Circolare 259 del 9 novembre 1992

Oggetto:
Riscatto nell'assicurazione I.V.S. del periodo di corso di laurea in Sacra Teologia ed in altre discipline ecclesiastiche.

Con circolare n. 458 C. e V./116 del 23 maggio 1978,
sono state date istruzioni in materia di riscatto dei
periodi di corso legale di laurea in teologia e nelle altre
discipline ecclesiastiche riportate nell'allegato 2 alla
circolare stessa, in applicazione dell'art. 50 della legge
30 aprile 1969, n. 153, sostituito dall'art. 2 novies della
successiva legge 16 aprile 1974, n. 114.
E' stato allora disposto in particolare che i titoli
accademici conseguiti nelle discipline anzidette, in quanto
riconosciuti idonei - analogamente ai diplomi di laurea
rilasciati dalle Universita' italiane - a conseguire l'abi-
litazione all'insegnamento nelle scuole non statali di primo
grado dichiarate equipollenti e nelle scuole dipendenti
dalle Autorita' ecclesiastiche, avrebbero potuto consentire
il riscatto al verificarsi della circostanza che l'insegna-
mento stesso fosse stato effettivamente svolto dai richie-
denti, come indicato al punto 2 della citata circolare n.
458/1978.
Il problema e' stato ulteriormente approfondito su
istanza della "Congregatio de institutione catholica" e,
alla luce dell'Accordo di revisione del Concordato Latera-
nense del 18.2.1984 - secondo cui i titoli accademici in
teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche conferiti
dalle Facolta' approvate dalla Santa Sede sono riconosciuti
dallo Stato italiano - si puo' ritenere, ora, non piu'
necessario condizionare il riscatto in parola alla circo-
stanza di fatto dell'avvenuto insegnamento.
Si dispone pertanto che, nei casi di specie come del
resto per la generalita' degli assicurati, la facolta' di
riscatto del periodo di corso legale di laurea ex art. 2
novies della legge n. 114/1974 vada riconosciuta a coloro
che siano in possesso di idoneo titolo accademico alle
condizioni di carattere generale previste in materia ma
senza piu' richiedere la documentazione di cui al punto due
della richiamata circolare n. 458/1978.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA

Circolare 259 del 9 novembre 1992

Oggetto:
Riscatto nell'assicurazione I.V.S. del periodo di corso di laurea in Sacra Teologia ed in altre discipline ecclesiastiche.

Con circolare n. 458 C. e V./116 del 23 maggio 1978,
sono state date istruzioni in materia di riscatto dei
periodi di corso legale di laurea in teologia e nelle altre
discipline ecclesiastiche riportate nell'allegato 2 alla
circolare stessa, in applicazione dell'art. 50 della legge
30 aprile 1969, n. 153, sostituito dall'art. 2 novies della
successiva legge 16 aprile 1974, n. 114.
E' stato allora disposto in particolare che i titoli
accademici conseguiti nelle discipline anzidette, in quanto
riconosciuti idonei - analogamente ai diplomi di laurea
rilasciati dalle Universita' italiane - a conseguire l'abi-
litazione all'insegnamento nelle scuole non statali di primo
grado dichiarate equipollenti e nelle scuole dipendenti
dalle Autorita' ecclesiastiche, avrebbero potuto consentire
il riscatto al verificarsi della circostanza che l'insegna-
mento stesso fosse stato effettivamente svolto dai richie-
denti, come indicato al punto 2 della citata circolare n.
458/1978.
Il problema e' stato ulteriormente approfondito su
istanza della "Congregatio de institutione catholica" e,
alla luce dell'Accordo di revisione del Concordato Latera-
nense del 18.2.1984 - secondo cui i titoli accademici in
teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche conferiti
dalle Facolta' approvate dalla Santa Sede sono riconosciuti
dallo Stato italiano - si puo' ritenere, ora, non piu'
necessario condizionare il riscatto in parola alla circo-
stanza di fatto dell'avvenuto insegnamento.
Si dispone pertanto che, nei casi di specie come del
resto per la generalita' degli assicurati, la facolta' di
riscatto del periodo di corso legale di laurea ex art. 2
novies della legge n. 114/1974 vada riconosciuta a coloro
che siano in possesso di idoneo titolo accademico alle
condizioni di carattere generale previste in materia ma
senza piu' richiedere la documentazione di cui al punto due
della richiamata circolare n. 458/1978.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA