  senza tener conto del minimale imponibile – ed alle aliquote in vigore nei periodi stessi. Le somme da regolarizzare vanno, quindi, maggiorate di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di riferimento ( attualmente pari al 2% ).

La  regolarizzazione può essere chiesta anche per periodi inferiori a quelli di effettiva attività ed é ammesso il pagamento rateale degli importi come sopra determinati, in un numero di rate mensili non superiore a 36, con l’ulteriore applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 2 punti.( 4%).

La domanda di regolarizzazione deve essere presentata unitamente alla domanda di iscrizione e, comunque, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 269/2003 ( 2 aprile 2004 ). Per semplificare ed uniformare gli adempimenti degli interessati è stato predisposto l’unito modulo di domanda che dovrà essere duplicato dalle Sedi e distribuito a richiesta degli interessati.

Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta dell’Istituto. In caso di pagamento rateale, entro il predetto termine dovrà essere corrisposta la prima rata.

Si fa riserva di istruzioni in ordine alle modalità da seguire per la concessione della rateazione e per l’accredito dei relativi pagamenti sulle posizioni assicurative.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Nei confronti dei produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 trova applicazione, indipendentemente all’anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all’art.1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la contribuzione versata nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali per i periodi di svolgimento di detta attività.

Pertanto, anche per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni (articolo 1, comma 1, della legge n. 35/1995), la quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite nel periodo di iscrizione nella gestione previdenziale dei commercianti come produttori di terzo e quarto gruppo deve essere calcolata in forma contributiva.

IL DIRETTORE GENERALE

V. CRECCO