Messaggio 4579 del 20 dicembre 2023

Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2024. Modalità di presentazione della domanda

Il comma 103 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha disposto il trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva; il successivo comma 108 del medesmo articolo ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022.

Con la circolare n. 91 del 27 luglio 2022 l’Istituto ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI disciplinata dagli articoli da 22 a 25 del Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017.

Nella richiamata circolare n. 91/2022, in attuazione del citato articolo 1, comma 108, della legge di Bilancio 2022, è stato chiarito che, per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2024, ai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, conseguentemente, la disciplina prevista in materia di indennità di disoccupazione NASpI di cui agli articoli da 1 a 14 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come illustrata nelle relative circolari pubblicate dall’Istituto in materia e attuative delle richiamate disposizioni (cfr. le circolari n. 94 del 12 maggio 2015, n. 142 del 29 luglio 2015, n. 194 del 27 novembre 2015 e n. 2 del 4 gennaio 2022, nonché - per le prestazioni in regime internazionale – le circolari n. 85 del 1° luglio 2010 e n. 105 del 22 maggio 2015).

In ragione della previsione normativa di cui sopra, i giornalisti in argomento potranno accedere alla prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria che interverranno a fare data dal 1° gennaio 2024, qualora soddisfino tutti i requisiti legislativamente previsti.

Con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di NASpI, si precisa che i potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica.

Per i cittadini il servizio è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI – invio domanda, comunicazioni e consultazione” > “Utilizza il servizio” > “Nuova Domanda”.

Le credenziali di accesso al servizio di presentazione della domanda NASpI sono le seguenti:

• SPID di livello 2 o superiore;

• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

• Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In alternativa, l’indennità di disoccupazione NASpI può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Si evidenzia che, in sede di presentazione della domanda di NASpI, i giornalisti devono indicare di appartenere a detta categoria di lavoratori al fine di consentire una corretta gestione della domanda medesima, selezionando l’apposita qualifica.

Si fa, infine, presente che la prestazione di disoccupazione NASpI a favore della categoria in argomento è gestita dal “Polo nazionale INPGI 1”, istituito presso la Filiale metropolitana di Roma Flaminio, che continuerà altresì a gestire anche le indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti riconosciute per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023 e disciplinate dal citato Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017.

Con successiva circolare sarà illustrata la disciplina di dettaglio in ordine alla prestazione di disoccupazione NASpI in oggetto.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Messaggio 4579 del 20 dicembre 2023

Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2024. Modalità di presentazione della domanda

Il comma 103 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha disposto il trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva; il successivo comma 108 del medesmo articolo ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022.

Con la circolare n. 91 del 27 luglio 2022 l’Istituto ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI disciplinata dagli articoli da 22 a 25 del Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017.

Nella richiamata circolare n. 91/2022, in attuazione del citato articolo 1, comma 108, della legge di Bilancio 2022, è stato chiarito che, per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2024, ai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, conseguentemente, la disciplina prevista in materia di indennità di disoccupazione NASpI di cui agli articoli da 1 a 14 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come illustrata nelle relative circolari pubblicate dall’Istituto in materia e attuative delle richiamate disposizioni (cfr. le circolari n. 94 del 12 maggio 2015, n. 142 del 29 luglio 2015, n. 194 del 27 novembre 2015 e n. 2 del 4 gennaio 2022, nonché - per le prestazioni in regime internazionale – le circolari n. 85 del 1° luglio 2010 e n. 105 del 22 maggio 2015).

In ragione della previsione normativa di cui sopra, i giornalisti in argomento potranno accedere alla prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria che interverranno a fare data dal 1° gennaio 2024, qualora soddisfino tutti i requisiti legislativamente previsti.

Con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di NASpI, si precisa che i potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica.

Per i cittadini il servizio è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI – invio domanda, comunicazioni e consultazione” > “Utilizza il servizio” > “Nuova Domanda”.

Le credenziali di accesso al servizio di presentazione della domanda NASpI sono le seguenti:

• SPID di livello 2 o superiore;

• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

• Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In alternativa, l’indennità di disoccupazione NASpI può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Si evidenzia che, in sede di presentazione della domanda di NASpI, i giornalisti devono indicare di appartenere a detta categoria di lavoratori al fine di consentire una corretta gestione della domanda medesima, selezionando l’apposita qualifica.

Si fa, infine, presente che la prestazione di disoccupazione NASpI a favore della categoria in argomento è gestita dal “Polo nazionale INPGI 1”, istituito presso la Filiale metropolitana di Roma Flaminio, che continuerà altresì a gestire anche le indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti riconosciute per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023 e disciplinate dal citato Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017.

Con successiva circolare sarà illustrata la disciplina di dettaglio in ordine alla prestazione di disoccupazione NASpI in oggetto.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi