Circolare 207 dell'11 ottobre 1982

Oggetto: Cassa integrazione guadagni:

criteri di massima per il settore dell'edilizia e affini.
A) Individuazione del concetto di "unita' produttiva" in
relazione ai limiti temporali di cui all'art. 1 della legge
n. 427 del 6 agosto 1975.
La problematica inerente l'individuazione delle situazioni
che possono rientrare nel concetto di "unita' produttiva" ai fini e
per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 della legge 6 agosto
1975, n. 427 (1) ha formato oggetto di approfondito e ampio esame da
parte della Commissione Centrale per l'edilizia che ha riscontrato,
peraltro, una estrema difficolta' nell'enucleare un unico criterio da
adottarsi per l'intero settore edile, vista la varieta' delle
attivita' in cui questo si articola ed i conseguenti, dissimili,
moduli organizzativi adottati.
Dall'esame effettuato e' emerso in primo luogo che la
coincidenza tra "unita' produttiva" e "cantiere", richiamata nella
circolare n. 62773/G.S. 218 del 3 novembre 1975 (2), pur essendo
molto spesso riscontrabile in concreto in caso di imprese che
svolgono attivita' edile in senso stretto, e' difficilmente
rilevabile in quelle aziende la cui attivita' e' affine all'edilizia
ovvero si concretizza in una sola fase del processo costruttivo.
L'Organo Centrale, pertanto, dopo aver analiticamente
esaminato la complessa e composita casistica relativa ai moduli
organizzativi aziendali, ha ritenuto di non poter indicare criteri
univoci per la determinazione delle singole unita' produttive ma di
dover individuare alcuni orientamenti atti alla soluzione delle
fattispecie concrete.
In via generale, ai fini dell'individuazione dell'unita'
produttiva, per le imprese esercenti attivita' edile in senso
stretto, dovra' essere verificata l'esistenza di distinti contratti
di appalto. La Commissione Centrale ha ritenuto che ad appalti
diversi, comportanti, per tempo e dimensione, organizzazioni
distinte, corrispondono altrettante "unita' produttive" anche se i
lavori vengono effettuati contemporaneamente o in successione su
singoli lotti incidenti su una unica area sotto la direzione di un
unico responsabile.
Per le imprese che, invece, occupano i lavoratori in piu'
lavori e per brevi periodi, per le quali non e' possibile assumere il
criterio dianzi indicato, la C.C.E. ha ritenuto che per unita'
produttiva debba intendersi il "complesso organizzato di personale e
di mezzi atto a conseguire un risultato produttivo".
In tale ultima fattispecie il criterio da seguire per
l'intervento della Cassa integrazione guadagni e' di:
a) computare, ai fini del limite di cui all'art. 1 della legge
n. 427/75, relativamente a ciascuna unita' produttiva come sopra
definita, i periodi di integrazione concessi per eventi incidentali e
verificabili esclusivamente in loco (ad esempio: maltempo);
b) considerare, al termine dei lavori effettuati in ciascuna
localita', riassorbita presso la casa madre la mano d'opera ivi
impiegata;
c) ascrivere, ai fini del computo dei limiti massimi
integrabili, alla Sede Centrale dell'azienda, gli eventuali periodi
di intervento C.I.G. derivanti da altre cause (ad esempio: "fine
lavoro", "mancanza di commesse", ecc.) collegate alla struttura
imprenditoriale nel suo complesso.
B) Applicabilita' dell'art. 7 della legge 427/75 ai dimessi che
si rimpieghino in aziende edili operanti all'estero.
La Commissione Centrale per l'edilizia, in occasione
dell'esame di alcuni ricorsi avanzati da singole ditte, ha preso in
esame la portata della norma di cui all'art.7 della legge n. 427/75
che prevede che il lavoratore che si dimette perche' assunto in altra
azienda dello stesso settore di attivita' non perde il diritto
all'integrazione salariale sino alla cessazione del precedente
rapporto di lavoro.
In particolare si e' posto il problema se la rioccupazione
all'estero in azienda italiana o straniera sia preclusiva al diritto
all'integrazione salariale maturato per un periodo di sospensione
riferito ad un cantiere ubicato in Italia.
Detto Organo Centrale, desumendo dallo spirito della norma
il duplice intendimento del legislatore di mantenere inalterata la
professionalita' dei singoli lavoratori da un lato e trattenere nel
settore di provenienza la maestranza qualificata dall'altro, ha
espresso il parere che, in caso di dimissioni, la condizione posta
dal citato art. 7 possa considerarsi soddisfatta anche nell'ipotesi
in cui la riammissione avvenga in cantieri siti all'estero dipendenti
da azienda italiana o straniera, purche' operante nel settore
dell'edilizia.
Pertanto gli operai che si dimettono durante o al termine
del periodo di sospensione o riduzione d'orario per cui vi sia
intervento CIG, perche' assunti in azienda edile operante al di fuori
del territorio nazionale, mantengono il diritto alla prestazione sino
alla cessazione del precedente rapporto di lavoro.
C) Provvedimenti reiettivi adottati dalle locali Commissioni
Provinciali ed istruttoria dei ricorsi.
Nell'esaminare gli atti relativi ai ricorsi, la Commissione
Centrale ha piu' volte rilevato che le motivazioni addotte a sostegno
di provvedimenti di reiezione da parte di alcune Commissioni
provinciali risultano inesatte o, quanto meno, generiche.
Molto spesso, ad esempio, in caso di richieste avanzate per
eventi meteorologici avversi, la reiezione viene motivata con la
dizione "causa non integrabile" ovvero "causa insussistente" il che
talvolta non trova riscontro nelle condizioni generali rilevabili dai
bollettini.
Quanto sopra viene segnalato per gli interventi che saranno
ritenuti piu' opportuni da parte dei Direttori di Sede acche' i
provvedimenti adottati dai predetti Organi provinciali siano motivati
in modo circostanziato.
Inoltre, dall'esame di molti casi di specie, si e' rilevato
che l'istruttoria dei ricorsi avanzati avverso delibere della locale
CP per la Cassa integrazione guadagni del settore dell'edilizia e
affini, e' spesso carente di alcuni elementi essenziali alla
decisione da parte dell'Organo Centrale.
Cio' comporta un allungamento nei tempi di definizione dei
ricorsi in quanto rende necessario un supplemento di istruttoria.
Inoltre puo' esservi l'eventualita' di delibere basate su errati
presupposti di fatto in particolare per quanto attiene il computo dei
limiti massimi integrabili (13 settimane per gli operai sospesi, 52
settimane nel biennio mobile).
Si interessano, pertanto, le Sedi a voler porre la massima
attenzione nell'effettuare l'istruttoria dei ricorsi di cui trattasi
ed in particolare a:
- indicare sempre, sul frontespizio del Mod. IGi 9/Ed o con
elenco a parte, le settimane fruite dall'impresa nelle 104 settimane
precedenti il periodo oggetto del ricorso;
- inviare copia fotostatica conforme all'originale del Mod. IGi
15/Ed privo di correzioni o annotazioni apposte dalla Sede se non
quelle relative alla decisione adottata dalla locale CP;
- indicare e trasmettere i dati meteorologici su cui e' stata
adottata la delibera della CP in caso di richieste motivate da
maltempo, specificando la fonte di detti dati;
- trascrivere sul mod. IGi 9/Ed. i periodi oggetto del ricorso,
periodi che, ovviamente, dovranno corrispondere a quelli impugnati;
- inviare i Mod. IGi 6 Ed in caso di accoglimento parziale ed i
Mod. IGi 7 Ed;
- corredare il ricorso di tutta la documentazione atta alla sua
definizione come, ad esempio, i verbali di sospensione e di ripresa
dei lavori, accertamenti ispettivi, ecc. (in fotocopia).
D) Art. 2 della legge 427/75.
Come gia' evidenziato nella circolare n. 1968 GS/78 del 30
marzo 1982 (3), la Commissione Centrale per l'edilizia ha espresso il
parere che, per la presentazione della domanda di integrazione
salariale, i 25 giorni di cui all'art. 2 della legge 427/75 debbano
decorrere dalla fine del periodo di paga in corso alla domenica della
settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di
attivita', dovendosi ritenere detto giorno quello conclusivo della
settimana stessa.
In proposito si ricordano, altresi', le istruzioni
impartite al punto II della circolare n. 59170 GS dell' 1 giugno 1948
(4) in particolare per quanto concerne il criterio secondo cui, nel
caso una ditta denunci con un'unica domanda due periodi di
contrazione intervallati da una o piu' settimane di ripresa di
attivita' ad orario pieno, i due periodi debbano considerarsi a se'
stanti ai fini dell'applicazione del termine di decadenza per la
presentazione della richiesta di intervento.
Cio' in quanto viene a mancare il presupposto della
continuita' nella contrazione del lavoro che giustificherebbe la
reiezione per il complessivo periodo oggetto della domanda.
Si ricorda, infine, che - in conformita' alla
determinazione a suo tempo adottata dal Consiglio di Amministrazione
in ordine a domanda di prestazione dell'A.G.O. - ai fini
dell'individuazione della data di presentazione delle richieste di
integrazione salariale per il settore dell'edilizia e affini, non
consegnate direttamente agli sportelli della competente Sede
delll'Istituto, puo' essere fatto riferimento alla data risultante
dal timbro di spedizione apposto dall'Ufficio Postale, sempreche' la
domanda sia inviata mediante raccomandata, anche senza ricevuta di
ritorno.
Si interessano pertanto le Sedi a conservare con la massima
cura, allegate alle domande, le buste delle raccomandate con cui sono
stati inviati i Modd. IGi 15 Ed.
Ovviamente i criteri suindicati sono applicabili anche nei
confronti delle imprese del settore lapideo.
E) Festivita'.
Come gia' esplicitato nel msg. TP del 14 marzo 1980, a
seguito del contratto collettivo di lavoro del 22 luglio 1979 che non
prevede alcun accantonamento presso la Cassa Edile delle percentuali
relative alle festivita' infrasettimanali, la materia attinente alle
festivita' e' attualmente disciplinata anche nei confronti dei
dipendenti da imprese edili ed affini in modo analogo a quello gia'
in vigore per l'industria non edile.
Tenuto conto della attuale uniformita' di regolamentazione
contrattuale devono, ovviamente, considerarsi superate le difformita'
di orientamento indicate al punto 1) della circolare n. 60143 GS del
28 dicembre 1968 (5) per quanto attiene alle modalita' di calcolo
delle integrazioni salariali da seguirsi nelle due gestioni in
presenza di festivita' infrasettimanali.
Anche nell'ambito della gestione speciale per l'edilizia ed
affini, pertanto, a decorrere dall' 1 ottobre 1979 trovano
applicazione i criteri di calcolo adottati per la gestione ordinaria
ed in particolare sono da considerarsi ininfluenti, ai fini della
determinazione delle ore integrabili, le festivita' infrasettimanali
retribuibili quando queste non siano pagate in base all'art. 3 della
legge n. 90 del 31 marzo 1954 (6), dal datore di lavoro per il
prolungarsi della sospensione oltre le due settimane.
Di conseguenza devono ritenersi applicabili anche per il
settore dell'edilizia ed affini i criteri illustrati al punto II
della circolare n. 50 GS/12 del 21 gennaio 1982 (7) per la parte che
riassume le istruzioni, gia' nel tempo emanate, relative alle
modalita' di calcolo delle festivita' in presenza dell'intervento
della Cassa integrazione guadagni.
F) Ristampa Mod. IGi 15 Ed.
In occasione della ristampa del Mod. Igi 15/Ed, su proposta
di alcune Sedi, si e' ritenuto opportuno apportare in via
sperimentale modifiche ed integrazioni al modulo di richiesta di
intervento CIG.
In particolare sono stati predisposti appositi spazi in cui
l'impresa possa indicare: gli operai dimessisi e reimpiegati in altra
azienda dello stesso settore; l'articolazione delle ore effettuate in
ogni giornata delle settimane per cui e' richiesto l'intervento; i
giorni in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi
denunciati quali causa di riduzione o sospensione di attivita'.
La necessita' di conoscere l'articolazione dell'orario
effettuato in ogni giornata, con l'indicazione delle ore lavorate a
titolo di straordinario e di recupero e le ore di assenza che non
comportano retribuzione, deriva dalla constatazione che in caso di
riduzione di orario per eventi meteorologici spesso l'azienda,
mediante l'effettuazione di recuperi o di lavoro straordinario,
raggiunge in singole settimane l'orario contrattuale o di norma
praticato.
Inoltre, molte Sedi hanno denunciato una eccessiva
laboriosita' nell'istruttoria delle domande da sottoporre all'esame
delle locali Commissioni Provinciali essendo i Mod. IG i 15/Ed
carenti di un chiaro prospetto da cui risultino, per differenza, le
ore di integrazione richieste per ogni singola settimana.
Poiche', peraltro, le imprese potranno trovare di una certa
complessita' la compilazione del punto predisposto per l'indicazione
dei dati sopraindicati, si interessano le Sedi a voler cortesemente
segnalare eventuali difficolta' che dovessero insorgere nonche' a
voler indirizzare a questi uffici centrali suggerimenti atti a
migliorare il nuovo testo del mod. IGi 15/Ed.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
------------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1910
(2) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 2236
(3) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1249
(4) V. "Atti ufficiali" 1948, pag. 571
(5) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 1598
(6) V. "Atti ufficiali" 1954, pag. 131
(7) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 191

Circolare 207 dell'11 ottobre 1982

Oggetto: Cassa integrazione guadagni:

criteri di massima per il settore dell'edilizia e affini.
A) Individuazione del concetto di "unita' produttiva" in
relazione ai limiti temporali di cui all'art. 1 della legge
n. 427 del 6 agosto 1975.
La problematica inerente l'individuazione delle situazioni
che possono rientrare nel concetto di "unita' produttiva" ai fini e
per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 della legge 6 agosto
1975, n. 427 (1) ha formato oggetto di approfondito e ampio esame da
parte della Commissione Centrale per l'edilizia che ha riscontrato,
peraltro, una estrema difficolta' nell'enucleare un unico criterio da
adottarsi per l'intero settore edile, vista la varieta' delle
attivita' in cui questo si articola ed i conseguenti, dissimili,
moduli organizzativi adottati.
Dall'esame effettuato e' emerso in primo luogo che la
coincidenza tra "unita' produttiva" e "cantiere", richiamata nella
circolare n. 62773/G.S. 218 del 3 novembre 1975 (2), pur essendo
molto spesso riscontrabile in concreto in caso di imprese che
svolgono attivita' edile in senso stretto, e' difficilmente
rilevabile in quelle aziende la cui attivita' e' affine all'edilizia
ovvero si concretizza in una sola fase del processo costruttivo.
L'Organo Centrale, pertanto, dopo aver analiticamente
esaminato la complessa e composita casistica relativa ai moduli
organizzativi aziendali, ha ritenuto di non poter indicare criteri
univoci per la determinazione delle singole unita' produttive ma di
dover individuare alcuni orientamenti atti alla soluzione delle
fattispecie concrete.
In via generale, ai fini dell'individuazione dell'unita'
produttiva, per le imprese esercenti attivita' edile in senso
stretto, dovra' essere verificata l'esistenza di distinti contratti
di appalto. La Commissione Centrale ha ritenuto che ad appalti
diversi, comportanti, per tempo e dimensione, organizzazioni
distinte, corrispondono altrettante "unita' produttive" anche se i
lavori vengono effettuati contemporaneamente o in successione su
singoli lotti incidenti su una unica area sotto la direzione di un
unico responsabile.
Per le imprese che, invece, occupano i lavoratori in piu'
lavori e per brevi periodi, per le quali non e' possibile assumere il
criterio dianzi indicato, la C.C.E. ha ritenuto che per unita'
produttiva debba intendersi il "complesso organizzato di personale e
di mezzi atto a conseguire un risultato produttivo".
In tale ultima fattispecie il criterio da seguire per
l'intervento della Cassa integrazione guadagni e' di:
a) computare, ai fini del limite di cui all'art. 1 della legge
n. 427/75, relativamente a ciascuna unita' produttiva come sopra
definita, i periodi di integrazione concessi per eventi incidentali e
verificabili esclusivamente in loco (ad esempio: maltempo);
b) considerare, al termine dei lavori effettuati in ciascuna
localita', riassorbita presso la casa madre la mano d'opera ivi
impiegata;
c) ascrivere, ai fini del computo dei limiti massimi
integrabili, alla Sede Centrale dell'azienda, gli eventuali periodi
di intervento C.I.G. derivanti da altre cause (ad esempio: "fine
lavoro", "mancanza di commesse", ecc.) collegate alla struttura
imprenditoriale nel suo complesso.
B) Applicabilita' dell'art. 7 della legge 427/75 ai dimessi che
si rimpieghino in aziende edili operanti all'estero.
La Commissione Centrale per l'edilizia, in occasione
dell'esame di alcuni ricorsi avanzati da singole ditte, ha preso in
esame la portata della norma di cui all'art.7 della legge n. 427/75
che prevede che il lavoratore che si dimette perche' assunto in altra
azienda dello stesso settore di attivita' non perde il diritto
all'integrazione salariale sino alla cessazione del precedente
rapporto di lavoro.
In particolare si e' posto il problema se la rioccupazione
all'estero in azienda italiana o straniera sia preclusiva al diritto
all'integrazione salariale maturato per un periodo di sospensione
riferito ad un cantiere ubicato in Italia.
Detto Organo Centrale, desumendo dallo spirito della norma
il duplice intendimento del legislatore di mantenere inalterata la
professionalita' dei singoli lavoratori da un lato e trattenere nel
settore di provenienza la maestranza qualificata dall'altro, ha
espresso il parere che, in caso di dimissioni, la condizione posta
dal citato art. 7 possa considerarsi soddisfatta anche nell'ipotesi
in cui la riammissione avvenga in cantieri siti all'estero dipendenti
da azienda italiana o straniera, purche' operante nel settore
dell'edilizia.
Pertanto gli operai che si dimettono durante o al termine
del periodo di sospensione o riduzione d'orario per cui vi sia
intervento CIG, perche' assunti in azienda edile operante al di fuori
del territorio nazionale, mantengono il diritto alla prestazione sino
alla cessazione del precedente rapporto di lavoro.
C) Provvedimenti reiettivi adottati dalle locali Commissioni
Provinciali ed istruttoria dei ricorsi.
Nell'esaminare gli atti relativi ai ricorsi, la Commissione
Centrale ha piu' volte rilevato che le motivazioni addotte a sostegno
di provvedimenti di reiezione da parte di alcune Commissioni
provinciali risultano inesatte o, quanto meno, generiche.
Molto spesso, ad esempio, in caso di richieste avanzate per
eventi meteorologici avversi, la reiezione viene motivata con la
dizione "causa non integrabile" ovvero "causa insussistente" il che
talvolta non trova riscontro nelle condizioni generali rilevabili dai
bollettini.
Quanto sopra viene segnalato per gli interventi che saranno
ritenuti piu' opportuni da parte dei Direttori di Sede acche' i
provvedimenti adottati dai predetti Organi provinciali siano motivati
in modo circostanziato.
Inoltre, dall'esame di molti casi di specie, si e' rilevato
che l'istruttoria dei ricorsi avanzati avverso delibere della locale
CP per la Cassa integrazione guadagni del settore dell'edilizia e
affini, e' spesso carente di alcuni elementi essenziali alla
decisione da parte dell'Organo Centrale.
Cio' comporta un allungamento nei tempi di definizione dei
ricorsi in quanto rende necessario un supplemento di istruttoria.
Inoltre puo' esservi l'eventualita' di delibere basate su errati
presupposti di fatto in particolare per quanto attiene il computo dei
limiti massimi integrabili (13 settimane per gli operai sospesi, 52
settimane nel biennio mobile).
Si interessano, pertanto, le Sedi a voler porre la massima
attenzione nell'effettuare l'istruttoria dei ricorsi di cui trattasi
ed in particolare a:
- indicare sempre, sul frontespizio del Mod. IGi 9/Ed o con
elenco a parte, le settimane fruite dall'impresa nelle 104 settimane
precedenti il periodo oggetto del ricorso;
- inviare copia fotostatica conforme all'originale del Mod. IGi
15/Ed privo di correzioni o annotazioni apposte dalla Sede se non
quelle relative alla decisione adottata dalla locale CP;
- indicare e trasmettere i dati meteorologici su cui e' stata
adottata la delibera della CP in caso di richieste motivate da
maltempo, specificando la fonte di detti dati;
- trascrivere sul mod. IGi 9/Ed. i periodi oggetto del ricorso,
periodi che, ovviamente, dovranno corrispondere a quelli impugnati;
- inviare i Mod. IGi 6 Ed in caso di accoglimento parziale ed i
Mod. IGi 7 Ed;
- corredare il ricorso di tutta la documentazione atta alla sua
definizione come, ad esempio, i verbali di sospensione e di ripresa
dei lavori, accertamenti ispettivi, ecc. (in fotocopia).
D) Art. 2 della legge 427/75.
Come gia' evidenziato nella circolare n. 1968 GS/78 del 30
marzo 1982 (3), la Commissione Centrale per l'edilizia ha espresso il
parere che, per la presentazione della domanda di integrazione
salariale, i 25 giorni di cui all'art. 2 della legge 427/75 debbano
decorrere dalla fine del periodo di paga in corso alla domenica della
settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di
attivita', dovendosi ritenere detto giorno quello conclusivo della
settimana stessa.
In proposito si ricordano, altresi', le istruzioni
impartite al punto II della circolare n. 59170 GS dell' 1 giugno 1948
(4) in particolare per quanto concerne il criterio secondo cui, nel
caso una ditta denunci con un'unica domanda due periodi di
contrazione intervallati da una o piu' settimane di ripresa di
attivita' ad orario pieno, i due periodi debbano considerarsi a se'
stanti ai fini dell'applicazione del termine di decadenza per la
presentazione della richiesta di intervento.
Cio' in quanto viene a mancare il presupposto della
continuita' nella contrazione del lavoro che giustificherebbe la
reiezione per il complessivo periodo oggetto della domanda.
Si ricorda, infine, che - in conformita' alla
determinazione a suo tempo adottata dal Consiglio di Amministrazione
in ordine a domanda di prestazione dell'A.G.O. - ai fini
dell'individuazione della data di presentazione delle richieste di
integrazione salariale per il settore dell'edilizia e affini, non
consegnate direttamente agli sportelli della competente Sede
delll'Istituto, puo' essere fatto riferimento alla data risultante
dal timbro di spedizione apposto dall'Ufficio Postale, sempreche' la
domanda sia inviata mediante raccomandata, anche senza ricevuta di
ritorno.
Si interessano pertanto le Sedi a conservare con la massima
cura, allegate alle domande, le buste delle raccomandate con cui sono
stati inviati i Modd. IGi 15 Ed.
Ovviamente i criteri suindicati sono applicabili anche nei
confronti delle imprese del settore lapideo.
E) Festivita'.
Come gia' esplicitato nel msg. TP del 14 marzo 1980, a
seguito del contratto collettivo di lavoro del 22 luglio 1979 che non
prevede alcun accantonamento presso la Cassa Edile delle percentuali
relative alle festivita' infrasettimanali, la materia attinente alle
festivita' e' attualmente disciplinata anche nei confronti dei
dipendenti da imprese edili ed affini in modo analogo a quello gia'
in vigore per l'industria non edile.
Tenuto conto della attuale uniformita' di regolamentazione
contrattuale devono, ovviamente, considerarsi superate le difformita'
di orientamento indicate al punto 1) della circolare n. 60143 GS del
28 dicembre 1968 (5) per quanto attiene alle modalita' di calcolo
delle integrazioni salariali da seguirsi nelle due gestioni in
presenza di festivita' infrasettimanali.
Anche nell'ambito della gestione speciale per l'edilizia ed
affini, pertanto, a decorrere dall' 1 ottobre 1979 trovano
applicazione i criteri di calcolo adottati per la gestione ordinaria
ed in particolare sono da considerarsi ininfluenti, ai fini della
determinazione delle ore integrabili, le festivita' infrasettimanali
retribuibili quando queste non siano pagate in base all'art. 3 della
legge n. 90 del 31 marzo 1954 (6), dal datore di lavoro per il
prolungarsi della sospensione oltre le due settimane.
Di conseguenza devono ritenersi applicabili anche per il
settore dell'edilizia ed affini i criteri illustrati al punto II
della circolare n. 50 GS/12 del 21 gennaio 1982 (7) per la parte che
riassume le istruzioni, gia' nel tempo emanate, relative alle
modalita' di calcolo delle festivita' in presenza dell'intervento
della Cassa integrazione guadagni.
F) Ristampa Mod. IGi 15 Ed.
In occasione della ristampa del Mod. Igi 15/Ed, su proposta
di alcune Sedi, si e' ritenuto opportuno apportare in via
sperimentale modifiche ed integrazioni al modulo di richiesta di
intervento CIG.
In particolare sono stati predisposti appositi spazi in cui
l'impresa possa indicare: gli operai dimessisi e reimpiegati in altra
azienda dello stesso settore; l'articolazione delle ore effettuate in
ogni giornata delle settimane per cui e' richiesto l'intervento; i
giorni in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi
denunciati quali causa di riduzione o sospensione di attivita'.
La necessita' di conoscere l'articolazione dell'orario
effettuato in ogni giornata, con l'indicazione delle ore lavorate a
titolo di straordinario e di recupero e le ore di assenza che non
comportano retribuzione, deriva dalla constatazione che in caso di
riduzione di orario per eventi meteorologici spesso l'azienda,
mediante l'effettuazione di recuperi o di lavoro straordinario,
raggiunge in singole settimane l'orario contrattuale o di norma
praticato.
Inoltre, molte Sedi hanno denunciato una eccessiva
laboriosita' nell'istruttoria delle domande da sottoporre all'esame
delle locali Commissioni Provinciali essendo i Mod. IG i 15/Ed
carenti di un chiaro prospetto da cui risultino, per differenza, le
ore di integrazione richieste per ogni singola settimana.
Poiche', peraltro, le imprese potranno trovare di una certa
complessita' la compilazione del punto predisposto per l'indicazione
dei dati sopraindicati, si interessano le Sedi a voler cortesemente
segnalare eventuali difficolta' che dovessero insorgere nonche' a
voler indirizzare a questi uffici centrali suggerimenti atti a
migliorare il nuovo testo del mod. IGi 15/Ed.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
------------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1910
(2) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 2236
(3) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1249
(4) V. "Atti ufficiali" 1948, pag. 571
(5) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 1598
(6) V. "Atti ufficiali" 1954, pag. 131
(7) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 191