Circolare 175 del 24 agosto 1983

Oggetto:
Pensione sociale ai rifugiati politici


Da parte di alcune Sedi e' stato posto, in passato, il quesito circa
il diritto alla pensione sociale da parte dei rifugiati politici
ultrasessantacinquenni.
Nei casi in parola, di volta in volta e' stata data risposta
affermativa, e cio' in base alle considerazioni piu' appresso riportate.
Ora, stante un certo incremento di dette richieste, si forniscono con
la presente circolare criteri di carattere generale cui le Sedi si
atterranno in presenza di domande di pensione sociale presentate dai
rifugiati in parola, criteri che si fondono sulle seguenti, accennate
considerazioni:
- rifugiato e' colui che, per essere vittima attuale o potenziale di
persecuzioni da parte delle autorita' del proprio Paese di origine, in
violazione dei diritti umani, si trovi fuori del Paese stesso e non voglia
o non possa rientrarvi;
- in Italia l'assistenza ai rifugiati politici e' assicurata dalla
Convenzione di Ginevra relativa allo Statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dallo Stato italiano con legge 24
luglio 1954, n. 722;
- la qualifica di rifugiato viene attribuita ai cittadini stranieri,
che ne facciano richiesta, dalla Commissione Paritetica di eleggibilita';
- ai sensi degli artt. 23 e 24 della Convenzione stessa, i rifugiati
politici, tali riconosciuti dalla menzionata Commissione paritetica, sono
parificati ai cittadini italiani agli effetti dell'assistenza pubblica e
sicurezza sociale, alle stesse condizioni previste per il riconoscimento
del relativo diritto nei confronti dei cittadini italiani.
Quanto sopra premesso, si comunica che l'Istituto non ritiene di
potersi esimere dal riconoscere il diritto alla pensione sociale ai
rifugiati politici ultrasessantacinquenni, sempreche' gli stessi siano in
possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153 (1) e successive modificazioni ed integrazioni, tra i
quali quelli reddituali.
Tra i redditi di cui trattasi, sono da comprendere, ovviamente, anche
le prestazioni di carattere assistenziale "erogate con carattere di
continuita' dallo Stato o da altri Enti pubblici o da Stati esteri" (art.
3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (2).
Pertanto, nei singoli casi di specie in cui i rifugiati politici
fruiscano, in virtu' dello status loro riconosciuto, di prestazioni
assistenziali la cui natura rientri nella sopra riportata definizione
usata dal legislatore, tali prestazioni sono da considerare tra i redditi
preclusivi del diritto alla pensione sociale o, se di misura inferiore ai
limiti di legge, del diritto alla pensione sociale in misura intera.
In relazione ai criteri sopra illustrati vanno riesaminati anche
eventuali casi in cui la pensione sociale ai rifugiati politici sia stata
negata, ovviamente con provvedimento non ancora definitivo.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 446
(2) V. "Atti ufficiali" 1974, pag. 549.

Circolare 175 del 24 agosto 1983

Oggetto:
Pensione sociale ai rifugiati politici


Da parte di alcune Sedi e' stato posto, in passato, il quesito circa
il diritto alla pensione sociale da parte dei rifugiati politici
ultrasessantacinquenni.
Nei casi in parola, di volta in volta e' stata data risposta
affermativa, e cio' in base alle considerazioni piu' appresso riportate.
Ora, stante un certo incremento di dette richieste, si forniscono con
la presente circolare criteri di carattere generale cui le Sedi si
atterranno in presenza di domande di pensione sociale presentate dai
rifugiati in parola, criteri che si fondono sulle seguenti, accennate
considerazioni:
- rifugiato e' colui che, per essere vittima attuale o potenziale di
persecuzioni da parte delle autorita' del proprio Paese di origine, in
violazione dei diritti umani, si trovi fuori del Paese stesso e non voglia
o non possa rientrarvi;
- in Italia l'assistenza ai rifugiati politici e' assicurata dalla
Convenzione di Ginevra relativa allo Statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dallo Stato italiano con legge 24
luglio 1954, n. 722;
- la qualifica di rifugiato viene attribuita ai cittadini stranieri,
che ne facciano richiesta, dalla Commissione Paritetica di eleggibilita';
- ai sensi degli artt. 23 e 24 della Convenzione stessa, i rifugiati
politici, tali riconosciuti dalla menzionata Commissione paritetica, sono
parificati ai cittadini italiani agli effetti dell'assistenza pubblica e
sicurezza sociale, alle stesse condizioni previste per il riconoscimento
del relativo diritto nei confronti dei cittadini italiani.
Quanto sopra premesso, si comunica che l'Istituto non ritiene di
potersi esimere dal riconoscere il diritto alla pensione sociale ai
rifugiati politici ultrasessantacinquenni, sempreche' gli stessi siano in
possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153 (1) e successive modificazioni ed integrazioni, tra i
quali quelli reddituali.
Tra i redditi di cui trattasi, sono da comprendere, ovviamente, anche
le prestazioni di carattere assistenziale "erogate con carattere di
continuita' dallo Stato o da altri Enti pubblici o da Stati esteri" (art.
3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (2).
Pertanto, nei singoli casi di specie in cui i rifugiati politici
fruiscano, in virtu' dello status loro riconosciuto, di prestazioni
assistenziali la cui natura rientri nella sopra riportata definizione
usata dal legislatore, tali prestazioni sono da considerare tra i redditi
preclusivi del diritto alla pensione sociale o, se di misura inferiore ai
limiti di legge, del diritto alla pensione sociale in misura intera.
In relazione ai criteri sopra illustrati vanno riesaminati anche
eventuali casi in cui la pensione sociale ai rifugiati politici sia stata
negata, ovviamente con provvedimento non ancora definitivo.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 446
(2) V. "Atti ufficiali" 1974, pag. 549.