Legge 428 del 29 dicembre 1990

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990).

Vigente al: 13-12-2014

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive della Comunita' economica europea comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.((2))

-------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992".

ART. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici criteri e principi direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le Amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono;

b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria fino a lire 100 milioni, dell'ammenda fino a lire 100 milioni, dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Di norma sara' comminata la pena dell'arresto o dell'ammenda. La pena dell'ammenda sara' comminataper le infrazioni formali, la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave ovvero a danno l'interesse protetto;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attivita' ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti dello stretto necessario per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti Amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.

ART. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).

1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

Art. 4

(Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione)

 

1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, e' autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunita' economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto,((d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) provvedimenti amministrativi ((relativi alle modalita' tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza,)) direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO I
PROFESSIONI.

ART. 5.

(Professione di architetto: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consigloi 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE deve avvenire in modo da assicurare:

a) il riconoscimento da parte dello Stato italiano dei diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati membri delle Comunita' europee agli effetti dello svolgimento di attivita' nel settore dell'architettura;

b) l'esercizio effettivo in ambito comunitario del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ferme restando le disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attivita' sopra indicate da parte di persone in possesso di titolo professionale idoneo in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanare a norma della presente legge;

c) la conformita' alle direttive per quanto concerne la disciplina dell'iscrizione all'albo, dell'esercizio dell'attivita' in regime di libera prestazione dei servizi e del controllo sull'attivita', conferendo tali attribuzioni agli ordini professionali;

d) il promovimento, da parte degli stessi ordini, delle opportune iniziative al fine di fornire ai cittadini degli altri Stati membri le conoscenze linguistiche, di legislazione e deontologiche, necessarie all'esercizio della professione.

ART. 6.

(Medici specialisti: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE dovra' comunque assicurare che:

a) siano individuate le incompatibilita' per coloro che frequentano i corsi di specializzazione;

b) sia esclusa qualsiasi possibilita' di trasformazione del rapporto di formazione specialistica in rapporto di lavoro subordinato;

c) la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione si svolga a tempo pieno con l'impegno di orario di servizio, salva la possibilita' di usufruire, senza ulteriori oneri finanziari per lo Stato, di periodi di studio equipollenti svolti in strutture sanitarie di altri Stati membri delle Comunita' europee fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

d) le strutture universitarie e quelle collegate con le universita' mediante lo strumento convenzionale rispondano a parametri oggettivi di idoneita' ai compiti didattici, di ricerca e assistenziali, necessari per una formazione professionale tecnico-pratica di livello adeguato a quello richiesto dalla direttiva;

e) la tipologia e la durata delle scuole di specializzazione siano comune a due o piu' Stati membri;

f) la distribuzione delle borse per l'attivazione di posti di medico in formazione spcialistica sia caratterizzata da criteri di programmazione generale, nazionale e regionale, delle esigenze di formazione nei vari settori assistenziali, stabiliti d'intesa fra il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanita';

g) nella scuole di specializzazione sia prevista una riserva di posti, nell'ambito della dotazione ordinaria, a favore dei medici dell'Amministrazione militare e dei medici provenienti dai Paesi in via di sviluppo, purche' abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di ammissione previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento che sara' annualmente integrato per i corrispondenti importi mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura.

ART. 7.

(Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti contabili: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/253/CEE deve avvenire in conformita' ai seguenti principi:

a) abilitare al controllo legale dei bilanci e dei bilanci consolidati le persone fisiche che soddisfino almeno ai requisiti, previsti dalla direttiva, in tema di onorabilita', qualificazione e idoneita' professionale;

b) abilitare le societa' di revisione che soddisfino almeno ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva;

c) disciplinare la responsabilita' anche di carattere penale delle persone fisiche abilitate al controllo legale dei bilanci e dei loro dipendenti, anche attraverso l'eventuale estensione dell'applicabilita' delle disposizioni penali di cui agli articoli da 14 a 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.

136.

ART. 8.

(Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/48/CEE deve avvenire in modo da assicurare:

a) l'indicazione dei parametri di riferimento per la determinazione, in misura possibilmente completa e comunque successivamente integrabile, delle attivita' professionali contemplate dalla direttiva nonche' dei requisiti e delle condizioni richiesti dall'ordinamento giuridico nazionale per il loro esercizio;

b) il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva per il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'esercizio delle corrispondenti attivita' professionali da parte dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunita' europee, dei titoli di formazione che risultino conformi al sistema delineato dalla direttiva stessa;

c) la possibilita', per i cittadini degli Stati membri la cui formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti di durata inferiore di almeno un anno a quella prescritta dal vigente ordinamento italiano, di completare la formazione stessa comprovando un periodo di esperienza professionale determinato nella misura strettamente necessaria a garantire un livello corrispondente alla formazione richiesta dalle norme interne;

d) la facolta', per i cittadini degli altri Stati membri la cui formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti sostanzialmente diversa quanto al suo contenuto ovvero quanto alle concrete attivita' o prestazioni cui da' accesso rispetto alla disciplina vigente in Italia, di scegliere - ai fini dell'adeguamento alla disciplina stessa - tra un tirocinio di adattamento, per una durata determinata, ed una prova attitudinale, ambedue da valutare dalle autorita' competenti;

e) l'esatta indicazione delle attivita' professionali il cui accesso, da parte dei cittadini degli Stati membri, sia condizionato al superamento di una prova attitudinale, allorche' l'esercizio di dette attivita' richieda una precisa conoscenza del diritto italiano e la consulenza, e/o l'assistenza, per quanto riguarda il diritto italiano costituisca elemento essenziale e costante delle attivita' stesse;

f) le forme ed i termini per l'esame dei titoli addotti dagli interessati per l'iscrizione - ove prescritta - agli albi, ruoli od elenchi delle persone abilitate all'esercizio delle attivita' consid- erate, per la designazione ai competenti organi comunitari delle autorita' italiane all'uopo delegate, nonche' per le prescritte comunicazioni agli organi stessi.

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 ))

ART. 10.

(Sedi farmaceutiche).

1. I cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'ammissione ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui all'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

ART. 11.

(Attivita' professionali nel settore del turismo).

1. Il tredicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' sostituito dal seguente:

"Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani".

2. Il decimo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' sostituito dal seguente:

"Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunita' europee l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO II
ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 12

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))

Art. 13

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))

ART. 14.

(Autotrasportatori).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 74/562/CEE, modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio 89/438/CEE, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunita' europee per svolgere, sul territorio nazionale, le attivita', anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorita' ed organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunita' europee.

3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri delle Comunita' europee, le autorita' e gli organismi di cui al comma 2.

ART. 15.

(Agenti commerciali indipendenti: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/653/CEE differira' al 1› gennaio 1993 l'entrata in vigore della disciplina che sara' dettata in applicazione degli articoli 17 e 18 della direttiva e al 1› gennaio 1994 l'applicazione dell'intera normativa ai rapporti gia' in corso alla data del 1› gennaio 1990.

ART. 16.

(Attivita' economiche varie: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE dovra':

a) prevedere che, ove sia richiesto ai cittadini italiani il possesso della specifica formazione professionale per l'espletamento, anche in qualita' di salariati, delle attivita' contemplate dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/368/CEE, dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/369/CEE e dagli articoli 2 e 3 della direttiva del Consiglio 82/470/CEE, l'attestazione atta a garantire che i cittadini beneficiari di altri Stati membri siano in possesso di conoscenze professionali equivalenti debba essere accettata se proveniente da un'autorita' competente di detti Stati;

b) prevedere che, ove non sia richiesta la specifica formazione prevista dalla lettera a), vengano stabilite misure atte a far riconoscere come condizione sufficente all'esercizio, sul territorio della Repubblica, delle attivita' anzidette l'espletamento delle medesime nel paese comunitario d'origine o provenienza per un periodo di ragionevole durata e non interrotto da tempo eccessivo;

c) assicurare l'equivalenza tra i cittadini italiani e quelli d'altri Stati membri per quanto attiene alle condizioni di esercizio delle attivita' in questione, anche con riferimento alle garanzie finanziarie richieste.

ART. 17.

(Gruppo europeo di interesse economico).

1. Il Governo della Repubblica e' delegato, a norma dell'articolo 1, ad emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti legislativi, le norme necessarie per dare applicazione al regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, nel rispetto dei seguenti principi:

a) individuazione degli strumenti e definizione delle modalita' concernenti l'iscrizione, il deposito e la pubblicita' degli atti e delle indicazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 10 del citato regolamento, in modo da assicurare la pubblicita' delle vicende del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) a protezione dei terzi attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di societa' e nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento;

b) previsione nei confronti degli amministratori e dei liquidatori del GEIE della applicabilita' delle disposizioni penali di cui agli articoli 2621, n. 1), 2622, 2624 e 2625 del codice civile, nonche' delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile per la violazione degli obblighi concernenti la pubblicita' o le indicazioni obbligatorie derivanti dagli articoli 7, 8, 10 e 25 del predetto regolamento;

c) previsione delle opportune disposizioni in materia di forma del contratto, tenuta della contabilita', liquidazione e relativo procedimento, esclusione di diritto del membro, scioglimento per fallimento del GEIE, nel rispetto delle disposizioni vigenti nelle materie medesime in tema di societa', nonche' equiparazione del GEIE ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi, ai fini della partecipazione a gare e trattative private per lavori pubblici o forniture pubbliche e dello svolgimento del successivo rapporto;

d) previsione della possibilita' di affidare l'amministrazione del GEIE a una persona giuridica, assicurando in tale ipotesi la necessaria disciplina di garanzia a tutela dei terzi;

e) adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per il coordinato adattamento al sistema vigente della disciplina del GEIE - recata dal citato regolamento e dalle disposizioni dettate per la sua applicazione - in funzione dell'ampliamento del ricorso all'istituto e della sua capacita' operativa nell'ambito della Comunita' economica europea;

f) previsione che la spesa delle operazioni attinenti alla pubblicita' del GEIE sia a carico dei richiedenti nei limiti del costo amministrativo delle operazioni stesse;

g) adozione delle disposizioni necessarie per la disciplina fiscale del GEIE e previsione della imputazione del relativo reddito a ciascun partecipante in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione, sia agli effetti dell'imposta personale sui redditi sia agli effetti dell'imposta lo- cale sui redditi;

h) armonizzazione del regime fiscale dei conferimenti nel GEIEI con il sistema fiscale nazionale e degli altri paesi della Comunita' economica europea.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO III
CREDITIO E RISPARMIO

ART. 18.

(Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti fianziari e pubblicita' dei documenti contabili delle succursali: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aderenza delle norme al principio secondo il quale il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto profitti e perdite e dall'allegato informativo integrativo deve fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di:

1) garantire, anche attraverso adeguate modalita' di tenuta dei conti, un'informazione orientata alla tutela, oltre che dei soci e dei terzi, dei creditori depositanti, dei debitori e del pubblico in genere e perseguire condizioni di equita' concorrenziale e di compatibilita' dei bilanci all'interno della Comunita' economica europea;

2) assicurare la salvaguardia dell'integrita' patrimoniale e della stabilita' degli intermediari anche mediante la previsione di regole di valutazione improntate a particolare prudenza, volte al fine di conservare la fiducia del pubblico;

3) tener conto dei riflessi sugli istituti di vigilanza creditizia oggetto di armonizzazione minima nella Comunita' economica europea;

b) la normativa dovra' assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle disposizioni tributarie da quelle dettate in attuazione della direttiva, prevede- ndo comunque che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;

c) applicazione della disciplina di attuazione delle direttive, indipendentemente dalla forma giuridica, agli enti creditizi ed alle imprese che svolgono in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attivita' di raccolta o di collocamento di pubblico risparmio o attivita' finanziaria, o ad essa assimilabile come definita dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa consista nella detenzione in via esclusiva o principale di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria;

d) individuazione, anche ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2), lettera e), della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dei legami tra le imprese che svolgono le attivita' di cui alla lettera c) del presente comma, ai fini della determinazione dell'area di consolidamento e dei soggetti tenuti a redigere e pubblicare il bilancio consolidato, inserendo nell'area di consolidamento le societa' che svolgono servizi ausiliari all'attivita' indicata nella stessa lettera c) e prevedendo criteri di consolidamento con riferimento anche agli articoli 32 e 33 della direttiva del Consiglio 83/349/CEE;

e) statuizione, fino all'attuazione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, di modalita' omogenee di pubblicita' dei bilanci di esercizio e consolidati degli enti creditizi e delle imprese finanziarie di cui alla lettera c);

f) attuazione, in particolare per quanto attiene al recepimento della direttiva del Consiglio 89/117/CEE, dei seguenti obblighi e relative procedure di vigilanza:

1) le succursali operanti in Italia degli enti e delle imprese di cui alla lettera c), aventi sede legale all'estero, siano tenute alla pubblicazione di copia del bilancio di esercizio del soggetto di appartenenza e, ove redatto, del bilancio consolidato, se ne sia obbligatoria la redazione, entrambi compilati e controllati secondo le modalita' previste dalla legislazione dello Stato in cui l'ente creditizio o l'impresa finanziaria hanno sede legale e corredati dalle rispettive relazioni di gestione e di controllo;

2) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio possa richiedere, indicandone criteri e modalita', la pubblicazione di ulteriori informazioni o di un bilancio separato alle succursali di enti creditizi e imprese finanziarie aventi sede legale fuori dalle Comunita' europee, qualora non ricorra il presupposto che il bilancio di questi ultimi sia stato redatto conformemente alla direttiva del Consiglio 86/635/CEE, o in modo equivalente, e che sussistano condizioni di reciprocita';

3) il Comitato predetto possa determinare i criteri in base ai quali dovra' essere effettuata la valutazione dell'equivalenza dei bilanci;

4) la copia dei bilanci di cui al numero 1), da compilarsi in lingua italiana, debba essere confermata da chi rappresenta stabilmente l'ente creditizio o l'impresa finanziaria nel territorio dello Stato, prevedono opportune cautele;

5) la pubblicazione possa essere effettuata da almeno una delle succursali insediate in Italia, secondo modalita' da determinarsi coerentemente con la disciplina degli enti creditizi e delle imprese finanziarie italiane;

6) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio eserciti i poteri di cui ai numeri 2) e 3) in quanto non diversamente disposto dalle norme relative alle societa' di intermediazione mobiliare e comunque in armonia con esse.

2. I poteri conferiti al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e alla Banca d'Italia in materia di bilanci d'esercizio dall'articolo 32, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938 n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, si riferiscono anche alle imprese finanziarie indicate nel comma 1 e alla materia dei bilanci consolidati. Tali poteri potranno essere esercitati per il recepimento delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE e, successivamente, per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi di quella comunitaria.

ART. 19.

(Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 97/345/CEE e, per le parti non attuate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, delle direttive del Consiglio 79/279/CEE e 80/390/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) sara' previsto:

1) che i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa pongano a disposizione del pubblico i bilanci consolidati e non consolidati che essi redigono;

2) che le disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio 79/279/CEe non si applichino ai valori mobiliari emessi dagli Stati membri delle Comunita' europee e dai loro enti locali;

3) che il Ministro del tesoro, con propri decreti, disciplini la quotazione dei titoli emessi da Stati, loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalita' di ammissione, nonche' gli obblighi da essa derivanti;

b) sara' attribuito alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa il potere di stabilire con regolamento:

1) salvo quanto previsto alla lettera a) e limitandoli al minimo consentito dalle direttive, gli obblighi di informazione, ivi compreso quello di redigere e pubblicare un prospetto informativo, ed i requisiti per l'ammissione alla quotazione relativamente alle obbligazioni garantite dallo Stato ed agli altri titoli, per i quali la legge prevede la quotazione di diritto, determinando tali requisiti al solo fine di assicurare un regolare andamento del mercato di tali titoli e fissando le relative procedure con il potere di sospendere o revocare tale quotazione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio;

2) gli obblighi di informazione piu' severi o supplementari rispetto a quelli elencati negli schemi C e D della direttiva del Consiglio 79/279/CEE per i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa;

3) i modi, i termini ed eventualmente la lingua, oltre quella italiana, in cui i soggetti che emettono titoli quotati in borsa, anche diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, devono porre a disposizione del pubblico i documenti e le informazioni di cui al numero 2) ed agli schemi C e D della suddetta direttiva;

c) sara' attribuito alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa il potere di stabilire, con regolamento da adottare d'intesa con gli organi di vigilanza previsti dalla legge, in quali casi, ricorrendo il pericolo che dalla diffusione della notizia possa derivare un danno grave e ingiustificato all'emittente o ad interessi pubblici essenziali, la stessa Commissione abbia facolta' di accordare deroghe di carattere generale e dispense speciali agli obblighi di informazione di cui ai numeri 2) e 3) della lettera b).

ART. 20.

(Variazioni nelle partecipazioni rilevanti in

societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/627/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) obbligo di comunicazione tempestiva alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e alle societa' partecipate delle variazioni intervenute rispetto ad una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, detenuta in societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati;

b) determinazione delle soglie delle partecipazioni di cui alla lettera a) e delle relative variazioni, con attribuzione al Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, del potere di modificarne le relative entita';

c) obbligo di informazione al pubblico, entro breve termine, da parte delle societa' che ricevono la comunicazione di cui alla lettera a) e, in caso di inosservanza, potere della Commissione nazionale per le societa' e la borsa di provvedere a spese della societa' inadempiente;

d) estensione delle informazioni di cui alla lettera c) anche alle partecipazioni note o rilevate all'entrata in vigore del decreto legislativo;

e) disciplina, con regolamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa da emanarsi d'intesa con le Autorita' di vigilanza competenti per legge, del potere di concedere eccezionalmente dispense dagli obblighi di informazione;

f) integrale e puntuale recepimento dell'articolo 7 della direttiva per il computo dei diritti di voto ai fini degli obblighi di comunicazione.

ART. 21.

(Pubblicazione del prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/298/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) previsione che qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante un'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio assicuri trasparenza e correttezza dell'informazione sulla base dei criteri di massima stabiliti dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa;

b) previsione che la Commissione nazionale per le societa' e la borsa richieda che l'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari, cui l'offerta si riferisce, sia certificato da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

c) riconoscimento del prospetto informativo approvato dall'autorita' competente di un altro Stato membro;

d) conferma dell'esclusione gia' prevista dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, per i valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato e per i titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

ART. 22.

(Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/611/CEE e 88/220/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) introduzione dei fondi comuni di natura statutaria, costituiti sotto froma di societa' per azioni a capitale variabile, e sottoposizione degli stessi ad una disciplina conforme ai principi contenuti nella legge 23 marzo 1983, n. 77, per quanto riguarda il grado di tutela del risparmiatore e, in quanto compatibili, per quanto attiene al sistema e agli organi di controllo pubblico;

b) soppressione del divieto di negoziare valori mobiliari oltre i termini della liquidazione mensile di borsa e di operare a premio e a riporto, e attribuzione alla Banca d'Italia del potere di limitare la tipologia delle operazioni e dei contratti che le societa' possono porre in essere nell'esercizio dell'attivita' di gestione, con provvedimento motivato, in relazione all'andamento del mercato e alla necessita' di garantire la stabilita' degli intermediari;

c) attribuzione alle autorita' preposte alla vigilanza della facolta' di fissare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77, i limiti di investimento in valori mobiliari dello stesso emittente entro la misura massima prevista dalla direttiva anche con riferimento all'acquisto di quote di fondi collegati;

d) sostituzione del prospetto trimestrale di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77, con una relazione semestrale;

e) innalzamento del limite di indebitamento dal 5 fino al 10 per cento del patrimonio del fondo ed introduzione del principio della temporaneita' dello stesso, secondo criteri stabiliti dalla Banca d'Italia;

f) attribuzione al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, del potere di constatare con decisione motivata la non confermita' alle disposizioni della direttiva di singoli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti nei paesi delle Comunita' europee che intendano collocare in Italia le proprie quote, anche con riferimento alla disciplina delle prestazioni assicurate ai partecipanti;

g) eliminazione del divieto, posto per societa' ed enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, di partecipare a fondi comuni e alla conseguente regolamentazione del regime fiscale;

h) disciplina autorizzatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e disciplina dei controlli conforme al vigente ordinamento, per gli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari non rientranti nell'applicazione delle direttive, con riferimento alle caratteristiche giuridiche ed operative, all'esistenza di adeguate forme di vigilanza nel paese dove essi hanno sede e di una stabile rappresentanza in Italia, alla designazione di un istituto nazionale delegato al regolamento delle operazioni e alla custodia dei beni in Italia;

i) adeguamento della disciplina tributaria dei fondi comuni ai fini della eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione interna e internazionale e della introduzione di procedure idonee a consentire la cognizione di dati e di informazioni necessari all'accertamento.

Art. 23.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))((4))

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993.

ART. 24.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))((4))

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993.

ART. 25.

(Assicurazione per interventi di assistenza: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/641/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) dovranno essere previsti idonei controlli dei mezzi diretti e indiretti quanto a personale e attrezzature, compresa la qualificazione del personale medico, di cui le imprese dispongono nel ramo;

b) anche l'attivita' di assistenza alle persone in difficolta' in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 1 della direttiva sara' sottoposta, nell'ambito del territorio nazionale, al regime attuativo della direttiva del Consiglio 73/239/CEE;

c) saranno concesse le dilazioni previste dagli articoli 16 e 17 della direttiva;

d) per l'imposta sul contratto di assicurazione nel ramo sara' applicata l'aliquota fiscale del 10 per cento.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO IV
ASSICURAZIONI

ART. 26.

(Assicurazione crediti: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/343/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) verra' posto a carico di tutte le imprese che esercitano le assicurazioni del credito l'obbligo di costituire la riserva di compensazione;

b) verra' prescelto il metodo di calcolo della riserva di compensazione indicato al punto D, metodo n. 1, dell'allegato alla direttiva;

c) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, cessera' l'obbligo di integrazione delle riserve tecniche previsto per le assicurazioni del credito dall'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

ART. 27.

(Assicurazione tutela giudiziaria: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/344/CEE dovra' avvenire enl rispetto dei seguenti criteri:

a) sara' previsto che, ove la garanzia della tutela giudiziaria formi oggetto di una parte distinta di una unica polizza, questa, oltre alla indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria, contenga quelle del corrispondente premio;

b) sara' consentito alle imprese di optare o per la gestione sinistri da parte di personale autonomo o da parte di un ufficio liquidazione sinistri gestito da personale autonomo o per la scelta dell'avvocato;

c) verra' previsto l'esonero dall'obbligo di indicare nel contratto la scelta dell'avvocato, quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, della direttiva.

ART. 28.

(Libera prestazione dei servizi in materia di

assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/357/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) saranno definite, in relazione all'articolo 3 della direttiva, regole per una precisa individuazione della situazione di fatto nella quale sia ravvisabile una presenza permanente nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione di altri Stati comunitari operanti in liberta' di servizi;

b) saranno esclusi dalla categoria dei "grandi rischi" i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, di joint ventures e di raggruppamenti temporanei di imprese;

c) saranno esercitate le opzioni previste dall'allegato 1 alla direttiva per un'applicazione flessibile del principio di corrispondenza tra le valute nelle quali sono espresse o realizzabili le attivita' a copertura delle riserve tecniche e le valute dell'obbligazione assicurativa, con particolare riguardo agli investimenti in ECU (European Currency Uniti) da considerare con il massimo favore;

d) sara' stabilito, per le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della Repubblica in liberta' di servizi che stipulino assicurazioni a carattere obbligatorio, l'obbligo di attenersi alle disposizioni della legge italiana che disciplinano l'esercizio di queste assicurazioni, ivi comprese quelle relative all'approvazione delle condizioni di contratto e delle tariffe, laddove previste, ed alla loro comunicazione preventiva e sistematica alle autorita' di controllo nazionali;

e) saranno attribuiti all'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in armonia con quanto previsto dalle leggi 28 novembre 1984, n. 792, e 12 agosto 1982, n. 576, i poteri necessari per esercitare un efficace controllo sui contratti conclusi attraverso l'intervento di mediatori di assicurazione con imprese non stabilite nel territorio della Repubblica, quando detti contratti riguardino la copertura dei rischi ubicati in Italia;

f) saranno introdotte disposizioni relative alla qualificazione tecnica degli amministratori, alla approvazione di statuti, alle condizioni generali e speciali di polizze e di tariffe;

g) potra' essere autorizzato, alle condizioni prescritte dalla direttiva, il trasferimento di tutto o di parte del portafoglio di imprese stabilite nel territorio nazionale ad imprese stabilite in altro Stato diverso da quello della prestazione di servizi, prevede- ndo per l'assicurato la facolta' di recesso;

h) saranno ammesse all'esercizio in liberta' di servizi per le sole assicurazioni di "grandi rischi", cme definiti dall'articolo 5 della direttiva, quando gli stessi sono situati nel territorio della Repubblica, anche le imprese di assicurazione stabilite in altri Stati comunitari che siano presenti in Italia con proprio stabilimento e sara' prevista la stessa possibilita' per i rischi diversi dai "grandi rischi" che rientrino nei rami per i quali tale stabilimento non ha l'autorizzazione;

i) verra' fatto obbligo alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica, che intendano operare in liberta' di servizi nel territorio di altri Stati comunitari, di presentare all'ISVAP un programma dell'attivita' che si propongono di svolgere, attribuendo all'ISVAP il potere di rifiutare, con provvedimento motivato, il rilascio dei certificati e delle attestazioni che siano richiesti dalle autorita' di controllo dello Stato nel quale l'attivita' dovrebbe essere esercitata quando il programma non possa essere approvato;

l) sara' stabilito l'obbligo per le imprese di altri Stati comunitari che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attivita' in

liberta' di servizi per la

assicurazione di rischi diversi dai "grandi rischi", quali definiti dall'articolo 5 della direttiva, di chiedere ed ottenere specifica autotizzazione e di comunicare sistematicamente all'ISVAP le condizioni e le tariffe praticate per tale assicurazione;

m) sara' previsto che l'ISVAP potra' richiedere alle stesse imprese di cui alla lettera l), che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attivita' in liberta' di servizi per l'assicurazione di "grandi rischi", la comunicazione non sistematica delle condizioni e delle tariffe praticate;

n) dovra' essere prescritta la redazione in lingua italiana dei documenti amministrativi o contrattuali che le imprese di altri Stati comunitari dovranno presentare per essere ammesse a svolgere attivita' assicurativa nel territorio della Repubblica, o che saranno da esse posti in essere nell'esercizio di tale attivita';

o) verranno definite le misure che l'ISVAP potra' adottare nei confronti di imprese di altri Stati comunitari che operino irregolarmente nel territorio della Repubblica per far cessare le irregolarita' rilevate;

p) verra' prescritto che le imprese operanti nel territorio della Repubblica in liberta' di servizi redigano, al verificarsi delle condizioni e nei limiti previsti dalla direttiva, un conto di gestione conforme agli allegati 2A o 2B alla direttiva stessa per le operazioni di assicurazione riguardanti rischi ubicati in Italia;

q) le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della Repubblica in liberta' di servizi dovranno designare un proprio rappresentante, residente o stabilito su tale territorio, esclusivamente per l'adempimento degli obblighi tributari inerenti ai contratti di assicurazione stipulati dall'impresa rappresentata e per la tenuta dei documenti giustificativi occorrenti a provare tali adempimenti;

r) per le imprese stabilite nel territorio della Repubblica la disciplina delle riserve tecniche sara' adeguata a quella vigente negli altri Stati comunitari per quanto concerne le riserve da costituire e le relative modalita' di determinazione, nonche' per quanto riguarda le forme di investimento;

s) la vigente normativa sara' modificata in modo da rendere organica la disciplina dell'attivita' assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere sul territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali sul territorio degli altri Stati membri; cio' avuto riguardo alla tutela della massa degli assicurati e dei danneggiati e alla necessita' di organizzare forme di collaborazione sistematica tra l'ISVAP e gli altri uffici di controllo dei Paesi della Comunita' economica europea prevedendo che l'ISVAP stesso sia dotato di tutti i necessari poteri e disponga di adeguate strutture.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO V
DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 29

(Rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie)

 

1. Il termine quinquennale di decadenza previsto dallarticolo 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed il termine di prescrizione previsto dall'articolo 84 dello stesso testo unico sono ridotti a tre anni.

2. I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti ((, circostanza che non puo' essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni)).

3. L'articolo 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, covertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e' applicabile quando i tributi riscossi non rilevando per l'ordinamento comunitario.

4. La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilita', anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.

5. I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti.

6. Quando la Corte di giustizia delle Comunita' europee dichiara incompatibile con le norme comunitarie una agevlazione od esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia della disposizione che la prevede e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze.

7. La disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando il rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La disposizione contenuta nel comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 30.

(Modificazioni al regime IVA delle prestazioni mediche e

paramediche).

1. Il numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"18) le prestazioni mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;".

ART. 31.

(Esenzione IVA per le importazioni di campioni gratuiti di modico valore).

1. La lettera b) dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:

"b) le importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli, nonche' le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;".

ART. 32.

(Imposta di consumo sulle banane).

1. L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e le farine di banane, istituita con l'articolo 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, e' soppressa.

ART. 33.

(Imposte di fabbricazione sullo spirito contenuto nel rhum).

1. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) prevista dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, e prorogata fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica ache allo spirito contenuto nel rhum, come definito dal regolamento CEE n. 1576/89 del Consiglio.

ART. 34.

(Modifiche al regime fiscale degli spiriti.

Cauzione).

1. L'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e' sostituito dal seguente:

"Art. 5. - 1. Gli importatori dai Paesi appartenenti alle Comunita' europee e dai Paesi terzi, individuati ai sensi del comma 7, di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi, possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione.

2. L'autorizzazione e' subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare, mediante applicazione della aliquota della sovrimposta di confine vigente al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi.

3. E' conservata la facolta' di concedere l'esonero dalla prestazione della cauzione di cui all'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

4. La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato.

5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni.

7. Sulla base degli specifici accordi conclusi con l'Italia in materia di mutua assistenza amministrativa o di quelli conclusi con le Comunita' europee in materia di associazione o di cooperazione, il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, i Paesi terzi alle Comunita' europee ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo".

ART. 35.

(Applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio sulle merci contraffatte).

1. Per l'applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, le disposizioni del regolamento medesimo sono in- tegrate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Competente a ricevere le domande di sospensione della immissione in libera pratica di merci contraffatte, ai sensi del citato regolamento, e' la Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, che provvede sentito, ove necessario, un apposito Comitato istituito a norma del comma 3.

3. Il Comitato e' composto da tre funzionari del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che lo presiede, e da tre funzionari designati, rispettivamente, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

4. La decisione di accoglimento e' trasmessa alle dogane indicate nella domanda, che la eseguono con le forme e modalita' previste dal predetto regolamento; trascorsi dieci giorni lavorativi dalla sospensione della immissione in libera pratica, le merci vengono comunque svincolate se la dogana non riceve formale comunicazione della avvenuta presentazione del ricorso di merito alla competente Autorita' giudiziaria o di misure conservative da questa adottate.

5. Il richiedente e' responsabile per ogni eventuale danno arrecato all'importatore e a terzi ed e' tenuto a prestare cauzione a parziale copertura dei danni medesime. E' altresi' tenuto ad anticipare le spese di procedura ed a corrispondere le eventuali spese di magazzinaggio.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze emana, con proprio decreto, le opportune, ulteriori disposizioni per l'applicazione delle norme del citato regolamento e delle norme di cui al presente articolo, anche al fine della verifica e dell'eventuale accertamento della contraffazione delle merci dichiarate per la immissione in libera pratica.

ART. 36.

(Importazione dei beni che non hanno fruito di sgravio all'esportazione).

1. Per le importazioni da altro Stato membro delle Comunita' europee, quando i beni importati non hanno fruito di sgravio nello Stato membro di provenienza e non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della franchigia all'importazione, l'imposta e' applicata tenendo conto dell'analoga imposta pagata nello Stato membro ed ancora inglobata nel valore dei bei stessi al momento dell'importazione.

2. L'imposta ancora inglobata e' costituita:

a) dall'intero importo dell'imposta versata nello Stato membro di esportazione, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del bene risulti superiore rispetto al relativo prezzo di acquisto;

b) dall'importo dell'imposto versata nello Stato membro di esportazione, ridotta di una percentuale pari a quella della diminuzione di valore accertata in dogana, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del bene risulti inferiore rispetto al relativo prezzo d'acquisto.

3. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 2 e' escluso dalla base imponibile ed e' detratto dall'imposta dovuta all'importazione.

4. L'importatore deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta nel Paese comunitario d'esportazione relativa all'ultima transazione ivi avvenuta, soggetta ad imposta.

ART. 37.

(Imposta di bollo).

1. Il numero 15 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro- forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi resituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE".

ART. 38.

(Attuazione della direttiva del Consiglio 861

560/CEE sui rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi non residenti in Stati membri della

Comunita' economica europea).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

"La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocita', anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunita' economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attivita'".

2. Nel secondo comma dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "Ai rimborsi previsti nel comma precedente" sono sostituite con le parole: "Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo".

ART. 39.

(Attuazione della direttiva del Consiglio 84/386/CEE

sull'applicazione dell'IVA sulla locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto).

1. Le lettere d) ed e) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituite dalla seguente:

"d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea".

2. Le lettere f) e g) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, diventano, rispettivamente, lettere e) ed f).

ART. 40.

(Riconoscimento della natura privilegiata dei crediti CECA).

1. Dopo l'articolo 2783 del codice civile e' inserito il seguente:

"Art. 2783-bis - (Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio). - I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, nonche' dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto".

2. L'articolo 2783-bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano gia' stati fatti valere, purche' la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso.

3. I titolari dei crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore dell'articolo 2783-bis del codice civile, possono contestare l'esistenza o l'ammontare o la prelazione dei crediti che, per effetto dello stesso articolo, vengano anteposti ai loro crediti proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di

procedura civile, fino alla distribuzione della somma

ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VI
TUTELA DEI CONSUMATORI

ART. 41.

(Divieto della pubblicita' ingannevole: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/450/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) prevedere la competenza di una Autorita' garante sia per la sospensione che per il divieto della pubblicita' ingannevole che per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione degli effetti;

b) prevedere la legittimazione ad adire l'Autorita' da parte dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' degli altri soggetti pubblici interessati anche su denuncia del pubblico;

c) prevedere il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni defini- tive adottate dall'Autorita' avanti il giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione esclusiva;

d) garantire l'osservanza dei provvedimenti dell'Autorita' prevedendo l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a cinque milioni in caso di inotemperanza dell'operatore pubblicitario ed adeguante sanzioni amministrative a carico del proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che non permette l'identificazione dell'operatore;

e) valorizzazione gli organismi volontari ed autonomi di autodisciplina e la loro funzione preventiva prevedendo la sospensione della procedura avanti l'Autorita' per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ricorso avanti l'organo di autodisciplina;

f) regolare la pubblicita' comparativa fissandone i limiti di ammissibilita', con esclusione di ogni forma di pubblicita' ingannevole o sleale;

g) riordinare le vigenti disposizioni relative alla pubblicita' di particolari categorie di prodotti;

h) prevedere che in via regolamentare siano emanate disposizioni rel- ative alla pubblicita' di alcune categorie di prodotti o a particolari modalita' di vendita e promozione, che non siano gia' oggetto di disciplina normativa;

i) fare salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile.

ART. 42.

(Attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE avverra' nel rispetto dei seguenti principi:

a) le garanzie previste dalla disciplina dettata dalla direttiva saranno estese ad altre vendite negoziate fuori dei locali commerciali, quali le vendite in area pubblica o aperta al pubblico stipulate mediante sottoscrizione di nota d'ordine; quelle effettuate per televisione o per mezzo di altri strumenti audiovisivi; quelle concluse in base a cataloghi del commerciante, anche se il consumatore ha avuto modo di consultarli senza la presenza d'un rappresentante del commerciante; quelle stipulate durante una visita dell'operatore commerciale, anche se avvenuta su espressa richiesta del consumatore;

b) per tutte le controversie civili derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo sara' prevista la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del conusmatore se ubicati nel territorio dello Stato.

ART. 43.

(Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute e la sicurezza: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/357/CEE dovra' prevedere il divieto di fabbricazione, commercializzazione, esportazione ed importazione dei prodotti considerati dalle disposizioni comunitarie e disciplinera' le forme di controllo sull'osservanza del divieto.

ART. 44.

(Prezzi dei prodotti: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/314/CEE e 88/315/CEE avverra' in base al criterio di estendere, per i prezzi dei prodotti alimentari, l'obbligo di indicare anche il prezzo per unita' di misura a tutti i prodotti preconfezionati in quantita' prestabilite, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla predetta direttiva del Consiglio 88/315/CEE e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 45.

(Etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/395/CEE e 89/396/CEE avverra' nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le disposizioni gia' dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, saranno adeguate per tener conto della normativa sopravvenuta in materia di produzione, commercio, controllo e vigilanza sui prodotti alimentari, eliminando il riferimento ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, abrogando espressamente le disposizioni in contrasto con quelle introdotte in attuazione delle direttive ed abrogando o modificando quelle che siano in contrasto col principio della libera circolazione delle merci;

b) il significato dei termini menzionati nelle direttive sara' precisato in quanto necessario per una maggiore tutela del consumatore;

c) le normative concernenti lotti o partite di prodotti saranno coor- dinate allo scopo di prevedere regole uniche per tutte le finalita'; ai fini dei controlli comunitari, se necessario, le modalita' di determinazione o individuazione del lotto verranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 46

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 ))

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VII
LAVORO

ART. 47.

(Trasferimenti di azienda).

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita' produttive interessate, nonche' ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente piu' rappresentativi e puo' essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.(11a)

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.(7)

4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675;

b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attivita'.

((b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;

b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti)).

5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi' prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto i in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L.9 settembre 1997, n. 292, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 1997, n. 388 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli obblighi informativi previsti dal comma 1 del presente articolo e dalla contrattazione collettiva sono assolti entro novanta giorni dalla cessione dell'azienda bancaria in crisi.

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2001.

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AGGIORNAMENTO (11a)

Il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39 come modificato dal D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166 ha disposto (con l'art. 5, comma 2-ter) che nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo del suddetto D.L. 347/2003, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i termini [. . .] di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'.

ART. 48.

(Insolvenza dei datori di lavoro: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/987/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, nei casi di datori di lavoro soggetti alle procedure ivi previste, nonche' alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modifiche, anche al fine del pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:

1) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle suddette procedure;

2) la data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa;

b) previsione di un limite all'ammontare dei predetti crediti di lavoro di cui il Fondo puo' effettuare il pagamento;

c) previsione, per il finanziamento di detto intervento, di un aumento del contributo posto a carico dei datori dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297;

d) nel caso di omissione, totale o parziale, del versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e di sopravvenuta prescrizione, sara' prevista la possibilita' per il lavoratore interessato di richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria, qualora il datore di lavoro non abbia provveduto alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'azione giudiziaria, il riconoscimento ai fini del diritto e della misura della prestazione dei contributi omessi o prescritti, osservati gli obblighi di prova previsti dal citato articolo 13;

e) previsione dell'azione di regresso da parte dell'istituto di previdenza e assistenza obbligatoria nei confronti del datore di lavoro inadempiente;

f) previsione di un sistema finalizzato a garantire le prestazioni pensionistiche comprese quelle per i superstiti previste dalle forme di previdenza complementare, qualora le dette prestazioni non possano essere erogate in conseguenza dell'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro dei relativi contributi;

g) l'attuazione della direttiva non dovra' comportare oneri a carico del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato.

ART. 49.

(Protezione dei lavoratori: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/364/CEE dovra' attenrsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la riconduzione alle disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e quelle di attuazione di altre direttive in materia, per quanto riguarda il campo, di applicazione, i soggetti tutelati, gli obblighi generali e particolari;

b) prevedere, nei casi di deroga consentiti dalla direttiva, anche un sistema di autorizzazioni individuali, al fine di assicurare che le precauzioni prese dai datori di lavoro garantiscano al massimo grado la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VIII
PRODOTTI ALIMENTARI.

ART. 50.

(Requisiti dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti

destinati a venire a contatto con gli alimenti: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/388/CEE, 89/109/CEE e 89/398/CEE dovra':

a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana nel rispetto delle scadenze e dei divieti stabiliti;

b) stabilire efficaci misure per i controlli alla produzione e alla vendita;

c) assicurare l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione;

d) prevedere, ove necessario, l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;

e) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate in via regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 51.

(Norme sulla commercializzazione del miele).

1. Alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, sono apportate le modifiche seguenti:

a) il secondo comma dell'articolo 3 e' sostituito dai seguenti:

"Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari".

La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli extracomunitari".

I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo Paese devono riportare l'indicazione: "Miele extracomunitario".

Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comnitaria, va incaricato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 6, terzo comma";

b) il terzo comma dell'articolo 3 e' soppresso;

c) nel primo comma dell'articolo 5 il termine "concerto" e' sostituito con il termine "intesa";

d) nel primo comma dell'articolo 6 le parole "a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283" sono soppresse;

e) la lettera d) del terzo comma dell'articolo 6 e' soppressa;

f) nel numero 1) del quarto comma dell'articolo 6 dopo le parole "all'origine botanica", sono inserite le parole "millefiori compreso";

g) il numero 3) del quarto comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

"3) l'indicazione "vergine integrale" per il miele prodotto nei Paesi della Comunita', quando non sia sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegge i requisiti chimici, chimicofisici o biologici naturali definiti nel decreto di cui all'articolo 7. Per tale miele e' obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione e al termine minimo di conservazione";

h) il sesto comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

"Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalita' per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipiente di peso netto pari o superiore a 10 kg., e stabilisce inoltre le modalita' per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele.";

i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

"Art. 7 - 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali tipi di miele nazionale, del miele vergine integrale nonche' le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento di eventuali marchi di qualita'".

ART. 52.

(Estratti alimentari).

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, sono soppresse.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO IX
PRODUZIONE INDUSTRIALE.

CAPO IX

PRODUZIONE INDUSTRIALE.

ART. 53.

(Procedura comunitaria di informazione sulle regolamentazioni tecniche).

1. L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2 - (Prodotti esclusi dalla normativa). - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al prodotti cosmetici".

2. Per prodotti agricoli si intendono quelli considerati tali ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della CEE e per prodotti medicinali quelli considerati tali dall'articolo 1 della direttiva del Consiglio 65/65/CEE, come modificato dalla direttiva del Consiglio 87/21/CEE.

3. L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente:

"Art. 9 - (Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche).

- 1. Le regole tecniche non possono essere adottate se non trascorsi tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunita' europee. Se nel termine suddetto la Commissione notifica che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio, la regola stessa non puo' essere adottata se non trascorsi dodici mesi dalla presentazione della proposta suddetta.

2. Se la Commissione notifica l'intervento di presentare al Consiglio, nella materia, una proposta di direttiva o di regolamento il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla comunicazione del progetto alla Commissione.

3. Qualora un progetto di regola tecnica sia oggetto di un parere circostanziato emesso, nel termine di tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, da parte della Commissione, ovvero di osservazioni da parte di uno Stato membro delle Comunita' europee, in quanto scuscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica e' differita di sei mesi, che decorrono dalla comunicazione del progetto.

4. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da ragioni di salute o di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica in questo casi alla Commissione delle Comunita' europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento; a tal fine le amministrazioni interessate comunicano immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il tsto del provvedimento adottato ed i motivi dell'urgenza".

ART. 54.

(Sicurezza dei giocattoli: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/378/CEE dovra':

a) fornire la definizione di "giocattolo";

b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei giocattoli conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;

c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione del giocattolo sul mercato CEE;

d) disciplinare l'apposizione sui giocattoli o sui loro imballaggi, o su entrambi, del marchio "C.E." da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di giocattolo soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;

e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione dei giocattoli.

ART. 55.

(Carrelli semoventi per movimentazione: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/663/CEE e della direttiva della Commissione 89/249/CEE dovra':

a) precisare le modalita' di immissione sul mercato, di messa in servizio e di utilizzazione dei carrelli semoventi e dei trattori;

b) fare salva, compatibilmente con le disposizioni delle direttive da attuare, l'osservanza delle norme concernenti la tutela dell'igiene del lavoro e gli aspetti di sicurezza;

c) prevedere la possibilita' di controlli per sondaggio;

d) indicare i metodi da seguire ai fini della effettuazione delle prove di stabilita', di visibilita' e di funzionamento per i carrelli di movimentazione.

ART. 56.

(Recipienti semplici a pressione: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/404/CEE dovra' assicurare che:

a) si tenga conto dell'esigenza di garantire la protezione delle persone e dei beni nell'utilizzazione dei recipienti semplici a pressione, sempre che cio' non costituisca modifica dei criteri costruttivi;

b) siano definiti i requisiti degli organismi di certificazione, le procedure di autorizzione e i controlli sui medesimi.

ART. 57.

(Cosmetici: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/667/CEE dovra' assicurare che:

a) siano adeguate le disposizioni della legge 11 ottobre 1986, n. 713, all'interpretazione vincolante della direttiva del Consiglio 76/768/CEE resta dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, ferma restando la necessita' di tutelare la salute pubblica;

b) sia ammessa la possibilita' che in aggiunta alle indicazioni in misure legali del sistema metrico, il contenuto nominale dei prodotti cosmetici sia espresso anche in unita' di misura diverse, adottate in altri Paesi;

c) sia demandato a decreti del Ministro della sanita', da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adeguamento delle disposizioni sull'etichettatura dei prodotti cosmetici a eventuali norme comunitarie;

d) sia garantito al Ministero della sanita' e alle regioni un continuo aggiornamento delle notizie sulle sostanze utilizzate nei cosmetici nazionali e d'importazione, anche mediante obbligo per le aziende interessate, di fornire, singolarmente tramite le associazioni di categoria, i relativi dati su supporto magnetico secondo modalita' e caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro della sanita';

e) sia resa obbligatoria la comunicazione della cessazione di attivita' da parte dei produttori e importatori.

ART. 58.

(Prezzi delle specialita' medicinali: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/105/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sia previsto un termine non superiore a sei mesi per l'emanazione di un provvedimento del Comitato interministeriale prezzi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanita', che adegui il metodo di determinazione dei prezzi delle specialita' medicinali ai criteri stabiliti dalla direttiva;

b) siano disciplinate le modalita' del rilascio del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale e le modalita' dell'indicazione del prezzo sulle confezioni del prodotto, nel caso in cui venga riconosciuto al richiedente il diritto di applicare il prezzo, o l'aumento di prezzo dallo stesso proposto, per l'inutile decorso dei termini previsti per la pronuncia dell'autorita' competente;

c) sia individuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte prima - la "pubblicazione appropriata" per la divulgazione delle informazioni da parte delle autorita' competenti, secondo quanto previsto dalla direttiva.

ART. 59.

(Controlli tecnici effettuati nei Paesi membri della Comunita' economica europea)

1. Ai fini della importazione e commercializzazione di prodotti industriali che ai sensi delle leggi vigenti sono sottoposti per motivi di sicurezza a verifica di conformita' a norme e specifiche tecniche, puo' essere riconosciuta la equipollenza di controlli, analisi e prove effettuati in altri Stati membri, idonei a certificare un livello di sicurezza equivalente.

2. Su richiesta dell'importatore e sulla base della documentazione certificatoria del medesimo esibita, il riconoscimento e' disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, nel caso di norme specifiche tecniche ricadenti nella competenza propria di altra amministrazione, del Ministro preposto alla amministrazione medesima.

ART. 60.

(Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

1. L'articolo 15 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e' sostituito dal seguente:

"Art. 15 - 1. In attesa dell'integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 942, il Ministero dei trasporti riconosce la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, purche' assicurino un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dalla legge italiana e vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori autorizzati nei singoli Stati e, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocita', puo' riconoscere la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali di Stati non appartenenti alla Comunita' economica europea, che vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori gia' autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione CEE, purche', in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni".

ART. 61.

(Imballaggi preconfezionati criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/356/CEE dovra' prevedere un congruo termine atto a consentire la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei preimballaggi immessi sul mercato prima della attuazione della direttiva in quantita' nominali non conformi a quelle previste dalla direttiva medesima.

2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/316/CEE dovra' prevedere che sia consentita la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte dei preimballaggi aventi contenuti nominali gia' ammessi a titolo transitorio.

ART. 62.

(Olio di semi)

1. E' soppresso l'obbligo della denaturazione dei sottoprodotti della raffinazione degli oli di semi ottenuti dalle raffinerie nazionali o importati dall'estero previsto dall'articolo 5, prima comma dalla legge 27 gennaio 1968, n. 35.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO X
POLITICA AGRICOLA

ART. 63

(Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilita' sui cereali)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242,((e successive modificazioni ed integrazioni,)) che omettono di acquisire in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' dovuto dal produttore, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni, fermo restando l'obbligo di versare l'importo del prelievo non percepito e del pagamento dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i soggetti che omettono di adempire all'obbligo di compilare i moduli previsti del predetto decreto ministeriale.

2. I soggetti che non ottemperano nei termini e con le modalita' prescritte all'obbligo di inviare agli organi di controllo provinciali la modulistica di cui agli articoli 2, comma 5, e 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1,((e successive modificazioni ed integrazioni,)) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 4 milioni e non superiore a lire 40 milioni.

3. I soggetti che acquisiscono il prelievo di corresponsabilita' ed omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini e con le modalita' prescritte dal decreto ministeriale di cui al comma 1, ((e successive modificazioni ed integrazioni,)) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni, fermo restando l'obbligo di effettuare il versamento di quanto dovuto ed il pagamento dell'interesse di mora di cui all'articolo 1, punto 5, del regolamento CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989.

4. Se il versamento di cui al comma 3 viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta di quattro volte.

5. I piccoli produttori, di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, ((e successive modificazioni ed integrazioni,)) che omettono di pagare in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' per le quantita' di cereale eccedenti il limite massimo di 25 tonnellate, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 2 milioni.

6. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

7. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1 giugno 1991.

8. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.

ART. 64.

(Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca)

1. I soggetti che violano gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di effettuare il versamento della somma dovuta nei termini e con le modalita' prescritte del decreto medesimo, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni.

3. Se il versamento viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa e' ridotta di quattro volte.

4. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

5. Le sanzioni medesime non si applicano per le inadempienze relative ai primi sette periodi di attuazione del regime comunitario di cui all'articolo 5 - quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio.

6. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.

7. Le soprattasse previste dall'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1 agosto 1978, n. 426,

di importo non superiore a lire 20.000, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinte e non si fa luogo allaloro riscossione. Non si fa parimenti luogo al rimborso di soprattasse eventualmente gia' corrisposte alla predetta data.((3))

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 26 novembre 1992, n. 468 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e succes- sive modificazioni, integrazioni e codificazioni".

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO XI
SANITA' VETERINARIA

ART. 65.

(Ormoni e farmaci veterinari criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 81/602/CEE, 85/358/CEE, 86/469/CEE, 88/146/CEE, 88/299/CEE, 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 87/22/CEE dovra':

a) assicurare l'idoneita' delle strutture di produzione e di controllo;

b) individuare le procedure e le prove necessarie a dimostrare l'efficacia e l'innocuita' dei farmaci sia di produzione nazionale che di importazione;

c) prevedere l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio delle specialita' medicinali e l'eventuale revisione delle autorizzazioni concesse;

d) assicurare un adeguato controllo sull'importazione produzione e commercializzazione delle materie prime impiegate nella preparazione di farmaci e sostanze ad azione ormonale, nonche' il controllo sull'impegno dei relativi prodotti finiti;

e) assicurare l'informazione sulle caratteristiche tecniche e sull'impiego dei farmaci e delle sostanze;

f) assicurare che siano fissate idonee garanzie sanitarie per evitare che i preparati contengano livelli di sostanze tali da risultare pericolosi o nocivi per l'uomo o per gli animali, facendo salve le disposizioni della normativa italiana vigente in materia di divieto di impiego di sostanze pericolose per la salute umana ed, in particolare, quelle contenute nella legge 3 febbraio 1961, n. 4, nella legge 29 novembre 1971, n. 1073, e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194.

ART. 66.

(Controlli ed ispezioni veterinarie: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/73/CEE 86/609/CEE, 88/320/CEE, 88/409/CEE e 89/662/CEE dovra' stabilire modalita' idonee a garantire la tutela della salute umana e la sanita' del patrimonio zootecnico e relative produzioni, nonche' l'efficacia e la tempestivita' delle procedure di vigilanza la semplificazione, dei sistemi di controllo necessari, anche mediante atti di indennizzo e di coordinamento alle regioni ai fini del riordino dei servizi veterinari previsto dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n.

833, secondo i criteri in esso contemplati.

2. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1 prevederanno, fra l'altro, la ripartizione del servizio veterinario in aree funzionali e la distribuzione dei servizi veterinari nell'ambito della regione sulla base dei criteri di organicita', razionalita' ed economicita'.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO XII
TUTELA DELL'AMBIENTE

ART. 67.

(Criteri di delega in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose).

1. L'attuazione delle direttive in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi dell'ambiente di sostanze pericolose, comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge, dovra' osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della collettivita' e della qualita' della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale saranno previste:

1) misure rivolte alla protezione della salute e alla tutela dell'ambiente;

2) adeguate misure di vigilanza e controllo;

3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno ambientale;

4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento e il riciclaggio delle sostanze e dei preparati nocivi e inquinanti;

b) la produzione, l'immissione nel mercato e l'uso delle sostanze nocive e preparati inquinanti o comunque nocivi saranno disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana e l'ambiente, anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori.

2. I decreti legislativi prevederanno altresi' che le successive modifiche alle disposizioni in essi contenute, da introdurre anche in attuazione di modifiche apportate alle direttive recepite, potranno essere adottate, ove non ricorra riserva di legge, mediante regolamenti o atti amministrativi generali o comunque con altri provvedimenti di natura non regolamentare gia' previsti dalle leggi di settore.((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che
"Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione
della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge  29
dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992".

ART. 68.

(Criteri speciali).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/68/CEE, in materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provato da certe sostanze pericolose, nell'ambito delle misure appropriate per evitare l'inquinamento prodotto da scarichi indiretti, prevedera' un regime di provia denuncia della ricerca di acque sotterranee anche fuori dei comprensori soggetti a tutela.

2. L'attuazione delle direttive del Consiglio 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 88/347/CEE, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, sara' realizzata in conformita' alla disciplina generale del settore dettata con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217, introducendo le norme, anche transitorie, necessarie per rendere operanti le disposizioni specifiche relative alle singole sostanze.

3. L'attuazione delle direttive del Consiglio 73/405/CEE, 82/242/CEE 82/243/CEE e 86/94/CEE, in materia di biodegradabilita' dei tensioattivi contenuti nei detergenti, sara' realizzata, per la parte concernente la previsione di metodi e tolleranze, nei modi stabiliti dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136, come sostituito dell'articolo 69 della presente legge.

ART. 69

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge 6 aprile 1983, n. 136).

1. L'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza dei detersivi alle prescrizioni in materia di biodegradabilita' dei tensioattivi, provvedendo nelle stesse forma agli eventuali aggiornamenti".

ART. 70.

(Eliminazione degli oli usati: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/101/CEE e, per le parti non ancora compiutamente attuate, della direttiva del Consiglio 75/439/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) saranno modificate o sostituite le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, e le disposizioni ad esse collegate, al fine di adeguarle alle nuove norme comunitarie:

b) salve le specifiche funzioni demandate alle regioni, saranno puntualmente individuate le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quelle del Ministero dell'ambiente in ordine alla vigilanza di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691. La determinazione dei criteri e delle norme tecniche per il rilascio delle autorizzazioni avverra' con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanita':

c) sara' previsto il regime autorizzatorio non solo per l'eliminazione, ma anche per la semplice raccolta degli oli usati;

d) ferma restando la classificazione degli oli usati come rifiuti ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sara' prevista anche la definizione da parte del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dell'emanazione del decreto legislativo, del nuovo statuto del consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, stabilendo gli obiettivi per l'utilizzazione degli oli conferiti, in funzione prioritaria di tutela ambientale;

e) saranno articolati specifici divieti ed obblighi a carico degli operatori del settore e le conseguenti sanzioni penali e amministrative;

f) verra' estesa la disciplina della direttiva anche agli oli su base sintetica ed alle emulsioni;

g) sara' regolata la facolta' di esportazione degli oli usati esistenti in Italia verso i Paesi della Comunita' economica europea.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
CAPO XII
TUTELA DELL'AMBIENTE

ART. 71.

(Disposizioni concernenti il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie).

1. Il contingente di cui all'articolo 168, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una unita' da destinare alla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunita' economiche europee.

2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie puo' essere utilizzato, per temporanee esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza, personale di enti pubblici, anche economici, con oneri completamente a carico degli enti di provenienza.

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentita, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, puo' concedere, con propri decreti, contributi alle regioni per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) di cui al regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 e degli interventi connessi con il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.

4. Per le finalita' di cui al comma 3 e per quelle previste dall'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, estese anche al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, nonche' dall'articolo 13, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono istituiti, a decorrere dal 1990, appositi capitoli di bilancio nella rubrica 8 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla cui dotazione si provvede, per l'anno 1990, con l'utilizzo delle disponibilita' esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul capitolo 2466 del medesimo stato di previsione, che viene soppresso, e per gli anni successivi con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Resta salva l'utilizzazione delle somme gia' acquisite dalla gestione di cui al predetto articolo 36, fino al loro esaurimento.

ART. 72.

(Fondo di rotazione).

1. La legge 5 novembre 1964, n.1172, e' abrogata. Al finanziamento dei progetti attuati ai sensi dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, fermo restando le funzioni di verifica, ai fini della determinazione delle somme da rimborsare, espletate dal Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 1997, N. 11 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 1997, N. 81 )).((5))

3. Per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, il Fondo di rotazione puo' avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del servizio di istituiti di credito di diritto pubblico.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 , convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 1997, n. 81 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "le funzioni residuali concernenti i regolamenti comunitari a durata pluriennale, gia' rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono espletate dall'AIMA".

ART. 73.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 32, valutate in lire 206 miliardi per l'anno 1990, in lire 210 miliardi per l'anno 1991 e in lire 215 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6933 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successsivi.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 38, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dal 1990, ed alle minori entrate derivante dall'attuazione degli articoli 31, 33, 36 e 37 complessivamente valutate in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1990, si provvede con il gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 30.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare e di farla osservare come legge di Stato.

Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990

        COSSIGA
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei  Ministri
                     ROMITA,    Ministro    per    il    coordinamento
                      delle politiche comunitarie.

Visto, il guardasigilli: VASSALLI

 

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO

DELLA DELEGA LEGISLATIVA

PROFESSIONI

Direttiva 85/384/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 85/614/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 86/17/CEE

Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco rinoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 82/76/CEE

Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982 che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attivita' di medico.

Direttiva 84/253/C/EE

Direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili.

Direttiva 89/48/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE

Direttiva 89/440/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

Direttiva 88/295/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE.

Direttiva 86/653/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

Direttiva 75/368/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo delle liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attivita' (ex classe 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attivita'.

Direttive 82/470/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1982 relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attivita' non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonche' dei depositari (gruppo 720 CITI).

CREDITO E RISPARMIO

Direttiva 86/635/CEE

Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati dalle banche e degli altri istituti finanziari.

Direttiva 89/117/CEE

Direttiva del consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

Direttiva 79/279/CEE

Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1979 concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

Direttiva 80/390/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 marzo 1980 per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

Direttiva 87/345/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica la direttiva 80/390/CEE, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari ala quotazione ufficiale di una borsa valori.

Direttiva 85/611/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delel disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.).

Direttiva 88/220/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legisla- tive, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda la politica di investimento di alcuni o.i.c.v.m.

Direttiva 88/627/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1988 relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una societa' quotata in borsa.

Direttiva 89/298/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989 per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari.

Direttiva 89/299/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989 concernente i fondi propri degli enti creditizi.

Direttiva 89/647/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1989 relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi.

ASSICURAZIONI

Direttiva 84/641/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1984 che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Direttiva 87/343/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legis- lative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Direttiva 87/344/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative rela- tive all'assicurazione tutela giudiziaria.

Direttiva 88/357/CEE

Seconda direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE.

TUTELA DEI CONSUMATORI

Direttiva 84/450/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' ingannevole.

Direttiva 85/577/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Direttiva 87/357/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

Direttiva 88/314/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

Direttiva 88/315/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

Direttiva 89/395/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' la relativa pubblicita'.

Direttiva 89/396/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

LAVORO

Direttiva 80/987/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 ottobre 1980 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Direttiva 88/364/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attivita' (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE).

PRODOTTI ALIMENTARI

Direttiva 88/388/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione.

Direttiva 89/108/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembe 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

Direttiva 89/109/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Direttiva 89/398/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Direttiva 88/378/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.

Direttiva 86/663/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione.

Direttiva 89/240/CEE

Direttiva della Commissione del 16 dicembre 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/663/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione.

Direttiva 87/404/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione.

Direttiva 88/667/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative aiprodotti cosmetici.

Direttiva 89/105/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialita' medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia.

Direttiva 87/356/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 80/232/CEE per ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle gamme di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

Direttiva 88/316/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

SANITA' VETERINARIA

1) Medicinali veterinari

Direttiva 81/851/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

Direttiva 81/852/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

Direttiva 87/20/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico- farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

Direttiva 87/22/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia.

2) Sostanze ormonali e antiormonali

Direttiva 81/602/CEE

Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1981 concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

Direttiva 85/358/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 luglio 1985 che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

Direttiva 86/469/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1986 relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.

Direttiva 88/146/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1988 concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali.

Direttiva 88/299/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE.

3) Benessere e protezione animale

Direttiva 86/609/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 novembre 1986 il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

4) Ispezioni veterinarie

Direttiva 85/73/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

Direttiva 88/320/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL).

Direttiva 89/409/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 giugno 1988 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni.

Direttiva 89/662/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO

Direttiva 75/439/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente l'eliminazione degli oli usati.

Direttiva 86/594/CEE

Direttiva del Consiglio del 1 dicembre 1986 relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.

Direttiva 86/662/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.

Direttiva 87/56/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 che modifica la direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei motocicli.

Direttiva 87/101/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.

Direttiva 87/217/CEE

Direttiva del Consiglio del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

Direttiva 87/219/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 marzo 1987 che modifica la direttiva 75/716/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.

Direttiva 87/405/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.

Direttiva 87/416/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 luglio 1987 che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina.

Direttiva 88/180/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

Direttiva 88/181/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

Direttiva 89/514/CEE

Direttiva del Consiglio del 2 agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici.

INQUINAMENTO DELLE ACQUE E SCARICHI NELL'AMBIENTE

DI SOSTANZE PERICOLOSE

Direttiva 73/405/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 novembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi anionici.

Direttiva 76/464/CEE

Direttiva del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita'.

Direttiva 78/176/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 febbraio 1978 relativa ai rifuiti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

Direttiva 78/659/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1978 sulla qualita' delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

Direttiva 79/923/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 ottobre 1979 relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschiocoltura.

Direttiva 80/68/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1979 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Direttiva 80/777/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Direttiva 82/176/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1982 conernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

Direttiva 82/242/CEE

Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttivsa 73/404/CEE.

Direttiva 82/243/CEE

Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 che modifica la direttiva 73/405/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi anionici.

Direttiva 82/883/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982 relativa alle modalita' di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio.

Direttiva 83/29/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1983 che modifica la direttiva 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

Direttiva 83/513/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 settembre 1983 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio.

Direttiva 84/156/CEE

Direttiva del Consiglio dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

Direttiva 84/491/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 ottobre 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano.

Direttiva 86/94/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.

Direttiva 86/278/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Direttiva 88/347/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1988 che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE.

Direttiva 89/428/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 giugno 1989 che fissa le modalita' di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

 

ALLEGATO B

(Articolo 1, comma 3)

ELENCO DELLE DIRETTIVE CUI SI

APPLICA L'ASORCOLO 1

PROFESSIONI

Direttiva 85/384/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 85/614/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera professione di servizi.

Direttiva 86/17/CEE

Direttiva del consiglio del 27 gennaio 1986, che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 82/76/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1982 che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure desginate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attivita' di medico.

Direttiva 89/48/CEE

Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni.

ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE

Direttiva 89/440/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

Direttiva 86/635/CEE

Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

Direttiva 89/117/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

TUTELA DEI CONSUMATORI

Direttiva 84/450/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri, in materia di pubblicita' ingannevole.

Direttiva 87/357/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

Direttiva 89/395/CEE

Direttiva del consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' la relativa pubblicita'.

Direttiva 89/396/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

PRODOTTI ALIMENTARI

Direttiva 88/388/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base epr la loro preparazione.

Direttiva 89/108/CEE

Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

Direttiva 89/109/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Direttiva 89/398/CEE

Direttiva del consiglio del 3 maggio 1989 relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

SANITA' VETERINARIA

1) Medicinali veterinari

Direttiva 81/851/CEE

Direttiva del consiglio del 28 settembre 1981 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

Direttiva 81/852/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli tossico-farmacologici e cliniti in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

Direttiva 87/20/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 81/852/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico- farmacologici e cliniti in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

Direttiva 87/22/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il riavvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particoalre di quelli derivati dalla biotecnologia.

2) Sostanze ormonali e antiormonali

Direttiva 81/602/CEE

Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1981 concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

Direttiva 85/358/CEE

Direttiva del Consiglio 16 luglio 1985 che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

Direttiva 86/469/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1986 relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.

Direttiva 88/146/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1988 concernente il divieto dell'utilizzazione di talune ad azione ormonica nelle produzioni animali.

Direttiva 88/299/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE.

3) Benessere e protezione animale

Direttiva 86/609/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 novembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degl animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

4) Ispezioni veterinarie

Direttiva 85/73/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

Direttiva 88/320/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL).

Direttiva 88/409/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 giugno 1988 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni.

Direttiva 89/662/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO

Direttiva 86/594/CEE

Direttiva del Consiglio del 1 dicembre 1986 relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.

Direttiva 86/662/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.

Direttiva 87/56/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 che modifica la direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei motocicli.

Direttiva 87/101/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.

Direttiva 87/217/CEE

Direttiva del Consiglio del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

Direttiva 87/219/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 marzo 1987 che modifica la direttiva 75/716/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.

Direttiva 87/405/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.

Direttiva 87/416/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 luglio 1987 che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati memri relativa al tenore di piombo nella benzina.

Direttiva 88/180/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

Direttiva 88/181/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/5z38/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba

Direttiva 89/514/CEE

Direttiva del Consiglio del 2 agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagl escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici.

INQUINAMENTO DELLE ACQUE E SCARICHI NELL'AMBIENTE

DI SOSTANZE PERICOLOSE

Direttiva 73/405/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 novembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi anionici.

Direttiva 76/464/CEE

Direttiva del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita'.

Direttiva 78/176/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 febbraio 1978 relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

Direttiva 78/659/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1978 sulla qualita' delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

Direttiva 79/923/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 ottobre 1979 relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura.

Direttiva 80/689/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1979 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Direttiva 80/777/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Direttiva 82/176/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1982 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

Direttiva 82/242/CEE

Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva 73/404/CEE.

Direttiva 82/243/CEE

Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 che modifica la direttiva 73/405/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi anionici.

Direttiva 82/883/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982 relativa alle modalita' di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio.

Direttiva 83/29/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1983 che modifica la direttiva 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

Direttiva 83/513/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 settembre 1983 cocernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di cambio.

Direttiva 84/156/CEE

Direttiva del Consiglio dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

Direttiva 84/491/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 ottobre 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano.

Direttiva 86/94/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.

Direttiva 86/278/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Direttiva 88/347/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1988 che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE.

Direttiva 894289/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 giugno 1989 che fissa le modalita' di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

 

ALLEGATO C

(Articolo 3, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE

SCAMBI INTRACOMUNITARI DI ANIMALI

1) Brucellosi e leucosi

Direttiva 79/109/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la brucellosi.

Direttiva 79/111/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi e che proroga talune deroghe in materia di brucellosi, tubercolosi e peste suina accordate alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito.

Direttiva 80/219/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi e la brucellosi.

Direttiva 80/1274/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1980 che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e la direttiva 80/217/CEE che stabilisce le misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

Direttiva 88/406/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina e che abroga la direttiva 80/1102/CEE.

2) Afta epizootica

Direttiva 82/893/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1982 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.

Direttiva 83/646/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.

Direttiva 84/336/CEE

Direttiva del Consiglio del 19 giugno che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.

Direttiva 85/511/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1985 che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

3) Peste suina

Direttiva 80/1098/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica.

Direttiva 85/586/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante adeguamente tecnico delle direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE e 80/1095/CEE relative al settore veterinario, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.

Direttiva 87/489/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 settembre 1987 recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative alla peste suina.

SCAMBI INTRACOMUNITARI DI CARNI

Direttiva 83/90/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 85/323/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 86/325/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 86/587/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1986 che modifica l'allegato I della direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 88/288/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 88/657/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988 che fissa irequisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE.

Direttiva 80/1099/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica.

SCAMBI INTRACOMUNITARI E CON PAESI TERZI DI SPERMA BOVINO

Direttiva 88/407/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988 che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

SCAMBI CON I PAESI TERZI DI ANIMALI O CARNI

Direttiva 83/91/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi e la direttivas 77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

Direttiva 87/64/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 dicembre 1986 che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.

Direttiva 88/289/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.

ADDITIVI PER MANGIMI

Direttiva 70/524/CEE

Direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 73/103/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 aprile 1973 che modifica la direttiva del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 75/296/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 84/587/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 novembre 1984 che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 86/299/CEE

Quarta direttiva della Commissione del 3 giugno 1986 che modifica l'allegato della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alla fissazione di quantita' massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali.

Direttiva 87/238/CEE

Direttiva del Consiglio del 1> aprile 1987 che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 87/153/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 febbraio 1987 che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 87/519/CEE

Direttiva del Consiglio del 19 ottobre 1987 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

AGRICOLTURA DI MONTAGNA E STRUTTURE AGRICOLE

Direttiva 82/786/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 novembre 1982 che modifica la direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Direttiva 84/140/CEE

Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1984 che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture agricole.

VEICOLI STRADALI

Direttiva 88/218/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1988 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

Direttiva 89/338/CEE

Direttiva del 27 aprile 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche

tecniche di taluni veicoli industriali

GENERATORI DI CALORE

Direttiva 78/170/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1978 concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o gia' esistenti, nonche' l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.

Direttiva 82/885/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1982 che modifica la direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o gia' esistenti, nonche' l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.

APPARECCHI FUNZIONANTI CON COMBUSTIBILI GASSOSI

Direttiva 84/530/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, ai dispositivi di sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti apparecchi ed ai metodi di controllo di questi ultimi.

Direttiva 84/531/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi e destinati alla produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario.

 

Legge 428 del 29 dicembre 1990

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990).

Vigente al: 13-12-2014

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive della Comunita' economica europea comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.((2))

-------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992".

ART. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici criteri e principi direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le Amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono;

b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria fino a lire 100 milioni, dell'ammenda fino a lire 100 milioni, dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Di norma sara' comminata la pena dell'arresto o dell'ammenda. La pena dell'ammenda sara' comminataper le infrazioni formali, la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave ovvero a danno l'interesse protetto;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attivita' ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti dello stretto necessario per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti Amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.

ART. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).

1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

Art. 4

(Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione)

 

1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, e' autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunita' economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto,((d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) provvedimenti amministrativi ((relativi alle modalita' tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza,)) direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO I
PROFESSIONI.

ART. 5.

(Professione di architetto: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consigloi 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE deve avvenire in modo da assicurare:

a) il riconoscimento da parte dello Stato italiano dei diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati membri delle Comunita' europee agli effetti dello svolgimento di attivita' nel settore dell'architettura;

b) l'esercizio effettivo in ambito comunitario del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ferme restando le disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attivita' sopra indicate da parte di persone in possesso di titolo professionale idoneo in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanare a norma della presente legge;

c) la conformita' alle direttive per quanto concerne la disciplina dell'iscrizione all'albo, dell'esercizio dell'attivita' in regime di libera prestazione dei servizi e del controllo sull'attivita', conferendo tali attribuzioni agli ordini professionali;

d) il promovimento, da parte degli stessi ordini, delle opportune iniziative al fine di fornire ai cittadini degli altri Stati membri le conoscenze linguistiche, di legislazione e deontologiche, necessarie all'esercizio della professione.

ART. 6.

(Medici specialisti: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE dovra' comunque assicurare che:

a) siano individuate le incompatibilita' per coloro che frequentano i corsi di specializzazione;

b) sia esclusa qualsiasi possibilita' di trasformazione del rapporto di formazione specialistica in rapporto di lavoro subordinato;

c) la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione si svolga a tempo pieno con l'impegno di orario di servizio, salva la possibilita' di usufruire, senza ulteriori oneri finanziari per lo Stato, di periodi di studio equipollenti svolti in strutture sanitarie di altri Stati membri delle Comunita' europee fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

d) le strutture universitarie e quelle collegate con le universita' mediante lo strumento convenzionale rispondano a parametri oggettivi di idoneita' ai compiti didattici, di ricerca e assistenziali, necessari per una formazione professionale tecnico-pratica di livello adeguato a quello richiesto dalla direttiva;

e) la tipologia e la durata delle scuole di specializzazione siano comune a due o piu' Stati membri;

f) la distribuzione delle borse per l'attivazione di posti di medico in formazione spcialistica sia caratterizzata da criteri di programmazione generale, nazionale e regionale, delle esigenze di formazione nei vari settori assistenziali, stabiliti d'intesa fra il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanita';

g) nella scuole di specializzazione sia prevista una riserva di posti, nell'ambito della dotazione ordinaria, a favore dei medici dell'Amministrazione militare e dei medici provenienti dai Paesi in via di sviluppo, purche' abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di ammissione previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento che sara' annualmente integrato per i corrispondenti importi mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura.

ART. 7.

(Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti contabili: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/253/CEE deve avvenire in conformita' ai seguenti principi:

a) abilitare al controllo legale dei bilanci e dei bilanci consolidati le persone fisiche che soddisfino almeno ai requisiti, previsti dalla direttiva, in tema di onorabilita', qualificazione e idoneita' professionale;

b) abilitare le societa' di revisione che soddisfino almeno ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva;

c) disciplinare la responsabilita' anche di carattere penale delle persone fisiche abilitate al controllo legale dei bilanci e dei loro dipendenti, anche attraverso l'eventuale estensione dell'applicabilita' delle disposizioni penali di cui agli articoli da 14 a 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.

136.

ART. 8.

(Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/48/CEE deve avvenire in modo da assicurare:

a) l'indicazione dei parametri di riferimento per la determinazione, in misura possibilmente completa e comunque successivamente integrabile, delle attivita' professionali contemplate dalla direttiva nonche' dei requisiti e delle condizioni richiesti dall'ordinamento giuridico nazionale per il loro esercizio;

b) il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva per il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'esercizio delle corrispondenti attivita' professionali da parte dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunita' europee, dei titoli di formazione che risultino conformi al sistema delineato dalla direttiva stessa;

c) la possibilita', per i cittadini degli Stati membri la cui formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti di durata inferiore di almeno un anno a quella prescritta dal vigente ordinamento italiano, di completare la formazione stessa comprovando un periodo di esperienza professionale determinato nella misura strettamente necessaria a garantire un livello corrispondente alla formazione richiesta dalle norme interne;

d) la facolta', per i cittadini degli altri Stati membri la cui formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti sostanzialmente diversa quanto al suo contenuto ovvero quanto alle concrete attivita' o prestazioni cui da' accesso rispetto alla disciplina vigente in Italia, di scegliere - ai fini dell'adeguamento alla disciplina stessa - tra un tirocinio di adattamento, per una durata determinata, ed una prova attitudinale, ambedue da valutare dalle autorita' competenti;

e) l'esatta indicazione delle attivita' professionali il cui accesso, da parte dei cittadini degli Stati membri, sia condizionato al superamento di una prova attitudinale, allorche' l'esercizio di dette attivita' richieda una precisa conoscenza del diritto italiano e la consulenza, e/o l'assistenza, per quanto riguarda il diritto italiano costituisca elemento essenziale e costante delle attivita' stesse;

f) le forme ed i termini per l'esame dei titoli addotti dagli interessati per l'iscrizione - ove prescritta - agli albi, ruoli od elenchi delle persone abilitate all'esercizio delle attivita' consid- erate, per la designazione ai competenti organi comunitari delle autorita' italiane all'uopo delegate, nonche' per le prescritte comunicazioni agli organi stessi.

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 ))

ART. 10.

(Sedi farmaceutiche).

1. I cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'ammissione ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui all'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

ART. 11.

(Attivita' professionali nel settore del turismo).

1. Il tredicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' sostituito dal seguente:

"Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani".

2. Il decimo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' sostituito dal seguente:

"Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunita' europee l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO II
ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 12

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))

Art. 13

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))

ART. 14.

(Autotrasportatori).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 74/562/CEE, modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio 89/438/CEE, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunita' europee per svolgere, sul territorio nazionale, le attivita', anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorita' ed organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunita' europee.

3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri delle Comunita' europee, le autorita' e gli organismi di cui al comma 2.

ART. 15.

(Agenti commerciali indipendenti: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/653/CEE differira' al 1› gennaio 1993 l'entrata in vigore della disciplina che sara' dettata in applicazione degli articoli 17 e 18 della direttiva e al 1› gennaio 1994 l'applicazione dell'intera normativa ai rapporti gia' in corso alla data del 1› gennaio 1990.

ART. 16.

(Attivita' economiche varie: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE dovra':

a) prevedere che, ove sia richiesto ai cittadini italiani il possesso della specifica formazione professionale per l'espletamento, anche in qualita' di salariati, delle attivita' contemplate dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/368/CEE, dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/369/CEE e dagli articoli 2 e 3 della direttiva del Consiglio 82/470/CEE, l'attestazione atta a garantire che i cittadini beneficiari di altri Stati membri siano in possesso di conoscenze professionali equivalenti debba essere accettata se proveniente da un'autorita' competente di detti Stati;

b) prevedere che, ove non sia richiesta la specifica formazione prevista dalla lettera a), vengano stabilite misure atte a far riconoscere come condizione sufficente all'esercizio, sul territorio della Repubblica, delle attivita' anzidette l'espletamento delle medesime nel paese comunitario d'origine o provenienza per un periodo di ragionevole durata e non interrotto da tempo eccessivo;

c) assicurare l'equivalenza tra i cittadini italiani e quelli d'altri Stati membri per quanto attiene alle condizioni di esercizio delle attivita' in questione, anche con riferimento alle garanzie finanziarie richieste.

ART. 17.

(Gruppo europeo di interesse economico).

1. Il Governo della Repubblica e' delegato, a norma dell'articolo 1, ad emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti legislativi, le norme necessarie per dare applicazione al regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, nel rispetto dei seguenti principi:

a) individuazione degli strumenti e definizione delle modalita' concernenti l'iscrizione, il deposito e la pubblicita' degli atti e delle indicazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 10 del citato regolamento, in modo da assicurare la pubblicita' delle vicende del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) a protezione dei terzi attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di societa' e nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento;

b) previsione nei confronti degli amministratori e dei liquidatori del GEIE della applicabilita' delle disposizioni penali di cui agli articoli 2621, n. 1), 2622, 2624 e 2625 del codice civile, nonche' delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile per la violazione degli obblighi concernenti la pubblicita' o le indicazioni obbligatorie derivanti dagli articoli 7, 8, 10 e 25 del predetto regolamento;

c) previsione delle opportune disposizioni in materia di forma del contratto, tenuta della contabilita', liquidazione e relativo procedimento, esclusione di diritto del membro, scioglimento per fallimento del GEIE, nel rispetto delle disposizioni vigenti nelle materie medesime in tema di societa', nonche' equiparazione del GEIE ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi, ai fini della partecipazione a gare e trattative private per lavori pubblici o forniture pubbliche e dello svolgimento del successivo rapporto;

d) previsione della possibilita' di affidare l'amministrazione del GEIE a una persona giuridica, assicurando in tale ipotesi la necessaria disciplina di garanzia a tutela dei terzi;

e) adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per il coordinato adattamento al sistema vigente della disciplina del GEIE - recata dal citato regolamento e dalle disposizioni dettate per la sua applicazione - in funzione dell'ampliamento del ricorso all'istituto e della sua capacita' operativa nell'ambito della Comunita' economica europea;

f) previsione che la spesa delle operazioni attinenti alla pubblicita' del GEIE sia a carico dei richiedenti nei limiti del costo amministrativo delle operazioni stesse;

g) adozione delle disposizioni necessarie per la disciplina fiscale del GEIE e previsione della imputazione del relativo reddito a ciascun partecipante in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione, sia agli effetti dell'imposta personale sui redditi sia agli effetti dell'imposta lo- cale sui redditi;

h) armonizzazione del regime fiscale dei conferimenti nel GEIEI con il sistema fiscale nazionale e degli altri paesi della Comunita' economica europea.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO III
CREDITIO E RISPARMIO

ART. 18.

(Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti fianziari e pubblicita' dei documenti contabili delle succursali: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aderenza delle norme al principio secondo il quale il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto profitti e perdite e dall'allegato informativo integrativo deve fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di:

1) garantire, anche attraverso adeguate modalita' di tenuta dei conti, un'informazione orientata alla tutela, oltre che dei soci e dei terzi, dei creditori depositanti, dei debitori e del pubblico in genere e perseguire condizioni di equita' concorrenziale e di compatibilita' dei bilanci all'interno della Comunita' economica europea;

2) assicurare la salvaguardia dell'integrita' patrimoniale e della stabilita' degli intermediari anche mediante la previsione di regole di valutazione improntate a particolare prudenza, volte al fine di conservare la fiducia del pubblico;

3) tener conto dei riflessi sugli istituti di vigilanza creditizia oggetto di armonizzazione minima nella Comunita' economica europea;

b) la normativa dovra' assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle disposizioni tributarie da quelle dettate in attuazione della direttiva, prevede- ndo comunque che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;

c) applicazione della disciplina di attuazione delle direttive, indipendentemente dalla forma giuridica, agli enti creditizi ed alle imprese che svolgono in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attivita' di raccolta o di collocamento di pubblico risparmio o attivita' finanziaria, o ad essa assimilabile come definita dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa consista nella detenzione in via esclusiva o principale di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria;

d) individuazione, anche ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2), lettera e), della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dei legami tra le imprese che svolgono le attivita' di cui alla lettera c) del presente comma, ai fini della determinazione dell'area di consolidamento e dei soggetti tenuti a redigere e pubblicare il bilancio consolidato, inserendo nell'area di consolidamento le societa' che svolgono servizi ausiliari all'attivita' indicata nella stessa lettera c) e prevedendo criteri di consolidamento con riferimento anche agli articoli 32 e 33 della direttiva del Consiglio 83/349/CEE;

e) statuizione, fino all'attuazione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, di modalita' omogenee di pubblicita' dei bilanci di esercizio e consolidati degli enti creditizi e delle imprese finanziarie di cui alla lettera c);

f) attuazione, in particolare per quanto attiene al recepimento della direttiva del Consiglio 89/117/CEE, dei seguenti obblighi e relative procedure di vigilanza:

1) le succursali operanti in Italia degli enti e delle imprese di cui alla lettera c), aventi sede legale all'estero, siano tenute alla pubblicazione di copia del bilancio di esercizio del soggetto di appartenenza e, ove redatto, del bilancio consolidato, se ne sia obbligatoria la redazione, entrambi compilati e controllati secondo le modalita' previste dalla legislazione dello Stato in cui l'ente creditizio o l'impresa finanziaria hanno sede legale e corredati dalle rispettive relazioni di gestione e di controllo;

2) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio possa richiedere, indicandone criteri e modalita', la pubblicazione di ulteriori informazioni o di un bilancio separato alle succursali di enti creditizi e imprese finanziarie aventi sede legale fuori dalle Comunita' europee, qualora non ricorra il presupposto che il bilancio di questi ultimi sia stato redatto conformemente alla direttiva del Consiglio 86/635/CEE, o in modo equivalente, e che sussistano condizioni di reciprocita';

3) il Comitato predetto possa determinare i criteri in base ai quali dovra' essere effettuata la valutazione dell'equivalenza dei bilanci;

4) la copia dei bilanci di cui al numero 1), da compilarsi in lingua italiana, debba essere confermata da chi rappresenta stabilmente l'ente creditizio o l'impresa finanziaria nel territorio dello Stato, prevedono opportune cautele;

5) la pubblicazione possa essere effettuata da almeno una delle succursali insediate in Italia, secondo modalita' da determinarsi coerentemente con la disciplina degli enti creditizi e delle imprese finanziarie italiane;

6) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio eserciti i poteri di cui ai numeri 2) e 3) in quanto non diversamente disposto dalle norme relative alle societa' di intermediazione mobiliare e comunque in armonia con esse.

2. I poteri conferiti al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e alla Banca d'Italia in materia di bilanci d'esercizio dall'articolo 32, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938 n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, si riferiscono anche alle imprese finanziarie indicate nel comma 1 e alla materia dei bilanci consolidati. Tali poteri potranno essere esercitati per il recepimento delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE e, successivamente, per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi di quella comunitaria.

ART. 19.

(Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 97/345/CEE e, per le parti non attuate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, delle direttive del Consiglio 79/279/CEE e 80/390/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) sara' previsto:

1) che i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa pongano a disposizione del pubblico i bilanci consolidati e non consolidati che essi redigono;

2) che le disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio 79/279/CEe non si applichino ai valori mobiliari emessi dagli Stati membri delle Comunita' europee e dai loro enti locali;

3) che il Ministro del tesoro, con propri decreti, disciplini la quotazione dei titoli emessi da Stati, loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalita' di ammissione, nonche' gli obblighi da essa derivanti;

b) sara' attribuito alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa il potere di stabilire con regolamento:

1) salvo quanto previsto alla lettera a) e limitandoli al minimo consentito dalle direttive, gli obblighi di informazione, ivi compreso quello di redigere e pubblicare un prospetto informativo, ed i requisiti per l'ammissione alla quotazione relativamente alle obbligazioni garantite dallo Stato ed agli altri titoli, per i quali la legge prevede la quotazione di diritto, determinando tali requisiti al solo fine di assicurare un regolare andamento del mercato di tali titoli e fissando le relative procedure con il potere di sospendere o revocare tale quotazione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio;

2) gli obblighi di informazione piu' severi o supplementari rispetto a quelli elencati negli schemi C e D della direttiva del Consiglio 79/279/CEE per i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa;

3) i modi, i termini ed eventualmente la lingua, oltre quella italiana, in cui i soggetti che emettono titoli quotati in borsa, anche diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, devono porre a disposizione del pubblico i documenti e le informazioni di cui al numero 2) ed agli schemi C e D della suddetta direttiva;

c) sara' attribuito alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa il potere di stabilire, con regolamento da adottare d'intesa con gli organi di vigilanza previsti dalla legge, in quali casi, ricorrendo il pericolo che dalla diffusione della notizia possa derivare un danno grave e ingiustificato all'emittente o ad interessi pubblici essenziali, la stessa Commissione abbia facolta' di accordare deroghe di carattere generale e dispense speciali agli obblighi di informazione di cui ai numeri 2) e 3) della lettera b).

ART. 20.

(Variazioni nelle partecipazioni rilevanti in

societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/627/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) obbligo di comunicazione tempestiva alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e alle societa' partecipate delle variazioni intervenute rispetto ad una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, detenuta in societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati;

b) determinazione delle soglie delle partecipazioni di cui alla lettera a) e delle relative variazioni, con attribuzione al Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, del potere di modificarne le relative entita';

c) obbligo di informazione al pubblico, entro breve termine, da parte delle societa' che ricevono la comunicazione di cui alla lettera a) e, in caso di inosservanza, potere della Commissione nazionale per le societa' e la borsa di provvedere a spese della societa' inadempiente;

d) estensione delle informazioni di cui alla lettera c) anche alle partecipazioni note o rilevate all'entrata in vigore del decreto legislativo;

e) disciplina, con regolamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa da emanarsi d'intesa con le Autorita' di vigilanza competenti per legge, del potere di concedere eccezionalmente dispense dagli obblighi di informazione;

f) integrale e puntuale recepimento dell'articolo 7 della direttiva per il computo dei diritti di voto ai fini degli obblighi di comunicazione.

ART. 21.

(Pubblicazione del prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/298/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) previsione che qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante un'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio assicuri trasparenza e correttezza dell'informazione sulla base dei criteri di massima stabiliti dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa;

b) previsione che la Commissione nazionale per le societa' e la borsa richieda che l'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari, cui l'offerta si riferisce, sia certificato da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

c) riconoscimento del prospetto informativo approvato dall'autorita' competente di un altro Stato membro;

d) conferma dell'esclusione gia' prevista dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, per i valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato e per i titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

ART. 22.

(Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/611/CEE e 88/220/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) introduzione dei fondi comuni di natura statutaria, costituiti sotto froma di societa' per azioni a capitale variabile, e sottoposizione degli stessi ad una disciplina conforme ai principi contenuti nella legge 23 marzo 1983, n. 77, per quanto riguarda il grado di tutela del risparmiatore e, in quanto compatibili, per quanto attiene al sistema e agli organi di controllo pubblico;

b) soppressione del divieto di negoziare valori mobiliari oltre i termini della liquidazione mensile di borsa e di operare a premio e a riporto, e attribuzione alla Banca d'Italia del potere di limitare la tipologia delle operazioni e dei contratti che le societa' possono porre in essere nell'esercizio dell'attivita' di gestione, con provvedimento motivato, in relazione all'andamento del mercato e alla necessita' di garantire la stabilita' degli intermediari;

c) attribuzione alle autorita' preposte alla vigilanza della facolta' di fissare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77, i limiti di investimento in valori mobiliari dello stesso emittente entro la misura massima prevista dalla direttiva anche con riferimento all'acquisto di quote di fondi collegati;

d) sostituzione del prospetto trimestrale di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77, con una relazione semestrale;

e) innalzamento del limite di indebitamento dal 5 fino al 10 per cento del patrimonio del fondo ed introduzione del principio della temporaneita' dello stesso, secondo criteri stabiliti dalla Banca d'Italia;

f) attribuzione al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, del potere di constatare con decisione motivata la non confermita' alle disposizioni della direttiva di singoli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti nei paesi delle Comunita' europee che intendano collocare in Italia le proprie quote, anche con riferimento alla disciplina delle prestazioni assicurate ai partecipanti;

g) eliminazione del divieto, posto per societa' ed enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, di partecipare a fondi comuni e alla conseguente regolamentazione del regime fiscale;

h) disciplina autorizzatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e disciplina dei controlli conforme al vigente ordinamento, per gli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari non rientranti nell'applicazione delle direttive, con riferimento alle caratteristiche giuridiche ed operative, all'esistenza di adeguate forme di vigilanza nel paese dove essi hanno sede e di una stabile rappresentanza in Italia, alla designazione di un istituto nazionale delegato al regolamento delle operazioni e alla custodia dei beni in Italia;

i) adeguamento della disciplina tributaria dei fondi comuni ai fini della eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione interna e internazionale e della introduzione di procedure idonee a consentire la cognizione di dati e di informazioni necessari all'accertamento.

Art. 23.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))((4))

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993.

ART. 24.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))((4))

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993.

ART. 25.

(Assicurazione per interventi di assistenza: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/641/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) dovranno essere previsti idonei controlli dei mezzi diretti e indiretti quanto a personale e attrezzature, compresa la qualificazione del personale medico, di cui le imprese dispongono nel ramo;

b) anche l'attivita' di assistenza alle persone in difficolta' in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 1 della direttiva sara' sottoposta, nell'ambito del territorio nazionale, al regime attuativo della direttiva del Consiglio 73/239/CEE;

c) saranno concesse le dilazioni previste dagli articoli 16 e 17 della direttiva;

d) per l'imposta sul contratto di assicurazione nel ramo sara' applicata l'aliquota fiscale del 10 per cento.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO IV
ASSICURAZIONI

ART. 26.

(Assicurazione crediti: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/343/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) verra' posto a carico di tutte le imprese che esercitano le assicurazioni del credito l'obbligo di costituire la riserva di compensazione;

b) verra' prescelto il metodo di calcolo della riserva di compensazione indicato al punto D, metodo n. 1, dell'allegato alla direttiva;

c) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, cessera' l'obbligo di integrazione delle riserve tecniche previsto per le assicurazioni del credito dall'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

ART. 27.

(Assicurazione tutela giudiziaria: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/344/CEE dovra' avvenire enl rispetto dei seguenti criteri:

a) sara' previsto che, ove la garanzia della tutela giudiziaria formi oggetto di una parte distinta di una unica polizza, questa, oltre alla indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria, contenga quelle del corrispondente premio;

b) sara' consentito alle imprese di optare o per la gestione sinistri da parte di personale autonomo o da parte di un ufficio liquidazione sinistri gestito da personale autonomo o per la scelta dell'avvocato;

c) verra' previsto l'esonero dall'obbligo di indicare nel contratto la scelta dell'avvocato, quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, della direttiva.

ART. 28.

(Libera prestazione dei servizi in materia di

assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/357/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) saranno definite, in relazione all'articolo 3 della direttiva, regole per una precisa individuazione della situazione di fatto nella quale sia ravvisabile una presenza permanente nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione di altri Stati comunitari operanti in liberta' di servizi;

b) saranno esclusi dalla categoria dei "grandi rischi" i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, di joint ventures e di raggruppamenti temporanei di imprese;

c) saranno esercitate le opzioni previste dall'allegato 1 alla direttiva per un'applicazione flessibile del principio di corrispondenza tra le valute nelle quali sono espresse o realizzabili le attivita' a copertura delle riserve tecniche e le valute dell'obbligazione assicurativa, con particolare riguardo agli investimenti in ECU (European Currency Uniti) da considerare con il massimo favore;

d) sara' stabilito, per le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della Repubblica in liberta' di servizi che stipulino assicurazioni a carattere obbligatorio, l'obbligo di attenersi alle disposizioni della legge italiana che disciplinano l'esercizio di queste assicurazioni, ivi comprese quelle relative all'approvazione delle condizioni di contratto e delle tariffe, laddove previste, ed alla loro comunicazione preventiva e sistematica alle autorita' di controllo nazionali;

e) saranno attribuiti all'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in armonia con quanto previsto dalle leggi 28 novembre 1984, n. 792, e 12 agosto 1982, n. 576, i poteri necessari per esercitare un efficace controllo sui contratti conclusi attraverso l'intervento di mediatori di assicurazione con imprese non stabilite nel territorio della Repubblica, quando detti contratti riguardino la copertura dei rischi ubicati in Italia;

f) saranno introdotte disposizioni relative alla qualificazione tecnica degli amministratori, alla approvazione di statuti, alle condizioni generali e speciali di polizze e di tariffe;

g) potra' essere autorizzato, alle condizioni prescritte dalla direttiva, il trasferimento di tutto o di parte del portafoglio di imprese stabilite nel territorio nazionale ad imprese stabilite in altro Stato diverso da quello della prestazione di servizi, prevede- ndo per l'assicurato la facolta' di recesso;

h) saranno ammesse all'esercizio in liberta' di servizi per le sole assicurazioni di "grandi rischi", cme definiti dall'articolo 5 della direttiva, quando gli stessi sono situati nel territorio della Repubblica, anche le imprese di assicurazione stabilite in altri Stati comunitari che siano presenti in Italia con proprio stabilimento e sara' prevista la stessa possibilita' per i rischi diversi dai "grandi rischi" che rientrino nei rami per i quali tale stabilimento non ha l'autorizzazione;

i) verra' fatto obbligo alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica, che intendano operare in liberta' di servizi nel territorio di altri Stati comunitari, di presentare all'ISVAP un programma dell'attivita' che si propongono di svolgere, attribuendo all'ISVAP il potere di rifiutare, con provvedimento motivato, il rilascio dei certificati e delle attestazioni che siano richiesti dalle autorita' di controllo dello Stato nel quale l'attivita' dovrebbe essere esercitata quando il programma non possa essere approvato;

l) sara' stabilito l'obbligo per le imprese di altri Stati comunitari che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attivita' in

liberta' di servizi per la

assicurazione di rischi diversi dai "grandi rischi", quali definiti dall'articolo 5 della direttiva, di chiedere ed ottenere specifica autotizzazione e di comunicare sistematicamente all'ISVAP le condizioni e le tariffe praticate per tale assicurazione;

m) sara' previsto che l'ISVAP potra' richiedere alle stesse imprese di cui alla lettera l), che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attivita' in liberta' di servizi per l'assicurazione di "grandi rischi", la comunicazione non sistematica delle condizioni e delle tariffe praticate;

n) dovra' essere prescritta la redazione in lingua italiana dei documenti amministrativi o contrattuali che le imprese di altri Stati comunitari dovranno presentare per essere ammesse a svolgere attivita' assicurativa nel territorio della Repubblica, o che saranno da esse posti in essere nell'esercizio di tale attivita';

o) verranno definite le misure che l'ISVAP potra' adottare nei confronti di imprese di altri Stati comunitari che operino irregolarmente nel territorio della Repubblica per far cessare le irregolarita' rilevate;

p) verra' prescritto che le imprese operanti nel territorio della Repubblica in liberta' di servizi redigano, al verificarsi delle condizioni e nei limiti previsti dalla direttiva, un conto di gestione conforme agli allegati 2A o 2B alla direttiva stessa per le operazioni di assicurazione riguardanti rischi ubicati in Italia;

q) le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della Repubblica in liberta' di servizi dovranno designare un proprio rappresentante, residente o stabilito su tale territorio, esclusivamente per l'adempimento degli obblighi tributari inerenti ai contratti di assicurazione stipulati dall'impresa rappresentata e per la tenuta dei documenti giustificativi occorrenti a provare tali adempimenti;

r) per le imprese stabilite nel territorio della Repubblica la disciplina delle riserve tecniche sara' adeguata a quella vigente negli altri Stati comunitari per quanto concerne le riserve da costituire e le relative modalita' di determinazione, nonche' per quanto riguarda le forme di investimento;

s) la vigente normativa sara' modificata in modo da rendere organica la disciplina dell'attivita' assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere sul territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali sul territorio degli altri Stati membri; cio' avuto riguardo alla tutela della massa degli assicurati e dei danneggiati e alla necessita' di organizzare forme di collaborazione sistematica tra l'ISVAP e gli altri uffici di controllo dei Paesi della Comunita' economica europea prevedendo che l'ISVAP stesso sia dotato di tutti i necessari poteri e disponga di adeguate strutture.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO V
DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 29

(Rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie)

 

1. Il termine quinquennale di decadenza previsto dallarticolo 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed il termine di prescrizione previsto dall'articolo 84 dello stesso testo unico sono ridotti a tre anni.

2. I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti ((, circostanza che non puo' essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni)).

3. L'articolo 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, covertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e' applicabile quando i tributi riscossi non rilevando per l'ordinamento comunitario.

4. La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilita', anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.

5. I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti.

6. Quando la Corte di giustizia delle Comunita' europee dichiara incompatibile con le norme comunitarie una agevlazione od esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia della disposizione che la prevede e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze.

7. La disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando il rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La disposizione contenuta nel comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 30.

(Modificazioni al regime IVA delle prestazioni mediche e

paramediche).

1. Il numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"18) le prestazioni mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;".

ART. 31.

(Esenzione IVA per le importazioni di campioni gratuiti di modico valore).

1. La lettera b) dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:

"b) le importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli, nonche' le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;".

ART. 32.

(Imposta di consumo sulle banane).

1. L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e le farine di banane, istituita con l'articolo 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, e' soppressa.

ART. 33.

(Imposte di fabbricazione sullo spirito contenuto nel rhum).

1. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) prevista dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, e prorogata fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica ache allo spirito contenuto nel rhum, come definito dal regolamento CEE n. 1576/89 del Consiglio.

ART. 34.

(Modifiche al regime fiscale degli spiriti.

Cauzione).

1. L'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e' sostituito dal seguente:

"Art. 5. - 1. Gli importatori dai Paesi appartenenti alle Comunita' europee e dai Paesi terzi, individuati ai sensi del comma 7, di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi, possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione.

2. L'autorizzazione e' subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare, mediante applicazione della aliquota della sovrimposta di confine vigente al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi.

3. E' conservata la facolta' di concedere l'esonero dalla prestazione della cauzione di cui all'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

4. La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato.

5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni.

7. Sulla base degli specifici accordi conclusi con l'Italia in materia di mutua assistenza amministrativa o di quelli conclusi con le Comunita' europee in materia di associazione o di cooperazione, il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, i Paesi terzi alle Comunita' europee ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo".

ART. 35.

(Applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio sulle merci contraffatte).

1. Per l'applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, le disposizioni del regolamento medesimo sono in- tegrate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Competente a ricevere le domande di sospensione della immissione in libera pratica di merci contraffatte, ai sensi del citato regolamento, e' la Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, che provvede sentito, ove necessario, un apposito Comitato istituito a norma del comma 3.

3. Il Comitato e' composto da tre funzionari del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che lo presiede, e da tre funzionari designati, rispettivamente, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

4. La decisione di accoglimento e' trasmessa alle dogane indicate nella domanda, che la eseguono con le forme e modalita' previste dal predetto regolamento; trascorsi dieci giorni lavorativi dalla sospensione della immissione in libera pratica, le merci vengono comunque svincolate se la dogana non riceve formale comunicazione della avvenuta presentazione del ricorso di merito alla competente Autorita' giudiziaria o di misure conservative da questa adottate.

5. Il richiedente e' responsabile per ogni eventuale danno arrecato all'importatore e a terzi ed e' tenuto a prestare cauzione a parziale copertura dei danni medesime. E' altresi' tenuto ad anticipare le spese di procedura ed a corrispondere le eventuali spese di magazzinaggio.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze emana, con proprio decreto, le opportune, ulteriori disposizioni per l'applicazione delle norme del citato regolamento e delle norme di cui al presente articolo, anche al fine della verifica e dell'eventuale accertamento della contraffazione delle merci dichiarate per la immissione in libera pratica.

ART. 36.

(Importazione dei beni che non hanno fruito di sgravio all'esportazione).

1. Per le importazioni da altro Stato membro delle Comunita' europee, quando i beni importati non hanno fruito di sgravio nello Stato membro di provenienza e non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della franchigia all'importazione, l'imposta e' applicata tenendo conto dell'analoga imposta pagata nello Stato membro ed ancora inglobata nel valore dei bei stessi al momento dell'importazione.

2. L'imposta ancora inglobata e' costituita:

a) dall'intero importo dell'imposta versata nello Stato membro di esportazione, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del bene risulti superiore rispetto al relativo prezzo di acquisto;

b) dall'importo dell'imposto versata nello Stato membro di esportazione, ridotta di una percentuale pari a quella della diminuzione di valore accertata in dogana, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del bene risulti inferiore rispetto al relativo prezzo d'acquisto.

3. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 2 e' escluso dalla base imponibile ed e' detratto dall'imposta dovuta all'importazione.

4. L'importatore deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta nel Paese comunitario d'esportazione relativa all'ultima transazione ivi avvenuta, soggetta ad imposta.

ART. 37.

(Imposta di bollo).

1. Il numero 15 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro- forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi resituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE".

ART. 38.

(Attuazione della direttiva del Consiglio 861

560/CEE sui rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi non residenti in Stati membri della

Comunita' economica europea).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

"La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocita', anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunita' economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attivita'".

2. Nel secondo comma dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "Ai rimborsi previsti nel comma precedente" sono sostituite con le parole: "Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo".

ART. 39.

(Attuazione della direttiva del Consiglio 84/386/CEE

sull'applicazione dell'IVA sulla locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto).

1. Le lettere d) ed e) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituite dalla seguente:

"d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea".

2. Le lettere f) e g) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, diventano, rispettivamente, lettere e) ed f).

ART. 40.

(Riconoscimento della natura privilegiata dei crediti CECA).

1. Dopo l'articolo 2783 del codice civile e' inserito il seguente:

"Art. 2783-bis - (Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio). - I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, nonche' dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto".

2. L'articolo 2783-bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano gia' stati fatti valere, purche' la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso.

3. I titolari dei crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore dell'articolo 2783-bis del codice civile, possono contestare l'esistenza o l'ammontare o la prelazione dei crediti che, per effetto dello stesso articolo, vengano anteposti ai loro crediti proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di

procedura civile, fino alla distribuzione della somma

ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VI
TUTELA DEI CONSUMATORI

ART. 41.

(Divieto della pubblicita' ingannevole: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/450/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) prevedere la competenza di una Autorita' garante sia per la sospensione che per il divieto della pubblicita' ingannevole che per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione degli effetti;

b) prevedere la legittimazione ad adire l'Autorita' da parte dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' degli altri soggetti pubblici interessati anche su denuncia del pubblico;

c) prevedere il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni defini- tive adottate dall'Autorita' avanti il giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione esclusiva;

d) garantire l'osservanza dei provvedimenti dell'Autorita' prevedendo l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a cinque milioni in caso di inotemperanza dell'operatore pubblicitario ed adeguante sanzioni amministrative a carico del proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che non permette l'identificazione dell'operatore;

e) valorizzazione gli organismi volontari ed autonomi di autodisciplina e la loro funzione preventiva prevedendo la sospensione della procedura avanti l'Autorita' per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ricorso avanti l'organo di autodisciplina;

f) regolare la pubblicita' comparativa fissandone i limiti di ammissibilita', con esclusione di ogni forma di pubblicita' ingannevole o sleale;

g) riordinare le vigenti disposizioni relative alla pubblicita' di particolari categorie di prodotti;

h) prevedere che in via regolamentare siano emanate disposizioni rel- ative alla pubblicita' di alcune categorie di prodotti o a particolari modalita' di vendita e promozione, che non siano gia' oggetto di disciplina normativa;

i) fare salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile.

ART. 42.

(Attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE avverra' nel rispetto dei seguenti principi:

a) le garanzie previste dalla disciplina dettata dalla direttiva saranno estese ad altre vendite negoziate fuori dei locali commerciali, quali le vendite in area pubblica o aperta al pubblico stipulate mediante sottoscrizione di nota d'ordine; quelle effettuate per televisione o per mezzo di altri strumenti audiovisivi; quelle concluse in base a cataloghi del commerciante, anche se il consumatore ha avuto modo di consultarli senza la presenza d'un rappresentante del commerciante; quelle stipulate durante una visita dell'operatore commerciale, anche se avvenuta su espressa richiesta del consumatore;

b) per tutte le controversie civili derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo sara' prevista la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del conusmatore se ubicati nel territorio dello Stato.

ART. 43.

(Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute e la sicurezza: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/357/CEE dovra' prevedere il divieto di fabbricazione, commercializzazione, esportazione ed importazione dei prodotti considerati dalle disposizioni comunitarie e disciplinera' le forme di controllo sull'osservanza del divieto.

ART. 44.

(Prezzi dei prodotti: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/314/CEE e 88/315/CEE avverra' in base al criterio di estendere, per i prezzi dei prodotti alimentari, l'obbligo di indicare anche il prezzo per unita' di misura a tutti i prodotti preconfezionati in quantita' prestabilite, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla predetta direttiva del Consiglio 88/315/CEE e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 45.

(Etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/395/CEE e 89/396/CEE avverra' nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le disposizioni gia' dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, saranno adeguate per tener conto della normativa sopravvenuta in materia di produzione, commercio, controllo e vigilanza sui prodotti alimentari, eliminando il riferimento ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, abrogando espressamente le disposizioni in contrasto con quelle introdotte in attuazione delle direttive ed abrogando o modificando quelle che siano in contrasto col principio della libera circolazione delle merci;

b) il significato dei termini menzionati nelle direttive sara' precisato in quanto necessario per una maggiore tutela del consumatore;

c) le normative concernenti lotti o partite di prodotti saranno coor- dinate allo scopo di prevedere regole uniche per tutte le finalita'; ai fini dei controlli comunitari, se necessario, le modalita' di determinazione o individuazione del lotto verranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 46

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 ))

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VII
LAVORO

ART. 47.

(Trasferimenti di azienda).

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita' produttive interessate, nonche' ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente piu' rappresentativi e puo' essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.(11a)

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.(7)

4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675;

b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attivita'.

((b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;

b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti)).

5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi' prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto i in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L.9 settembre 1997, n. 292, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 1997, n. 388 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli obblighi informativi previsti dal comma 1 del presente articolo e dalla contrattazione collettiva sono assolti entro novanta giorni dalla cessione dell'azienda bancaria in crisi.

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2001.

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AGGIORNAMENTO (11a)

Il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39 come modificato dal D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166 ha disposto (con l'art. 5, comma 2-ter) che nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo del suddetto D.L. 347/2003, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i termini [. . .] di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'.

ART. 48.

(Insolvenza dei datori di lavoro: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/987/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, nei casi di datori di lavoro soggetti alle procedure ivi previste, nonche' alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modifiche, anche al fine del pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:

1) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle suddette procedure;

2) la data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa;

b) previsione di un limite all'ammontare dei predetti crediti di lavoro di cui il Fondo puo' effettuare il pagamento;

c) previsione, per il finanziamento di detto intervento, di un aumento del contributo posto a carico dei datori dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297;

d) nel caso di omissione, totale o parziale, del versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e di sopravvenuta prescrizione, sara' prevista la possibilita' per il lavoratore interessato di richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria, qualora il datore di lavoro non abbia provveduto alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'azione giudiziaria, il riconoscimento ai fini del diritto e della misura della prestazione dei contributi omessi o prescritti, osservati gli obblighi di prova previsti dal citato articolo 13;

e) previsione dell'azione di regresso da parte dell'istituto di previdenza e assistenza obbligatoria nei confronti del datore di lavoro inadempiente;

f) previsione di un sistema finalizzato a garantire le prestazioni pensionistiche comprese quelle per i superstiti previste dalle forme di previdenza complementare, qualora le dette prestazioni non possano essere erogate in conseguenza dell'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro dei relativi contributi;

g) l'attuazione della direttiva non dovra' comportare oneri a carico del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato.

ART. 49.

(Protezione dei lavoratori: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/364/CEE dovra' attenrsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la riconduzione alle disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e quelle di attuazione di altre direttive in materia, per quanto riguarda il campo, di applicazione, i soggetti tutelati, gli obblighi generali e particolari;

b) prevedere, nei casi di deroga consentiti dalla direttiva, anche un sistema di autorizzazioni individuali, al fine di assicurare che le precauzioni prese dai datori di lavoro garantiscano al massimo grado la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VIII
PRODOTTI ALIMENTARI.

ART. 50.

(Requisiti dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti

destinati a venire a contatto con gli alimenti: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/388/CEE, 89/109/CEE e 89/398/CEE dovra':

a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana nel rispetto delle scadenze e dei divieti stabiliti;

b) stabilire efficaci misure per i controlli alla produzione e alla vendita;

c) assicurare l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione;

d) prevedere, ove necessario, l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;

e) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate in via regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 51.

(Norme sulla commercializzazione del miele).

1. Alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, sono apportate le modifiche seguenti:

a) il secondo comma dell'articolo 3 e' sostituito dai seguenti:

"Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari".

La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli extracomunitari".

I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo Paese devono riportare l'indicazione: "Miele extracomunitario".

Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comnitaria, va incaricato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 6, terzo comma";

b) il terzo comma dell'articolo 3 e' soppresso;

c) nel primo comma dell'articolo 5 il termine "concerto" e' sostituito con il termine "intesa";

d) nel primo comma dell'articolo 6 le parole "a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283" sono soppresse;

e) la lettera d) del terzo comma dell'articolo 6 e' soppressa;

f) nel numero 1) del quarto comma dell'articolo 6 dopo le parole "all'origine botanica", sono inserite le parole "millefiori compreso";

g) il numero 3) del quarto comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

"3) l'indicazione "vergine integrale" per il miele prodotto nei Paesi della Comunita', quando non sia sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegge i requisiti chimici, chimicofisici o biologici naturali definiti nel decreto di cui all'articolo 7. Per tale miele e' obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione e al termine minimo di conservazione";

h) il sesto comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

"Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalita' per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipiente di peso netto pari o superiore a 10 kg., e stabilisce inoltre le modalita' per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele.";

i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

"Art. 7 - 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali tipi di miele nazionale, del miele vergine integrale nonche' le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento di eventuali marchi di qualita'".

ART. 52.

(Estratti alimentari).

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, sono soppresse.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO IX
PRODUZIONE INDUSTRIALE.

CAPO IX

PRODUZIONE INDUSTRIALE.

ART. 53.

(Procedura comunitaria di informazione sulle regolamentazioni tecniche).

1. L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2 - (Prodotti esclusi dalla normativa). - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al prodotti cosmetici".

2. Per prodotti agricoli si intendono quelli considerati tali ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della CEE e per prodotti medicinali quelli considerati tali dall'articolo 1 della direttiva del Consiglio 65/65/CEE, come modificato dalla direttiva del Consiglio 87/21/CEE.

3. L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente:

"Art. 9 - (Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche).

- 1. Le regole tecniche non possono essere adottate se non trascorsi tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunita' europee. Se nel termine suddetto la Commissione notifica che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio, la regola stessa non puo' essere adottata se non trascorsi dodici mesi dalla presentazione della proposta suddetta.

2. Se la Commissione notifica l'intervento di presentare al Consiglio, nella materia, una proposta di direttiva o di regolamento il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla comunicazione del progetto alla Commissione.

3. Qualora un progetto di regola tecnica sia oggetto di un parere circostanziato emesso, nel termine di tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, da parte della Commissione, ovvero di osservazioni da parte di uno Stato membro delle Comunita' europee, in quanto scuscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica e' differita di sei mesi, che decorrono dalla comunicazione del progetto.

4. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da ragioni di salute o di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica in questo casi alla Commissione delle Comunita' europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento; a tal fine le amministrazioni interessate comunicano immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il tsto del provvedimento adottato ed i motivi dell'urgenza".

ART. 54.

(Sicurezza dei giocattoli: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/378/CEE dovra':

a) fornire la definizione di "giocattolo";

b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei giocattoli conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;

c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione del giocattolo sul mercato CEE;

d) disciplinare l'apposizione sui giocattoli o sui loro imballaggi, o su entrambi, del marchio "C.E." da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di giocattolo soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;

e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione dei giocattoli.

ART. 55.

(Carrelli semoventi per movimentazione: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/663/CEE e della direttiva della Commissione 89/249/CEE dovra':

a) precisare le modalita' di immissione sul mercato, di messa in servizio e di utilizzazione dei carrelli semoventi e dei trattori;

b) fare salva, compatibilmente con le disposizioni delle direttive da attuare, l'osservanza delle norme concernenti la tutela dell'igiene del lavoro e gli aspetti di sicurezza;

c) prevedere la possibilita' di controlli per sondaggio;

d) indicare i metodi da seguire ai fini della effettuazione delle prove di stabilita', di visibilita' e di funzionamento per i carrelli di movimentazione.

ART. 56.

(Recipienti semplici a pressione: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/404/CEE dovra' assicurare che:

a) si tenga conto dell'esigenza di garantire la protezione delle persone e dei beni nell'utilizzazione dei recipienti semplici a pressione, sempre che cio' non costituisca modifica dei criteri costruttivi;

b) siano definiti i requisiti degli organismi di certificazione, le procedure di autorizzione e i controlli sui medesimi.

ART. 57.

(Cosmetici: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/667/CEE dovra' assicurare che:

a) siano adeguate le disposizioni della legge 11 ottobre 1986, n. 713, all'interpretazione vincolante della direttiva del Consiglio 76/768/CEE resta dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, ferma restando la necessita' di tutelare la salute pubblica;

b) sia ammessa la possibilita' che in aggiunta alle indicazioni in misure legali del sistema metrico, il contenuto nominale dei prodotti cosmetici sia espresso anche in unita' di misura diverse, adottate in altri Paesi;

c) sia demandato a decreti del Ministro della sanita', da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adeguamento delle disposizioni sull'etichettatura dei prodotti cosmetici a eventuali norme comunitarie;

d) sia garantito al Ministero della sanita' e alle regioni un continuo aggiornamento delle notizie sulle sostanze utilizzate nei cosmetici nazionali e d'importazione, anche mediante obbligo per le aziende interessate, di fornire, singolarmente tramite le associazioni di categoria, i relativi dati su supporto magnetico secondo modalita' e caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro della sanita';

e) sia resa obbligatoria la comunicazione della cessazione di attivita' da parte dei produttori e importatori.

ART. 58.

(Prezzi delle specialita' medicinali: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/105/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sia previsto un termine non superiore a sei mesi per l'emanazione di un provvedimento del Comitato interministeriale prezzi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanita', che adegui il metodo di determinazione dei prezzi delle specialita' medicinali ai criteri stabiliti dalla direttiva;

b) siano disciplinate le modalita' del rilascio del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale e le modalita' dell'indicazione del prezzo sulle confezioni del prodotto, nel caso in cui venga riconosciuto al richiedente il diritto di applicare il prezzo, o l'aumento di prezzo dallo stesso proposto, per l'inutile decorso dei termini previsti per la pronuncia dell'autorita' competente;

c) sia individuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte prima - la "pubblicazione appropriata" per la divulgazione delle informazioni da parte delle autorita' competenti, secondo quanto previsto dalla direttiva.

ART. 59.

(Controlli tecnici effettuati nei Paesi membri della Comunita' economica europea)

1. Ai fini della importazione e commercializzazione di prodotti industriali che ai sensi delle leggi vigenti sono sottoposti per motivi di sicurezza a verifica di conformita' a norme e specifiche tecniche, puo' essere riconosciuta la equipollenza di controlli, analisi e prove effettuati in altri Stati membri, idonei a certificare un livello di sicurezza equivalente.

2. Su richiesta dell'importatore e sulla base della documentazione certificatoria del medesimo esibita, il riconoscimento e' disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, nel caso di norme specifiche tecniche ricadenti nella competenza propria di altra amministrazione, del Ministro preposto alla amministrazione medesima.

ART. 60.

(Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

1. L'articolo 15 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e' sostituito dal seguente:

"Art. 15 - 1. In attesa dell'integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 942, il Ministero dei trasporti riconosce la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, purche' assicurino un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dalla legge italiana e vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori autorizzati nei singoli Stati e, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocita', puo' riconoscere la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali di Stati non appartenenti alla Comunita' economica europea, che vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori gia' autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione CEE, purche', in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni".

ART. 61.

(Imballaggi preconfezionati criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/356/CEE dovra' prevedere un congruo termine atto a consentire la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei preimballaggi immessi sul mercato prima della attuazione della direttiva in quantita' nominali non conformi a quelle previste dalla direttiva medesima.

2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/316/CEE dovra' prevedere che sia consentita la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte dei preimballaggi aventi contenuti nominali gia' ammessi a titolo transitorio.

ART. 62.

(Olio di semi)

1. E' soppresso l'obbligo della denaturazione dei sottoprodotti della raffinazione degli oli di semi ottenuti dalle raffinerie nazionali o importati dall'estero previsto dall'articolo 5, prima comma dalla legge 27 gennaio 1968, n. 35.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO X
POLITICA AGRICOLA

ART. 63

(Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilita' sui cereali)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242,((e successive modificazioni ed integrazioni,)) che omettono di acquisire in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' dovuto dal produttore, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni, fermo restando l'obbligo di versare l'importo del prelievo non percepito e del pagamento dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i soggetti che omettono di adempire all'obbligo di compilare i moduli previsti del predetto decreto ministeriale.

2. I soggetti che non ottemperano nei termini e con le modalita' prescritte all'obbligo di inviare agli organi di controllo provinciali la modulistica di cui agli articoli 2, comma 5, e 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1,((e successive modificazioni ed integrazioni,)) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 4 milioni e non superiore a lire 40 milioni.

3. I soggetti che acquisiscono il prelievo di corresponsabilita' ed omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini e con le modalita' prescritte dal decreto ministeriale di cui al comma 1, ((e successive modificazioni ed integrazioni,)) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni, fermo restando l'obbligo di effettuare il versamento di quanto dovuto ed il pagamento dell'interesse di mora di cui all'articolo 1, punto 5, del regolamento CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989.

4. Se il versamento di cui al comma 3 viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta di quattro volte.

5. I piccoli produttori, di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, ((e successive modificazioni ed integrazioni,)) che omettono di pagare in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' per le quantita' di cereale eccedenti il limite massimo di 25 tonnellate, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 2 milioni.

6. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

7. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1 giugno 1991.

8. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.

ART. 64.

(Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca)

1. I soggetti che violano gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di effettuare il versamento della somma dovuta nei termini e con le modalita' prescritte del decreto medesimo, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni.

3. Se il versamento viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa e' ridotta di quattro volte.

4. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

5. Le sanzioni medesime non si applicano per le inadempienze relative ai primi sette periodi di attuazione del regime comunitario di cui all'articolo 5 - quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio.

6. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.

7. Le soprattasse previste dall'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1 agosto 1978, n. 426,

di importo non superiore a lire 20.000, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinte e non si fa luogo allaloro riscossione. Non si fa parimenti luogo al rimborso di soprattasse eventualmente gia' corrisposte alla predetta data.((3))

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 26 novembre 1992, n. 468 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e succes- sive modificazioni, integrazioni e codificazioni".

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO XI
SANITA' VETERINARIA

ART. 65.

(Ormoni e farmaci veterinari criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 81/602/CEE, 85/358/CEE, 86/469/CEE, 88/146/CEE, 88/299/CEE, 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 87/22/CEE dovra':

a) assicurare l'idoneita' delle strutture di produzione e di controllo;

b) individuare le procedure e le prove necessarie a dimostrare l'efficacia e l'innocuita' dei farmaci sia di produzione nazionale che di importazione;

c) prevedere l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio delle specialita' medicinali e l'eventuale revisione delle autorizzazioni concesse;

d) assicurare un adeguato controllo sull'importazione produzione e commercializzazione delle materie prime impiegate nella preparazione di farmaci e sostanze ad azione ormonale, nonche' il controllo sull'impegno dei relativi prodotti finiti;

e) assicurare l'informazione sulle caratteristiche tecniche e sull'impiego dei farmaci e delle sostanze;

f) assicurare che siano fissate idonee garanzie sanitarie per evitare che i preparati contengano livelli di sostanze tali da risultare pericolosi o nocivi per l'uomo o per gli animali, facendo salve le disposizioni della normativa italiana vigente in materia di divieto di impiego di sostanze pericolose per la salute umana ed, in particolare, quelle contenute nella legge 3 febbraio 1961, n. 4, nella legge 29 novembre 1971, n. 1073, e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194.

ART. 66.

(Controlli ed ispezioni veterinarie: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/73/CEE 86/609/CEE, 88/320/CEE, 88/409/CEE e 89/662/CEE dovra' stabilire modalita' idonee a garantire la tutela della salute umana e la sanita' del patrimonio zootecnico e relative produzioni, nonche' l'efficacia e la tempestivita' delle procedure di vigilanza la semplificazione, dei sistemi di controllo necessari, anche mediante atti di indennizzo e di coordinamento alle regioni ai fini del riordino dei servizi veterinari previsto dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n.

833, secondo i criteri in esso contemplati.

2. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1 prevederanno, fra l'altro, la ripartizione del servizio veterinario in aree funzionali e la distribuzione dei servizi veterinari nell'ambito della regione sulla base dei criteri di organicita', razionalita' ed economicita'.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO XII
TUTELA DELL'AMBIENTE

ART. 67.

(Criteri di delega in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose).

1. L'attuazione delle direttive in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi dell'ambiente di sostanze pericolose, comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge, dovra' osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della collettivita' e della qualita' della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale saranno previste:

1) misure rivolte alla protezione della salute e alla tutela dell'ambiente;

2) adeguate misure di vigilanza e controllo;

3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno ambientale;

4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento e il riciclaggio delle sostanze e dei preparati nocivi e inquinanti;

b) la produzione, l'immissione nel mercato e l'uso delle sostanze nocive e preparati inquinanti o comunque nocivi saranno disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana e l'ambiente, anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori.

2. I decreti legislativi prevederanno altresi' che le successive modifiche alle disposizioni in essi contenute, da introdurre anche in attuazione di modifiche apportate alle direttive recepite, potranno essere adottate, ove non ricorra riserva di legge, mediante regolamenti o atti amministrativi generali o comunque con altri provvedimenti di natura non regolamentare gia' previsti dalle leggi di settore.((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che
"Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione
della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge  29
dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992".

ART. 68.

(Criteri speciali).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/68/CEE, in materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provato da certe sostanze pericolose, nell'ambito delle misure appropriate per evitare l'inquinamento prodotto da scarichi indiretti, prevedera' un regime di provia denuncia della ricerca di acque sotterranee anche fuori dei comprensori soggetti a tutela.

2. L'attuazione delle direttive del Consiglio 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 88/347/CEE, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, sara' realizzata in conformita' alla disciplina generale del settore dettata con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217, introducendo le norme, anche transitorie, necessarie per rendere operanti le disposizioni specifiche relative alle singole sostanze.

3. L'attuazione delle direttive del Consiglio 73/405/CEE, 82/242/CEE 82/243/CEE e 86/94/CEE, in materia di biodegradabilita' dei tensioattivi contenuti nei detergenti, sara' realizzata, per la parte concernente la previsione di metodi e tolleranze, nei modi stabiliti dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136, come sostituito dell'articolo 69 della presente legge.

ART. 69

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge 6 aprile 1983, n. 136).

1. L'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza dei detersivi alle prescrizioni in materia di biodegradabilita' dei tensioattivi, provvedendo nelle stesse forma agli eventuali aggiornamenti".

ART. 70.

(Eliminazione degli oli usati: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/101/CEE e, per le parti non ancora compiutamente attuate, della direttiva del Consiglio 75/439/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) saranno modificate o sostituite le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, e le disposizioni ad esse collegate, al fine di adeguarle alle nuove norme comunitarie:

b) salve le specifiche funzioni demandate alle regioni, saranno puntualmente individuate le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quelle del Ministero dell'ambiente in ordine alla vigilanza di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691. La determinazione dei criteri e delle norme tecniche per il rilascio delle autorizzazioni avverra' con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanita':

c) sara' previsto il regime autorizzatorio non solo per l'eliminazione, ma anche per la semplice raccolta degli oli usati;

d) ferma restando la classificazione degli oli usati come rifiuti ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sara' prevista anche la definizione da parte del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dell'emanazione del decreto legislativo, del nuovo statuto del consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, stabilendo gli obiettivi per l'utilizzazione degli oli conferiti, in funzione prioritaria di tutela ambientale;

e) saranno articolati specifici divieti ed obblighi a carico degli operatori del settore e le conseguenti sanzioni penali e amministrative;

f) verra' estesa la disciplina della direttiva anche agli oli su base sintetica ed alle emulsioni;

g) sara' regolata la facolta' di esportazione degli oli usati esistenti in Italia verso i Paesi della Comunita' economica europea.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
CAPO XII
TUTELA DELL'AMBIENTE

ART. 71.

(Disposizioni concernenti il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie).

1. Il contingente di cui all'articolo 168, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una unita' da destinare alla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunita' economiche europee.

2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie puo' essere utilizzato, per temporanee esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza, personale di enti pubblici, anche economici, con oneri completamente a carico degli enti di provenienza.

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentita, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, puo' concedere, con propri decreti, contributi alle regioni per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) di cui al regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 e degli interventi connessi con il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.

4. Per le finalita' di cui al comma 3 e per quelle previste dall'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, estese anche al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, nonche' dall'articolo 13, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono istituiti, a decorrere dal 1990, appositi capitoli di bilancio nella rubrica 8 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla cui dotazione si provvede, per l'anno 1990, con l'utilizzo delle disponibilita' esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul capitolo 2466 del medesimo stato di previsione, che viene soppresso, e per gli anni successivi con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Resta salva l'utilizzazione delle somme gia' acquisite dalla gestione di cui al predetto articolo 36, fino al loro esaurimento.

ART. 72.

(Fondo di rotazione).

1. La legge 5 novembre 1964, n.1172, e' abrogata. Al finanziamento dei progetti attuati ai sensi dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, fermo restando le funzioni di verifica, ai fini della determinazione delle somme da rimborsare, espletate dal Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 1997, N. 11 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 1997, N. 81 )).((5))

3. Per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, il Fondo di rotazione puo' avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del servizio di istituiti di credito di diritto pubblico.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 , convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 1997, n. 81 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "le funzioni residuali concernenti i regolamenti comunitari a durata pluriennale, gia' rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono espletate dall'AIMA".

ART. 73.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 32, valutate in lire 206 miliardi per l'anno 1990, in lire 210 miliardi per l'anno 1991 e in lire 215 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6933 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successsivi.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 38, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dal 1990, ed alle minori entrate derivante dall'attuazione degli articoli 31, 33, 36 e 37 complessivamente valutate in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1990, si provvede con il gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 30.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare e di farla osservare come legge di Stato.

Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990

        COSSIGA
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei  Ministri
                     ROMITA,    Ministro    per    il    coordinamento
                      delle politiche comunitarie.

Visto, il guardasigilli: VASSALLI

 

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO

DELLA DELEGA LEGISLATIVA

PROFESSIONI

Direttiva 85/384/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 85/614/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 86/17/CEE

Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco rinoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 82/76/CEE

Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982 che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attivita' di medico.

Direttiva 84/253/C/EE

Direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili.

Direttiva 89/48/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE

Direttiva 89/440/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

Direttiva 88/295/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE.

Direttiva 86/653/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

Direttiva 75/368/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo delle liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attivita' (ex classe 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attivita'.

Direttive 82/470/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1982 relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attivita' non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonche' dei depositari (gruppo 720 CITI).

CREDITO E RISPARMIO

Direttiva 86/635/CEE

Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati dalle banche e degli altri istituti finanziari.

Direttiva 89/117/CEE

Direttiva del consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

Direttiva 79/279/CEE

Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1979 concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

Direttiva 80/390/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 marzo 1980 per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

Direttiva 87/345/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica la direttiva 80/390/CEE, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari ala quotazione ufficiale di una borsa valori.

Direttiva 85/611/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delel disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.).

Direttiva 88/220/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legisla- tive, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda la politica di investimento di alcuni o.i.c.v.m.

Direttiva 88/627/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1988 relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una societa' quotata in borsa.

Direttiva 89/298/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989 per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari.

Direttiva 89/299/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989 concernente i fondi propri degli enti creditizi.

Direttiva 89/647/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1989 relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi.

ASSICURAZIONI

Direttiva 84/641/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1984 che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Direttiva 87/343/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legis- lative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Direttiva 87/344/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative rela- tive all'assicurazione tutela giudiziaria.

Direttiva 88/357/CEE

Seconda direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE.

TUTELA DEI CONSUMATORI

Direttiva 84/450/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' ingannevole.

Direttiva 85/577/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Direttiva 87/357/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

Direttiva 88/314/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

Direttiva 88/315/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

Direttiva 89/395/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' la relativa pubblicita'.

Direttiva 89/396/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

LAVORO

Direttiva 80/987/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 ottobre 1980 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Direttiva 88/364/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attivita' (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE).

PRODOTTI ALIMENTARI

Direttiva 88/388/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione.

Direttiva 89/108/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembe 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

Direttiva 89/109/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Direttiva 89/398/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Direttiva 88/378/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.

Direttiva 86/663/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione.

Direttiva 89/240/CEE

Direttiva della Commissione del 16 dicembre 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/663/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione.

Direttiva 87/404/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione.

Direttiva 88/667/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative aiprodotti cosmetici.

Direttiva 89/105/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialita' medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia.

Direttiva 87/356/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 80/232/CEE per ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle gamme di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

Direttiva 88/316/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

SANITA' VETERINARIA

1) Medicinali veterinari

Direttiva 81/851/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

Direttiva 81/852/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

Direttiva 87/20/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico- farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

Direttiva 87/22/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia.

2) Sostanze ormonali e antiormonali

Direttiva 81/602/CEE

Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1981 concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

Direttiva 85/358/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 luglio 1985 che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

Direttiva 86/469/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1986 relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.

Direttiva 88/146/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1988 concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali.

Direttiva 88/299/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE.

3) Benessere e protezione animale

Direttiva 86/609/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 novembre 1986 il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

4) Ispezioni veterinarie

Direttiva 85/73/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

Direttiva 88/320/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL).

Direttiva 89/409/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 giugno 1988 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni.

Direttiva 89/662/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO

Direttiva 75/439/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente l'eliminazione degli oli usati.

Direttiva 86/594/CEE

Direttiva del Consiglio del 1 dicembre 1986 relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.

Direttiva 86/662/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.

Direttiva 87/56/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 che modifica la direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei motocicli.

Direttiva 87/101/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.

Direttiva 87/217/CEE

Direttiva del Consiglio del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

Direttiva 87/219/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 marzo 1987 che modifica la direttiva 75/716/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.

Direttiva 87/405/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.

Direttiva 87/416/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 luglio 1987 che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina.

Direttiva 88/180/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

Direttiva 88/181/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

Direttiva 89/514/CEE

Direttiva del Consiglio del 2 agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici.

INQUINAMENTO DELLE ACQUE E SCARICHI NELL'AMBIENTE

DI SOSTANZE PERICOLOSE

Direttiva 73/405/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 novembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi anionici.

Direttiva 76/464/CEE

Direttiva del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita'.

Direttiva 78/176/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 febbraio 1978 relativa ai rifuiti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

Direttiva 78/659/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1978 sulla qualita' delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

Direttiva 79/923/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 ottobre 1979 relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschiocoltura.

Direttiva 80/68/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1979 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Direttiva 80/777/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Direttiva 82/176/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1982 conernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

Direttiva 82/242/CEE

Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttivsa 73/404/CEE.

Direttiva 82/243/CEE

Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 che modifica la direttiva 73/405/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi anionici.

Direttiva 82/883/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982 relativa alle modalita' di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio.

Direttiva 83/29/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1983 che modifica la direttiva 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

Direttiva 83/513/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 settembre 1983 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio.

Direttiva 84/156/CEE

Direttiva del Consiglio dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

Direttiva 84/491/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 ottobre 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano.

Direttiva 86/94/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.

Direttiva 86/278/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Direttiva 88/347/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1988 che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE.

Direttiva 89/428/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 giugno 1989 che fissa le modalita' di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

 

ALLEGATO B

(Articolo 1, comma 3)

ELENCO DELLE DIRETTIVE CUI SI

APPLICA L'ASORCOLO 1

PROFESSIONI

Direttiva 85/384/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 85/614/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera professione di servizi.

Direttiva 86/17/CEE

Direttiva del consiglio del 27 gennaio 1986, che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 82/76/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1982 che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure desginate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attivita' di medico.

Direttiva 89/48/CEE

Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni.

ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE

Direttiva 89/440/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

Direttiva 86/635/CEE

Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

Direttiva 89/117/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

TUTELA DEI CONSUMATORI

Direttiva 84/450/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri, in materia di pubblicita' ingannevole.

Direttiva 87/357/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

Direttiva 89/395/CEE

Direttiva del consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' la relativa pubblicita'.

Direttiva 89/396/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

PRODOTTI ALIMENTARI

Direttiva 88/388/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base epr la loro preparazione.

Direttiva 89/108/CEE

Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

Direttiva 89/109/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Direttiva 89/398/CEE

Direttiva del consiglio del 3 maggio 1989 relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

SANITA' VETERINARIA

1) Medicinali veterinari

Direttiva 81/851/CEE

Direttiva del consiglio del 28 settembre 1981 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

Direttiva 81/852/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli tossico-farmacologici e cliniti in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

Direttiva 87/20/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 81/852/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico- farmacologici e cliniti in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

Direttiva 87/22/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il riavvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particoalre di quelli derivati dalla biotecnologia.

2) Sostanze ormonali e antiormonali

Direttiva 81/602/CEE

Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1981 concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

Direttiva 85/358/CEE

Direttiva del Consiglio 16 luglio 1985 che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

Direttiva 86/469/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1986 relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.

Direttiva 88/146/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1988 concernente il divieto dell'utilizzazione di talune ad azione ormonica nelle produzioni animali.

Direttiva 88/299/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE.

3) Benessere e protezione animale

Direttiva 86/609/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 novembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degl animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

4) Ispezioni veterinarie

Direttiva 85/73/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

Direttiva 88/320/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL).

Direttiva 88/409/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 giugno 1988 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni.

Direttiva 89/662/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO

Direttiva 86/594/CEE

Direttiva del Consiglio del 1 dicembre 1986 relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.

Direttiva 86/662/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.

Direttiva 87/56/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 che modifica la direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei motocicli.

Direttiva 87/101/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.

Direttiva 87/217/CEE

Direttiva del Consiglio del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

Direttiva 87/219/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 marzo 1987 che modifica la direttiva 75/716/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.

Direttiva 87/405/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.

Direttiva 87/416/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 luglio 1987 che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati memri relativa al tenore di piombo nella benzina.

Direttiva 88/180/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

Direttiva 88/181/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/5z38/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba

Direttiva 89/514/CEE

Direttiva del Consiglio del 2 agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagl escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici.

INQUINAMENTO DELLE ACQUE E SCARICHI NELL'AMBIENTE

DI SOSTANZE PERICOLOSE

Direttiva 73/405/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 novembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi anionici.

Direttiva 76/464/CEE

Direttiva del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita'.

Direttiva 78/176/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 febbraio 1978 relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

Direttiva 78/659/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1978 sulla qualita' delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

Direttiva 79/923/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 ottobre 1979 relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura.

Direttiva 80/689/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1979 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Direttiva 80/777/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Direttiva 82/176/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1982 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

Direttiva 82/242/CEE

Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva 73/404/CEE.

Direttiva 82/243/CEE

Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 che modifica la direttiva 73/405/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi anionici.

Direttiva 82/883/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982 relativa alle modalita' di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio.

Direttiva 83/29/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1983 che modifica la direttiva 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

Direttiva 83/513/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 settembre 1983 cocernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di cambio.

Direttiva 84/156/CEE

Direttiva del Consiglio dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

Direttiva 84/491/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 ottobre 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano.

Direttiva 86/94/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.

Direttiva 86/278/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Direttiva 88/347/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1988 che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE.

Direttiva 894289/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 giugno 1989 che fissa le modalita' di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

 

ALLEGATO C

(Articolo 3, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE

SCAMBI INTRACOMUNITARI DI ANIMALI

1) Brucellosi e leucosi

Direttiva 79/109/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la brucellosi.

Direttiva 79/111/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi e che proroga talune deroghe in materia di brucellosi, tubercolosi e peste suina accordate alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito.

Direttiva 80/219/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi e la brucellosi.

Direttiva 80/1274/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1980 che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e la direttiva 80/217/CEE che stabilisce le misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

Direttiva 88/406/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina e che abroga la direttiva 80/1102/CEE.

2) Afta epizootica

Direttiva 82/893/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1982 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.

Direttiva 83/646/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.

Direttiva 84/336/CEE

Direttiva del Consiglio del 19 giugno che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.

Direttiva 85/511/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1985 che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

3) Peste suina

Direttiva 80/1098/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica.

Direttiva 85/586/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante adeguamente tecnico delle direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE e 80/1095/CEE relative al settore veterinario, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.

Direttiva 87/489/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 settembre 1987 recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative alla peste suina.

SCAMBI INTRACOMUNITARI DI CARNI

Direttiva 83/90/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 85/323/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 86/325/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 86/587/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1986 che modifica l'allegato I della direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 88/288/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 88/657/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988 che fissa irequisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE.

Direttiva 80/1099/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica.

SCAMBI INTRACOMUNITARI E CON PAESI TERZI DI SPERMA BOVINO

Direttiva 88/407/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988 che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

SCAMBI CON I PAESI TERZI DI ANIMALI O CARNI

Direttiva 83/91/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi e la direttivas 77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

Direttiva 87/64/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 dicembre 1986 che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.

Direttiva 88/289/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.

ADDITIVI PER MANGIMI

Direttiva 70/524/CEE

Direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 73/103/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 aprile 1973 che modifica la direttiva del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 75/296/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 84/587/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 novembre 1984 che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 86/299/CEE

Quarta direttiva della Commissione del 3 giugno 1986 che modifica l'allegato della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alla fissazione di quantita' massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali.

Direttiva 87/238/CEE

Direttiva del Consiglio del 1> aprile 1987 che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 87/153/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 febbraio 1987 che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 87/519/CEE

Direttiva del Consiglio del 19 ottobre 1987 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

AGRICOLTURA DI MONTAGNA E STRUTTURE AGRICOLE

Direttiva 82/786/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 novembre 1982 che modifica la direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Direttiva 84/140/CEE

Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1984 che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture agricole.

VEICOLI STRADALI

Direttiva 88/218/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1988 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

Direttiva 89/338/CEE

Direttiva del 27 aprile 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche

tecniche di taluni veicoli industriali

GENERATORI DI CALORE

Direttiva 78/170/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1978 concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o gia' esistenti, nonche' l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.

Direttiva 82/885/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1982 che modifica la direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o gia' esistenti, nonche' l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.

APPARECCHI FUNZIONANTI CON COMBUSTIBILI GASSOSI

Direttiva 84/530/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, ai dispositivi di sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti apparecchi ed ai metodi di controllo di questi ultimi.

Direttiva 84/531/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi e destinati alla produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario.