Legge 845 del 21 dicembre 1978

Legge-quadro in materia di formazione professionale.

Vigente al: 21-9-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita' della formazione professionale)


La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale

in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalita' dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del

lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Art. 2.

(Oggetto della formazione professionale)


((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i

cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.

Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi

anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

L'esercizio delle attivita' di formazione professionale e' libero.

Art. 3.

(Poteri e funzioni delle regioni)


Le regioni esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della

Costituzione, la potesta' legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformita' ai seguenti principi:

a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione

professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;

b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione

professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;

c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando

le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicita' delle proposte formative;

d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani

regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;

e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attivita'

formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;

f) definire le modalita' e i criteri di consultazione, ai fini

della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;

g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attivita' di

formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;

h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e

comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attivita' regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumita' pubblica;

i) dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre

1977, n. 903, disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;

l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che

garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilita' di frequentare i corsi;

m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali

competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attivita' formativa e favorirne l'integrazione sociale;

n) prendere gli opportuni accordi con l'autorita' scolastica

competente per lo svolgimento coordinato delle attivita' di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.

Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali

delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di

Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 4.

(Campi di intervento)


Le regioni, attenendosi alle finalita' e ai principi di cui ai

precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:

a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle

attivita' di formazione professionale;

b) le modalita' per il conseguimento degli obiettivi formativi

relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contrattazione collettiva e della normativa sul collocamento;

c) le attivita' di formazione professionale concernenti settori

caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalita' del ciclo produttivo o dalla natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;

d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili,

nonche' gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;

e) le attivita' di formazione professionale presso gli istituti

di prevenzione e di pena;

f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni

pubbliche operanti a livello regionale nonche' il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;

g) l'esercizio delle funzioni gia' svolte dai consorzi per

l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;

h) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle

attivita' di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse proposte formative, purche' previste dalla programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le universita' o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.

Art. 5.

(Organizzazione delle attivita')


Le regioni, in conformita' a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attivita' di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani cosi' predisposti e' realizzata:

a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono

possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti

requisiti:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacita' organizzativa e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attivita';

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita';

7) accettare il controllo della regione, che puo' effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono altresi' stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.

Art. 6.

(Strutture degli istituti professionali e degli istituti d'arte - Personale didattico)


La disponibilita' delle strutture destinate agli istituti professionali e alle scuole ed istituti d'arte che non siano utilizzabili o necessarie per la riforma della scuola secondaria superiore, e' trasferita alla regione nel cui territorio dette strutture sono ubicate, previa intesa tra il Ministero della pubblica istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario dell'immobile.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la regione e con il consenso degli interessati, il personale degli istituti di cui al primo comma e' trasferito nei ruoli della regione nella misura ritenuta necessaria, tenuto conto in modo particolare dell'attinenza delle materie insegnate con la formazione professionale.

Art. 7.

(Programmazione didattica)


Le regioni, nell'ambito della disciplina del settore prevista

dall'articolo 4, lettera b), stabiliscono gli indirizzi della

programmazione didattica delle attivita' di formazione

professionale.

L'elaborazione e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi devono

avvenire in relazione a fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee, rispettando la unitarieta' metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali e la normativa di cui all'articolo 18, primo comma, lettera a).

Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra, la programmazione

didattica dovra' conformarsi a criteri di brevita' ed essenzialita' dei corsi e dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

I programmi, che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuita'

e l'organicita' degli interventi formativi, devono poter essere adattati alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto della molteplicita' degli indirizzi educativi. Nella loro elaborazione, si dovra' altresi' tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi, nonche' dei risultati della sperimentazione formativa gia' applicata.

Art. 8.

(Tipologia delle attivita')


Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:

a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attivita' di lavoro;

b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione

culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;

d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di

riconversione;

e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;

f) all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento dei lavoratori;

g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia;

h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.

Le attivita' di formazione professionale sono articolate in uno o piu' cicli, e in ogni caso non piu' di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo e' rivolto ad un gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche; non e' ammessa la percorrenza continua di piu' di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

Le regioni non possono attuare o autorizzare le attivita' dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria.

L'orario ed il calendario delle attivita' formative sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati, con particolare riguardo per le lavoratrici.

Fino al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, sono confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione degli operatori sanitari.

Art. 9.

(Personale addetto alla formazione professionale)


Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la

commissione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attivita' di formazione professionale.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle

funzioni amministrative di cui all'articolo 3, secondo comma, il personale di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge addetto alle attivita' di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a), e' collocato in appositi ruoli regionali.

Il trattamento economico e normativo e' adottato nell'osservanza

della presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale stipulato tra le regioni, il Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per

garantire la mobilita' del personale stesso nel territorio

regionale.

Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalita' di incarico

od assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.

Ai docenti e' garantita la liberta' di insegnamento, lo sviluppo

della professionalita' attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattico e culturale, la partecipazione all'attivita' delle istituzioni in cui essi operano.

Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5,

secondo comma, lettera b), enti terzi per l'attuazione di progetti di formazione, non puo' essere superato globalmente, per cio' che riguarda il personale, il costo corrispondente agli equivalenti trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle regioni addetti ad analoghe attivita'.

Art. 10.

(Raccordi con il sistema scolastico)


Per la realizzazione delle attivita' di formazione professionale le

regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione

del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attivita' di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per

compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.

Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca

educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.

Art. 11.

(Rientri scolastici)


A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la

frequenza di corsi o direttamente sul lavoro e' data facolta' di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalita' previste dal relativo ordinamento.

A favore degli allievi che frequentano attivita' di formazione

professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attivita' didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorita' scolastica, cui compete altresi' il conferimento del titolo.

Art. 12.

(Diritti degli allievi)


La frequenza di corsi di formazione professionale e' equiparata a

quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale.

Art. 13.

(Estensione delle agevolazioni previste per i lavoratori studenti)


La facolta' di differire il servizio militare di leva e le

agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono estese a tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente legge.

Le disposizioni di cui sopra e quelle di cui all'articolo

precedente si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14.

(Attestato di qualifica)


Al termine dei corsi di formazione professionale volti al

conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneita' conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero

del lavoro e della previdenza sociale, nonche' esperti designati

dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di

lavoro.

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono

attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione

ai pubblici concorsi.

Art. 15.


((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142))

Art. 16.

(Formazione per gli apprendisti)


Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui

all'articolo 5 e secondo le modalita' previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

I progetti di cui al comma precedente si articolano in attivita'

teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalita' definiti dalla legge e dai contratti di lavoro.

Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19

gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma, della presente legge delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.

Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n.

25.

Art. 17.

(Ulteriori competenze della commissione centrale per l'impiego)


La commissione centrale per l'impiego prevista dall'articolo 3-bis

del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, esprime altresi' pareri e formula proposte per l'adempimento delle funzioni proprie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previste dalla presente legge.

Ai fini di cui sopra la commissione centrale per l'impiego e'

integrata da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un esperto di formazione professionale designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale scelto tra gli operatori degli enti di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b).

I pareri della commissione centrale per l'impiego sono obbligatori

per le materie di cui all'articolo 18, primo comma, lettere a), e), f), h), i) ed l) nonche' per quelle di cui all'articolo 22, terzo comma.

Art. 18.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Art. 19.

(Assistenza tecnica dell'ISFOL)


Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione

professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni hanno facolta' di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1973, n. 478, il n. 1) e' sostituito dal seguente:

"1) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei

lavoratori dipendenti e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi".

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1973, n. 478, il n. 3) e' sostituito dal seguente:

"3) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla

commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281".

Art. 20.

(Relazione annuale al Ministero del lavoro)


Le regioni e l'Istituto per lo sviluppo della formazione

professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato e sulle previsioni delle attivita' di formazione professionale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette le relazioni di cui sopra alla commissione di cui all'articolo 17.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta

annualmente al Parlamento, in allegato alla tabella del bilancio di previsione, una relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile, anche con riferimento alla situazione internazionale ed in particolare ai Paesi della Comunita' economica europea e tenendo conto degli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori determinati dalla commissione di cui all'articolo 17 secondo le norme previste dall'articolo 3-bis, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta altresi' in allegato alla tabella del bilancio le sopraindicate relazioni delle singole regioni e dell'Istituto per la formazione professionale (ISFOL), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

Art. 21.

(Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA)


Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono assunte dall'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 22.

(Finanziamento delle attivita' formative)


Le attivita' di formazione professionale promosse dalle regioni

sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad attivita' di formazione professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonche' l'importo corrispondente alla disponibilita' del Fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979.

Le attivita' di formazione professionale rientranti nelle

competenze dello Stato di cui all'articolo 18 della presente legge, trovano copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare e' fissato annualmente con la legge finanziaria e che confluira' nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede

altresi' al finanziamento:

a) delle attivita' di formazione professionale residue svolte

nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attivita' alle regioni medesime;

b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale

dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12) che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia'

disciplinate dalle disposizioni del presente articolo."

Art. 23.

(Soppressione del Fondo addestramento professionale lavoratori)


Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con

l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e ordinato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, e' soppresso.

L'amministrazione del Fondo, entro un anno dall'entrata in vigore

della presente legge, sottopone all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale che ne cura il riscontro, un rendiconto finale della soppressa gestione, completato dallo stato patrimoniale in essere alla data della soppressione.

I beni mobili ed immobili, ivi comprese le attrezzature tecniche,

di proprieta' del Fondo addestramento professionale lavoratori, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono ubicati. Restano immutati i vincoli di destinazione dei beni acquisiti mediante contributi erogati dal Fondo di cui sopra. Le regioni provvedono alla vigilanza in materia.

Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1980 sono soppressi tutti

i contributi a carico di enti diversi previsti da leggi vigenti a favore del Fondo addestramento professionale lavoratori.

Art. 24.

(Contributi dei fondi comunitari)


Le regioni, nell'ambito della programmazione e dei piani di cui

all'articolo 5, autorizzano per l'area di propria competenza, la presentazione ai competenti organi della Comunita' economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dagli organismi indicati all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunita' europee n. 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica

(CIPE), entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformita' di parametri da fissare dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione puo' autorizzare l'inoltro dei progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo sia l'integrazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo seguente. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12) che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia'

disciplinate dalle disposizioni del presente articolo."

Art. 25.

(Istituzione di un Fondo di rotazione)

Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondoregionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:

1) dal 4,45 al 4,15 per cento;

2) dal 4,45 al 4,15 per cento;

3) dal 3,05 al 2,75 per cento;

4) dal 4,30 al 4 per cento;

5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.

La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977". ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12) che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia' disciplinate dalle disposizioni del presente articolo"; ha inoltre disposto (con l'art. 9 comma 13) che "per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' di cui all'art. 26,

primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845."

Art. 26.

(Finanziamento integrativo dei progetti speciali)


Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo

di cui al quarto comma dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La dotazione di cui al comma precedente e' gestita con

amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12) che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia'

disciplinate dalle disposizioni del presente articolo."

Art. 27.

(Erogazione dei finanziamenti)


A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei

singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 25 a favore degli organismi di cui all'articolo 24, primo comma.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il Ministro del tesoro, e' disposta l'erogazione, a favore delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 26.

Art. 28.

(Abrogazioni)


Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 21 dicembre 1978


PERTINI


ANDREOTTI - SCOTTI - MORLINO -

PANDOLFI - PEDINI - FORLANI


Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

 

Legge 845 del 21 dicembre 1978

Legge-quadro in materia di formazione professionale.

Vigente al: 21-9-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita' della formazione professionale)


La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale

in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalita' dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del

lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Art. 2.

(Oggetto della formazione professionale)


((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i

cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.

Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi

anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

L'esercizio delle attivita' di formazione professionale e' libero.

Art. 3.

(Poteri e funzioni delle regioni)


Le regioni esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della

Costituzione, la potesta' legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformita' ai seguenti principi:

a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione

professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;

b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione

professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;

c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando

le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicita' delle proposte formative;

d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani

regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;

e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attivita'

formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;

f) definire le modalita' e i criteri di consultazione, ai fini

della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;

g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attivita' di

formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;

h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e

comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attivita' regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumita' pubblica;

i) dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre

1977, n. 903, disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;

l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che

garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilita' di frequentare i corsi;

m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali

competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attivita' formativa e favorirne l'integrazione sociale;

n) prendere gli opportuni accordi con l'autorita' scolastica

competente per lo svolgimento coordinato delle attivita' di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.

Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali

delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di

Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 4.

(Campi di intervento)


Le regioni, attenendosi alle finalita' e ai principi di cui ai

precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:

a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle

attivita' di formazione professionale;

b) le modalita' per il conseguimento degli obiettivi formativi

relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contrattazione collettiva e della normativa sul collocamento;

c) le attivita' di formazione professionale concernenti settori

caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalita' del ciclo produttivo o dalla natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;

d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili,

nonche' gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;

e) le attivita' di formazione professionale presso gli istituti

di prevenzione e di pena;

f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni

pubbliche operanti a livello regionale nonche' il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;

g) l'esercizio delle funzioni gia' svolte dai consorzi per

l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;

h) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle

attivita' di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse proposte formative, purche' previste dalla programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le universita' o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.

Art. 5.

(Organizzazione delle attivita')


Le regioni, in conformita' a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attivita' di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani cosi' predisposti e' realizzata:

a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono

possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti

requisiti:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacita' organizzativa e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attivita';

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita';

7) accettare il controllo della regione, che puo' effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono altresi' stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.

Art. 6.

(Strutture degli istituti professionali e degli istituti d'arte - Personale didattico)


La disponibilita' delle strutture destinate agli istituti professionali e alle scuole ed istituti d'arte che non siano utilizzabili o necessarie per la riforma della scuola secondaria superiore, e' trasferita alla regione nel cui territorio dette strutture sono ubicate, previa intesa tra il Ministero della pubblica istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario dell'immobile.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la regione e con il consenso degli interessati, il personale degli istituti di cui al primo comma e' trasferito nei ruoli della regione nella misura ritenuta necessaria, tenuto conto in modo particolare dell'attinenza delle materie insegnate con la formazione professionale.

Art. 7.

(Programmazione didattica)


Le regioni, nell'ambito della disciplina del settore prevista

dall'articolo 4, lettera b), stabiliscono gli indirizzi della

programmazione didattica delle attivita' di formazione

professionale.

L'elaborazione e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi devono

avvenire in relazione a fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee, rispettando la unitarieta' metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali e la normativa di cui all'articolo 18, primo comma, lettera a).

Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra, la programmazione

didattica dovra' conformarsi a criteri di brevita' ed essenzialita' dei corsi e dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

I programmi, che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuita'

e l'organicita' degli interventi formativi, devono poter essere adattati alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto della molteplicita' degli indirizzi educativi. Nella loro elaborazione, si dovra' altresi' tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi, nonche' dei risultati della sperimentazione formativa gia' applicata.

Art. 8.

(Tipologia delle attivita')


Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:

a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attivita' di lavoro;

b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione

culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;

d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di

riconversione;

e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;

f) all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento dei lavoratori;

g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia;

h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.

Le attivita' di formazione professionale sono articolate in uno o piu' cicli, e in ogni caso non piu' di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo e' rivolto ad un gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche; non e' ammessa la percorrenza continua di piu' di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

Le regioni non possono attuare o autorizzare le attivita' dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria.

L'orario ed il calendario delle attivita' formative sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati, con particolare riguardo per le lavoratrici.

Fino al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, sono confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione degli operatori sanitari.

Art. 9.

(Personale addetto alla formazione professionale)


Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la

commissione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attivita' di formazione professionale.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle

funzioni amministrative di cui all'articolo 3, secondo comma, il personale di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge addetto alle attivita' di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a), e' collocato in appositi ruoli regionali.

Il trattamento economico e normativo e' adottato nell'osservanza

della presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale stipulato tra le regioni, il Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per

garantire la mobilita' del personale stesso nel territorio

regionale.

Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalita' di incarico

od assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.

Ai docenti e' garantita la liberta' di insegnamento, lo sviluppo

della professionalita' attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattico e culturale, la partecipazione all'attivita' delle istituzioni in cui essi operano.

Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5,

secondo comma, lettera b), enti terzi per l'attuazione di progetti di formazione, non puo' essere superato globalmente, per cio' che riguarda il personale, il costo corrispondente agli equivalenti trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle regioni addetti ad analoghe attivita'.

Art. 10.

(Raccordi con il sistema scolastico)


Per la realizzazione delle attivita' di formazione professionale le

regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione

del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attivita' di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per

compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.

Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca

educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.

Art. 11.

(Rientri scolastici)


A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la

frequenza di corsi o direttamente sul lavoro e' data facolta' di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalita' previste dal relativo ordinamento.

A favore degli allievi che frequentano attivita' di formazione

professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attivita' didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorita' scolastica, cui compete altresi' il conferimento del titolo.

Art. 12.

(Diritti degli allievi)


La frequenza di corsi di formazione professionale e' equiparata a

quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale.

Art. 13.

(Estensione delle agevolazioni previste per i lavoratori studenti)


La facolta' di differire il servizio militare di leva e le

agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono estese a tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente legge.

Le disposizioni di cui sopra e quelle di cui all'articolo

precedente si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14.

(Attestato di qualifica)


Al termine dei corsi di formazione professionale volti al

conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneita' conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero

del lavoro e della previdenza sociale, nonche' esperti designati

dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di

lavoro.

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono

attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione

ai pubblici concorsi.

Art. 15.


((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142))

Art. 16.

(Formazione per gli apprendisti)


Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui

all'articolo 5 e secondo le modalita' previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

I progetti di cui al comma precedente si articolano in attivita'

teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalita' definiti dalla legge e dai contratti di lavoro.

Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19

gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma, della presente legge delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.

Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n.

25.

Art. 17.

(Ulteriori competenze della commissione centrale per l'impiego)


La commissione centrale per l'impiego prevista dall'articolo 3-bis

del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, esprime altresi' pareri e formula proposte per l'adempimento delle funzioni proprie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previste dalla presente legge.

Ai fini di cui sopra la commissione centrale per l'impiego e'

integrata da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un esperto di formazione professionale designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale scelto tra gli operatori degli enti di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b).

I pareri della commissione centrale per l'impiego sono obbligatori

per le materie di cui all'articolo 18, primo comma, lettere a), e), f), h), i) ed l) nonche' per quelle di cui all'articolo 22, terzo comma.

Art. 18.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))

Art. 19.

(Assistenza tecnica dell'ISFOL)


Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione

professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni hanno facolta' di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1973, n. 478, il n. 1) e' sostituito dal seguente:

"1) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei

lavoratori dipendenti e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi".

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1973, n. 478, il n. 3) e' sostituito dal seguente:

"3) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla

commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281".

Art. 20.

(Relazione annuale al Ministero del lavoro)


Le regioni e l'Istituto per lo sviluppo della formazione

professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato e sulle previsioni delle attivita' di formazione professionale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette le relazioni di cui sopra alla commissione di cui all'articolo 17.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta

annualmente al Parlamento, in allegato alla tabella del bilancio di previsione, una relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile, anche con riferimento alla situazione internazionale ed in particolare ai Paesi della Comunita' economica europea e tenendo conto degli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori determinati dalla commissione di cui all'articolo 17 secondo le norme previste dall'articolo 3-bis, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta altresi' in allegato alla tabella del bilancio le sopraindicate relazioni delle singole regioni e dell'Istituto per la formazione professionale (ISFOL), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

Art. 21.

(Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA)


Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono assunte dall'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 22.

(Finanziamento delle attivita' formative)


Le attivita' di formazione professionale promosse dalle regioni

sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad attivita' di formazione professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonche' l'importo corrispondente alla disponibilita' del Fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979.

Le attivita' di formazione professionale rientranti nelle

competenze dello Stato di cui all'articolo 18 della presente legge, trovano copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare e' fissato annualmente con la legge finanziaria e che confluira' nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede

altresi' al finanziamento:

a) delle attivita' di formazione professionale residue svolte

nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attivita' alle regioni medesime;

b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale

dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12) che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia'

disciplinate dalle disposizioni del presente articolo."

Art. 23.

(Soppressione del Fondo addestramento professionale lavoratori)


Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con

l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e ordinato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, e' soppresso.

L'amministrazione del Fondo, entro un anno dall'entrata in vigore

della presente legge, sottopone all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale che ne cura il riscontro, un rendiconto finale della soppressa gestione, completato dallo stato patrimoniale in essere alla data della soppressione.

I beni mobili ed immobili, ivi comprese le attrezzature tecniche,

di proprieta' del Fondo addestramento professionale lavoratori, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono ubicati. Restano immutati i vincoli di destinazione dei beni acquisiti mediante contributi erogati dal Fondo di cui sopra. Le regioni provvedono alla vigilanza in materia.

Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1980 sono soppressi tutti

i contributi a carico di enti diversi previsti da leggi vigenti a favore del Fondo addestramento professionale lavoratori.

Art. 24.

(Contributi dei fondi comunitari)


Le regioni, nell'ambito della programmazione e dei piani di cui

all'articolo 5, autorizzano per l'area di propria competenza, la presentazione ai competenti organi della Comunita' economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dagli organismi indicati all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunita' europee n. 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica

(CIPE), entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformita' di parametri da fissare dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione puo' autorizzare l'inoltro dei progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo sia l'integrazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo seguente. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12) che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia'

disciplinate dalle disposizioni del presente articolo."

Art. 25.

(Istituzione di un Fondo di rotazione)

Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondoregionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:

1) dal 4,45 al 4,15 per cento;

2) dal 4,45 al 4,15 per cento;

3) dal 3,05 al 2,75 per cento;

4) dal 4,30 al 4 per cento;

5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.

La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977". ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12) che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia' disciplinate dalle disposizioni del presente articolo"; ha inoltre disposto (con l'art. 9 comma 13) che "per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' di cui all'art. 26,

primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845."

Art. 26.

(Finanziamento integrativo dei progetti speciali)


Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo

di cui al quarto comma dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La dotazione di cui al comma precedente e' gestita con

amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12) che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia'

disciplinate dalle disposizioni del presente articolo."

Art. 27.

(Erogazione dei finanziamenti)


A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei

singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 25 a favore degli organismi di cui all'articolo 24, primo comma.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il Ministro del tesoro, e' disposta l'erogazione, a favore delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 26.

Art. 28.

(Abrogazioni)


Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 21 dicembre 1978


PERTINI


ANDREOTTI - SCOTTI - MORLINO -

PANDOLFI - PEDINI - FORLANI


Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO