Legge 657 del 09 agosto 1954

- Gazzetta Uff. 19/08/1954, n.189

EPIGRAFE
Legge 9 agosto 1954, n. 657 (in Gazz. Uff., 19 agosto, n. 189). - Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro familiari, assistiti in regime assicurativo e disciplina della indennità post-sanatoriale a favore dei coloni e mezzadri (1).
(1) Legge abrogata dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

(Omissis).


ARTICOLO N.1

Art. 1.
[(Omissis) (1). ] (2).
(1) Sostituisce l'art. 69, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in l. 6 aprile 1936, n. 1155.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.


ARTICOLO N.2

Art. 2.
[(Omissis) (1). ] (2).
(1) Sostituisce il terzo comma dell'art. 2, l. 28 febbraio 1953, n. 86.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.


ARTICOLO N.3

Art. 3.
[(Omissis) (1). ] (2).
(1) Sostituisce l'art. 18, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, conv. in l. 6 luglio 1939, n. 1272.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.


ARTICOLO N.4

Art. 4.
[Il diritto all'indennità post-sanatoriale, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 86, è riconosciuto ai coloni, mezzadri e loro familiari anche nel caso che essi rientrino nel fondo o nel podere, purché non riprendano la loro normale e continuativa attività di lavoro.
(Omissis) (1). ] (2).
(1) Abroga il secondo comma dell'art. 7, l. 28 febbraio 1953, n. 86.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

Legge 657 del 09 agosto 1954

- Gazzetta Uff. 19/08/1954, n.189

EPIGRAFE
Legge 9 agosto 1954, n. 657 (in Gazz. Uff., 19 agosto, n. 189). - Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro familiari, assistiti in regime assicurativo e disciplina della indennità post-sanatoriale a favore dei coloni e mezzadri (1).
(1) Legge abrogata dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

(Omissis).


ARTICOLO N.1

Art. 1.
[(Omissis) (1). ] (2).
(1) Sostituisce l'art. 69, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in l. 6 aprile 1936, n. 1155.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.


ARTICOLO N.2

Art. 2.
[(Omissis) (1). ] (2).
(1) Sostituisce il terzo comma dell'art. 2, l. 28 febbraio 1953, n. 86.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.


ARTICOLO N.3

Art. 3.
[(Omissis) (1). ] (2).
(1) Sostituisce l'art. 18, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, conv. in l. 6 luglio 1939, n. 1272.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.


ARTICOLO N.4

Art. 4.
[Il diritto all'indennità post-sanatoriale, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 86, è riconosciuto ai coloni, mezzadri e loro familiari anche nel caso che essi rientrino nel fondo o nel podere, purché non riprendano la loro normale e continuativa attività di lavoro.
(Omissis) (1). ] (2).
(1) Abroga il secondo comma dell'art. 7, l. 28 febbraio 1953, n. 86.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.