Legge 97 del 6 agosto 2013

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013. (13G00138)
Vigente al: 17-1-2014
Capo I

Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone e dei
servizi e in materia di diritto di stabilimento


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di
soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura
di infrazione 2011/2053.

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «dallo Stato
del cittadino dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «con
documentazione ufficiale»;
b) all'articolo 5, comma 5, le parole: «, secondo la legge
nazionale,» sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) al comma 3-bis, le parole: «, con particolare riguardo alle
spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di
proprieta' o detenuto in base a un altro diritto soggettivo» sono
soppresse;
2) al comma 5, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b),
documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile
relazione con il cittadino dell'Unione»;
d) all'articolo 10, comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la
seguente:
«d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di
documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile
relazione con il cittadino dell'Unione».
2. All'articolo 183-ter, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «lettera a),»
sono soppresse.
Art. 2

Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi
dei consulenti di proprieta' industriale. Caso EU Pilot
2066/11/MARK.

1. All'articolo 203 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 e'
abrogato.
Art. 3

Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile
dell'attivita' di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione
europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.

1. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su
tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in
Italia dell'attivita' di guida turistica, il riconoscimento ai sensi
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica
professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un
altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo
svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito
dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime
di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna
autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o
archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.
Art. 4

Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di
ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione
2012/4094.

1. All'articolo 51 del codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, e'
alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento
dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria
di cui all'articolo 50, comma 1, che e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la
eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo
stesso».
Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante
attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di societa' tra
avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK.

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) al comma 1, le parole: «, purche' almeno uno degli altri
soci sia in possesso del titolo di avvocato» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «socio in possesso del titolo di
avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso
del titolo di avvocato»;
b) all'articolo 36, comma 4, le parole: «socio in possesso del
titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista
in possesso del titolo di avvocato».
Art. 6

Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante
disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della
direttiva 2009/81/CE.

1. All'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208, le parole: «un accordo o intesa internazionale
conclusi tra l'Italia e uno o piu' Stati membri, tra l'Italia e uno o
piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o
piu' Paesi terzi» sono sostituite dalle seguenti: «un accordo o
intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi
o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o piu' Paesi terzi».
Art. 7

Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot 1769/11/JUST e
2368/11/HOME.

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le
seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di
quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia
autonoma di Bolzano».
2. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le seguenti:
«e dello status di protezione sussidiaria».
Capo II

Disposizioni in materia di fiscalita'

Art. 8

Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di
tassazione di aeromobili. Caso EU Pilot 3192/12/TAXU.

1. Il comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:
«14-bis. L'imposta di cui al comma 11 si applica anche agli
aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale
tenuto dall'ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si
protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi
nell'arco di dodici mesi. L'imposta e' dovuta a partire dal mese in
cui il limite di sei mesi e' superato. Superato tale limite, se la
sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore
all'anno, l'imposta e' pari a un dodicesimo degli importi stabiliti
nel comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal
territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che
il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti dall'imposta
gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a
quelli indicati nel comma 14».
Art. 9

Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot
1711/11/TAXU

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1. Gli
intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita'
finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche
attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso
l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati
relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo
n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a
favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa'
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto
di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle
entrate con modalita' e termini stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della
Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo
provvedimento, la trasmissione puo' essere limitata per specifiche
categorie di operazioni o causali»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1. Al fine di
garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini
fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito
trasferimento e detenzione di attivita' economiche e finanziarie
all'estero, l'unita' speciale costituita ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti
speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente
disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del
direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del
Comandante generale della Guardia di finanza o autorita' dallo stesso
delegata:
a) agli intermediari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione
ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l'estero anche
per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo
temporale;
b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche
operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identita' dei
titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231.
2. Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle
entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono
stabiliti le modalita' e i termini relativi alle richieste di cui al
comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario
coordinamento e di evitare duplicazioni»;
c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
attivita'). - 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le
societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che,
nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero
attivita' estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre
redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di
dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non
essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle
attivita' estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi
dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2,
lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.
2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita'
di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme
vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma
1, ai quali gli investimenti e le attivita' sono affidate in
gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano
nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La
ritenuta trova altresi' applicazione, con l'aliquota del 20 per cento
e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati
nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti,
diversi da quelli bancari, nonche' per i redditi di capitale indicati
nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44. Per i
redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo testo unico,
derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita' finanziarie di
cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo
del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a
titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile
dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli
intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di
capitale e redditi diversi, il contribuente e' tenuto a fornire i
dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In
mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva e'
applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi
previsti nel comma 1 non sussistono per le attivita' finanziarie e
patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli
intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso
il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti
da tali attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e'
stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma
1 nonche', annualmente, il controvalore in euro degli importi in
valuta da dichiarare»;
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Per la violazione degli obblighi di
trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1,
posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo
dell'operazione non segnalata.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non
dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla
detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di
natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999,
e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre
2001, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30
per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in
cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia
presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione
di euro 258»;
e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Tassazione presuntiva). - 1. Per i soggetti di cui
all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attivita'
estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero,
senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono,
salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale
di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a
meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che
si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo
periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attivita' non
possono essere produttive di redditi. La prova delle predette
condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni
dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio
delle imposte».
2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre
2008, n. 195, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in
via telematica all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza
secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze».
3. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,
al primo periodo, le parole: «la ritenuta e' operata dai soggetti
residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi»
sono sostituite dalle seguenti: «la ritenuta e' operata dai soggetti
residenti che intervengono nella riscossione dei proventi».
Art. 10

Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di
affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso
EU Pilot 3452/12/MARKT.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' abrogato.
2. Gli affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di
entrate comunali effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge, cessano l'ultimo giorno del terzo mese
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma
restando la data di scadenza dei relativi contratti, laddove
anteriore.
Capo III

Disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale

Art. 11

Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE
relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
della gente di mare. Caso EU Pilot 3852/12/EMPL.

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera n), dopo le parole:
«qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio» sono inserite le
seguenti: «ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui
agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione,»;
b) all'articolo 11, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori, puo' autorizzare contratti collettivi che consentano di
derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Tali deroghe debbono,
nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi 2
e 3, nonche' consentire la fruizione di periodi di riposo piu'
frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi compensativi per i
lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operano a bordo di
navi impiegate in viaggi di breve durata. Le deroghe di cui al
presente comma possono altresi' prevedere la fruizione di periodi di
riposo piu' frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi
compensativi in funzione delle peculiari tipologie o condizioni di
impiego della nave su cui il lavoratore marittimo e' imbarcato».
2. I contratti collettivi stipulati a decorrere dal 24 novembre
2010 che abbiano stabilito deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma
7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono
essere sottoposti all'autorizzazione di cui al medesimo articolo 11,
comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Qualora l'autorizzazione non venga
richiesta, ovvero non venga concessa, le clausole dei contratti
collettivi, le quali abbiano stabilito le deroghe di cui al primo
periodo, perdono efficacia.
Art. 12

Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato. Procedura di
infrazione 2010/2045.

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Criteri di computo). - 1. I limiti prescritti dal primo e
dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n.
300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile
di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni,
sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La soglia numerica occupazionale e' definita nel rispetto delle
norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori
subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli
ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti
di lavoro».
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi dei
medesimi commi e' effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con
riferimento al biennio antecedente a tale data.
Art. 13

Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva
2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione
2013/4009.

1. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
le parole: «cittadini italiani residenti» sono sostituite dalle
seguenti: «cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in
15,71 milioni di euro per il periodo dal 1o luglio 2013 al 31dicembre
2013 e in 31,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si
provvede:
a) quanto a 15,71 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle
risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183;
b) quanto a 4,41 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla
quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad
effettuare il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti
dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 e riferisce in merito
al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio
decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio,
delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione
vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese
rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV

Disposizioni in materia di sanita' pubblica

Art. 14

Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in materia di
protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi
stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231.

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Sanzioni amministrative e penali). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti
di cui all'articolo 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 6.200 a euro 18.600 per ogni unita' produttiva
trovata non conforme e al divieto di esercizio dell'attivita' di
allevamento nelle medesime unita' produttive, fino all'avvenuto
adeguamento delle stesse.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il
detentore che non rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma
1, ad esclusione della lettera b), e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unita'
produttiva trovata non conforme.
3. Nel caso di ripetizione della violazione di cui al comma 2,
anche in presenza del pagamento in misura ridotta, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta' ed e'
disposta, a fine ciclo produttivo, la sospensione dell'esercizio
dell'attivita' di allevamento da uno a tre mesi per ogni unita'
produttiva trovata non conforme, fermo restando che in tale periodo
di sospensione dell'attivita' non vanno computati i periodi di vuoto
biologico e di vuoto sanitario.
4. L'autorita' sanitaria competente, valutata la gravita' delle
carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in
caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate
ai sensi dello stesso articolo 5, comma 1, lettera b), puo'
sospendere l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Tale
sospensione e' automaticamente revocata in caso di ripetizione della
violazione e non puo' essere concessa in caso di recidiva.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il
detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030 a euro 6.180 e
al divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento fino
all'avvenuta registrazione, che consegue d'ufficio con spese a carico
del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma
7.
6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio
dell'attivita' di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione
dell'esercizio dell'attivita' di allevamento di cui al comma 3 e'
soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale, alla
revoca, se ne e' in possesso, della registrazione di cui all'articolo
4, nonche' al ritiro delle uova immesse sul mercato durante i
relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi
sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Art. 15

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi.

1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2012, sui biocidi, di seguito denominato «regolamento
n. 528».
2. Il Ministero della salute e' designato quale «autorita'
competente» ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 528.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le tariffe di cui all'articolo 80 del regolamento n. 528 e
le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono determinate in
base al principio di copertura del costo effettivo del servizio e
sono aggiornate ogni tre anni.
4. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le
modalita' di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul
mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento n.
528.
5. Con decreto del Ministro della salute e' disciplinato l'iter
procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi
da parte dell'autorita' competente previsti dal regolamento n. 528.
Art. 16

Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal
regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, di seguito denominato
«regolamento n. 1223».
2. Il Ministero della salute e' designato quale «autorita'
competente» ai sensi dell'articolo 34 del regolamento n. 1223.
3. Il Ministero della salute e' l'autorita' centrale dello Stato
alla quale spettano compiti di indirizzo generale e coordinamento in
materia di cosmetici, l'elaborazione e l'adozione dei piani
pluriennali di controllo, la supervisione e il controllo sulle
attivita' degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo
Stato, dalle regioni e province autonome e dalle aziende sanitarie
locali.
4. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
spettano compiti di indirizzo e coordinamento delle attivita'
territoriali delle aziende sanitarie locali, nonche' l'elaborazione e
l'adozione dei piani regionali di controllo.
5. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla regolamentazione
delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti
cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli
operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione.
6. Con decreto del Ministro della salute sono regolamentati gli
adempimenti e le comunicazioni che gli operatori del settore sono
tenuti ad espletare nell'ambito dell'attivita' di vigilanza e
sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento n.
1223.
Art. 17

Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante
attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. L'indicazione non e' necessaria quando, con riferimento
alle sostanze elencate nell'allegato 2, sezione III (allergeni), la
denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato».
Art. 18

Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante
attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della
qualita' delle acque di balneazione. Procedura di infrazione
2011/2217.

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione
della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della
direttiva 76/160/ CEE, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Cooperazione). - 1. Se il bacino idrografico comporta un
impatto transfrontaliero sulla qualita' delle acque di balneazione,
lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea
interessati nel modo piu' opportuno per attuare il presente decreto,
anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per
limitare tale impatto.
2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualita'
delle acque di balneazione che coinvolge piu' regioni e province
autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime
procedure di cui al comma 1».
Capo V

Disposizioni in materia di ambiente

Art. 19

Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in materia
di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di
infrazione 2012/2054.

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «non
direttamente imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite
dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;
b) all'articolo 6, comma 2:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le mappe della
pericolosita' da alluvione contengono la perimetrazione, da
predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle
aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i
seguenti scenari:»;
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) scarsa probabilita' di alluvioni o scenari di eventi
estremi»;
c) all'articolo 6, comma 3:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) estensione dell'inondazione e portata della piena»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) altezza e quota idrica»;
d) all'articolo 9, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui
all'articolo 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica di
assoggettabilita' alla valutazione ambientale strategica (VAS), di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda
dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un
qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di
protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su
quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la
protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna
selvatica»;
e) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: «dell'articolo
13» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 12».
Art. 20

Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia
di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di
infrazione 2011/2006.

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «e 6»;
b) all'articolo 2, comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «e 6»;
c) all'articolo 2, comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 6»;
d) all'articolo 5, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni
dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano
state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa
vigente, l'operatore puo' allegare integralmente o in parte detti
piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni»;
e) all'articolo 6, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. L'autorita' competente garantisce, anche attraverso la
pubblicazione nel proprio sito informatico delle informazioni
necessarie per la preparazione del piano di emergenza esterno, la
partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al
riesame dello stesso piano, fornendo al medesimo le informazioni
pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo
decisionale e sull'autorita' competente alla quale presentare
osservazioni e quesiti, ed un periodo di tempo adeguato, comunque non
inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui
l'autorita' competente deve tenere conto, motivando le ragioni per le
quali intenda, eventualmente, discostarsi»;
f) all'articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: «comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
g) all'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di
cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo
7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento,
comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la
sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli
atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico.
Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla
pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale
nonche', ove esistente, nel proprio sito internet, di un annuncio
contenente:
a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della
localizzazione della struttura di deposito e del nominativo
dell'operatore;
b) informazioni dettagliate sull'autorita' competente
responsabile del procedimento e sugli uffici dove e' possibile
prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonche' i
termini per la presentazione delle stesse;
c) se applicabile, informazioni sulla necessita' di una
consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione
relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;
d) la natura delle eventuali decisioni;
e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno
depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la
divulgazione»;
h) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'autorita' competente mette a disposizione del pubblico
interessato, attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet,
anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorita'
competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonche'
altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione
presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte
dell'operatore.
1-ter. Le forme di pubblicita' di cui al comma 1 tengono luogo
delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni»;
i) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta
osservazioni all'autorita' competente fino a trenta giorni prima
della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore
provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine
per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione
delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis»;
l) all'articolo 10, comma 1, lettera a), le parole: «comma 2»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
m) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «commi 4 e 5»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;
n) all'articolo 11, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorita'
competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali
la stessa si avvale, con oneri a carico dell'operatore»;
o) all'articolo 12, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorita'
competente puo' assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la
chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le
risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva l'applicazione della
normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di
responsabilita' civile del detentore dei rifiuti»;
p) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole:
«valutare la probabilita' che si produca percolato dai rifiuti di
estrazione depositati,» sono inserite le seguenti: «anche con
riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;
q) all'articolo 16, comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le
informazioni di cui all'articolo 6, comma 14» sono sostituite dalle
seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di
cui all'articolo 6, comma 15»;
r) all'articolo 17, comma 1, la parola: «, successivamente» e'
sostituita dalle seguenti: «a intervalli almeno semestrali dal
momento dell'avvio delle medesime operazioni, compresa la fase
successiva alla chiusura», le parole: «, e, comunque, con cadenza
almeno annuale» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la
responsabilita' dell'operatore in base alle condizioni
dell'autorizzazione»;
s) all'articolo 19, comma 1, il primo e il secondo periodo sono
sostituiti dal seguente: «L'operatore che gestisca una struttura di
deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di
cui all'articolo 7 e' punito con la pena dell'arresto da uno a tre
anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro».
Art. 21

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante
attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218.

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2»
sono inserite le seguenti: «e, in particolare, il divieto di
immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze
pericolose»;
b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di
trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»;
c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili
e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di
pile e accumulatori»;
d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o
riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a
riciclaggio»;
e) all'articolo 23:
1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori»
sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»;
2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono
inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»;
f) all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono
abrogati.
Art. 22

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo
alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo
smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264.

1. All'Allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1, le parole: «(con esclusione di quelli fissi di
grandi dimensioni)» sono soppresse;
b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
per il condizionamento»;
c) dopo il numero 8.9 e' inserito il seguente:
«8.9-bis. Test di fecondazione».
2. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo
183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di
raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del
proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla
comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati
dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei
domestici;
b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri
di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il
quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500
chilogrammi. Il quantitativo di 3.500 chilogrammi si riferisce a
ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500
chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo
allegato;
c) il raggruppamento dei RAEE e' effettuato presso il punto di
vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla
comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e
pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e
dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche
mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti
pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario
garantire l'integrita' delle apparecchiature, adottando tutte le
precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la
fuoriuscita di sostanze pericolose.
3. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «, effettuato» fino a:
«6.000 kg» sono soppresse.
4. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n.
151 del 2005 si svolge con le modalita' previste dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile
2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le
modalita' previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.
Art. 23

Disposizioni in materia di assoggettabilita' alla procedura di
valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della
direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione
2009/2086.

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura
di infrazione 2009/2086 per non conformita' alla direttiva 85/337/CEE
in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie
progettuali di cui all'allegato IV alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla emanazione
delle linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e delle
soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla
parte seconda del medesimo decreto legislativo.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al medesimo
comma 1, possono definire criteri e soglie ai fini della verifica di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Trascorso tale termine, in assenza di
definizione da parte delle singole regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, le tipologie progettuali di cui all'allegato IV
alla parte seconda del predetto decreto legislativo sono sottoposte
alla verifica di assoggettabilita' senza alcuna previsione di criteri
e soglie.
3. Con riferimento ai progetti di cui al citato allegato IV del
decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora non ricadenti, neppure
parzialmente, in aree protette, ivi comprese quelle sottoposte a
vincolo paesaggistico o culturale, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione delle linee
guida di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle
stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni
di esclusione dalla verifica di assoggettabilita' per specifiche
categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e
territoriali.
Art. 24

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il
corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Procedura di
infrazione 2007/4680.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 78-ter, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei
rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite,
di seguito denominato "inventario", con riferimento alle sostanze
prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L'ISPRA effettua
ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
b) all'articolo 92, comma 5, le parole: «possono rivedere o
completare» sono sostituite dalle seguenti: «devono riesaminare e, se
necessario, opportunamente rivedere o completare»;
c) all'articolo 92, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i
programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi
misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma 8,
per lo meno ogni quattro anni»;
d) all'articolo 92, comma 9, le parole: «Le variazioni apportate
alle designazioni, i programmi di azione» sono sostituite dalle
seguenti: «Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma
5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli
esiti del riesame di cui al comma 8-bis»;
e) all'articolo 104, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorita'
competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei
corpi idrici sotterranei, puo' autorizzare il ravvenamento o
l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei
criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata puo' essere di
provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego
della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi
ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo
oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate
periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di
tutela e del Piano di gestione»;
f) all'articolo 116, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate
nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni
dalla loro approvazione»;
g) all'articolo 117, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015
e, successivamente, ogni sei anni»;
h) all'articolo 117, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma 3 deve
essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico»;
i) all'allegato 1 alla parte terza, al punto 2, lettera B,
paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce
«Densita' dei siti di monitoraggio», alla lettera a) del secondo
capoverso, dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite
le seguenti: «e degli scarichi»;
l) all'allegato 1 alla parte terza, al punto 2, lettera B,
paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce
«Frequenza di monitoraggio», alla lettera a) del primo capoverso,
dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite le
seguenti: «e degli scarichi»;
m) all'allegato 3 alla parte terza, nella sezione C, «Metodologia
per l'analisi delle pressioni e degli impatti», dopo il punto C.2.2
e' inserito il seguente:
«C.2.2.1 Per i corpi idrici che si reputa rischino di non
conseguire gli obiettivi di qualita' ambientale e' effettuata, ove
opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la
progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 120 e
dei programmi di misure prescritti all'articolo 116.»;
n) all'allegato 3 alla parte terza, al punto 2 della sezione C,
come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 16 marzo 2009, n. 30, alla Parte B, Caratterizzazione dei
corpi idrici sotterranei, punto B.1, secondo capoverso:
1) nell'alinea, dopo le parole: «dei corpi idrici» sono
inserite le seguenti: «e di individuare le eventuali misure da
attuare a norma dell'articolo 116»;
2) nel secondo trattino, dopo la parola: «fertilizzanti» sono
aggiunte le seguenti: «, ravvenamento artificiale».
2. Al fine di poter disporre del supporto tecnico necessario al
corretto ed integrale adempimento degli obblighi derivanti dalla
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, nonche' dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, resta confermato che le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183, come prorogate per effetto delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13,
continuano ad avvalersi, nelle more della costituzione delle
Autorita' di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
dell'attivita' dei comitati tecnici costituiti nel proprio ambito
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del
principio di invarianza di spesa.
Art. 25

Modifiche alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni
all'ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679.

1. Alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 299 e' premesso il seguente:
«Art. 298-bis (Principi generali). - 1. La disciplina della parte
sesta del presente decreto legislativo si applica:
a) al danno ambientale causato da una delle attivita'
professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a
qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette
attivita';
b) al danno ambientale causato da un'attivita' diversa da quelle
elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi
minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attivita',
in caso di comportamento doloso o colposo.
2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto
dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato 3
alla parte sesta, ove occorra anche mediante l'esperimento dei
procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il
danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a
coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non
attuate dal medesimo soggetto.
3. Restano disciplinati dal titolo V della parte quarta del
presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e
del sottosuolo progettati ed attuati in conformita' ai principi ed ai
criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonche'
gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed
attuati in conformita' al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le
contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli
interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli
obiettivi di qualita' nei tempi stabiliti dalla parte terza del
presente decreto»;
b) all'articolo 299, comma 1, le parole da: «, attraverso la
Direzione generale per il danno ambientale» fino alla fine del comma
sono soppresse;
c) all'articolo 299, comma 5, le parole: «e per la riscossione
della somma dovuta per equivalente patrimoniale» sono soppresse;
d) all'articolo 303, comma 1, lettera f), le parole da: «; i
criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria» fino alla
fine della lettera sono soppresse;
e) all'articolo 303, comma 1, la lettera i) e' abrogata;
f) all'articolo 311, nella rubrica, le parole: «e per equivalente
patrimoniale» sono soppresse;
g) all'articolo 311, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli
operatori le cui attivita' sono elencate nell'allegato 5 alla
presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle
misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta
secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine
congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai
medesimi obblighi e' tenuto chiunque altro cagioni un danno
ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di
riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque
realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalita'
prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare determina i costi delle attivita' necessarie a conseguirne
la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto
obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti»;
h) all'articolo 311, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3
e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di
riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al
presente titolo III all'accertamento delle responsabilita'
risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformita'
a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente parte
sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per
determinare la portata delle misure di riparazione complementare e
compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai
giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in
giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di
danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita'
personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti,
agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento»;
i) all'articolo 313, comma 2, le parole: «, o il ripristino
risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente
oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, con successiva
ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno
accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente
pecuniario» sono sostituite dalle seguenti: «o all'adozione delle
misure di riparazione nei termini e modalita' prescritti, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i
costi delle attivita' necessarie a conseguire la completa attuazione
delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di
cui al comma 3 dell'articolo 311 e, al fine di procedere alla
realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento,
entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme
corrispondenti»;
l) all'articolo 314, comma 3, il secondo e il terzo periodo sono
soppressi;
m) all'articolo 317, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore
dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato
dalla presente parte sesta, ivi comprese quelle derivanti
dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a
garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze ad un pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione
delle misure di prevenzione e riparazione in conformita' alle
previsioni della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa
derivanti».
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 311 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla lettera g)
del comma 1 del presente articolo, non si applicano agli accordi
transattivi gia' stipulati alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' agli accordi transattivi attuativi di accordi
di programma gia' conclusi alla medesima data.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 26

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131.

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2,
e in conformita' agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE» e
il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le
informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente
legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto
previsto dalla direttiva 2009/147/CE».
2. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9
della direttiva 2009/147/CE). - 1. Le regioni disciplinano
l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009,
conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle
finalita' degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle
disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province
autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni
soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe
devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e
delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di
altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i
mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni
di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il
numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel
periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il
prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti
abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni.
Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo
1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati e'
fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto
di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi
periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il
provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del
numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data
antecedente a quella originariamente prevista.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non
possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica
sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento
di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese
di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si
esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della
comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola
quantita' per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1,
lettera c), della direttiva 2009/147/CE e' determinata, annualmente,
a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le
regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna
specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del
presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
2009/147/CE.
4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai
sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
2009/147/CE, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno
sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle
attivita' di prelievo. Della pubblicazione e' data contestuale
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di
cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la
regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal
ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati
in violazione delle disposizioni della presente legge e della
direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti
eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.
5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono,
ferma restando la temporaneita' dei provvedimenti adottati, nel
rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli
affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonche'
all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al
presente articolo; detta relazione e' altresi' trasmessa alle
competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione
trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di
capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima
regione non e' ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette
annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo
9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE».
3. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:
«m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900
per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte
dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis».
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita'
previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 27

Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati.
Procedura di infrazione 2013/2032.

1. Il comma 7-quater dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e' abrogato.
Capo VI

Altre disposizioni

Art. 28

Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia
di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE.

1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «resta comunque
subordinata a» sono sostituite dalle seguenti: «e' svolta in
coordinamento con»;
2) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli
investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente, possono:»;
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi in cui l'Autorita' giudiziaria avvia un
procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di
reato, la stessa Autorita' dispone affinche' sia permesso agli
investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ove l'Autorita' giudiziaria abbia sequestrato eventuali
prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e
possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza
previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. A tal fine, e
comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma
2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni e', nel
corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la
chiusura delle indagini preliminari e' competente il giudice che
procede. L'esercizio delle attivita' e dei diritti degli
investigatori incaricati non deve pregiudicare l'indagine
giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova
materiale puo' modificare, alterare o distruggere tali elementi, e'
richiesto il preventivo accordo tra l'Autorita' giudiziaria
competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere
conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorita' giudiziaria al
fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli
aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonche'
le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;
b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «previa espressa
autorizzazione dell'Autorita'» sono sostituite dalle seguenti:
«previo accordo con l'Autorita'».
Art. 29

Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE, del 22
febbraio 2012, relativa all'istituzione di un sistema di
identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile.
Procedura di infrazione 2012/0433.

1. Ai fini del recepimento della direttiva 2012/4/UE della
Commissione, del 22 febbraio 2012, recante modifiche alla direttiva
2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva
93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli
esplosivi per uso civile, al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
8, concernente l'attuazione della richiamata direttiva 2008/43/CE,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le
seguenti:
«e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di accensione non
detonanti a forma di cordoncino;
e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima di polvere
nera a grana fine avvolta da una o piu' guaine protettive mediante un
involucro tessile flessibile e che una volta accese bruciano a una
velocita' predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno;
e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula
di metallo o di plastica contenenti una piccola quantita' di un
miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un
urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo
calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, le parole: «secondo le modalita' definite con il
decreto di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti:
«secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 5»;
2) al comma 5, dopo le parole: «quale autorita' nazionale
competente,» sono inserite le seguenti: «con decreto dirigenziale,»;
3) al comma 6:
3.1) alla lettera c), le parole: «per i detonatori comuni a
fuoco o micce» sono sostituite dalle seguenti: «per i detonatori
comuni» e le parole: «detonatori o micce» sono sostituite dalla
seguente: «detonatori»;
3.2) alla lettera e), le parole: «per gli inneschi primer e
le cariche di rinforzo booster» sono sostituite dalle seguenti: «per
gli inneschi, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera e-quater)»;
3.3) alla lettera f), le parole: «per le micce detonanti e
micce di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «per le micce
detonanti» e le parole: «o di sicurezza», ovunque ricorrano, sono
soppresse;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A
decorrere dal 5 aprile 2015»;
2) al comma 2, dopo le parole: «In alternativa all'utilizzo del
sistema di cui al comma 1, ogni impresa, entro il termine previsto
dal medesimo comma 1,» sono inserite le seguenti: «puo' istituire un
sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che
comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della
fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero»;
3) al comma 8, le parole: «alla data del 5 aprile 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «alla data del 5 aprile 2015»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, e
all'articolo 3 del presente decreto si applicano a decorrere dal 5
aprile 2015»;
2) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni
attuative del presente decreto, anche» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 5 aprile 2015, sono emanate disposizioni»;
e) all'allegato 1, al numero 3), sono aggiunti i seguenti
periodi: «Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non
consentano di apporvi le informazioni di cui al numero 1), lettera
b), punti i) e ii), e al numero 2), o qualora sia tecnicamente
impossibile apporre un'identificazione univoca sugli articoli a causa
della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione
va apposta su ogni confezione elementare; ciascuna confezione
elementare e' sigillata; su ogni detonatore comune o carica di
rinforzo oggetto della deroga di cui al presente periodo le
informazioni figuranti al numero 1), lettera b), punti i) e ii), sono
apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere
chiaramente leggibili. Il numero dei detonatori comuni e delle
cariche di rinforzo contenuti e' stampato sulla confezione
elementare; ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al
periodo precedente reca l'identificazione unica apposta tramite
marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare».
Art. 30

Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e' inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna
Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di
un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso
all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente
necessario da determinare nello stesso decreto, una o piu' sezioni
composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni
possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di
dieci per l'intero territorio nazionale e operano in base alle
disposizioni che regolano l'attivita' delle Commissioni territoriali.
All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
Art. 31

Attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6
ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di
telepedaggio e dei relativi elementi tecnici. Caso EU Pilot
4176/12/MOVE.

