Legge 485 dell'11 agosto 1972

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno
1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti
pensionistici ed assistenziali.
Vigente al: 1-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Articolo unico

E' convertito in legge ii decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267,
concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed
assistenziali, con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente articolo 2-bis:
"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto i titolari della pensione sociale di
cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed i loro
familiari conviventi a carico indicati all'articolo 1 della legge 4
agosto 1955, n. 692, hanno diritto all'assistenza di malattia,
sempreche' la assistenza stessa non spetti per altro titolo o in
virtu' di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.
All'assistenza di malattia in favore dei soggetti indicati nel
precedente comma provvedono, con separata contabilita', l'istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie e la Cassa mutua di
malattie di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza
territoriale.
Per l'assistenza di cui al comma precedente si applicano le forme,
i limiti e le modalita' previsti all'articolo 3 della legge 4 agosto
1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.
All'onere derivante all'Istituto ed alle Casse suddette dalla
corresponsione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione
sociale ed ai loro familiari, a norma dei commi precedenti, si fa
fronte con un contributo annuo a carico dello Stato, che sara'
ripartito fra l'Istituto e le Casse medesime in relazione
all'effettivo fabbisogno.
Il contributo dello Stato per il 1972 e' stabilito in lire 25
miliardi e per gli anni successivi in lire 60 miliardi all'anno".
All'articolo 3, il primo comma e' sostituito con il seguente:
"A decorrere dal 1 luglio 1972 le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidita', vecchiaia e
superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei
lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza
anteriore al 1 maggio 1968 sono aumentate nelle misure seguenti:
pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952: 50 per
cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1952 al 1957: 40 per
cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1958 al 1960: 30 per
cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni 1961 e 1962: 25 per cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni 1963 e 1964: 20 per cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni 1965 e 1966: 15 per cento;
pensioni aventi decorrenza nel periodo dal 1 gennaio 1967 al 30
aprile 1968: 10 per cento".
L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
"I titolari di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
dei lavoratori dipendenti, liquidate o da liquidare con decorrenza
anteriore al 1 maggio 1968, i quali successivamente alla data di
decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita
alle dipendenze di terzi, hanno facolta' di optare, entro 240 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la
riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui
all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16
della legge 30 aprile 1969, n. 153.
La riliquidazione di cui al primo comma ha effetto dal 1 luglio
1972.
La stessa facolta' di cui al primo comma e' concessa ai superstiti
di titolare di pensione di invalidita' che avrebbe avuto diritto di
avvalersi della norma di cui al comma medesimo".
L'articolo 5 e' sostituito con il seguente:
"Con effetto dal 1 luglio 1972 al superstite di assicurato o di
pensionato titolare di pensione indiretta o di riversibilita' a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni
speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi,
spettano le quote di maggiorazione della pensione suddetta nella
misura, entro i limiti e alle condizioni previste dagli articoli 21
della legge 21 luglio 1965, n. 903, e 46 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, per quanti sono i beneficiari, ad eccezione del coniuge
superstite, per i quali sono state o sarebbero state corrisposte le
quote di maggiorazione per la pensione diretta".
Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis. - Con effetto dal 1 maggio 1969, dopo il secondo comma
dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo
sostituito con l'articolo 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e'
aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per
i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969".
All'articolo 13, e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente
dalle direzioni provinciali del tesoro per le rispettive pensioni in
pagamento relative ai ruoli emessi anteriormente alla data del 2
luglio 1972".
L'articolo 15 e' soppresso.
L'articolo 18 e' sostituito con il seguente:
"Con decorrenza 1 gennaio 1971, l'importo annuo lordo al 31
dicembre 1970 delle pensioni dirette; indirette e di riversibilita'
della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio
1970, e' aumentato, fino alla concorrenza di lire 5.000.000 annue,
applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali alle parti
dell'importo stesso considerato per le prime lire 2.000.000, per
l'eccedenza fino a lire 4.000.000 e per l'ulteriore eccedenza fino a
lire 5.000.000:
35,30 e 25 per cento per le cessazioni anteriori al 1 luglio
1965;
30,25 e 20 per cento per le cessazioni dal 1 luglio 1965 al 30
giugno 1968;
20,15 e 10 per cento per le cessazioni dal 1 luglio 1968 al 30
giugno 1970".
All'articolo 23, e' aggiunto il seguente comma:
"A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno vitalizio mensile a
favore dei ciechi civili di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio
1970, n. 382, e' elevato a lire 18.000".
Dopo l'articolo 23 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 23-bis. - Le norme contenute negli articoli 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744,
continuano a trovare applicazione dopo il 31 dicembre 1972 e fino a
quando la materia che forma oggetto del citato decreto-legge non
sara' organicamente disciplinata con legge successiva.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
posti a carico, per le rispettive competenze, dell'INPS, dell'INAM e
dell'INAIL che vi provvedono con un apporto annuo dello Stato, salvo
conguaglio, di lire 660 milioni ripartiti come segue:

INPS fondo sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 milioni
INAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 milioni
INAIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 milioni


Il conguaglio sara' effettuato annualmente sulla base delle
risultanze finali da evidenziarsi dalle gestioni assicurative
interessate e, per quanto riguarda l'INAM, sulla base del costo medio
per assistito accertato nell'anno a cui si riferisce il conguaglio".
"Art. 23-ter. - L'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e' sostituito dal seguente:
"All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
sono aggiunti i seguenti commi:
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle
prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende
verificato anche quando i contributi non siano effettivamente
versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente
sono considerati utili anche ai fini della determinazione della
misura delle pensioni "".
"Art. 23-quater. - Con effetto dal 1 maggio 1969 il quinto comma
dell'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito
dal seguente:
"I titolari di pensione che svolgono attivita' in qualita' di
lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri
di campagna ed assimilati e in qualita' di lavoratori addetti ai
servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al
presente articolo"".
"Art. 23-quinquies. - Con effetto dal 1 maggio 1969 dopo il settimo
comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e'
inserito il seguente:
"I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano
nei confronti dei titolari di pensione che svolgono attivita'
lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi,
di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi
domestici e familiari nonche' fuori del territorio nazionale".
"Art. 23-sexies. - Le variazioni degli importi delle pensioni e dei
trattamenti minimi, a carico dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
e dei lavoratori autonomi, conseguenti ad aumenti disposti da
provvedimenti di legge, a cominciare dai miglioramenti previsti dal
presente decreto, non esplicano effetti sulla determinazione e sulla
misura delle trattenute di cui agli articoli 20 e 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, per il periodo compreso tra la data di
decorrenza degli aumenti predetti e l'ultimo giorno del mese nel
corso del quale sono emessi i nuovi certificati delle pensioni
meccanizzate.
La norma di cui al precedente comma trova applicazione dal 1
gennaio 1971 per le pensioni che hanno avuto titolo agli aumenti
previsti dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153"".
"Art. 23-septies. - Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio
1962, n. 35, gia' prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179,
riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia
Giulia e della Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima della
entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146,
ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza
sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per un anno
dalla data da cui avra' effetto la legge di conversione del presente
decreto".
"Art. 23-octies. - I titolari di pensione diretta, indiretta o di
riversibilita' dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le
pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione
speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno
diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati
a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali
rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da
autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo
stesso titolare di pensione.
Le modalita' attraverso cui effettuare la trattenuta saranno
stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o
di altri enti interessati".
"Art. 23-nonies. - Il personale, direttivo e didattico, delle
scuole materne gestite dagli enti locali, iscritto a suo tempo
obbligatoriamente all'Istituto "Rosa Maltoni Mussolini", puo', a
richiesta, ottenere il riconoscimento agli effetti del trattamento di
quiescenza e di previdenza degli anni di iscrizione al predetto
istituto "Rosa Maltoni Mussolini".
Gli interessati, in servizio o collocati a riposo, dovranno
presentare domanda al consiglio di amministrazione dell'INADEL, per
riscattare il predetto periodo di iscrizione, onde ottenere i
benefici previdenziali loro spettanti all'atto della cessazione dal
servizio".
"Art. 23-decies. - Le disposizioni di cui all'articolo 13 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, sono richiamate in vigore per la durata
di 240 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto".
"Art. 23-uindecies. - I trattamenti minimi delle pensioni liquidate
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti sono estesi ai titolari di assegni vitalizi a carico del
soppresso Fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere
di zolfo della Sicilia alle condizioni e con le decorrenze previste
dalle norme che hanno regolato nel tempo l'attribuzione dei
trattamenti minimi stessi".
"Art. 23-duodecies. - Ai titolari di pensione di cui all'articolo 3
del presente decreto e' concesso entro il 31 ottobre 1972 un acconto
di lire 30.000 in misura unica per tutti da riassorbirsi a carico
anche dei superstiti ed eredi in sede di applicazione dei
miglioramenti previsti dallo stesso articolo".
"Art. 23-terdecies. - Il termine indicato al secondo comma
dell'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' prorogato per
altri due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
"Art. 23-quattuordecies. - All'articolo II della legge 30 aprile
1969, n. 153, e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del
presente articolo, ed all'articolo 14, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, si applicano ai
superstiti anche nel caso in cui il titolare di pensione di
anzianita', liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio
1965, n. 903, sia deceduto prima di aver compiuto l'eta' prevista per
il pensionamento di vecchiaia"".
"Art. 23-quinquiedecies. - Per le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate in
forma retributiva con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1971 e il
30 giugno 1972, i contributi volontari versati nell'assicurazione
stessa danno luogo alla integrazione prevista dall'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488".
"Art. 23-sexiesdecies. - Con effetto dal 1 gennaio 1969, le tabelle
D) ed E) allegate alla legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituite
dalle tabelle D) ed E) allegate alla legge di conversione del
presente decreto.
I coefficienti delle tabelle allegate si applicano anche nei casi
di differimento delle pensioni di vecchiaia aventi decorrenza
compresa tra il 10 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1968 non
contemplati dalle tabelle C) e D) allegate alla legge 21 luglio 1965,
n. 903".

TABELLA D

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO

Parte del provvedimento in formato grafico


TABELLA E

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO

Parte del provvedimento in formato grafico


"Art. 23-septiesdecies. - Ai supplementi di pensione si applicano
le stesse percentuali di rivalutazione di cui beneficia la pensione,
a cominciare dai miglioramenti previsti dall'articolo 9 della legge
30 aprile 1969, n. 153".
"Art. 23-octiesdecies. - L'assorbimento della parte eccedente la
misura delle quote di maggiorazione delle pensioni a norma
dell'articolo 46 - comma terzo - della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e' effettuato a decorrere dal mese successivo a quello di emissione
dei nuovi certificati delle pensioni meccanizzate a carico della
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in occasione di aumenti
delle medesime.
La norma di cui al comma precedente si applica alle pensioni che
conservano eccedenze anche dopo l'assorbimento dei predetti aumenti
ed ha effetto dal 1 gennaio 1971".
"Art. 23-noniesdecies. - Con effetto dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639, all'articolo 46 dello stesso decreto e' inserito, dopo il
penultimo comma, il seguente:
"La mancata presentazione del ricorso di cui al comma precedente,
contro il silenzio della sede, non preclude all'interessato
l'esperimento dei ricorsi in via amministrativa di cui al presente
articolo avverso il provvedimento adottato dalla sede dell'istituto
decorso il suddetto termine di 180 giorni"".
"Art. 23-vicies. - Con effetto dal 1 luglio 1972 e' soppresso
l'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403".
"Art. 23-semel et vicies. - All'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' aggiunto il
seguente comma:
"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
pensioni in essere al 1 maggio 1968 ed hanno effetto dal 1 gennaio
1952 "".
All'articolo 25, primo comma, le parole: "545 milioni", sono
sostituite con le parole: "815 milioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addi' 11 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI - RUMOR -
MALAGODI - COPPO -
TAVIANI - SCALFARO -
GASPARI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Legge 485 dell'11 agosto 1972

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno
1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti
pensionistici ed assistenziali.
Vigente al: 1-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Articolo unico

E' convertito in legge ii decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267,
concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed
assistenziali, con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente articolo 2-bis:
"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto i titolari della pensione sociale di
cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed i loro
familiari conviventi a carico indicati all'articolo 1 della legge 4
agosto 1955, n. 692, hanno diritto all'assistenza di malattia,
sempreche' la assistenza stessa non spetti per altro titolo o in
virtu' di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.
All'assistenza di malattia in favore dei soggetti indicati nel
precedente comma provvedono, con separata contabilita', l'istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie e la Cassa mutua di
malattie di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza
territoriale.
Per l'assistenza di cui al comma precedente si applicano le forme,
i limiti e le modalita' previsti all'articolo 3 della legge 4 agosto
1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.
All'onere derivante all'Istituto ed alle Casse suddette dalla
corresponsione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione
sociale ed ai loro familiari, a norma dei commi precedenti, si fa
fronte con un contributo annuo a carico dello Stato, che sara'
ripartito fra l'Istituto e le Casse medesime in relazione
all'effettivo fabbisogno.
Il contributo dello Stato per il 1972 e' stabilito in lire 25
miliardi e per gli anni successivi in lire 60 miliardi all'anno".
All'articolo 3, il primo comma e' sostituito con il seguente:
"A decorrere dal 1 luglio 1972 le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidita', vecchiaia e
superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei
lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza
anteriore al 1 maggio 1968 sono aumentate nelle misure seguenti:
pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952: 50 per
cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1952 al 1957: 40 per
cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1958 al 1960: 30 per
cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni 1961 e 1962: 25 per cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni 1963 e 1964: 20 per cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni 1965 e 1966: 15 per cento;
pensioni aventi decorrenza nel periodo dal 1 gennaio 1967 al 30
aprile 1968: 10 per cento".
L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
"I titolari di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
dei lavoratori dipendenti, liquidate o da liquidare con decorrenza
anteriore al 1 maggio 1968, i quali successivamente alla data di
decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita
alle dipendenze di terzi, hanno facolta' di optare, entro 240 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la
riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui
all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16
della legge 30 aprile 1969, n. 153.
La riliquidazione di cui al primo comma ha effetto dal 1 luglio
1972.
La stessa facolta' di cui al primo comma e' concessa ai superstiti
di titolare di pensione di invalidita' che avrebbe avuto diritto di
avvalersi della norma di cui al comma medesimo".
L'articolo 5 e' sostituito con il seguente:
"Con effetto dal 1 luglio 1972 al superstite di assicurato o di
pensionato titolare di pensione indiretta o di riversibilita' a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni
speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi,
spettano le quote di maggiorazione della pensione suddetta nella
misura, entro i limiti e alle condizioni previste dagli articoli 21
della legge 21 luglio 1965, n. 903, e 46 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, per quanti sono i beneficiari, ad eccezione del coniuge
superstite, per i quali sono state o sarebbero state corrisposte le
quote di maggiorazione per la pensione diretta".
Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis. - Con effetto dal 1 maggio 1969, dopo il secondo comma
dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo
sostituito con l'articolo 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e'
aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per
i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969".
All'articolo 13, e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente
dalle direzioni provinciali del tesoro per le rispettive pensioni in
pagamento relative ai ruoli emessi anteriormente alla data del 2
luglio 1972".
L'articolo 15 e' soppresso.
L'articolo 18 e' sostituito con il seguente:
"Con decorrenza 1 gennaio 1971, l'importo annuo lordo al 31
dicembre 1970 delle pensioni dirette; indirette e di riversibilita'
della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio
1970, e' aumentato, fino alla concorrenza di lire 5.000.000 annue,
applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali alle parti
dell'importo stesso considerato per le prime lire 2.000.000, per
l'eccedenza fino a lire 4.000.000 e per l'ulteriore eccedenza fino a
lire 5.000.000:
35,30 e 25 per cento per le cessazioni anteriori al 1 luglio
1965;
30,25 e 20 per cento per le cessazioni dal 1 luglio 1965 al 30
giugno 1968;
20,15 e 10 per cento per le cessazioni dal 1 luglio 1968 al 30
giugno 1970".
All'articolo 23, e' aggiunto il seguente comma:
"A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno vitalizio mensile a
favore dei ciechi civili di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio
1970, n. 382, e' elevato a lire 18.000".
Dopo l'articolo 23 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 23-bis. - Le norme contenute negli articoli 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744,
continuano a trovare applicazione dopo il 31 dicembre 1972 e fino a
quando la materia che forma oggetto del citato decreto-legge non
sara' organicamente disciplinata con legge successiva.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
posti a carico, per le rispettive competenze, dell'INPS, dell'INAM e
dell'INAIL che vi provvedono con un apporto annuo dello Stato, salvo
conguaglio, di lire 660 milioni ripartiti come segue:

INPS fondo sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 milioni
INAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 milioni
INAIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 milioni


Il conguaglio sara' effettuato annualmente sulla base delle
risultanze finali da evidenziarsi dalle gestioni assicurative
interessate e, per quanto riguarda l'INAM, sulla base del costo medio
per assistito accertato nell'anno a cui si riferisce il conguaglio".
"Art. 23-ter. - L'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e' sostituito dal seguente:
"All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
sono aggiunti i seguenti commi:
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle
prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende
verificato anche quando i contributi non siano effettivamente
versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente
sono considerati utili anche ai fini della determinazione della
misura delle pensioni "".
"Art. 23-quater. - Con effetto dal 1 maggio 1969 il quinto comma
dell'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito
dal seguente:
"I titolari di pensione che svolgono attivita' in qualita' di
lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri
di campagna ed assimilati e in qualita' di lavoratori addetti ai
servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al
presente articolo"".
"Art. 23-quinquies. - Con effetto dal 1 maggio 1969 dopo il settimo
comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e'
inserito il seguente:
"I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano
nei confronti dei titolari di pensione che svolgono attivita'
lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi,
di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi
domestici e familiari nonche' fuori del territorio nazionale".
"Art. 23-sexies. - Le variazioni degli importi delle pensioni e dei
trattamenti minimi, a carico dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
e dei lavoratori autonomi, conseguenti ad aumenti disposti da
provvedimenti di legge, a cominciare dai miglioramenti previsti dal
presente decreto, non esplicano effetti sulla determinazione e sulla
misura delle trattenute di cui agli articoli 20 e 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, per il periodo compreso tra la data di
decorrenza degli aumenti predetti e l'ultimo giorno del mese nel
corso del quale sono emessi i nuovi certificati delle pensioni
meccanizzate.
La norma di cui al precedente comma trova applicazione dal 1
gennaio 1971 per le pensioni che hanno avuto titolo agli aumenti
previsti dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153"".
"Art. 23-septies. - Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio
1962, n. 35, gia' prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179,
riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia
Giulia e della Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima della
entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146,
ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza
sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per un anno
dalla data da cui avra' effetto la legge di conversione del presente
decreto".
"Art. 23-octies. - I titolari di pensione diretta, indiretta o di
riversibilita' dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le
pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione
speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno
diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati
a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali
rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da
autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo
stesso titolare di pensione.
Le modalita' attraverso cui effettuare la trattenuta saranno
stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o
di altri enti interessati".
"Art. 23-nonies. - Il personale, direttivo e didattico, delle
scuole materne gestite dagli enti locali, iscritto a suo tempo
obbligatoriamente all'Istituto "Rosa Maltoni Mussolini", puo', a
richiesta, ottenere il riconoscimento agli effetti del trattamento di
quiescenza e di previdenza degli anni di iscrizione al predetto
istituto "Rosa Maltoni Mussolini".
Gli interessati, in servizio o collocati a riposo, dovranno
presentare domanda al consiglio di amministrazione dell'INADEL, per
riscattare il predetto periodo di iscrizione, onde ottenere i
benefici previdenziali loro spettanti all'atto della cessazione dal
servizio".
"Art. 23-decies. - Le disposizioni di cui all'articolo 13 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, sono richiamate in vigore per la durata
di 240 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto".
"Art. 23-uindecies. - I trattamenti minimi delle pensioni liquidate
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti sono estesi ai titolari di assegni vitalizi a carico del
soppresso Fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere
di zolfo della Sicilia alle condizioni e con le decorrenze previste
dalle norme che hanno regolato nel tempo l'attribuzione dei
trattamenti minimi stessi".
"Art. 23-duodecies. - Ai titolari di pensione di cui all'articolo 3
del presente decreto e' concesso entro il 31 ottobre 1972 un acconto
di lire 30.000 in misura unica per tutti da riassorbirsi a carico
anche dei superstiti ed eredi in sede di applicazione dei
miglioramenti previsti dallo stesso articolo".
"Art. 23-terdecies. - Il termine indicato al secondo comma
dell'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' prorogato per
altri due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
"Art. 23-quattuordecies. - All'articolo II della legge 30 aprile
1969, n. 153, e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del
presente articolo, ed all'articolo 14, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, si applicano ai
superstiti anche nel caso in cui il titolare di pensione di
anzianita', liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio
1965, n. 903, sia deceduto prima di aver compiuto l'eta' prevista per
il pensionamento di vecchiaia"".
"Art. 23-quinquiedecies. - Per le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate in
forma retributiva con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1971 e il
30 giugno 1972, i contributi volontari versati nell'assicurazione
stessa danno luogo alla integrazione prevista dall'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488".
"Art. 23-sexiesdecies. - Con effetto dal 1 gennaio 1969, le tabelle
D) ed E) allegate alla legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituite
dalle tabelle D) ed E) allegate alla legge di conversione del
presente decreto.
I coefficienti delle tabelle allegate si applicano anche nei casi
di differimento delle pensioni di vecchiaia aventi decorrenza
compresa tra il 10 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1968 non
contemplati dalle tabelle C) e D) allegate alla legge 21 luglio 1965,
n. 903".

TABELLA D

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO

Parte del provvedimento in formato grafico


TABELLA E

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO

Parte del provvedimento in formato grafico


"Art. 23-septiesdecies. - Ai supplementi di pensione si applicano
le stesse percentuali di rivalutazione di cui beneficia la pensione,
a cominciare dai miglioramenti previsti dall'articolo 9 della legge
30 aprile 1969, n. 153".
"Art. 23-octiesdecies. - L'assorbimento della parte eccedente la
misura delle quote di maggiorazione delle pensioni a norma
dell'articolo 46 - comma terzo - della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e' effettuato a decorrere dal mese successivo a quello di emissione
dei nuovi certificati delle pensioni meccanizzate a carico della
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in occasione di aumenti
delle medesime.
La norma di cui al comma precedente si applica alle pensioni che
conservano eccedenze anche dopo l'assorbimento dei predetti aumenti
ed ha effetto dal 1 gennaio 1971".
"Art. 23-noniesdecies. - Con effetto dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639, all'articolo 46 dello stesso decreto e' inserito, dopo il
penultimo comma, il seguente:
"La mancata presentazione del ricorso di cui al comma precedente,
contro il silenzio della sede, non preclude all'interessato
l'esperimento dei ricorsi in via amministrativa di cui al presente
articolo avverso il provvedimento adottato dalla sede dell'istituto
decorso il suddetto termine di 180 giorni"".
"Art. 23-vicies. - Con effetto dal 1 luglio 1972 e' soppresso
l'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403".
"Art. 23-semel et vicies. - All'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' aggiunto il
seguente comma:
"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
pensioni in essere al 1 maggio 1968 ed hanno effetto dal 1 gennaio
1952 "".
All'articolo 25, primo comma, le parole: "545 milioni", sono
sostituite con le parole: "815 milioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addi' 11 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI - RUMOR -
MALAGODI - COPPO -
TAVIANI - SCALFARO -
GASPARI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA