Decreto Legislitivo 160 del 3 ottobre 2008

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

Vigente al: 17-1-2014

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,

relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante

attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati

personali;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 23 settembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro

dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;


E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.


1. All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i

seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai

diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del

matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive

non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel

Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.";

b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d),

non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.";

c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non

inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.";

d) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

"b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo

idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

e) al comma 8 le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle

seguenti: "centottanta giorni".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2008

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche

europee

Maroni, Ministro dell'interno

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro del-l'economia e

delle finanze

Sacconi, Ministro del lavoro, della

salute e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Decreto Legislitivo 160 del 3 ottobre 2008

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

Vigente al: 17-1-2014

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,

relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante

attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati

personali;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 23 settembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro

dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;


E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.


1. All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i

seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai

diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del

matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive

non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel

Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.";

b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d),

non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.";

c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non

inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.";

d) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

"b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo

idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

e) al comma 8 le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle

seguenti: "centottanta giorni".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2008

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche

europee

Maroni, Ministro dell'interno

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro del-l'economia e

delle finanze

Sacconi, Ministro del lavoro, della

salute e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.