Regio Decreto 1443 del 28 ottobre 1940

Codice di procedura civile. (040U1443)

Vigente al: 22-11-2014

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, che autorizza il Governo del Re Imperatore ad emanare un nuovo Codice di procedura civile;

Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1925, n. 2260;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo del Codice di procedura civile e' approvato ed avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX.

Art. 2.

Un esemplare del Codice di procedura civile, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servira' di originale e sara' depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione del Codice di procedura civile si eseguira' col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno del Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinche' ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 28 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Grandi

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 426, foglio 72. - Mancini

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

CAPO I
Del giudice

Sezione I
Della giurisdizione e della competenza in generale

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

 

Art. 1.

(Giurisdizione dei giudici ordinari).

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.

Art. 2.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 3.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 4.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 5.

(Momento determinante della giurisdizione e della competenza).

La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

(67) ((72))

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 6.

(Inderogabilita' convenzionale della competenza).

 

La competenza non puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.

Sezione II
Della competenza per materia e valore

Art. 7.

(Competenza del giudice di pace).

Il giudice di pace e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a ((cinquemila euro)), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia non superi ((ventimila euro)).

COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534.

E' competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilita';

((3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali));

4) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534.

(72)

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 ha disposto:

- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente comma dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;

- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni, dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 8.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((90))

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 9.

(Competenza del tribunale).

 

Il tribunale e' competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

 

Il tribunale e' altresi' esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacita' delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.(88)((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 10.

(Determinazione del valore).

 

Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

 

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

Art. 11.

(Cause relative a quote di obbligazione tra piu' parti).

 

Se e' chiesto da piu' persone o contro piu' persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.

Art. 12.

(Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni).

 

Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validita' o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che e' in contestazione.

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.(67)((72))

 

Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 ha disposto:

- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente comma dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;

- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni, dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 13.

(Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite).

 

Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e' controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

 

Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e' controverso, il valore si determina cumulando venti annualita'; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita' domandate fino a un massimo di dieci.

 

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.

Art. 14.

(Cause relative a somme di danaro e a beni mobili).

 

Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

 

Il convenuto puo' contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

 

Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

Art. 15.

(( (Cause relative a beni immobili). ))

 

((Il valore delle cause relative a beni immobili e' determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relative alla proprieta';

per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto dell'enfiteuta;

per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitu'.

 

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprieta' controversa, se questa e' determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

 

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile)).

Art. 16.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 17.

(Cause relative all'esecuzione forzata).

 

Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede:

quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi;

quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.

Sezione III
Della competenza per territorio

Art. 18.

(Foro generale delle persone fisiche).

 

Salvo che la legge disponga altrimenti, e' competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

 

Se il convenuto non ha residenza, ne' domicilio, ne' dimora nel Regno o se la dimora e' sconosciuta, e' competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.

Art. 19.

(Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute).

 

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, e' competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E' competente altresi' il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

 

Ai fini della competenza, le societa' non aventi personalita' giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati ((di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile)) hanno sede dove svolgono attivita' in modo continuativo.

Art. 20.

(Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).

 

Per le cause relative a diritti di obbligazione e' anche competente il giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Art. 21.

(Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie).

 

Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonche' per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, e' competente il giudice del luogo dove e' posto l'immobile o l'azienda. Qualora l'immobile sia compreso in piu' circoscrizioni giudiziarie, e' competente il giudice della circoscrizione nella quale e' compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non e' sottoposto a tributo, e' competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.(88)((90))

 

Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto e' competente il giudice del luogo nel quale e' avvenuto il fatto denunciato.

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 22.

(Foro per le cause ereditarie).

 

E' competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause:

1) relative a petizione o divisione di eredita' e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;

2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purche' proposte entro un biennio dalla divisione;

3) relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall'erede, purche' proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;

4) contro l'esecutore testamentario, purche' proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

 

Se la successione si e' aperta fuori del Regno, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui e' posta la maggior parte dei beni situati nel Regno, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.

Art. 23.

(Foro per le cause tra soci e tra condomini).

 

Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini ((, ovvero tra condomini e condominio,)), il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

 

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della societa' o del condominio, purche' la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

Art. 24.

(Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali).

 

Per le cause relative alla gestione di una tutela o di un'amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell'autorita' e' competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o dell'amministrazione.

Art. 25.

(Foro della pubblica amministrazione).

 

Per le cause nelle quali e' parte un'amministrazione dello Stato e' competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione e' convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.

Art. 26.

(Foro dell'esecuzione forzata).

 

Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili e' competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21.

 

((Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede)). ((144))

 

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.

 

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AGGIORNAMENTO (144)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

Art. 26-bis.

(( (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti).))

 

((Quando il debitore e' una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti e' competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

 

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti e' competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.))

((144))

 

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AGGIORNAMENTO (144)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

Art. 27.

(Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione).

 

Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 e' competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma.

 

Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi e' competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.

Art. 28

(Foro stabilito per accordo delle parti).

 

La competenza per territorio puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilita' sia disposta espressamente dalla legge.

Art. 29.

(Forma ed effetti dell'accordo delle parti).

 

L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o piu' affari determinati e risultare da atto scritto.

 

L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando cio' non e' espressamente stabilito.

Art. 30.

(Foro del domicilio eletto).

 

Chi ha eletto domicilio ((a norma dell'art. 47 del codice civile)) puo' essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.

Art. 30-bis.

(Foro per le cause in cui sono parti i magistrati).

 

Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.((110))

 

Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato e' venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, e' competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.

(104)

 

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AGGIORNAMENTO (104)

La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002 n. 444 (in G.U. 1a s.s. 20/11/2002 n. 46) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 26 del codice di procedura civile.".

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AGGIORNAMENTO (110)

La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 25 maggio 2004 n. 147 (in G.U. 1a s.s. 03/06/2004 n. 1001) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-bis, primo comma del codice di procedura civile, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 del codice di procedura penale.".

Sezione IV
Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione

Art. 31.

(Cause accessorie).

 

La domanda accessoria puo' essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinche' sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'art. 10 secondo comma.

 

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)).((90))

 

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 32.

(Cause di garanzia).

 

La domanda di garanzia puo' essere proposta al giudice competente per la causa principale affinche' sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.(88)((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 33.

(Cumulo soggettivo).

 

Le cause contro piu' persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.

Art. 34.

(Accertamenti incidentali).

 

Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti e' necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.

Art. 35.

(Eccezione di compensazione).

 

Quando e' opposto in compensazione un credito che e' contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda e' fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, puo' decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente.

Art. 36.

(Cause riconvenzionali).

 

Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che gia' appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purche' non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.

Sezione V
Del difetto di giurisdizione, della incompetenza e della litispendenza

Art. 37.

(Difetto di giurisdizione).

 

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali e' rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.

 

((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218)).

Art. 38.

(( (Incompetenza). ))

 

((L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

 

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa e' riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

 

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

 

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni)).

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

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AGGIORNAMENTO (118)

La Corte Costituzionale con sentenza 25 gennaio - 8 febbraio 2006 n. 41 (in G.U. 1a s.s. 15/02/2006 n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.".

Art. 39.

(Litispendenza e continenza di cause).

 

((Se una stessa causa e' proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo)).

 

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito e' competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ((ordinanza)) la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non e' competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

 

La prevenzione e' determinata dalla notificazione della citazione ((ovvero dal deposito del ricorso)).

Art. 40.

(Connessione).

 

Se sono proposte davanti a giudici diversi piu' cause le quali, per ragione di connessione, possono essere decise in un solo processo , il giudice fissa con ((ordinanza)) alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.

 

La connessione non puo' essere eccepita dalle parti ne' rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non puo' essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

 

Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.

 

Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.

 

Se la causa e' stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439.

 

Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinche' siano decise nello stesso processo.(88)(90)

 

Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale. (88)(90)

(67)(72)

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995.".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Sezione VI
Del regolamento di giurisdizione e di competenza

Art. 41.

(Regolamento di giurisdizione).

 

Finche' la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte puo' chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367.

 

La pubblica amministrazione che non e' parte in causa puo' chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finche' la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

Art. 42.

(Regolamento necessario di competenza).

 

La ((ordinanza)) che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.

(67)(72)

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 43.

(Regolamento facoltativo di competenza).

 

((Il provvedimento)) che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito puo' essere ((impugnato)) con l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

 

La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facolta' di proporre l'istanza di regolamento.

 

Se l'istanza di regolamento e' proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione ((dell' ordinanza)) che regola la competenza; se e' proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48.

Art. 44.

(Efficacia della ((ordinanza)) che pronuncia sulla competenza).

 

La ((ordinanza)) che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non e' impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa e' riassunta nei termini di cui all'articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.

Art. 45.

(Conflitto di competenza).

 

Quando, in seguito alla ((ordinanza)) che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 e' riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.

Art. 46.

(Casi di inapplicabilita' del regolamento di competenza).

 

Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.

Art. 47.

(Procedimento del regolamento di competenza).

 

L'istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si e' costituita personalmente.

 

Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della ((ordinanza)) che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'art. 43, secondo comma. L'adesione delle parti puo' risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.(6)

 

La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.

 

Il regolamento d'ufficio e' richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della corte di cassazione.

 

Le parti alle quali e' notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della corte di cassazione scritture difensive e documenti.

 

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che " Il termine di venti giorni stabilite dall'art. 47 secondo comma del Codice di procedura civile del 1940, e' sostituito da quello di trenta giorni stabilito dall'art. 2 della legge 14 luglio 1950, n. 581, se all'entrata in vigore della stessa legge e' ancora in corso."

Art. 48.

(Sospensione dei processi).

 

I processi relativamente ai quali e' chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui e' presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento.

 

Il giudice puo' autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.

Art. 49.

( ((Ordinanza)) di regolamento di competenza).

 

Il regolamento e' pronunciato con ((ordinanza)) in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'art. 47 ultimo comma.

 

Con la ((ordinanza)) la corte di cassazione statuisce sulla competenza, da' i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinche' provvedano alla loro difesa.

Art. 50.

(Riassunzione della causa).

 

Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ((ordinanza)) dal giudice e in mancanza in quello di ((tre mesi)) dalla comunicazione della ((ordinanza)) di regolamento o della ((ordinanza)) che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

 

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

((Sezione VI-bis
Della composizione del tribunale))

Art. 50-bis.

(Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale).

 

Il tribunale giudica in composizione collegiale:

1) nelle cause nelle quali e' obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;

2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonche' nelle cause di responsabilita' da chiunque promosse contro gli organi ammmistrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle societa', delle mutue assicuratrici e societa' cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;

6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;

7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.

7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.(122)(124)(124a)((125a))

 

Il tribunale giudica altresi' in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.(88)(90)

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (122)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 447) che la presente modifica diventa efficace decorsi centottanta giorni dalla data in entrata in vigore della suindicata legge.

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AGGIORNAMENTO (124)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 come modificata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 2, comma 447) che "Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

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AGGIORNAMENTO (124a)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 2, comma 447) che "Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

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AGGIORNAMENTO (125a)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 2, comma 447) che "Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 50-ter.

(Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica).

 

Fuori dei casi previsti dall'articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.(88)((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 50-quater.

(Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale).

 

Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullita' derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma.(88)((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Sezione VII
Dell'astensione, della ricusazione e della responsabilita' dei giudici

Art. 51.

(Astensione del giudice).

 

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se e' tutore, curatore ((, amministratore di sostegno)), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.

 

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

(87)(92)

 

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AGGIORNAMENTO (87)

La L. 22 luglio 1997, n. 276 ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che "Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e puo' in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del Codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del medesimo codice, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, o parente o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al Presidente del tribunale e non e' richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile.

Il giudice onorario aggregato ha altresi' l'obbligo di astenersi, e puo' essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualita' di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori".

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AGGIORNAMENTO (92)

Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998 n. 399 nel modificare l'art. 6 della L. 22 luglio 1997, n. 276 ha conseguentemente disposto:

- (con l'art. 1, comma 11) che "Il giudice onorario aggregato ha altresi' l'obbligo di astenersi, e puo' essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualita' di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori ovvero abbia svolto attivita' professionale, nella qualita' di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori."

- (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati.".

Art. 52.

(Ricusazione del giudice).

 

Nei casi in cui e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo' proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

 

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

 

La ricusazione sospende il processo.

Art. 53.

(Giudice competente).

 

Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.(88)((90))

 

La decisione e' pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 54.

(Ordinanza sulla ricusazione).

 

L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

 

La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52.

 

((Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250)).

 

Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.

 

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".

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AGGIORNAMENTO (101)

La Corte Costituzionale con sentenza 1-21 marzo 2002 n. 78 (in G.U. 1a s.s. 27/03/2002 n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile (Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziche' prevedere che "puo' condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria".

Art. 55.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 497 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))

Art. 56.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 497 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))

CAPO II
Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario

Art. 57.

(Attivita' del cancelliere).

 

Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attivita' proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.

 

Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.

 

Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.

Art. 58.

(Altre attivita' del cancelliere).

 

Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonche' alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

Art. 59.

(Attivita' dell'ufficiale giudiziario).

 

L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

Art. 60.

(Responsabilita' del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario).

 

Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:

1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, e' fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;

2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.

CAPO III
Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice

Art. 61.

(Consulente tecnico).

 

Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica.

 

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del ((disposizioni di attuazione)) al presente codice.

Art. 62.

(Attivita' del consulente).

 

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

Art. 63.

(Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente).

 

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

 

Il consulente puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.

 

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

Art. 64.

(Responsabilita' del consulente).

 

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.(2)

 

((In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti)).

 

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il deposito previsto dall'art. 64, primo comma, del Codice di procedura civile e' elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1 ottobre 1948, a lire cinquecento se la sentenza impugnata e' del pretore, a lire millecinquecento se la sentenza impugnata e' del tribunale, a lire tremila in ogni altro caso.".

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".

Art. 65.

(Custode).

 

La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.

 

Il compenso al custode e' stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.(88)((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 66.

(Sostituzione del custode).

 

Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

 

Il custode che non ha diritto a compenso puo' chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti puo' chiederlo soltanto per giusti motivi.

 

Il provvedimento di sostituzione e' dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma.(88)((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 67.

(Responsabilita' del custode).

 

Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.(2)((125))

 

Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

 

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 45, comma 8) che "All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "non superiore a euro 10" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 500".".

Art. 68.

(Altri ausiliari).

 

Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessita', il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si puo' fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non e' in grado di compiere da se' solo.

 

Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

 

Il giudice puo' sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.

TITOLO II
DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 69.

(Azione del pubblico ministero).

 

Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 70.

(Intervento in causa del pubblico ministero).

 

Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio:

1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone;

4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533;

5) negli altri casi previsti dalla legge.

 

((Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.)) ((140))

 

Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

(80)

 

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AGGIORNAMENTO (80)

La Corte Costituzionale con sentenza 14-25 giugno 1996 n. 214 (in G.U. 1a s.s. 03/07/1996 n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura civile nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n.898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992."

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AGGIORNAMENTO (140)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 75, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 71.

(Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero).

 

Il giudice, davanti al quale e' proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinche' possa intervenire.

 

Lo stesso ordine il giudice puo' dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 72.

(Poteri del pubblico ministero).

 

((Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

 

Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero puo' produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.

 

Il pubblico ministero puo' proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

 

Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

 

Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta' di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

 

Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.

 

Restano salve le disposizioni dell'articolo 397)).

Art. 73.

(Astensione del pubblico ministero).

 

Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.

Art. 74.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 497 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))

TITOLO III
DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

CAPO I
Delle parti

Art. 75.

(Capacita' processuale).

 

Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.

 

Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacita'.

 

Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.

 

Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile.

((46))

 

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AGGIORNAMENTO (46)

La Corte Costituzionale con sentenza 14-16 ottobre 1986 n. 220 (in G.U. 1a s.s. 22-11-1986 n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perche' promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.".

Art. 76.

(Famiglia Reale).

 

Al Re Imperatore, alla Regina Imperatrice e ai Principi della Casa Reale e' sostituito in giudizio il Ministro della Real Casa.

Art. 77.

(Rappresentanza del procuratore e dell'institore).

 

Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non e' stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.

 

Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.

Art. 78.

(Curatore speciale).

 

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, puo' essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finche' subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

 

Si procede altresi' alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi e' conflitto d'interessi col rappresentante.

Art. 79.

(Istanza di nomina del curatore speciale).

 

La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente puo' essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Puo' essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonche' dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

 

Puo' essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.

Art. 80.

(Provvedimento di nomina del curatore speciale).

 

L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa.(88)((90))

 

Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo e' comunicato al pubblico ministero affinche' provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 81.

(Sostituzione processuale).

 

Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno puo' far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

CAPO II
Dei difensori

Art. 82.

(Patrocinio).

 

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.((135))

 

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entita' della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a stare in giudizio di persona.

 

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.(72)(88)(90)

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995."

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (135)

Il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con modificazioi dalla L. 17 febbraio 2012, n. 10 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: euro 1.100".

Art. 83.

(Procura alle liti).

 

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

 

La procura alle liti puo' essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

 

La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione ((, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato)). In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui si riferisce ((, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia)).((Se la procura alle liti e' stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica)).(85)

 

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non e' espressa volonta' diversa.

 

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AGGIORNAMENTO (85)

La L. 27 maggio 1997, n. 141 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 84.

(Poteri del difensore).

 

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

 

In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

Art. 85.

(Revoca e rinuncia alla procura).

 

La procura puo' essere sempre revocata e il difensore puo' sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

Art. 86.

(Difesa personale della parte).

 

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Art. 87.

(Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico).

 

La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

CAPO III
Dei doveri delle parti e dei difensori

Art. 88.

(Dovere di lealta' e di probita').

 

Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealta' e probita'.

 

In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi.

Art. 89.

(Espressioni sconvenienti od offensive).

 

Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.

 

Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, puo' disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, puo' inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.

CAPO IV
Delle responsabilita' delle parti per le spese e per i danni processuali

Art. 90.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Art. 91.

(Condanna alle spese).

 

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.

 

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

 

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

 

((Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.))

Art. 92.

(Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese).

 

Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e puo', indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.

 

((Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero)). ((144))

 

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

 

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AGGIORNAMENTO (116)

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

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AGGIORNAMENTO (144)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che la presente modifica si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Art. 93.

(Distrazione delle spese).

 

Il difensore con procura puo' chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

 

Finche' il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli e' stato attribuito, la parte puo' chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

Art. 94.

(Condanna di rappresentanti o curatori).

 

Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.

Art. 95.

(Spese del processo di esecuzione).

 

Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

Art. 96.

(Responsabilita' aggravata).

 

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

 

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a norma del comma precedente.

 

((In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata)).

Art. 97.

(Responsabilita' di piu' soccombenti).

 

Se le parti soccombenti sono piu', il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Puo' anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

 

Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.

Art. 98.

(Cauzione per le spese).

 

Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, puo' disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi e' fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.

 

Se la cauzione non e' prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.

((8))

 

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AGGIORNAMENTO (8)

La Corte Costituzionale con sentenza 23-29 novembre 1960 n. 67 (in G.U. 1a s.s. 3/12/1960 n. 297) ha dichiarato "illegittimita' costituzionale dell'art. 98 del Codice di procedura civile, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 3 della Costituzione."

TITOLO IV
DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE

Art. 99.

(Principio della domanda).

 

Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.

Art. 100.

(Interesse ad agire).

 

Per proporre una domanda o per contradire alla stessa e' necessario avervi interesse.

Art. 101.

(Principio del contraddittorio).

 

Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non puo' statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale e' proposta non e' stata regolarmente citata e non e' comparsa.

 

((Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita', un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione)).

Art. 102.

(Litisconsorzio necessario).

 

Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

 

Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio in un termine perentorio da lui stabilito.

((118))

 

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AGGGIORNAMENTO (118)

La Corte Costituzionale con sentenza 25 gennaio - 8 febbraio 2006 n. 41 (in G.U. 1a s.s. 15/02/2006 n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.".

Art. 103.

(( (Litisconsorzio facoltativo). ))

 

((Piu' parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

 

Il giudice puo' disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi e' istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe piu' gravoso il processo, e puo' rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza)).

Art. 104.

(( (Pluralita' di domande contro la stessa parte). ))

 

((Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu' domande anche non altrimenti connesse, purche' sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma.

 

E' applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente)).

Art. 105.

(Intervento volontario).

 

Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

 

Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.

Art. 106.

(Intervento su istanza di parte).

 

Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.

Art. 107.

(Intervento per ordine del giudice).

 

Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa e' comune, ne ordina l'intervento.

Art. 108.

(Estromissione del garantito).

 

Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi puo' chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa e' disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.

Art. 109.

(Estromissione dell'obbligato).

 

Se si contende a quale di piu' parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice puo' ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, puo' estromettere l'obbligato dal processo.

Art. 110.

(Successione nel processo).

 

Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.

Art. 111.

(Successione a titolo particolare nel diritto controverso).

 

Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

 

Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.

 

In ogni caso il successore a titolo particolare puo' intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale puo' esserne estromesso.

 

La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e' impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione ((...)).

TITOLO V
DEI POTERI DEL GIUDICE

Art. 112.

(Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).

 

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

Art. 113.

(Pronuncia secondo diritto).

 

Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equita'.

 

Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342 del codice civile.(107)((111))

 

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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 25 luglio 1966, n. 571 come modificata dall'errata corrige in G.U. 03/08/1966, n. 192 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equita' ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma del Codice di procedura civile, e' elevato a lire ventimila."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995."

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AGGIORNAMENTO (107)

Il D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2003, n. 63 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che la disposizione di cui al comma secondo si applica ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003.

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AGGIORNAMENTO (111)

La Corte Cotituzionale con sentenza 5-6 luglio 2004, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 14/07/2004 n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia".

Art. 114.

(Pronuncia secondo equita' a richiesta di parte).

 

Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equita' quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.

Art. 115.

(( (Disponibilita' delle prove). ))

 

((Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

 

Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza)).

Art. 116.

(Valutazione delle prove).

 

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

 

Il giudice puo' desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

Art. 117.

(Interrogatorio non formale delle parti).

 

Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facolta' di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.

Art. 118.

(Ordine d'ispezione di persone e di cose).

 

Il giudice puo' ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiano indispensabili per conoscere i fatti della causa, purche' cio' possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale.

 

Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice puo' da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma.

 

Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a lire duemila.(2)((125))

 

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".

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AGGIORNAMENTO (125)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 45,  comma  15)
che "All'articolo 118, terzo comma, del codice di  procedura  civile,
le parole: "non superiore a euro 5" sono sostituite  dalle  seguenti:
"da euro 250 a euro 1.500"."

Art. 119.

(Imposizione di cauzione).

 

Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.

Art. 120.

(Pubblicita' della sentenza).

 

((Nei casi in cui la pubblicita' della decisione di merito puo' contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o piu' testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati)).

 

Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo' procedervi la parte a favore della quale e' stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

TITOLO VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI

CAPO I
Delle forme degli atti e dei
provvedimenti

Sezione I
Degli atti in generale

Art. 121.

(Liberta' di forme).

 

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo.

Art. 122.

(Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete).

 

In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana.

 

Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo' nominare un interprete.

 

Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

((65))

 

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AGGIORNAMENTO (65)

La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 04/03/1992 n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze- ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le risposte della controparte".

Art. 123.

(Nomina del traduttore).

 

Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo' nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

Art. 124.

(Interrogazione del sordo e del muto).

 

Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

 

Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122 ultimo comma.

Art. 125.

(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte).

 

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. ((Il difensore deve altresi' indicare il proprio numero di fax)). (134)

 

La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

 

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale.

 

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AGGIORNAMENTO (134)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 126.

(Contenuto del processo verbale).

 

Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita' svolte e delle rilevazioni fatte, nonche' le dichiarazioni ricevute.

 

((Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.))

Sezione II
Delle udienze

Art. 127.

(Direzione dell'udienza).

 

L'udienza e' diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

 

Il giudice che la dirige puo' fare o prescrivere quanto occorre affinche' la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

Art. 128.

(Udienza pubblica).

 

L'udienza in cui si discute la causa e' pubblica a pena di nullita', ma il giudice che la dirige puo' disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

 

Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e puo' allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

Art. 129.

(Doveri di chi interviene o assiste all'udienza).

 

Chi interviene o assiste all'udienza non puo' portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

 

E' vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

Art. 130.

(Redazione del processo verbale).

 

Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

 

Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere: di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza di parte.

Sezione III
Dei provvedimenti

Art. 131.

(Forma dei provvedimenti in generale).

 

La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

 

In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

 

((Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio)).((53))

 

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AGGIORNAMENTO (53)

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 9 - 18 gennaio 1989, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 25/01/1989, n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 2 della L. 13 aprile 1988, n. 117 (che ha introdotto un nuovo comma dopo l'ultimo al presente articolo) nella parte in cui dispone che "e' compilato sommario processo verbale" anziche' "puo', se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale"".

Art. 132.

(Contenuto della sentenza).

 

La sentenza e' pronunciata in nome del Re d'Italia e d'Albania Imperatore d'Etiopia.

 

Essa deve contenere:

1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;

2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;

3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

((4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione));

5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

 

La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se lo estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento e' sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

((125))

 

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 2) che "Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.".

Art. 133.

(Pubblicazione e comunicazione della sentenza).

 

La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

 

Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente ((il testo integrale della sentenza)), ne da' notizia alle parti che si sono costituite. ((La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325)).

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

Art. 134.

(Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza).

 

L'ordinanza e' succintamente motivata. Se e' pronunciata in udienza, e' inserita nel processo verbale; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e' collegiale, del presidente.

 

Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

 

((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)).

Art. 135.

(Forma e contenuto del decreto).

 

Il decreto e' pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.

 

Se e' pronunciato su ricorso, e' scritto in calce al medesimo.

 

Quando l'istanza e' proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto e' inserito nello stesso.

 

Il decreto non e' motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; e' datato ed e' sottoscritto dal giudice o, quando questo e' collegiale, dal presidente.

Sezione IV
Delle comunicazioni e delle notificazioni

Art. 136.

(Comunicazioni).

 

Il cancelliere, con biglietto di cancelleria ((...)), fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

 

Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.(134)

 

Salvo che la legge disponga diversamente, se non e' possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.(134)

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

 

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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre
2005, n. 273 convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23  febbraio
2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le  disposizioni
dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si  applicano
ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata  in
vigore.".
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AGGIORNAMENTO (134)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 137.

(Notificazioni).

 

Le notificazioni, quando non e' disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

 

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

 

((Se l'atto da notificare o comunicare e' costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile)).

 

Se la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

 

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.((125))

 

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 45, comma 18, lettera b)) che "al terzo comma, la parola: "terzo" e' sostituita dalla seguente: "quarto"."".

Art. 138.

(Notificazione in mani proprie).

 

L'ufficiale giudiziario ((esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se cio' non e' possibile,)) ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto.

 

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Art. 139.

(Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio).

 

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

 

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purche' non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

 

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia e' consegnata al portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

 

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere ((una ricevuta)), e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

 

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto puo' essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

 

Quando non e' noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa e' ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto o' possibile le disposizioni precedenti.

Art. 140.

(Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia).

 

Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o per incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.((128))

 

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AGGIORNAMENTO (128)

La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 gennaio 2010 n. 3 (in G.U. 1a s.s. 20/01/2010 n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziche' con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.".

Art. 141.

(Notificazione presso il domiciliatario).

 

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio puo' essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualita' di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

 

Quando l'elezione di domicilio e' stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario e' obbligatoria, se cosi' e' stato espressamente dichiarato.

 

La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si e' eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

 

La notificazione non puo' essere fatta nel domicilio eletto se e' chiesta dal domiciliatario o questi e' morto o si e' trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o e' cessato l'ufficio.

Art. 142.

(Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nel Regno).

 

((Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto e' notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta.))

 

Le disposizioni di cui ((al primo comma)) si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. (70)

 

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AGGIORNAMENTO (70)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbraio- 3 marzo 1994 n. 69 (in G.U. 1a s.s. 09/03/1994 n. 11) ha dichiaratato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita' imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200."

Art. 143.

(Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti).

 

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario ((...)).

 

Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

 

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte.(70)

 

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AGGIORNAMENTO (31)

La Corte Costituzionale con sentenza 1-2 febbraio 1978 n. 10 (in G.U. 1a s.s. 08/02/1978 n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 143, ultimo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede, per quanto attiene alla operativita' della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti dal precedente art. 142, che la sua applicazione sia subordinata alla accertata impossibilita' di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari"

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AGGIORNAMENTO (70)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbraio- 3 marzo 1994 n. 69 (in G.U. 1a s.s. 09/03/1994 n. 11) ha dichiaratato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita' imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200."

Art. 144.

(Notificazione alle amministrazioni dello Stato).

 

Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato.

 

Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.

Art. 145.

(Notificazione alle persone giuridiche).

 

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ((ovvero al portiere dello stabile in cui e' la sede. La notificazione puo' anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale)).

 

La notificazione alle societa' non aventi personalita' giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma ((, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale)).

 

((Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, puo' essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143)).

((116))

 

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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre
2005, n. 273 convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23  febbraio
2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le  disposizioni
dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si  applicano
ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata  in
vigore.".

Art. 146.

(Notificazione a militari in attivita' di servizio).

 

Se il destinatario e' militare in attivita' di servizio e la notificazione non e' eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Art. 147.

(Tempo delle notificazioni).

 

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.(116)((143))

 

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AGGIORNAMENTO (116)

La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che " Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

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AGGIORNAMENTO (143)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto (con l'art. 16-septies) che "La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".

Art. 148.

(Relazione di notificazione).

 

L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

 

La relazione indica la persona alla quale e' consegnata la copia e le sue qualita', nonche' il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilita' del destinatario.

Art. 149.

(Notificazione a mezzo del servizio postale).

 

Se non ne e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

 

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo e' allegato all'originale.

 

((La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto)).

(105) ((116))

 

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AGGIORNAMENTO (105)

La Corte Costituzionale con sentenza 20-26 novembre 2002 n. 477 (in G.U. 1a s.s. 04/12/2002 n. 48) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziche' a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.".

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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre
2005, n. 273 convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23  febbraio
2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le  disposizioni
dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si  applicano
ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata  in
vigore.".

149-bis.

(Notificazione a mezzo posta elettronica).

 

Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

 

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi ((o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni)).

 

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

 

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato.

 

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

 

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

Art. 150.

(Notificazione per pubblici proclami).

 

Quando la notificazione nei modi ordinari e' sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficolta' di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede puo' autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.(88)((90))

 

L'autorizzazione e' data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono piu' opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

 

In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso e' inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

 

La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito cio' che e' prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attivita' svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

 

Questa forma di notificazione non e' ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore.

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 151.

(Forme di notificazione ordinate dal giudice).

 

Il giudice puo' prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerita'((, di riservatezza o di tutela della dignita')).

CAPO II
Dei termini

Art. 152.

(Termini legali e termini giudiziari).

 

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

 

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Art. 153.

(Improrogabilita' dei termini perentori).

 

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

 

((La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma)).

Art. 154.

(Prorogabilita' del termine ordinatorio).

 

Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

Art. 155.

(Computo dei termini).

 

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

 

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

 

I giorni festivi si computano nel termine.

 

Se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

 

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresi' ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.(116)((125))

 

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attivita' giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto e' considerata lavorativa. (116)((125))

 

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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre
2005, n. 273 convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23  febbraio
2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le  disposizioni
dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si  applicano
ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata  in
vigore".
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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.".

CAPO III
Della nullita' degli atti

Art. 156.

(Rilevanza della nullita').

 

Non puo' essere pronunciata la nullita' per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita' non e' comminata dalla legge.

 

Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

 

La nullita' non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui e' destinato.

Art. 157.

(Rilevabilita' e sanatoria della nullita').

 

Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.

 

Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito puo' opporre la nullita' dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

 

La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

Art. 158.

(Nullita' derivante dalla costituzione del giudice).

 

La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.

Art. 159.

(Estensione della nullita').

 

La nullita' di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne' di quelli successivi che ne sono indipendenti.

 

La nullita' di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

 

Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto puo' tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e' idoneo.

Art. 160.

(Nullita' della notificazione).

 

La notificazione e' nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e' incertezza assoluta sulla persona a cui e' fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.

Art. 161.

(Nullita' della sentenza).

 

La nullita' delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione puo' essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

 

Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

Art. 162.

(Pronuncia sulla nullita').

 

Il giudice che pronuncia la nullita' deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita' si estende.

 

Se la nullita' degli atti del processo e' imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa puo' condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullita' a norma dell'articolo 60, numero 2.

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

TITOLO I
DEL PROCEDIMENTO
DAVANTI AL TRIBUNALE

CAPO I
Dell'introduzione della causa

Sezione I
Della citazione e della costituzione delle parti

Art. 163.

(Contenuto della citazione).

 

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

 

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

 

L'atto di citazione deve contenere:

1° l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e' proposta;

2° il nome, ((il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore)), ((il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono)). Se attore o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3° la determinazione della cosa oggetto della domanda;

4° l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

5° l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

6° il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia' rilasciata;

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167. (67) (72)

 

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 163-bis.

(Termini per comparire).

 

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di ((novanta giorni)) se il luogo della notificazione si trova in Italia e di ((centocinquanta giorni)) se si trova all'estero.(67)(72)((116))

 

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente puo', su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla meta' i termini indicati dal primo comma.

 

Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, puo' chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

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AGGIORNAMENTO (116)

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

Art. 164.

(Nullita' della citazione).

 

La citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se e' stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.

 

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullita' della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

 

La costituzione del conventuo sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

 

La citazione e' altresi' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

 

Il giudice, rilevata la nullita' ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si e' costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

 

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'((secondo)) comma dell'articolo 183 e si applica l'articolo 167. ((113a)) ((115)) ((116))

(67)(72)

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.".

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.".

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AGGIORNAMENTO (113a)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (115)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

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AGGIORNAMENTO (116)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

Art. 165.

(Costituzione dell'attore).

 

L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.((131))

 

Se la citazione e' notificata a piu' persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

 

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AGGIORNAMENTO (131)

La L. 29 dicembre 2011, n. 218 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.".

Art. 166.

(Costituzione del convenuto).

 

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma, deopositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.(67)((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 167.

(Comparsa di risposta)

 

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare ((le proprie generalita' e il codice fiscale,)) i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

 

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se e' omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullita', fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. (113a) (115) (116)

 

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvede ai sensi dell'articolo 269.

(67) (72)

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."
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AGGIORNAMENTO (113a)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

- (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006".

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AGGIORNAMENTO (115)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore".

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AGGIORNAMENTO (116)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore".

Art. 168.

(( (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio). ))

 

((All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si e' costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.

 

Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze)).

Art. 168-bis.

(Designazione del giudice istruttore).

 

Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

 

La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte piu' diligente.

 

Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo. (67) ((72))

 

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. (67) ((72))

 

Il giudice istruttore puo' differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1994, N. 571, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.6 DICEMBRE 1994, N. 673. (67) ((72))

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.

Art. 169.

(( (Ritiro dei fascicoli di parte). ))

 

((Ciascuna parte puo' ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

 

Ciascuna parte ha la facolta' di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al piu' tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale)).

Art. 170.

(Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento).

 

Dope la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

 

E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore e' costituito per piu' parti.

 

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si e' costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

 

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)). (116)

 

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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre  2005,  n.  263,  come  modificata  dal  D.L.  30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23
febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2,  comma  4)  che  "Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006  e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a  tale  data
di entrata in vigore.

Art. 171.

(Ritardata costituzione delle parti).

 

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'art. 307, primo e secondo comma.

 

Se una delle parti si e' costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte puo' costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167. (67) ((72))

 

La parte che non si costituisce neppure in tale udienza e' dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'art. 291.

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."

Sezione II
Della designazione del giudice istruttore

Art. 172.

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 LUGLIO 1950, N. 581))

Art. 173.

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 LUGLIO 1950, N. 581))

Art. 174.

(Immutabilita' del giudice istruttore).

 

Il giudice designato e' investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio.

 

Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio puo' essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione puo' essere disposta, quando e' indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.

CAPO II
Dell'istruzione della causa

Sezione I
Dei poteri del giudice istruttore in generale

Art. 175.

(Direzione del procedimento).

 

Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al piu' sollecito e leale svolgimento del procedimento.

 

Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

 

Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.

Art. 176.

(Forma dei provvedimenti).

 

Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell'ordinanza.

 

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)). (134)

 

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AGGIORNAMENTO (134)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 177.

(Effetto e revoca delle ordinanze).

 

Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

 

Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

 

Non sono modificabili ne' revocabili dal giudice che le ha pronunciate:

1° le ordinanze pronunziate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;

2° le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;

3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo; (67) ((72))

4° NUMERO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 89,  comma  1)  la  proroga  dell'entrata  in  vigore
dell'abrogazione del numero 4 del terzo comma del  presente  articolo
dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."

Art. 178.

(Controllo del collegio sulle ordinanze).

 

Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio quando la causa e' rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

 

L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo e' impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. (67) ((72))

 

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.

 

Il reclamo e' presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

 

Se il reclamo e' presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo e' proposto con ricorso, questo e' comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi. (67) ((72))

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72))

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72))

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del numero 4 del terzo comma del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 179.

(Ordinanze di condanna a pene pecuniarie).

 

Se la legge non dispone altrimenti, le condanne a pene pecuniarie previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore.

 

L'ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell'interessato e previa contestazione dell'addebito non e' impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, puo' proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata. Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile.

 

Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.

Sezione II
Della trattazione della causa

Art. 180.

(( (Forma di trattazione). ))

 

((La trattazione della causa e' orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale)).

((113a)) ((115)) ((116))

 

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AGGIORNAMENTO (113a)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

- (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006".

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AGGIORNAMENTO (115)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore".

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AGGIORNAMENTO (116)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

Art. 181.

(Mancata comparizione delle parti).

 

((Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.))

 

Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.

Art. 182.

(Difetto di rappresentanza o di autorizzazione).

 

Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

 

((Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullita' della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione)).

Art. 183.

(Prima comparizione delle parti e trattazione della causa).

 

All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

 

Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

 

Il giudice istruttore fissa altresi' una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185. (116)

 

Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

 

Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Puo' altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate.

 

Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia' proposte;

2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

 

Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.

 

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte puo' dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonche' depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

 

Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice puo' in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma. (116)

 

((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)).

(113a)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

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AGGIORNAMENTO (113a)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

- (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006".

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AGGIORNAMENTO (116)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

Art. 183-bis

(( (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione).))

 

((Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessita' della lite e dell'istruzione probatoria, puo' disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, puo' fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.))

((144))

 

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AGGIORNAMENTO (144)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che la presente modifica si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Art. 184.

(Udienza di assunzione dei mezzi di prova).

 

Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista ((dal settimo comma)) dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi. ((116))

 

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80, COME MODIFICATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 263)). ((116))

(113a)

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."
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AGGIORNAMENTO (113a)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

- (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006".

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AGGIORNAMENTO (116)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

Art. 184-bis.

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 185.

(Tentativo di conciliazione).

 

((ll giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresi' facolta' di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando e' disposta la comparizione personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura e' conferita con scrittura privata, questa puo' essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116)). ((116))

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) (72)

 

Il tentativo di conciliazione puo' essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

 

Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;

- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (116)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

Art. 185-bis.

(( (Proposta di conciliazione del giudice) ))

 

((Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.))

Art. 186.

(Pronuncia dei provvedimenti).

 

Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, da' in udienza i provvedimenti opportuni; ma puo' anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.

Art. 186-bis.

(Ordinanza per il pagamento di somme non contestate).

 

Su istanza di parte il giudice istruttore puo' disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. ((Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione)). ((116))

 

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

 

L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.

(67) (72)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.

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AGGIORNAMENTO (116)

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

Art. 186-ter.

(Istanza di ingiunzione).

 

Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte puo' chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. ((Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione)). ((116))

 

L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ultimo comma, ed e' dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642, nonche', ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorieta' non puo' essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.

 

L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

 

Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia gia' munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma.

 

Se la parte contro cui e' pronunciata l'ingiunzione e' contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresi' contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverra' esecutiva ai sensi dell'articolo 647.

 

L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

(67) (72)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.

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AGGIORNAMENTO (116)

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

Art. 186-quater.

(Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione).

 

Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, puo' disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene gia' raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

 

L'ordinanza e' titolo esecutivo. Essa e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

 

Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.

 

((L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volonta' che sia pronunciata la sentenza)). ((116))

 

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AGGIORNAMENTO (116)

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

Art. 187.

(Provvedimenti del giudice istruttore).

 

Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.

 

Puo' rimettere le parti al collegio affinche' sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa puo' definire il giudizio.

 

Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma puo' anche disporre che siano decise unitamente al merito.

 

Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini ((di cui all'articolo 183, ottavo comma)), non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui. (67) (72)

 

Il giudice da' ogni altra disposizione relativa al processo

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."

Art. 188.

(Attivita' istruttoria del giudice).

 

Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente.

Art. 189.

(Rimessione al collegio).

 

Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma. (67) ((72))

 

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma.

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."

Art. 190.

(Comparse conclusionali e memorie).

 

Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.

 

Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, puo' fissare un termine piu' breve, comunque non inferiore a venti giorni.

 

(67) ((72))

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."

Art. 190-bis.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))

((90))

 

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Sezione III
Dell'istruzione probatoria

§ 1. - Della nomina e delle indagini del consulente tecnico

Art. 191.

(Nomina del consulente tecnico).

 

((Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire)).

 

Possono essere nominati piu' consulenti soltanto in caso di grave necessita' o quando la legge espressamente lo dispone.

Art. 192.

(Astensione e ricusazione del consulente).

 

L'ordinanza e' notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

 

Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

 

Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

Art. 193.

(Giuramento del consulente).

 

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che e' chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verita'.

Art. 194.

(Attivita' del consulente).

 

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali e' invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da se' solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Puo' essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

 

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da se' solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

Art. 195.

(Processo verbale e relazione).

 

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi puo' anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

 

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

 

((La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse)).

Art. 196.

(Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente).

 

Il giudice ha sempre la facolta' di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.

Art. 197.

(Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio).

 

Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

Art. 198.

(Esame contabile).

 

Quando e' necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore puo' darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

 

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, puo' esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non puo' fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

Art. 199.

(Processo verbale di conciliazione).

 

Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che e' sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.

 

Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.

Art. 200.

(Mancata conciliazione).

 

Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.

 

Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

Art. 201.

(Consulente tecnico di parte).

 

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

 

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

§ 2. - Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale

Art. 202.

(Tempo, luogo e modo dell'assunzione).

 

Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non puo' assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione.

 

Se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.

Art. 203.

(Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale).

 

Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso.

 

Nell'ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.

 

Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non e' esaurita.

 

Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 204.

(Rogatorie alle autorita' estere e ai consoli italiani).

 

Le rogatorie dei giudici italiani alle autorita' estere per l'esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica.

 

Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all'estero, il giudice istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge consolare.

 

Per l'assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio il giudice pronuncia i provvedimenti previsti negli ultimi tre commi dell'articolo precedente.

Art. 205.

(Risoluzione degli incidenti relativi alla prova).

 

Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

Art. 206.

(Assistenza delle parti all'assunzione).

 

Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova.

Art. 207.

(Processo verbale dell'assunzione).

 

Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.

 

Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante ((...)).

 

Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.

Art. 208.

(Decadenza dall'assunzione).

 

Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o preseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.

 

La parte interessata puo' chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione e' stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.

(67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 209.

(Chiusura dell'assunzione).

 

Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all'articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati gia' raggiunti, la ulteriore assunzione.

§ 3. - Dell'esibizione delle prove

Art. 210.

(Ordine di esibizione alla parte o al terzo).

 

Negli stessi limiti entro i quali puo' essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, puo' ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.

 

Nell'ordinare l'esibizione, il giudice da' i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione.

 

Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l'istanza di esibizione.

Art. 211.

(Tutela dei diritti del terzo).

 

Quando l'esibizione e' ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione puo' disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi.

 

Il terzo puo' sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli.

Art. 212.

(Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio).

 

Il giudice istruttore puo' disporre che, in sostituzione dell'originale, si esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del documento.

 

Nell'ordinare l'esibizione di libri di commercio o di registri al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell'interessato, puo' disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinche' lo assista.

Art. 213.

(Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione).

 

Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice puo' richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che e' necessario acquisire al processo.

§ 4. - Del riconoscimento e della verificazione della scrittura privata

Art. 214.

(Disconoscimento della scrittura privata).

 

Colui contro il quale e' prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, e' tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.

 

Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

Art. 215.

(Riconoscimento tacito della scrittura privata).

 

La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:

1) se la parte, alla quale la scrittura e' attribuita o contro la quale e' prodotta, e' contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;

2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

 

Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura e' prodotta in copia autentica, il giudice istruttore puo' concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.

Art. 216.

(Istanza di verificazione).

 

La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.

 

L'istanza per la verificazione puo' anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore.

Art. 217.

(Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori).

 

Quando e' chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico e provvede all'ammissione delle altre prove.

 

Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura e' riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.

Art. 218.

(Scritture di comparazione presso depositari).

 

Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l'asportazione non ne e' vietata, il giudice istruttore puo' disporre il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato.

 

Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice da' le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario.

Art. 219.

(Redazione di scritture di comparazione).

 

Il giudice istruttore puo' ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.

 

Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si puo' ritenere riconosciuta.

Art. 220.

(Pronuncia del collegio).

 

Sull'istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.

 

Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l'ha negata, puo' condannare quest'ultima a una pena pecuniaria non inferiore a lire cinquecento e non superiore a lire diecimila. ((2))

 

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".

§ 5. - Della querela di falso

Art. 221.

(Modo di proposizione e contenuto della querela).

 

La querela di falso puo' proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finche' la verita' del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

 

La querela deve contenere, a pena di nullita', l'indicazione degli elementi e delle prove della falsita', e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.

 

E' obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.

Art. 222.

(Interpello della parte che ha prodotto la scrittura).

 

Quando e' proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta e' negativa, il documento non e' utilizzabile in causa; se e' affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione.

Art. 223.

(Processo verbale di deposito del documento).

 

Nell'udienza in cui e' presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato.

 

Il processo verbale e' redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarita' che vi si riscontra.

 

Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice puo' anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica.

Art. 224.

(Sequestro del documento).

 

Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore puo' ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale, dopo di che si redige il processo verbale di cui all'articolo precedente.

 

Se non e' possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova.

Art. 225.

(Decisione sulla querela).

 

Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio.

 

Il giudice istruttore puo' rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, ((puo' disporre che la trattazione della causa continui davanti a se')) relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.

Art. 226.

(Contenuto della sentenza).

 

Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a lire mille e non superiore a lire diecimila. ((2))

 

Con la sentenza che accerta la falsita' il collegio, anche d'ufficio, da' le disposizioni di cui all'articolo 480 del codice di procedura penale.

 

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".

Art. 227.

(Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela).

 

L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non puo' aver luogo prima che siano passate in giudicato.

 

Se non e' richiesta dalle parti, l'esecuzione e' promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 del codice di procedura penale.

§ 6. - Della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale

Art. 228.

(Confessione giudiziale).

 

La confessione giudiziale e' spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.

Art. 229.

(Confessione spontanea).

 

La confessione spontanea puo' essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell'articolo 117.

Art. 230.

(Modo dell'interrogatorio).

 

L'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici.

 

Il giudice istruttore procede all'assunzione dell'interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell'ordinanza che l'ammette.

 

Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, a eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice puo' sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.

Art. 231.

(Risposta).

 

La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non puo' servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore puo' consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano.

Art. 232.

(Mancata risposta).

 

Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, puo' ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

 

Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.

§ 7. - Del giuramento

Art. 233.

(Deferimento del giuramento decisorio).

 

Il giuramento decisorio puo' essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.

 

Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.

Art. 234.

(Riferimento).

 

Finche' non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio e' stato deferito, puo' riferirlo all'avversario nei limiti fissati dal codice civile.

Art. 235.

(Irrevocabilita').

 

La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non puo' piu' revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.

Art. 236

(Caso di revocabilita').

 

Se nell'ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte, questa puo' revocarlo.

Art. 237.

(Risoluzione delle contestazioni).

 

Le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio.

 

L'ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.

Art. 238.

(Prestazione).

 

Il giuramento decisorio e' prestato personalmente dalla parte ed e' ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza religiosa e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare.

 

Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilita' che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro.... », e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.

((82))

 

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AGGIORNAMENTO (82)

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 settembre - 8 ottobre 1996, n. 334 (in G.U. 1a s.s. 16/10/1996, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238, secondo comma, del codice di procedura civile, limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uomini"" e ", in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238, primo comma, seconda proposizione, del codice di procedura civile, limitatamente alle parole "religiosa e"".

Art. 239.

(Mancata prestazione).

 

La parte alla quale il giuramento decisorio e' deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento e' stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le e' riferito.

 

Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell'articolo 232 secondo comma.

Art. 240.

(Deferimento del giuramento suppletorio).

 

Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio puo' essere deferito esclusivamente dal collegio.

(67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."

Art. 241.

(Ammissibilita' e contenuto del giuramento d'estimazione).

 

Il giuramento sul valore della cosa domandata puo' essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non e' possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avra' efficacia.

Art. 242.

(Divieto di riferire il giuramento suppletorio).

 

Il giuramento deferito d'ufficio a una delle parti non puo' da questa essere riferito all'altra.

Art. 243.

(Rinvio alle norme sul giuramento decisorio).

 

Per la prestazione del giuramento deferito d'ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio.

§ 8. - Della prova per testimoni

Art. 244.

(Modo di deduzione).

 

La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72))

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;

- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 245.

(Ordinanza di ammissione).

 

Con l'ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.

 

La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.

Art. 246.

(Incapacita' a testimoniare).

 

Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

Art. 247.

(Divieto di testimoniare).

 

Non possono deporre il coniuge ancorche' separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia.

((23))

 

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AGGIORNAMENTO (23)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 23 luglio 1974,  n.  248
(in  G.U.  1a  s.s.  31/07/1974,   n.   201),   ha   dichiarato   "la
illegittimita' costituzionale dell'art. 247 del codice  di  procedura
civile".

Art. 248.

(Audizione dei minori degli anni quattordici).

 

I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione e' resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.

((24))

 

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AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 11 giugno  1975,  n.  139
(in  G.U.  1a  s.s.  18/06/1975,   n.   159),   ha   dichiarato   "la
illegittimita' costituzionale dell'art. 248 del codice  di  procedura
civile".

Art. 249.

(Facolta' d'astensione).

 

Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni ((degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale)) relative alla facolta' d'astensione dei testimoni.

Art. 250.

(Intimazione ai testimoni).

 

L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

 

L'intimazione di cui al primo comma, se non e' eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, e' effettuata in busta chiusa e sigillata.

 

((L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza puo' essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.)) ((134))

 

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformita' all'originale, e l'avviso di ricevimento.

 

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AGGIORNAMENTO (134)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 251.

(Giuramento dei testimoni).

 

I testimoni sono esaminati separatamente.

 

Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: "consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verita', null'altro che la verita'". Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro". (33) ((74))

 

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AGGIORNAMENTO (33)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 10 ottobre 1979, n. 117 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1979, n. 284), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, dopo le parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa..." e dopo le parole "consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio..." non e' contenuto l'inciso "se credente"".251

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AGGIORNAMENTO (74)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 5 maggio 1995, n. 149 (in G.U. 1a s.s. 10/05/1995, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile:

a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle", anziche' stabilire che il giudice istruttore "avverte il testimone dell'obbligo di dire la verita' e delle";

b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "legge la formula: "Consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verita', null'altro che la verita'", anziche' stabilire che il giudice istruttore "lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilita' morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verita' e a non nascondere nulla di quanto e' a mia conoscenza";

c) nella parte in cui prevede: "Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro"".

Art. 252.

(Identificazione dei testimoni).

 

Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternita', l'eta' e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinita', affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.

 

Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilita' del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone.

Art. 253.

(Interrogazioni e risposte).

 

Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali e' chiamato a deporre. Puo' altresi' rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.

 

E' vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.

 

Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell'articolo 231.

Art. 254.

(Confronto dei testimoni).

 

Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o piu' testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, puo' disporre che essi siano messi a confronto.

Art. 255.

(Mancata comparizione dei testimoni).

 

Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore puo' ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, puo' condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. ((In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200

euro e non superiore a 1.000 euro)).(116)

 

Se il testimone si trova nell'impossibilita' di presentarsi o ne e' esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il

giudice istruttore del luogo. (88) (90)

 

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre  2005,  n.  263,  come  modificata  dal  D.L.  30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23
febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2,  comma  4)  che  "Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006  e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a  tale  data
di entrata in vigore."

Art. 256.

(Rifiuto di deporre e falsita' della testimonianza).

 

Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi e' fondato sospetto che egli non abbia detto la verita' o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 263)). ((116))

 

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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre  2005,  n.  263,  come  modificata  dal  D.L.  30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23
febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2,  comma  4)  che  "Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006  e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a  tale  data
di entrata in vigore."

Art. 257.

(Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame).

 

Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore puo' disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre.

 

Il giudice puo' anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari puo' disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni gia' interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarita' avveratesi nel precedente esame.

Art. 257-bis.

(( (Testimonianza scritta). ))

 

((Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, puo' disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

 

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformita' agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

 

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non e' in grado di rispondere, indicandone la ragione.

 

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

 

Quando il testimone si avvale della facolta' d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalita' e i motivi di astensione.

 

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice puo' condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

 

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa gia' depositati dalle parti, essa puo' essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova e' stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

 

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, puo' sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato)).

§ 9. - Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti

Art. 258.

(Ordinanza d'ispezione).

 

L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone e' disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione.

Art. 259.

(Modo dell'ispezione).

 

All'ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico, anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il giudice istruttore del luogo a norma dell'articolo 203.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 260.

(Ispezione corporale).

 

Il giudice istruttore puo' astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.

 

All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.

Art. 261.

(Riproduzioni, copie ed esperimenti).

 

Il giudice istruttore puo' disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l'impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.

 

Egualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice puo' ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica.

 

Il giudice presiede all'esperimento e, quando occorre, ne affida l'esecuzione a un esperto che presta giuramento a norma dell'articolo 193.

Art. 262.

(Poteri del giudice istruttore).

 

Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore puo' sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla localita'.

 

Puo' anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se e' possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.

§ 10. - Del rendimento dei conti

Art. 263.

(Presentazione e accettazione del conto).

 

Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso.

 

Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne da' atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L'ordinanza non e' impugnabile e costituisce titolo esecutivo.

Art. 264.

(Impugnazione e discussione).

 

La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare. Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore fissa un'udienza per tale scopo.

 

Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto, il giudice provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

 

In ogni caso il giudice puo' disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso.

Art. 265.

(Giuramento).

 

Il collegio puo' ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace. Si applica in tal caso la disposizione dell'articolo 241.

 

Il collegio puo' altresi' ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si puo' o non si suole richiedere ricevuta; ma puo' anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli.

Art. 266.

(Revisione del conto approvato).

 

La revisione del conto che la parte ha approvato puo' essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsita' o duplicazione di partite.

Sezione IV
Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti

§ 1. - Dell'intervento di terzi

Art. 267.

(Costituzione del terzo interveniente).

 

Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura.

 

Il cancelliere da' notizia dell'intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non e' avvenuta in udienza.

Art. 268.

(Termine per l'intervento).

 

L'intervento puo' aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.

 

Il terzo non puo' compiere atti che al momento dell'intervento non sono piu' consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.

(67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."

Art. 269.

(Chiamata di un terzo in causa).

 

Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163-bis.

 

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto e' comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione e' notificata al terzo a cura del convenuto.

 

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione e' notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

 

La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166.

 

((Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo)). ((116))

(67) (72)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

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AGGIORNAMENTO (116)

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

Art. 270.

(( (Chiamata di un terzo per ordine del giudice). ))

 

((La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 107 puo' essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.

 

Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo)).

Art. 271.

(Costituzione del terzo chiamato).

 

Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale e' citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269.

(67) (72) ((86))

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995".
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AGGIORNAMENTO (86)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 23 luglio 1997, n. 334 (in G.U. 1a s.s. 30/07/1997, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 271 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, del medesimo codice".

Art. 272.

(Decisione delle questioni relative all'intervento).

 

Le questioni relative all'intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell'articolo 187 secondo comma.

§ 2. - Della riunione dei procedimenti

Art. 273.

(Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa).

 

Se piu' procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione.

 

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.

Art. 274.

(Riunione di procedimenti relativi a cause connesse).

 

Se piu' procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, puo' disporne la riunione.

 

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.

Art. 274-bis.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))

((90))

 

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

CAPO III
Della decisione della causa

Art. 275.

(Decisione del collegio).

 

Rimessa la causa al collegio, la sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190.

 

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, puo' chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

 

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni.

 

Nell'udienza il giudice istruttore fa le relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

(67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 276.

(Deliberazione).

 

La decisione e' deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

 

Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.

 

La decisione e' presa a maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, quindi l'altro giudice e infine il presidente.

 

Se intorno a una questione si prospettano piu' soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e cosi' successivamente finche' le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

 

Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione e' quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice.

Art. 277.

(Pronuncia sul merito).

 

Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio.

 

Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'articolo 187 primo comma, puo' limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un'ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione e' di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.

Art. 278.

(( (Condanna generica - Provvisionale). ))

 

((Quando e' gia' accertata la sussistenza di un diritto, ma e' ancora controversa la quantita' della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, puo' limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.

 

In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, puo' altresi' condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova)).

Art. 279.

(Forma dei provvedimenti del collegio).

 

((Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonche' quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa)).

 

Il collegio pronuncia sentenza:

1° quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione ((...));

2° quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;

3° quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;

4° quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;

5° quando, valendosi della facolta' di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.

 

I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza.

 

I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.

 

L'ordinanza e' depositata in cancelleria insieme con la sentenza.

Art. 280.

(( (Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio). ))

 

((Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a se' nel caso previsto nell'articolo seguente.

 

Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne da tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'art. 176 secondo comma.

 

Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore e' investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa)).

Art. 281.

(Rinnovazione di prove davanti al collegio).

 

Quando ne ravvisa la necessita', il collegio, anche d'ufficio, puo' disporre la riassunzione davanti a se' di uno o piu' mezzi di prova.

((CAPO III-BIS
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica))

Art. 281-bis.

(Norme applicabili).

 

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 281-ter.

(Poteri istruttori del giudice).

 

Il giudice puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 281-quater.

(Decisione del tribunale in composizione monocratica).

 

Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell'articolo 168-bis o dell'articolo 484, secondo comma.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 281-quinquies.

(Decisione a seguito di trattazione scritta o mista).

 

Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

 

Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza e' depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 281-sexies.

(Decisione a seguito di trattazione orale).

 

Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, puo' ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

 

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

((CAPO III-TER
Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico))

Art. 281-septies.

(Rimessione della causa al giudice monocratico).

 

Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perche' provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 281-octies.

(Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale).

 

Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a se' in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 281-nonies.

(Connessione).

 

In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

CAPO IV
Dell'esecutorieta' e della notificazione delle sentenze

Art. 282.

(Esecuzione provvisoria)

 

La sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva tra le parti.

(67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.

Art. 283.

(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello).

 

Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. (116)

 

((Se l'istanza prevista dal comma che precede e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio)). ((134))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."
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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre  2005,  n.  263,  come  modificata  dal  D.L.  30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23
febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2,  comma  4)  che  "Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006  e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a  tale  data
di entrata in vigore."
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AGGIORNAMENTO (134)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5)
che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 284.

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 LUGLIO 1950, N. 581))

Art. 285.

(Modo di notificazione della sentenza).

 

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 ((...)).

Art. 286.

(Notificazione nel caso d'interruzione)

 

Se dopo la chiusura della discussione si e' avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299, la notificazione della sentenza si puo' fare, anche a norma dell'articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

 

Se si e' avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.

CAPO V
Della correzione delle sentenze e delle ordinanze

Art. 287.

(Casi di correzione).

 

Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

((112))

 

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AGGIORNAMENTO (112)

La Corte Cotituzionale con sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004, n. 335 (in G.U. 1a s.s. 17/11/2004, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello"."

Art. 288.

(Procedimento di correzione).

 

Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

 

Se e' chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.

 

Se e' chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

 

Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui e' stata notificata l'ordinanza di correzione.

Art. 289.

(( (Integrazione dei provvedimenti istruttori). ))

 

((I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

 

L'integrazione e' disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che e' comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere))

CAPO VI
Del procedimento in contumacia

Art. 290.

(Contumacia dell'attore).

 

Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e da' le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.

Art. 291.

(( (Contumacia del convenuto). ))

 

((Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullita' nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

 

Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma.

 

Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non e' eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo)).

Art. 292.

(Notificazione e comunicazione di atti al contumace).

 

L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza. ((54))

 

Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale.

 

Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

 

Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

(47)

 

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AGGIORNAMENTO (47)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 - 28 novembre 1986, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 03/12/1986, n. 250), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del codice di procedura civile".

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AGGIORNAMENTO (54)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 maggio-6 giugno 1989, n. 317 (in G.U. 1a s.s. 14/06/1989, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza".

Art. 293.

(Costituzione del contumace).

 

((La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni)). ((116))

 

La costituzione puo' avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.

 

In ogni caso il contumace che si costituisce puo' disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

 

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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre  2005,  n.  263,  come  modificata  dal  D.L.  30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23
febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2,  comma  4)  che  "Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006  e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a  tale  data
di entrata in vigore."

Art. 294.

(( (Rimessione in termini). ))

 

((Il contumace che si costituisce puo' chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attivita' che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullita' della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione e' stata impedita da causa a lui non imputabile.

 

Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

 

I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

 

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attivita' difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia gia' matura per la decisione rispetto alle parti gia' costituite)).

CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo

Sezione I
Della sospensione del processo

Art. 295.

(Sospensione necessaria).

 

Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

(67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 296.

(( (Sospensione su istanza delle parti). ))

 

((Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, puo' disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo)).

Art. 297.

(Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione).

 

Se col provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di ((tre mesi)) dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295. (15)

 

Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

 

L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

 

Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, e' notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

 

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AGGIORNAMENTO (15)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-4 marzo 1970, n. 34 (in G.U. 1a s.s. 11/03/1970, n. 64), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 297, comma primo, del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziche' dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso".

Art. 298.

(Effetti della sospensione).

 

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

 

La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.

Sezione II
Dell'interruzione del processo

Art. 299.

(( (Morte o perdita della capacita' prima della costituzione). ))

 

((Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo e' interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 163-bis)).

Art. 300.

(Morte o perdita della capacita' della parte costituita o del contumace).

 

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

 

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo e' interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

 

Se la parte e' costituita personalmente, il processo e' interrotto al momento dell'evento.

 

((Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' documentato dall'altra parte, o e' notificato ovvero e' certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292)).

 

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o e' notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.

(46)

 

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AGGIORNAMENTO (46)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 16 ottobre 1986, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 22/11/1986, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perche' promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio".

Art. 301.

(Morte o impedimento del procuratore).

 

Se la parte e' costituita a mezzo di procuratore, il processo e' interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

 

In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.

 

Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

Art. 302.

(Prosecuzione del processo).

 

Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo puo' avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non e' fissata alcuna udienza, la parte puo' chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.

Art. 303.

(Riassunzione del processo).

 

Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte puo' chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

 

In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte puo' essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.

 

Se vi sono altre parti in causa, il decreto e' notificato anche ad esse.

 

Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.

Art. 304.

(Effetti dell'interruzione).

 

In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo 298.

Art. 305.

(Mancata prosecuzione o riassunzione).

 

Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di ((tre mesi)) dall'interruzione, altrimenti si estingue.

(10) (18)

 

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AGGIORNAMENTO (10)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 15 dicembre 1967, n. 139 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1967, n. 321), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 305 del Codice di procedura civile per la parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione e la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301".

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AGGIORNAMENTO (18)

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-6 luglio 1971, n. 159 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1971, n. 177), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 299 dello stesso codice decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza".

Con la medesima sentenza ha inoltre dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "l'illegittimita' costituzionale del detto art. 305 nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi del precedente art. 300, comma terzo, decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza".

Sezione III
Dell'estinzione del processo

Art. 306.

(Rinuncia agli atti del giudizio).

 

Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa e' accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non e' efficace se contiene riserve o condizioni.

 

Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

 

Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.

 

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese e' fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.

Art. 307.

(Estinzione del processo per inattivita' delle parti).

 

Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'art. 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto ((...)) dell'art. 181 e dell'art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di ((tre mesi)), che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'art. 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

 

Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

 

Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresi' qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a ((tre)).

 

((L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio)).

Art. 308.

(( (Comunicazione e impugnabilita' dell'ordinanza). ))

 

((L'ordinanza che dichiara l'estinzione e' comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 commi terzo, quarto e quinto.

 

Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie)).

Art. 309.

(( (Mancata comparizione all'udienza). ))

 

((Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181)).

Art. 310.

(Effetti dell'estinzione del processo).

 

L'estinzione del processo non estingue l'azione.

 

L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo ((e le pronunce che regolano la competenza)).

 

Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

 

Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

TITOLO II
((DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE))

Art. 311.

(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).

 

Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 312.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))

((90))

 

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 313.

(Querela di falso).

 

Se e' proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma.

(72) (88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (61)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 24 maggio 1991, n. 214 (in G.U. 1a s.s. 29/5/1991, n. 21), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione".

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."
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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 314.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))

((90))

 

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 315.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))

((90))

 

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 316.

(Forma della domanda).

 

Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

 

La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa.

(72) ((88))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II e' soppressa la ripartizione interna in capi.

Art. 317.

(Rappresentanza davanti al giudice di pace).

 

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

 

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

(72) ((88))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II e' soppressa la ripartizione interna in capi.

Art. 318.

(Contenuto della domanda).

 

La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. (84)

 

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla meta'.

 

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.

(72) ((88))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (84)

La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 22 aprile 1997 (in G.U. 1a s.s. 30/4/1997 n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II e' soppressa la ripartizione interna in capi.

Art. 319.

(Costituzione delle parti).

 

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

 

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

(72) ((88))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II e' soppressa la ripartizione interna in capi.

Art. 320.

(Trattazione della causa).

 

Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

 

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

 

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

 

Quando sia reso necessario dalle attivita' svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

 

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

(72) ((88))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II e' soppressa la ripartizione interna in capi.

Art. 321.

(Decisione).

 

Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

 

La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.

(72) ((88))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II e' soppressa la ripartizione interna in capi.

Art. 322.

(Conciliazione in sede non contenziosa).

 

L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa e' proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

 

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

 

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

(72) ((88))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II e' soppressa la ripartizione interna in capi.

TITOLO III
DELLE IMPUGNAZIONI

CAPO I
Delle impugnazioni in generale

Art. 323.

(Mezzi di impugnazione).

 

I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo.

Art. 324.

(Cosa giudicata formale).

 

S'intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ne' a regolamento di competenza, ne' ad appello, ne' a ricorso per cassazione, ne' a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.

Art. 325.

(Termini per le impugnazioni).

 

Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello. ((72))

 

Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di giorni sessanta.

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."
La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni  di
cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39
a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

Art. 326.

(Decorrenza dei termini).

 

I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.

 

Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.

Art. 327.

(Decadenza dall'impugnazione).

 

Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo ((decorsi sei mesi)) dalla pubblicazione della sentenza.

 

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.

Art. 328.

(Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta).

 

Se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine stesso e' interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza e' rinnovata.

 

Tale rinnovazione puo' essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

 

Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente e' prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.

((44))

 

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AGGIORNAMENTO (44)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-3 marzo 1986, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 12/3/1986, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. la morte la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso".

Art. 329.

(Acquiescenza totale o parziale).

 

Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilita'.

 

L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.

Art. 330.

(Luogo di notificazione dell'impugnazione).

 

Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ((, ai sensi dell'articolo 170,)) presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

 

L'impugnazione puo' essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.

 

Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se e' ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Art. 331.

(Integrazione del contradittorio in cause inscindibili).

 

Se la sentenza pronunciata tra piu' parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non e' stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e' necessario, l'udienza di comparizione.

 

L'impugnazione e' dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.

Art. 332.

(Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili).

 

Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili e' stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non e' preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e' necessario, l'udienza di comparizione.

 

Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.

Art. 333.

(Impugnazioni incidentali).

 

Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.

Art. 334.

(Impugnazioni incidentali tardive).

 

Le parti, contro le quali e' stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse e' decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

 

In tal caso, se l'impugnazione principale e' dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

Art. 335.

(Riunione delle impugnazioni separate).

 

Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.

Art. 336.

(Effetti della riforma o della cassazione).

 

La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

 

La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. (67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 337.

(Sospensione dell'esecuzione e dei processi).

 

L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407. (67) ((72))

 

Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in un diverso processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 338.

(Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione).

 

L'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.

CAPO II
Dell'appello

Art. 339.

(Appellabilita' delle sentenze).

 

Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma.

 

E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita' a norma dell'art. 114.

 

((Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita' a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.)) ((117))

 

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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 25 luglio 1966, n. 571, come modificata dall'errata corrige in G.U. 03/08/1966, n. 192, ha disposto (con l'art. 2, commi 1 , 2 e 3) che "Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equita' ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma del Codice di procedura civile, e' elevato a lire ventimila.

Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

L'appellabilita' delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore".

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (117)

Il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente".

Art. 340.

(( (Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive). ))

 

((Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

 

Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

 

La riserva non puo' piu' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello)).

Art. 341.

(Giudice dell'appello).

 

L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. (88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 342.

(Forma d'appello)

 

((L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita':

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata)). ((136))

 

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163 bis.

(67) (72)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

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AGGIORNAMENTO (136)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che la presente modifica si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Art. 343.

(Modo e termine dell'appello incidentale).

 

L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166. (67) ((72))

 

Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 344.

(Intervento in appello).

 

Nel giudizio d'appello e' ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404.

Art. 345.

(Domande ed eccezioni nuove)

 

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

 

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

 

Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo ((...)) che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Puo' sempre deferirsi il giuramento decisorio. (125)

(67) (72)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 2) che "Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge".

Art. 346.

(Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte).

 

Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

Art. 347.

(Forme e termini della costituzione in appello).

 

La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. (67) ((72))

 

L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

 

Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 348.

(Improcedibilita' d'appello).

 

L'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.

 

Se l'appellante non compare alla prima udienza, benche' si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

(67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 348-bis

(( Inammissibilita' dell'appello. ))

 

((Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilita' o l'improcedibilita' dell'appello, l'impugnazione e' dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilita' di essere accolta.

 

Il primo comma non si applica quando:

a) l'appello e' proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;

b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater.))

((136))

 

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AGGIORNAMENTO (136)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che l'introduzione del presente articolo si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Art. 348-ter

(( (Pronuncia sull'inammissibilita' dell'appello). ))

 

((All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o piu' atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.

 

L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

 

Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro il provvedimento di primo grado puo' essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilita'. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.

 

Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente puo' essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.

 

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.))

((136))

 

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AGGIORNAMENTO (136)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che l'introduzione del presente articolo si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Art. 349.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 OTTOBRE 1950, N. 857))

Art. 350.

(Trattazione)

 

Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello e' collegiale ((ma il presidente del collegio puo' delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti)); davanti al tribunale l'appello e' trattato e deciso dal giudice monocratico. ((134))

 

Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

 

Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

(67) (72) (88) (90)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (134)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 351.

(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria).

 

Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza ((non impugnabile)) nella prima udienza. ((134))

 

La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso e' presentato al presidente del collegio.

 

Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a se'. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

 

((Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, puo' provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione e' stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire)). ((134))

(88) (90)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (134)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che le presenti modifiche si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 352.

(Decisione).

 

Esaurita l'attivita' prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

 

Se l'appello e' proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, puo' chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

 

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.

 

La discussione e' preceduta dalla relazione della causa; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

 

Se l'appello e' proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

 

((Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice puo' decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies)). ((134))

(88) (90)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (134)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 353.

((Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione))

 

Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

 

Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di ((tre mesi)) dalla notificazione della sentenza.

 

Se contro la sentenza d'appello e' proposto ricorso per cassazione, il termine e' interrotto.

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) (72)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 354.

(( (Rimessione al primo giudice per altri motivi). ))

 

((Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non puo' rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullita' della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161 secondo comma.

 

Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'art. 308.

 

Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 353.

 

Se il giudice d'appello dichiara la nullita' di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'art. 356)).

Art. 355.

(Provvedimenti sulla querela di falso).

 

Se nel giudizio d'appello e' proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.

Art. 356

(Ammissione e assunzione di prove).

 

Ferma l'applicabilita' della norma di cui al numero 4) del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti. (67) ((72))

 

Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 357.

 

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 (67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;

- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 358.

(Non riproponibilita' d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile).

 

L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' decorso il termine fissato dalla legge.

Art. 359.

(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).

 

Nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo.

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

CAPO III
Del ricorso per cassazione

Sezione I
Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi

Art. 360.

(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).

 

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullita' della sentenza o del procedimento;

((5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti.)) ((136))

 

Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

 

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo' essere proposto, senza necessita' di riserva, allorche' sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

 

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (136)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 3) che la presente modifica si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Art. 360-bis.

(( (Inammissibilita' del ricorso). ))

 

((Il ricorso e' inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;

2) quando e' manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo)).

Art. 361.

(Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive).

 

((Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.))

 

Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

 

La riserva non puo' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcune delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 362.

(Altri casi di ricorso).

 

Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d'appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

 

Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;

2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.

Art. 363.

(( (Principio di diritto nell'interesse della legge). ))

 

((Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non e' ricorribile in cassazione e non e' altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione puo' chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

 

La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, e' rivolta al primo presidente, il quale puo' disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione e' di particolare importanza.

 

Il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa e' di particolare importanza.

 

La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.))

Art. 364.

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1977, N. 793))

Art. 365.

(Sottoscrizione del ricorso).

 

Il ricorso e' diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilita', da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

Art. 366.

(Contenuto del ricorso).

 

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilita':

1) l'indicazione delle parti;

2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;

3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;

4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;

5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.

6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

 

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ((ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine)), le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. ((134))

 

Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

 

((Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.)) ((134))

 

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AGGIORNAMENTO (134)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che le presenti modifiche si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 366-bis

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 367.

(Sospensione del processo di merito).

 

Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, e' depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza. (67) ((72))

 

Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 368.

(Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto).

 

Nel caso previsto nell'articolo 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della corte di cassazione e' fatta dal prefetto con decreto motivato.

 

Il decreto e' notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore del Re presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo, oppure al procuratore generale presso la corte d'appello, se pende davanti alla corte. (88) ((90))

 

Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che e' notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.

 

La corte di cassazione e' investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte piu' diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.

 

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 369.

(Deposito del ricorso).

 

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d'improcedibilita', nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e' proposto.

 

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilita':

1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;

2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa e' avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362;

3) la procura speciale, se questa e' conferita con atto separato ;

((4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.))

 

Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta e' restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.

Art. 370.

(Controricorso).

 

La parte contro la quale il ricorso e' diretto, se intende contradire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non puo' presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

 

Al controricorso si applicano 1e norme degli articoli 365 e 366, in quanto e' possibile.

 

Il controricorso e' depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.

Art. 371.

(Ricorso incidentale).

 

La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.

 

La parte alla quale e' stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.

 

((Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369)).

 

Per resistere al ricorso incidentale puo' essere notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente.

 

Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non e' necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

Art. 371-bis

(Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio)

 

Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione del contradditorio", deve essere depositato nella Cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

(67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 372.

(Produzione di altri documenti).

 

Non e' ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullita' della sentenza impugnata e l'ammissibilita' del ricorso e del controricorso.

 

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilita' puo' avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.

Art. 373.

(Sospensione dell'esecuzione).

 

Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo', su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

 

L'istanza si propone con ricorso al conciliatore, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se' o al collegio in Camera di Consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza puo' essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione. (67) (72) (88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Sezione II
Del procedimento e dei provvedimenti

Art. 374.

(( (Pronuncia a sezioni unite). ))

 

((La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso puo' essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono gia' pronunciate le sezioni unite.

 

Inoltre il primo presidente puo' disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto gia' decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

 

Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

 

In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.))

Art. 375.

(Pronuncia in camera di consiglio).

 

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

((1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360));

2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata;

3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;

((5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza)).

 

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.

 

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.

 

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 376.

(Assegnazione dei ricorsi alle sezioni).

 

((Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici)).

 

La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, puo' proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso.

 

All'udienza della sezione semplice, la rimessione puo' essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.

Art. 377.

(Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio).

 

Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

 

Dell'udienza e' data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

(67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 378.

(Deposito di memorie di parte).

 

Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza.

Art. 379.

(Discussione).

 

All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi e' discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.

 

Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese.

 

Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate.

 

Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.

Art. 380.

(Deliberazione della sentenza).

 

((La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio)).

 

Si applica alla deliberazione della corte la disposizione dell'articolo 276.

Art. 380-bis

(Procedimento per la decisione sull'inammissibilita' del ricorso e per la decisione in camera di consiglio).

 

Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

 

Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. ((Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.)) ((140))

 

Se il ricorso non e' dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.

 

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

 

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AGGIORNAMENTO (140)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 75, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 380-ter

(( (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). ))

 

((Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell'articolo 380-bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

 

Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.

 

Non si applica la disposizione del quinto comma dell'articolo 380-bis.))

Art. 381.

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1977, N. 793))

Art. 382.

(Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza).

 

La corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente.

 

Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa.

 

Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.

Art. 383.

(Cassazione con rinvio).

 

La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

 

Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa puo' essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.

 

La corte, se riscontra una nullita' del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo.

 

((Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.)) ((136))

 

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AGGIORNAMENTO (136)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che la presente modifica si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Art. 384.

(( (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito). ))

((La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.

La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.

Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.))

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 385.

(Provvedimenti sulle spese).

La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

 

Se rinvia la causa ad altro giudice, puo' provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

 

((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)).

Art. 386.

(Effetti della decisione sulla giurisdizione).

La decisione sulla giurisdizione e' determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilita' della domanda.

Art. 387.

(Non riproponibilita' del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile).

Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' scaduto il termine fissato dalla legge.

Art. 388.

(( (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito). ))

 

((Copia della sentenza e' trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinche' ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione puo' avvenire anche in via telematica.))

Art. 389.

(Domande conseguenti alla cassazione).

Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Art. 390.

(Rinuncia).

La parte puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata la relazione alla udienza, ((o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter)).((140))

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e' munito di mandato speciale a tale effetto.

L'atto di rinuncia e' notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

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AGGIORNAMENTO (140)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 75, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 391.

(Pronuncia sulla rinuncia).

((Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto.

Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione puo' condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.))

La condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

Art. 391-bis.

(Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione)

Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5), pronunciata dalla Corte di Cassazione e' affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa. ((126))

La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis.

Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.

La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio il giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, ne' e' sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

(67) (72) (79)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (79)

La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 18 aprile 1996, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 24/4/1996, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 391-bis del codice di procedura civile, introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione".

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AGGIORNAMENTO (126)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 9 luglio 2009, n. 207 (in G.U. 1a s.s. 15/7/2009, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 391-bis, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui non prevede la esperibilita' del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice".

Art. 391-ter

(( (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo). ))

((Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito e', altresi', impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.

Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.))

Sezione III
Del giudizio di rinvio

Art. 392.

(Riassunzione della causa).

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta da ciascuna delle parti non oltre ((tre mesi)) dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.

La riassunzione si fa con citazione, la quale e' notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Art. 393.

(Estinzione del processo).

Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

Art. 394.

(Procedimento in sede di rinvio).

In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.

Nel giudizio di rinvio puo' deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessita' delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione.

CAPO IV
Della revocazione

Art. 395.

(Casi di revocazione).

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

2) se si e' giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

4) se la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi e' questo errore quando la decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitui' un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; (58)

5) se la sentenza e' contraria ad altra precedente avente fra le parti autorita' di cosa giudicata, purche' non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

6) se la sentenza e' effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

(43) (55) ((73))

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AGGIORNAMENTO (43)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 gennaio 1986, n. 17 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1986, n.5), vista la ordinanza 8 febbraio 1983, n. 101 delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (n. 234 R.O. 1983), ha dichiarato "l'incostituzionalita' dell'art. 395 prima parte e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di Cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice".

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AGGIORNAMENTO (55)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 dicembre 1989, n. 558 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato".

Ha inoltre dichiarato, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, la' dove non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' resi sui medesimi presupposti".

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AGGIORNAMENTO (58)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991, n. 36 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio".

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AGGIORNAMENTO (73)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 20 febbraio 1995, n. 51 (in G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra".

Art. 396.

(Revocazione delle sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello).

Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purche' la scoperta del dolo o della falsita' o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al numero 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso e' prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

Art. 397.

(Revocazione proponibile dal pubblico ministero).

Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero e' obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:

1) quando la sentenza e' stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;

2) quando la sentenza e' l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

Art. 398.

(Proposizione della domanda).

La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

La citazione deve indicare, a pena d'inammissibilita', il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsita', o del recupero dei documenti.

La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale.

La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui e' proposta la revocazione, su istanza di parte, puo' sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta. (67) ((72))

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il deposito previsto dall'art. 398, terzo comma, del Codice di procedura, civile per le domande di revocazione delle sentenze del conciliatore e' elevato, per le domande notificate a decorrere dal 1 ottobre 1948, a lire cinquecento".

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 399.

(Deposito della citazione e della risposta).

Se la revocazione e' proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata.

Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

Se la revocazione e' proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319. (88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Regio Decreto 1443 del 28 ottobre 1940

Codice di procedura civile. (040U1443)

Vigente al: 22-11-2014

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, che autorizza il Governo del Re Imperatore ad emanare un nuovo Codice di procedura civile;

Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1925, n. 2260;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo del Codice di procedura civile e' approvato ed avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX.

Art. 2.

Un esemplare del Codice di procedura civile, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servira' di originale e sara' depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione del Codice di procedura civile si eseguira' col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno del Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinche' ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 28 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Grandi

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 426, foglio 72. - Mancini

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

CAPO I
Del giudice

Sezione I
Della giurisdizione e della competenza in generale

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

 

Art. 1.

(Giurisdizione dei giudici ordinari).

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.

Art. 2.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 3.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 4.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 5.

(Momento determinante della giurisdizione e della competenza).

La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

(67) ((72))

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 6.

(Inderogabilita' convenzionale della competenza).

 

La competenza non puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.

Sezione II
Della competenza per materia e valore

Art. 7.

(Competenza del giudice di pace).

Il giudice di pace e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a ((cinquemila euro)), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia non superi ((ventimila euro)).

COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534.

E' competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilita';

((3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali));

4) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534.

(72)

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 ha disposto:

- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente comma dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;

- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni, dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 8.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((90))

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 9.

(Competenza del tribunale).

 

Il tribunale e' competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

 

Il tribunale e' altresi' esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacita' delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.(88)((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 10.

(Determinazione del valore).

 

Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

 

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

Art. 11.

(Cause relative a quote di obbligazione tra piu' parti).

 

Se e' chiesto da piu' persone o contro piu' persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.

Art. 12.

(Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni).

 

Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validita' o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che e' in contestazione.

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.(67)((72))

 

Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 ha disposto:

- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente comma dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;

- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni, dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 13.

(Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite).

 

Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e' controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

 

Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e' controverso, il valore si determina cumulando venti annualita'; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita' domandate fino a un massimo di dieci.

 

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.

Art. 14.

(Cause relative a somme di danaro e a beni mobili).

 

Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

 

Il convenuto puo' contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

 

Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

Art. 15.

(( (Cause relative a beni immobili). ))

 

((Il valore delle cause relative a beni immobili e' determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relative alla proprieta';

per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto dell'enfiteuta;

per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitu'.

 

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprieta' controversa, se questa e' determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

 

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile)).

Art. 16.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 17.

(Cause relative all'esecuzione forzata).

 

Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede:

quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi;

quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.

Sezione III
Della competenza per territorio

Art. 18.

(Foro generale delle persone fisiche).

 

Salvo che la legge disponga altrimenti, e' competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

 

Se il convenuto non ha residenza, ne' domicilio, ne' dimora nel Regno o se la dimora e' sconosciuta, e' competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.

Art. 19.

(Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute).

 

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, e' competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E' competente altresi' il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

 

Ai fini della competenza, le societa' non aventi personalita' giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati ((di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile)) hanno sede dove svolgono attivita' in modo continuativo.

Art. 20.

(Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).

 

Per le cause relative a diritti di obbligazione e' anche competente il giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Art. 21.

(Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie).

 

Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonche' per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, e' competente il giudice del luogo dove e' posto l'immobile o l'azienda. Qualora l'immobile sia compreso in piu' circoscrizioni giudiziarie, e' competente il giudice della circoscrizione nella quale e' compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non e' sottoposto a tributo, e' competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.(88)((90))

 

Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto e' competente il giudice del luogo nel quale e' avvenuto il fatto denunciato.

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 22.

(Foro per le cause ereditarie).

 

E' competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause:

1) relative a petizione o divisione di eredita' e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;

2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purche' proposte entro un biennio dalla divisione;

3) relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall'erede, purche' proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;

4) contro l'esecutore testamentario, purche' proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

 

Se la successione si e' aperta fuori del Regno, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui e' posta la maggior parte dei beni situati nel Regno, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.

Art. 23.

(Foro per le cause tra soci e tra condomini).

 

Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini ((, ovvero tra condomini e condominio,)), il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

 

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della societa' o del condominio, purche' la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

Art. 24.

(Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali).

 

Per le cause relative alla gestione di una tutela o di un'amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell'autorita' e' competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o dell'amministrazione.

Art. 25.

(Foro della pubblica amministrazione).

 

Per le cause nelle quali e' parte un'amministrazione dello Stato e' competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione e' convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.

Art. 26.

(Foro dell'esecuzione forzata).

 

Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili e' competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21.

 

((Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede)). ((144))

 

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.

 

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AGGIORNAMENTO (144)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

Art. 26-bis.

(( (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti).))

 

((Quando il debitore e' una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti e' competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

 

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti e' competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.))

((144))

 

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AGGIORNAMENTO (144)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

Art. 27.

(Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione).

 

Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 e' competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma.

 

Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi e' competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.

Art. 28

(Foro stabilito per accordo delle parti).

 

La competenza per territorio puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilita' sia disposta espressamente dalla legge.

Art. 29.

(Forma ed effetti dell'accordo delle parti).

 

L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o piu' affari determinati e risultare da atto scritto.

 

L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando cio' non e' espressamente stabilito.

Art. 30.

(Foro del domicilio eletto).

 

Chi ha eletto domicilio ((a norma dell'art. 47 del codice civile)) puo' essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.

Art. 30-bis.

(Foro per le cause in cui sono parti i magistrati).

 

Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.((110))

 

Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato e' venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, e' competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.

(104)

 

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AGGIORNAMENTO (104)

La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002 n. 444 (in G.U. 1a s.s. 20/11/2002 n. 46) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 26 del codice di procedura civile.".

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AGGIORNAMENTO (110)

La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 25 maggio 2004 n. 147 (in G.U. 1a s.s. 03/06/2004 n. 1001) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-bis, primo comma del codice di procedura civile, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 del codice di procedura penale.".

Sezione IV
Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione

Art. 31.

(Cause accessorie).

 

La domanda accessoria puo' essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinche' sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'art. 10 secondo comma.

 

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)).((90))

 

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 32.

(Cause di garanzia).

 

La domanda di garanzia puo' essere proposta al giudice competente per la causa principale affinche' sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.(88)((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 33.

(Cumulo soggettivo).

 

Le cause contro piu' persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.

Art. 34.

(Accertamenti incidentali).

 

Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti e' necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.

Art. 35.

(Eccezione di compensazione).

 

Quando e' opposto in compensazione un credito che e' contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda e' fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, puo' decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente.

Art. 36.

(Cause riconvenzionali).

 

Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che gia' appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purche' non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.

Sezione V
Del difetto di giurisdizione, della incompetenza e della litispendenza

Art. 37.

(Difetto di giurisdizione).

 

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali e' rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.

 

((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218)).

Art. 38.

(( (Incompetenza). ))

 

((L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

 

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa e' riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

 

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

 

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni)).

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

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AGGIORNAMENTO (118)

La Corte Costituzionale con sentenza 25 gennaio - 8 febbraio 2006 n. 41 (in G.U. 1a s.s. 15/02/2006 n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.".

Art. 39.

(Litispendenza e continenza di cause).

 

((Se una stessa causa e' proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo)).

 

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito e' competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ((ordinanza)) la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non e' competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

 

La prevenzione e' determinata dalla notificazione della citazione ((ovvero dal deposito del ricorso)).

Art. 40.

(Connessione).

 

Se sono proposte davanti a giudici diversi piu' cause le quali, per ragione di connessione, possono essere decise in un solo processo , il giudice fissa con ((ordinanza)) alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.

 

La connessione non puo' essere eccepita dalle parti ne' rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non puo' essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

 

Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.

 

Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.

 

Se la causa e' stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439.

 

Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinche' siano decise nello stesso processo.(88)(90)

 

Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale. (88)(90)

(67)(72)

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995.".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Sezione VI
Del regolamento di giurisdizione e di competenza

Art. 41.

(Regolamento di giurisdizione).

 

Finche' la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte puo' chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367.

 

La pubblica amministrazione che non e' parte in causa puo' chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finche' la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

Art. 42.

(Regolamento necessario di competenza).

 

La ((ordinanza)) che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.

(67)(72)

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 43.

(Regolamento facoltativo di competenza).

 

((Il provvedimento)) che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito puo' essere ((impugnato)) con l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

 

La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facolta' di proporre l'istanza di regolamento.

 

Se l'istanza di regolamento e' proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione ((dell' ordinanza)) che regola la competenza; se e' proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48.

Art. 44.

(Efficacia della ((ordinanza)) che pronuncia sulla competenza).

 

La ((ordinanza)) che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non e' impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa e' riassunta nei termini di cui all'articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.

Art. 45.

(Conflitto di competenza).

 

Quando, in seguito alla ((ordinanza)) che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 e' riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.

Art. 46.

(Casi di inapplicabilita' del regolamento di competenza).

 

Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.

Art. 47.

(Procedimento del regolamento di competenza).

 

L'istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si e' costituita personalmente.

 

Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della ((ordinanza)) che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'art. 43, secondo comma. L'adesione delle parti puo' risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.(6)

 

La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.

 

Il regolamento d'ufficio e' richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della corte di cassazione.

 

Le parti alle quali e' notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della corte di cassazione scritture difensive e documenti.

 

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che " Il termine di venti giorni stabilite dall'art. 47 secondo comma del Codice di procedura civile del 1940, e' sostituito da quello di trenta giorni stabilito dall'art. 2 della legge 14 luglio 1950, n. 581, se all'entrata in vigore della stessa legge e' ancora in corso."

Art. 48.

(Sospensione dei processi).

 

I processi relativamente ai quali e' chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui e' presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento.

 

Il giudice puo' autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.

Art. 49.

( ((Ordinanza)) di regolamento di competenza).

 

Il regolamento e' pronunciato con ((ordinanza)) in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'art. 47 ultimo comma.

 

Con la ((ordinanza)) la corte di cassazione statuisce sulla competenza, da' i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinche' provvedano alla loro difesa.

Art. 50.

(Riassunzione della causa).

 

Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ((ordinanza)) dal giudice e in mancanza in quello di ((tre mesi)) dalla comunicazione della ((ordinanza)) di regolamento o della ((ordinanza)) che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

 

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

((Sezione VI-bis
Della composizione del tribunale))

Art. 50-bis.

(Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale).

 

Il tribunale giudica in composizione collegiale:

1) nelle cause nelle quali e' obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;

2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonche' nelle cause di responsabilita' da chiunque promosse contro gli organi ammmistrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle societa', delle mutue assicuratrici e societa' cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;

6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;

7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.

7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.(122)(124)(124a)((125a))

 

Il tribunale giudica altresi' in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.(88)(90)

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (122)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 447) che la presente modifica diventa efficace decorsi centottanta giorni dalla data in entrata in vigore della suindicata legge.

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AGGIORNAMENTO (124)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 come modificata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 2, comma 447) che "Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

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AGGIORNAMENTO (124a)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 2, comma 447) che "Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

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AGGIORNAMENTO (125a)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 2, comma 447) che "Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 50-ter.

(Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica).

 

Fuori dei casi previsti dall'articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.(88)((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 50-quater.

(Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale).

 

Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullita' derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma.(88)((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Sezione VII
Dell'astensione, della ricusazione e della responsabilita' dei giudici

Art. 51.

(Astensione del giudice).

 

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se e' tutore, curatore ((, amministratore di sostegno)), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.

 

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

(87)(92)

 

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AGGIORNAMENTO (87)

La L. 22 luglio 1997, n. 276 ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che "Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e puo' in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del Codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del medesimo codice, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, o parente o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al Presidente del tribunale e non e' richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile.

Il giudice onorario aggregato ha altresi' l'obbligo di astenersi, e puo' essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualita' di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori".

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AGGIORNAMENTO (92)

Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998 n. 399 nel modificare l'art. 6 della L. 22 luglio 1997, n. 276 ha conseguentemente disposto:

- (con l'art. 1, comma 11) che "Il giudice onorario aggregato ha altresi' l'obbligo di astenersi, e puo' essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualita' di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori ovvero abbia svolto attivita' professionale, nella qualita' di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori."

- (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati.".

Art. 52.

(Ricusazione del giudice).

 

Nei casi in cui e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo' proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

 

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

 

La ricusazione sospende il processo.

Art. 53.

(Giudice competente).

 

Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.(88)((90))

 

La decisione e' pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 54.

(Ordinanza sulla ricusazione).

 

L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

 

La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52.

 

((Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250)).

 

Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.

 

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".

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AGGIORNAMENTO (101)

La Corte Costituzionale con sentenza 1-21 marzo 2002 n. 78 (in G.U. 1a s.s. 27/03/2002 n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile (Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziche' prevedere che "puo' condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria".

Art. 55.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 497 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))

Art. 56.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 497 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))

CAPO II
Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario

Art. 57.

(Attivita' del cancelliere).

 

Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attivita' proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.

 

Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.

 

Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.

Art. 58.

(Altre attivita' del cancelliere).

 

Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonche' alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

Art. 59.

(Attivita' dell'ufficiale giudiziario).

 

L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

Art. 60.

(Responsabilita' del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario).

 

Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:

1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, e' fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;

2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.

CAPO III
Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice

Art. 61.

(Consulente tecnico).

 

Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica.

 

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del ((disposizioni di attuazione)) al presente codice.

Art. 62.

(Attivita' del consulente).

 

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

Art. 63.

(Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente).

 

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

 

Il consulente puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.

 

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

Art. 64.

(Responsabilita' del consulente).

 

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.(2)

 

((In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti)).

 

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il deposito previsto dall'art. 64, primo comma, del Codice di procedura civile e' elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1 ottobre 1948, a lire cinquecento se la sentenza impugnata e' del pretore, a lire millecinquecento se la sentenza impugnata e' del tribunale, a lire tremila in ogni altro caso.".

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".

Art. 65.

(Custode).

 

La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.

 

Il compenso al custode e' stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.(88)((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 66.

(Sostituzione del custode).

 

Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

 

Il custode che non ha diritto a compenso puo' chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti puo' chiederlo soltanto per giusti motivi.

 

Il provvedimento di sostituzione e' dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma.(88)((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 67.

(Responsabilita' del custode).

 

Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.(2)((125))

 

Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

 

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 45, comma 8) che "All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "non superiore a euro 10" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 500".".

Art. 68.

(Altri ausiliari).

 

Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessita', il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si puo' fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non e' in grado di compiere da se' solo.

 

Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

 

Il giudice puo' sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.

TITOLO II
DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 69.

(Azione del pubblico ministero).

 

Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 70.

(Intervento in causa del pubblico ministero).

 

Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio:

1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone;

4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533;

5) negli altri casi previsti dalla legge.

 

((Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.)) ((140))

 

Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

(80)

 

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AGGIORNAMENTO (80)

La Corte Costituzionale con sentenza 14-25 giugno 1996 n. 214 (in G.U. 1a s.s. 03/07/1996 n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura civile nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n.898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992."

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AGGIORNAMENTO (140)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 75, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 71.

(Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero).

 

Il giudice, davanti al quale e' proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinche' possa intervenire.

 

Lo stesso ordine il giudice puo' dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 72.

(Poteri del pubblico ministero).

 

((Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

 

Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero puo' produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.

 

Il pubblico ministero puo' proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

 

Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

 

Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta' di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

 

Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.

 

Restano salve le disposizioni dell'articolo 397)).

Art. 73.

(Astensione del pubblico ministero).

 

Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.

Art. 74.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 497 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))

TITOLO III
DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

CAPO I
Delle parti

Art. 75.

(Capacita' processuale).

 

Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.

 

Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacita'.

 

Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.

 

Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile.

((46))

 

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AGGIORNAMENTO (46)

La Corte Costituzionale con sentenza 14-16 ottobre 1986 n. 220 (in G.U. 1a s.s. 22-11-1986 n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perche' promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.".

Art. 76.

(Famiglia Reale).

 

Al Re Imperatore, alla Regina Imperatrice e ai Principi della Casa Reale e' sostituito in giudizio il Ministro della Real Casa.

Art. 77.

(Rappresentanza del procuratore e dell'institore).

 

Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non e' stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.

 

Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.

Art. 78.

(Curatore speciale).

 

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, puo' essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finche' subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

 

Si procede altresi' alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi e' conflitto d'interessi col rappresentante.

Art. 79.

(Istanza di nomina del curatore speciale).

 

La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente puo' essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Puo' essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonche' dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

 

Puo' essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.

Art. 80.

(Provvedimento di nomina del curatore speciale).

 

L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa.(88)((90))

 

Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo e' comunicato al pubblico ministero affinche' provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 81.

(Sostituzione processuale).

 

Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno puo' far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

CAPO II
Dei difensori

Art. 82.

(Patrocinio).

 

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.((135))

 

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entita' della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a stare in giudizio di persona.

 

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.(72)(88)(90)

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995."

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (135)

Il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con modificazioi dalla L. 17 febbraio 2012, n. 10 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: euro 1.100".

Art. 83.

(Procura alle liti).

 

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

 

La procura alle liti puo' essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

 

La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione ((, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato)). In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui si riferisce ((, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia)).((Se la procura alle liti e' stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica)).(85)

 

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non e' espressa volonta' diversa.

 

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AGGIORNAMENTO (85)

La L. 27 maggio 1997, n. 141 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 84.

(Poteri del difensore).

 

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

 

In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

Art. 85.

(Revoca e rinuncia alla procura).

 

La procura puo' essere sempre revocata e il difensore puo' sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

Art. 86.

(Difesa personale della parte).

 

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Art. 87.

(Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico).

 

La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

CAPO III
Dei doveri delle parti e dei difensori

Art. 88.

(Dovere di lealta' e di probita').

 

Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealta' e probita'.

 

In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi.

Art. 89.

(Espressioni sconvenienti od offensive).

 

Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.

 

Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, puo' disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, puo' inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.

CAPO IV
Delle responsabilita' delle parti per le spese e per i danni processuali

Art. 90.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Art. 91.

(Condanna alle spese).

 

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.

 

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

 

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

 

((Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.))

Art. 92.

(Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese).

 

Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e puo', indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.

 

((Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero)). ((144))

 

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

 

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AGGIORNAMENTO (116)

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

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AGGIORNAMENTO (144)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che la presente modifica si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Art. 93.

(Distrazione delle spese).

 

Il difensore con procura puo' chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

 

Finche' il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli e' stato attribuito, la parte puo' chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

Art. 94.

(Condanna di rappresentanti o curatori).

 

Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.

Art. 95.

(Spese del processo di esecuzione).

 

Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

Art. 96.

(Responsabilita' aggravata).

 

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

 

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a norma del comma precedente.

 

((In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata)).

Art. 97.

(Responsabilita' di piu' soccombenti).

 

Se le parti soccombenti sono piu', il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Puo' anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

 

Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.

Art. 98.

(Cauzione per le spese).

 

Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, puo' disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi e' fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.

 

Se la cauzione non e' prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.

((8))

 

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AGGIORNAMENTO (8)

La Corte Costituzionale con sentenza 23-29 novembre 1960 n. 67 (in G.U. 1a s.s. 3/12/1960 n. 297) ha dichiarato "illegittimita' costituzionale dell'art. 98 del Codice di procedura civile, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 3 della Costituzione."

TITOLO IV
DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE

Art. 99.

(Principio della domanda).

 

Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.

Art. 100.

(Interesse ad agire).

 

Per proporre una domanda o per contradire alla stessa e' necessario avervi interesse.

Art. 101.

(Principio del contraddittorio).

 

Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non puo' statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale e' proposta non e' stata regolarmente citata e non e' comparsa.

 

((Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita', un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione)).

Art. 102.

(Litisconsorzio necessario).

 

Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

 

Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio in un termine perentorio da lui stabilito.

((118))

 

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AGGGIORNAMENTO (118)

La Corte Costituzionale con sentenza 25 gennaio - 8 febbraio 2006 n. 41 (in G.U. 1a s.s. 15/02/2006 n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.".

Art. 103.

(( (Litisconsorzio facoltativo). ))

 

((Piu' parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

 

Il giudice puo' disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi e' istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe piu' gravoso il processo, e puo' rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza)).

Art. 104.

(( (Pluralita' di domande contro la stessa parte). ))

 

((Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu' domande anche non altrimenti connesse, purche' sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma.

 

E' applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente)).

Art. 105.

(Intervento volontario).

 

Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

 

Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.

Art. 106.

(Intervento su istanza di parte).

 

Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.

Art. 107.

(Intervento per ordine del giudice).

 

Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa e' comune, ne ordina l'intervento.

Art. 108.

(Estromissione del garantito).

 

Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi puo' chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa e' disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.

Art. 109.

(Estromissione dell'obbligato).

 

Se si contende a quale di piu' parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice puo' ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, puo' estromettere l'obbligato dal processo.

Art. 110.

(Successione nel processo).

 

Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.

Art. 111.

(Successione a titolo particolare nel diritto controverso).

 

Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

 

Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.

 

In ogni caso il successore a titolo particolare puo' intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale puo' esserne estromesso.

 

La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e' impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione ((...)).

TITOLO V
DEI POTERI DEL GIUDICE

Art. 112.

(Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).

 

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

Art. 113.

(Pronuncia secondo diritto).

 

Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equita'.

 

Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342 del codice civile.(107)((111))

 

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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 25 luglio 1966, n. 571 come modificata dall'errata corrige in G.U. 03/08/1966, n. 192 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equita' ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma del Codice di procedura civile, e' elevato a lire ventimila."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995."

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AGGIORNAMENTO (107)

Il D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2003, n. 63 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che la disposizione di cui al comma secondo si applica ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003.

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AGGIORNAMENTO (111)

La Corte Cotituzionale con sentenza 5-6 luglio 2004, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 14/07/2004 n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia".

Art. 114.

(Pronuncia secondo equita' a richiesta di parte).

 

Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equita' quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.

Art. 115.

(( (Disponibilita' delle prove). ))

 

((Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

 

Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza)).

Art. 116.

(Valutazione delle prove).

 

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

 

Il giudice puo' desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

Art. 117.

(Interrogatorio non formale delle parti).

 

Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facolta' di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.

Art. 118.

(Ordine d'ispezione di persone e di cose).

 

Il giudice puo' ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiano indispensabili per conoscere i fatti della causa, purche' cio' possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale.

 

Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice puo' da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma.

 

Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a lire duemila.(2)((125))

 

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".

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AGGIORNAMENTO (125)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 45,  comma  15)
che "All'articolo 118, terzo comma, del codice di  procedura  civile,
le parole: "non superiore a euro 5" sono sostituite  dalle  seguenti:
"da euro 250 a euro 1.500"."

Art. 119.

(Imposizione di cauzione).

 

Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.

Art. 120.

(Pubblicita' della sentenza).

 

((Nei casi in cui la pubblicita' della decisione di merito puo' contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o piu' testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati)).

 

Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo' procedervi la parte a favore della quale e' stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

TITOLO VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI

CAPO I
Delle forme degli atti e dei
provvedimenti

Sezione I
Degli atti in generale

Art. 121.

(Liberta' di forme).

 

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo.

Art. 122.

(Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete).

 

In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana.

 

Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo' nominare un interprete.

 

Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

((65))

 

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AGGIORNAMENTO (65)

La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 04/03/1992 n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze- ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le risposte della controparte".

Art. 123.

(Nomina del traduttore).

 

Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo' nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

Art. 124.

(Interrogazione del sordo e del muto).

 

Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

 

Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122 ultimo comma.

Art. 125.

(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte).

 

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. ((Il difensore deve altresi' indicare il proprio numero di fax)). (134)

 

La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

 

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale.

 

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AGGIORNAMENTO (134)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 126.

(Contenuto del processo verbale).

 

Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita' svolte e delle rilevazioni fatte, nonche' le dichiarazioni ricevute.

 

((Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.))

Sezione II
Delle udienze

Art. 127.

(Direzione dell'udienza).

 

L'udienza e' diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

 

Il giudice che la dirige puo' fare o prescrivere quanto occorre affinche' la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

Art. 128.

(Udienza pubblica).

 

L'udienza in cui si discute la causa e' pubblica a pena di nullita', ma il giudice che la dirige puo' disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

 

Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e puo' allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

Art. 129.

(Doveri di chi interviene o assiste all'udienza).

 

Chi interviene o assiste all'udienza non puo' portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

 

E' vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

Art. 130.

(Redazione del processo verbale).

 

Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

 

Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere: di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza di parte.

Sezione III
Dei provvedimenti

Art. 131.

(Forma dei provvedimenti in generale).

 

La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

 

In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

 

((Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio)).((53))

 

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AGGIORNAMENTO (53)

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 9 - 18 gennaio 1989, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 25/01/1989, n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 2 della L. 13 aprile 1988, n. 117 (che ha introdotto un nuovo comma dopo l'ultimo al presente articolo) nella parte in cui dispone che "e' compilato sommario processo verbale" anziche' "puo', se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale"".

Art. 132.

(Contenuto della sentenza).

 

La sentenza e' pronunciata in nome del Re d'Italia e d'Albania Imperatore d'Etiopia.

 

Essa deve contenere:

1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;

2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;

3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

((4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione));

5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

 

La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se lo estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento e' sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

((125))

 

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 2) che "Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.".

Art. 133.

(Pubblicazione e comunicazione della sentenza).

 

La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

 

Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente ((il testo integrale della sentenza)), ne da' notizia alle parti che si sono costituite. ((La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325)).

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

Art. 134.

(Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza).

 

L'ordinanza e' succintamente motivata. Se e' pronunciata in udienza, e' inserita nel processo verbale; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e' collegiale, del presidente.

 

Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

 

((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)).

Art. 135.

(Forma e contenuto del decreto).

 

Il decreto e' pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.

 

Se e' pronunciato su ricorso, e' scritto in calce al medesimo.

 

Quando l'istanza e' proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto e' inserito nello stesso.

 

Il decreto non e' motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; e' datato ed e' sottoscritto dal giudice o, quando questo e' collegiale, dal presidente.

Sezione IV
Delle comunicazioni e delle notificazioni

Art. 136.

(Comunicazioni).

 

Il cancelliere, con biglietto di cancelleria ((...)), fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

 

Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.(134)

 

Salvo che la legge disponga diversamente, se non e' possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.(134)

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

 

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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre
2005, n. 273 convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23  febbraio
2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le  disposizioni
dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si  applicano
ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata  in
vigore.".
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AGGIORNAMENTO (134)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 137.

(Notificazioni).

 

Le notificazioni, quando non e' disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

 

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

 

((Se l'atto da notificare o comunicare e' costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile)).

 

Se la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

 

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.((125))

 

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 45, comma 18, lettera b)) che "al terzo comma, la parola: "terzo" e' sostituita dalla seguente: "quarto"."".

Art. 138.

(Notificazione in mani proprie).

 

L'ufficiale giudiziario ((esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se cio' non e' possibile,)) ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto.

 

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Art. 139.

(Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio).

 

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

 

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purche' non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

 

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia e' consegnata al portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

 

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere ((una ricevuta)), e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

 

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto puo' essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

 

Quando non e' noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa e' ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto o' possibile le disposizioni precedenti.

Art. 140.

(Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia).

 

Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o per incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.((128))

 

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AGGIORNAMENTO (128)

La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 gennaio 2010 n. 3 (in G.U. 1a s.s. 20/01/2010 n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziche' con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.".

Art. 141.

(Notificazione presso il domiciliatario).

 

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio puo' essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualita' di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

 

Quando l'elezione di domicilio e' stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario e' obbligatoria, se cosi' e' stato espressamente dichiarato.

 

La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si e' eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

 

La notificazione non puo' essere fatta nel domicilio eletto se e' chiesta dal domiciliatario o questi e' morto o si e' trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o e' cessato l'ufficio.

Art. 142.

(Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nel Regno).

 

((Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto e' notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta.))

 

Le disposizioni di cui ((al primo comma)) si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. (70)

 

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AGGIORNAMENTO (70)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbraio- 3 marzo 1994 n. 69 (in G.U. 1a s.s. 09/03/1994 n. 11) ha dichiaratato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita' imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200."

Art. 143.

(Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti).

 

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario ((...)).

 

Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

 

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte.(70)

 

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AGGIORNAMENTO (31)

La Corte Costituzionale con sentenza 1-2 febbraio 1978 n. 10 (in G.U. 1a s.s. 08/02/1978 n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 143, ultimo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede, per quanto attiene alla operativita' della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti dal precedente art. 142, che la sua applicazione sia subordinata alla accertata impossibilita' di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari"

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AGGIORNAMENTO (70)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbraio- 3 marzo 1994 n. 69 (in G.U. 1a s.s. 09/03/1994 n. 11) ha dichiaratato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita' imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200."

Art. 144.

(Notificazione alle amministrazioni dello Stato).

 

Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato.

 

Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.

Art. 145.

(Notificazione alle persone giuridiche).

 

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ((ovvero al portiere dello stabile in cui e' la sede. La notificazione puo' anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale)).

 

La notificazione alle societa' non aventi personalita' giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma ((, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale)).

 

((Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, puo' essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143)).

((116))

 

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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre
2005, n. 273 convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23  febbraio
2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le  disposizioni
dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si  applicano
ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata  in
vigore.".

Art. 146.

(Notificazione a militari in attivita' di servizio).

 

Se il destinatario e' militare in attivita' di servizio e la notificazione non e' eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Art. 147.

(Tempo delle notificazioni).

 

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.(116)((143))

 

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AGGIORNAMENTO (116)

La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che " Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

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AGGIORNAMENTO (143)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto (con l'art. 16-septies) che "La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".

Art. 148.

(Relazione di notificazione).

 

L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

 

La relazione indica la persona alla quale e' consegnata la copia e le sue qualita', nonche' il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilita' del destinatario.

Art. 149.

(Notificazione a mezzo del servizio postale).

 

Se non ne e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

 

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo e' allegato all'originale.

 

((La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto)).

(105) ((116))

 

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AGGIORNAMENTO (105)

La Corte Costituzionale con sentenza 20-26 novembre 2002 n. 477 (in G.U. 1a s.s. 04/12/2002 n. 48) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziche' a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.".

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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre
2005, n. 273 convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23  febbraio
2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le  disposizioni
dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si  applicano
ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata  in
vigore.".

149-bis.

(Notificazione a mezzo posta elettronica).

 

Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

 

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi ((o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni)).

 

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

 

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato.

 

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

 

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

Art. 150.

(Notificazione per pubblici proclami).

 

Quando la notificazione nei modi ordinari e' sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficolta' di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede puo' autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.(88)((90))

 

L'autorizzazione e' data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono piu' opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

 

In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso e' inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

 

La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito cio' che e' prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attivita' svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

 

Questa forma di notificazione non e' ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore.

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 151.

(Forme di notificazione ordinate dal giudice).

 

Il giudice puo' prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerita'((, di riservatezza o di tutela della dignita')).

CAPO II
Dei termini

Art. 152.

(Termini legali e termini giudiziari).

 

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

 

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Art. 153.

(Improrogabilita' dei termini perentori).

 

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

 

((La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma)).

Art. 154.

(Prorogabilita' del termine ordinatorio).

 

Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

Art. 155.

(Computo dei termini).

 

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

 

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

 

I giorni festivi si computano nel termine.

 

Se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

 

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresi' ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.(116)((125))

 

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attivita' giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto e' considerata lavorativa. (116)((125))

 

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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre
2005, n. 273 convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23  febbraio
2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le  disposizioni
dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si  applicano
ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata  in
vigore".
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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.".

CAPO III
Della nullita' degli atti

Art. 156.

(Rilevanza della nullita').

 

Non puo' essere pronunciata la nullita' per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita' non e' comminata dalla legge.

 

Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

 

La nullita' non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui e' destinato.

Art. 157.

(Rilevabilita' e sanatoria della nullita').

 

Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.

 

Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito puo' opporre la nullita' dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

 

La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

Art. 158.

(Nullita' derivante dalla costituzione del giudice).

 

La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.

Art. 159.

(Estensione della nullita').

 

La nullita' di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne' di quelli successivi che ne sono indipendenti.

 

La nullita' di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

 

Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto puo' tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e' idoneo.

Art. 160.

(Nullita' della notificazione).

 

La notificazione e' nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e' incertezza assoluta sulla persona a cui e' fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.

Art. 161.

(Nullita' della sentenza).

 

La nullita' delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione puo' essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

 

Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

Art. 162.

(Pronuncia sulla nullita').

 

Il giudice che pronuncia la nullita' deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita' si estende.

 

Se la nullita' degli atti del processo e' imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa puo' condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullita' a norma dell'articolo 60, numero 2.

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

TITOLO I
DEL PROCEDIMENTO
DAVANTI AL TRIBUNALE

CAPO I
Dell'introduzione della causa

Sezione I
Della citazione e della costituzione delle parti

Art. 163.

(Contenuto della citazione).

 

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

 

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

 

L'atto di citazione deve contenere:

1° l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e' proposta;

2° il nome, ((il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore)), ((il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono)). Se attore o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3° la determinazione della cosa oggetto della domanda;

4° l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

5° l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

6° il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia' rilasciata;

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167. (67) (72)

 

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 163-bis.

(Termini per comparire).

 

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di ((novanta giorni)) se il luogo della notificazione si trova in Italia e di ((centocinquanta giorni)) se si trova all'estero.(67)(72)((116))

 

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente puo', su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla meta' i termini indicati dal primo comma.

 

Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, puo' chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

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AGGIORNAMENTO (116)

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

Art. 164.

(Nullita' della citazione).

 

La citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se e' stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.

 

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullita' della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

 

La costituzione del conventuo sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

 

La citazione e' altresi' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

 

Il giudice, rilevata la nullita' ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si e' costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

 

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'((secondo)) comma dell'articolo 183 e si applica l'articolo 167. ((113a)) ((115)) ((116))

(67)(72)

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.".

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.".

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AGGIORNAMENTO (113a)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (115)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

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AGGIORNAMENTO (116)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

Art. 165.

(Costituzione dell'attore).

 

L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.((131))

 

Se la citazione e' notificata a piu' persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

 

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AGGIORNAMENTO (131)

La L. 29 dicembre 2011, n. 218 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.".

Art. 166.

(Costituzione del convenuto).

 

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma, deopositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.(67)((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 167.

(Comparsa di risposta)

 

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare ((le proprie generalita' e il codice fiscale,)) i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

 

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se e' omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullita', fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. (113a) (115) (116)

 

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvede ai sensi dell'articolo 269.

(67) (72)

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."
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AGGIORNAMENTO (113a)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

- (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006".

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AGGIORNAMENTO (115)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore".

-------------------- 

AGGIORNAMENTO (116)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore".

Art. 168.

(( (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio). ))

 

((All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si e' costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.

 

Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze)).

Art. 168-bis.

(Designazione del giudice istruttore).

 

Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

 

La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte piu' diligente.

 

Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo. (67) ((72))

 

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. (67) ((72))

 

Il giudice istruttore puo' differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1994, N. 571, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.6 DICEMBRE 1994, N. 673. (67) ((72))

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.

Art. 169.

(( (Ritiro dei fascicoli di parte). ))

 

((Ciascuna parte puo' ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

 

Ciascuna parte ha la facolta' di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al piu' tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale)).

Art. 170.

(Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento).

 

Dope la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

 

E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore e' costituito per piu' parti.

 

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si e' costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

 

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)). (116)

 

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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre  2005,  n.  263,  come  modificata  dal  D.L.  30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23
febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2,  comma  4)  che  "Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006  e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a  tale  data
di entrata in vigore.

Art. 171.

(Ritardata costituzione delle parti).

 

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'art. 307, primo e secondo comma.

 

Se una delle parti si e' costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte puo' costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167. (67) ((72))

 

La parte che non si costituisce neppure in tale udienza e' dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'art. 291.

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."

Sezione II
Della designazione del giudice istruttore

Art. 172.

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 LUGLIO 1950, N. 581))

Art. 173.

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 LUGLIO 1950, N. 581))

Art. 174.

(Immutabilita' del giudice istruttore).

 

Il giudice designato e' investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio.

 

Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio puo' essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione puo' essere disposta, quando e' indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.

CAPO II
Dell'istruzione della causa

Sezione I
Dei poteri del giudice istruttore in generale

Art. 175.

(Direzione del procedimento).

 

Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al piu' sollecito e leale svolgimento del procedimento.

 

Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

 

Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.

Art. 176.

(Forma dei provvedimenti).

 

Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell'ordinanza.

 

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)). (134)

 

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AGGIORNAMENTO (134)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 177.

(Effetto e revoca delle ordinanze).

 

Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

 

Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

 

Non sono modificabili ne' revocabili dal giudice che le ha pronunciate:

1° le ordinanze pronunziate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;

2° le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;

3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo; (67) ((72))

4° NUMERO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 89,  comma  1)  la  proroga  dell'entrata  in  vigore
dell'abrogazione del numero 4 del terzo comma del  presente  articolo
dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."

Art. 178.

(Controllo del collegio sulle ordinanze).

 

Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio quando la causa e' rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

 

L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo e' impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. (67) ((72))

 

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.

 

Il reclamo e' presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

 

Se il reclamo e' presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo e' proposto con ricorso, questo e' comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi. (67) ((72))

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72))

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72))

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del numero 4 del terzo comma del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 179.

(Ordinanze di condanna a pene pecuniarie).

 

Se la legge non dispone altrimenti, le condanne a pene pecuniarie previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore.

 

L'ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell'interessato e previa contestazione dell'addebito non e' impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, puo' proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata. Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile.

 

Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.

Sezione II
Della trattazione della causa

Art. 180.

(( (Forma di trattazione). ))

 

((La trattazione della causa e' orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale)).

((113a)) ((115)) ((116))

 

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AGGIORNAMENTO (113a)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

- (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006".

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AGGIORNAMENTO (115)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore".

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AGGIORNAMENTO (116)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

Art. 181.

(Mancata comparizione delle parti).

 

((Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.))

 

Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.

Art. 182.

(Difetto di rappresentanza o di autorizzazione).

 

Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

 

((Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullita' della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione)).

Art. 183.

(Prima comparizione delle parti e trattazione della causa).

 

All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

 

Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

 

Il giudice istruttore fissa altresi' una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185. (116)

 

Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

 

Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Puo' altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate.

 

Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia' proposte;

2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

 

Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.

 

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte puo' dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonche' depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

 

Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice puo' in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma. (116)

 

((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)).

(113a)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

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AGGIORNAMENTO (113a)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

- (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006".

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AGGIORNAMENTO (116)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

Art. 183-bis

(( (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione).))

 

((Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessita' della lite e dell'istruzione probatoria, puo' disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, puo' fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.))

((144))

 

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AGGIORNAMENTO (144)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che la presente modifica si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Art. 184.

(Udienza di assunzione dei mezzi di prova).

 

Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista ((dal settimo comma)) dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi. ((116))

 

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80, COME MODIFICATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 263)). ((116))

(113a)

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."
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AGGIORNAMENTO (113a)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

- (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006".

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AGGIORNAMENTO (116)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

Art. 184-bis.

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 185.

(Tentativo di conciliazione).

 

((ll giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresi' facolta' di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando e' disposta la comparizione personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura e' conferita con scrittura privata, questa puo' essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116)). ((116))

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) (72)

 

Il tentativo di conciliazione puo' essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

 

Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;

- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (116)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

Art. 185-bis.

(( (Proposta di conciliazione del giudice) ))

 

((Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.))

Art. 186.

(Pronuncia dei provvedimenti).

 

Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, da' in udienza i provvedimenti opportuni; ma puo' anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.

Art. 186-bis.

(Ordinanza per il pagamento di somme non contestate).

 

Su istanza di parte il giudice istruttore puo' disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. ((Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione)). ((116))

 

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

 

L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.

(67) (72)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.

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AGGIORNAMENTO (116)

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

Art. 186-ter.

(Istanza di ingiunzione).

 

Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte puo' chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. ((Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione)). ((116))

 

L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ultimo comma, ed e' dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642, nonche', ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorieta' non puo' essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.

 

L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

 

Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia gia' munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma.

 

Se la parte contro cui e' pronunciata l'ingiunzione e' contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresi' contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverra' esecutiva ai sensi dell'articolo 647.

 

L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

(67) (72)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.

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AGGIORNAMENTO (116)

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

Art. 186-quater.

(Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione).

 

Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, puo' disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene gia' raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

 

L'ordinanza e' titolo esecutivo. Essa e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

 

Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.

 

((L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volonta' che sia pronunciata la sentenza)). ((116))

 

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AGGIORNAMENTO (116)

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

Art. 187.

(Provvedimenti del giudice istruttore).

 

Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.

 

Puo' rimettere le parti al collegio affinche' sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa puo' definire il giudizio.

 

Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma puo' anche disporre che siano decise unitamente al merito.

 

Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini ((di cui all'articolo 183, ottavo comma)), non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui. (67) (72)

 

Il giudice da' ogni altra disposizione relativa al processo

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."

Art. 188.

(Attivita' istruttoria del giudice).

 

Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente.

Art. 189.

(Rimessione al collegio).

 

Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma. (67) ((72))

 

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma.

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."

Art. 190.

(Comparse conclusionali e memorie).

 

Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.

 

Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, puo' fissare un termine piu' breve, comunque non inferiore a venti giorni.

 

(67) ((72))

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."

Art. 190-bis.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))

((90))

 

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Sezione III
Dell'istruzione probatoria

§ 1. - Della nomina e delle indagini del consulente tecnico

Art. 191.

(Nomina del consulente tecnico).

 

((Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire)).

 

Possono essere nominati piu' consulenti soltanto in caso di grave necessita' o quando la legge espressamente lo dispone.

Art. 192.

(Astensione e ricusazione del consulente).

 

L'ordinanza e' notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

 

Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

 

Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

Art. 193.

(Giuramento del consulente).

 

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che e' chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verita'.

Art. 194.

(Attivita' del consulente).

 

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali e' invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da se' solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Puo' essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

 

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da se' solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

Art. 195.

(Processo verbale e relazione).

 

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi puo' anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

 

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

 

((La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse)).

Art. 196.

(Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente).

 

Il giudice ha sempre la facolta' di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.

Art. 197.

(Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio).

 

Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

Art. 198.

(Esame contabile).

 

Quando e' necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore puo' darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

 

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, puo' esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non puo' fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

Art. 199.

(Processo verbale di conciliazione).

 

Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che e' sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.

 

Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.

Art. 200.

(Mancata conciliazione).

 

Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.

 

Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

Art. 201.

(Consulente tecnico di parte).

 

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

 

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

§ 2. - Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale

Art. 202.

(Tempo, luogo e modo dell'assunzione).

 

Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non puo' assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione.

 

Se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.

Art. 203.

(Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale).

 

Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso.

 

Nell'ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.

 

Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non e' esaurita.

 

Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 204.

(Rogatorie alle autorita' estere e ai consoli italiani).

 

Le rogatorie dei giudici italiani alle autorita' estere per l'esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica.

 

Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all'estero, il giudice istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge consolare.

 

Per l'assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio il giudice pronuncia i provvedimenti previsti negli ultimi tre commi dell'articolo precedente.

Art. 205.

(Risoluzione degli incidenti relativi alla prova).

 

Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

Art. 206.

(Assistenza delle parti all'assunzione).

 

Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova.

Art. 207.

(Processo verbale dell'assunzione).

 

Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.

 

Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante ((...)).

 

Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.

Art. 208.

(Decadenza dall'assunzione).

 

Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o preseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.

 

La parte interessata puo' chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione e' stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.

(67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 209.

(Chiusura dell'assunzione).

 

Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all'articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati gia' raggiunti, la ulteriore assunzione.

§ 3. - Dell'esibizione delle prove

Art. 210.

(Ordine di esibizione alla parte o al terzo).

 

Negli stessi limiti entro i quali puo' essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, puo' ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.

 

Nell'ordinare l'esibizione, il giudice da' i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione.

 

Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l'istanza di esibizione.

Art. 211.

(Tutela dei diritti del terzo).

 

Quando l'esibizione e' ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione puo' disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi.

 

Il terzo puo' sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli.

Art. 212.

(Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio).

 

Il giudice istruttore puo' disporre che, in sostituzione dell'originale, si esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del documento.

 

Nell'ordinare l'esibizione di libri di commercio o di registri al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell'interessato, puo' disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinche' lo assista.

Art. 213.

(Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione).

 

Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice puo' richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che e' necessario acquisire al processo.

§ 4. - Del riconoscimento e della verificazione della scrittura privata

Art. 214.

(Disconoscimento della scrittura privata).

 

Colui contro il quale e' prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, e' tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.

 

Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

Art. 215.

(Riconoscimento tacito della scrittura privata).

 

La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:

1) se la parte, alla quale la scrittura e' attribuita o contro la quale e' prodotta, e' contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;

2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

 

Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura e' prodotta in copia autentica, il giudice istruttore puo' concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.

Art. 216.

(Istanza di verificazione).

 

La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.

 

L'istanza per la verificazione puo' anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore.

Art. 217.

(Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori).

 

Quando e' chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico e provvede all'ammissione delle altre prove.

 

Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura e' riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.

Art. 218.

(Scritture di comparazione presso depositari).

 

Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l'asportazione non ne e' vietata, il giudice istruttore puo' disporre il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato.

 

Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice da' le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario.

Art. 219.

(Redazione di scritture di comparazione).

 

Il giudice istruttore puo' ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.

 

Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si puo' ritenere riconosciuta.

Art. 220.

(Pronuncia del collegio).

 

Sull'istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.

 

Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l'ha negata, puo' condannare quest'ultima a una pena pecuniaria non inferiore a lire cinquecento e non superiore a lire diecimila. ((2))

 

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".

§ 5. - Della querela di falso

Art. 221.

(Modo di proposizione e contenuto della querela).

 

La querela di falso puo' proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finche' la verita' del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

 

La querela deve contenere, a pena di nullita', l'indicazione degli elementi e delle prove della falsita', e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.

 

E' obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.

Art. 222.

(Interpello della parte che ha prodotto la scrittura).

 

Quando e' proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta e' negativa, il documento non e' utilizzabile in causa; se e' affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione.

Art. 223.

(Processo verbale di deposito del documento).

 

Nell'udienza in cui e' presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato.

 

Il processo verbale e' redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarita' che vi si riscontra.

 

Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice puo' anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica.

Art. 224.

(Sequestro del documento).

 

Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore puo' ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale, dopo di che si redige il processo verbale di cui all'articolo precedente.

 

Se non e' possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova.

Art. 225.

(Decisione sulla querela).

 

Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio.

 

Il giudice istruttore puo' rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, ((puo' disporre che la trattazione della causa continui davanti a se')) relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.

Art. 226.

(Contenuto della sentenza).

 

Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a lire mille e non superiore a lire diecimila. ((2))

 

Con la sentenza che accerta la falsita' il collegio, anche d'ufficio, da' le disposizioni di cui all'articolo 480 del codice di procedura penale.

 

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".

Art. 227.

(Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela).

 

L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non puo' aver luogo prima che siano passate in giudicato.

 

Se non e' richiesta dalle parti, l'esecuzione e' promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 del codice di procedura penale.

§ 6. - Della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale

Art. 228.

(Confessione giudiziale).

 

La confessione giudiziale e' spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.

Art. 229.

(Confessione spontanea).

 

La confessione spontanea puo' essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell'articolo 117.

Art. 230.

(Modo dell'interrogatorio).

 

L'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici.

 

Il giudice istruttore procede all'assunzione dell'interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell'ordinanza che l'ammette.

 

Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, a eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice puo' sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.

Art. 231.

(Risposta).

 

La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non puo' servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore puo' consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano.

Art. 232.

(Mancata risposta).

 

Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, puo' ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

 

Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.

§ 7. - Del giuramento

Art. 233.

(Deferimento del giuramento decisorio).

 

Il giuramento decisorio puo' essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.

 

Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.

Art. 234.

(Riferimento).

 

Finche' non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio e' stato deferito, puo' riferirlo all'avversario nei limiti fissati dal codice civile.

Art. 235.

(Irrevocabilita').

 

La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non puo' piu' revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.

Art. 236

(Caso di revocabilita').

 

Se nell'ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte, questa puo' revocarlo.

Art. 237.

(Risoluzione delle contestazioni).

 

Le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio.

 

L'ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.

Art. 238.

(Prestazione).

 

Il giuramento decisorio e' prestato personalmente dalla parte ed e' ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza religiosa e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare.

 

Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilita' che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro.... », e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.

((82))

 

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AGGIORNAMENTO (82)

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 settembre - 8 ottobre 1996, n. 334 (in G.U. 1a s.s. 16/10/1996, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238, secondo comma, del codice di procedura civile, limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uomini"" e ", in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238, primo comma, seconda proposizione, del codice di procedura civile, limitatamente alle parole "religiosa e"".

Art. 239.

(Mancata prestazione).

 

La parte alla quale il giuramento decisorio e' deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento e' stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le e' riferito.

 

Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell'articolo 232 secondo comma.

Art. 240.

(Deferimento del giuramento suppletorio).

 

Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio puo' essere deferito esclusivamente dal collegio.

(67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."

Art. 241.

(Ammissibilita' e contenuto del giuramento d'estimazione).

 

Il giuramento sul valore della cosa domandata puo' essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non e' possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avra' efficacia.

Art. 242.

(Divieto di riferire il giuramento suppletorio).

 

Il giuramento deferito d'ufficio a una delle parti non puo' da questa essere riferito all'altra.

Art. 243.

(Rinvio alle norme sul giuramento decisorio).

 

Per la prestazione del giuramento deferito d'ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio.

§ 8. - Della prova per testimoni

Art. 244.

(Modo di deduzione).

 

La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72))

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;

- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 245.

(Ordinanza di ammissione).

 

Con l'ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.

 

La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.

Art. 246.

(Incapacita' a testimoniare).

 

Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

Art. 247.

(Divieto di testimoniare).

 

Non possono deporre il coniuge ancorche' separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia.

((23))

 

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AGGIORNAMENTO (23)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 23 luglio 1974,  n.  248
(in  G.U.  1a  s.s.  31/07/1974,   n.   201),   ha   dichiarato   "la
illegittimita' costituzionale dell'art. 247 del codice  di  procedura
civile".

Art. 248.

(Audizione dei minori degli anni quattordici).

 

I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione e' resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.

((24))

 

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AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 11 giugno  1975,  n.  139
(in  G.U.  1a  s.s.  18/06/1975,   n.   159),   ha   dichiarato   "la
illegittimita' costituzionale dell'art. 248 del codice  di  procedura
civile".

Art. 249.

(Facolta' d'astensione).

 

Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni ((degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale)) relative alla facolta' d'astensione dei testimoni.

Art. 250.

(Intimazione ai testimoni).

 

L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

 

L'intimazione di cui al primo comma, se non e' eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, e' effettuata in busta chiusa e sigillata.

 

((L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza puo' essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.)) ((134))

 

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformita' all'originale, e l'avviso di ricevimento.

 

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AGGIORNAMENTO (134)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 251.

(Giuramento dei testimoni).

 

I testimoni sono esaminati separatamente.

 

Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: "consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verita', null'altro che la verita'". Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro". (33) ((74))

 

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AGGIORNAMENTO (33)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 10 ottobre 1979, n. 117 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1979, n. 284), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, dopo le parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa..." e dopo le parole "consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio..." non e' contenuto l'inciso "se credente"".251

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AGGIORNAMENTO (74)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 5 maggio 1995, n. 149 (in G.U. 1a s.s. 10/05/1995, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile:

a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle", anziche' stabilire che il giudice istruttore "avverte il testimone dell'obbligo di dire la verita' e delle";

b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "legge la formula: "Consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verita', null'altro che la verita'", anziche' stabilire che il giudice istruttore "lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilita' morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verita' e a non nascondere nulla di quanto e' a mia conoscenza";

c) nella parte in cui prevede: "Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro"".

Art. 252.

(Identificazione dei testimoni).

 

Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternita', l'eta' e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinita', affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.

 

Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilita' del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone.

Art. 253.

(Interrogazioni e risposte).

 

Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali e' chiamato a deporre. Puo' altresi' rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.

 

E' vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.

 

Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell'articolo 231.

Art. 254.

(Confronto dei testimoni).

 

Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o piu' testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, puo' disporre che essi siano messi a confronto.

Art. 255.

(Mancata comparizione dei testimoni).

 

Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore puo' ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, puo' condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. ((In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200

euro e non superiore a 1.000 euro)).(116)

 

Se il testimone si trova nell'impossibilita' di presentarsi o ne e' esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il

giudice istruttore del luogo. (88) (90)

 

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre  2005,  n.  263,  come  modificata  dal  D.L.  30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23
febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2,  comma  4)  che  "Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006  e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a  tale  data
di entrata in vigore."

Art. 256.

(Rifiuto di deporre e falsita' della testimonianza).

 

Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi e' fondato sospetto che egli non abbia detto la verita' o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 263)). ((116))

 

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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre  2005,  n.  263,  come  modificata  dal  D.L.  30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23
febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2,  comma  4)  che  "Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006  e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a  tale  data
di entrata in vigore."

Art. 257.

(Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame).

 

Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore puo' disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre.

 

Il giudice puo' anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari puo' disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni gia' interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarita' avveratesi nel precedente esame.

Art. 257-bis.

(( (Testimonianza scritta). ))

 

((Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, puo' disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

 

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformita' agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

 

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non e' in grado di rispondere, indicandone la ragione.

 

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

 

Quando il testimone si avvale della facolta' d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalita' e i motivi di astensione.

 

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice puo' condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

 

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa gia' depositati dalle parti, essa puo' essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova e' stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

 

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, puo' sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato)).

§ 9. - Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti

Art. 258.

(Ordinanza d'ispezione).

 

L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone e' disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione.

Art. 259.

(Modo dell'ispezione).

 

All'ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico, anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il giudice istruttore del luogo a norma dell'articolo 203.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 260.

(Ispezione corporale).

 

Il giudice istruttore puo' astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.

 

All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.

Art. 261.

(Riproduzioni, copie ed esperimenti).

 

Il giudice istruttore puo' disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l'impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.

 

Egualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice puo' ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica.

 

Il giudice presiede all'esperimento e, quando occorre, ne affida l'esecuzione a un esperto che presta giuramento a norma dell'articolo 193.

Art. 262.

(Poteri del giudice istruttore).

 

Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore puo' sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla localita'.

 

Puo' anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se e' possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.

§ 10. - Del rendimento dei conti

Art. 263.

(Presentazione e accettazione del conto).

 

Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso.

 

Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne da' atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L'ordinanza non e' impugnabile e costituisce titolo esecutivo.

Art. 264.

(Impugnazione e discussione).

 

La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare. Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore fissa un'udienza per tale scopo.

 

Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto, il giudice provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

 

In ogni caso il giudice puo' disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso.

Art. 265.

(Giuramento).

 

Il collegio puo' ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace. Si applica in tal caso la disposizione dell'articolo 241.

 

Il collegio puo' altresi' ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si puo' o non si suole richiedere ricevuta; ma puo' anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli.

Art. 266.

(Revisione del conto approvato).

 

La revisione del conto che la parte ha approvato puo' essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsita' o duplicazione di partite.

Sezione IV
Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti

§ 1. - Dell'intervento di terzi

Art. 267.

(Costituzione del terzo interveniente).

 

Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura.

 

Il cancelliere da' notizia dell'intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non e' avvenuta in udienza.

Art. 268.

(Termine per l'intervento).

 

L'intervento puo' aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.

 

Il terzo non puo' compiere atti che al momento dell'intervento non sono piu' consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.

(67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."

Art. 269.

(Chiamata di un terzo in causa).

 

Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163-bis.

 

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto e' comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione e' notificata al terzo a cura del convenuto.

 

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione e' notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

 

La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166.

 

((Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo)). ((116))

(67) (72)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

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AGGIORNAMENTO (116)

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

Art. 270.

(( (Chiamata di un terzo per ordine del giudice). ))

 

((La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 107 puo' essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.

 

Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo)).

Art. 271.

(Costituzione del terzo chiamato).

 

Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale e' citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269.

(67) (72) ((86))

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995".
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AGGIORNAMENTO (86)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 23 luglio 1997, n. 334 (in G.U. 1a s.s. 30/07/1997, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 271 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, del medesimo codice".

Art. 272.

(Decisione delle questioni relative all'intervento).

 

Le questioni relative all'intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell'articolo 187 secondo comma.

§ 2. - Della riunione dei procedimenti

Art. 273.

(Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa).

 

Se piu' procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione.

 

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.

Art. 274.

(Riunione di procedimenti relativi a cause connesse).

 

Se piu' procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, puo' disporne la riunione.

 

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.

Art. 274-bis.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))

((90))

 

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

CAPO III
Della decisione della causa

Art. 275.

(Decisione del collegio).

 

Rimessa la causa al collegio, la sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190.

 

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, puo' chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

 

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni.

 

Nell'udienza il giudice istruttore fa le relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

(67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 276.

(Deliberazione).

 

La decisione e' deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

 

Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.

 

La decisione e' presa a maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, quindi l'altro giudice e infine il presidente.

 

Se intorno a una questione si prospettano piu' soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e cosi' successivamente finche' le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

 

Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione e' quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice.

Art. 277.

(Pronuncia sul merito).

 

Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio.

 

Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'articolo 187 primo comma, puo' limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un'ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione e' di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.

Art. 278.

(( (Condanna generica - Provvisionale). ))

 

((Quando e' gia' accertata la sussistenza di un diritto, ma e' ancora controversa la quantita' della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, puo' limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.

 

In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, puo' altresi' condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova)).

Art. 279.

(Forma dei provvedimenti del collegio).

 

((Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonche' quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa)).

 

Il collegio pronuncia sentenza:

1° quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione ((...));

2° quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;

3° quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;

4° quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;

5° quando, valendosi della facolta' di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.

 

I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza.

 

I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.

 

L'ordinanza e' depositata in cancelleria insieme con la sentenza.

Art. 280.

(( (Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio). ))

 

((Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a se' nel caso previsto nell'articolo seguente.

 

Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne da tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'art. 176 secondo comma.

 

Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore e' investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa)).

Art. 281.

(Rinnovazione di prove davanti al collegio).

 

Quando ne ravvisa la necessita', il collegio, anche d'ufficio, puo' disporre la riassunzione davanti a se' di uno o piu' mezzi di prova.

((CAPO III-BIS
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica))

Art. 281-bis.

(Norme applicabili).

 

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 281-ter.

(Poteri istruttori del giudice).

 

Il giudice puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 281-quater.

(Decisione del tribunale in composizione monocratica).

 

Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell'articolo 168-bis o dell'articolo 484, secondo comma.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 281-quinquies.

(Decisione a seguito di trattazione scritta o mista).

 

Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

 

Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza e' depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 281-sexies.

(Decisione a seguito di trattazione orale).

 

Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, puo' ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

 

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

((CAPO III-TER
Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico))

Art. 281-septies.

(Rimessione della causa al giudice monocratico).

 

Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perche' provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 281-octies.

(Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale).

 

Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a se' in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 281-nonies.

(Connessione).

 

In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

CAPO IV
Dell'esecutorieta' e della notificazione delle sentenze

Art. 282.

(Esecuzione provvisoria)

 

La sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva tra le parti.

(67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.

Art. 283.

(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello).

 

Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. (116)

 

((Se l'istanza prevista dal comma che precede e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio)). ((134))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."
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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre  2005,  n.  263,  come  modificata  dal  D.L.  30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23
febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2,  comma  4)  che  "Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006  e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a  tale  data
di entrata in vigore."
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AGGIORNAMENTO (134)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5)
che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 284.

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 LUGLIO 1950, N. 581))

Art. 285.

(Modo di notificazione della sentenza).

 

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 ((...)).

Art. 286.

(Notificazione nel caso d'interruzione)

 

Se dopo la chiusura della discussione si e' avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299, la notificazione della sentenza si puo' fare, anche a norma dell'articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

 

Se si e' avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.

CAPO V
Della correzione delle sentenze e delle ordinanze

Art. 287.

(Casi di correzione).

 

Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

((112))

 

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AGGIORNAMENTO (112)

La Corte Cotituzionale con sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004, n. 335 (in G.U. 1a s.s. 17/11/2004, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello"."

Art. 288.

(Procedimento di correzione).

 

Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

 

Se e' chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.

 

Se e' chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

 

Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui e' stata notificata l'ordinanza di correzione.

Art. 289.

(( (Integrazione dei provvedimenti istruttori). ))

 

((I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

 

L'integrazione e' disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che e' comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere))

CAPO VI
Del procedimento in contumacia

Art. 290.

(Contumacia dell'attore).

 

Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e da' le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.

Art. 291.

(( (Contumacia del convenuto). ))

 

((Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullita' nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

 

Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma.

 

Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non e' eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo)).

Art. 292.

(Notificazione e comunicazione di atti al contumace).

 

L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza. ((54))

 

Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale.

 

Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

 

Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

(47)

 

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AGGIORNAMENTO (47)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 - 28 novembre 1986, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 03/12/1986, n. 250), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del codice di procedura civile".

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AGGIORNAMENTO (54)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 maggio-6 giugno 1989, n. 317 (in G.U. 1a s.s. 14/06/1989, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza".

Art. 293.

(Costituzione del contumace).

 

((La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni)). ((116))

 

La costituzione puo' avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.

 

In ogni caso il contumace che si costituisce puo' disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

 

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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre  2005,  n.  263,  come  modificata  dal  D.L.  30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23
febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2,  comma  4)  che  "Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006  e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a  tale  data
di entrata in vigore."

Art. 294.

(( (Rimessione in termini). ))

 

((Il contumace che si costituisce puo' chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attivita' che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullita' della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione e' stata impedita da causa a lui non imputabile.

 

Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

 

I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

 

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attivita' difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia gia' matura per la decisione rispetto alle parti gia' costituite)).

CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo

Sezione I
Della sospensione del processo

Art. 295.

(Sospensione necessaria).

 

Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

(67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 296.

(( (Sospensione su istanza delle parti). ))

 

((Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, puo' disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo)).

Art. 297.

(Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione).

 

Se col provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di ((tre mesi)) dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295. (15)

 

Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

 

L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

 

Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, e' notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

 

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AGGIORNAMENTO (15)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-4 marzo 1970, n. 34 (in G.U. 1a s.s. 11/03/1970, n. 64), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 297, comma primo, del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziche' dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso".

Art. 298.

(Effetti della sospensione).

 

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

 

La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.

Sezione II
Dell'interruzione del processo

Art. 299.

(( (Morte o perdita della capacita' prima della costituzione). ))

 

((Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo e' interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 163-bis)).

Art. 300.

(Morte o perdita della capacita' della parte costituita o del contumace).

 

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

 

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo e' interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

 

Se la parte e' costituita personalmente, il processo e' interrotto al momento dell'evento.

 

((Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' documentato dall'altra parte, o e' notificato ovvero e' certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292)).

 

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o e' notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.

(46)

 

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AGGIORNAMENTO (46)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 16 ottobre 1986, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 22/11/1986, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perche' promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio".

Art. 301.

(Morte o impedimento del procuratore).

 

Se la parte e' costituita a mezzo di procuratore, il processo e' interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

 

In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.

 

Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

Art. 302.

(Prosecuzione del processo).

 

Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo puo' avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non e' fissata alcuna udienza, la parte puo' chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.

Art. 303.

(Riassunzione del processo).

 

Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte puo' chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

 

In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte puo' essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.

 

Se vi sono altre parti in causa, il decreto e' notificato anche ad esse.

 

Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.

Art. 304.

(Effetti dell'interruzione).

 

In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo 298.

Art. 305.

(Mancata prosecuzione o riassunzione).

 

Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di ((tre mesi)) dall'interruzione, altrimenti si estingue.

(10) (18)

 

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AGGIORNAMENTO (10)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 15 dicembre 1967, n. 139 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1967, n. 321), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 305 del Codice di procedura civile per la parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione e la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301".

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AGGIORNAMENTO (18)

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-6 luglio 1971, n. 159 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1971, n. 177), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 299 dello stesso codice decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza".

Con la medesima sentenza ha inoltre dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "l'illegittimita' costituzionale del detto art. 305 nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi del precedente art. 300, comma terzo, decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza".

Sezione III
Dell'estinzione del processo

Art. 306.

(Rinuncia agli atti del giudizio).

 

Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa e' accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non e' efficace se contiene riserve o condizioni.

 

Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

 

Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.

 

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese e' fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.

Art. 307.

(Estinzione del processo per inattivita' delle parti).

 

Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'art. 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto ((...)) dell'art. 181 e dell'art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di ((tre mesi)), che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'art. 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

 

Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

 

Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresi' qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a ((tre)).

 

((L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio)).

Art. 308.

(( (Comunicazione e impugnabilita' dell'ordinanza). ))

 

((L'ordinanza che dichiara l'estinzione e' comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 commi terzo, quarto e quinto.

 

Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie)).

Art. 309.

(( (Mancata comparizione all'udienza). ))

 

((Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181)).

Art. 310.

(Effetti dell'estinzione del processo).

 

L'estinzione del processo non estingue l'azione.

 

L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo ((e le pronunce che regolano la competenza)).

 

Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

 

Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

TITOLO II
((DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE))

Art. 311.

(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).

 

Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.

(88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 312.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))

((90))

 

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 313.

(Querela di falso).

 

Se e' proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma.

(72) (88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (61)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 24 maggio 1991, n. 214 (in G.U. 1a s.s. 29/5/1991, n. 21), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione".

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."
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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 314.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))

((90))

 

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 315.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))

((90))

 

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 316.

(Forma della domanda).

 

Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

 

La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa.

(72) ((88))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II e' soppressa la ripartizione interna in capi.

Art. 317.

(Rappresentanza davanti al giudice di pace).

 

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

 

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

(72) ((88))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II e' soppressa la ripartizione interna in capi.

Art. 318.

(Contenuto della domanda).

 

La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. (84)

 

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla meta'.

 

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.

(72) ((88))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (84)

La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 22 aprile 1997 (in G.U. 1a s.s. 30/4/1997 n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II e' soppressa la ripartizione interna in capi.

Art. 319.

(Costituzione delle parti).

 

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

 

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

(72) ((88))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II e' soppressa la ripartizione interna in capi.

Art. 320.

(Trattazione della causa).

 

Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

 

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

 

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

 

Quando sia reso necessario dalle attivita' svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

 

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

(72) ((88))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II e' soppressa la ripartizione interna in capi.

Art. 321.

(Decisione).

 

Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

 

La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.

(72) ((88))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II e' soppressa la ripartizione interna in capi.

Art. 322.

(Conciliazione in sede non contenziosa).

 

L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa e' proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

 

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

 

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

(72) ((88))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II e' soppressa la ripartizione interna in capi.

TITOLO III
DELLE IMPUGNAZIONI

CAPO I
Delle impugnazioni in generale

Art. 323.

(Mezzi di impugnazione).

 

I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo.

Art. 324.

(Cosa giudicata formale).

 

S'intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ne' a regolamento di competenza, ne' ad appello, ne' a ricorso per cassazione, ne' a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.

Art. 325.

(Termini per le impugnazioni).

 

Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello. ((72))

 

Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di giorni sessanta.

 

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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."
La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni  di
cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39
a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

Art. 326.

(Decorrenza dei termini).

 

I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.

 

Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.

Art. 327.

(Decadenza dall'impugnazione).

 

Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo ((decorsi sei mesi)) dalla pubblicazione della sentenza.

 

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.

Art. 328.

(Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta).

 

Se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine stesso e' interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza e' rinnovata.

 

Tale rinnovazione puo' essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

 

Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente e' prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.

((44))

 

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AGGIORNAMENTO (44)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-3 marzo 1986, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 12/3/1986, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. la morte la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso".

Art. 329.

(Acquiescenza totale o parziale).

 

Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilita'.

 

L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.

Art. 330.

(Luogo di notificazione dell'impugnazione).

 

Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ((, ai sensi dell'articolo 170,)) presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

 

L'impugnazione puo' essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.

 

Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se e' ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Art. 331.

(Integrazione del contradittorio in cause inscindibili).

 

Se la sentenza pronunciata tra piu' parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non e' stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e' necessario, l'udienza di comparizione.

 

L'impugnazione e' dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.

Art. 332.

(Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili).

 

Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili e' stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non e' preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e' necessario, l'udienza di comparizione.

 

Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.

Art. 333.

(Impugnazioni incidentali).

 

Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.

Art. 334.

(Impugnazioni incidentali tardive).

 

Le parti, contro le quali e' stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse e' decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

 

In tal caso, se l'impugnazione principale e' dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

Art. 335.

(Riunione delle impugnazioni separate).

 

Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.

Art. 336.

(Effetti della riforma o della cassazione).

 

La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

 

La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. (67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 337.

(Sospensione dell'esecuzione e dei processi).

 

L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407. (67) ((72))

 

Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in un diverso processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 338.

(Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione).

 

L'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.

CAPO II
Dell'appello

Art. 339.

(Appellabilita' delle sentenze).

 

Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma.

 

E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita' a norma dell'art. 114.

 

((Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita' a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.)) ((117))

 

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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 25 luglio 1966, n. 571, come modificata dall'errata corrige in G.U. 03/08/1966, n. 192, ha disposto (con l'art. 2, commi 1 , 2 e 3) che "Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equita' ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma del Codice di procedura civile, e' elevato a lire ventimila.

Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

L'appellabilita' delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore".

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (117)

Il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente".

Art. 340.

(( (Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive). ))

 

((Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

 

Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

 

La riserva non puo' piu' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello)).

Art. 341.

(Giudice dell'appello).

 

L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. (88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 342.

(Forma d'appello)

 

((L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita':

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata)). ((136))

 

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163 bis.

(67) (72)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

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AGGIORNAMENTO (136)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che la presente modifica si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Art. 343.

(Modo e termine dell'appello incidentale).

 

L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166. (67) ((72))

 

Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 344.

(Intervento in appello).

 

Nel giudizio d'appello e' ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404.

Art. 345.

(Domande ed eccezioni nuove)

 

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

 

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

 

Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo ((...)) che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Puo' sempre deferirsi il giuramento decisorio. (125)

(67) (72)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 2) che "Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge".

Art. 346.

(Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte).

 

Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

Art. 347.

(Forme e termini della costituzione in appello).

 

La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. (67) ((72))

 

L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

 

Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 348.

(Improcedibilita' d'appello).

 

L'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.

 

Se l'appellante non compare alla prima udienza, benche' si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

(67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 348-bis

(( Inammissibilita' dell'appello. ))

 

((Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilita' o l'improcedibilita' dell'appello, l'impugnazione e' dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilita' di essere accolta.

 

Il primo comma non si applica quando:

a) l'appello e' proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;

b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater.))

((136))

 

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AGGIORNAMENTO (136)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che l'introduzione del presente articolo si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Art. 348-ter

(( (Pronuncia sull'inammissibilita' dell'appello). ))

 

((All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o piu' atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.

 

L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

 

Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro il provvedimento di primo grado puo' essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilita'. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.

 

Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente puo' essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.

 

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.))

((136))

 

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AGGIORNAMENTO (136)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che l'introduzione del presente articolo si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Art. 349.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 OTTOBRE 1950, N. 857))

Art. 350.

(Trattazione)

 

Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello e' collegiale ((ma il presidente del collegio puo' delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti)); davanti al tribunale l'appello e' trattato e deciso dal giudice monocratico. ((134))

 

Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

 

Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

(67) (72) (88) (90)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (134)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 351.

(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria).

 

Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza ((non impugnabile)) nella prima udienza. ((134))

 

La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso e' presentato al presidente del collegio.

 

Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a se'. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

 

((Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, puo' provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione e' stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire)). ((134))

(88) (90)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (134)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che le presenti modifiche si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 352.

(Decisione).

 

Esaurita l'attivita' prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

 

Se l'appello e' proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, puo' chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

 

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.

 

La discussione e' preceduta dalla relazione della causa; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

 

Se l'appello e' proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

 

((Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice puo' decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies)). ((134))

(88) (90)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (134)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 353.

((Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione))

 

Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

 

Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di ((tre mesi)) dalla notificazione della sentenza.

 

Se contro la sentenza d'appello e' proposto ricorso per cassazione, il termine e' interrotto.

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) (72)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 354.

(( (Rimessione al primo giudice per altri motivi). ))

 

((Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non puo' rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullita' della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161 secondo comma.

 

Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'art. 308.

 

Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 353.

 

Se il giudice d'appello dichiara la nullita' di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'art. 356)).

Art. 355.

(Provvedimenti sulla querela di falso).

 

Se nel giudizio d'appello e' proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.

Art. 356

(Ammissione e assunzione di prove).

 

Ferma l'applicabilita' della norma di cui al numero 4) del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti. (67) ((72))

 

Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 357.

 

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 (67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;

- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 358.

(Non riproponibilita' d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile).

 

L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' decorso il termine fissato dalla legge.

Art. 359.

(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).

 

Nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo.

 

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

CAPO III
Del ricorso per cassazione

Sezione I
Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi

Art. 360.

(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).

 

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullita' della sentenza o del procedimento;

((5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti.)) ((136))

 

Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

 

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo' essere proposto, senza necessita' di riserva, allorche' sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

 

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (136)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 3) che la presente modifica si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Art. 360-bis.

(( (Inammissibilita' del ricorso). ))

 

((Il ricorso e' inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;

2) quando e' manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo)).

Art. 361.

(Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive).

 

((Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.))

 

Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

 

La riserva non puo' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcune delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 362.

(Altri casi di ricorso).

 

Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d'appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

 

Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;

2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.

Art. 363.

(( (Principio di diritto nell'interesse della legge). ))

 

((Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non e' ricorribile in cassazione e non e' altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione puo' chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

 

La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, e' rivolta al primo presidente, il quale puo' disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione e' di particolare importanza.

 

Il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa e' di particolare importanza.

 

La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.))

Art. 364.

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1977, N. 793))

Art. 365.

(Sottoscrizione del ricorso).

 

Il ricorso e' diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilita', da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

Art. 366.

(Contenuto del ricorso).

 

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilita':

1) l'indicazione delle parti;

2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;

3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;

4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;

5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.

6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

 

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ((ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine)), le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. ((134))

 

Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

 

((Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.)) ((134))

 

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AGGIORNAMENTO (134)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che le presenti modifiche si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 366-bis

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Art. 367.

(Sospensione del processo di merito).

 

Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, e' depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza. (67) ((72))

 

Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 368.

(Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto).

 

Nel caso previsto nell'articolo 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della corte di cassazione e' fatta dal prefetto con decreto motivato.

 

Il decreto e' notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore del Re presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo, oppure al procuratore generale presso la corte d'appello, se pende davanti alla corte. (88) ((90))

 

Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che e' notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.

 

La corte di cassazione e' investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte piu' diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.

 

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 369.

(Deposito del ricorso).

 

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d'improcedibilita', nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e' proposto.

 

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilita':

1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;

2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa e' avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362;

3) la procura speciale, se questa e' conferita con atto separato ;

((4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.))

 

Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta e' restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.

Art. 370.

(Controricorso).

 

La parte contro la quale il ricorso e' diretto, se intende contradire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non puo' presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

 

Al controricorso si applicano 1e norme degli articoli 365 e 366, in quanto e' possibile.

 

Il controricorso e' depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.

Art. 371.

(Ricorso incidentale).

 

La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.

 

La parte alla quale e' stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.

 

((Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369)).

 

Per resistere al ricorso incidentale puo' essere notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente.

 

Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non e' necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

Art. 371-bis

(Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio)

 

Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione del contradditorio", deve essere depositato nella Cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

(67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 372.

(Produzione di altri documenti).

 

Non e' ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullita' della sentenza impugnata e l'ammissibilita' del ricorso e del controricorso.

 

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilita' puo' avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.

Art. 373.

(Sospensione dell'esecuzione).

 

Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo', su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

 

L'istanza si propone con ricorso al conciliatore, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se' o al collegio in Camera di Consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza puo' essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione. (67) (72) (88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Sezione II
Del procedimento e dei provvedimenti

Art. 374.

(( (Pronuncia a sezioni unite). ))

 

((La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso puo' essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono gia' pronunciate le sezioni unite.

 

Inoltre il primo presidente puo' disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto gia' decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

 

Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

 

In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.))

Art. 375.

(Pronuncia in camera di consiglio).

 

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

((1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360));

2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata;

3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;

((5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza)).

 

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.

 

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.

 

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 376.

(Assegnazione dei ricorsi alle sezioni).

 

((Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici)).

 

La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, puo' proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso.

 

All'udienza della sezione semplice, la rimessione puo' essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.

Art. 377.

(Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio).

 

Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

 

Dell'udienza e' data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

(67) ((72))

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 378.

(Deposito di memorie di parte).

 

Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza.

Art. 379.

(Discussione).

 

All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi e' discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.

 

Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese.

 

Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate.

 

Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.

Art. 380.

(Deliberazione della sentenza).

 

((La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio)).

 

Si applica alla deliberazione della corte la disposizione dell'articolo 276.

Art. 380-bis

(Procedimento per la decisione sull'inammissibilita' del ricorso e per la decisione in camera di consiglio).

 

Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

 

Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. ((Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.)) ((140))

 

Se il ricorso non e' dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.

 

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

 

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AGGIORNAMENTO (140)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 75, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 380-ter

(( (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). ))

 

((Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell'articolo 380-bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

 

Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.

 

Non si applica la disposizione del quinto comma dell'articolo 380-bis.))

Art. 381.

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1977, N. 793))

Art. 382.

(Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza).

 

La corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente.

 

Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa.

 

Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.

Art. 383.

(Cassazione con rinvio).

 

La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

 

Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa puo' essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.

 

La corte, se riscontra una nullita' del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo.

 

((Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.)) ((136))

 

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AGGIORNAMENTO (136)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che la presente modifica si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Art. 384.

(( (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito). ))

((La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.

La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.

Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.))

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 385.

(Provvedimenti sulle spese).

La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

 

Se rinvia la causa ad altro giudice, puo' provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

 

((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)).

Art. 386.

(Effetti della decisione sulla giurisdizione).

La decisione sulla giurisdizione e' determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilita' della domanda.

Art. 387.

(Non riproponibilita' del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile).

Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' scaduto il termine fissato dalla legge.

Art. 388.

(( (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito). ))

 

((Copia della sentenza e' trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinche' ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione puo' avvenire anche in via telematica.))

Art. 389.

(Domande conseguenti alla cassazione).

Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Art. 390.

(Rinuncia).

La parte puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata la relazione alla udienza, ((o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter)).((140))

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e' munito di mandato speciale a tale effetto.

L'atto di rinuncia e' notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

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AGGIORNAMENTO (140)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 75, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 391.

(Pronuncia sulla rinuncia).

((Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto.

Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione puo' condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.))

La condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

Art. 391-bis.

(Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione)

Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5), pronunciata dalla Corte di Cassazione e' affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa. ((126))

La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis.

Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.

La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio il giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, ne' e' sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

(67) (72) (79)

 

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (79)

La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 18 aprile 1996, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 24/4/1996, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 391-bis del codice di procedura civile, introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione".

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AGGIORNAMENTO (126)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 9 luglio 2009, n. 207 (in G.U. 1a s.s. 15/7/2009, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 391-bis, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui non prevede la esperibilita' del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice".

Art. 391-ter

(( (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo). ))

((Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito e', altresi', impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.

Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.))

Sezione III
Del giudizio di rinvio

Art. 392.

(Riassunzione della causa).

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta da ciascuna delle parti non oltre ((tre mesi)) dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.

La riassunzione si fa con citazione, la quale e' notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Art. 393.

(Estinzione del processo).

Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

Art. 394.

(Procedimento in sede di rinvio).

In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.

Nel giudizio di rinvio puo' deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessita' delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione.

CAPO IV
Della revocazione

Art. 395.

(Casi di revocazione).

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

2) se si e' giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

4) se la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi e' questo errore quando la decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitui' un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; (58)

5) se la sentenza e' contraria ad altra precedente avente fra le parti autorita' di cosa giudicata, purche' non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

6) se la sentenza e' effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

(43) (55) ((73))

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AGGIORNAMENTO (43)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 gennaio 1986, n. 17 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1986, n.5), vista la ordinanza 8 febbraio 1983, n. 101 delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (n. 234 R.O. 1983), ha dichiarato "l'incostituzionalita' dell'art. 395 prima parte e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di Cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice".

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AGGIORNAMENTO (55)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 dicembre 1989, n. 558 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato".

Ha inoltre dichiarato, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, la' dove non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' resi sui medesimi presupposti".

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AGGIORNAMENTO (58)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991, n. 36 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio".

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AGGIORNAMENTO (73)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 20 febbraio 1995, n. 51 (in G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra".

Art. 396.

(Revocazione delle sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello).

Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purche' la scoperta del dolo o della falsita' o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al numero 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso e' prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

Art. 397.

(Revocazione proponibile dal pubblico ministero).

Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero e' obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:

1) quando la sentenza e' stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;

2) quando la sentenza e' l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

Art. 398.

(Proposizione della domanda).

La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

La citazione deve indicare, a pena d'inammissibilita', il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsita', o del recupero dei documenti.

La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale.

La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui e' proposta la revocazione, su istanza di parte, puo' sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta. (67) ((72))

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il deposito previsto dall'art. 398, terzo comma, del Codice di procedura, civile per le domande di revocazione delle sentenze del conciliatore e' elevato, per le domande notificate a decorrere dal 1 ottobre 1948, a lire cinquecento".

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AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 399.

(Deposito della citazione e della risposta).

Se la revocazione e' proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata.

Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

Se la revocazione e' proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319. (88) ((90))

 

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".