Circolare 115 del 1 giugno 1981

OGGETTO: Rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte ai
donatori di sangue: determinazione della retribuzione giornalie-
ra.
Con circolare n. 134367 A.G.O. - n. 595 Rg. - n. 19837 O. - n.
225 B. del 5 febbraio (1) sono state impartite istruzioni per il rimborso
delle retribuzioni corrisposte dai datori di lavoro per le giornate di
riposo ai dipendenti che hanno donato gratuitamente il sangue ai sensi
della legge 13 luglio 1967, n. 584.
Nell'occasione e stato precisato, conformemente alle disposizioni
di cui al D.M. 8 aprile 1968, che richiamava le modalita' di cui alla legge
27 maggio 1949, n. 260, che al lavoratore compensato non in misura fissa la
retribuzione deve essere determinata ragguagliandola ad 1/6 dell'orario
contrattuale settimanale. Per i lavoratori retribuiti in misura fissa
appositi coefficienti consentivano di realizzare analogo criterio di
commisurazione.
Peraltro la legge 27 maggio 1949, n. 260 prendeva in considera-
zione la fattispecie, allora tipica, della distribuzione dell'orario di
lavoro su 6 giornate, senza tener conto delle molteplici diversificazioni,
successivamente sviluppatesi, della durata giornaliera del lavoro concor-
date sia a livello di categoria che aziendale.
Tutto cio premesso si e ritenuto che il principio stabilito
dall'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, secondo il quale al lavo-
ratore che ha donato gratuitamente il proprio sangue spetta per la giornata
di riposo la normale retribuzione - vale a dire la retribuzione che avrebbe
percepito qualora avesse esplicato attivita' lavorativa - debba essere
applicato anche nell'ipotesi in cui l'orario settimanale di lavoro sia
ripartito su 5 giornate anziche 6 (settimana corta).
Pertanto nella fattispecie ora indicata, allo scopo di non
produrre al lavoratore una decurtazione della misura di retribuzione - il
che potrebbe anche vanificare gli scopi della legge - la retribuzione
settimanale potra' essere divisa per 5; il medesimo principio sara' tenuto
presente in caso di diversa durata del periodo di paga preso in considera-
zione.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali", 1981, pag. 294.

Circolare 115 del 1 giugno 1981

OGGETTO: Rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte ai
donatori di sangue: determinazione della retribuzione giornalie-
ra.
Con circolare n. 134367 A.G.O. - n. 595 Rg. - n. 19837 O. - n.
225 B. del 5 febbraio (1) sono state impartite istruzioni per il rimborso
delle retribuzioni corrisposte dai datori di lavoro per le giornate di
riposo ai dipendenti che hanno donato gratuitamente il sangue ai sensi
della legge 13 luglio 1967, n. 584.
Nell'occasione e stato precisato, conformemente alle disposizioni
di cui al D.M. 8 aprile 1968, che richiamava le modalita' di cui alla legge
27 maggio 1949, n. 260, che al lavoratore compensato non in misura fissa la
retribuzione deve essere determinata ragguagliandola ad 1/6 dell'orario
contrattuale settimanale. Per i lavoratori retribuiti in misura fissa
appositi coefficienti consentivano di realizzare analogo criterio di
commisurazione.
Peraltro la legge 27 maggio 1949, n. 260 prendeva in considera-
zione la fattispecie, allora tipica, della distribuzione dell'orario di
lavoro su 6 giornate, senza tener conto delle molteplici diversificazioni,
successivamente sviluppatesi, della durata giornaliera del lavoro concor-
date sia a livello di categoria che aziendale.
Tutto cio premesso si e ritenuto che il principio stabilito
dall'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, secondo il quale al lavo-
ratore che ha donato gratuitamente il proprio sangue spetta per la giornata
di riposo la normale retribuzione - vale a dire la retribuzione che avrebbe
percepito qualora avesse esplicato attivita' lavorativa - debba essere
applicato anche nell'ipotesi in cui l'orario settimanale di lavoro sia
ripartito su 5 giornate anziche 6 (settimana corta).
Pertanto nella fattispecie ora indicata, allo scopo di non
produrre al lavoratore una decurtazione della misura di retribuzione - il
che potrebbe anche vanificare gli scopi della legge - la retribuzione
settimanale potra' essere divisa per 5; il medesimo principio sara' tenuto
presente in caso di diversa durata del periodo di paga preso in considera-
zione.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali", 1981, pag. 294.