Messaggio 17790 del 5 luglio 2007

Oggetto: Regime di cumulo pensione – reddito da lavoro. Indennità di malattia.
OGGETTO: Regime di cumulo pensione – reddito da lavoro. Indennità di malattia.
Sono pervenute da alcune strutture periferiche richieste di chiarimenti in merito al regime di cumulo dei trattamenti pensionistici in presenza di indennità di malattia. Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti. L’indennità di malattia ha la funzione di compensare la perdita della retribuzione causata
dall’evento morboso che rende il soggetto temporaneamente incapace al lavoro. Pertanto, considerato che
l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione, in caso di percezione della stessa e di trattamenti
pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità nella misura
prevista in presenza di reddito da lavoro dipendente. Si precisa che in caso di percezione dell’indennità
suddetta e di assegno ordinario di invalidità questo è soggetto alle: - riduzioni di cui all’articolo 1, comma 42,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (v. tabella G allegata alla medesima legge); - trattenute per incumulabilità con
reddito da lavoro. Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet
dell’Istituto.
IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DELLE
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Nori Golino

Messaggio 17790 del 5 luglio 2007

Oggetto: Regime di cumulo pensione – reddito da lavoro. Indennità di malattia.
OGGETTO: Regime di cumulo pensione – reddito da lavoro. Indennità di malattia.
Sono pervenute da alcune strutture periferiche richieste di chiarimenti in merito al regime di cumulo dei trattamenti pensionistici in presenza di indennità di malattia. Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti. L’indennità di malattia ha la funzione di compensare la perdita della retribuzione causata
dall’evento morboso che rende il soggetto temporaneamente incapace al lavoro. Pertanto, considerato che
l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione, in caso di percezione della stessa e di trattamenti
pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità nella misura
prevista in presenza di reddito da lavoro dipendente. Si precisa che in caso di percezione dell’indennità
suddetta e di assegno ordinario di invalidità questo è soggetto alle: - riduzioni di cui all’articolo 1, comma 42,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (v. tabella G allegata alla medesima legge); - trattenute per incumulabilità con
reddito da lavoro. Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet
dell’Istituto.
IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DELLE
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Nori Golino