Circolare 57684 del 27 giugno 1975

OGGETTO: Legge 20 maggio 1975, n. 164: nuove disposizioni in
materia di integrazione salariale.

Nella Gazzetta ufficiale n. 148 del 7 giugno 1975 è stata pubblicata la legge
164 del 20 maggio 1975 (1) contenente provvedimenti sulla garanzia del
salario, con la quale sono state dettate nuove disposizioni in materia di
integrazione salariale. Le modifiche ed integrazioni che attengono sia al
trattamento ordinario, di cui ai provvedimenti legslativi D.L.Lgt. 9
novembre 1945, n. 788 (2) e D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 (3) sia al
trattamento straordinario previsto dalle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 (4) e
8 agosto 1972, n. 464 (5) riguardano:
- l'unificazione dei trattamenti all'80% della retribuzione globale che
sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le ore O e
il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore
settimanali (art. 2);
- il riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro per i quali è corrisposta l'integrazione salariale - nel limite massimo complessivo di
36 mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore - per il
conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e
superstiti e per la determinazione della misura di questa (art. 3);
- l'equiparazione dei periodi di integrazione salariale a quelli di effettiva
prestazione lavorativa ai fini dell'assistenza sanitaria e diritto
dell'assicurato all'assistenza stessa, per sè e per i familiari a carico,
anche nel periodo di istruttoria delle domande di integrazione salariale
straordinaria (art. 4);
- l'esperimento di particolari procedure di consultazione in merito alla
situazione aziendale, da parte delle rappresentanze delle parti sociali
(art. 5);
- la modificazione della composizione delle Commissioni provinciali e
l'assegnazione della presidenza al Direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro (art. 8);
- l'attribuzione alle Commissioni provinciali della competenza a
decidere sulle richieste di integrazione salariale avanzate per i primi tre
mesi (13 settimane) continuativi di sospensione o riduzione di orario
(ar7. 6);
- l'attribuzione al Comitato speciale della competenza a decidere su
richieste avanzate per periodi successivi ai primi tre mesi (13 settimane)
continuativi di sospensione o riduzione di orario (art. 6);
- la facoltà di proporre ricorso da parte di ciascuno dei partecipanti alle
sedute della Commissione (art. 9);
- l'elevazione a 6 mesi del termine entro il quale le imprese possono
chiedere il rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai dipendenti
(art.16);
- l'istituzione di un contributo addizionale a carico delle imprese che si
avvalgono degli interventi C.I.G. - con esclusione dei casi in cui la
sospensione o riduzione siano determinate da eventi " oggettivamente
non evitabili " - in misura differenziata per le aziende che abbiano fino a
50 dipendenti e per quelle che superano detto limite (art. 12).
Le modifiche apportate dalla legge per quanto attiene in particolare
l'integrazione salariale ordinario sono le seguenti:
- l'integrazione salariale è corrisposta, sia in presenza di sospensione che
di riduzione, per un periodo massimo di tre mesi continuativi. In casi eccezionali tale periodo può essere prorogato dal Comitato speciale fino
ad un massimo complessivo di 12 mesi. Qualora l'impresa abbia fruito
di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale una nuova domanda può
essere proposta per la medesima unità produttiva quando sia trascorso
un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa (art. 6);
- l'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può
superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio (art. 6);
- l'aliquota contributiva è elevata allo 0,75% per le imprese che abbiano
sino a cinquanta dipendenti e all'1% per quelle che superano detto limite
(art. 12);
- il termine di presentazione della domanda è elevato da 15 a 25 giorni
decorrenti dalla fine del periodo di paga in corso alla fine della
settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario
di lavoro. Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda
derivi a danno dei lavoratori la perdita totale o parziale del diritto
all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai
lavoratori stessi una somma equivalente all'integrazione salariale non
percepita (art. 7).
Per quanto concerne infine il solo intervento straordinario le modifiche
attengono specificatamente:
- alla durata: per crisi settoriali e locali il limite è di un anno; per le
ristrutturazioni, riconversioni e riorganizzazioni, la proroga, dopo il
primo anno, è disposta per periodi non superiori a 6 mesi con decreto
interministeriale (art. 11);
- al trattamento spettante agli impiegati: il limite massimo delle
integrazioni è elevato da 200 a 300 mila lire mensili ed il loro calcolo è
effettuato, come per gli operai, sulla retribuzione globale che sarebbe
spettata per le ore di lavoro non prestate (art. 15);
- alla formazione professionale: cessazione del beneficio delle
integrazioni salariali per il lavoratore che rifiuti di frequentare i corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale e non cumulabilità
dell'integrazione con i compensi spettanti per i corsi stessi (art. 17).
La legge dispone, infine, che a decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi
successivamente al 31 gennaio 1975 il contributo ordinario per la Cassa
integrazione guadagni sia dovuto nella nuova aliquota e che i trattamenti
corrisposti da tale data siano integrati nella misura dell'80% della
retribuzione e nel limite da O a 40 ore settimanali (art. 20).* * *
In merito ai punti che precedono, questa Direzione generale ha predisposto
una circolare per i datori di lavoro che si trasmette in allegato e che forma
parte integrante della presente.
Le Sedi sono autorizzate ad avviare con procedura di urgenza la stampa in
loco della suddetta circolare ed a distribuirla ai datori di lavoro interessati.
I Dirigenti degli Ispettorati regionali, ove lo ritengano opportuno per motivi
di rapidità di fornitura e di economia di spesa, potranno accentrare le
operazioni di stampa della circolare anzidetta presso una Sede o direttamente
presso l'Ispettorato.
Le Sedi sono inoltre invitate a curare la pubblicazione sulla stampa locale
dell'unito comunicato (all. 2) ed a rendere note immediatamente le predette
istruzioni alle organizzazioni di categoria interessandole a darne la più ampia
divulgazione.
Per alcuni aspetti operativi connessi alla nuova normativa si ritiene
opportuno fornire le seguenti precisazioni per la prima applicazione della
legge.
A) Integrazione salariale ordinaria.
1) Competenza a decidere.
La competenza a decidere su richieste avanzate, sia per sospensione che per
riduzione di attività, fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi è
della Commissione provinciale mentre, per i periodi di sospensione o di
riduzione di orario eccedenti i tre mesi continuativi è del Comitato speciale
che, ai sensi di legge, concede la proroga in casi eccezionali.
Ai fini della competenza a decidere, il Comitato speciale ha ritenuto che
debba aversi riguardo alla durata del periodo oggetto delle richieste di
integrazione salariale a prescindere dall'accoglimento o meno delle stesse.
Pertanto anche in caso di reiezione per le prime tredici settimane continuative
la decisione sul periodo eccedente è attribuita al Comitato speciale.
Il suddetto Comitato ha inoltre espresso il parere che i periodi eccedenti le tredici settimane continuative debbano formare oggetto di domande
autonome e distinte. Nel caso che nella prima domanda siano compresi
periodi eccedenti le tredici settimane continuative, la Sede, nel notificare la
decisione adottata dalla Commissione provinciale nell'ambito di sua
competenza, deve invitare la ditta a presentare, per gli ulteriori periodi
distinte domande valevoli per un massimo di tre mesi (13 settimane).
Nell'eventualità che la richiesta di proroga non dovesse pervenire entro un
congruo termine, la Sede dovrà comunque inviare al Comitato speciale la
domanda iniziale.
Onde rendere possibile un esame completo delle richieste di proroga il
Comitato ha espresso l'avviso che alle domande debba essere allegata una
informativa della Sede che illustri la situazione aziendale emersa in
occasione dell'esame delle preeedenti richieste e riferisca sulle considerazioni
espresse in tale occasione, fornendo la specifica della votazione.
Ai fine di una esauriente istruttoria delle domande di proroga sarà cura delle
Sedi controllare che le stesse siano corredate di tutti gli elementi già illustrati
al punto 4) della circolare alle ditte. Qualora le cause che determinano la
continuazione della sospensione o della riduzione di attività non siano dalla
ditta indicate in dettaglio o non sia allegata alcuna documentazione che
dimostri l'esigenza eccezionale per l'impresa di protrarre la sospensione o la
riduzione di attività, le Sedi sono invitate a richiedere sollecitamente alle
ditte stesse le notizie essenziali.
2) Limiti temporali.
In ordine alla durata dell'integrazione salariale la legge detta norme
specifiche a seconda che l'intervento riguardi periodi consecutivi ovvero non
consecutivi di godimento (6).
Nel caso in cui l'azienda abbia fruito di 12 mesi consecutivi (52 settimane) di
integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la stessa
unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia
trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
In relazione al requisito della previsione di ripresa indicata dall'art. 5 del
D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, quale condizione per la concessione delle
integrazioni salariali, il Comitato speciale ha ritenuto che questa debba essere
valutata in rapporto ai nuovi limiti temporali di concessione ed essere riferita
all'unità produttiva (stabilimento reparto o settore autonomo) considerata nel
suo complesso.
L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.
La formulazione della norma induce a ritenere che il calcolo del limite
massimo di concessione debba essere effettuato con riferimento ad un
periodo (biennio) mobile, alla stregua della normativa da tempo vigente per
l'indennità di disoccupazione (7). Poichè, peraltro, a norma delle disposizioni
regolanti la Cassa integrazione guadagni, l'integrazione salariale deve essere
calcolata con riferimento alla settimana, si ritiene che sia il limite di 12 mesi
sia quello del biennio debbano essere calcolati in ragione di settimane
(rispettivamente 52 e 104).
Quindi l'eventuale differimento e frazionamento della concessione dovrà
essere eseguito per settimana e non per giornate.
Sino a quando non sarà adeguatamente sperimentata la procedura
automatizzata recentemente introdotta per l'acquisizione dei dati afferenti
l'integrazione salariale, le Sedi avranno cura di prendere nota, con il sistema
che riterranno più opportuno in rapporto alla propria situazione, delle
integrazioni fruite dalle singole unità produttive ai fini del computo dei limiti
temporali.
In occasione della trasmissione della prima richiesta di proroga, sul mod. I.G.
8 saranno riassunte le notizie relative ai precedenti periodi di integrazione
salariale fruiti (8), nell'ambito del biennio, dall'unità produttiva interessata
alla domanda, con specifica annotazione in caso di periodi da non computarsi
ai fini dei limiti temporali (v. successivo punto 3).
3) Inapplicabilità dei limiti temporali
Poichè i limiti temporali indicati all'art. 6 non si applicano nei casi di
intervento determinato da " eventi oggettivamente non evitabili ", si rende
necessario stabilire in via preliminare quale significato debba assumere tale
dizione. In proposito si premette che il Comitato speciale ha ritenuto che il
requisito, già previsto dalla precedente normativa. della non imputabilità al
datore di lavoro o ai lavoratori degli eventi che determinano la sospensione o
la riduzione di attività, debba in ogni caso ritenersi tuttora essenziale ai fini
dell'intervento ordinario della Cassa integrazione guadagni.
Per una immediata applicazione della norma e in attesa di un ulteriore
eventuale approfondimento, il Comitato speciale ha inoltre espresso l'avviso
che devono intendersi " eventi oggettivamente non evitabili " quelli
determinati da causa di forza maggiore e caso fortuito e quindi esterni
all'azienda, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di
impresa.
Nella valutazione sulla natura della causale addotta sarà ovviamente tenuto conto degli elementi presenti nella domanda o nella documentazione allegata
e degli altri elementi di cui sarà ritenuta necessaria l'acquisizione.
Tra gli elementi sono da annoverare le notizie, i dati e le informazioni che
risulteranno dalla procedura sindacale ove attuata ai sensi dell'art. 5.
Nell'ambito del sistema adottato per la registrazione delle integrazioni fruite,
di cui al precedente punto 2, le Sedi adotteranno gli accorgimenti ritenuti più
idonei al fine di permettere l'individuazione dei periodi di integrazione che
non sono da computarsi ai fini dei limiti temporali in quanto la causa che ha
determinato l'intervento si ricollega ad " eventi oggettivamente non evitabili
".
4) Commissione provinciale.
Nel modificare la procedura di nomina della Commissione provinciale - che
deve avvenire mediante decreto del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro
- la legge stabilisce che la Commissione stessa sia presieduta dal direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e sia
composta, oltre che da sei rappresentanti delle parti sociali, da un funzionario
dell'Ispettorato provinciale del lavoro.
La legge prevede inoltre che alle sedute partecipi, con voto consultivo, un
funzionario della Sede dell'Istituto la cui designazione, ai sensi della delibera
consiliare n. 178 dei 19 ottobre 1973 (9), spetta al Presidente dell'Istituto su
proposta del Comitato provinciale.
Ai fini di un celere svolgimento della procedura di nomina delle nuove
Commissioni provinciali, le SS.LL. sono invitate a promuovere con la
massima sollecitudine la designazione del nominativo del rappresentante
dell'Istituto in seno a tale Organo. Le proposte di designazione formulate dal
Comitato provinciale dovranno essere inoltrate, con ogni urgenza, alla
Segreteria degli Organi collegiali che provvederà a predisporre le relative
determinazioni di nomina.
In attesa che i nuovi organi siano in grado di operare, il Comitato ha ritenuto
che le richieste di integrazione salariale continuino ad essere esaminate dalle
attuali Commissioni provinciali che opereranno con le attribuzioni previste
dalla nuova normativa.
La funzione di Segretario della Commissione provinciale continuerà ad
essere assolta dal Capo Ufficio riscossione contributi.
5) Ricorso dei componenti la Commissione.
Ciascuno dei partecipanti alle sedute delle Commissioni provinciali, compreso il funzionario della Sede che vi partecipa con voto consultivo, può
ricorrere al Comitato speciale - entro trenta giorni dalla data della delibera -
avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione stessa purchè nel corso
della votazione abbia motivato il suo dissenso, chiedendone l'inserimento a
verbale.
Sarà cura della Sede notificare alla ditta il ricorso non appena questo sarà
formalmente avanzato da taluno dei partecipanti alla seduta, facendo presente
all'impresa che ha facoltà di addurre controdeduzioni e che la sollecita
presentazione delle stesse ne potrà consentire la valutazione in sede di esame
del ricorso da parte del Comitato speciale.
Considerata la peculiarità della facoltà di proporre ricorso attribuita ai
partecipanti alle riunioni della Commissione e tenuto conto, in particolare,
delle finalità della nuova legge e delle radicali innovazioni apportate alla
disciplina delle integrazioni, appare superflua la raccomandazione di
procedere al riguardo con la più attenta ponderazione e sulla base di tutti gli
elementi di giudizio emersi in sede di esame delle singole richieste.
6) Rilascio delI'autorizzazione.
Sull'autorizzazione, da rilasciarsi sul prescritto mod. I.C.i 6, deve essere
specificato se, per le integrazioni autorizzate, la causale addotta è stata
valutata come rientrante nella fattispecie degli " eventi oggettivamente non
evitabili " ai fini sia del computo dei limiti temporali di cui all'art. 6 sia del
pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge.
A tal fine devono essere interessate le Commissioni provinciali affinchè, in
sede di delibera, si pronuncino non solo in merito all'accoglimento della
domanda di ammissione all'integrazione salariale ma anche sulla natura della
causale addotta in conformità a quanto ritenuto dal Comitato ed illustrato al
precedente punto 3.
Sulle autorizzazioni relative a periodi di sospensione e riduzione di attività,
causate da " eventi oggettivamente non evitabili ", ai quali non si applicano i
limiti temporali previsti dall'art. 6 e che non comportano il versamento del
contributo addizionale di cui all'art. 12 dovrà essere apposta una specifica
annotazione (10).
7) Ricorsi.
Avverso i provvedimenti della Commissione provinciale è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla notifica, al Comitato speciale che decide in via
definitiva.
Ne deriva che contro le decisioni adottate dal Comitato su ricorsi riguardanti delibere della Commissione provinciale non può essere avanzato gravame al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Resta ferma invece la facoltà di ricorso al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, avverso le decisioni adottate dal Comitato speciale su
richieste di proroga.
Contro i provvedimenti delle Sedi rimane immutata la normativa precedente,
di cui agli artt. 8 e 9 del D.L.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, che prevede il
ricorso in prima istanza al Comitato speciale ed in seconda istanza al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale (11).
In relazione a quanto sopra si richiama l'attenzione delle Sedi sulla necessità
che nelle comunicazioni alle imprese dei provvedimenti negativi vengano
fornite precise indicazioni sul tipo di gravame che gli interessati hanno
facoltà di esperire.
8) Contributo addizionale.
In relazione alle cause di intervento che escludono il pagamento del
contributo addizionale previsto all'art. 12 si richiama quanto precisato al
precedente punto 3).
9) Codificazione delle aziende.
La differenziazione delle aliquote contributive dovute alla C.I.G. dalle
aziende industriali, in rapporto alla consistenza numerica del personale, rende
necessaria la individuazione delle imprese tenute ad applicare le aliquote
ridotte.
È stato, pertanto, istituito il codice autorizzazioni " IS " avente il significato
di: "Azienda industriale non edile o lapidea che applica, per contributi C.I.G.,
le aliquote ridotte ".
Ai fini della individuazione delle aziende interessate, le Sedi si avvarranno
della dichiarazione che le aziende stesse sono tenute ad inviare ai sensi di
quanto previsto al punto 7) della circolare per i datori di lavoro.
Individuate le aziende per le quali occorre procedere all'attribuzione del
codice autorizzazioni di nuova istituzione, le Sedi provvederanno ad
aggiornare, con le modalità vigenti, le relative posizioni anagrafiche esistenti
presso l'archivio centralizzato indicando quale data " decorrenza codice "
quella del 1° febbraio 1975 (o quella di iscrizione dell'azienda se posteriore).
Detto codice è ovviamente soggetto all'annullamento, qualora dalla
dichiarazione che, come precisato allo stesso punto 7) della predetta circolare, le aziende sono tenute a presentare ogni anno, risulti cheè stato
superato il limite di 50 dipendenti. In questo caso la data " decorrenza codice
" sarà quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato
il superamento del predetto limite.
Sarà opportuno che, in tempo utile, sia ogni anno ricordato alle aziende
interessate l'obbligo di presentare la dichiarazione di cui trattasi. A tanto le
Sedi provvederanno mediante circolare a tutte le aziende industriali soggette
alla presente legge.
Dal proprio conto, il Centro elettronico collaborerà con le Sedi all'invio alle
aziende, alle quali è stato attribuito il codice 1 S, di una cartolina - da
restituire alla Sede debitamente firmata - contenente il testo della
dichiarazione e l'avvertenza che, in caso di mancata restituzione, si intenderà
che l'azienda non si trovi più nelle condizioni per fruire delle particolari
agevolazioni.
AI fine di consentire alle Sedi di eseguire gli opportuni riscontri, è prevista
l'emissione da parte del Centro elettronico di un tabulato delle aziende alle
quali è stato attribuito il codice 1 S, sulla base del quale le Sedi potranno
eseguire gli interventi del caso.
Qualora pervengano dichiarazioni, inviate da aziende cui non era stato
attribuito il codice 1 S, dalle quali risulti che, nel corso del precedente anno
solare, hanno avuto in forza un numero medio di dipendenti inferiore o pari a
50, le Sedi provvederanno ad aggiornare le relative posizioni anagrafiche
esistenti presso l'archivio centralizzato attribuendo quale data " decorrenza
codice " quella del 1° gennaio.
A cura del Centro elettronico sarà verificata, per quanto concerne il numero
dei dipendenti la rispondenza delle dichiarazioni annuali delle aziende con i
dati risultanti dalle denunce riepilogative trimestrali di mod. DM 10 D.L.
Tale verifica - che, peraltro, nel caso di imprese alla quale siano stati
attribuiti più numeri di matricola, potrà essere effettuata solo separatamente
per ogni singola posizione - darà luogo alla segnalazione alle Sedi delle
imprese, con il codice 1 S, che hanno superato il limite dei dipendenti.
È ovvio che, qualora sorgano fondati dubbi sulla esattezza del numero dei
dipendenti dichiarato dalle aziende, le Sedi provvederanno agli accertamenti
del caso.
Una particolare ipotesi da tenere in considerazione è quella riguardante le
aziende la cui iscrizione avvenga nel corso dell'anno solare, per le quali la
presentazione della dichiarazione sul numero dei dipendenti è prevista (vedi punto 7 della circolare per i datori di lavoro) dopo un mese di attività.
Le Sedi potranno provvedere all'attribuzione del codice 1 S anche in
mancanza della dichiarazione sulla base del numero dei dipendenti indicati
sulla domanda di iscrizione, salvo ad annullarlo, con le consuete modalità,
qualora dalla dichiarazione risulti che l'azienda non si trovi nelle condizioni
di fruire delle particolari agevolazioni contributive.
Sarà opportuno che le Sedi - all'atto dell'invio della comunicazione di
avvenuta iscrizione ovvero in occasione della richiesta di documenti e/o di
notizie necessarie per la definizione della pratica - ricordino alle aziende
l'obbligo di presentare la dichiarazione.
Le pratiche delle aziende, cui è stato attribuito il codice 1 S in attesa della
dichiarazione, saranno tenute in particolare evidenza.
Ove la dichiarazione non pervenga entro il termine che le Sedi riterranno di
stabilire, dovrà procedersi, dopo aver svolto gli ulteriori interventi che le
circostanze consiglino, all'annullamento del codice.
B) Integrazione salariale straordinaria.
10) Presentazione delle domande.
Il Comitato speciale, nel confermare che anche ai fini dell'intervento
straordinario deve essere presentata una regolare richiesta, ha espresso il
parere che in presenza di domande avanzate in base a decreti di crisi
settoriale o locale debba trovare applicazione, nella sua interezza, l'art. 7
della legge.
Il termine di 25 giorni, ove più favorevole, potrà essere fatto decorrere dalla
fine del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del decreto sulla
Gazzetta ufficiale.
11) Competenza a decidere.
Sino a nuova disposizione, anche sulle richieste di intervento straordinario in
conformità a quanto stabilito per le integrazioni salariali ordinarie, la
competenza a decidere è della Commissione provinciale per i primi tre mesi
continuativi e degli Organi centrali per i periodi successivi ai primi tre mesi
continuativi.
Rimangono fermi i criteri già illustrati nella circolare n. 50943 G.S. dell'8
febbraio 1973, parte 2° punto C) (12) relativi all'esame preventivo da parte delle Commissioni provinciali delle richieste la cui decisione rientra nella
competenza degli Organi centrali.
Le Commissioni provinciali continueranno pertanto a formulare proposte in
ordine alle decisioni che gli Organi centrali dovranno successivamente
adottare e, in caso di proposta unanime di accoglimento, le Sedi rilasceranno
immediatamente la relativa autorizzazione.
12) Contributo addizionale.
Il Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni ha espresso il parere
che il contributo addizionale di cui all'articolo 12, punto 2 della legge 20
maggio 1975, n. 164 deve trovare applicazione anche in caso di intervento
straordinario.
Pertanto le aziende che godono di tale trattamento dovranno pagare il relativo
contributo.
Al riguardo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con telegramma
del 23 giugno 1975 ha comunicato di aver richiesto l'avviso dei competenti
Ministeri del tesoro, del bilancio e dell'industria sulla questione, riservandosi
di far conoscere tempestivamente il parere che sarà espresso in proposito.
Ove si dovesse addivenire ad una soluzione diversa da quella sopra
prospettata, i contributi addizionali versati dalle aziende per il titolo di cui
trattasi saranno rimborsati a cura dell'Istituto.
C) Periodi anteriori all'entrata in vigore della legge.
13) Misura dell'integrazione.
In relazione all'art. 20, 1° comma, il Comitato speciale ha espresso il parere
che i trattamenti ordinari afferenti il periodo decorrente dal 3 febbraio 1975
devono essere in ogni caso corrisposti nella nuova misura ed entro i nuovi
limiti a prescindere dalla circostanza che siano stati o meno già erogati.
Qualora per detti periodi sia stata già rilasciata regolare autorizzazione ai
sensi e nella misura della precedente normativa, non sarà necessario emettere
una nuova autorizzazione in quanto le aziende provvederanno ad erogare la
differenza come già illustrato al punto 15) della circolare diretta alle imprese.
14) Controllo delle somme chieste a rimborso a titolo di differenze di
integrazioni salariali.Come previsto nella circolare per i datori di lavoro, questi devono inviare, nel
caso in cui chiedano a rimborso somme a titolo di differenze di integrazioni
salariali già corrisposte, un prospetto dimostrativo delle operazioni
conseguentemente eseguite.
Qualora il prospetto pervenga insieme con il mod. DM 16, le Sedi, sulla base
del prospetto stesso, delle autorizzazioni già rilasciate (I.G.i 6) e della
documentazione agli atti, effettueranno il controllo dell'operato dei datori di
lavoro. Ove si rendesse necessario apportare delle rettifiche, le Sedi le
annoteranno sul prospetto e ne daranno comunicazione all'azienda.
Sulle autorizzazioni l.G.i 6 dovrà essere presa nota del rimborso disposto.
I prospetti pervenuti, sia insieme con il mod. DM 16 sia con plico separato,
saranno tenuti in evidenza in attesa della ricezione dei tabulati che verranno
emessi dal Centro elettronico in conformità e per gli adempimenti previsti
nella circolare n. 1382 G.S. - n. 247 D.S.E.A.D. - n. 6249 S.A. del 29
novembre 1974 (13).
* * *
Per quanto riguarda gli aspetti contabili si fa riserva di impartire apposite
istruzioni.
D) Riconoscimento dei periodi di sospensione del lavoro ai fini del
raggiungimento del diritto e della misura della pensione.
15) Adempimenœi dei datori di lavoro.
L'art. 3 della legge stabilisce che sono riconosciuti utili d'ufficio ai fini del
diritto e della misura della pensione i periodi di sospensione dal lavoro per i
quali è corrisposta l'integrazione salariale, fino ad un massimo complessivo
di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.
Il contributo figurativo da accreditare a copertura dei predetti periodi è
commisurato alla retribuzione presa a base per il calcolo della integrazione
salariale.
A tale scopo i datori di lavoro utilizzeranno il mod. I.G.i 1/bis (all. n. 3) il
quale nel tracciato ricalca in linea di massima il mod. I.G.i 1 istituito con
circolare n. 50943 G.S. dell'8 febbraio 1973 (14).Per quanto riguarda la compilazione del modulo, i datori di lavoro dovranno
indicare nel fronte del modulo stesso se il lavoratore sospeso ha percepito
l'integrazione salariale ordinaria ovvero straordinaria.
Il retro del modulo si compone di due sezioni, nella prima delle quali i datori
di lavoro contrassegneranno ciascuna settimana di sospensione dal lavoro,
mentre nella seconda indicheranno per ciascun periodo, durante il quale
l'integrazione salariale è stata calcolata sulla base di una medesima
retribuzione settimanale, la data iniziale e finale del periodo stesso, la
retribuzione settimanale considerata, il numero delle settimane di
sospensione comprese nel periodo e, infine, la retribuzione complessiva che
per lo stesso numero di settimane il lavoratore avrebbe percepito qualora non
fosse stato sospeso.
Peraltro, in relazione a quanto previsto dall'articolo 25 della legge 3 giugno
1975, n. 160, le retribuzioni settimanali prese a base per il calcolo delle
integrazioni salariali e riferite a periodi successivi al 31 agosto 1975
dovranno essere esposte nel modulo in questione, previo arrotondamento a
lire 1.000 per eccesso o per difetto delle frazioni rispettivamente non inferiori
o inferiori a lire 500.
Inoltre, i datori di lavoro, al termine del periodo di intervento della C.I.G.,
faranno pervenire alla Sede competente le schede individuali di mod. I.G.i 1
bis, unitamente alla distinta di versamento mod. 03, sulla quale dovrà essere
annotato, tra l'altro, il numero di matricola dell'azienda, e, per ciascun
lavoratore, le generalità, il numero complessivo delle settimane di
sospensione dal lavoro, il periodo ad esse riferito e la retribuzione
complessiva che il lavoratore avrebbe percepito durante le settimane di
sospensione: ovviamente i predetti dati riepilogativi andranno desunti
direttamente dai corrispondenti mod. I.G.i 1 bis.
16) Adempimenti delle Sedi.
Pervenuti i modd. I.G.i 1 bis, la Sede, dopo aver eseguito gli adempimenti
preliminari con le consuete modalità (es.: registrazione dei modelli 03 sul
registro di mod. 03 bis), provvederà ad allegare i modelli stessi alla scheda di
mod. 07 e a conservare in apposita evidenza le distinte di mod. 03, dovendo
essere posta allo studio la questione se le somme che la C.I.G. deve trasferire
al F.P.L.D. - a norma dell'art. 3 della legge n. 164/1973 - debbano desumersi
dai dati riepilogativi esposti nelle predette distinte oppure con sistemi diversi.
Per la stampa dei modd. l.G.i 1 bis e per la loro fornitura alle aziende si
richiamano le disposizioni contenute nella citata circolare n. 50943 G.S.
17) Utilizzazione dei contributi accreditati ex art. 3 per periodi di sospensione dal lavoro.
I contributi in epigrafe sono utili per l'accertamento del diritto alla pensione,
con esclusione di quella di anzianità, per la quale si fa riserva di istruzioni.
Per quanto riguarda l'utilizzazione degli stessi ai fini della misura della
pensione si fa presente quanto segue. Per il calcolo in forma retributiva le
Sedi terranno conto delle retribuzioni indicate nei modd. I.G.i 1 bis con
l'osservanza, in caso di concorso in uno stesso gruppo di 52 settimane di
retribuzioni dichiarate con mod. I.G.i 1 bis e di periodi coperti unicamente di
contribuzione, dei criteri di cui al punto 8) della circolare n. 60006 Prs. - n.
15803 O. - n. 1097 G.S. del 5 agosto 1974 (15). Per il calcolo invece in
forma contributiva, per ogni settimana risultante dai modd. I.G.i 1 bis dovrà
essere attribuito un contributo settimanale al quale sarà imputata la quota
I.V.S. corrisipondente alla relativa retribuzione settimanale.
18) Contributi da accreditare ex art. 2 della legge 464/1972.
Con l'occasione si scioglie la riserva contenuta nel punto 29) della circolare
n. 50943 G.S. sopra citata e riguardante le aziende e le Sedi interessate al
sistema di riscossione dei contributi di cui al D.M. 5 febbraio 1969.
Al riguardo, le Sedi dovranno invitare le aziende, completando le allegate
istruzioni ad esse dirette, con richiamo a quelle impartite localmente in
precedenza, a presentare i modelli I.G.i 1, di cui alla più volte citata circolare
n. 50943 G.S., per gli eventuali periodi di integrazione salariale straordinaria
a suo tempo corrisposta ai sensi della legge n. 464/1972.
Una volta pervenuti, detti modd. I.G.i 1 dovranno essere inseriti nella
apposita evidenza con allegato il mod. 03 di versamento, non essendo ancora
in grado questa Direzione generale di fornire istruzioni circa l'utilizzazione
dei dati esposti sulle predette schede individuali, in quanto le varie questioni
attinenti sono tuttora all'esame degli Organi deliberanti.
Tuttavia, i contributi risultanti da tutti i modd. I.G.i 1 relativi a periodi di
integrazione salariale straordinaria ex lege n. 464/1972 potranno essere
valutati, per il momento, ai soli fini dell'accertamento del diritto alla
pensione, con esclusione di quella di anzianità; pertanto, è opportuno che dei
predetti modelli venga apposta sulla scheda di mod. 07 idonea annotazione.
* * *
Eventuali difficoltà e problemi che dovessero insorgere in sede di attuazione
delle disposizioni dettate con la presente circolare saranno segnalati con ogni
tempestività a questa Direzione generale.IL DIRETTORE GENERALE
GEREMIA
----------------------------------------------
(1) V. pag. 1127.
(2) V. "Atti ufficiali" 1945, pag. 385.
(3) V. "Atti ufficiali" 1947, pag. 672.
(4) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 1322.
(5) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 1936.
(6) Il Comitato speciale ha espresso l'avviso che, ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 20, i limiti temporali di cui all'art. 6 sono da computare dall'entrata in
vigore della legge anche per gli interventi in corso, senza considerare i
periodi fruiti in precedenza.
(7) Cfr. lettera-circolare n. 13122 D.S. del 20 dicemhre 1940 (Atti ufficiali),
1940, pag. 794); lettere-circolari n. 1026 D.S. del 31 gennaio 1941 e n. 2514
Obg. del 20 marzo 1941 ("Atti ufficiali", 1941, pagg. 103 e 226).
(8) In caso di periodi continuativi sarà sufficiente annotare la data iniziale del
trattamento e quella finale.
(9) V. "Atti ufficiali" 1973, pag. 2541.
(10) Ai fini della trasmissione dei dati, concernenti le autorizzazioni, di cui
alle "Istruzioni per l'acquisizione e la consultazione delle informazioni
relative alla Cassa integrazione guadagni (procedura CI) " i codici tipo
intervento 1 e 7 (v. tabella alleg. C) assumono rispettivamente il significato:
- DL. 869/1947 e L. 164/1975;
- D.L. 1115/1968 e L. 464/1972 in sostituzione di D.L. 869/1947 e L.
164/1975. I codici causa da 11 a 15 di cui alla tabella alleg. B delle predette
istruzioni restano confermati per quanto riguarda la trasmissione dei dati
relativi alle richieste. In caso di autorizzazione rilasciata per " eventi
oggettivamente non evitabili " i codici già acquisiti dovranno essere sostituiti
rispettivamente dai codici da 51 a 55.
(11) Ad esempio: provvedimento della Sede per addebito del contributo
ordinario; provvedimento di negato rimborso delle integrazioni salariali.
(12) V. "Atti ufficiali" 1973, pag. 447.
(13) V. "Atti ufficiali" 1974, pagg. 2516 e 2517.
(14) V. "Atti ufficiali" 1973, pag. 447.
(15) V. "Atti ufficiali" 1974, pag. 1935.
 Allegato 1
 Allegato 2
 Allegato 3
o fronte
o retro

Circolare 57684 del 27 giugno 1975

OGGETTO: Legge 20 maggio 1975, n. 164: nuove disposizioni in
materia di integrazione salariale.

Nella Gazzetta ufficiale n. 148 del 7 giugno 1975 è stata pubblicata la legge
164 del 20 maggio 1975 (1) contenente provvedimenti sulla garanzia del
salario, con la quale sono state dettate nuove disposizioni in materia di
integrazione salariale. Le modifiche ed integrazioni che attengono sia al
trattamento ordinario, di cui ai provvedimenti legslativi D.L.Lgt. 9
novembre 1945, n. 788 (2) e D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 (3) sia al
trattamento straordinario previsto dalle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 (4) e
8 agosto 1972, n. 464 (5) riguardano:
- l'unificazione dei trattamenti all'80% della retribuzione globale che
sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le ore O e
il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore
settimanali (art. 2);
- il riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro per i quali è corrisposta l'integrazione salariale - nel limite massimo complessivo di
36 mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore - per il
conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e
superstiti e per la determinazione della misura di questa (art. 3);
- l'equiparazione dei periodi di integrazione salariale a quelli di effettiva
prestazione lavorativa ai fini dell'assistenza sanitaria e diritto
dell'assicurato all'assistenza stessa, per sè e per i familiari a carico,
anche nel periodo di istruttoria delle domande di integrazione salariale
straordinaria (art. 4);
- l'esperimento di particolari procedure di consultazione in merito alla
situazione aziendale, da parte delle rappresentanze delle parti sociali
(art. 5);
- la modificazione della composizione delle Commissioni provinciali e
l'assegnazione della presidenza al Direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro (art. 8);
- l'attribuzione alle Commissioni provinciali della competenza a
decidere sulle richieste di integrazione salariale avanzate per i primi tre
mesi (13 settimane) continuativi di sospensione o riduzione di orario
(ar7. 6);
- l'attribuzione al Comitato speciale della competenza a decidere su
richieste avanzate per periodi successivi ai primi tre mesi (13 settimane)
continuativi di sospensione o riduzione di orario (art. 6);
- la facoltà di proporre ricorso da parte di ciascuno dei partecipanti alle
sedute della Commissione (art. 9);
- l'elevazione a 6 mesi del termine entro il quale le imprese possono
chiedere il rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai dipendenti
(art.16);
- l'istituzione di un contributo addizionale a carico delle imprese che si
avvalgono degli interventi C.I.G. - con esclusione dei casi in cui la
sospensione o riduzione siano determinate da eventi " oggettivamente
non evitabili " - in misura differenziata per le aziende che abbiano fino a
50 dipendenti e per quelle che superano detto limite (art. 12).
Le modifiche apportate dalla legge per quanto attiene in particolare
l'integrazione salariale ordinario sono le seguenti:
- l'integrazione salariale è corrisposta, sia in presenza di sospensione che
di riduzione, per un periodo massimo di tre mesi continuativi. In casi eccezionali tale periodo può essere prorogato dal Comitato speciale fino
ad un massimo complessivo di 12 mesi. Qualora l'impresa abbia fruito
di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale una nuova domanda può
essere proposta per la medesima unità produttiva quando sia trascorso
un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa (art. 6);
- l'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può
superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio (art. 6);
- l'aliquota contributiva è elevata allo 0,75% per le imprese che abbiano
sino a cinquanta dipendenti e all'1% per quelle che superano detto limite
(art. 12);
- il termine di presentazione della domanda è elevato da 15 a 25 giorni
decorrenti dalla fine del periodo di paga in corso alla fine della
settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario
di lavoro. Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda
derivi a danno dei lavoratori la perdita totale o parziale del diritto
all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai
lavoratori stessi una somma equivalente all'integrazione salariale non
percepita (art. 7).
Per quanto concerne infine il solo intervento straordinario le modifiche
attengono specificatamente:
- alla durata: per crisi settoriali e locali il limite è di un anno; per le
ristrutturazioni, riconversioni e riorganizzazioni, la proroga, dopo il
primo anno, è disposta per periodi non superiori a 6 mesi con decreto
interministeriale (art. 11);
- al trattamento spettante agli impiegati: il limite massimo delle
integrazioni è elevato da 200 a 300 mila lire mensili ed il loro calcolo è
effettuato, come per gli operai, sulla retribuzione globale che sarebbe
spettata per le ore di lavoro non prestate (art. 15);
- alla formazione professionale: cessazione del beneficio delle
integrazioni salariali per il lavoratore che rifiuti di frequentare i corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale e non cumulabilità
dell'integrazione con i compensi spettanti per i corsi stessi (art. 17).
La legge dispone, infine, che a decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi
successivamente al 31 gennaio 1975 il contributo ordinario per la Cassa
integrazione guadagni sia dovuto nella nuova aliquota e che i trattamenti
corrisposti da tale data siano integrati nella misura dell'80% della
retribuzione e nel limite da O a 40 ore settimanali (art. 20).* * *
In merito ai punti che precedono, questa Direzione generale ha predisposto
una circolare per i datori di lavoro che si trasmette in allegato e che forma
parte integrante della presente.
Le Sedi sono autorizzate ad avviare con procedura di urgenza la stampa in
loco della suddetta circolare ed a distribuirla ai datori di lavoro interessati.
I Dirigenti degli Ispettorati regionali, ove lo ritengano opportuno per motivi
di rapidità di fornitura e di economia di spesa, potranno accentrare le
operazioni di stampa della circolare anzidetta presso una Sede o direttamente
presso l'Ispettorato.
Le Sedi sono inoltre invitate a curare la pubblicazione sulla stampa locale
dell'unito comunicato (all. 2) ed a rendere note immediatamente le predette
istruzioni alle organizzazioni di categoria interessandole a darne la più ampia
divulgazione.
Per alcuni aspetti operativi connessi alla nuova normativa si ritiene
opportuno fornire le seguenti precisazioni per la prima applicazione della
legge.
A) Integrazione salariale ordinaria.
1) Competenza a decidere.
La competenza a decidere su richieste avanzate, sia per sospensione che per
riduzione di attività, fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi è
della Commissione provinciale mentre, per i periodi di sospensione o di
riduzione di orario eccedenti i tre mesi continuativi è del Comitato speciale
che, ai sensi di legge, concede la proroga in casi eccezionali.
Ai fini della competenza a decidere, il Comitato speciale ha ritenuto che
debba aversi riguardo alla durata del periodo oggetto delle richieste di
integrazione salariale a prescindere dall'accoglimento o meno delle stesse.
Pertanto anche in caso di reiezione per le prime tredici settimane continuative
la decisione sul periodo eccedente è attribuita al Comitato speciale.
Il suddetto Comitato ha inoltre espresso il parere che i periodi eccedenti le tredici settimane continuative debbano formare oggetto di domande
autonome e distinte. Nel caso che nella prima domanda siano compresi
periodi eccedenti le tredici settimane continuative, la Sede, nel notificare la
decisione adottata dalla Commissione provinciale nell'ambito di sua
competenza, deve invitare la ditta a presentare, per gli ulteriori periodi
distinte domande valevoli per un massimo di tre mesi (13 settimane).
Nell'eventualità che la richiesta di proroga non dovesse pervenire entro un
congruo termine, la Sede dovrà comunque inviare al Comitato speciale la
domanda iniziale.
Onde rendere possibile un esame completo delle richieste di proroga il
Comitato ha espresso l'avviso che alle domande debba essere allegata una
informativa della Sede che illustri la situazione aziendale emersa in
occasione dell'esame delle preeedenti richieste e riferisca sulle considerazioni
espresse in tale occasione, fornendo la specifica della votazione.
Ai fine di una esauriente istruttoria delle domande di proroga sarà cura delle
Sedi controllare che le stesse siano corredate di tutti gli elementi già illustrati
al punto 4) della circolare alle ditte. Qualora le cause che determinano la
continuazione della sospensione o della riduzione di attività non siano dalla
ditta indicate in dettaglio o non sia allegata alcuna documentazione che
dimostri l'esigenza eccezionale per l'impresa di protrarre la sospensione o la
riduzione di attività, le Sedi sono invitate a richiedere sollecitamente alle
ditte stesse le notizie essenziali.
2) Limiti temporali.
In ordine alla durata dell'integrazione salariale la legge detta norme
specifiche a seconda che l'intervento riguardi periodi consecutivi ovvero non
consecutivi di godimento (6).
Nel caso in cui l'azienda abbia fruito di 12 mesi consecutivi (52 settimane) di
integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la stessa
unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia
trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
In relazione al requisito della previsione di ripresa indicata dall'art. 5 del
D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, quale condizione per la concessione delle
integrazioni salariali, il Comitato speciale ha ritenuto che questa debba essere
valutata in rapporto ai nuovi limiti temporali di concessione ed essere riferita
all'unità produttiva (stabilimento reparto o settore autonomo) considerata nel
suo complesso.
L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.
La formulazione della norma induce a ritenere che il calcolo del limite
massimo di concessione debba essere effettuato con riferimento ad un
periodo (biennio) mobile, alla stregua della normativa da tempo vigente per
l'indennità di disoccupazione (7). Poichè, peraltro, a norma delle disposizioni
regolanti la Cassa integrazione guadagni, l'integrazione salariale deve essere
calcolata con riferimento alla settimana, si ritiene che sia il limite di 12 mesi
sia quello del biennio debbano essere calcolati in ragione di settimane
(rispettivamente 52 e 104).
Quindi l'eventuale differimento e frazionamento della concessione dovrà
essere eseguito per settimana e non per giornate.
Sino a quando non sarà adeguatamente sperimentata la procedura
automatizzata recentemente introdotta per l'acquisizione dei dati afferenti
l'integrazione salariale, le Sedi avranno cura di prendere nota, con il sistema
che riterranno più opportuno in rapporto alla propria situazione, delle
integrazioni fruite dalle singole unità produttive ai fini del computo dei limiti
temporali.
In occasione della trasmissione della prima richiesta di proroga, sul mod. I.G.
8 saranno riassunte le notizie relative ai precedenti periodi di integrazione
salariale fruiti (8), nell'ambito del biennio, dall'unità produttiva interessata
alla domanda, con specifica annotazione in caso di periodi da non computarsi
ai fini dei limiti temporali (v. successivo punto 3).
3) Inapplicabilità dei limiti temporali
Poichè i limiti temporali indicati all'art. 6 non si applicano nei casi di
intervento determinato da " eventi oggettivamente non evitabili ", si rende
necessario stabilire in via preliminare quale significato debba assumere tale
dizione. In proposito si premette che il Comitato speciale ha ritenuto che il
requisito, già previsto dalla precedente normativa. della non imputabilità al
datore di lavoro o ai lavoratori degli eventi che determinano la sospensione o
la riduzione di attività, debba in ogni caso ritenersi tuttora essenziale ai fini
dell'intervento ordinario della Cassa integrazione guadagni.
Per una immediata applicazione della norma e in attesa di un ulteriore
eventuale approfondimento, il Comitato speciale ha inoltre espresso l'avviso
che devono intendersi " eventi oggettivamente non evitabili " quelli
determinati da causa di forza maggiore e caso fortuito e quindi esterni
all'azienda, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di
impresa.
Nella valutazione sulla natura della causale addotta sarà ovviamente tenuto conto degli elementi presenti nella domanda o nella documentazione allegata
e degli altri elementi di cui sarà ritenuta necessaria l'acquisizione.
Tra gli elementi sono da annoverare le notizie, i dati e le informazioni che
risulteranno dalla procedura sindacale ove attuata ai sensi dell'art. 5.
Nell'ambito del sistema adottato per la registrazione delle integrazioni fruite,
di cui al precedente punto 2, le Sedi adotteranno gli accorgimenti ritenuti più
idonei al fine di permettere l'individuazione dei periodi di integrazione che
non sono da computarsi ai fini dei limiti temporali in quanto la causa che ha
determinato l'intervento si ricollega ad " eventi oggettivamente non evitabili
".
4) Commissione provinciale.
Nel modificare la procedura di nomina della Commissione provinciale - che
deve avvenire mediante decreto del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro
- la legge stabilisce che la Commissione stessa sia presieduta dal direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e sia
composta, oltre che da sei rappresentanti delle parti sociali, da un funzionario
dell'Ispettorato provinciale del lavoro.
La legge prevede inoltre che alle sedute partecipi, con voto consultivo, un
funzionario della Sede dell'Istituto la cui designazione, ai sensi della delibera
consiliare n. 178 dei 19 ottobre 1973 (9), spetta al Presidente dell'Istituto su
proposta del Comitato provinciale.
Ai fini di un celere svolgimento della procedura di nomina delle nuove
Commissioni provinciali, le SS.LL. sono invitate a promuovere con la
massima sollecitudine la designazione del nominativo del rappresentante
dell'Istituto in seno a tale Organo. Le proposte di designazione formulate dal
Comitato provinciale dovranno essere inoltrate, con ogni urgenza, alla
Segreteria degli Organi collegiali che provvederà a predisporre le relative
determinazioni di nomina.
In attesa che i nuovi organi siano in grado di operare, il Comitato ha ritenuto
che le richieste di integrazione salariale continuino ad essere esaminate dalle
attuali Commissioni provinciali che opereranno con le attribuzioni previste
dalla nuova normativa.
La funzione di Segretario della Commissione provinciale continuerà ad
essere assolta dal Capo Ufficio riscossione contributi.
5) Ricorso dei componenti la Commissione.
Ciascuno dei partecipanti alle sedute delle Commissioni provinciali, compreso il funzionario della Sede che vi partecipa con voto consultivo, può
ricorrere al Comitato speciale - entro trenta giorni dalla data della delibera -
avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione stessa purchè nel corso
della votazione abbia motivato il suo dissenso, chiedendone l'inserimento a
verbale.
Sarà cura della Sede notificare alla ditta il ricorso non appena questo sarà
formalmente avanzato da taluno dei partecipanti alla seduta, facendo presente
all'impresa che ha facoltà di addurre controdeduzioni e che la sollecita
presentazione delle stesse ne potrà consentire la valutazione in sede di esame
del ricorso da parte del Comitato speciale.
Considerata la peculiarità della facoltà di proporre ricorso attribuita ai
partecipanti alle riunioni della Commissione e tenuto conto, in particolare,
delle finalità della nuova legge e delle radicali innovazioni apportate alla
disciplina delle integrazioni, appare superflua la raccomandazione di
procedere al riguardo con la più attenta ponderazione e sulla base di tutti gli
elementi di giudizio emersi in sede di esame delle singole richieste.
6) Rilascio delI'autorizzazione.
Sull'autorizzazione, da rilasciarsi sul prescritto mod. I.C.i 6, deve essere
specificato se, per le integrazioni autorizzate, la causale addotta è stata
valutata come rientrante nella fattispecie degli " eventi oggettivamente non
evitabili " ai fini sia del computo dei limiti temporali di cui all'art. 6 sia del
pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge.
A tal fine devono essere interessate le Commissioni provinciali affinchè, in
sede di delibera, si pronuncino non solo in merito all'accoglimento della
domanda di ammissione all'integrazione salariale ma anche sulla natura della
causale addotta in conformità a quanto ritenuto dal Comitato ed illustrato al
precedente punto 3.
Sulle autorizzazioni relative a periodi di sospensione e riduzione di attività,
causate da " eventi oggettivamente non evitabili ", ai quali non si applicano i
limiti temporali previsti dall'art. 6 e che non comportano il versamento del
contributo addizionale di cui all'art. 12 dovrà essere apposta una specifica
annotazione (10).
7) Ricorsi.
Avverso i provvedimenti della Commissione provinciale è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla notifica, al Comitato speciale che decide in via
definitiva.
Ne deriva che contro le decisioni adottate dal Comitato su ricorsi riguardanti delibere della Commissione provinciale non può essere avanzato gravame al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Resta ferma invece la facoltà di ricorso al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, avverso le decisioni adottate dal Comitato speciale su
richieste di proroga.
Contro i provvedimenti delle Sedi rimane immutata la normativa precedente,
di cui agli artt. 8 e 9 del D.L.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, che prevede il
ricorso in prima istanza al Comitato speciale ed in seconda istanza al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale (11).
In relazione a quanto sopra si richiama l'attenzione delle Sedi sulla necessità
che nelle comunicazioni alle imprese dei provvedimenti negativi vengano
fornite precise indicazioni sul tipo di gravame che gli interessati hanno
facoltà di esperire.
8) Contributo addizionale.
In relazione alle cause di intervento che escludono il pagamento del
contributo addizionale previsto all'art. 12 si richiama quanto precisato al
precedente punto 3).
9) Codificazione delle aziende.
La differenziazione delle aliquote contributive dovute alla C.I.G. dalle
aziende industriali, in rapporto alla consistenza numerica del personale, rende
necessaria la individuazione delle imprese tenute ad applicare le aliquote
ridotte.
È stato, pertanto, istituito il codice autorizzazioni " IS " avente il significato
di: "Azienda industriale non edile o lapidea che applica, per contributi C.I.G.,
le aliquote ridotte ".
Ai fini della individuazione delle aziende interessate, le Sedi si avvarranno
della dichiarazione che le aziende stesse sono tenute ad inviare ai sensi di
quanto previsto al punto 7) della circolare per i datori di lavoro.
Individuate le aziende per le quali occorre procedere all'attribuzione del
codice autorizzazioni di nuova istituzione, le Sedi provvederanno ad
aggiornare, con le modalità vigenti, le relative posizioni anagrafiche esistenti
presso l'archivio centralizzato indicando quale data " decorrenza codice "
quella del 1° febbraio 1975 (o quella di iscrizione dell'azienda se posteriore).
Detto codice è ovviamente soggetto all'annullamento, qualora dalla
dichiarazione che, come precisato allo stesso punto 7) della predetta circolare, le aziende sono tenute a presentare ogni anno, risulti cheè stato
superato il limite di 50 dipendenti. In questo caso la data " decorrenza codice
" sarà quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato
il superamento del predetto limite.
Sarà opportuno che, in tempo utile, sia ogni anno ricordato alle aziende
interessate l'obbligo di presentare la dichiarazione di cui trattasi. A tanto le
Sedi provvederanno mediante circolare a tutte le aziende industriali soggette
alla presente legge.
Dal proprio conto, il Centro elettronico collaborerà con le Sedi all'invio alle
aziende, alle quali è stato attribuito il codice 1 S, di una cartolina - da
restituire alla Sede debitamente firmata - contenente il testo della
dichiarazione e l'avvertenza che, in caso di mancata restituzione, si intenderà
che l'azienda non si trovi più nelle condizioni per fruire delle particolari
agevolazioni.
AI fine di consentire alle Sedi di eseguire gli opportuni riscontri, è prevista
l'emissione da parte del Centro elettronico di un tabulato delle aziende alle
quali è stato attribuito il codice 1 S, sulla base del quale le Sedi potranno
eseguire gli interventi del caso.
Qualora pervengano dichiarazioni, inviate da aziende cui non era stato
attribuito il codice 1 S, dalle quali risulti che, nel corso del precedente anno
solare, hanno avuto in forza un numero medio di dipendenti inferiore o pari a
50, le Sedi provvederanno ad aggiornare le relative posizioni anagrafiche
esistenti presso l'archivio centralizzato attribuendo quale data " decorrenza
codice " quella del 1° gennaio.
A cura del Centro elettronico sarà verificata, per quanto concerne il numero
dei dipendenti la rispondenza delle dichiarazioni annuali delle aziende con i
dati risultanti dalle denunce riepilogative trimestrali di mod. DM 10 D.L.
Tale verifica - che, peraltro, nel caso di imprese alla quale siano stati
attribuiti più numeri di matricola, potrà essere effettuata solo separatamente
per ogni singola posizione - darà luogo alla segnalazione alle Sedi delle
imprese, con il codice 1 S, che hanno superato il limite dei dipendenti.
È ovvio che, qualora sorgano fondati dubbi sulla esattezza del numero dei
dipendenti dichiarato dalle aziende, le Sedi provvederanno agli accertamenti
del caso.
Una particolare ipotesi da tenere in considerazione è quella riguardante le
aziende la cui iscrizione avvenga nel corso dell'anno solare, per le quali la
presentazione della dichiarazione sul numero dei dipendenti è prevista (vedi punto 7 della circolare per i datori di lavoro) dopo un mese di attività.
Le Sedi potranno provvedere all'attribuzione del codice 1 S anche in
mancanza della dichiarazione sulla base del numero dei dipendenti indicati
sulla domanda di iscrizione, salvo ad annullarlo, con le consuete modalità,
qualora dalla dichiarazione risulti che l'azienda non si trovi nelle condizioni
di fruire delle particolari agevolazioni contributive.
Sarà opportuno che le Sedi - all'atto dell'invio della comunicazione di
avvenuta iscrizione ovvero in occasione della richiesta di documenti e/o di
notizie necessarie per la definizione della pratica - ricordino alle aziende
l'obbligo di presentare la dichiarazione.
Le pratiche delle aziende, cui è stato attribuito il codice 1 S in attesa della
dichiarazione, saranno tenute in particolare evidenza.
Ove la dichiarazione non pervenga entro il termine che le Sedi riterranno di
stabilire, dovrà procedersi, dopo aver svolto gli ulteriori interventi che le
circostanze consiglino, all'annullamento del codice.
B) Integrazione salariale straordinaria.
10) Presentazione delle domande.
Il Comitato speciale, nel confermare che anche ai fini dell'intervento
straordinario deve essere presentata una regolare richiesta, ha espresso il
parere che in presenza di domande avanzate in base a decreti di crisi
settoriale o locale debba trovare applicazione, nella sua interezza, l'art. 7
della legge.
Il termine di 25 giorni, ove più favorevole, potrà essere fatto decorrere dalla
fine del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del decreto sulla
Gazzetta ufficiale.
11) Competenza a decidere.
Sino a nuova disposizione, anche sulle richieste di intervento straordinario in
conformità a quanto stabilito per le integrazioni salariali ordinarie, la
competenza a decidere è della Commissione provinciale per i primi tre mesi
continuativi e degli Organi centrali per i periodi successivi ai primi tre mesi
continuativi.
Rimangono fermi i criteri già illustrati nella circolare n. 50943 G.S. dell'8
febbraio 1973, parte 2° punto C) (12) relativi all'esame preventivo da parte delle Commissioni provinciali delle richieste la cui decisione rientra nella
competenza degli Organi centrali.
Le Commissioni provinciali continueranno pertanto a formulare proposte in
ordine alle decisioni che gli Organi centrali dovranno successivamente
adottare e, in caso di proposta unanime di accoglimento, le Sedi rilasceranno
immediatamente la relativa autorizzazione.
12) Contributo addizionale.
Il Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni ha espresso il parere
che il contributo addizionale di cui all'articolo 12, punto 2 della legge 20
maggio 1975, n. 164 deve trovare applicazione anche in caso di intervento
straordinario.
Pertanto le aziende che godono di tale trattamento dovranno pagare il relativo
contributo.
Al riguardo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con telegramma
del 23 giugno 1975 ha comunicato di aver richiesto l'avviso dei competenti
Ministeri del tesoro, del bilancio e dell'industria sulla questione, riservandosi
di far conoscere tempestivamente il parere che sarà espresso in proposito.
Ove si dovesse addivenire ad una soluzione diversa da quella sopra
prospettata, i contributi addizionali versati dalle aziende per il titolo di cui
trattasi saranno rimborsati a cura dell'Istituto.
C) Periodi anteriori all'entrata in vigore della legge.
13) Misura dell'integrazione.
In relazione all'art. 20, 1° comma, il Comitato speciale ha espresso il parere
che i trattamenti ordinari afferenti il periodo decorrente dal 3 febbraio 1975
devono essere in ogni caso corrisposti nella nuova misura ed entro i nuovi
limiti a prescindere dalla circostanza che siano stati o meno già erogati.
Qualora per detti periodi sia stata già rilasciata regolare autorizzazione ai
sensi e nella misura della precedente normativa, non sarà necessario emettere
una nuova autorizzazione in quanto le aziende provvederanno ad erogare la
differenza come già illustrato al punto 15) della circolare diretta alle imprese.
14) Controllo delle somme chieste a rimborso a titolo di differenze di
integrazioni salariali.Come previsto nella circolare per i datori di lavoro, questi devono inviare, nel
caso in cui chiedano a rimborso somme a titolo di differenze di integrazioni
salariali già corrisposte, un prospetto dimostrativo delle operazioni
conseguentemente eseguite.
Qualora il prospetto pervenga insieme con il mod. DM 16, le Sedi, sulla base
del prospetto stesso, delle autorizzazioni già rilasciate (I.G.i 6) e della
documentazione agli atti, effettueranno il controllo dell'operato dei datori di
lavoro. Ove si rendesse necessario apportare delle rettifiche, le Sedi le
annoteranno sul prospetto e ne daranno comunicazione all'azienda.
Sulle autorizzazioni l.G.i 6 dovrà essere presa nota del rimborso disposto.
I prospetti pervenuti, sia insieme con il mod. DM 16 sia con plico separato,
saranno tenuti in evidenza in attesa della ricezione dei tabulati che verranno
emessi dal Centro elettronico in conformità e per gli adempimenti previsti
nella circolare n. 1382 G.S. - n. 247 D.S.E.A.D. - n. 6249 S.A. del 29
novembre 1974 (13).
* * *
Per quanto riguarda gli aspetti contabili si fa riserva di impartire apposite
istruzioni.
D) Riconoscimento dei periodi di sospensione del lavoro ai fini del
raggiungimento del diritto e della misura della pensione.
15) Adempimenœi dei datori di lavoro.
L'art. 3 della legge stabilisce che sono riconosciuti utili d'ufficio ai fini del
diritto e della misura della pensione i periodi di sospensione dal lavoro per i
quali è corrisposta l'integrazione salariale, fino ad un massimo complessivo
di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.
Il contributo figurativo da accreditare a copertura dei predetti periodi è
commisurato alla retribuzione presa a base per il calcolo della integrazione
salariale.
A tale scopo i datori di lavoro utilizzeranno il mod. I.G.i 1/bis (all. n. 3) il
quale nel tracciato ricalca in linea di massima il mod. I.G.i 1 istituito con
circolare n. 50943 G.S. dell'8 febbraio 1973 (14).Per quanto riguarda la compilazione del modulo, i datori di lavoro dovranno
indicare nel fronte del modulo stesso se il lavoratore sospeso ha percepito
l'integrazione salariale ordinaria ovvero straordinaria.
Il retro del modulo si compone di due sezioni, nella prima delle quali i datori
di lavoro contrassegneranno ciascuna settimana di sospensione dal lavoro,
mentre nella seconda indicheranno per ciascun periodo, durante il quale
l'integrazione salariale è stata calcolata sulla base di una medesima
retribuzione settimanale, la data iniziale e finale del periodo stesso, la
retribuzione settimanale considerata, il numero delle settimane di
sospensione comprese nel periodo e, infine, la retribuzione complessiva che
per lo stesso numero di settimane il lavoratore avrebbe percepito qualora non
fosse stato sospeso.
Peraltro, in relazione a quanto previsto dall'articolo 25 della legge 3 giugno
1975, n. 160, le retribuzioni settimanali prese a base per il calcolo delle
integrazioni salariali e riferite a periodi successivi al 31 agosto 1975
dovranno essere esposte nel modulo in questione, previo arrotondamento a
lire 1.000 per eccesso o per difetto delle frazioni rispettivamente non inferiori
o inferiori a lire 500.
Inoltre, i datori di lavoro, al termine del periodo di intervento della C.I.G.,
faranno pervenire alla Sede competente le schede individuali di mod. I.G.i 1
bis, unitamente alla distinta di versamento mod. 03, sulla quale dovrà essere
annotato, tra l'altro, il numero di matricola dell'azienda, e, per ciascun
lavoratore, le generalità, il numero complessivo delle settimane di
sospensione dal lavoro, il periodo ad esse riferito e la retribuzione
complessiva che il lavoratore avrebbe percepito durante le settimane di
sospensione: ovviamente i predetti dati riepilogativi andranno desunti
direttamente dai corrispondenti mod. I.G.i 1 bis.
16) Adempimenti delle Sedi.
Pervenuti i modd. I.G.i 1 bis, la Sede, dopo aver eseguito gli adempimenti
preliminari con le consuete modalità (es.: registrazione dei modelli 03 sul
registro di mod. 03 bis), provvederà ad allegare i modelli stessi alla scheda di
mod. 07 e a conservare in apposita evidenza le distinte di mod. 03, dovendo
essere posta allo studio la questione se le somme che la C.I.G. deve trasferire
al F.P.L.D. - a norma dell'art. 3 della legge n. 164/1973 - debbano desumersi
dai dati riepilogativi esposti nelle predette distinte oppure con sistemi diversi.
Per la stampa dei modd. l.G.i 1 bis e per la loro fornitura alle aziende si
richiamano le disposizioni contenute nella citata circolare n. 50943 G.S.
17) Utilizzazione dei contributi accreditati ex art. 3 per periodi di sospensione dal lavoro.
I contributi in epigrafe sono utili per l'accertamento del diritto alla pensione,
con esclusione di quella di anzianità, per la quale si fa riserva di istruzioni.
Per quanto riguarda l'utilizzazione degli stessi ai fini della misura della
pensione si fa presente quanto segue. Per il calcolo in forma retributiva le
Sedi terranno conto delle retribuzioni indicate nei modd. I.G.i 1 bis con
l'osservanza, in caso di concorso in uno stesso gruppo di 52 settimane di
retribuzioni dichiarate con mod. I.G.i 1 bis e di periodi coperti unicamente di
contribuzione, dei criteri di cui al punto 8) della circolare n. 60006 Prs. - n.
15803 O. - n. 1097 G.S. del 5 agosto 1974 (15). Per il calcolo invece in
forma contributiva, per ogni settimana risultante dai modd. I.G.i 1 bis dovrà
essere attribuito un contributo settimanale al quale sarà imputata la quota
I.V.S. corrisipondente alla relativa retribuzione settimanale.
18) Contributi da accreditare ex art. 2 della legge 464/1972.
Con l'occasione si scioglie la riserva contenuta nel punto 29) della circolare
n. 50943 G.S. sopra citata e riguardante le aziende e le Sedi interessate al
sistema di riscossione dei contributi di cui al D.M. 5 febbraio 1969.
Al riguardo, le Sedi dovranno invitare le aziende, completando le allegate
istruzioni ad esse dirette, con richiamo a quelle impartite localmente in
precedenza, a presentare i modelli I.G.i 1, di cui alla più volte citata circolare
n. 50943 G.S., per gli eventuali periodi di integrazione salariale straordinaria
a suo tempo corrisposta ai sensi della legge n. 464/1972.
Una volta pervenuti, detti modd. I.G.i 1 dovranno essere inseriti nella
apposita evidenza con allegato il mod. 03 di versamento, non essendo ancora
in grado questa Direzione generale di fornire istruzioni circa l'utilizzazione
dei dati esposti sulle predette schede individuali, in quanto le varie questioni
attinenti sono tuttora all'esame degli Organi deliberanti.
Tuttavia, i contributi risultanti da tutti i modd. I.G.i 1 relativi a periodi di
integrazione salariale straordinaria ex lege n. 464/1972 potranno essere
valutati, per il momento, ai soli fini dell'accertamento del diritto alla
pensione, con esclusione di quella di anzianità; pertanto, è opportuno che dei
predetti modelli venga apposta sulla scheda di mod. 07 idonea annotazione.
* * *
Eventuali difficoltà e problemi che dovessero insorgere in sede di attuazione
delle disposizioni dettate con la presente circolare saranno segnalati con ogni
tempestività a questa Direzione generale.IL DIRETTORE GENERALE
GEREMIA
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(1) V. pag. 1127.
(2) V. "Atti ufficiali" 1945, pag. 385.
(3) V. "Atti ufficiali" 1947, pag. 672.
(4) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 1322.
(5) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 1936.
(6) Il Comitato speciale ha espresso l'avviso che, ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 20, i limiti temporali di cui all'art. 6 sono da computare dall'entrata in
vigore della legge anche per gli interventi in corso, senza considerare i
periodi fruiti in precedenza.
(7) Cfr. lettera-circolare n. 13122 D.S. del 20 dicemhre 1940 (Atti ufficiali),
1940, pag. 794); lettere-circolari n. 1026 D.S. del 31 gennaio 1941 e n. 2514
Obg. del 20 marzo 1941 ("Atti ufficiali", 1941, pagg. 103 e 226).
(8) In caso di periodi continuativi sarà sufficiente annotare la data iniziale del
trattamento e quella finale.
(9) V. "Atti ufficiali" 1973, pag. 2541.
(10) Ai fini della trasmissione dei dati, concernenti le autorizzazioni, di cui
alle "Istruzioni per l'acquisizione e la consultazione delle informazioni
relative alla Cassa integrazione guadagni (procedura CI) " i codici tipo
intervento 1 e 7 (v. tabella alleg. C) assumono rispettivamente il significato:
- DL. 869/1947 e L. 164/1975;
- D.L. 1115/1968 e L. 464/1972 in sostituzione di D.L. 869/1947 e L.
164/1975. I codici causa da 11 a 15 di cui alla tabella alleg. B delle predette
istruzioni restano confermati per quanto riguarda la trasmissione dei dati
relativi alle richieste. In caso di autorizzazione rilasciata per " eventi
oggettivamente non evitabili " i codici già acquisiti dovranno essere sostituiti
rispettivamente dai codici da 51 a 55.
(11) Ad esempio: provvedimento della Sede per addebito del contributo
ordinario; provvedimento di negato rimborso delle integrazioni salariali.
(12) V. "Atti ufficiali" 1973, pag. 447.
(13) V. "Atti ufficiali" 1974, pagg. 2516 e 2517.
(14) V. "Atti ufficiali" 1973, pag. 447.
(15) V. "Atti ufficiali" 1974, pag. 1935.
 Allegato 1
 Allegato 2
 Allegato 3
o fronte
o retro