Circolare 539 del 24 settembre 1980

OGGETTO: Personale docente e non docente non di ruolo in servizio nelle scuole statali. 

Contributi I.N.P.S.

Si trasmette il testo della circolare n. 222 del 28 luglio 1980, con la quale il Ministero della
pubblica istruzione, al fine di dirimere dubbi ed incertezze che erano stati manifestati, ha fornito
precisazioni ai competenti uffici dell'Amministrazione della Pubblica istruzione in merito ai
criteri per la determinazione del trattamento assicurativo da applicare nei confronti di alcune
categorie di personale delle scuole statali per quanto riguarda in particolare, le assicurazioni
contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria gestite da questo Istituto.
Con la citata circolare viene, tra l'altro, definita la questione, da lungo tempo dibattuta,
riguardante la sussistenza dell'obbligo contributivo per le assicurazioni contro la tubercolosi e
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per il personale docente incaricato a tempo
indeterminato nelle scuole secondarie di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, soggetto al
trattamento di quiescenza e di previdenza stabilito per il personale civile di ruolo dello Stato.
La questione stata risolta con l'affermazione di tale obbligo, salva l'esclusione dell'assicurazione
"Ds " del personale di cui trattasi a decorrere dal 19 giugno 1970.
Le Sedi sono invitate ad attenersi ai criteri enunciati nella circolare predetta e ad assumere le
necessarie iniziative sia per l'interruzione dei termini prescrizionali sia per la sistemazione
contributiva del personale di cui trattasi. Si ritiene, infine, utile far presente che nessun dubbio risulta essere stato avanzato
sull'assoggettabilit alle assicurazioni "Ds" e "Tbc " degli insegnanti con nomina a tempo
indeterminato delle scuole elementari e di quelle materne di cui alla legge 24 settembre 1971, n.
820 (G.U. del 14 ottobre 1971, n. 261) in considerazione della espressa previsione circa
l'applicabilit nei loro confronti degli articoli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077.





IL DIRETTORE GENERALE F.F.
MEREU

Circolare 539 del 24 settembre 1980

OGGETTO: Personale docente e non docente non di ruolo in servizio nelle scuole statali. 

Contributi I.N.P.S.

Si trasmette il testo della circolare n. 222 del 28 luglio 1980, con la quale il Ministero della
pubblica istruzione, al fine di dirimere dubbi ed incertezze che erano stati manifestati, ha fornito
precisazioni ai competenti uffici dell'Amministrazione della Pubblica istruzione in merito ai
criteri per la determinazione del trattamento assicurativo da applicare nei confronti di alcune
categorie di personale delle scuole statali per quanto riguarda in particolare, le assicurazioni
contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria gestite da questo Istituto.
Con la citata circolare viene, tra l'altro, definita la questione, da lungo tempo dibattuta,
riguardante la sussistenza dell'obbligo contributivo per le assicurazioni contro la tubercolosi e
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per il personale docente incaricato a tempo
indeterminato nelle scuole secondarie di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, soggetto al
trattamento di quiescenza e di previdenza stabilito per il personale civile di ruolo dello Stato.
La questione stata risolta con l'affermazione di tale obbligo, salva l'esclusione dell'assicurazione
"Ds " del personale di cui trattasi a decorrere dal 19 giugno 1970.
Le Sedi sono invitate ad attenersi ai criteri enunciati nella circolare predetta e ad assumere le
necessarie iniziative sia per l'interruzione dei termini prescrizionali sia per la sistemazione
contributiva del personale di cui trattasi. Si ritiene, infine, utile far presente che nessun dubbio risulta essere stato avanzato
sull'assoggettabilit alle assicurazioni "Ds" e "Tbc " degli insegnanti con nomina a tempo
indeterminato delle scuole elementari e di quelle materne di cui alla legge 24 settembre 1971, n.
820 (G.U. del 14 ottobre 1971, n. 261) in considerazione della espressa previsione circa
l'applicabilit nei loro confronti degli articoli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077.





IL DIRETTORE GENERALE F.F.
MEREU