Messaggio 22323 del 28 settembre 1993

Oggetto:
Pensioni di inabilità dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva.

Con circolare n. 50 del 23 febbraio 1993, punto 10, e' stato precisato che, in attesa di definire l'incidenza della nuova normativa in materia di età pensionabile, per le pensioni di inabilità da liquidare nell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1* gennaio 1993 in poi il calcolo della maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva doveva essere effettuato provvisoriamente tenendo conto dei limiti di età vigenti anteriormente all'emanazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Al riguardo, si fa presente che, approfondita la particolare problematica, si e' ritenuta determinante ai fini della relativa soluzione la considerazione che, a norma dell'articolo 1, comma 8, del citato decreto n.503, l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. Atteso che, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n.222 , e' considerato inabile il lavoratore il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ne consegue che nei confronti dei lavoratori dichiarati inabili devono ritenersi confermati i previgenti limiti di età di 60 anni, per gli uomini, e 55, per le donne. A scioglimento riserva di cui alla richiamata circolare n. 50, resta peraltro confermato che per le pensioni di inabilità da liquidare nell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti la maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto dei predetti limiti di età. Si ricorda che per le pensioni in argomento la quota di pensione corrispondente alla maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva deve essere determinata con i criteri previsti per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992, illustrati al punto 7.2 della citata circolare n. 50. La segnalazione dei dati per la liquidazione delle pensioni di che trattasi deve essere effettuata con le modalità illustrate con circolare n. 153 del 9 luglio 1993.

IL DIRETTORE CENTRALE

FAMILIARI

Messaggio 22323 del 28 settembre 1993

Oggetto:
Pensioni di inabilità dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva.

Con circolare n. 50 del 23 febbraio 1993, punto 10, e' stato precisato che, in attesa di definire l'incidenza della nuova normativa in materia di età pensionabile, per le pensioni di inabilità da liquidare nell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1* gennaio 1993 in poi il calcolo della maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva doveva essere effettuato provvisoriamente tenendo conto dei limiti di età vigenti anteriormente all'emanazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Al riguardo, si fa presente che, approfondita la particolare problematica, si e' ritenuta determinante ai fini della relativa soluzione la considerazione che, a norma dell'articolo 1, comma 8, del citato decreto n.503, l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. Atteso che, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n.222 , e' considerato inabile il lavoratore il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ne consegue che nei confronti dei lavoratori dichiarati inabili devono ritenersi confermati i previgenti limiti di età di 60 anni, per gli uomini, e 55, per le donne. A scioglimento riserva di cui alla richiamata circolare n. 50, resta peraltro confermato che per le pensioni di inabilità da liquidare nell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti la maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto dei predetti limiti di età. Si ricorda che per le pensioni in argomento la quota di pensione corrispondente alla maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva deve essere determinata con i criteri previsti per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992, illustrati al punto 7.2 della citata circolare n. 50. La segnalazione dei dati per la liquidazione delle pensioni di che trattasi deve essere effettuata con le modalità illustrate con circolare n. 153 del 9 luglio 1993.

IL DIRETTORE CENTRALE

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