Legge 91 del 20 febbraio 2006

 

Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.

 Vigente al: 21-1-2014  
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu.

1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si

applicano, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,

valutato complessivamente in 3.570.226 euro per l'anno 2006, in 416.389 euro per l'anno 2007 e in euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 3.570.226 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 416.389 per l'anno 2007 e ad euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al

monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006


CIAMPI


Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Legge 91 del 20 febbraio 2006

 

Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.

 Vigente al: 21-1-2014  
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu.

1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si

applicano, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,

valutato complessivamente in 3.570.226 euro per l'anno 2006, in 416.389 euro per l'anno 2007 e in euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 3.570.226 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 416.389 per l'anno 2007 e ad euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al

monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006


CIAMPI


Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli