Messaggio 29224 del 4 dicembre 2007

OGGETTO: legge 23 agosto 2004, n. 243. Nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto ed alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Chiarimenti.

Con la circolare n. 149 dell’11 novembre 2004 sono state date istruzioni alle Sedi dell’Istituto in merito all’applicazione dell’articolo 1, commi da 3 a 5, del provvedimento in oggetto relative alla salvaguardia per il diritto a pensione a favore di coloro che conseguono entro il 31 dicembre 2007 il diritto al conseguimento della pensione di anzianità e della pensione nel sistema contributivo con i requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore.

Con successiva circolare n. 105 del 19 settembre 2005 sono state, tra l’altro, fornite indicazioni circa i nuovi requisiti per l’accesso a pensione previsti dalla citata legge n. 243 del 2004 e, in particolare, al punto 3.1.1 sono stati trattati i nuovi requisiti previsti dall’articolo 1 comma 7, lettera b), punto 2, in materia di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

Con il presente messaggio si forniscono ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni argomenti trattati nelle predette circolari.

 
A)   Finestre di accesso alla pensione di anzianità

Come noto il citato articolo 1, comma 3, richiedeva ai fini dell’applicazione della salvaguardia in esame che il lavoratore avesse raggiunto i requisiti di età e di anzianità contributiva secondo la normativa previgente a quella prevista dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 e il successivo comma 5 stabiliva altresì che raggiunti i predetti requisiti il diritto ad ottenere la pensione fosse indipendente da qualunque successiva modifica normativa.

Al punto 1 Parte Prima era stato, quindi, chiarito che per rientrare tra i destinatari della salvaguardia del diritto fosse sufficiente aver maturato il requisito anagrafico e contributivo previsto dalla normativa attualmente in vigore senza alcun riguardo al momento della cosiddetta apertura della finestra che può collocarsi anche in un momento successivo al 31 dicembre 2007.

Pertanto, tutti coloro che maturano i requisiti nel corso del 2007, sulla base della disciplina oggi in vigore, le cui finestre di accesso si collocano nel 2008, potranno andare in pensione di anzianità in qualunque momento a partire dall’apertura della finestra di accesso che avviene con le seguenti cadenze:

DIPENDENTI
    

AUTONOMI

REQUISITI
    

FINESTRA
    

REQUISITI
    

FINESTRA

39 anni di anzianità contributiva entro il primo trimestre 2007 e 57 anni dopo il 30 settembre 2007
    

1° gennaio 2008
    

58 anni di età e 35 anni di contribuzione o 40 anni di anzianità contributiva entro il secondo trimestre 2007
    

1° gennaio 2008

39 anni di anzianità contributiva entro il secondo trimestre 2007 e 57 anni dopo il 30 settembre 2007
    

1° gennaio 2008
    

58 anni di età e 35 anni di contribuzione o 40 anni di anzianità contributiva entro il terzo trimestre 2007
    

1° aprile 2008

57 anni di età e 35 anni di contribuzione o 39 anni di anzianità contributiva entro il terzo trimestre 2007
    

1° gennaio 2008
    

58 anni di età e 35 anni di contribuzione o 40 anni di anzianità contributiva entro il quarto trimestre 2007
    

1° luglio 2008

57 anni di età e 35 anni di contribuzione o 39 anni di anzianità contributiva entro il quarto trimestre 2007
    

1° aprile 2008
    

 
    

 
B)   Applicazione della “salvaguardia” di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004 . Lavoratori che optano per il sistema di calcolo contributivo. Lavoratrici che usufruiscono del beneficio di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995

La salvaguardia di cui al suddetto articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004 riguarda anche coloro che maturano entro il 31 dicembre 2007 i requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in vigore fino alla predetta data del 31 dicembre 2007.

A tali soggetti, pertanto, come illustrato nella circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, Parte Prima, punti 1 e 2 e, ribadito nella circolare n. 105 del 19 settembre 2005, punto 6, continuano ad applicarsi, anche dopo il 1° gennaio 2008, le disposizioni in materia di pensionamenti previgenti alla legge di riforma.

Da parte di alcune Sedi è stato chiesto di chiarire se sia applicabile la “salvaguardia” in questione a quei lavoratori, soggetti al sistema di calcolo misto, che optino per il sistema contributivo successivamente alla data del 31 dicembre 2007.

A tal riguardo si precisa che la verifica del possesso dei sopra citati requisiti alla data del 31 dicembre 2007 dovrà essere effettuata indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Si specifica, inoltre, che nei confronti delle lavoratrici soggette alla disciplina del sistema di calcolo contributivo che optino, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della citata legge n. 335 del 1995 per accedere alla pensione di vecchiaia anticipando il requisito anagrafico di età rispetto a quello previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995, l’applicazione della salvaguardia stabilita dal più volte citato articolo 1, comma 3, del provvedimento in oggetto, dovrà essere verificata in relazione al requisito anagrafico anticipato per effetto dell’opzione in esame e indipendentemente dal momento del suo esercizio.

ESEMPIO

Lavoratrice nata il 10 ottobre 1951 madre di tre figli.

Per effetto dell’esercizio dell’opzione di anticipo dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di cui all’articolo 1, comma 40, la lavoratrice matura il diritto a pensione all’età di 56 anni e, quindi, il 10 ottobre 2007. In presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dall’articolo 1, comma 20, la lavoratrice in esame potrà ottenere la pensione di vecchiaia contributiva in qualunque momento anche successivo al 31 dicembre 2007.

 
C)   Computo anzianità contributiva richiesta per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lett. b), punto 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243

Al punto 3.1.1 della citata circolare n. 105 del 2005 è stato chiarito che dal 1° gennaio 2008 i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo possono accedere al pensionamento:

-         a 60 anni, per le donne e a 65 anni, per gli uomini, con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;

-         a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Ai fini del computo della predetta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

-         con un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni con i requisiti di età anagrafica indicati nella tabella A allegata alla legge delega per il periodo dal 2008 al 2013, incrementati di un anno a partire dal 2014 (art. 1, comma 7, lett. b punto 2 della legge n. 243 del 2004).

Relativamente a tale ultima possibilità di accesso al pensionamento, introdotta dalla legge di riforma del 2004, è sorto un problema circa il tipo di contribuzione che concorre al computo dei 35 anni di anzianità contributiva.

Il Ministero del Lavoro, interpellato sulla predetta problematica, ha espresso il parere in base al quale, ai fini del computo dell’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 6. lett. b), n. 2) della legge n. 243 del 2004, “debba essere applicato quanto previsto all’articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni contributive con 40 o più anni di anzianità contributiva.

Pertanto - ha chiarito in nota il predetto Dicastero - nel computo della contribuzione complessiva non vanno conteggiate le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi mentre la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età va moltiplicata per 1,5.

In mancanza di una esplicita previsione normativa, l’adozione del suddetto criterio, infatti, consente di armonizzare all’interno del sistema contributivo, le modalità di computo dell’anzianità contributiva nei casi di accesso alla pensione diversi da quelli previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge 335 del 1995”.

IL DIRETTORE GENERALE

Crecco

Messaggio 29224 del 4 dicembre 2007

OGGETTO: legge 23 agosto 2004, n. 243. Nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto ed alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Chiarimenti.

Con la circolare n. 149 dell’11 novembre 2004 sono state date istruzioni alle Sedi dell’Istituto in merito all’applicazione dell’articolo 1, commi da 3 a 5, del provvedimento in oggetto relative alla salvaguardia per il diritto a pensione a favore di coloro che conseguono entro il 31 dicembre 2007 il diritto al conseguimento della pensione di anzianità e della pensione nel sistema contributivo con i requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore.

Con successiva circolare n. 105 del 19 settembre 2005 sono state, tra l’altro, fornite indicazioni circa i nuovi requisiti per l’accesso a pensione previsti dalla citata legge n. 243 del 2004 e, in particolare, al punto 3.1.1 sono stati trattati i nuovi requisiti previsti dall’articolo 1 comma 7, lettera b), punto 2, in materia di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

Con il presente messaggio si forniscono ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni argomenti trattati nelle predette circolari.

 
A)   Finestre di accesso alla pensione di anzianità

Come noto il citato articolo 1, comma 3, richiedeva ai fini dell’applicazione della salvaguardia in esame che il lavoratore avesse raggiunto i requisiti di età e di anzianità contributiva secondo la normativa previgente a quella prevista dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 e il successivo comma 5 stabiliva altresì che raggiunti i predetti requisiti il diritto ad ottenere la pensione fosse indipendente da qualunque successiva modifica normativa.

Al punto 1 Parte Prima era stato, quindi, chiarito che per rientrare tra i destinatari della salvaguardia del diritto fosse sufficiente aver maturato il requisito anagrafico e contributivo previsto dalla normativa attualmente in vigore senza alcun riguardo al momento della cosiddetta apertura della finestra che può collocarsi anche in un momento successivo al 31 dicembre 2007.

Pertanto, tutti coloro che maturano i requisiti nel corso del 2007, sulla base della disciplina oggi in vigore, le cui finestre di accesso si collocano nel 2008, potranno andare in pensione di anzianità in qualunque momento a partire dall’apertura della finestra di accesso che avviene con le seguenti cadenze:

DIPENDENTI
    

AUTONOMI

REQUISITI
    

FINESTRA
    

REQUISITI
    

FINESTRA

39 anni di anzianità contributiva entro il primo trimestre 2007 e 57 anni dopo il 30 settembre 2007
    

1° gennaio 2008
    

58 anni di età e 35 anni di contribuzione o 40 anni di anzianità contributiva entro il secondo trimestre 2007
    

1° gennaio 2008

39 anni di anzianità contributiva entro il secondo trimestre 2007 e 57 anni dopo il 30 settembre 2007
    

1° gennaio 2008
    

58 anni di età e 35 anni di contribuzione o 40 anni di anzianità contributiva entro il terzo trimestre 2007
    

1° aprile 2008

57 anni di età e 35 anni di contribuzione o 39 anni di anzianità contributiva entro il terzo trimestre 2007
    

1° gennaio 2008
    

58 anni di età e 35 anni di contribuzione o 40 anni di anzianità contributiva entro il quarto trimestre 2007
    

1° luglio 2008

57 anni di età e 35 anni di contribuzione o 39 anni di anzianità contributiva entro il quarto trimestre 2007
    

1° aprile 2008
    

 
    

 
B)   Applicazione della “salvaguardia” di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004 . Lavoratori che optano per il sistema di calcolo contributivo. Lavoratrici che usufruiscono del beneficio di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995

La salvaguardia di cui al suddetto articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004 riguarda anche coloro che maturano entro il 31 dicembre 2007 i requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in vigore fino alla predetta data del 31 dicembre 2007.

A tali soggetti, pertanto, come illustrato nella circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, Parte Prima, punti 1 e 2 e, ribadito nella circolare n. 105 del 19 settembre 2005, punto 6, continuano ad applicarsi, anche dopo il 1° gennaio 2008, le disposizioni in materia di pensionamenti previgenti alla legge di riforma.

Da parte di alcune Sedi è stato chiesto di chiarire se sia applicabile la “salvaguardia” in questione a quei lavoratori, soggetti al sistema di calcolo misto, che optino per il sistema contributivo successivamente alla data del 31 dicembre 2007.

A tal riguardo si precisa che la verifica del possesso dei sopra citati requisiti alla data del 31 dicembre 2007 dovrà essere effettuata indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Si specifica, inoltre, che nei confronti delle lavoratrici soggette alla disciplina del sistema di calcolo contributivo che optino, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della citata legge n. 335 del 1995 per accedere alla pensione di vecchiaia anticipando il requisito anagrafico di età rispetto a quello previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995, l’applicazione della salvaguardia stabilita dal più volte citato articolo 1, comma 3, del provvedimento in oggetto, dovrà essere verificata in relazione al requisito anagrafico anticipato per effetto dell’opzione in esame e indipendentemente dal momento del suo esercizio.

ESEMPIO

Lavoratrice nata il 10 ottobre 1951 madre di tre figli.

Per effetto dell’esercizio dell’opzione di anticipo dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di cui all’articolo 1, comma 40, la lavoratrice matura il diritto a pensione all’età di 56 anni e, quindi, il 10 ottobre 2007. In presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dall’articolo 1, comma 20, la lavoratrice in esame potrà ottenere la pensione di vecchiaia contributiva in qualunque momento anche successivo al 31 dicembre 2007.

 
C)   Computo anzianità contributiva richiesta per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lett. b), punto 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243

Al punto 3.1.1 della citata circolare n. 105 del 2005 è stato chiarito che dal 1° gennaio 2008 i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo possono accedere al pensionamento:

-         a 60 anni, per le donne e a 65 anni, per gli uomini, con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;

-         a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Ai fini del computo della predetta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

-         con un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni con i requisiti di età anagrafica indicati nella tabella A allegata alla legge delega per il periodo dal 2008 al 2013, incrementati di un anno a partire dal 2014 (art. 1, comma 7, lett. b punto 2 della legge n. 243 del 2004).

Relativamente a tale ultima possibilità di accesso al pensionamento, introdotta dalla legge di riforma del 2004, è sorto un problema circa il tipo di contribuzione che concorre al computo dei 35 anni di anzianità contributiva.

Il Ministero del Lavoro, interpellato sulla predetta problematica, ha espresso il parere in base al quale, ai fini del computo dell’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 6. lett. b), n. 2) della legge n. 243 del 2004, “debba essere applicato quanto previsto all’articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni contributive con 40 o più anni di anzianità contributiva.

Pertanto - ha chiarito in nota il predetto Dicastero - nel computo della contribuzione complessiva non vanno conteggiate le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi mentre la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età va moltiplicata per 1,5.

In mancanza di una esplicita previsione normativa, l’adozione del suddetto criterio, infatti, consente di armonizzare all’interno del sistema contributivo, le modalità di computo dell’anzianità contributiva nei casi di accesso alla pensione diversi da quelli previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge 335 del 1995”.

IL DIRETTORE GENERALE

Crecco