Circolare 109 del 5 aprile 1994

Oggetto:

Legge 17 ottobre 1967, n. 977. Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Applicazione nei confronti dei CD/CM.

          Le    statuizioni   dell'art.   24   della   legge
17.10.1967, n. 977 (1), a tutela dei  fanciulli  adibiti  al
lavoro  in violazione delle norme sull'eta' minima di ammis-
sione di cui alla stessa legge (14 anni), sono state  finora
ritenute applicabili nel solo ambito del lavoro dipendente -
e non del lavoro autonomo, quale e' quello svolto dai  CD/CM
- sia perche' proprio l'art. 1 di detta legge stabilisce che
destinatari della disciplina da essa  dettata  sono  i  fan-
ciulli  e  gli  adolescenti  "alle  dipendenze  di datori di
lavoro", sia perche' lo stesso art. 24 sancisce  il  diritto
di  rivalsa  degli  Istituti assicuratori "nei confronti del
datore di lavoro", figura propria di  una  delle  parti  del
rapporto  di  lavoro  subordinato,  sia perche' anche l'art.
2126 del  codice  civile  riguarda  direttamente  il  lavoro
subordinato,  prestato  di  fatto,  anche  con violazione di
legge, visti gli espressi riferimenti al contratto di lavoro
ed alla retribuzione.
          Alcune  Sedi  dell'Istituto  -  che,  in occasione
dell'esame di  domande  di  riscatto  dei  contributi  CD/CM
relativi  al  periodo  1957/1961,  avevano  rilevato casi di
iscritti negli elenchi di categoria per periodi anteriori al
compimento del 14 anno di eta' e che, conseguentemente,
                            - 3 -
avevano   interessato   il  competente  U.PRO.CAU  affinche'
l'iscrizione nell'elenco dei CD/CM venisse  a  corrispondere
al  periodo  di ricorrenza dell'obbligo assicurativo - hanno
segnalato il mancato seguito a dette iniziative.
          Tale posizione negativa assunta da  alcuni  Uffici
periferici dello S.C.A.U. e' stata rapportata alla Direzione
Generale dello stesso Servizio la  quale,  non  soltanto  ha
confermato l'operato dei citati Uffici (motivato come segue:
nei casi di compimento del quattordicesimo anno di eta'  nel
corso  di  uno  degli  anni  dal  1957 al 1961, l'annualita'
dell'iscrizione era basata sul fatto che detta  eta'  minima
sussisteva  alla  data  del  31  dicembre,  con  conseguente
applicabilita' dell'art. 5,  comma  5,  della  legge  numero
1047/1957,  che,  infatti,  prevedeva  l'effettuazione degli
accreditamenti  contributivi  ai  CD/CM  sulla  base   della
composizione  della famiglia, quale risultava al 31 dicembre
dell'anno cui i contributi si riferivano), ma ha fatto anche
presente che:
     "La  legge  n.  977  del  17.10.1967  "sulla tutela del
lavoro  del  fanciullo  e  degli  adolescenti,  all'art.  24
sancisce  che  "i  fanciulli  di  qualsiasi  eta',  anche se
adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'eta' minima
di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle
prestazioni assicurative previste  dalle  vigenti  norme  in
materia di assicurazioni sociali obbligatorie".
     "Inoltre  il precetto costituzionale contenuto nell'ar-
ticolo 35, secondo cui il lavoro e' tutelato in tutte le sue
forme  ed  applicazioni, autorizza un'interpretazione esten-
siva dell'art. 2126 c.c.: tale norma trova  dunque  applica-
zione  non  solo nel settore del lavoro dipendente, ma anche
in ipotesi di lavoro autonomo che presenti i caratteri della
cosiddetta  parasubordinazione (Corte di Cassazione sentenza
n. 867 del 1986)".
     "Infine, la giurisprudenza ha ribadito che  "ove  venga
posto  in  essere  un  rapporto  di lavoro contra legem, non
avendo il lavoratore il requisito dell'eta' minima, rapporto
che  per tale motivo e' semplicemente illegale  per mancanza
di un presupposto di validita' e non gia'  intrinsecatamente
illecito  per l'oggetto e la causa, non di meno si costitui-
sce automaticamente il rapporto  assicurativo  obbligatorio"
(Corte  di Cassazione, sentenza n. 4288 del 1986), principio
che trova conferma nell'art. 24 della Legge  n.  977,  sopra
citata".
          A  seguito  di  tali comunicazioni della Direzione
Generale dello  SCAU,  sono  stati  effettuati  i  necessari
riscontri,  dai  quali e' risultato che, in effetti, la S.C.
di Cassazione, in numerose  decisioni  (v.,  tra  le  altre,
sentenza  n.  10287/'91),  ha  affermato  che  la disciplina
dell'art. 24 della legge 17.10.1967, n. 977 "........ non e'
limitata  al caso in cui l'illecita ammissione del fanciullo
all'attivita' lavorativa  sia  avvenuta  nell'ambito  di  un
                            - 4 -
rapporto  di  lavoro  subordinato  ed  e'  applicabile anche
...... allo svolgimento di attivita' lavorativa in  agricol-
tura  nell'ambito del nucleo familiare del padre coltivatore
diretto".
          Tali pronunciamenti della Suprema Corte e la sopra
riportata  posizione  assunta  dal Servizio per i Contributi
Agricoli Unificati, competente ex lege in materia di obbligo
assicurativo   nei   confronti  dei  CD/CM,  comportano  che
l'Istituto riveda l'orientamento,  finora  seguito,  di  non
ritenere   applicabile,   nell'ambito  del  lavoro  autonomo
proprio dei CD/CM, l'art. 24 della legge n. 977/1967.
          L'allineamento alla  sopra  richiamata  giurispru-
denza  implica  che anche nei confronti degli appartenenti a
famiglie diretto-coltivatrici, o  coloniche,  o  mezzadrili,
per  l'attivita' lavorativa prestata nell'ambito dei rispet-
tivi nuclei familiari prima  del  compimento  dei  14  anni,
vanno curati gli adempimenti di seguito esplicitati.
A) SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA
          Ai  fini  dell'applicazione  del piu' volte citato
art. 24 nel settore del lavoro autonomo  svolto  dai  CD/CM,
vanno distinte due ipotesi.
a.1) Caso di fanciulli in eta' inferiore ai 14 anni,
     risultanti comunque iscritti negli elenchi CD/CM.
          Salvo  quanto  sotto  disposto  per  la  specifica
trattazione  di particolari situazioni venutesi a determina-
re, per il periodo dal 1957 al 1961, a  causa  dell'applica-
zione  delle  direttive di cui al punto 2 della circolare n.
271/27.11.1991, in tutte  le  altre  situazioni  di  cui  al
presente  punto  a.1), la non necessita' di regolarizzazioni
e' basata sul fatto che - per i fanciulli in eta'  inferiore
ai  14 anni, che siano stati comunque iscritti negli elenchi
CD/CM - proprio tale iscrizione ha realizzato il trattamento
alla  pari  loro  spettante  rispetto  ai  fanciulli in eta'
superiore, anche per quanto riguarda la posizione  assicura-
tiva e cioe':
- per gli anni in cui ebbe vigore il sistema di accredita-
  mento dei contributi previsto dall'art. 5, comma 5, della
  legge n. 1047/26.10.1957 (2), che comportava
  l'attribuzione delle giornate-contributi secondo un ordine
  di precedenza fra i vari componenti della famiglia
  diretto-coltivatrice o colonica o mezzadrile (con la
  conseguenza che, per quei componenti sottordinati in detto
  ordine, residuava un numero ridotto di giornate ovvero
  non ne residuavano affatto), la posizione assicurativa e'
  costituita dalle giornate certificate dagli elenchi CD/CM
  relativi agli anni dal 1957 al 1961, con l'eventuale ed
  unica integrazione derivante dall'esercizio della facolta'
  di riscatto riconosciuta dall'art. 11 della legge n.
  233/1990 ai CD/CM che, in detti anni, vennero iscritti
                            - 5 -
  senza attribuzione di giornate o per un numero ridotto di
  giornate (pertanto, la posizione assicurativa di questi
  ultimi soggetti, in assenza di detto riscatto, rimane
  costituita dalle zero giornate o dal numero ridotto di
  giornate attestate dagli elenchi, pure a seguito
  dell'applicazione dell'art. 24 della legge n. 977/1967);
- dall'anno 1962, a decorrere dal quale, superando il
  sistema di accreditamento dei contributi stabilito dalla
  legge n. 1047/1957, venne introdotto il nuovo sistema di
  attribuzione negli elenchi nominativi di un numero fisso
  di giornate, in caso di attivita' lavorativa svolta per
  l'intero anno, ovvero di un numero di giornate
  proporzionato alla frazione di anno effettivamente
  lavorata, la posizione assicurativa e' costituita
  unicamente da tali risultanze degli elenchi CD/CM.
                         *   *   *   *   *
          Nel presente punto a.1), rientrano  le  situazioni
riguardate  dalla  circolare  n. 271/27.11.1991 - punto 2 (e
cioe'  quelle  di  soggetti  che,  nel  periodo  di  vigenza
dell'art.  5,  comma  5, della legge numero 1047/26.10.1957,
risultano iscritti negli elenchi CD/CM per l'intero anno nel
corso del quale hanno compiuto l'eta' minima per l'assogget-
tamento all'obbligo assicurativo), relativamente alle  quali
si forniscono le specifiche istruzioni che seguono.
          Con la suddetta circolare, sono stati disposti:
- l'accreditamento di un numero di contributi proporzionato
  al periodo intercorrente fra la data di compimento del 14
  anno di eta' ed il 31 dicembre;
- l'ammissione al riscatto ex art. 11 della legge numero
  233/2.8.1990 (3), non del numero di giornate richiesto
  dall'assicurato per l'intero anno, bensi' di quello
  risultante dalla riduzione di tale numero in misura
  proporzionale al periodo compreso fra la data di
  compimento del 14 anno di eta' e la fine dell'anno.
          Con la presente - a modifica del  punto  2)  della
citata  circolare n. 271 del 1991 ed in coerenza con l'alli-
neamento alla sopra richiamata giurisprudenza della  Suprema
Corte  -  si  dispone  che  l'iscrizione negli elenchi CD/CM
relativi agli anni dal 1957 al 1961, anche per  la  frazione
di anno anteriore al compimento dell'eta' minima di 14 anni,
non deve essere piu'  contestata  e  che  non  debbono  piu'
essere  effettuate  le  suddette operazioni intese a propor-
zionare sia le giornate risultanti dagli elenchi, sia quelle
da  ammettere  a  riscatto,  al solo periodo compreso fra la
data di compimento del 14 anno e la data del 31 dicembre (in
concreto,  preso  atto  dell'intero numero di giornate atte-
stato  dall'elenco  di  categoria   relativo   all'anno   di
                            - 6 -
compimento  del  14  anno  di  eta',  tale  intero numero va
detratto dal limite di  giornate  richiesto  dall'assicurato
per  l'intero anno, ottenendo cosi' il numero di giornate da
ammettere a riscatto).
          Il sopra  disposto  superamento  delle  precedenti
direttive  pone  automaticamente  l'interrogativo  circa  le
iniziative  da  adottare  relativamente  alle  pratiche   di
riscatto  trattate  in  base  al punto 2) della circolare n.
271/27.11.1991 (l'interrogativo non si pone, quindi, per  le
domande  di  riscatto che, pur riguardando soggetti iscritti
anche prima dei 14 anni di eta', sono  state  trattate  come
domande  "fuori  termine"  e,  pertanto,  non  esaminate nel
merito).
          Al  riguardo,  occorre  distinguere,   fra   dette
pratiche  di  riscatto,  quelle per le quali l'Istituto puo'
attivarsi autonomamente e quelle per le quali sono necessari
l'attivazione  ed il coinvolgimento di altri soggetti (l'in-
testatario della pratica di riscatto; lo SCAU).
1) Pratiche di riscatto trattate in base alle precedenti
   direttive, per le quali e' sufficiente l'autonomo riesame
   da parte dell'Istituto.
          Se  lo SCAU non e' stato preventivamente coinvolto
nelle operazioni di cui  al  punto  2)  della  circolare  n.
271/1991  (in  effetti,  in  tale  punto, senza accennare al
preventivo coinvolgimento dello SCAU, e'  disposto  "sic  et
simpliciter"  l'accredito  dei  contributi  proporzionato al
solo periodo di ricorrenza dell'obbligo  assicurativo),  gli
intestatari  delle pratiche di riscatto di cui trattasi sono
rimasti iscritti nel relativo elenco per l'intero  anno  nel
corso  del  quale  hanno compiuto il 14 anno di eta' e, per-
tanto, dato il carattere costitutivo della  posizione  assi-
curativa  proprio  degli  elenchi  CD/CM,  e'  doveroso  che
l'Istituto proceda d'ufficio al riesame di dette  operazioni
finalizzate  al  riscatto,  altrimenti  non  in linea con le
immutate risultanze di detti elenchi.
          L'autonomo  riesame  da  parte  dell'Istituto,  in
tutti  i casi in cui si sia verificato il mancato coinvolgi-
mento dello SCAU di cui sopra e' cenno,  va  effettuato  non
soltanto  relativamente  alle  pratiche  di riscatto che non
possano ancora  considerarsi  definite  (la  definizione  si
realizza  o con il pagamento dell'onere di riscatto entro il
termine assegnato o con la scadenza di  tale  termine  senza
che  sia stato effettuato il pagamento dell'onere di riscat-
to), ma anche relativamente  a  quelle  definite  nel  senso
appena  ribadito,  siano  state seguite o meno da domanda di
riesame o da impugnative degli interessati  (le  impugnative
gia' trasmesse al Comitato preposto alla Gestione dei CD/CM,
saranno restituite affinche' siano riesaminate  in  applica-
zione del principio dell'autotutela).
                            - 7 -
2) Pratiche di riscatto trattate in base alle precedenti
   direttive, il cui riesame presuppone l'attivazione e il
   coinvolgimento di altri soggetti, diversi dall'Istituto.
          Se  il  punto  2)  della  circolare n. 271/1991 ha
trovato applicazione previa  acquisizione  di  provvedimenti
dei  competenti U.PRO.CAU. (che avessero rapportato l'iscri-
zione degli interessati, negli elenchi CD/CM  relativi  agli
anni  in  cui  compirono il 14 anno di eta', al solo periodo
successivo  al  raggiungimento  di  tale  eta'  minima),  le
pratiche  di  riscatto  di  cui  trattasi,  da  considerarsi
definite nel senso ribadito nel precedente punto  1)  e  non
seguite  da  domanda  di  riesame  ne'  da  impugnativa, non
appaiono  suscettibili  di   autonomo   riesame   da   parte
dell'Istituto, in assenza dell'attivazione degli interessati
(entro gli ordinari termini  prescrizionali)  e  del  conse-
guente coinvolgimento di detti Uffici locali dello SCAU.
          Infatti,  non  puo'  essere ignorata la giurispru-
denza della S.C.  di  Cassazione  in  materia  di  riscatti,
secondo la quale, in tale materia, sono applicabili le norme
di ermeneutica contrattuale; proprio queste norme supportano
le deduzioni che seguono:
- in via generale, come i vincoli nascenti da contratto si
  estinguono, con l'adempimento da parte dei contraenti
  delle rispettive obbligazioni o a seguito
  dell'inosservanza di termine essenziale, cosi' i vincoli
  insorti con la presentazione della domanda di riscatto si
  estinguono o a seguito dei rispettivi adempimenti delle
  due parti (e cioe' con la definizione della domanda e la
  notifica del relativo onere da parte dell'Istituto e con
  il pagamento di tale onere da parte dell'assicurato, entro
  il termine assegnatogli) ovvero a seguito dell'inosser-
  vanza del termine assegnato per il pagamento dell'onere di
  riscatto e riconosciuto come termine essenziale (art. 1457
  c.c.) dalla Suprema Corte;
- in particolare, quand'anche venisse dedotto che le prati-
  che di riscatto definite in base al punto 2) della
  circolare n. 271/1991 si configurano come viziate da
  errore (di diritto) essenziale e riconoscibile, la
  necessita'  dell'attivazione  degli interessati, che aves-
sero
  ormai chiuso i rispettivi rapporti con l'INPS (pagando
  l'onere di riscatto o non rispettando il termine di
  pagamento), troverebbe pur sempre conferma nelle norme del
  codice civile relative ai vizi del consenso  (l'art. 1427
  rimette al contraente interessato a far valere l'errore,
  l'iniziativa per l'annullamento del contratto, mentre
  l'iniziativa dell'altro contraente, per la rettifica con
  mantenimento del contratto, e' possibile - a norma
  dell'art. 1432 - purche' avvenga prima che possa derivare
  pregiudizio alla parte avente titolo a domandare
  l'annullamento del contratto; invece, nei casi di cui
  trattasi, la posizione assicurativa del richiedente il
                            - 8 -
  riscatto, per l'anno di compimento del 14 anno,
  e'  stata  proporzionata  al  periodo  successivo  a  tale
compi-
  mento a seguito di provvedimento dello SCAU, competente ex
  lege in materia di obbligo assicurativo per i CD/CM e,
  pertanto, la prevenzione di tale pregiudizio non era nelle
  disponibilita' dell'Istituto; l'art. 1428 riconosce
  rilevante l'errore, purche' essenziale e riconoscibile ed
  il fatto che le pratiche di riscatto di cui trattasi siano
  state definite in linea con un precedente provvedimento
  del suddetto Servizio competente ex lege, quanto meno
  mette in discussione la riconoscibilita' dell'errore da
  parte dell'Istituto).
a.2) Caso di fanciulli in eta' inferiore ai 14 anni, non
     risultanti iscritti negli elenchi CD/CM, ma di fatto
     utilizzati in attivita' lavorative nell'ambito del
     nucleo familiare del padre CD/CM.
          Le Sedi,  qualora  venissero  a  conoscenza  delle
fattispecie  di cui al presente punto a.2), dovranno provve-
dere a farne segnalazione allo SCAU affinche' proceda,  dopo
aver  effettuato  gli accertamenti di competenza circa l'ef-
fettiva ricorrenza dell'obbligo  assicurativo,  al  recupero
dei contributi omessi e all'iscrizione negli elenchi CD/CM).
          Si  rammenta  che l'omissione contributiva verifi-
catasi nei confronti dei minori di cui  trattasi,  non  puo'
essere  sanata,  in  caso  di  intervenuta  prescrizione dei
contributi, mediante la procedura di cui all'art.  13  della
legge  12 agosto 1962, n. 1338 (4), che, riferendosi espres-
samente all'omissione da parte del datore  di  lavoro  degli
adempimenti  contributivi in favore del lavoratore dipenden-
te, non puo' trovare applicazione per l'attivita' svolta dai
lavoratori  autonomi,  come  i CD/CM, soggetti all'assicura-
zione IVS in regime speciale.
B) Prestazioni assicurative da corrispondere e diritto di
   rivalsa dell'Istituto.
          L'art. 24 della legge n. 977/17.10.1967, dopo aver
sancito,  nel  primo comma, il diritto del minore adibito al
lavoro in violazione delle norme sull'eta' minima di  ammis-
sione,  alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti
norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie,  nel
secondo  comma,  riconosce  agli  Istituti  assicuratori  il
diritto di  esercitare  azione  di  rivalsa  "per  l'importo
complessivo  delle  prestazioni  corrisposte  al minore, de-
tratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi".
          Ai fini dell'applicazione di tali statuizioni  nel
settore del lavoro autonomo proprio dei CD/CM, va tenuto ben
presente tutto quanto segue.
                            - 9 -
b.1) Prestazioni assicurative.
          Le  forme  assicurative  vigenti  nel  settore dei
lavoratori agricoli autonomi sono le seguenti:
- i CD/CM sono soggetti all'asssicurazione I.V.S. ed alle
  assicurazioni  per  le indennita' economiche di maternita'
di
  cui alla legge 29.12.1987, n. 546 (5) e per le prestazioni
  del Servizio Sanitario Nazionale;
- i soli CM sono soggetti anche all'assicurazione contro la
  tubercolosi.
          Pertanto, le prestazioni da corrispondere ai sensi
del citato art.  24,  possono  essere  unicamente  quelle  a
carico delle suddette forme assicurative vigenti per i CD/CM
e purche' - naturalmente - sussistano i requisiti  soggetti-
vi,  a  parte quello dell'eta' minima, ed oggettivi specifi-
catamente richiesti, per  la  loro  erogazione,  da  ciascun
ordinamento,  alla  generalita' degli iscritti nelle singole
forme assicurative stesse.
          Relativamente alle prestazioni a  carico  dell'as-
sicurazione   I.V.S.,  si  reputa  opportuno  richiamare  le
seguenti fondamentali statuizioni vigenti nei confronti  dei
CD/CM:  l'art.  11,  comma  sesto, della legge n. 9/9.1.1963
(6), secondo il quale la effettiva riscossione  dei  contri-
buti  "costituisce titolo per il loro accredito agli effetti
dell'assicurazione per la invalidita'  e  la  vecchiaia  per
l'anno  a  cui  si  riferiscono";  l'art.  62 della legge n.
153/30.4.1969, che subordina il conseguimento delle  presta-
zioni  previdenziali  di cui alla legge 26.10.1957, n. 1047,
all'effettivo versamento della contribuzione.
          Pertanto, nei casi di intervenuta prescrizione dei
contributi  (v.  precedente  lettera  A, sub a.2) o comunque
fintantoche' lo SCAU non abbia riscosso la contribuzione non
prescritta,  che fosse stata omessa per un periodo di lavoro
in eta' minorile, tale periodo non e' computabile ai fini di
prestazioni pensionistiche.
b.2) Azione di rivalsa.
          Tale  azione  va esercitata nei confronti del capo
famiglia  coltivatore  diretto  ovvero  nei  confronti   del
concedente  e del mezzadro o colono, per gli importi erogati
dall'Istituto a titolo di prestazioni, i cui requisiti siano
stati  perfezionati  anche  con  il  computo  dei periodi di
lavoro minorile.
          L'individuazione  dei  soggetti   suddetti,   come
esposti  all'azione  di  rivalsa  che,  secondo  la  lettera
dell'art. 24 della legge  n.  977/1967,  va  esercitata  nei
confronti  del  "datore di lavoro", e' in relazione al fatto
che tale figura non e' propria del settore  dei  CD/CM,  nel
                            - 10 -
quale  -  pertanto  -  va  fatto riferimento ai soggetti cui
fanno carico i contributi per il fanciullo.
          Ai fini  dell'esercizio  dell'azione  di  rivalsa,
occorrera' distinguere tra prestazioni temporanee (per i CD:
maternita'; per i CM: maternita', assistenza  antitubercola-
re) e prestazioni pensionistiche.
          Relativamente alle prestazioni temporanee previste
per la categoria dei CD/CM, non dovra'  essere  azionata  la
rivalsa  in  caso  di  periodo di lavoro in violazione delle
norme sull'eta' minima di ammissione, non  determinante  per
il perfezionamento del diritto alle prestazioni stesse.
          In  tale  ipotesi, le Sedi si limiteranno a rimet-
tere allo SCAU il recupero della contribuzione.
          Invece, in caso  di  periodo  di  lavoro  minorile
determinante  ai  fini predetti, dovra' essere addebitato al
capo famiglia (ovvero, nel caso dei CM, al concedente  e  al
mezzadro   o  colono)  l'intero  importo  della  prestazione
temporanea corrisposta,  dedotto  l'importo  dei  contributi
riscossi  dallo SCAU per la singola gestione a cui carico e'
stata liquidata la prestazione (e  non  anche  i  contributi
afferenti  altre  gestioni)  e per il solo periodo di lavoro
preso in considerazione in sede di accertamento del  diritto
alla  prestazione stessa (e non per l'intero arco lavorativo
svolto in violazione delle norme sull'eta' minima).
          Ai  fini  della  quantificazione  delle   suddette
detrazioni,   la   necessaria  collaborazione  degli  Uffici
Provinciali dello SCAU dovra' essere chiesta, richiamando la
posizione  assunta  dalla  Direzione  Generale  dello stesso
Servizio e riportata nella parte introduttiva della presente
circolare.
          L'azione  di rivalsa per gli importi delle presta-
zioni  previdenziali  corrisposte  dall'Istituto  puo'  aver
luogo nei limiti della prescrizione decennale, da computarsi
dalla data del pagamento delle prestazioni suddette o  delle
rate delle stesse.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                          TRIZZINO
(1) v. "Atti Ufficiali" 1967, pag. 982
(2) v. "Atti Ufficiali" 1957, pag. 877
(3) v. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 1829
(4) v. "Atti Ufficiali" 1962, pag. 709
(5) v. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 6
(6) v. "Atti Ufficiali" 1963, pag. 45

Circolare 109 del 5 aprile 1994

Oggetto:

Legge 17 ottobre 1967, n. 977. Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Applicazione nei confronti dei CD/CM.

          Le    statuizioni   dell'art.   24   della   legge
17.10.1967, n. 977 (1), a tutela dei  fanciulli  adibiti  al
lavoro  in violazione delle norme sull'eta' minima di ammis-
sione di cui alla stessa legge (14 anni), sono state  finora
ritenute applicabili nel solo ambito del lavoro dipendente -
e non del lavoro autonomo, quale e' quello svolto dai  CD/CM
- sia perche' proprio l'art. 1 di detta legge stabilisce che
destinatari della disciplina da essa  dettata  sono  i  fan-
ciulli  e  gli  adolescenti  "alle  dipendenze  di datori di
lavoro", sia perche' lo stesso art. 24 sancisce  il  diritto
di  rivalsa  degli  Istituti assicuratori "nei confronti del
datore di lavoro", figura propria di  una  delle  parti  del
rapporto  di  lavoro  subordinato,  sia perche' anche l'art.
2126 del  codice  civile  riguarda  direttamente  il  lavoro
subordinato,  prestato  di  fatto,  anche  con violazione di
legge, visti gli espressi riferimenti al contratto di lavoro
ed alla retribuzione.
          Alcune  Sedi  dell'Istituto  -  che,  in occasione
dell'esame di  domande  di  riscatto  dei  contributi  CD/CM
relativi  al  periodo  1957/1961,  avevano  rilevato casi di
iscritti negli elenchi di categoria per periodi anteriori al
compimento del 14 anno di eta' e che, conseguentemente,
                            - 3 -
avevano   interessato   il  competente  U.PRO.CAU  affinche'
l'iscrizione nell'elenco dei CD/CM venisse  a  corrispondere
al  periodo  di ricorrenza dell'obbligo assicurativo - hanno
segnalato il mancato seguito a dette iniziative.
          Tale posizione negativa assunta da  alcuni  Uffici
periferici dello S.C.A.U. e' stata rapportata alla Direzione
Generale dello stesso Servizio la  quale,  non  soltanto  ha
confermato l'operato dei citati Uffici (motivato come segue:
nei casi di compimento del quattordicesimo anno di eta'  nel
corso  di  uno  degli  anni  dal  1957 al 1961, l'annualita'
dell'iscrizione era basata sul fatto che detta  eta'  minima
sussisteva  alla  data  del  31  dicembre,  con  conseguente
applicabilita' dell'art. 5,  comma  5,  della  legge  numero
1047/1957,  che,  infatti,  prevedeva  l'effettuazione degli
accreditamenti  contributivi  ai  CD/CM  sulla  base   della
composizione  della famiglia, quale risultava al 31 dicembre
dell'anno cui i contributi si riferivano), ma ha fatto anche
presente che:
     "La  legge  n.  977  del  17.10.1967  "sulla tutela del
lavoro  del  fanciullo  e  degli  adolescenti,  all'art.  24
sancisce  che  "i  fanciulli  di  qualsiasi  eta',  anche se
adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'eta' minima
di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle
prestazioni assicurative previste  dalle  vigenti  norme  in
materia di assicurazioni sociali obbligatorie".
     "Inoltre  il precetto costituzionale contenuto nell'ar-
ticolo 35, secondo cui il lavoro e' tutelato in tutte le sue
forme  ed  applicazioni, autorizza un'interpretazione esten-
siva dell'art. 2126 c.c.: tale norma trova  dunque  applica-
zione  non  solo nel settore del lavoro dipendente, ma anche
in ipotesi di lavoro autonomo che presenti i caratteri della
cosiddetta  parasubordinazione (Corte di Cassazione sentenza
n. 867 del 1986)".
     "Infine, la giurisprudenza ha ribadito che  "ove  venga
posto  in  essere  un  rapporto  di lavoro contra legem, non
avendo il lavoratore il requisito dell'eta' minima, rapporto
che  per tale motivo e' semplicemente illegale  per mancanza
di un presupposto di validita' e non gia'  intrinsecatamente
illecito  per l'oggetto e la causa, non di meno si costitui-
sce automaticamente il rapporto  assicurativo  obbligatorio"
(Corte  di Cassazione, sentenza n. 4288 del 1986), principio
che trova conferma nell'art. 24 della Legge  n.  977,  sopra
citata".
          A  seguito  di  tali comunicazioni della Direzione
Generale dello  SCAU,  sono  stati  effettuati  i  necessari
riscontri,  dai  quali e' risultato che, in effetti, la S.C.
di Cassazione, in numerose  decisioni  (v.,  tra  le  altre,
sentenza  n.  10287/'91),  ha  affermato  che  la disciplina
dell'art. 24 della legge 17.10.1967, n. 977 "........ non e'
limitata  al caso in cui l'illecita ammissione del fanciullo
all'attivita' lavorativa  sia  avvenuta  nell'ambito  di  un
                            - 4 -
rapporto  di  lavoro  subordinato  ed  e'  applicabile anche
...... allo svolgimento di attivita' lavorativa in  agricol-
tura  nell'ambito del nucleo familiare del padre coltivatore
diretto".
          Tali pronunciamenti della Suprema Corte e la sopra
riportata  posizione  assunta  dal Servizio per i Contributi
Agricoli Unificati, competente ex lege in materia di obbligo
assicurativo   nei   confronti  dei  CD/CM,  comportano  che
l'Istituto riveda l'orientamento,  finora  seguito,  di  non
ritenere   applicabile,   nell'ambito  del  lavoro  autonomo
proprio dei CD/CM, l'art. 24 della legge n. 977/1967.
          L'allineamento alla  sopra  richiamata  giurispru-
denza  implica  che anche nei confronti degli appartenenti a
famiglie diretto-coltivatrici, o  coloniche,  o  mezzadrili,
per  l'attivita' lavorativa prestata nell'ambito dei rispet-
tivi nuclei familiari prima  del  compimento  dei  14  anni,
vanno curati gli adempimenti di seguito esplicitati.
A) SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA
          Ai  fini  dell'applicazione  del piu' volte citato
art. 24 nel settore del lavoro autonomo  svolto  dai  CD/CM,
vanno distinte due ipotesi.
a.1) Caso di fanciulli in eta' inferiore ai 14 anni,
     risultanti comunque iscritti negli elenchi CD/CM.
          Salvo  quanto  sotto  disposto  per  la  specifica
trattazione  di particolari situazioni venutesi a determina-
re, per il periodo dal 1957 al 1961, a  causa  dell'applica-
zione  delle  direttive di cui al punto 2 della circolare n.
271/27.11.1991, in tutte  le  altre  situazioni  di  cui  al
presente  punto  a.1), la non necessita' di regolarizzazioni
e' basata sul fatto che - per i fanciulli in eta'  inferiore
ai  14 anni, che siano stati comunque iscritti negli elenchi
CD/CM - proprio tale iscrizione ha realizzato il trattamento
alla  pari  loro  spettante  rispetto  ai  fanciulli in eta'
superiore, anche per quanto riguarda la posizione  assicura-
tiva e cioe':
- per gli anni in cui ebbe vigore il sistema di accredita-
  mento dei contributi previsto dall'art. 5, comma 5, della
  legge n. 1047/26.10.1957 (2), che comportava
  l'attribuzione delle giornate-contributi secondo un ordine
  di precedenza fra i vari componenti della famiglia
  diretto-coltivatrice o colonica o mezzadrile (con la
  conseguenza che, per quei componenti sottordinati in detto
  ordine, residuava un numero ridotto di giornate ovvero
  non ne residuavano affatto), la posizione assicurativa e'
  costituita dalle giornate certificate dagli elenchi CD/CM
  relativi agli anni dal 1957 al 1961, con l'eventuale ed
  unica integrazione derivante dall'esercizio della facolta'
  di riscatto riconosciuta dall'art. 11 della legge n.
  233/1990 ai CD/CM che, in detti anni, vennero iscritti
                            - 5 -
  senza attribuzione di giornate o per un numero ridotto di
  giornate (pertanto, la posizione assicurativa di questi
  ultimi soggetti, in assenza di detto riscatto, rimane
  costituita dalle zero giornate o dal numero ridotto di
  giornate attestate dagli elenchi, pure a seguito
  dell'applicazione dell'art. 24 della legge n. 977/1967);
- dall'anno 1962, a decorrere dal quale, superando il
  sistema di accreditamento dei contributi stabilito dalla
  legge n. 1047/1957, venne introdotto il nuovo sistema di
  attribuzione negli elenchi nominativi di un numero fisso
  di giornate, in caso di attivita' lavorativa svolta per
  l'intero anno, ovvero di un numero di giornate
  proporzionato alla frazione di anno effettivamente
  lavorata, la posizione assicurativa e' costituita
  unicamente da tali risultanze degli elenchi CD/CM.
                         *   *   *   *   *
          Nel presente punto a.1), rientrano  le  situazioni
riguardate  dalla  circolare  n. 271/27.11.1991 - punto 2 (e
cioe'  quelle  di  soggetti  che,  nel  periodo  di  vigenza
dell'art.  5,  comma  5, della legge numero 1047/26.10.1957,
risultano iscritti negli elenchi CD/CM per l'intero anno nel
corso del quale hanno compiuto l'eta' minima per l'assogget-
tamento all'obbligo assicurativo), relativamente alle  quali
si forniscono le specifiche istruzioni che seguono.
          Con la suddetta circolare, sono stati disposti:
- l'accreditamento di un numero di contributi proporzionato
  al periodo intercorrente fra la data di compimento del 14
  anno di eta' ed il 31 dicembre;
- l'ammissione al riscatto ex art. 11 della legge numero
  233/2.8.1990 (3), non del numero di giornate richiesto
  dall'assicurato per l'intero anno, bensi' di quello
  risultante dalla riduzione di tale numero in misura
  proporzionale al periodo compreso fra la data di
  compimento del 14 anno di eta' e la fine dell'anno.
          Con la presente - a modifica del  punto  2)  della
citata  circolare n. 271 del 1991 ed in coerenza con l'alli-
neamento alla sopra richiamata giurisprudenza della  Suprema
Corte  -  si  dispone  che  l'iscrizione negli elenchi CD/CM
relativi agli anni dal 1957 al 1961, anche per  la  frazione
di anno anteriore al compimento dell'eta' minima di 14 anni,
non deve essere piu'  contestata  e  che  non  debbono  piu'
essere  effettuate  le  suddette operazioni intese a propor-
zionare sia le giornate risultanti dagli elenchi, sia quelle
da  ammettere  a  riscatto,  al solo periodo compreso fra la
data di compimento del 14 anno e la data del 31 dicembre (in
concreto,  preso  atto  dell'intero numero di giornate atte-
stato  dall'elenco  di  categoria   relativo   all'anno   di
                            - 6 -
compimento  del  14  anno  di  eta',  tale  intero numero va
detratto dal limite di  giornate  richiesto  dall'assicurato
per  l'intero anno, ottenendo cosi' il numero di giornate da
ammettere a riscatto).
          Il sopra  disposto  superamento  delle  precedenti
direttive  pone  automaticamente  l'interrogativo  circa  le
iniziative  da  adottare  relativamente  alle  pratiche   di
riscatto  trattate  in  base  al punto 2) della circolare n.
271/27.11.1991 (l'interrogativo non si pone, quindi, per  le
domande  di  riscatto che, pur riguardando soggetti iscritti
anche prima dei 14 anni di eta', sono  state  trattate  come
domande  "fuori  termine"  e,  pertanto,  non  esaminate nel
merito).
          Al  riguardo,  occorre  distinguere,   fra   dette
pratiche  di  riscatto,  quelle per le quali l'Istituto puo'
attivarsi autonomamente e quelle per le quali sono necessari
l'attivazione  ed il coinvolgimento di altri soggetti (l'in-
testatario della pratica di riscatto; lo SCAU).
1) Pratiche di riscatto trattate in base alle precedenti
   direttive, per le quali e' sufficiente l'autonomo riesame
   da parte dell'Istituto.
          Se  lo SCAU non e' stato preventivamente coinvolto
nelle operazioni di cui  al  punto  2)  della  circolare  n.
271/1991  (in  effetti,  in  tale  punto, senza accennare al
preventivo coinvolgimento dello SCAU, e'  disposto  "sic  et
simpliciter"  l'accredito  dei  contributi  proporzionato al
solo periodo di ricorrenza dell'obbligo  assicurativo),  gli
intestatari  delle pratiche di riscatto di cui trattasi sono
rimasti iscritti nel relativo elenco per l'intero  anno  nel
corso  del  quale  hanno compiuto il 14 anno di eta' e, per-
tanto, dato il carattere costitutivo della  posizione  assi-
curativa  proprio  degli  elenchi  CD/CM,  e'  doveroso  che
l'Istituto proceda d'ufficio al riesame di dette  operazioni
finalizzate  al  riscatto,  altrimenti  non  in linea con le
immutate risultanze di detti elenchi.
          L'autonomo  riesame  da  parte  dell'Istituto,  in
tutti  i casi in cui si sia verificato il mancato coinvolgi-
mento dello SCAU di cui sopra e' cenno,  va  effettuato  non
soltanto  relativamente  alle  pratiche  di riscatto che non
possano ancora  considerarsi  definite  (la  definizione  si
realizza  o con il pagamento dell'onere di riscatto entro il
termine assegnato o con la scadenza di  tale  termine  senza
che  sia stato effettuato il pagamento dell'onere di riscat-
to), ma anche relativamente  a  quelle  definite  nel  senso
appena  ribadito,  siano  state seguite o meno da domanda di
riesame o da impugnative degli interessati  (le  impugnative
gia' trasmesse al Comitato preposto alla Gestione dei CD/CM,
saranno restituite affinche' siano riesaminate  in  applica-
zione del principio dell'autotutela).
                            - 7 -
2) Pratiche di riscatto trattate in base alle precedenti
   direttive, il cui riesame presuppone l'attivazione e il
   coinvolgimento di altri soggetti, diversi dall'Istituto.
          Se  il  punto  2)  della  circolare n. 271/1991 ha
trovato applicazione previa  acquisizione  di  provvedimenti
dei  competenti U.PRO.CAU. (che avessero rapportato l'iscri-
zione degli interessati, negli elenchi CD/CM  relativi  agli
anni  in  cui  compirono il 14 anno di eta', al solo periodo
successivo  al  raggiungimento  di  tale  eta'  minima),  le
pratiche  di  riscatto  di  cui  trattasi,  da  considerarsi
definite nel senso ribadito nel precedente punto  1)  e  non
seguite  da  domanda  di  riesame  ne'  da  impugnativa, non
appaiono  suscettibili  di   autonomo   riesame   da   parte
dell'Istituto, in assenza dell'attivazione degli interessati
(entro gli ordinari termini  prescrizionali)  e  del  conse-
guente coinvolgimento di detti Uffici locali dello SCAU.
          Infatti,  non  puo'  essere ignorata la giurispru-
denza della S.C.  di  Cassazione  in  materia  di  riscatti,
secondo la quale, in tale materia, sono applicabili le norme
di ermeneutica contrattuale; proprio queste norme supportano
le deduzioni che seguono:
- in via generale, come i vincoli nascenti da contratto si
  estinguono, con l'adempimento da parte dei contraenti
  delle rispettive obbligazioni o a seguito
  dell'inosservanza di termine essenziale, cosi' i vincoli
  insorti con la presentazione della domanda di riscatto si
  estinguono o a seguito dei rispettivi adempimenti delle
  due parti (e cioe' con la definizione della domanda e la
  notifica del relativo onere da parte dell'Istituto e con
  il pagamento di tale onere da parte dell'assicurato, entro
  il termine assegnatogli) ovvero a seguito dell'inosser-
  vanza del termine assegnato per il pagamento dell'onere di
  riscatto e riconosciuto come termine essenziale (art. 1457
  c.c.) dalla Suprema Corte;
- in particolare, quand'anche venisse dedotto che le prati-
  che di riscatto definite in base al punto 2) della
  circolare n. 271/1991 si configurano come viziate da
  errore (di diritto) essenziale e riconoscibile, la
  necessita'  dell'attivazione  degli interessati, che aves-
sero
  ormai chiuso i rispettivi rapporti con l'INPS (pagando
  l'onere di riscatto o non rispettando il termine di
  pagamento), troverebbe pur sempre conferma nelle norme del
  codice civile relative ai vizi del consenso  (l'art. 1427
  rimette al contraente interessato a far valere l'errore,
  l'iniziativa per l'annullamento del contratto, mentre
  l'iniziativa dell'altro contraente, per la rettifica con
  mantenimento del contratto, e' possibile - a norma
  dell'art. 1432 - purche' avvenga prima che possa derivare
  pregiudizio alla parte avente titolo a domandare
  l'annullamento del contratto; invece, nei casi di cui
  trattasi, la posizione assicurativa del richiedente il
                            - 8 -
  riscatto, per l'anno di compimento del 14 anno,
  e'  stata  proporzionata  al  periodo  successivo  a  tale
compi-
  mento a seguito di provvedimento dello SCAU, competente ex
  lege in materia di obbligo assicurativo per i CD/CM e,
  pertanto, la prevenzione di tale pregiudizio non era nelle
  disponibilita' dell'Istituto; l'art. 1428 riconosce
  rilevante l'errore, purche' essenziale e riconoscibile ed
  il fatto che le pratiche di riscatto di cui trattasi siano
  state definite in linea con un precedente provvedimento
  del suddetto Servizio competente ex lege, quanto meno
  mette in discussione la riconoscibilita' dell'errore da
  parte dell'Istituto).
a.2) Caso di fanciulli in eta' inferiore ai 14 anni, non
     risultanti iscritti negli elenchi CD/CM, ma di fatto
     utilizzati in attivita' lavorative nell'ambito del
     nucleo familiare del padre CD/CM.
          Le Sedi,  qualora  venissero  a  conoscenza  delle
fattispecie  di cui al presente punto a.2), dovranno provve-
dere a farne segnalazione allo SCAU affinche' proceda,  dopo
aver  effettuato  gli accertamenti di competenza circa l'ef-
fettiva ricorrenza dell'obbligo  assicurativo,  al  recupero
dei contributi omessi e all'iscrizione negli elenchi CD/CM).
          Si  rammenta  che l'omissione contributiva verifi-
catasi nei confronti dei minori di cui  trattasi,  non  puo'
essere  sanata,  in  caso  di  intervenuta  prescrizione dei
contributi, mediante la procedura di cui all'art.  13  della
legge  12 agosto 1962, n. 1338 (4), che, riferendosi espres-
samente all'omissione da parte del datore  di  lavoro  degli
adempimenti  contributivi in favore del lavoratore dipenden-
te, non puo' trovare applicazione per l'attivita' svolta dai
lavoratori  autonomi,  come  i CD/CM, soggetti all'assicura-
zione IVS in regime speciale.
B) Prestazioni assicurative da corrispondere e diritto di
   rivalsa dell'Istituto.
          L'art. 24 della legge n. 977/17.10.1967, dopo aver
sancito,  nel  primo comma, il diritto del minore adibito al
lavoro in violazione delle norme sull'eta' minima di  ammis-
sione,  alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti
norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie,  nel
secondo  comma,  riconosce  agli  Istituti  assicuratori  il
diritto di  esercitare  azione  di  rivalsa  "per  l'importo
complessivo  delle  prestazioni  corrisposte  al minore, de-
tratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi".
          Ai fini dell'applicazione di tali statuizioni  nel
settore del lavoro autonomo proprio dei CD/CM, va tenuto ben
presente tutto quanto segue.
                            - 9 -
b.1) Prestazioni assicurative.
          Le  forme  assicurative  vigenti  nel  settore dei
lavoratori agricoli autonomi sono le seguenti:
- i CD/CM sono soggetti all'asssicurazione I.V.S. ed alle
  assicurazioni  per  le indennita' economiche di maternita'
di
  cui alla legge 29.12.1987, n. 546 (5) e per le prestazioni
  del Servizio Sanitario Nazionale;
- i soli CM sono soggetti anche all'assicurazione contro la
  tubercolosi.
          Pertanto, le prestazioni da corrispondere ai sensi
del citato art.  24,  possono  essere  unicamente  quelle  a
carico delle suddette forme assicurative vigenti per i CD/CM
e purche' - naturalmente - sussistano i requisiti  soggetti-
vi,  a  parte quello dell'eta' minima, ed oggettivi specifi-
catamente richiesti, per  la  loro  erogazione,  da  ciascun
ordinamento,  alla  generalita' degli iscritti nelle singole
forme assicurative stesse.
          Relativamente alle prestazioni a  carico  dell'as-
sicurazione   I.V.S.,  si  reputa  opportuno  richiamare  le
seguenti fondamentali statuizioni vigenti nei confronti  dei
CD/CM:  l'art.  11,  comma  sesto, della legge n. 9/9.1.1963
(6), secondo il quale la effettiva riscossione  dei  contri-
buti  "costituisce titolo per il loro accredito agli effetti
dell'assicurazione per la invalidita'  e  la  vecchiaia  per
l'anno  a  cui  si  riferiscono";  l'art.  62 della legge n.
153/30.4.1969, che subordina il conseguimento delle  presta-
zioni  previdenziali  di cui alla legge 26.10.1957, n. 1047,
all'effettivo versamento della contribuzione.
          Pertanto, nei casi di intervenuta prescrizione dei
contributi  (v.  precedente  lettera  A, sub a.2) o comunque
fintantoche' lo SCAU non abbia riscosso la contribuzione non
prescritta,  che fosse stata omessa per un periodo di lavoro
in eta' minorile, tale periodo non e' computabile ai fini di
prestazioni pensionistiche.
b.2) Azione di rivalsa.
          Tale  azione  va esercitata nei confronti del capo
famiglia  coltivatore  diretto  ovvero  nei  confronti   del
concedente  e del mezzadro o colono, per gli importi erogati
dall'Istituto a titolo di prestazioni, i cui requisiti siano
stati  perfezionati  anche  con  il  computo  dei periodi di
lavoro minorile.
          L'individuazione  dei  soggetti   suddetti,   come
esposti  all'azione  di  rivalsa  che,  secondo  la  lettera
dell'art. 24 della legge  n.  977/1967,  va  esercitata  nei
confronti  del  "datore di lavoro", e' in relazione al fatto
che tale figura non e' propria del settore  dei  CD/CM,  nel
                            - 10 -
quale  -  pertanto  -  va  fatto riferimento ai soggetti cui
fanno carico i contributi per il fanciullo.
          Ai fini  dell'esercizio  dell'azione  di  rivalsa,
occorrera' distinguere tra prestazioni temporanee (per i CD:
maternita'; per i CM: maternita', assistenza  antitubercola-
re) e prestazioni pensionistiche.
          Relativamente alle prestazioni temporanee previste
per la categoria dei CD/CM, non dovra'  essere  azionata  la
rivalsa  in  caso  di  periodo di lavoro in violazione delle
norme sull'eta' minima di ammissione, non  determinante  per
il perfezionamento del diritto alle prestazioni stesse.
          In  tale  ipotesi, le Sedi si limiteranno a rimet-
tere allo SCAU il recupero della contribuzione.
          Invece, in caso  di  periodo  di  lavoro  minorile
determinante  ai  fini predetti, dovra' essere addebitato al
capo famiglia (ovvero, nel caso dei CM, al concedente  e  al
mezzadro   o  colono)  l'intero  importo  della  prestazione
temporanea corrisposta,  dedotto  l'importo  dei  contributi
riscossi  dallo SCAU per la singola gestione a cui carico e'
stata liquidata la prestazione (e  non  anche  i  contributi
afferenti  altre  gestioni)  e per il solo periodo di lavoro
preso in considerazione in sede di accertamento del  diritto
alla  prestazione stessa (e non per l'intero arco lavorativo
svolto in violazione delle norme sull'eta' minima).
          Ai  fini  della  quantificazione  delle   suddette
detrazioni,   la   necessaria  collaborazione  degli  Uffici
Provinciali dello SCAU dovra' essere chiesta, richiamando la
posizione  assunta  dalla  Direzione  Generale  dello stesso
Servizio e riportata nella parte introduttiva della presente
circolare.
          L'azione  di rivalsa per gli importi delle presta-
zioni  previdenziali  corrisposte  dall'Istituto  puo'  aver
luogo nei limiti della prescrizione decennale, da computarsi
dalla data del pagamento delle prestazioni suddette o  delle
rate delle stesse.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                          TRIZZINO
(1) v. "Atti Ufficiali" 1967, pag. 982
(2) v. "Atti Ufficiali" 1957, pag. 877
(3) v. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 1829
(4) v. "Atti Ufficiali" 1962, pag. 709
(5) v. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 6
(6) v. "Atti Ufficiali" 1963, pag. 45