Messaggio 38281 del 21 novembre 2005

OGGETTO:
1. Assegno straordinario di sostegno al reddito finalizzato alla pensione di vecchiaia. Chiarimenti.
2. Liquidazione dell’ assegni straordinario di sostegno al reddito in favore di titolare di trattamento pensionistico di invalidità.

1. Assegno straordinario di sostegno al reddito finalizzato alla pensione di vecchiaia. Chiarimenti.

I decreti interministeriali che regolamentano le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà stabiliscono che gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro il periodo massimo di permanenza stabilito per ciascun Fondo, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Sono stati chiesti chiarimenti, da parte di alcune strutture periferiche, relativamente al caso di lavoratori che vengono ammessi all’assegno straordinario per maturare il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, e che raggiungono l’età anagrafica prescritta prima di perfezionare il requisito contributivo.

Si ricorda in proposito che, come stabilito dall’art.2, comma 1 del D.Lgs. 503/92,il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione.

Il comma 3, lettera c) del medesimo articolo della legge citata dispone però che nei casi di lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non conseguono i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa.

La circolare n.50 del 25 febbraio 1993 ha, tra l’altro, illustrato la deroga in questione al punto 2, precisando che la riduzione dei requisiti fino al limite minimo di 15 anni è pari alla differenza tra il numero dei contributi previsti dalla legge (20 anni) e il numero delle settimane comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile.
Il numero delle settimane di assicurazione e di contribuzione necessario per il diritto alla pensione non può comunque essere complessivamente inferiore a 780.
In pratica, il numero delle settimane di assicurazione e di contribuzione richieste per il diritto alla pensione di vecchiaia è pari alla somma del numero di settimane di assicurazione e di contribuzione maturate dal lavoratore al 31 dicembre 1992 e del numero di settimane comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile, entro il limite minimo di 780 settimane.

Pertanto, in fase di verifica preliminare alla liquidazione, il requisito per l’accesso all’assegno straordinario finalizzato al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, nel caso di richiedenti prossimi al compimento dell’età pensionabile, deve essere determinato secondo il criterio sopra richiamato.
L’assegno straordinario potrà essere concesso solo fino al compimento dell’età pensionabile, stante il raggiungimento, anche con il versamento della contribuzione correlata all’assegno straordinario, del requisito minimo “personalizzato” o, comunque, dei 15 anni di contribuzione.

Per una migliore comprensione dell'operatività della disposizione in esame, si ritiene opportuno riportare un esempio.

Lavoratore nato il 7 agosto 1939, che al 31 dicembre 1992 possa far valere 2 anni, 11 mesi e 2 settimane (206 settimane) di assicurazione e di contribuzione.
Il lavoratore compie l'età pensionabile di 65 anni richiesta per il pensionamento di vecchiaia il 7 agosto 2004.
Dall’anno 2000, per la pensione di vecchiaia sono richiesti 20 anni (1040 settimane) di assicurazione e di contribuzione, che non potrebbero essere perfezionati dall'interessato neanche con l'incremento del periodo (607 settimane) intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 agosto 2004. Tale lavoratore potrà tuttavia andare in pensione nell'anno 2004 con 15 anni, 7 mesi e 2 settimane
(813 settimane) di assicurazione e di contribuzione, in luogo dei 20 anni (1040 settimane) beneficiando della riduzione di 4 anni, 3 mesi e 2 settimane (227 settimane) dei requisiti richiesti (1040 settimane meno (206 settimane più 607).
Ipotizzando che il lavoratore abbia cessato l’attività lavorativa il 31 luglio 2004,con 808 settimane di contribuzione a fronte delle 813 a lui richieste e determinate con la modalità sopra illustrata, il requisito contributivo richiesto sarà maturato al 31 agosto 2004 con 5 settimane di contribuzione correlata all’erogazione dell’assegno straordinario.

Qualora il lavoratore, al compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, non maturi il requisito contributivo “personalizzato”, individuato con le modalità sinora illustrate, l’assegno straordinario non potrà essere concesso.

Le procedure di liquidazione e gestione sono già impostate coerentemente con le indicazioni richiamate.

1.2    Assegno straordinario di sostegno al reddito finalizzato alla pensione di vecchiaia erogato dal Fondo di solidarietà dei tributi erariali.

La deroga in questione trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo di solidarietà delle aziende concessionarie della riscossione dei tributi erariali che accedono all’assegno straordinario per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia carico dello speciale Fondo per gli impiegati esattoriali.

Come già chiarito dalla circolare n. 38 del 18 febbraio 1998, l’art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449 ha stabilito, fra l’altro, che, a decorrere dal 1 gennaio 1998, per gli iscritti al Fondo esattoriali il trattamento pensionistico si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. In attesa dell’emanazione del decreto legislativo per l’armonizzazione della disciplina previdenziale del personale iscritto al fondo esattoriali con quella vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, al predetto personale si applicano le disposizioni proprie dell'assicurazione generale obbligatoria.
Con tale disposizione, il citato art.59, non ha inteso modificare i requisiti previsti dall'ordinamento specifico del Fondo speciale integrativo, ma ha subordinato il pensionamento del Fondo speciale integrativo alla maturazione dei requisiti nel regime generale obbligatorio. Si potrà pertanto accedere al pensionamento di vecchiaia a carico del Fondo, in presenza dei requisiti previsti dalla specifica normativa, a condizione che sussista il diritto a pensione nel regime generale obbligatorio.

Pertanto, anche diritto all'assegno straordinario finalizzato alla pensione di vecchiaia nel Fondo esattoriali deve essere valutato con riferimento al perfezionamento del diritto in base ai principi illustrati, e quindi, con 15 anni di contribuzione del Fondo esattoriali e con il requisito contributivo personalizzato nell’assicurazione generale obbligatoria.

2. Liquidazione dell’ assegni straordinario di sostegno al reddito in favore di titolare di trattamento pensionistico di invalidità

Come già disposto con i messaggi n. 4465 del 7 febbraio 2005 e n. 18008 del 18 maggio 2005, e come ribadito con messaggio n. 031778 del 19 settembre 2005, in ottemperanza a quanto disposto con la sentenza della Corte di Cassazione n.9492 del 19 maggio 2004, i beneficiari di assegno straordinario che siano anche titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità non possono essere ammessi, alla scadenza dell’assegno straordinario, a fruire della pensione di anzianità.

Si ribadisce in proposito che non è possibile procedere alla liquidazione dell’assegno straordinario in favore dei lavoratori titolari di trattamento di invalidità che intendano accedere all’assegno straordinario finalizzato al perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità.

In tali casi, l’assegno straordinario di sostegno al reddito potrà essere concesso solo dopo la mancata conferma o la revoca dell’assegno ordinario di invalidità, ovvero dopo la revoca della pensione di invalidità, a condizione che la decorrenza dell’assegno straordinario sia fissata al primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro.

Prima di procedere alla liquidazione dell’assegno straordinario, le strutture dovranno verificare anche che il lavoratore non abbia presentato, anche presso un’altra Sede INPS, domanda di trattamento di invalidità. In tal caso, l’accoglimento dell’assegno straordinario è subordinato all’esito della domanda di trattamento di invalidità.

Rimane ferma la possibilità, per chi è già titolare di assegno straordinario, di ottenere successivamente la liquidazione di un assegno ordinario di invalidità. In tal caso non si potrà liquidare in suo favore, alla scadenza dell’assegno straordinario, la pensione di anzianità, in costanza di titolarità del citato trattamento pensionistico di invalidità.

E’ inoltre possibile accogliere le domande di assegno straordinario dei lavoratori titolari di trattamento di invalidità che intendano accedere all’assegno straordinario finalizzato al perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.


IL DIRETTORE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
NORI

Messaggio 38281 del 21 novembre 2005

OGGETTO:
1. Assegno straordinario di sostegno al reddito finalizzato alla pensione di vecchiaia. Chiarimenti.
2. Liquidazione dell’ assegni straordinario di sostegno al reddito in favore di titolare di trattamento pensionistico di invalidità.

1. Assegno straordinario di sostegno al reddito finalizzato alla pensione di vecchiaia. Chiarimenti.

I decreti interministeriali che regolamentano le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà stabiliscono che gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro il periodo massimo di permanenza stabilito per ciascun Fondo, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Sono stati chiesti chiarimenti, da parte di alcune strutture periferiche, relativamente al caso di lavoratori che vengono ammessi all’assegno straordinario per maturare il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, e che raggiungono l’età anagrafica prescritta prima di perfezionare il requisito contributivo.

Si ricorda in proposito che, come stabilito dall’art.2, comma 1 del D.Lgs. 503/92,il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione.

Il comma 3, lettera c) del medesimo articolo della legge citata dispone però che nei casi di lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non conseguono i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa.

La circolare n.50 del 25 febbraio 1993 ha, tra l’altro, illustrato la deroga in questione al punto 2, precisando che la riduzione dei requisiti fino al limite minimo di 15 anni è pari alla differenza tra il numero dei contributi previsti dalla legge (20 anni) e il numero delle settimane comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile.
Il numero delle settimane di assicurazione e di contribuzione necessario per il diritto alla pensione non può comunque essere complessivamente inferiore a 780.
In pratica, il numero delle settimane di assicurazione e di contribuzione richieste per il diritto alla pensione di vecchiaia è pari alla somma del numero di settimane di assicurazione e di contribuzione maturate dal lavoratore al 31 dicembre 1992 e del numero di settimane comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile, entro il limite minimo di 780 settimane.

Pertanto, in fase di verifica preliminare alla liquidazione, il requisito per l’accesso all’assegno straordinario finalizzato al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, nel caso di richiedenti prossimi al compimento dell’età pensionabile, deve essere determinato secondo il criterio sopra richiamato.
L’assegno straordinario potrà essere concesso solo fino al compimento dell’età pensionabile, stante il raggiungimento, anche con il versamento della contribuzione correlata all’assegno straordinario, del requisito minimo “personalizzato” o, comunque, dei 15 anni di contribuzione.

Per una migliore comprensione dell'operatività della disposizione in esame, si ritiene opportuno riportare un esempio.

Lavoratore nato il 7 agosto 1939, che al 31 dicembre 1992 possa far valere 2 anni, 11 mesi e 2 settimane (206 settimane) di assicurazione e di contribuzione.
Il lavoratore compie l'età pensionabile di 65 anni richiesta per il pensionamento di vecchiaia il 7 agosto 2004.
Dall’anno 2000, per la pensione di vecchiaia sono richiesti 20 anni (1040 settimane) di assicurazione e di contribuzione, che non potrebbero essere perfezionati dall'interessato neanche con l'incremento del periodo (607 settimane) intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 agosto 2004. Tale lavoratore potrà tuttavia andare in pensione nell'anno 2004 con 15 anni, 7 mesi e 2 settimane
(813 settimane) di assicurazione e di contribuzione, in luogo dei 20 anni (1040 settimane) beneficiando della riduzione di 4 anni, 3 mesi e 2 settimane (227 settimane) dei requisiti richiesti (1040 settimane meno (206 settimane più 607).
Ipotizzando che il lavoratore abbia cessato l’attività lavorativa il 31 luglio 2004,con 808 settimane di contribuzione a fronte delle 813 a lui richieste e determinate con la modalità sopra illustrata, il requisito contributivo richiesto sarà maturato al 31 agosto 2004 con 5 settimane di contribuzione correlata all’erogazione dell’assegno straordinario.

Qualora il lavoratore, al compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, non maturi il requisito contributivo “personalizzato”, individuato con le modalità sinora illustrate, l’assegno straordinario non potrà essere concesso.

Le procedure di liquidazione e gestione sono già impostate coerentemente con le indicazioni richiamate.

1.2    Assegno straordinario di sostegno al reddito finalizzato alla pensione di vecchiaia erogato dal Fondo di solidarietà dei tributi erariali.

La deroga in questione trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo di solidarietà delle aziende concessionarie della riscossione dei tributi erariali che accedono all’assegno straordinario per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia carico dello speciale Fondo per gli impiegati esattoriali.

Come già chiarito dalla circolare n. 38 del 18 febbraio 1998, l’art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449 ha stabilito, fra l’altro, che, a decorrere dal 1 gennaio 1998, per gli iscritti al Fondo esattoriali il trattamento pensionistico si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. In attesa dell’emanazione del decreto legislativo per l’armonizzazione della disciplina previdenziale del personale iscritto al fondo esattoriali con quella vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, al predetto personale si applicano le disposizioni proprie dell'assicurazione generale obbligatoria.
Con tale disposizione, il citato art.59, non ha inteso modificare i requisiti previsti dall'ordinamento specifico del Fondo speciale integrativo, ma ha subordinato il pensionamento del Fondo speciale integrativo alla maturazione dei requisiti nel regime generale obbligatorio. Si potrà pertanto accedere al pensionamento di vecchiaia a carico del Fondo, in presenza dei requisiti previsti dalla specifica normativa, a condizione che sussista il diritto a pensione nel regime generale obbligatorio.

Pertanto, anche diritto all'assegno straordinario finalizzato alla pensione di vecchiaia nel Fondo esattoriali deve essere valutato con riferimento al perfezionamento del diritto in base ai principi illustrati, e quindi, con 15 anni di contribuzione del Fondo esattoriali e con il requisito contributivo personalizzato nell’assicurazione generale obbligatoria.

2. Liquidazione dell’ assegni straordinario di sostegno al reddito in favore di titolare di trattamento pensionistico di invalidità

Come già disposto con i messaggi n. 4465 del 7 febbraio 2005 e n. 18008 del 18 maggio 2005, e come ribadito con messaggio n. 031778 del 19 settembre 2005, in ottemperanza a quanto disposto con la sentenza della Corte di Cassazione n.9492 del 19 maggio 2004, i beneficiari di assegno straordinario che siano anche titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità non possono essere ammessi, alla scadenza dell’assegno straordinario, a fruire della pensione di anzianità.

Si ribadisce in proposito che non è possibile procedere alla liquidazione dell’assegno straordinario in favore dei lavoratori titolari di trattamento di invalidità che intendano accedere all’assegno straordinario finalizzato al perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità.

In tali casi, l’assegno straordinario di sostegno al reddito potrà essere concesso solo dopo la mancata conferma o la revoca dell’assegno ordinario di invalidità, ovvero dopo la revoca della pensione di invalidità, a condizione che la decorrenza dell’assegno straordinario sia fissata al primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro.

Prima di procedere alla liquidazione dell’assegno straordinario, le strutture dovranno verificare anche che il lavoratore non abbia presentato, anche presso un’altra Sede INPS, domanda di trattamento di invalidità. In tal caso, l’accoglimento dell’assegno straordinario è subordinato all’esito della domanda di trattamento di invalidità.

Rimane ferma la possibilità, per chi è già titolare di assegno straordinario, di ottenere successivamente la liquidazione di un assegno ordinario di invalidità. In tal caso non si potrà liquidare in suo favore, alla scadenza dell’assegno straordinario, la pensione di anzianità, in costanza di titolarità del citato trattamento pensionistico di invalidità.

E’ inoltre possibile accogliere le domande di assegno straordinario dei lavoratori titolari di trattamento di invalidità che intendano accedere all’assegno straordinario finalizzato al perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.


IL DIRETTORE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
NORI