Circolare 79 del 31 marzo 1982

OGGETTO: Assegno per congedo matrimoniale: documentazione.
In relazione all'aumento dei matrimoni celebrati con rito
civile e alle difficolta' amministrative che spesso impediscono agli
Uffici comunali di rilasciare il certificato di matrimonio richiesto
per la corresponsione dell'assegno per congedo matrimoniale entro il
termine previsto dalle vigenti disposizioni, questa Direzione
Generale ritiene che gli aventi diritto alla prestazione possano
presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva
del certificato di matrimonio autenticata con le modalita' di cui
all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (1).
Anche tale dichiarazione, analogamente a quanto stabilito
per il certificato dell'autorita' religiosa nei casi di matrimonio
concordatario, (2) dovra' essere presentata entro i 60 giorni dalla
data di celebrazione del matrimonio, fermo restando l'obbligo della
succesiva presentazione della prescritta certificazione che sara'
considerata efficace anche se presentata oltre la scadenza del
suddetto termine.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
--------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 13
(2) Cfr. circolare n. 1335 G.S. del 24 luglio 1969, V. "Atti
ufficiali 1969, pag. 812.

Circolare 79 del 31 marzo 1982

OGGETTO: Assegno per congedo matrimoniale: documentazione.
In relazione all'aumento dei matrimoni celebrati con rito
civile e alle difficolta' amministrative che spesso impediscono agli
Uffici comunali di rilasciare il certificato di matrimonio richiesto
per la corresponsione dell'assegno per congedo matrimoniale entro il
termine previsto dalle vigenti disposizioni, questa Direzione
Generale ritiene che gli aventi diritto alla prestazione possano
presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva
del certificato di matrimonio autenticata con le modalita' di cui
all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (1).
Anche tale dichiarazione, analogamente a quanto stabilito
per il certificato dell'autorita' religiosa nei casi di matrimonio
concordatario, (2) dovra' essere presentata entro i 60 giorni dalla
data di celebrazione del matrimonio, fermo restando l'obbligo della
succesiva presentazione della prescritta certificazione che sara'
considerata efficace anche se presentata oltre la scadenza del
suddetto termine.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 13
(2) Cfr. circolare n. 1335 G.S. del 24 luglio 1969, V. "Atti
ufficiali 1969, pag. 812.