1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della
decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, e al
fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un
pedaggio sottoposto situato nel proprio territorio e i fornitori del
Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato
contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali
operatori, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di
esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di
pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e
rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti
contrattuali.
2. L'organismo di conciliazione di cui al comma 1 e' indipendente,
nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi
commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono
emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo,
nonche' per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale
le parti possono ricorrere ai sensi della citata decisione
2009/750/CE.
4. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni del
presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 32

Modifica all'articolo 47, comma 2-quater, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori
legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete
fissa di telecomunicazioni. Procedura di infrazione 2012/2138.

1. Al comma 2-quater dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Al fine di favorire le
azioni di cui al comma 1, in accordo con i principi, gli obiettivi e
le procedure definite dal quadro normativo europeo in materia di
comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento nazionale
dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' considerare di
adottare le misure volte a:».
Art. 33

Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente
gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori
di dati sulle negoziazioni.

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati
nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente
gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di
dati sulle negoziazioni»;
b) all'articolo 4, comma 5, lettera c), le parole: «al
regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla liquidazione»;
c) nella parte I, dopo l'articolo 4-ter e' aggiunto il seguente:
«Art. 4-quater (Individuazione delle autorita' nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). - 1. La Banca d'Italia e
la Consob sono le autorita' competenti per l'autorizzazione e la
vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto
disposto dai commi seguenti e dall'articolo 69-bis.
2. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 22,
paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento
della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione
europea, l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(AESFEM), le autorita' competenti degli altri Stati membri,
l'Autorita' bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema
europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83
e 84 del regolamento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui
al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente per il rispetto degli
obblighi previsti in capo alle controparti non finanziarie dagli
articoli 9, 10 e 11 del citato regolamento. A tal fine la Consob
esercita i poteri previsti dall'articolo 187-octies del presente
decreto legislativo, secondo le modalita' ivi stabilite, e puo'
dettare disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio dei poteri
di vigilanza.
4. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di
autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma
1.
5. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al
comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle
controparti centrali dei Paesi terzi; il parere e' reso all'AESFEM
dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob»;
d) all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), il numero 3) e'
sostituito dal seguente:
«3) le imprese la cui attivita' esclusiva consista nel negoziare
per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per
meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purche' esse siano
garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali
mercati, quando la responsabilita' del buon fine dei contratti
stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle
controparti centrali di tali mercati»;
e) all'articolo 62, comma 3, lettera e), le parole: «il
regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «la liquidazione»;
f) all'articolo 69:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Liquidazione delle
operazioni su strumenti finanziari non derivati»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «del servizio di
compensazione e di liquidazione, nonche' del servizio di liquidazione
su base lorda,» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di
liquidazione»;
3) al comma 1, secondo periodo, le parole: «il servizio di
compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base
lorda» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi di liquidazione»;
4) al comma 1-bis, lettere b) ed e), le parole: «compensazione
e» sono soppresse;
5) al comma 1-ter, le parole: «al servizio di compensazione e
liquidazione, nonche' al servizio di liquidazione su base lorda,»
sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di liquidazione»;
6) al comma 2, le parole: «della compensazione e» sono
soppresse;
g) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente:
«Art. 69-bis (Autorizzazione e vigilanza delle controparti
centrali). - 1. La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei
servizi di compensazione in qualita' di controparte centrale da parte
di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi
degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo
17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorita' revoca
l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una
controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui
all'articolo 20 del medesimo regolamento. Si applicano l'articolo 80,
commi 4, 5 e 10, e l'articolo 83 del presente decreto legislativo.
2. La Banca d'Italia, in qualita' di presidente del collegio di
autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma
1, puo' rinviare la questione dell'adozione di un parere comune
negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM,
come previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo
regolamento, interrompendo i termini del procedimento di
autorizzazione.
3. La vigilanza sulle controparti centrali e' esercitata dalla
Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del
rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e
alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la
Consob possono chiedere alle controparti centrali e agli operatori la
comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti e
possono effettuare ispezioni. Le modalita' di esercizio dei poteri di
vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato
dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; con il medesimo
regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari per lo
svolgimento dei servizi di controparte centrale, in conformita' al
regolamento di cui al comma 1.
4. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per
le finalita' attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti
necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei
provvedimenti adottati la Banca d'Italia da' tempestiva comunicazione
alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorita' richiamato al comma
2, alle rilevanti autorita' del Sistema europeo delle Banche centrali
e alle altre autorita' interessate, ai sensi dell'articolo 24 del
regolamento di cui al comma 1.
5. La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate
dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1,
del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i
provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 7, paragrafo 4, 31,
paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Si
applica l'articolo 80, commi 6, 7 e 8, del presente decreto
legislativo.
6. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, adotta i
provvedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di
cui al comma 1.
7. Ove non diversamente specificato dal presente articolo, le
competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di
vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca
d'Italia e dalla Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive
attribuzioni.
8. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un
protocollo di intesa, le modalita' della cooperazione nello
svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento
alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi e alla gestione
delle situazioni di emergenza, nonche' le modalita' del reciproco
scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle
irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio
delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al
minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell'economicita'
dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il protocollo d'intesa e'
reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da
esse stabilite»;
h) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attivita' di
controparte centrale). - 1. I margini e le altre prestazioni
acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia
dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attivita' di
compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono
essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei
creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce la
controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure
concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate
esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n.
648/2012»;
i) all'articolo 70-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accesso alle
controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento possono accedere alle controparti centrali e ai sistemi
di cui agli articoli 68 e 69, per finalizzare o per disporre la
finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari»;
l) all'articolo 70-ter:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accordi conclusi
dalle societa' di gestione dei mercati regolamentati con controparti
centrali o con societa' che gestiscono servizi di liquidazione»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati possono
concludere accordi con le controparti centrali o con le societa' che
gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine
di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le
operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato»;
m) all'articolo 72:
1) ai commi 1, 2 e 3, le parole: «ai sistemi previsti
dall'articolo 70» sono sostituite dalle seguenti: «alle controparti
centrali»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dai gestori dei
sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle controparti centrali e dai gestori dei sistemi
previsti dall'articolo 77-bis»;
3) al comma 5, primo periodo, le parole: «i gestori dei sistemi
previsti dall'articolo 70 e 77-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«le controparti centrali, i gestori previsti dall'articolo 77-bis»;
n) all'articolo 77:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza sui
sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «68, 69 e 70» sono
sostituite dalle seguenti: «68 e 69»;
3) al comma 1, secondo periodo, la parola: «compensazione,» e'
soppressa;
4) al comma 2, le parole: «dei sistemi e dei servizi indicati
negli articoli 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi
indicati nell'articolo 69»;
5) al comma 3, le parole: «68, 69 e 70» sono sostituite dalle
seguenti: «68 e 69»;
o) all'articolo 77-bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un sistema
multilaterale di negoziazione con le controparti centrali o con le
societa' che gestiscono servizi di liquidazione si applica l'articolo
70-ter, commi 1 e 2»;
p) all'articolo 166:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita
l'attivita' di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,
senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista»;
2) al comma 3, dopo le parole: «gestione collettiva del
risparmio» sono inserite le seguenti: «ovvero l'attivita' di cui al
comma 2-bis»;
q) all'articolo 190, comma 2, lettera d), le parole: «68, 69,
comma 2, e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69, comma 2,» e
le parole: «68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «68, 69, 70-bis e 77, comma 1»;
r) dopo l'articolo 193-ter e' inserito il seguente:
«Art. 193-quater (Sanzioni amministrative pecuniarie relative
alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012).
- 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione delle controparti centrali, delle sedi di negoziazione,
delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie,
come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio
2012, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II,
III, IV e V del medesimo regolamento e dalle relative disposizioni
attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti
che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle
sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle
controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali
abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V
del regolamento di cui al comma 1 o non abbiano vigilato, in
conformita' ai doveri inerenti al loro ufficio, affinche' le
disposizioni stesse non siano da altri violate.
3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 in capo ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di
controllo nelle sedi di negoziazione definite dall'articolo 2, punto
4), del regolamento di cui al comma 1, sono applicate dalla Consob.
Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tale competenza e'
attribuita alla Banca d'Italia.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689».
2. Le disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale
contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla
Consob il 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di
gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle
relative societa' di gestione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 54 del 4 marzo 2008, continuano ad applicarsi in conformita' alle
disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e 4,
del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC,
le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
L'inosservanza delle disposizioni sui sistemi di garanzia a
controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell'articolo
190 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica; le autorita' interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 34

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13, dall'attuazione
della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 agosto 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Legge 97 del 6 agosto 2013

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013. (13G00138)
Vigente al: 17-1-2014
Capo I

Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone e dei
servizi e in materia di diritto di stabilimento


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di
soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura
di infrazione 2011/2053.

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «dallo Stato
del cittadino dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «con
documentazione ufficiale»;
b) all'articolo 5, comma 5, le parole: «, secondo la legge
nazionale,» sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) al comma 3-bis, le parole: «, con particolare riguardo alle
spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di
proprieta' o detenuto in base a un altro diritto soggettivo» sono
soppresse;
2) al comma 5, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b),
documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile
relazione con il cittadino dell'Unione»;
d) all'articolo 10, comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la
seguente:
«d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di
documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile
relazione con il cittadino dell'Unione».
2. All'articolo 183-ter, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «lettera a),»
sono soppresse.
Art. 2

Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi
dei consulenti di proprieta' industriale. Caso EU Pilot
2066/11/MARK.

1. All'articolo 203 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 e'
abrogato.
Art. 3

Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile
dell'attivita' di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione
europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.

1. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su
tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in
Italia dell'attivita' di guida turistica, il riconoscimento ai sensi
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica
professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un
altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo
svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito
dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime
di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna
autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o
archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.
Art. 4

Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di
ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione
2012/4094.

1. All'articolo 51 del codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, e'
alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento
dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria
di cui all'articolo 50, comma 1, che e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la
eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo
stesso».
Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante
attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di societa' tra
avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK.

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) al comma 1, le parole: «, purche' almeno uno degli altri
soci sia in possesso del titolo di avvocato» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «socio in possesso del titolo di
avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso
del titolo di avvocato»;
b) all'articolo 36, comma 4, le parole: «socio in possesso del
titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista
in possesso del titolo di avvocato».
Art. 6

Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante
disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della
direttiva 2009/81/CE.

1. All'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208, le parole: «un accordo o intesa internazionale
conclusi tra l'Italia e uno o piu' Stati membri, tra l'Italia e uno o
piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o
piu' Paesi terzi» sono sostituite dalle seguenti: «un accordo o
intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi
o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o piu' Paesi terzi».
Art. 7

Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot 1769/11/JUST e
2368/11/HOME.

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le
seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di
quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia
autonoma di Bolzano».
2. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le seguenti:
«e dello status di protezione sussidiaria».
Capo II

Disposizioni in materia di fiscalita'

Art. 8

Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di
tassazione di aeromobili. Caso EU Pilot 3192/12/TAXU.

1. Il comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:
«14-bis. L'imposta di cui al comma 11 si applica anche agli
aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale
tenuto dall'ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si
protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi
nell'arco di dodici mesi. L'imposta e' dovuta a partire dal mese in
cui il limite di sei mesi e' superato. Superato tale limite, se la
sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore
all'anno, l'imposta e' pari a un dodicesimo degli importi stabiliti
nel comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal
territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che
il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti dall'imposta
gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a
quelli indicati nel comma 14».
Art. 9

Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot
1711/11/TAXU

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1. Gli
intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita'
finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche
attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso
l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati
relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo
n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a
favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa'
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto
di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle
entrate con modalita' e termini stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della
Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo
provvedimento, la trasmissione puo' essere limitata per specifiche
categorie di operazioni o causali»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1. Al fine di
garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini
fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito
trasferimento e detenzione di attivita' economiche e finanziarie
all'estero, l'unita' speciale costituita ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti
speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente
disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del
direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del
Comandante generale della Guardia di finanza o autorita' dallo stesso
delegata:
a) agli intermediari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione
ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l'estero anche
per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo
temporale;
b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche
operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identita' dei
titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231.
2. Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle
entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono
stabiliti le modalita' e i termini relativi alle richieste di cui al
comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario
coordinamento e di evitare duplicazioni»;
c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
attivita'). - 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le
societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che,
nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero
attivita' estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre
redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di
dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non
essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle
attivita' estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi
dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2,
lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.
2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita'
di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme
vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma
1, ai quali gli investimenti e le attivita' sono affidate in
gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano
nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La
ritenuta trova altresi' applicazione, con l'aliquota del 20 per cento
e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati
nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti,
diversi da quelli bancari, nonche' per i redditi di capitale indicati
nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44. Per i
redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo testo unico,
derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita' finanziarie di
cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo
del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a
titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile
dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli
intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di
capitale e redditi diversi, il contribuente e' tenuto a fornire i
dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In
mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva e'
applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi
previsti nel comma 1 non sussistono per le attivita' finanziarie e
patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli
intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso
il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti
da tali attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e'
stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma
1 nonche', annualmente, il controvalore in euro degli importi in
valuta da dichiarare»;
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Per la violazione degli obblighi di
trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1,
posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo
dell'operazione non segnalata.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non
dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla
detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di
natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999,
e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre
2001, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30
per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in
cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia
presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione
di euro 258»;
e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Tassazione presuntiva). - 1. Per i soggetti di cui
all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attivita'
estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero,
senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono,
salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale
di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a
meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che
si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo
periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attivita' non
possono essere produttive di redditi. La prova delle predette
condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni
dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio
delle imposte».
2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre
2008, n. 195, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in
via telematica all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza
secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze».
3. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,
al primo periodo, le parole: «la ritenuta e' operata dai soggetti
residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi»
sono sostituite dalle seguenti: «la ritenuta e' operata dai soggetti
residenti che intervengono nella riscossione dei proventi».
Art. 10

Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di
affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso
EU Pilot 3452/12/MARKT.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' abrogato.
2. Gli affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di
entrate comunali effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge, cessano l'ultimo giorno del terzo mese
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma
restando la data di scadenza dei relativi contratti, laddove
anteriore.
Capo III

Disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale

Art. 11

Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE
relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
della gente di mare. Caso EU Pilot 3852/12/EMPL.

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera n), dopo le parole:
«qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio» sono inserite le
seguenti: «ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui
agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione,»;
b) all'articolo 11, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori, puo' autorizzare contratti collettivi che consentano di
derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Tali deroghe debbono,
nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi 2
e 3, nonche' consentire la fruizione di periodi di riposo piu'
frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi compensativi per i
lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operano a bordo di
navi impiegate in viaggi di breve durata. Le deroghe di cui al
presente comma possono altresi' prevedere la fruizione di periodi di
riposo piu' frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi
compensativi in funzione delle peculiari tipologie o condizioni di
impiego della nave su cui il lavoratore marittimo e' imbarcato».
2. I contratti collettivi stipulati a decorrere dal 24 novembre
2010 che abbiano stabilito deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma
7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono
essere sottoposti all'autorizzazione di cui al medesimo articolo 11,
comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Qualora l'autorizzazione non venga
richiesta, ovvero non venga concessa, le clausole dei contratti
collettivi, le quali abbiano stabilito le deroghe di cui al primo
periodo, perdono efficacia.
Art. 12

Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato. Procedura di
infrazione 2010/2045.

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Criteri di computo). - 1. I limiti prescritti dal primo e
dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n.
300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile
di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni,
sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La soglia numerica occupazionale e' definita nel rispetto delle
norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori
subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli
ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti
di lavoro».
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi dei
medesimi commi e' effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con
riferimento al biennio antecedente a tale data.
Art. 13

Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva
2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione
2013/4009.

1. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
le parole: «cittadini italiani residenti» sono sostituite dalle
seguenti: «cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in
15,71 milioni di euro per il periodo dal 1o luglio 2013 al 31dicembre
2013 e in 31,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si
provvede:
a) quanto a 15,71 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle
risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183;
b) quanto a 4,41 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla
quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad
effettuare il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti
dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 e riferisce in merito
al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio
decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio,
delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione
vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese
rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV

Disposizioni in materia di sanita' pubblica

Art. 14

Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in materia di
protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi
stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231.

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Sanzioni amministrative e penali). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti
di cui all'articolo 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 6.200 a euro 18.600 per ogni unita' produttiva
trovata non conforme e al divieto di esercizio dell'attivita' di
allevamento nelle medesime unita' produttive, fino all'avvenuto
adeguamento delle stesse.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il
detentore che non rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma
1, ad esclusione della lettera b), e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unita'
produttiva trovata non conforme.
3. Nel caso di ripetizione della violazione di cui al comma 2,
anche in presenza del pagamento in misura ridotta, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta' ed e'
disposta, a fine ciclo produttivo, la sospensione dell'esercizio
dell'attivita' di allevamento da uno a tre mesi per ogni unita'
produttiva trovata non conforme, fermo restando che in tale periodo
di sospensione dell'attivita' non vanno computati i periodi di vuoto
biologico e di vuoto sanitario.
4. L'autorita' sanitaria competente, valutata la gravita' delle
carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in
caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate
ai sensi dello stesso articolo 5, comma 1, lettera b), puo'
sospendere l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Tale
sospensione e' automaticamente revocata in caso di ripetizione della
violazione e non puo' essere concessa in caso di recidiva.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il
detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030 a euro 6.180 e
al divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento fino
all'avvenuta registrazione, che consegue d'ufficio con spese a carico
del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma
7.
6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio
dell'attivita' di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione
dell'esercizio dell'attivita' di allevamento di cui al comma 3 e'
soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale, alla
revoca, se ne e' in possesso, della registrazione di cui all'articolo
4, nonche' al ritiro delle uova immesse sul mercato durante i
relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi
sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Art. 15

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi.

1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2012, sui biocidi, di seguito denominato «regolamento
n. 528».
2. Il Ministero della salute e' designato quale «autorita'
competente» ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 528.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le tariffe di cui all'articolo 80 del regolamento n. 528 e
le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono determinate in
base al principio di copertura del costo effettivo del servizio e
sono aggiornate ogni tre anni.
4. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le
modalita' di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul
mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento n.
528.
5. Con decreto del Ministro della salute e' disciplinato l'iter
procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi
da parte dell'autorita' competente previsti dal regolamento n. 528.
Art. 16

Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal
regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, di seguito denominato
«regolamento n. 1223».
2. Il Ministero della salute e' designato quale «autorita'
competente» ai sensi dell'articolo 34 del regolamento n. 1223.
3. Il Ministero della salute e' l'autorita' centrale dello Stato
alla quale spettano compiti di indirizzo generale e coordinamento in
materia di cosmetici, l'elaborazione e l'adozione dei piani
pluriennali di controllo, la supervisione e il controllo sulle
attivita' degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo
Stato, dalle regioni e province autonome e dalle aziende sanitarie
locali.
4. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
spettano compiti di indirizzo e coordinamento delle attivita'
territoriali delle aziende sanitarie locali, nonche' l'elaborazione e
l'adozione dei piani regionali di controllo.
5. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla regolamentazione
delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti
cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli
operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione.
6. Con decreto del Ministro della salute sono regolamentati gli
adempimenti e le comunicazioni che gli operatori del settore sono
tenuti ad espletare nell'ambito dell'attivita' di vigilanza e
sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento n.
1223.
Art. 17

Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante
attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. L'indicazione non e' necessaria quando, con riferimento
alle sostanze elencate nell'allegato 2, sezione III (allergeni), la
denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato».
Art. 18

Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante
attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della
qualita' delle acque di balneazione. Procedura di infrazione
2011/2217.

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione
della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della
direttiva 76/160/ CEE, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Cooperazione). - 1. Se il bacino idrografico comporta un
impatto transfrontaliero sulla qualita' delle acque di balneazione,
lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea
interessati nel modo piu' opportuno per attuare il presente decreto,
anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per
limitare tale impatto.
2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualita'
delle acque di balneazione che coinvolge piu' regioni e province
autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime
procedure di cui al comma 1».
Capo V

Disposizioni in materia di ambiente

Art. 19

Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in materia
di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di
infrazione 2012/2054.

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «non
direttamente imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite
dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;
b) all'articolo 6, comma 2:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le mappe della
pericolosita' da alluvione contengono la perimetrazione, da
predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle
aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i
seguenti scenari:»;
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) scarsa probabilita' di alluvioni o scenari di eventi
estremi»;
c) all'articolo 6, comma 3:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) estensione dell'inondazione e portata della piena»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) altezza e quota idrica»;
d) all'articolo 9, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui
all'articolo 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica di
assoggettabilita' alla valutazione ambientale strategica (VAS), di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda
dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un
qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di
protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su
quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la
protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna
selvatica»;
e) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: «dell'articolo
13» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 12».
Art. 20

Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia
di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di
infrazione 2011/2006.

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «e 6»;
b) all'articolo 2, comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «e 6»;
c) all'articolo 2, comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 6»;
d) all'articolo 5, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni
dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano
state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa
vigente, l'operatore puo' allegare integralmente o in parte detti
piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni»;
e) all'articolo 6, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. L'autorita' competente garantisce, anche attraverso la
pubblicazione nel proprio sito informatico delle informazioni
necessarie per la preparazione del piano di emergenza esterno, la
partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al
riesame dello stesso piano, fornendo al medesimo le informazioni
pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo
decisionale e sull'autorita' competente alla quale presentare
osservazioni e quesiti, ed un periodo di tempo adeguato, comunque non
inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui
l'autorita' competente deve tenere conto, motivando le ragioni per le
quali intenda, eventualmente, discostarsi»;
f) all'articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: «comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
g) all'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di
cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo
7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento,
comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la
sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli
atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico.
Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla
pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale
nonche', ove esistente, nel proprio sito internet, di un annuncio
contenente:
a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della
localizzazione della struttura di deposito e del nominativo
dell'operatore;
b) informazioni dettagliate sull'autorita' competente
responsabile del procedimento e sugli uffici dove e' possibile
prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonche' i
termini per la presentazione delle stesse;
c) se applicabile, informazioni sulla necessita' di una
consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione
relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;
d) la natura delle eventuali decisioni;
e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno
depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la
divulgazione»;
h) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'autorita' competente mette a disposizione del pubblico
interessato, attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet,
anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorita'
competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonche'
altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione
presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte
dell'operatore.
1-ter. Le forme di pubblicita' di cui al comma 1 tengono luogo
delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni»;
i) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta
osservazioni all'autorita' competente fino a trenta giorni prima
della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore
provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine
per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione
delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis»;
l) all'articolo 10, comma 1, lettera a), le parole: «comma 2»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
m) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «commi 4 e 5»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;
n) all'articolo 11, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorita'
competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali
la stessa si avvale, con oneri a carico dell'operatore»;
o) all'articolo 12, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorita'
competente puo' assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la
chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le
risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva l'applicazione della
normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di
responsabilita' civile del detentore dei rifiuti»;
p) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole:
«valutare la probabilita' che si produca percolato dai rifiuti di
estrazione depositati,» sono inserite le seguenti: «anche con
riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;
q) all'articolo 16, comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le
informazioni di cui all'articolo 6, comma 14» sono sostituite dalle
seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di
cui all'articolo 6, comma 15»;
r) all'articolo 17, comma 1, la parola: «, successivamente» e'
sostituita dalle seguenti: «a intervalli almeno semestrali dal
momento dell'avvio delle medesime operazioni, compresa la fase
successiva alla chiusura», le parole: «, e, comunque, con cadenza
almeno annuale» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la
responsabilita' dell'operatore in base alle condizioni
dell'autorizzazione»;
s) all'articolo 19, comma 1, il primo e il secondo periodo sono
sostituiti dal seguente: «L'operatore che gestisca una struttura di
deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di
cui all'articolo 7 e' punito con la pena dell'arresto da uno a tre
anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro».
Art. 21

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante
attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218.

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2»
sono inserite le seguenti: «e, in particolare, il divieto di
immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze
pericolose»;
b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di
trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»;
c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili
e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di
pile e accumulatori»;
d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o
riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a
riciclaggio»;
e) all'articolo 23:
1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori»
sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»;
2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono
inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»;
f) all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono
abrogati.
Art. 22

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo
alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo
smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264.

1. All'Allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1, le parole: «(con esclusione di quelli fissi di
grandi dimensioni)» sono soppresse;
b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
per il condizionamento»;
c) dopo il numero 8.9 e' inserito il seguente:
«8.9-bis. Test di fecondazione».
2. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo
183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di
raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del
proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla
comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati
dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei
domestici;
b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri
di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il
quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500
chilogrammi. Il quantitativo di 3.500 chilogrammi si riferisce a
ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500
chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo
allegato;
c) il raggruppamento dei RAEE e' effettuato presso il punto di
vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla
comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e
pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e
dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche
mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti
pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario
garantire l'integrita' delle apparecchiature, adottando tutte le
precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la
fuoriuscita di sostanze pericolose.
3. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «, effettuato» fino a:
«6.000 kg» sono soppresse.
4. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n.
151 del 2005 si svolge con le modalita' previste dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile
2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le
modalita' previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.
Art. 23

Disposizioni in materia di assoggettabilita' alla procedura di
valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della
direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione
2009/2086.

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura
di infrazione 2009/2086 per non conformita' alla direttiva 85/337/CEE
in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie
progettuali di cui all'allegato IV alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla emanazione
delle linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e delle
soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla
parte seconda del medesimo decreto legislativo.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al medesimo
comma 1, possono definire criteri e soglie ai fini della verifica di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Trascorso tale termine, in assenza di
definizione da parte delle singole regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, le tipologie progettuali di cui all'allegato IV
alla parte seconda del predetto decreto legislativo sono sottoposte
alla verifica di assoggettabilita' senza alcuna previsione di criteri
e soglie.
3. Con riferimento ai progetti di cui al citato allegato IV del
decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora non ricadenti, neppure
parzialmente, in aree protette, ivi comprese quelle sottoposte a
vincolo paesaggistico o culturale, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione delle linee
guida di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle
stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni
di esclusione dalla verifica di assoggettabilita' per specifiche
categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e
territoriali.
Art. 24

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il
corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Procedura di
infrazione 2007/4680.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 78-ter, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei
rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite,
di seguito denominato "inventario", con riferimento alle sostanze
prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L'ISPRA effettua
ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
b) all'articolo 92, comma 5, le parole: «possono rivedere o
completare» sono sostituite dalle seguenti: «devono riesaminare e, se
necessario, opportunamente rivedere o completare»;
c) all'articolo 92, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i
programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi
misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma 8,
per lo meno ogni quattro anni»;
d) all'articolo 92, comma 9, le parole: «Le variazioni apportate
alle designazioni, i programmi di azione» sono sostituite dalle
seguenti: «Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma
5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli
esiti del riesame di cui al comma 8-bis»;
e) all'articolo 104, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorita'
competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei
corpi idrici sotterranei, puo' autorizzare il ravvenamento o
l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei
criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata puo' essere di
provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego
della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi
ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo
oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate
periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di
tutela e del Piano di gestione»;
f) all'articolo 116, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate
nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni
dalla loro approvazione»;
g) all'articolo 117, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015
e, successivamente, ogni sei anni»;
h) all'articolo 117, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma 3 deve
essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico»;
i) all'allegato 1 alla parte terza, al punto 2, lettera B,
paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce
«Densita' dei siti di monitoraggio», alla lettera a) del secondo
capoverso, dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite
le seguenti: «e degli scarichi»;
l) all'allegato 1 alla parte terza, al punto 2, lettera B,
paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce
«Frequenza di monitoraggio», alla lettera a) del primo capoverso,
dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite le
seguenti: «e degli scarichi»;
m) all'allegato 3 alla parte terza, nella sezione C, «Metodologia
per l'analisi delle pressioni e degli impatti», dopo il punto C.2.2
e' inserito il seguente:
«C.2.2.1 Per i corpi idrici che si reputa rischino di non
conseguire gli obiettivi di qualita' ambientale e' effettuata, ove
opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la
progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 120 e
dei programmi di misure prescritti all'articolo 116.»;
n) all'allegato 3 alla parte terza, al punto 2 della sezione C,
come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 16 marzo 2009, n. 30, alla Parte B, Caratterizzazione dei
corpi idrici sotterranei, punto B.1, secondo capoverso:
1) nell'alinea, dopo le parole: «dei corpi idrici» sono
inserite le seguenti: «e di individuare le eventuali misure da
attuare a norma dell'articolo 116»;
2) nel secondo trattino, dopo la parola: «fertilizzanti» sono
aggiunte le seguenti: «, ravvenamento artificiale».
2. Al fine di poter disporre del supporto tecnico necessario al
corretto ed integrale adempimento degli obblighi derivanti dalla
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, nonche' dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, resta confermato che le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183, come prorogate per effetto delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13,
continuano ad avvalersi, nelle more della costituzione delle
Autorita' di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
dell'attivita' dei comitati tecnici costituiti nel proprio ambito
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del
principio di invarianza di spesa.
Art. 25

Modifiche alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni
all'ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679.

1. Alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 299 e' premesso il seguente:
«Art. 298-bis (Principi generali). - 1. La disciplina della parte
sesta del presente decreto legislativo si applica:
a) al danno ambientale causato da una delle attivita'
professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a
qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette
attivita';
b) al danno ambientale causato da un'attivita' diversa da quelle
elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi
minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attivita',
in caso di comportamento doloso o colposo.
2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto
dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato 3
alla parte sesta, ove occorra anche mediante l'esperimento dei
procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il
danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a
coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non
attuate dal medesimo soggetto.
3. Restano disciplinati dal titolo V della parte quarta del
presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e
del sottosuolo progettati ed attuati in conformita' ai principi ed ai
criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonche'
gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed
attuati in conformita' al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le
contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli
interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli
obiettivi di qualita' nei tempi stabiliti dalla parte terza del
presente decreto»;
b) all'articolo 299, comma 1, le parole da: «, attraverso la
Direzione generale per il danno ambientale» fino alla fine del comma
sono soppresse;
c) all'articolo 299, comma 5, le parole: «e per la riscossione
della somma dovuta per equivalente patrimoniale» sono soppresse;
d) all'articolo 303, comma 1, lettera f), le parole da: «; i
criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria» fino alla
fine della lettera sono soppresse;
e) all'articolo 303, comma 1, la lettera i) e' abrogata;
f) all'articolo 311, nella rubrica, le parole: «e per equivalente
patrimoniale» sono soppresse;
g) all'articolo 311, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli
operatori le cui attivita' sono elencate nell'allegato 5 alla
presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle
misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta
secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine
congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai
medesimi obblighi e' tenuto chiunque altro cagioni un danno
ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di
riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque
realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalita'
prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare determina i costi delle attivita' necessarie a conseguirne
la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto
obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti»;
h) all'articolo 311, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3
e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di
riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al
presente titolo III all'accertamento delle responsabilita'
risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformita'
a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente parte
sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per
determinare la portata delle misure di riparazione complementare e
compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai
giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in
giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di
danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita'
personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti,
agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento»;
i) all'articolo 313, comma 2, le parole: «, o il ripristino
risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente
oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, con successiva
ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno
accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente
pecuniario» sono sostituite dalle seguenti: «o all'adozione delle
misure di riparazione nei termini e modalita' prescritti, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i
costi delle attivita' necessarie a conseguire la completa attuazione
delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di
cui al comma 3 dell'articolo 311 e, al fine di procedere alla
realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento,
entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme
corrispondenti»;
l) all'articolo 314, comma 3, il secondo e il terzo periodo sono
soppressi;
m) all'articolo 317, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore
dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato
dalla presente parte sesta, ivi comprese quelle derivanti
dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a
garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze ad un pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione
delle misure di prevenzione e riparazione in conformita' alle
previsioni della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa
derivanti».
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 311 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla lettera g)
del comma 1 del presente articolo, non si applicano agli accordi
transattivi gia' stipulati alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' agli accordi transattivi attuativi di accordi
di programma gia' conclusi alla medesima data.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 26

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131.

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2,
e in conformita' agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE» e
il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le
informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente
legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto
previsto dalla direttiva 2009/147/CE».
2. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9
della direttiva 2009/147/CE). - 1. Le regioni disciplinano
l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009,
conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle
finalita' degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle
disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province
autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni
soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe
devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e
delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di
altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i
mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni
di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il
numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel
periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il
prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti
abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni.
Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo
1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati e'
fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto
di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi
periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il
provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del
numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data
antecedente a quella originariamente prevista.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non
possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica
sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento
di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese
di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si
esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della
comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola
quantita' per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1,
lettera c), della direttiva 2009/147/CE e' determinata, annualmente,
a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le
regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna
specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del
presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
2009/147/CE.
4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai
sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
2009/147/CE, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno
sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle
attivita' di prelievo. Della pubblicazione e' data contestuale
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di
cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la
regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal
ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati
in violazione delle disposizioni della presente legge e della
direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti
eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.
5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono,
ferma restando la temporaneita' dei provvedimenti adottati, nel
rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli
affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonche'
all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al
presente articolo; detta relazione e' altresi' trasmessa alle
competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione
trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di
capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima
regione non e' ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette
annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo
9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE».
3. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:
«m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900
per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte
dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis».
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita'
previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 27

Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati.
Procedura di infrazione 2013/2032.

1. Il comma 7-quater dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e' abrogato.
Capo VI

Altre disposizioni

Art. 28

Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia
di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE.

1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «resta comunque
subordinata a» sono sostituite dalle seguenti: «e' svolta in
coordinamento con»;
2) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli
investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente, possono:»;
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi in cui l'Autorita' giudiziaria avvia un
procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di
reato, la stessa Autorita' dispone affinche' sia permesso agli
investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ove l'Autorita' giudiziaria abbia sequestrato eventuali
prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e
possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza
previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. A tal fine, e
comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma
2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni e', nel
corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la
chiusura delle indagini preliminari e' competente il giudice che
procede. L'esercizio delle attivita' e dei diritti degli
investigatori incaricati non deve pregiudicare l'indagine
giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova
materiale puo' modificare, alterare o distruggere tali elementi, e'
richiesto il preventivo accordo tra l'Autorita' giudiziaria
competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere
conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorita' giudiziaria al
fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli
aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonche'
le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;
b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «previa espressa
autorizzazione dell'Autorita'» sono sostituite dalle seguenti:
«previo accordo con l'Autorita'».
Art. 29

Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE, del 22
febbraio 2012, relativa all'istituzione di un sistema di
identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile.
Procedura di infrazione 2012/0433.

1. Ai fini del recepimento della direttiva 2012/4/UE della
Commissione, del 22 febbraio 2012, recante modifiche alla direttiva
2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva
93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli
esplosivi per uso civile, al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
8, concernente l'attuazione della richiamata direttiva 2008/43/CE,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le
seguenti:
«e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di accensione non
detonanti a forma di cordoncino;
e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima di polvere
nera a grana fine avvolta da una o piu' guaine protettive mediante un
involucro tessile flessibile e che una volta accese bruciano a una
velocita' predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno;
e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula
di metallo o di plastica contenenti una piccola quantita' di un
miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un
urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo
calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, le parole: «secondo le modalita' definite con il
decreto di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti:
«secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 5»;
2) al comma 5, dopo le parole: «quale autorita' nazionale
competente,» sono inserite le seguenti: «con decreto dirigenziale,»;
3) al comma 6:
3.1) alla lettera c), le parole: «per i detonatori comuni a
fuoco o micce» sono sostituite dalle seguenti: «per i detonatori
comuni» e le parole: «detonatori o micce» sono sostituite dalla
seguente: «detonatori»;
3.2) alla lettera e), le parole: «per gli inneschi primer e
le cariche di rinforzo booster» sono sostituite dalle seguenti: «per
gli inneschi, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera e-quater)»;
3.3) alla lettera f), le parole: «per le micce detonanti e
micce di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «per le micce
detonanti» e le parole: «o di sicurezza», ovunque ricorrano, sono
soppresse;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A
decorrere dal 5 aprile 2015»;
2) al comma 2, dopo le parole: «In alternativa all'utilizzo del
sistema di cui al comma 1, ogni impresa, entro il termine previsto
dal medesimo comma 1,» sono inserite le seguenti: «puo' istituire un
sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che
comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della
fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero»;
3) al comma 8, le parole: «alla data del 5 aprile 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «alla data del 5 aprile 2015»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, e
all'articolo 3 del presente decreto si applicano a decorrere dal 5
aprile 2015»;
2) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni
attuative del presente decreto, anche» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 5 aprile 2015, sono emanate disposizioni»;
e) all'allegato 1, al numero 3), sono aggiunti i seguenti
periodi: «Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non
consentano di apporvi le informazioni di cui al numero 1), lettera
b), punti i) e ii), e al numero 2), o qualora sia tecnicamente
impossibile apporre un'identificazione univoca sugli articoli a causa
della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione
va apposta su ogni confezione elementare; ciascuna confezione
elementare e' sigillata; su ogni detonatore comune o carica di
rinforzo oggetto della deroga di cui al presente periodo le
informazioni figuranti al numero 1), lettera b), punti i) e ii), sono
apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere
chiaramente leggibili. Il numero dei detonatori comuni e delle
cariche di rinforzo contenuti e' stampato sulla confezione
elementare; ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al
periodo precedente reca l'identificazione unica apposta tramite
marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare».
Art. 30

Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e' inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna
Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di
un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso
all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente
necessario da determinare nello stesso decreto, una o piu' sezioni
composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni
possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di
dieci per l'intero territorio nazionale e operano in base alle
disposizioni che regolano l'attivita' delle Commissioni territoriali.
All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
Art. 31

Attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6
ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di
telepedaggio e dei relativi elementi tecnici. Caso EU Pilot
4176/12/MOVE.

1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della
decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, e al
fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un
pedaggio sottoposto situato nel proprio territorio e i fornitori del
Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato
contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali
operatori, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di
esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di
pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e
rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti
contrattuali.
2. L'organismo di conciliazione di cui al comma 1 e' indipendente,
nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi
commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono
emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo,
nonche' per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale
le parti possono ricorrere ai sensi della citata decisione
2009/750/CE.
4. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni del
presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 32

Modifica all'articolo 47, comma 2-quater, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori
legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete
fissa di telecomunicazioni. Procedura di infrazione 2012/2138.

1. Al comma 2-quater dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Al fine di favorire le
azioni di cui al comma 1, in accordo con i principi, gli obiettivi e
le procedure definite dal quadro normativo europeo in materia di
comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento nazionale
dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' considerare di
adottare le misure volte a:».
Art. 33

Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente
gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori
di dati sulle negoziazioni.

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati
nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente
gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di
dati sulle negoziazioni»;
b) all'articolo 4, comma 5, lettera c), le parole: «al
regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla liquidazione»;
c) nella parte I, dopo l'articolo 4-ter e' aggiunto il seguente:
«Art. 4-quater (Individuazione delle autorita' nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). - 1. La Banca d'Italia e
la Consob sono le autorita' competenti per l'autorizzazione e la
vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto
disposto dai commi seguenti e dall'articolo 69-bis.
2. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 22,
paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento
della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione
europea, l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(AESFEM), le autorita' competenti degli altri Stati membri,
l'Autorita' bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema
europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83
e 84 del regolamento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui
al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente per il rispetto degli
obblighi previsti in capo alle controparti non finanziarie dagli
articoli 9, 10 e 11 del citato regolamento. A tal fine la Consob
esercita i poteri previsti dall'articolo 187-octies del presente
decreto legislativo, secondo le modalita' ivi stabilite, e puo'
dettare disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio dei poteri
di vigilanza.
4. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di
autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma
1.
5. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al
comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle
controparti centrali dei Paesi terzi; il parere e' reso all'AESFEM
dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob»;
d) all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), il numero 3) e'
sostituito dal seguente:
«3) le imprese la cui attivita' esclusiva consista nel negoziare
per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per
meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purche' esse siano
garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali
mercati, quando la responsabilita' del buon fine dei contratti
stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle
controparti centrali di tali mercati»;
e) all'articolo 62, comma 3, lettera e), le parole: «il
regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «la liquidazione»;
f) all'articolo 69:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Liquidazione delle
operazioni su strumenti finanziari non derivati»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «del servizio di
compensazione e di liquidazione, nonche' del servizio di liquidazione
su base lorda,» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di
liquidazione»;
3) al comma 1, secondo periodo, le parole: «il servizio di
compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base
lorda» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi di liquidazione»;
4) al comma 1-bis, lettere b) ed e), le parole: «compensazione
e» sono soppresse;
5) al comma 1-ter, le parole: «al servizio di compensazione e
liquidazione, nonche' al servizio di liquidazione su base lorda,»
sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di liquidazione»;
6) al comma 2, le parole: «della compensazione e» sono
soppresse;
g) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente:
«Art. 69-bis (Autorizzazione e vigilanza delle controparti
centrali). - 1. La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei
servizi di compensazione in qualita' di controparte centrale da parte
di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi
degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo
17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorita' revoca
l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una
controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui
all'articolo 20 del medesimo regolamento. Si applicano l'articolo 80,
commi 4, 5 e 10, e l'articolo 83 del presente decreto legislativo.
2. La Banca d'Italia, in qualita' di presidente del collegio di
autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma
1, puo' rinviare la questione dell'adozione di un parere comune
negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM,
come previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo
regolamento, interrompendo i termini del procedimento di
autorizzazione.
3. La vigilanza sulle controparti centrali e' esercitata dalla
Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del
rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e
alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la
Consob possono chiedere alle controparti centrali e agli operatori la
comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti e
possono effettuare ispezioni. Le modalita' di esercizio dei poteri di
vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato
dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; con il medesimo
regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari per lo
svolgimento dei servizi di controparte centrale, in conformita' al
regolamento di cui al comma 1.
4. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per
le finalita' attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti
necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei
provvedimenti adottati la Banca d'Italia da' tempestiva comunicazione
alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorita' richiamato al comma
2, alle rilevanti autorita' del Sistema europeo delle Banche centrali
e alle altre autorita' interessate, ai sensi dell'articolo 24 del
regolamento di cui al comma 1.
5. La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate
dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1,
del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i
provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 7, paragrafo 4, 31,
paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Si
applica l'articolo 80, commi 6, 7 e 8, del presente decreto
legislativo.
6. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, adotta i
provvedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di
cui al comma 1.
7. Ove non diversamente specificato dal presente articolo, le
competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di
vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca
d'Italia e dalla Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive
attribuzioni.
8. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un
protocollo di intesa, le modalita' della cooperazione nello
svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento
alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi e alla gestione
delle situazioni di emergenza, nonche' le modalita' del reciproco
scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle
irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio
delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al
minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell'economicita'
dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il protocollo d'intesa e'
reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da
esse stabilite»;
h) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attivita' di
controparte centrale). - 1. I margini e le altre prestazioni
acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia
dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attivita' di
compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono
essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei
creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce la
controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure
concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate
esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n.
648/2012»;
i) all'articolo 70-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accesso alle
controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento possono accedere alle controparti centrali e ai sistemi
di cui agli articoli 68 e 69, per finalizzare o per disporre la
finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari»;
l) all'articolo 70-ter:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accordi conclusi
dalle societa' di gestione dei mercati regolamentati con controparti
centrali o con societa' che gestiscono servizi di liquidazione»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati possono
concludere accordi con le controparti centrali o con le societa' che
gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine
di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le
operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato»;
m) all'articolo 72:
1) ai commi 1, 2 e 3, le parole: «ai sistemi previsti
dall'articolo 70» sono sostituite dalle seguenti: «alle controparti
centrali»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dai gestori dei
sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle controparti centrali e dai gestori dei sistemi
previsti dall'articolo 77-bis»;
3) al comma 5, primo periodo, le parole: «i gestori dei sistemi
previsti dall'articolo 70 e 77-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«le controparti centrali, i gestori previsti dall'articolo 77-bis»;
n) all'articolo 77:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza sui
sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «68, 69 e 70» sono
sostituite dalle seguenti: «68 e 69»;
3) al comma 1, secondo periodo, la parola: «compensazione,» e'
soppressa;
4) al comma 2, le parole: «dei sistemi e dei servizi indicati
negli articoli 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi
indicati nell'articolo 69»;
5) al comma 3, le parole: «68, 69 e 70» sono sostituite dalle
seguenti: «68 e 69»;
o) all'articolo 77-bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un sistema
multilaterale di negoziazione con le controparti centrali o con le
societa' che gestiscono servizi di liquidazione si applica l'articolo
70-ter, commi 1 e 2»;
p) all'articolo 166:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita
l'attivita' di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,
senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista»;
2) al comma 3, dopo le parole: «gestione collettiva del
risparmio» sono inserite le seguenti: «ovvero l'attivita' di cui al
comma 2-bis»;
q) all'articolo 190, comma 2, lettera d), le parole: «68, 69,
comma 2, e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69, comma 2,» e
le parole: «68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «68, 69, 70-bis e 77, comma 1»;
r) dopo l'articolo 193-ter e' inserito il seguente:
«Art. 193-quater (Sanzioni amministrative pecuniarie relative
alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012).
- 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione delle controparti centrali, delle sedi di negoziazione,
delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie,
come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio
2012, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II,
III, IV e V del medesimo regolamento e dalle relative disposizioni
attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti
che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle
sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle
controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali
abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V
del regolamento di cui al comma 1 o non abbiano vigilato, in
conformita' ai doveri inerenti al loro ufficio, affinche' le
disposizioni stesse non siano da altri violate.
3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 in capo ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di
controllo nelle sedi di negoziazione definite dall'articolo 2, punto
4), del regolamento di cui al comma 1, sono applicate dalla Consob.
Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tale competenza e'
attribuita alla Banca d'Italia.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689».
2. Le disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale
contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla
Consob il 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di
gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle
relative societa' di gestione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 54 del 4 marzo 2008, continuano ad applicarsi in conformita' alle
disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e 4,
del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC,
le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
L'inosservanza delle disposizioni sui sistemi di garanzia a
controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell'articolo
190 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica; le autorita' interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 34

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13, dall'attuazione
della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 agosto 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri