Prestazioni previdenziali liquidate in applicazione dell’articolo 4-ter del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63
L’articolo 4-ter del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, prevede l’ipotesi di cumulabilità della contribuzione versata o accreditata presso la gestione autonoma dei CD/CM con la contribuzione di altre forme previdenziali di assicurazione obbligatoria.
Tale norma consente, pertanto, la cumulabilità della contribuzione della gestione ex ENPALS con la contribuzione della gestione autonoma coltivatori diretti/mezzadri e coloni ai fini della liquidazione del trattamento previdenziale.
Supplemento di pensione e pensione supplementare in caso di prestazioni liquidate a carico della gestione ex ENPALS ovvero della gestione autonoma CD/CM, in applicazione dell’articolo 4-ter del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
Nelle ipotesi di riconoscimento di supplementi di pensione ovvero di pensione supplementare in presenza di prestazioni liquidate a carico della gestione ex ENPALS o della gestione autonoma CD/CM, ai sensi dell’articolo 4-ter del D.L. n. 6 del 15/01/1993, convertito dalla legge n. 63/1993, è necessario distinguere tra le seguenti casistiche:
Prestazioni previdenziali liquidate in via autonoma dalle gestioni senza l’applicazione dell’articolo 4-ter del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63
Può verificarsi che l’iscritto consegua il trattamento di pensione a carico della gestione CD/CM oppure a carico della gestione ex ENPALS con la sola contribuzione versata o accreditata in una delle due gestioni citate e che, successivamente al pensionamento, lo stesso abbia versato od accreditato contribuzione presso la gestione, tra le due, non destinataria del trattamento pensionistico.
Anche in tali ipotesi, l’assicurato ha facoltà di chiedere, alla gestione di ultima iscrizione, la liquidazione della pensione supplementare secondo i requisiti di cui all’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
Pensione a carico |
Contribuzione utilizzabile |
Supplemento a carico |
Contributi utilizzabili |
Pensione |
||
del Fondo/Gestione |
Fondo/Gestione |
del Fondo/Gestione |
per il supplemento |
Supplementare |
||
Ex ENPALS |
Ex ENPALS |
CD/CM |
Ex ENPALS |
Ex ENPALS |
SI – CD/CM |
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Ex ENPALS |
Ex ENPALS |
Ex ENPALS |
Ex ENPALS |
SI – CD/CM |
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CD/CM |
Ex ENPALS |
CD/CM |
CD/CM |
CD/CM |
SI – Ex ENPALS |
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CD/CM |
CD/CM |
CD/CM |
CD/CM |
SI – Ex ENPALS |
Restano invariate le ulteriori fattispecie per le quali è prevista la concessione della pensione supplementare.
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Prestazioni previdenziali liquidate in applicazione dell’articolo 4-ter del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63
L’articolo 4-ter del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, prevede l’ipotesi di cumulabilità della contribuzione versata o accreditata presso la gestione autonoma dei CD/CM con la contribuzione di altre forme previdenziali di assicurazione obbligatoria.
Tale norma consente, pertanto, la cumulabilità della contribuzione della gestione ex ENPALS con la contribuzione della gestione autonoma coltivatori diretti/mezzadri e coloni ai fini della liquidazione del trattamento previdenziale.
Supplemento di pensione e pensione supplementare in caso di prestazioni liquidate a carico della gestione ex ENPALS ovvero della gestione autonoma CD/CM, in applicazione dell’articolo 4-ter del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
Nelle ipotesi di riconoscimento di supplementi di pensione ovvero di pensione supplementare in presenza di prestazioni liquidate a carico della gestione ex ENPALS o della gestione autonoma CD/CM, ai sensi dell’articolo 4-ter del D.L. n. 6 del 15/01/1993, convertito dalla legge n. 63/1993, è necessario distinguere tra le seguenti casistiche:
Prestazioni previdenziali liquidate in via autonoma dalle gestioni senza l’applicazione dell’articolo 4-ter del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63
Può verificarsi che l’iscritto consegua il trattamento di pensione a carico della gestione CD/CM oppure a carico della gestione ex ENPALS con la sola contribuzione versata o accreditata in una delle due gestioni citate e che, successivamente al pensionamento, lo stesso abbia versato od accreditato contribuzione presso la gestione, tra le due, non destinataria del trattamento pensionistico.
Anche in tali ipotesi, l’assicurato ha facoltà di chiedere, alla gestione di ultima iscrizione, la liquidazione della pensione supplementare secondo i requisiti di cui all’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
Pensione a carico |
Contribuzione utilizzabile |
Supplemento a carico |
Contributi utilizzabili |
Pensione |
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del Fondo/Gestione |
Fondo/Gestione |
del Fondo/Gestione |
per il supplemento |
Supplementare |
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Ex ENPALS |
Ex ENPALS |
CD/CM |
Ex ENPALS |
Ex ENPALS |
SI – CD/CM |
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Ex ENPALS |
Ex ENPALS |
Ex ENPALS |
Ex ENPALS |
SI – CD/CM |
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CD/CM |
Ex ENPALS |
CD/CM |
CD/CM |
CD/CM |
SI – Ex ENPALS |
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CD/CM |
CD/CM |
CD/CM |
CD/CM |
SI – Ex ENPALS |
Restano invariate le ulteriori fattispecie per le quali è prevista la concessione della pensione supplementare.