Circolare 10701 del 3 maggio 1978

Oggetto:

Applicabilità dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai lavoratori agricoli dipendenti.

Com'è noto, l'art. 13 della legge 13 agosto 1962, n. 1338 (1) prevede che in favore dei lavoratori, nei cui confronti si sia verificata un'omissione contributiva non più sanabile per effetto della sopravvenuta prescrizione, può essere chiesta all'Istituto da parte dei datori di lavoro o dei lavoratori stessi — previa esibizione di documenti di data certa che comprovino oggettivamente l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro — la costituzione di una rendita vitalizia riversibile in misura pari alla pensione o alla quota di pensione che spetterebbe ai lavoratori in relazione ai con- tributi omessi. Le disposizioni di cui all'articolo in parola non sono state, finora, applicate nei confronti dei lavoratori agricoli dipendenti, fatta eccezione per quei periodi, anteriori al 1° gennaio 1940, durante i quali i lavoratori in questione erano assicurati con modalità analoghe a quelle degli altri lavoratori. Tale orientamento è stato seguito in quanto — dato il particolare sistema di assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti che si realizza attraverso l'iscrizione degli interessati negli elenchi anagrafici — si è ritenuto che, nell'ambito del rapporto di assicurazione dei lavoratori in parola, non esistesse quel nesso di causalità tra omissione contributiva e mancanza di assicurazione al quale l'art. 13 subordina la possibilità di chiedere la costituzione di una rendita vitalizia riversibile. Peraltro, la linea di condotta alla quale si è attenuto l'Istituto è stata contestata sia da parte di datori di lavoro e di lavoratori agricoli, anche assistiti da Enti di patronato, che da parte di alcuni Comitati provinciali, i quali hanno sostenuto l'applicabilità dell'ari. 13 nel settore dell'agricoltura, fondando la propria tesi soprattutto sulla circostanza che nel predetto articolo non è contenuta alcuna espressione intesa ad escludere i lavoratori agricoli dal beneficio previsto dall'articolo stesso. (1) V. « Atti ufficiali », 1962, p(ie. 709. — 927 — Si è, pertanto, ritenuto necessario investire della questione il Consiglio di ammi- nistrazione il quale, con deliberazione n. 23 del 24 febbraio 1978 (v. allegato) ha stabilito che: « in favore dei lavoratori agricoli che non risultino iscritti negli elenchi di categoria, cioè non assicurati, per periodi per i quali comprovino con documenti di data certa di aver prestato attività lavorativa dipendente e per i quali l'iscrizione retroattiva non è più possibile per l'intervenuta prescrizione, si debba applicare l'art. 13 della legge 12 agósto 1962, n. 1338 ». Il criterio che ha ispirato la suddetta deliberazione è quello di tener conto principalmente dello scopo della norma di legge in esame, scopo che consiste nel tornire ai lavoratori un rimedio per risarcirli del danno loro derivante dalla mancata assicurazione per i periodi durante i quali hanno prestato attività lavorativa. Poiché anche i lavoratori agricoli possono trovarsi nella situazione di non essere stati assicurati — cioè di non essere stati iscritti negli elenchi nominativi per le giornate per le quali hanno lavorato in agricoltura e l'iscrizione retroattiva per tali giornate non sia più possibile per l'intervenuta prescrizione — in pratica la loro condizione, sotto il profilo in esame, è analoga a quella dei lavoratori degli altri settori. Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto ingiustificato negare agli appartenenti al settore di lavoro agricolo la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall'ari. 13, anche perché l'articolo in parola usa una dizione generica (« il datore di lavoro »... « il lavoratore dipendente ») per indicare i propri destinatari. Ovviamente, per l'accoglimento delle domande intese ad ottenere ,la costituzione della rendita vitalizia di cui all'alt. 13 in favore dei lavoratori agricoli, è necessario che gli interessati — cosi come prescritto per gli appartenenti agli altri settori di lavoro — forniscano, con documenti di data certa, la prova del rapporto di lavoro e della sua durata. Ciò premesso, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Sedi sui termini prescrizionali vigenti nel settore agricolo (art. 2, 3° comma, legge 12 marzo 1968, n. 3341 (21, cioè sul fatto che l'iscrizione retroattiva negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere contenuta entro il termine di 5 anni (anno in corso e quattro anni precedenti). Pertanto, al fine di determinare i periodi per i quali è applicabile l'art. 13 nei confronti dei lavoratori agricoli, si deve tener conto del suddetto termine di prescri- zione quinquennale. Per ciò che conceme, poi, la prova degli elementi essenziali del rapporto di lavoro agricolo, tale prova deve essere fornita, come per ogni altro rapporto di lavoro, con documenti di data certa (3). Dai documenti in parola deve risultare: l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro; se l'interessato abbia lavorato come giornaliero di campagna o come salariato fisso; se trattasi di giornaliero di campagna, il numero di giornate e l'aono o gli anni per i quali si è verificata la mancata iscrizione negli elenchi; se trattasi, invece, di salariato fisso l'anno o gli anni per i quali è stata omessa l'iscrizione negli elenchi; se, poi, il lavoratore sia un salariato fisso con contratto inferiore all'anno, il periodo dell'anno per il quale è stata omessa l'iscrizione. (21 V. « Atti ufficiali », 1968, pag. 433. (3) Come è noto, per i periodi precedenti all'annata agraria 1951-1952, in casi invero eccezionali, può essersi verificato che nei confronti dei giornalieri di campagna, a causa del particolare sistema di accreditamento dei contributi vigenti all'epoca per i lavoratori agricoli (art. 14 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949), sja stato accreditato un numero di giornate inferiore a quello spettante m relazione alla qualifica con la quale gli interessati erano iscritti negli elenchi. In tali casi, sempreché la costituzione della rendita vitalizia sia richiesta per giornate risultanti dalla differenza jira quelle relative alla qualifica attribuita negli elenchi e quelle effettivamente accreditate, è ovvio che la prova del rapporto di lavoro è superflua. — 928 — Infine, per i periodi successivi al 1° gennaio 1970, dalla documentazione dovrà risultare, altresì, la provincia in cui si è svolto il rapporto di lavoro e, per i salariati fissi, la qualifica rivestita (comune, qualificato o specializzato). Non è necessario, invece, che venga comprovata la retribuzione percepita dai lavoratori agricoli anche se i periodi per i quali deve costituirsi la rendita vitalizia rientrino nel decennio che viene preso in considerazione per il calcolo della pensione retributiva. Ciò in quanto — come è noto — per i lavoratori di cui trattasi, le misure delle retribuzioni, per i periodi tino al 31 dicembre 1969, sono quelle stabilite dal- 1-art. 28, 3° comma del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 |4» (L. 2.370 giornaliere, per i salariati fissi, L. 2.670 giornaliere, per i giornalieri di campagna). Dall'anno 1970, poi, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sono quelle fissate per ciascuna provincia con decreto ministeriale, differenziate in relazione alla categoria e qualifica dei lavoratori stessi. Per quanto non diversamente disposto con la presente circolare le Sedi, per la trattazione delle domande di costituzione di rendita vitalizia riversibile di cui all'ari. 13, riguardanti i lavoratori agricoli dipendenti, osserveranno le istruzioni impartite in materia per tutte le altre categorie di lavoratori. Anche per ciò che concerne le operazioni di accreditamento dovranno essere seguite le disposizioni di carattere generale tenendo presente, comunque, che per i lavoratori di cui trattasi sulla scheda 07 (e non sulla scheda 07 agr.t dovrà essere indicato l'anno o gli anni per i quali si costituisce la rendita vitalizia ex art. 13, nonché il numero di giornate (se trattasi di giornaliero di campagna» o il numero di mesi (se trattasi di salariato fisso) compresi nell'anno o negli anni in questione. Se, poi, l'accreditamento si riferisce ad anni successivi al 1969, dovrà essere annotata anche la provincia in cui si è svolto il rapporto di lavoro e, per i salariati fissi, la qualifica rivestita (comune, qualificato o specializzato). Le Sedi dovranno definire in base alle suddette disposizioni sia le domande che verranno presentate in futuro che quelle tuttora in trattazione presso le Sedi stesse, nonché quelle già decise negativamente per le quali sia però, pendente ricorso amministrativo o giudiziario. Riguardo ai ricorsi amministrativi in carico a questa Dirczione generale e non ancora decisi dal competente Comitato, questa Dirczione generale medesima provvederà tempestivamente alla loro restituzione. IL DIRETTORE GENERALE BIONDO (4) V. . Atti ufficiali », 1968, pag. 459. 929 ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 23 OGGETTO: Applicabilità dell'ari. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai lavoratori agricoli dipendenti. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (seduta del 24 febbraio 1978). Esaminata la relazione predisposta dagli Uffici; visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 il cui testo letterale non contiene alcuna espressione intesa ad escludere i lavoratori agricoli dall'applicazione dell'articolo stesso; considerato che la ratio della norma di cui all'ari. 13 è fornire ai lavoratori un rimedio per risarcire il danno loro derivante dalla mancata assicurazione per periodi durante i quali hanno prestato attività lavorativa; tenuto conto che escludendo i lavoratori agricoli dall'applicazione dell'ari. 13 si creerebbe nei loro confronti una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di lavoratori dipendenti; tenuto conto che in sede di decisione dei ricorsi l'art. 13 viene, già, applicato ai lavoratori agricoli dipendenti; tenuto conto del parere espresso dal Comitato speciale del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti nella seduta dell'8 febbraio 1978, DELIBERA: che in favore dei lavoratori agricoli che non risultino iscritti negli elenchi di categoria, cioè non assicurati, per periodi per i quali comprovino con documenti di data certa di aver prestato attività lavorativa dipendente e per i quali l'iscrizione retroattiva non è più possibile per l'intervenuta prescrizione, si debba applicare l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Visto visto n Segretario u Presidente f.to CIAMPICACIGLI t-to REGGIO

Circolare 10701 del 3 maggio 1978

Oggetto:

Applicabilità dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai lavoratori agricoli dipendenti.

Com'è noto, l'art. 13 della legge 13 agosto 1962, n. 1338 (1) prevede che in favore dei lavoratori, nei cui confronti si sia verificata un'omissione contributiva non più sanabile per effetto della sopravvenuta prescrizione, può essere chiesta all'Istituto da parte dei datori di lavoro o dei lavoratori stessi — previa esibizione di documenti di data certa che comprovino oggettivamente l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro — la costituzione di una rendita vitalizia riversibile in misura pari alla pensione o alla quota di pensione che spetterebbe ai lavoratori in relazione ai con- tributi omessi. Le disposizioni di cui all'articolo in parola non sono state, finora, applicate nei confronti dei lavoratori agricoli dipendenti, fatta eccezione per quei periodi, anteriori al 1° gennaio 1940, durante i quali i lavoratori in questione erano assicurati con modalità analoghe a quelle degli altri lavoratori. Tale orientamento è stato seguito in quanto — dato il particolare sistema di assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti che si realizza attraverso l'iscrizione degli interessati negli elenchi anagrafici — si è ritenuto che, nell'ambito del rapporto di assicurazione dei lavoratori in parola, non esistesse quel nesso di causalità tra omissione contributiva e mancanza di assicurazione al quale l'art. 13 subordina la possibilità di chiedere la costituzione di una rendita vitalizia riversibile. Peraltro, la linea di condotta alla quale si è attenuto l'Istituto è stata contestata sia da parte di datori di lavoro e di lavoratori agricoli, anche assistiti da Enti di patronato, che da parte di alcuni Comitati provinciali, i quali hanno sostenuto l'applicabilità dell'ari. 13 nel settore dell'agricoltura, fondando la propria tesi soprattutto sulla circostanza che nel predetto articolo non è contenuta alcuna espressione intesa ad escludere i lavoratori agricoli dal beneficio previsto dall'articolo stesso. (1) V. « Atti ufficiali », 1962, p(ie. 709. — 927 — Si è, pertanto, ritenuto necessario investire della questione il Consiglio di ammi- nistrazione il quale, con deliberazione n. 23 del 24 febbraio 1978 (v. allegato) ha stabilito che: « in favore dei lavoratori agricoli che non risultino iscritti negli elenchi di categoria, cioè non assicurati, per periodi per i quali comprovino con documenti di data certa di aver prestato attività lavorativa dipendente e per i quali l'iscrizione retroattiva non è più possibile per l'intervenuta prescrizione, si debba applicare l'art. 13 della legge 12 agósto 1962, n. 1338 ». Il criterio che ha ispirato la suddetta deliberazione è quello di tener conto principalmente dello scopo della norma di legge in esame, scopo che consiste nel tornire ai lavoratori un rimedio per risarcirli del danno loro derivante dalla mancata assicurazione per i periodi durante i quali hanno prestato attività lavorativa. Poiché anche i lavoratori agricoli possono trovarsi nella situazione di non essere stati assicurati — cioè di non essere stati iscritti negli elenchi nominativi per le giornate per le quali hanno lavorato in agricoltura e l'iscrizione retroattiva per tali giornate non sia più possibile per l'intervenuta prescrizione — in pratica la loro condizione, sotto il profilo in esame, è analoga a quella dei lavoratori degli altri settori. Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto ingiustificato negare agli appartenenti al settore di lavoro agricolo la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall'ari. 13, anche perché l'articolo in parola usa una dizione generica (« il datore di lavoro »... « il lavoratore dipendente ») per indicare i propri destinatari. Ovviamente, per l'accoglimento delle domande intese ad ottenere ,la costituzione della rendita vitalizia di cui all'alt. 13 in favore dei lavoratori agricoli, è necessario che gli interessati — cosi come prescritto per gli appartenenti agli altri settori di lavoro — forniscano, con documenti di data certa, la prova del rapporto di lavoro e della sua durata. Ciò premesso, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Sedi sui termini prescrizionali vigenti nel settore agricolo (art. 2, 3° comma, legge 12 marzo 1968, n. 3341 (21, cioè sul fatto che l'iscrizione retroattiva negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere contenuta entro il termine di 5 anni (anno in corso e quattro anni precedenti). Pertanto, al fine di determinare i periodi per i quali è applicabile l'art. 13 nei confronti dei lavoratori agricoli, si deve tener conto del suddetto termine di prescri- zione quinquennale. Per ciò che conceme, poi, la prova degli elementi essenziali del rapporto di lavoro agricolo, tale prova deve essere fornita, come per ogni altro rapporto di lavoro, con documenti di data certa (3). Dai documenti in parola deve risultare: l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro; se l'interessato abbia lavorato come giornaliero di campagna o come salariato fisso; se trattasi di giornaliero di campagna, il numero di giornate e l'aono o gli anni per i quali si è verificata la mancata iscrizione negli elenchi; se trattasi, invece, di salariato fisso l'anno o gli anni per i quali è stata omessa l'iscrizione negli elenchi; se, poi, il lavoratore sia un salariato fisso con contratto inferiore all'anno, il periodo dell'anno per il quale è stata omessa l'iscrizione. (21 V. « Atti ufficiali », 1968, pag. 433. (3) Come è noto, per i periodi precedenti all'annata agraria 1951-1952, in casi invero eccezionali, può essersi verificato che nei confronti dei giornalieri di campagna, a causa del particolare sistema di accreditamento dei contributi vigenti all'epoca per i lavoratori agricoli (art. 14 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949), sja stato accreditato un numero di giornate inferiore a quello spettante m relazione alla qualifica con la quale gli interessati erano iscritti negli elenchi. In tali casi, sempreché la costituzione della rendita vitalizia sia richiesta per giornate risultanti dalla differenza jira quelle relative alla qualifica attribuita negli elenchi e quelle effettivamente accreditate, è ovvio che la prova del rapporto di lavoro è superflua. — 928 — Infine, per i periodi successivi al 1° gennaio 1970, dalla documentazione dovrà risultare, altresì, la provincia in cui si è svolto il rapporto di lavoro e, per i salariati fissi, la qualifica rivestita (comune, qualificato o specializzato). Non è necessario, invece, che venga comprovata la retribuzione percepita dai lavoratori agricoli anche se i periodi per i quali deve costituirsi la rendita vitalizia rientrino nel decennio che viene preso in considerazione per il calcolo della pensione retributiva. Ciò in quanto — come è noto — per i lavoratori di cui trattasi, le misure delle retribuzioni, per i periodi tino al 31 dicembre 1969, sono quelle stabilite dal- 1-art. 28, 3° comma del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 |4» (L. 2.370 giornaliere, per i salariati fissi, L. 2.670 giornaliere, per i giornalieri di campagna). Dall'anno 1970, poi, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sono quelle fissate per ciascuna provincia con decreto ministeriale, differenziate in relazione alla categoria e qualifica dei lavoratori stessi. Per quanto non diversamente disposto con la presente circolare le Sedi, per la trattazione delle domande di costituzione di rendita vitalizia riversibile di cui all'ari. 13, riguardanti i lavoratori agricoli dipendenti, osserveranno le istruzioni impartite in materia per tutte le altre categorie di lavoratori. Anche per ciò che concerne le operazioni di accreditamento dovranno essere seguite le disposizioni di carattere generale tenendo presente, comunque, che per i lavoratori di cui trattasi sulla scheda 07 (e non sulla scheda 07 agr.t dovrà essere indicato l'anno o gli anni per i quali si costituisce la rendita vitalizia ex art. 13, nonché il numero di giornate (se trattasi di giornaliero di campagna» o il numero di mesi (se trattasi di salariato fisso) compresi nell'anno o negli anni in questione. Se, poi, l'accreditamento si riferisce ad anni successivi al 1969, dovrà essere annotata anche la provincia in cui si è svolto il rapporto di lavoro e, per i salariati fissi, la qualifica rivestita (comune, qualificato o specializzato). Le Sedi dovranno definire in base alle suddette disposizioni sia le domande che verranno presentate in futuro che quelle tuttora in trattazione presso le Sedi stesse, nonché quelle già decise negativamente per le quali sia però, pendente ricorso amministrativo o giudiziario. Riguardo ai ricorsi amministrativi in carico a questa Dirczione generale e non ancora decisi dal competente Comitato, questa Dirczione generale medesima provvederà tempestivamente alla loro restituzione. IL DIRETTORE GENERALE BIONDO (4) V. . Atti ufficiali », 1968, pag. 459. 929 ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 23 OGGETTO: Applicabilità dell'ari. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai lavoratori agricoli dipendenti. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (seduta del 24 febbraio 1978). Esaminata la relazione predisposta dagli Uffici; visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 il cui testo letterale non contiene alcuna espressione intesa ad escludere i lavoratori agricoli dall'applicazione dell'articolo stesso; considerato che la ratio della norma di cui all'ari. 13 è fornire ai lavoratori un rimedio per risarcire il danno loro derivante dalla mancata assicurazione per periodi durante i quali hanno prestato attività lavorativa; tenuto conto che escludendo i lavoratori agricoli dall'applicazione dell'ari. 13 si creerebbe nei loro confronti una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di lavoratori dipendenti; tenuto conto che in sede di decisione dei ricorsi l'art. 13 viene, già, applicato ai lavoratori agricoli dipendenti; tenuto conto del parere espresso dal Comitato speciale del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti nella seduta dell'8 febbraio 1978, DELIBERA: che in favore dei lavoratori agricoli che non risultino iscritti negli elenchi di categoria, cioè non assicurati, per periodi per i quali comprovino con documenti di data certa di aver prestato attività lavorativa dipendente e per i quali l'iscrizione retroattiva non è più possibile per l'intervenuta prescrizione, si debba applicare l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Visto visto n Segretario u Presidente f.to CIAMPICACIGLI t-to REGGIO