Circolare 58 del 9 marzo 1999

OGGETTO:

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80. Ultime tre mensilità e trattamento speciale di integrazione salariale. Termini per la presentazione della domanda: prescrizione e decorrenza.

SOMMARIO:
    

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 . Ultime tre mensilità e trattamento speciale di integrazione salariale. Termini per la presentazione della domanda: prescrizione e decorrenza.

Con circolare n. 55 del 5 marzo 1998 , a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea del 10 luglio 1997 ( nei giudizi C-94/95, C-95/95, C-261/95, C-373/95 ), sono state impartite nuove disposizioni per la corresponsione ai lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro insolvente, delle ultime tre mensilità, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80.

Essendo pervenute richieste di chiarimenti da parte delle Sedi, si forniscono le seguenti precisazioni.

    Ultime tre mensilità e C.I.G.S. ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223: cumulabilità.

    Con la citata circolare n. 55 del 5 marzo 1998 è stato fatto presente, tra l’altro, che le ultime tre mensilità, in base a quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea, sono cumulabili con l’indennità di mobilità riconosciuta, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223, nell’arco dei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro e che permane l’incumulabilità con il trattamento C.I.G.S., prevista dall’art.2, comma 4, lett. a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 .

    In proposito si chiarisce che l’incumulabilità con il trattamento C.I.G.S. resta limitata ai soli periodi coincidenti con gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Di conseguenza, ad eccezione di detti periodi, la prestazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 deve essere erogata anche in presenza del trattamento C.I.G.S., concesso ai sensi dell’art.3 della legge 23 luglio 1991, n.223.

    Termini per la presentazione della domanda

2.1 Domande da definire .

L’art.2, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 prevede che il diritto alle ultime tre mensilità si prescrive in un anno.

Al riguardo si precisa che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, tale termine decorre dal momento del provvedimento di apertura della procedura concorsuale, la cui istanza deve essere avanzata al Tribunale entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro; è interrotto dalla tempestiva domanda di ammissione al passivo; è sospeso fino alla data del decreto di chiusura della procedura concorsuale e riprende a decorrere da tale momento.

Il termine decorre altresì dalla data del provvedimento di messa in liquidazione ovvero di cessazione dell’esercizio provvisorio o dell’autorizzazione dell’esercizio d’impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questo è intervenuto durante la continuazione dell’attività d’impresa.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali, il termine decorre dalla data del pignoramento, semprechè il credito del lavoratore sia stato azionato entro l’anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2.2 Domande di riesame

Le domande di riesame proposte a seguito delle decisioni della Corte di Giustizia Europea possono essere esaminate e decise in conformità, purchè siano state presentate nel rispetto della prescrizione breve annuale, che decorre dal momento e secondo le modalità precisate al precedente punto 2.1 .

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

Circolare 58 del 9 marzo 1999

OGGETTO:

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80. Ultime tre mensilità e trattamento speciale di integrazione salariale. Termini per la presentazione della domanda: prescrizione e decorrenza.

SOMMARIO:
    

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 . Ultime tre mensilità e trattamento speciale di integrazione salariale. Termini per la presentazione della domanda: prescrizione e decorrenza.

Con circolare n. 55 del 5 marzo 1998 , a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea del 10 luglio 1997 ( nei giudizi C-94/95, C-95/95, C-261/95, C-373/95 ), sono state impartite nuove disposizioni per la corresponsione ai lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro insolvente, delle ultime tre mensilità, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80.

Essendo pervenute richieste di chiarimenti da parte delle Sedi, si forniscono le seguenti precisazioni.

    Ultime tre mensilità e C.I.G.S. ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223: cumulabilità.

    Con la citata circolare n. 55 del 5 marzo 1998 è stato fatto presente, tra l’altro, che le ultime tre mensilità, in base a quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea, sono cumulabili con l’indennità di mobilità riconosciuta, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223, nell’arco dei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro e che permane l’incumulabilità con il trattamento C.I.G.S., prevista dall’art.2, comma 4, lett. a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 .

    In proposito si chiarisce che l’incumulabilità con il trattamento C.I.G.S. resta limitata ai soli periodi coincidenti con gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Di conseguenza, ad eccezione di detti periodi, la prestazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 deve essere erogata anche in presenza del trattamento C.I.G.S., concesso ai sensi dell’art.3 della legge 23 luglio 1991, n.223.

    Termini per la presentazione della domanda

2.1 Domande da definire .

L’art.2, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 prevede che il diritto alle ultime tre mensilità si prescrive in un anno.

Al riguardo si precisa che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, tale termine decorre dal momento del provvedimento di apertura della procedura concorsuale, la cui istanza deve essere avanzata al Tribunale entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro; è interrotto dalla tempestiva domanda di ammissione al passivo; è sospeso fino alla data del decreto di chiusura della procedura concorsuale e riprende a decorrere da tale momento.

Il termine decorre altresì dalla data del provvedimento di messa in liquidazione ovvero di cessazione dell’esercizio provvisorio o dell’autorizzazione dell’esercizio d’impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questo è intervenuto durante la continuazione dell’attività d’impresa.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali, il termine decorre dalla data del pignoramento, semprechè il credito del lavoratore sia stato azionato entro l’anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2.2 Domande di riesame

Le domande di riesame proposte a seguito delle decisioni della Corte di Giustizia Europea possono essere esaminate e decise in conformità, purchè siano state presentate nel rispetto della prescrizione breve annuale, che decorre dal momento e secondo le modalità precisate al precedente punto 2.1 .

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO