Decreto Ministero del Lavoro del 14 marzo 2001

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2001

Oggetto:
Determinazione dei coefficienti di trasformazione per il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.


IL Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto l’art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n.335;
Visto il decreto legislativo 16 settembre 1996, n.565, ed, in particolare, l’art. 2, comma 4, l’art. 4, comma 2, come sostituito dall’art. 58, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n.144, e l’art. 5;
Sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all’art. 44 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Decreta:
Articolo 1
Sono determinati, nell’allegata tabella, i coefficienti di trasformazione in pensione del montante contributivo per il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, specifici per la particolare assicurazione.
Articolo 2
Le basi demografiche per la determinazione dei coefficienti di trasformazione di cui all’art. 1 sono riferite alle tavole di mortalità ISTAT per sesso ed età dell’anno 1996, sulle quali è stata calcolata la media dei sopravviventi dei due sessi per età.
Articolo 3
Il tasso tecnico annuo impiegato è valutato pari all’1,5 per cento, in analogia al tasso tecnico previsto per il sistema pensionistico obbligatorio.
Articolo 4
In fase di prima applicazione e fino alla quantificazione delle effettive spese di gestione, la percentuale di caricamento su ogni versamento contributivo, a titolo di compensazione dei costi amministrativi, è rapportata al 2 per cento.
Articolo 5
Su proposta del comitato amministratore del Fondo, le amministrazioni concernenti valutano, alla fine di ogni anno, la congruità dei coefficienti di trasformazione impiegati, con la verifica delle ipotesi demografiche ed economiche assunte a riferimento nella determinazione dei medesimi e dell’andamento delle pensioni di inabilità.
Articolo 6
I coefficienti di trasformazione individuati dall’art. 1 possono essere variati, su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all’art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Roma, 14 marzo 2001
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI
p.Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
SOLAROLI
Registrato alla Corte dei Conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 297

Decreto legislativo 16 settembre 1996, n.565
Coefficienti di trasformazione
Età Valori
57 4,903%
58 5,049%
59 5,204%
60 5,368%
61 5,542%
62 5,727%
63 5,925%
64 6,136%
65 6,361%

Tasso di sconto = 1,5%

Decreto Ministero del Lavoro del 14 marzo 2001

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2001

Oggetto:
Determinazione dei coefficienti di trasformazione per il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.


IL Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto l’art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n.335;
Visto il decreto legislativo 16 settembre 1996, n.565, ed, in particolare, l’art. 2, comma 4, l’art. 4, comma 2, come sostituito dall’art. 58, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n.144, e l’art. 5;
Sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all’art. 44 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Decreta:
Articolo 1
Sono determinati, nell’allegata tabella, i coefficienti di trasformazione in pensione del montante contributivo per il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, specifici per la particolare assicurazione.
Articolo 2
Le basi demografiche per la determinazione dei coefficienti di trasformazione di cui all’art. 1 sono riferite alle tavole di mortalità ISTAT per sesso ed età dell’anno 1996, sulle quali è stata calcolata la media dei sopravviventi dei due sessi per età.
Articolo 3
Il tasso tecnico annuo impiegato è valutato pari all’1,5 per cento, in analogia al tasso tecnico previsto per il sistema pensionistico obbligatorio.
Articolo 4
In fase di prima applicazione e fino alla quantificazione delle effettive spese di gestione, la percentuale di caricamento su ogni versamento contributivo, a titolo di compensazione dei costi amministrativi, è rapportata al 2 per cento.
Articolo 5
Su proposta del comitato amministratore del Fondo, le amministrazioni concernenti valutano, alla fine di ogni anno, la congruità dei coefficienti di trasformazione impiegati, con la verifica delle ipotesi demografiche ed economiche assunte a riferimento nella determinazione dei medesimi e dell’andamento delle pensioni di inabilità.
Articolo 6
I coefficienti di trasformazione individuati dall’art. 1 possono essere variati, su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all’art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Roma, 14 marzo 2001
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI
p.Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
SOLAROLI
Registrato alla Corte dei Conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 297

Decreto legislativo 16 settembre 1996, n.565
Coefficienti di trasformazione
Età Valori
57 4,903%
58 5,049%
59 5,204%
60 5,368%
61 5,542%
62 5,727%
63 5,925%
64 6,136%
65 6,361%

Tasso di sconto = 1,5%