Circolare 53570 del 4 febbraio 1980

Oggetto:
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'ari. 3. lett. a), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39.

Con sentenza n. 140 del 30 novembre - 6 dicembre 1979, pubblicata sulla « Gazzetta ufficiale » del 12 dicembre 1979, la Corte Costituzionale ha dichiarate l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a), del decreto legislativo luogotenenziale, 18 gennaio 1945, n. 39 (1), nella parte in cui prevede la perdita della pensione di riversibilità alle figlie che contraggono matrimonio.
Così come avvenuto per la norma di cui al 2° comma dell'art. 2 dello; stesso decreto legislativo luogotenenziale — dichiarata anch'essa illegittima con sentenza n. 164/1975 nella parte in cui escludeva dal diritto alla pensione di riversibilità le figlie maritate ancorché inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi — la decisione di che trattasi è stata assunta dalla Corte per eliminare una disparità di trattamento tra orfani e orfane, fondata esclusivamente sulla diversità del sesso.
Pur facendo la sentenza in argomento esclusivo riferimento all'ipotesi della pensione di riversibilità concessa a figlie inabili al lavoro e a carico. del genitore al momento della morte di questi, in analogia alle disposizioni impartite con circolare n. 53548 Prs. del 30 dicembre 1978 (2) a seguito della citata sentenza n. 164, la norma di cui all'art. 3, lett. a), deve , intendersi non più operante anche nei confronti delle figlie minorenni o studentesse.
Nei confronti delle figlie maritate delle quali sia ancora pendente l'eventuale ricorso in sede amministrativa o giudiziaria avverso la revoca della pensione di riversibilità ai sensi dell'art. 3, la pensione stessa dovrà essere ripristinata d'ufficio con la corresponsione degli arretrati dalla data di revoca della pensione.
Ugualmente dovrà procedersi, a domanda, nel caso che le situazioni risultino non ancora definite alla data di pubblicazione della sentenza n. 140 della Corte Costituzionale, intendendosi per tali anche quelle per le quali non sia stato interposto gravame amministrativo purché non l^sia decorso il termine di decadenza per proporre azione giudiziaria o non sia intervenuta sentenza negativa passata in giudicato. In tutti gli altri casi il ripristino della pensione potrà avvenire, a 'domanda, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di K pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sulla «Gazzetta fife;, ufficiate».
Qualora il ripristino riguardi una pensione di riversibilità riconosciuta per inabilità del richiedente, è opportuno che le Sedi controllino che non sia cessato lo stato di inabilità (art. 3, lett. e), D. Lgs. Lgt. n. 39/1945).
IL f.f. DIRETTORE GENERALE

MEREU


(1) V. « Atti ufficiali », 1945, pag. li.
(2) V. « Atti ufficiali », 1978, pag. 2688.

Circolare 53570 del 4 febbraio 1980

Oggetto:
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'ari. 3. lett. a), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39.

Con sentenza n. 140 del 30 novembre - 6 dicembre 1979, pubblicata sulla « Gazzetta ufficiale » del 12 dicembre 1979, la Corte Costituzionale ha dichiarate l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a), del decreto legislativo luogotenenziale, 18 gennaio 1945, n. 39 (1), nella parte in cui prevede la perdita della pensione di riversibilità alle figlie che contraggono matrimonio.
Così come avvenuto per la norma di cui al 2° comma dell'art. 2 dello; stesso decreto legislativo luogotenenziale — dichiarata anch'essa illegittima con sentenza n. 164/1975 nella parte in cui escludeva dal diritto alla pensione di riversibilità le figlie maritate ancorché inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi — la decisione di che trattasi è stata assunta dalla Corte per eliminare una disparità di trattamento tra orfani e orfane, fondata esclusivamente sulla diversità del sesso.
Pur facendo la sentenza in argomento esclusivo riferimento all'ipotesi della pensione di riversibilità concessa a figlie inabili al lavoro e a carico. del genitore al momento della morte di questi, in analogia alle disposizioni impartite con circolare n. 53548 Prs. del 30 dicembre 1978 (2) a seguito della citata sentenza n. 164, la norma di cui all'art. 3, lett. a), deve , intendersi non più operante anche nei confronti delle figlie minorenni o studentesse.
Nei confronti delle figlie maritate delle quali sia ancora pendente l'eventuale ricorso in sede amministrativa o giudiziaria avverso la revoca della pensione di riversibilità ai sensi dell'art. 3, la pensione stessa dovrà essere ripristinata d'ufficio con la corresponsione degli arretrati dalla data di revoca della pensione.
Ugualmente dovrà procedersi, a domanda, nel caso che le situazioni risultino non ancora definite alla data di pubblicazione della sentenza n. 140 della Corte Costituzionale, intendendosi per tali anche quelle per le quali non sia stato interposto gravame amministrativo purché non l^sia decorso il termine di decadenza per proporre azione giudiziaria o non sia intervenuta sentenza negativa passata in giudicato. In tutti gli altri casi il ripristino della pensione potrà avvenire, a 'domanda, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di K pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sulla «Gazzetta fife;, ufficiate».
Qualora il ripristino riguardi una pensione di riversibilità riconosciuta per inabilità del richiedente, è opportuno che le Sedi controllino che non sia cessato lo stato di inabilità (art. 3, lett. e), D. Lgs. Lgt. n. 39/1945).
IL f.f. DIRETTORE GENERALE

MEREU


(1) V. « Atti ufficiali », 1945, pag. li.
(2) V. « Atti ufficiali », 1978, pag. 2688.