Il comma 261 del citato articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede che i trattamenti pensionistici diretti a carico:
i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:
Fasce e percentuali di riduzione
Anno | Da | A | % riduzione |
---|---|---|---|
Anno 2020 | 0 | 100.160,00 | zero |
100.160,01 | 130.208,00 | 15 % | |
130.208,01 | 200.320,00 | 25 % | |
200.320,01 | 350.560,00 | 30 % | |
350.560,01 | 500.800,00 | 35 % | |
500.800,01 | 40 % | ||
Anno 2019 | 0 | 100.000,00 | zero |
100.000,01 | 130.000,00 | 15 % | |
130.000,01 | 200.000,00 | 25 % | |
200.000,01 | 350.000,00 | 30 % | |
350.000,01 | 500.000,00 | 35 % | |
500.000,01 | 40 % |
Ai fini dell’individuazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche indicate nell’articolo 1 omma 261, ivi compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.
Stante quanto previsto dal comma 268, per la determinazione dell’importo pensionistico complessivo non si tiene conto delle seguenti prestazioni:
Ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo non rilevano altresì i trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 (cumulo) e dei decreti legislativi n. 42/2006 (totalizzazione) e n. 184/1997 (cumulo), stante la previsione del omma 261 dell’articolo 1 sopra citato, che circoscrive l’ambito applicativo della norma alle sole gestioni tassativamente indicate e non anche agli enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Chiarimenti della circolare 116/2019
Con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019 sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione del comma 261 del citato articolo 1 della legge n. 145/2018, in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua.
In particolare, al penultimo capoverso del paragrafo 1 della citata circolare, è stato chiarito che “ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo non rilevano altresì i trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 e dei decreti legislativi n. 42/2006 e n. 184/1997, stante la previsione del comma 261 dell’articolo 1 sopra citato, che circoscrive l’ambito applicativo della norma alle sole gestioni tassativamente indicate e non anche agli enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103” (c.d. Casse professionali).
Sul punto l’Istituto ha interessato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il quale ha fornito il suo avviso sull’interpretazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, precisando che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo della norma citata e non interessate dalla riduzione in parola.
Sono, invece, da ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.
Questo indirizzo si fonda sul dettato normativo, che fa riferimento, per la riduzione, esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata.
Pertanto, ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua e dell’individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228 del 2012 e dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997:
Coerentemente con questo indirizzo interpretativo, sono interessati dalla norma di riduzione anche i trattamenti erogati ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.
L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici, come chiarito al paragrafo 2 della menzionata circolare n. 62/2019, deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.
Ne consegue che, negli ambiti così definiti, la riduzione non sarà applicata nella misura relativa ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997, con il sistema contributivo.
Gli importi di cui all’articolo 1 omma 261, della legge in esame sono soggetti alla rivalutazione sulla base del meccanismo stabilito dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Pertanto, i predetti importi dovranno essere rideterminati annualmente tenendo conto dell’indice provvisorio di rivalutazione e della variazione percentuale dello stesso verificata in via definitiva.
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Il comma 261 del citato articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede che i trattamenti pensionistici diretti a carico:
i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:
Fasce e percentuali di riduzione
Anno | Da | A | % riduzione |
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Anno 2020 | 0 | 100.160,00 | zero |
100.160,01 | 130.208,00 | 15 % | |
130.208,01 | 200.320,00 | 25 % | |
200.320,01 | 350.560,00 | 30 % | |
350.560,01 | 500.800,00 | 35 % | |
500.800,01 | 40 % | ||
Anno 2019 | 0 | 100.000,00 | zero |
100.000,01 | 130.000,00 | 15 % | |
130.000,01 | 200.000,00 | 25 % | |
200.000,01 | 350.000,00 | 30 % | |
350.000,01 | 500.000,00 | 35 % | |
500.000,01 | 40 % |
Ai fini dell’individuazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche indicate nell’articolo 1 omma 261, ivi compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.
Stante quanto previsto dal comma 268, per la determinazione dell’importo pensionistico complessivo non si tiene conto delle seguenti prestazioni:
Ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo non rilevano altresì i trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 (cumulo) e dei decreti legislativi n. 42/2006 (totalizzazione) e n. 184/1997 (cumulo), stante la previsione del omma 261 dell’articolo 1 sopra citato, che circoscrive l’ambito applicativo della norma alle sole gestioni tassativamente indicate e non anche agli enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Chiarimenti della circolare 116/2019
Con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019 sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione del comma 261 del citato articolo 1 della legge n. 145/2018, in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua.
In particolare, al penultimo capoverso del paragrafo 1 della citata circolare, è stato chiarito che “ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo non rilevano altresì i trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 e dei decreti legislativi n. 42/2006 e n. 184/1997, stante la previsione del comma 261 dell’articolo 1 sopra citato, che circoscrive l’ambito applicativo della norma alle sole gestioni tassativamente indicate e non anche agli enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103” (c.d. Casse professionali).
Sul punto l’Istituto ha interessato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il quale ha fornito il suo avviso sull’interpretazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, precisando che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo della norma citata e non interessate dalla riduzione in parola.
Sono, invece, da ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.
Questo indirizzo si fonda sul dettato normativo, che fa riferimento, per la riduzione, esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata.
Pertanto, ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua e dell’individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228 del 2012 e dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997:
Coerentemente con questo indirizzo interpretativo, sono interessati dalla norma di riduzione anche i trattamenti erogati ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.
L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici, come chiarito al paragrafo 2 della menzionata circolare n. 62/2019, deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.
Ne consegue che, negli ambiti così definiti, la riduzione non sarà applicata nella misura relativa ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997, con il sistema contributivo.
Gli importi di cui all’articolo 1 omma 261, della legge in esame sono soggetti alla rivalutazione sulla base del meccanismo stabilito dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Pertanto, i predetti importi dovranno essere rideterminati annualmente tenendo conto dell’indice provvisorio di rivalutazione e della variazione percentuale dello stesso verificata in via definitiva.