Circolare 155 del 10 luglio 1993

Allegati 1
OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n.428 del 23
ottobre-10 novembre 1992.
1 - Con sentenza n. 428 del 23 ottobre-10 novembre 1992,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 novembre
1992 (allegato 1), la Corte Costituzionale ha dichiarato "
la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non
consente, in caso di pensione di anzianita', che, dopo il
raggiungimento dell'eta' pensionabile, la pensione debba
essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione
obbligatoria qualora porti ad un risultato piu' favorevole
per l'assicurato."
Come e' noto, tale norma individua, per le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982,
la retribuzione annua pensionabile nella quinta parte della
somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto
di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figura-
tivamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria,
risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione.
Sulla materia la Corte Costituzionale e' gia' intervenuta
con la sentenza n. 307 del 18-26 maggio 1989. A seguito di
tale sentenza, ai fini del calcolo delle pensioni di vec-
chiaia da liquidare con decorrenza dal mese successivo al
compimento dell'eta' pensionabile, deve escludersi il
computo della contribuzione volontaria sia ai fini
dell'anzianita' contributiva che ai fini della determina-
zione della retribuzione pensionabile, qualora i requisiti
per il diritto alla pensione siano maturati con la sola
contribuzione obbligatoria e figurativa e qualora da tale
esclusione consegua una pensione di importo piu elevato (v.
circolare n. 173 del 1 agosto 1989).
La legittimita' del citato ottavo comma dell'art. 3 della
legge n. 297/1982 e' stata messa nuovamente in discussione
dal Pretore di Torino in sede di giudizio promosso nei
confronti dell'Istituto da due titolari di pensione di
anzianita' conseguita anche sulla base di contribuzione
volontaria, i quali avevano perfezionato l'anzianita'
assicurativa e contributiva prescritta per ottenere la
pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'eta' pensio-
nabile, senza il computo della contribuzione volontaria.
Detti pensionati, avendo constatato di fruire, al raggiun-
gimento dell'eta' pensionabile, di un trattamento pensioni-
stico deteriore rispetto a quello che avrebbero percepito
sulla base dei soli contributi obbligatori, di per se'
sufficienti al riconoscimento del diritto alla pensione di
vecchiaia, chiedevano, in applicazione della citata sentenza
n. 307, che al compimento dell'eta' il loro trattamento
fosse ricalcolato sulla base della sola contribuzione
obbligatoria, con esclusione, quindi, di quella volontaria.
Il Pretore di Torino, pur negando la possibilita' di diretta
applicazione della sentenza n. 307 nelle fattispecie esami-
nate, ha peraltro ravvisato nelle situazioni in questione
gli estremi per sottoporre nuovamente la disposizione al
giudizio di costituzionalita'.
La Corte Costituzionale, dopo aver sottolineato che il caso
prospettato riguarda fattispecie diversa da quella che aveva
dato luogo al giudizio di costituzionalita' concluso con la
sentenza n. 307 del 1989, ha fatto presente che " la diver-
sita' di tale aspetto non influisce tuttavia sulla ratio
decidendi, che anche in questo caso resta la medesima di
quella sentenza: essere irragionevole un depauperamento del
trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volon-
taria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello
ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria", ed ha
pronunciato la declaratoria di incostituzionalita' citata in
premessa.
2 - Si precisa che, come gia' operato per la sentenza n.
307 del 1989, il campo di applicazione della sentenza n.428
e' limitato alle situazioni analoghe a quelle oggetto del
giudizio.
A seguito di tale sentenza hanno pertanto titolo al rical-
colo le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la cui
retribuzione pensionabile sia stata determinata, ai sensi
dell'articolo 3, comma 8 , della legge n. 297/1982, anche
sulla base di contribuzione volontaria, liquidate nei
confronti di assicurati che abbiano perfezionato il requi-
sito contributivo prescritto per la pensione di vecchiaia
con la sola contribuzione obbligatoria e figurativa.
Inoltre, poiche' la sentenza dichiara l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 3 della legge n. 297/1982, nel
campo di applicazione della sentenza stessa rientrano solo
le pensioni di anzianita' liquidate con decorrenza dal 1
luglio 1982 in poi.
La norma dichiarata incostituzionale non puo' avere piu'
applicazione dal l9 novembre 1992, primo giorno successivo
alla pubblicazione della sentenza n. 428 sulla Gazzetta
Ufficiale. Conseguentemente, a far tempo da tale data, la
sentenza stessa dovra' essere applicata d'ufficio al rag-
giungimento dell'eta' pensionabile da parte dei pensionati
di anzianita'. A tal fine le Sedi, all'atto della liquida-
zione delle pensioni di anzianita' interessate, costitui-
ranno apposita evidenza-scadenzario.
Per quanto riguarda l'individuazione dell'eta' pensionabile
si precisa che successivamente al 31 dicembre 1993 si dovra'
ovviamente fare riferimento all'eta' prevista dall'articolo
1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
3 - Per il ricalcolo delle pensioni rientranti nel campo di
applicazione della sentenza in esame le Sedi si atterranno
ai seguenti criteri.
3.1 - Per le pensioni di anzianita' il cui titolare compia
l'eta' pensionabile dal 19 novembre 1992 in poi, le Sedi
provvederanno d'ufficio al ricalcolo della pensione dalla
decorrenza originaria senza il computo della contribuzione
volontaria ne' ai fini della determinazione della retribu-
zione pensionabile ne' ai fini del computo dell'anzianita'
contributiva.
L'importo della pensione cosi' determinato, assoggettato a
tutti gli aumenti di legge intervenuti tra la data di
decorrenza originaria della pensione e il primo giorno del
mese successivo a quello di compimento dell'eta' pensiona-
bile, sara' posto a confronto con quello in pagamento a
quest'ultima data. Ai fini della determinazione del nuovo
importo di pensione potra' essere utilizzata l'opzione
VERIFY della procedura di calcolo passante PGM 3445. Qualora
il trattamento cosi' determinato risulti piu favorevole, si
dovra' procedere alla ricostituzione della pensione segna-
lando, con effetto dalla decorrenza originaria della pen-
sione di anzianita', in sostituzione dei dati di archivio,
la nuova anzianita' contributiva e la nuova retribuzione
pensionabile calcolate senza il computo dei contributi
volontari e, quale decorrenza calcolo arretrati, il primo
giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta'.
Considerato che per il momento la procedura automatizzata di
ricostituzione delle pensioni PGM 480 non consente la
segnalazione di una decorrenza calcolo arretrati successiva
al 1 gennaio 1991, qualora il mese di compimento dell'eta'
pensionabile sia successivo al dicembre 1990, le Sedi
dovranno provvedere direttamente alla sistemazione degli
arretrati calcolati dalla procedura relativamente al periodo
dal 1 gennaio 1991 al mese di compimento dell'eta' pensio-
nabile ed alla conseguente rettifica degli elaborati, prima
della spedizione agli interessati.
3.2 - Per le pensioni di anzianita' i cui titolari abbiano
compiuto l'eta' pensionabile anteriormente al 19 novembre
1992, il ricalcolo sara' effettuato d'ufficio con effetto
dal 1 dicembre 1992, primo giorno del mese successivo a
quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta
Ufficiale.
Ai fini della ricostituzione delle pensioni i dati dovranno
essere segnalati con le modalita' di cui al punto 3.1,
tenendo conto che gli arretrati potranno essere corrisposti
d'ufficio soltanto dal 1 dicembre 1992.
La corresponsione degli eventuali arretrati maturati tra il
primo giorno del mese successivo a quello di compimento
dell'eta' pensionabile e il 30 novembre 1992, potra' avere
luogo, nei limiti della prescrizione decennale, esclusiva-
mente su domanda degli interessati.
3.3 - La riliquidazione va effettuata anche per le pensioni
di reversibilita', derivanti da pensione diretta di anzia-
nita' avente decorrenza successiva al 30 giugno 1982, il cui
dante causa sia morto dopo aver compiuto l'eta' per il
pensionamento di vecchiaia, sempreche' per la pensione
diretta ricorressero le condizioni per l'applicazione della
sentenza n. 428 indicate al punto 2.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA

Circolare 155 del 10 luglio 1993

Allegati 1
OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n.428 del 23
ottobre-10 novembre 1992.
1 - Con sentenza n. 428 del 23 ottobre-10 novembre 1992,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 novembre
1992 (allegato 1), la Corte Costituzionale ha dichiarato "
la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non
consente, in caso di pensione di anzianita', che, dopo il
raggiungimento dell'eta' pensionabile, la pensione debba
essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione
obbligatoria qualora porti ad un risultato piu' favorevole
per l'assicurato."
Come e' noto, tale norma individua, per le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982,
la retribuzione annua pensionabile nella quinta parte della
somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto
di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figura-
tivamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria,
risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione.
Sulla materia la Corte Costituzionale e' gia' intervenuta
con la sentenza n. 307 del 18-26 maggio 1989. A seguito di
tale sentenza, ai fini del calcolo delle pensioni di vec-
chiaia da liquidare con decorrenza dal mese successivo al
compimento dell'eta' pensionabile, deve escludersi il
computo della contribuzione volontaria sia ai fini
dell'anzianita' contributiva che ai fini della determina-
zione della retribuzione pensionabile, qualora i requisiti
per il diritto alla pensione siano maturati con la sola
contribuzione obbligatoria e figurativa e qualora da tale
esclusione consegua una pensione di importo piu elevato (v.
circolare n. 173 del 1 agosto 1989).
La legittimita' del citato ottavo comma dell'art. 3 della
legge n. 297/1982 e' stata messa nuovamente in discussione
dal Pretore di Torino in sede di giudizio promosso nei
confronti dell'Istituto da due titolari di pensione di
anzianita' conseguita anche sulla base di contribuzione
volontaria, i quali avevano perfezionato l'anzianita'
assicurativa e contributiva prescritta per ottenere la
pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'eta' pensio-
nabile, senza il computo della contribuzione volontaria.
Detti pensionati, avendo constatato di fruire, al raggiun-
gimento dell'eta' pensionabile, di un trattamento pensioni-
stico deteriore rispetto a quello che avrebbero percepito
sulla base dei soli contributi obbligatori, di per se'
sufficienti al riconoscimento del diritto alla pensione di
vecchiaia, chiedevano, in applicazione della citata sentenza
n. 307, che al compimento dell'eta' il loro trattamento
fosse ricalcolato sulla base della sola contribuzione
obbligatoria, con esclusione, quindi, di quella volontaria.
Il Pretore di Torino, pur negando la possibilita' di diretta
applicazione della sentenza n. 307 nelle fattispecie esami-
nate, ha peraltro ravvisato nelle situazioni in questione
gli estremi per sottoporre nuovamente la disposizione al
giudizio di costituzionalita'.
La Corte Costituzionale, dopo aver sottolineato che il caso
prospettato riguarda fattispecie diversa da quella che aveva
dato luogo al giudizio di costituzionalita' concluso con la
sentenza n. 307 del 1989, ha fatto presente che " la diver-
sita' di tale aspetto non influisce tuttavia sulla ratio
decidendi, che anche in questo caso resta la medesima di
quella sentenza: essere irragionevole un depauperamento del
trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volon-
taria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello
ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria", ed ha
pronunciato la declaratoria di incostituzionalita' citata in
premessa.
2 - Si precisa che, come gia' operato per la sentenza n.
307 del 1989, il campo di applicazione della sentenza n.428
e' limitato alle situazioni analoghe a quelle oggetto del
giudizio.
A seguito di tale sentenza hanno pertanto titolo al rical-
colo le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la cui
retribuzione pensionabile sia stata determinata, ai sensi
dell'articolo 3, comma 8 , della legge n. 297/1982, anche
sulla base di contribuzione volontaria, liquidate nei
confronti di assicurati che abbiano perfezionato il requi-
sito contributivo prescritto per la pensione di vecchiaia
con la sola contribuzione obbligatoria e figurativa.
Inoltre, poiche' la sentenza dichiara l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 3 della legge n. 297/1982, nel
campo di applicazione della sentenza stessa rientrano solo
le pensioni di anzianita' liquidate con decorrenza dal 1
luglio 1982 in poi.
La norma dichiarata incostituzionale non puo' avere piu'
applicazione dal l9 novembre 1992, primo giorno successivo
alla pubblicazione della sentenza n. 428 sulla Gazzetta
Ufficiale. Conseguentemente, a far tempo da tale data, la
sentenza stessa dovra' essere applicata d'ufficio al rag-
giungimento dell'eta' pensionabile da parte dei pensionati
di anzianita'. A tal fine le Sedi, all'atto della liquida-
zione delle pensioni di anzianita' interessate, costitui-
ranno apposita evidenza-scadenzario.
Per quanto riguarda l'individuazione dell'eta' pensionabile
si precisa che successivamente al 31 dicembre 1993 si dovra'
ovviamente fare riferimento all'eta' prevista dall'articolo
1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
3 - Per il ricalcolo delle pensioni rientranti nel campo di
applicazione della sentenza in esame le Sedi si atterranno
ai seguenti criteri.
3.1 - Per le pensioni di anzianita' il cui titolare compia
l'eta' pensionabile dal 19 novembre 1992 in poi, le Sedi
provvederanno d'ufficio al ricalcolo della pensione dalla
decorrenza originaria senza il computo della contribuzione
volontaria ne' ai fini della determinazione della retribu-
zione pensionabile ne' ai fini del computo dell'anzianita'
contributiva.
L'importo della pensione cosi' determinato, assoggettato a
tutti gli aumenti di legge intervenuti tra la data di
decorrenza originaria della pensione e il primo giorno del
mese successivo a quello di compimento dell'eta' pensiona-
bile, sara' posto a confronto con quello in pagamento a
quest'ultima data. Ai fini della determinazione del nuovo
importo di pensione potra' essere utilizzata l'opzione
VERIFY della procedura di calcolo passante PGM 3445. Qualora
il trattamento cosi' determinato risulti piu favorevole, si
dovra' procedere alla ricostituzione della pensione segna-
lando, con effetto dalla decorrenza originaria della pen-
sione di anzianita', in sostituzione dei dati di archivio,
la nuova anzianita' contributiva e la nuova retribuzione
pensionabile calcolate senza il computo dei contributi
volontari e, quale decorrenza calcolo arretrati, il primo
giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta'.
Considerato che per il momento la procedura automatizzata di
ricostituzione delle pensioni PGM 480 non consente la
segnalazione di una decorrenza calcolo arretrati successiva
al 1 gennaio 1991, qualora il mese di compimento dell'eta'
pensionabile sia successivo al dicembre 1990, le Sedi
dovranno provvedere direttamente alla sistemazione degli
arretrati calcolati dalla procedura relativamente al periodo
dal 1 gennaio 1991 al mese di compimento dell'eta' pensio-
nabile ed alla conseguente rettifica degli elaborati, prima
della spedizione agli interessati.
3.2 - Per le pensioni di anzianita' i cui titolari abbiano
compiuto l'eta' pensionabile anteriormente al 19 novembre
1992, il ricalcolo sara' effettuato d'ufficio con effetto
dal 1 dicembre 1992, primo giorno del mese successivo a
quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta
Ufficiale.
Ai fini della ricostituzione delle pensioni i dati dovranno
essere segnalati con le modalita' di cui al punto 3.1,
tenendo conto che gli arretrati potranno essere corrisposti
d'ufficio soltanto dal 1 dicembre 1992.
La corresponsione degli eventuali arretrati maturati tra il
primo giorno del mese successivo a quello di compimento
dell'eta' pensionabile e il 30 novembre 1992, potra' avere
luogo, nei limiti della prescrizione decennale, esclusiva-
mente su domanda degli interessati.
3.3 - La riliquidazione va effettuata anche per le pensioni
di reversibilita', derivanti da pensione diretta di anzia-
nita' avente decorrenza successiva al 30 giugno 1982, il cui
dante causa sia morto dopo aver compiuto l'eta' per il
pensionamento di vecchiaia, sempreche' per la pensione
diretta ricorressero le condizioni per l'applicazione della
sentenza n. 428 indicate al punto 2.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA